Cooperazione scientifica e tecnologica Clausole campione

Cooperazione scientifica e tecnologica. 1. Le Parti promuovono la cooperazione per la ricerca scientifica civile e lo sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (DPI). 2. La cooperazione scientifica e tecnologica comprende: - scambi di informazioni scientifiche e tecnologiche; - attività comuni di RST; - attività di formazione e programmi di mobilità per scienziati, ricercatori e tecnici di entrambe le Parti impegnati in attività di RST. Ove tale cooperazione assumesse la forma di attività di istruzione e/o formazione, questa si deve conformare alle disposizioni dell’articolo 49. Le Parti possono avviare di comune accordo altre forme di cooperazione scientifica e tecnologica. Nello svolgimento di queste attività di cooperazione, particolare attenzione è rivolta alla riconversione degli scienziati, ingegneri, ricercatori e tecnici che partecipano o che hanno partecipato alla ricerca sulle e/o alla produzione delle armi di distruzione di massa. 3. La cooperazione prevista al presente articolo è attuata in base ad intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna Parte definendo, tra l’altro, opportune disposizioni in materia di DPI.
Cooperazione scientifica e tecnologica. Acc. con l’India 0.974.242.31 «Commissione mista»). La Commissione mista si riunisce alternativamente in Sviz- zera e in India. Le date degli incontri sono concordate per via diplomatica.
Cooperazione scientifica e tecnologica. 6.1. Entrambe le Parti favoriranno lo sviluppo della cooperazione nel settore scientifico e tecnologico, allo scopo di favorire la partecipazione congiunta a programmi di cooperazione scientifica multilaterale, in particolare i Programmi Quadro di Ricerca e Sviluppo della Commissione Europea. 6.2. Entrambe le Parti prendono atto del buon andamento dell’Accordo stipulato fra il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e l’Instituto de Cooperação Científica e Tecnológica Internacional (ICCTI) che prevede lo scambio di ricercatori nell’ambito di 20 progetti scientifici di comune interesse. Entrambe le Parti si accorderanno, attraverso contatti diretti tra l’Instituto de Cooperação Científica e Tecnológica Internacional (ICCTI) ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), sui settori che ogni anno potranno essere considerati prioritari par la Cooperazione Scientifica e Tecnologica. 6.3. La Parte italiana informa che l’Istituto Superiore di Sanità è disponibile ad avviare collaborazioni su temi di medicina e sanità pubblica con l’omologa Istituzione portoghese. 6.4. Entrambe le Parti prendono atto con soddisfazione che l’Istituto Regina Xxxxx per lo Studio e la Cura dei Tumori di Roma ha avviato collaborazioni con istituti di ricerca portoghesi nel settore della ricerca oncologica (Allegato IV,6.4.). 6.5. Entrambe le Parti prendono atto con soddisfazione della collaborazione in corso fra l’Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova e l’Ospedale São Xxxx di Lisbona nel settore della ricerca oncologica (Allegato IV,6.5.). 6.6. Entrambe le Parti prendono atto con soddisfazione delle collaborazioni in corso fra il Policlinico X. Xxxxxx IRCCS di Pavia e l’Instituto Português de Reumatologia di Lisbona (Allegato IV.6.6.). 6.7. Entrambe le Parti prendono atto con soddisfazione delle collaborazioni in corso fra l’Istituto Italiano di Fisica della Materia con gli omologhi Istituti portoghesi (Allegato IV,6.7.). 6.8. Entrambe le Parti prendono atto con soddisfazione della collaborazione in corso tra l’Istituto Agronomico per l’Oltremare (IAO) e l’Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT), nell’ambito dell’European Consortium for Agricultural Research in the Tropics (ECART), nel settore della ricerca in agricoltura per lo sviluppo. 6.9. Le Parti prendono atto con soddisfazione delle relazioni amichevoli in ambito multilaterale tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ed omologhi enti portoghesi. Da Parte italiana, l’ASI vedrebbe con interesse la coo...
Cooperazione scientifica e tecnologica. 1. La cooperazione nel settore scientifico e tecnologico, attuata nell’interesse di entrambe le Parti e compatibilmente con le loro politiche, in particolare per quanto concerne le norme relative ai diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla ricerca, prevede: a) un dialogo politico, scambi di informazioni e di esperienze scientifiche e tecnologiche a livello regionale, in ispecie per l'attuazione di politiche e programmi ad hoc; b) l'avvio di relazioni durature tra gli ambienti scientifici delle Parti; e c) l'intensificazione delle attività volte a promuovere i contatti, l'innovazione e i trasferimenti tecnologici tra partner europei e cileni. 2. Si cerca in particolar modo di creare un potenziale umano che costituisca una solida base a lungo termine dell'eccellenza scientifica e tecnologica, nonché di instaurare contatti permanenti tra gli ambienti scientifici e tecnologici a livello nazionale e regionale. 3. È opportuno promuovere le seguenti forme di cooperazione: a) progetti congiunti di ricerca in settori comuni, eventualmente con l'attiva partecipazione delle imprese; b) scambi di scienziati onde promuovere la ricerca, la preparazione dei progetti e la formazione ad alto livello; c) incontri fra scienziati di entrambe le Parti per favorire gli scambi di informazioni, l'interazione e l'individuazione dei settori comuni di ricerca; d) promozione delle attività connesse alle previsioni scientifiche e tecnologiche, che contribuiscono allo sviluppo a lungo termine di entrambe le Parti; e) sviluppo dei contatti tra settore pubblico e settore privato. 4. Si promuovono inoltre la valutazione delle iniziative comuni e la divulgazione dei risultati. 5. Sono associati alla cooperazione, secondo le debite modalità, gli istituti di istruzione superiore, i centri di ricerca e i settori produttivi delle Parti, in particolare le PMI. 6. Le Parti favoriscono la partecipazione dei rispettivi organismi ai loro programmi scientifici e tecnologici per raggiungere un'eccellenza scientifica reciprocamente vantaggiosa ai sensi delle rispettive disposizioni che disciplinano la partecipazione degli organismi giuridici dei paesi terzi.
Cooperazione scientifica e tecnologica. 3.1 Le due Parti incoraggeranno e faciliteranno, ove necessario, lo sviluppo di rapporti congiunti tra gli organismi, le università, centri di ricerca, istituzioni ed altri enti pubblici e privati dei due paesi nelle seguenti forme: 3.2 Le Parti favoriranno l’elaborazione di progetti congiunti che potrebbero essere inseriti nei programmi europei ed internazionali e la partecipazione più attiva di scienziati ed esperti dei due Paesi per la loro attuazione come nel caso dei programmi multilaterali ALFA dell’Unione Europea. 3.3 Le due Parti stimoleranno ed appoggeranno le attività di cooperazione scientifica e tecnologica in atto tra le istituzioni dei due Paesi tra le quali: a) Le attività di cooperazione scientifica sviluppate tra istituti e centri del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) italiano e i corrispondenti istituti cubani: - Protocollo d'Intesa fra CNR-CS per l'Alimentazione degli animali in produzione zootecnica di Torino e Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università Agraria de la Habana (UNAH) firmato nel 1998, - Edizione del "Diccionario ortografico del Espanol basado en el lexico del escolar cubano" e del "Vocabulario Inverso y Anagramas del Español" a cura del CNR- Istituto Circuiti Elettronici di Genova, risultato dalla collaborazione con il "Centro de Linguistica Aplicada" di Santiago di Cuba. - Edizione cartacea e su CD-Rom di un Corpus costituzionale cubano, e del "Diccionario de Jurismatica" risultato dalla collaborazione fra il CNR- Istituto Linguistica Computazionale di Pisa e la Sociedad Cubana de Derecho e Informatica. - Collaborazione fin dal 1996 fra il CNR-MASPEC, il CNR-CCSD di Parma, il Dipartimento di Fisica dell'Università di Parma e la Facoltà di Fisica dell'Università de la Habana in progetti di ricerca sui materiali innovativi e nel campo della formazione (tesi e dottorati). b) Accordo per la costituzione della "Fondazione italo-cubana di ricerca e collaborazione in campo sanitario San Raffaele" per lo sviluppo della ricerca nei settori ematologico, oncologico, endocrinologico, AIDS, biotecnologico, e per la formazione del personale scientifico e tecnico. c)Accordo di cooperazione scientifica e didattica tra l’Università di Siena e l’Istituto Superiore di Scienze Mediche dell’Avana nel settore della Medicina Generale e delle Scienze Sperimentali Applicata alla Medicina Clinica.
Cooperazione scientifica e tecnologica. 4.1. Le Parti favoriranno la collaborazione nel settore scientifico tramite lo scambio di dati, di pubblicazioni di carattere scientifico e di informazioni, la partecipazione di professori, ricercatori ed esperti a soggiorni scientifici, l’organizzazione di mostre e convegni. 4.2. Le Parti favoriranno lo scambio di docenti e ricercatori secondo le disposizioni concordate nel presente Protocollo. (vedi Allegato I, a). 4.3. I due Paesi auspicano che nel periodo di vigenza del presente Protocollo si possano sviluppare i progetti già in atto e che la cooperazione nel settore scientifico e tecnologico possa essere ulteriormente approfondita e incrementata. 4.4. Le Parti sottolineano l’importanza della cooperazione interuniversitaria in campo scientifico, anche nell’ambito di programmi multilaterali, con particolare riferimento ai programmi dell’Unione Europea destinati ai Nuovi Stati Indipendenti. 4.5. Sono attualmente operativi vari accordi e progetti tra Istituzioni italiane e georgiane: Il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Accademia georgiana delle Scienze hanno firmato il 15 maggio 1997 un Memorandum d’intesa con l’intento di favorire i contatti tra le rispettive comunità scientifiche nelle seguenti forme: scambio di informazioni sulle attività di ricerca realizzate nell’ambito delle due istituzioni e sulle politiche scientifiche dei due Paesi; scambio di delegazioni di esperti allo scopo di studiare forme e modalità operative della collaborazione (progetti congiunti di ricerca, scambio di ricercatori, seminari bilaterali). L’Istituto ISSECC del CNR e il Dipartimento di chimica dell’Università di Tbilisi si impegnano a realizzare nel periodo 2000-2004 il progetto "Reazioni di trasferimento protonico da e verso complessi idrurici", in collaborazione con l’Università di Borgogna (Digione, Francia) e l’Istituto INEOS di Mosca. L’obiettivo del progetto è la raccolta di parametri termodinamici e cinetici dettagliati per la formazione di complessi chimici derivanti dall’interazione diretta di una fonte di protoni con un metallo di transizione. Per il progetto sono già stati richiesti fondi all’Unione Europea. Il Xxxxxx Network-Centro Volta, struttura di cooperazione scientifica e culturale internazionale indirizzata ai Nuovi Stati Indipendenti , ha stipulato il 7 dicembre 1996 una Convenzione con l’Accademia delle Scienze della Georgia, con l’obbiettivo di promuovere scambi di ricercatori ed esperti ed in particolare di assegnare – con il sostegno del Minist...

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  • Cooperazione Fermo quanto stabilito dagli articoli 1914 e 1917 del codice civile quanto al riparto delle spese, l'Assicurato deve: (i) fornire all'Assicuratore ogni ragionevole assistenza e cooperare nella difesa relativa a qualsiasi Richiesta di risarcimento e nel far valere i diritti di surroga e di regresso; (ii) utilizzare la normale diligenza e compiere o contribuire a ogni sforzo ragionevolmente possibile per evitare o diminuire le Perdite pecuniarie ai sensi della presente polizza; (iii) fornire all'Assicuratore le informazioni e l'assistenza che questi potrà ragionevolmente richiedere per condurre indagini riguardo ad eventuali Perdite pecuniarie o per determinare la responsabilità dell'Assicuratore in base alla presente polizza.

  • SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. Tale seduta virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il canale “Comunicazioni Procedura” di SINTEL. Il RUP supportato dal Seggio di Gara, procederà, in seduta pubblica virtuale, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività: a) Verifica sulla piattaforma SINTEL della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta; b) Verifica sulla piattaforma SINTEL della mera presenza dei documenti richiesti nella Documentazione amministrativa. Le offerte tecniche e quelle economiche, ivi incluso il Documento d’Offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al Seggio di gara, né alla stazione appaltante, né dagli altri concorrenti, né da terzi. Il Seggio di gara, a seguito dello spirare dei termini di presentazione delle offerte/domande di partecipazione, sarà composto da tre membri con comprovate capacità professionali in materia di appalti pubblici (il RUP e due assistenti del RUP). Il Seggio di Gara, quindi, concluse le operazioni sopra descritte, procederà, in successive sedute riservate, all’analisi della documentazione presente nella Documentazione amministrativa (presentata in formato elettronico). In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell’interesse di Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4, il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione tramite la piattaforma di e-procurement Sintel, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà all’esclusione del concorrente alle successive fasi di gara. La stazione appaltante al termine della verifica dei requisiti previsti dalla lex specialis procederà alla comunicazione di cui all’art. 76 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di ammissione/esclusione. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, anche attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo del Sistema. In ogni caso è indispensabile: a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema; b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema; c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digita le (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05); - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 9 1 0/14; - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100 1 4; III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: a) volontarietà delle parti; b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti; c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative; d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali, e la loro quantificazione. e) applicazione del presente CCNL. La lavoratrice o il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU, o in sua assenza dalla R.S.A. o in loro assenza dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. firmatarie del presente accordo. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.

  • Valutazione sulla produzione complessiva L’intensità della produzione scientifica appare molto buona nell'arco di tempo considerato e le pubblicazioni sono considerate di livello buono quanto a originalità, innovatività e rigore metodologico. Il giudizio complessivo è PIÙ CHE BUONO.

  • PRESTAZIONI GARANTITE Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” valgono nell’ambito della vita privata, derivante da proprietà, possesso, uso dell’animale domestico per le seguenti garanzie: 1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; 2. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte; 3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; 4. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento danni per fatto illecito avanzate da terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità: in caso di fattispecie coperte dalla polizza di Responsabilità Civile tale garanzia opera a secondo rischio ovvero dopo l’esaurimento di ciò che è dovuto dell’Assicuratore di R.C.

  • Fatturazione e modalità di pagamento L’Agenzia, a seguito della completa effettuazione delle prestazioni richieste con gli ordinativi di servizio e dopo l’attestazione di regolare esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dal Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane SpA e sul numero di conto corrente dedicato, indicato all’art. 20 del presente Contratto. La Società indica i seguenti indirizzi di posta elettronica cui potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del Contratto: e-mail – Pec Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente Contratto e alla relativa procedura selettiva/concorso, dovranno essere intestate a: Agenzia delle Entrate, xxx Xxxxxxxxx x. 000, 00000 Xxxx, codice fiscale e partita IVA 06363391001 e spedite all’Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7.3.2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia (X3DZ5I). Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire, al Sistema di Interscambio, il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. L’Agenzia è soggetta allo Split Payment (L. n. 190/2014, art. 1, comma 629) ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del DL 50/2017, convertito dalla L. 21.6.2017, n. 96. Nelle fatture elettroniche, relative ad operazioni con addebito IVA, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) dovrà essere valorizzato con il carattere “S”. Le fatture emesse nei confronti della Committente, comprensive di IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, all’Appaltatore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate. Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. La Società prende espressamente atto che AdE non corrisponderà interessi per eventuali ritardi verificatisi nei pagamenti per ragioni indipendenti dalla sua volontà. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9.10.2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9.11.2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Resta inteso che il massimale contrattuale non vincola la Committente alla richiesta di prestazioni minime determinate; la Società avrà, pertanto, diritto al corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente rese. In caso di applicazione delle penali, l’importo delle penali sarà oggetto di emissione di nota di addebito alla Società. Sarà altresì facoltà di AdE rivalersi, per l’importo corrispondente, sulla cauzione. In conformità alle previsioni di cui all’art. 35, c. 18 d.lgs. 50/2016, entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione prevista da ciascun ordinativo verrà corrisposta all’Appaltatore un’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore dell’ordinativo medesimo, subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L’importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Committente. L’Appaltatore decadrà dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procederà, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall’Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.

  • RELAZIONE TECNICA PREMESSA