Erogazione del finanziamento. 4.6.1 L’erogazione del Finanziamento avviene a fronte di non più di 2 (due) SAL - trasmessi dal Soggetto Beneficiario, al Ministero e alla Banca Finanziatrice - e sulla base delle verifiche e delle conseguenti valutazioni effettuate dal Ministero, nel rispetto di quanto stabilito dalla Normativa Applicabile, oltre all’erogazione a saldo di una quota almeno pari al 20% del Finanziamento. A tale fine, il Soggetto Beneficiario si impegna a produrre e consegnare al Ministero, la documentazione necessaria per i riscontri e le verifiche sugli investimenti realizzati nonché ogni altra documentazione necessaria ai sensi della Normativa Applicabile. Su richiesta del Soggetto Beneficiario, il Contratto di Finanziamento può prevedere che il Finanziamento sia erogato in anticipazione nel limite del 20%. L’eventuale erogazione in anticipazione è regolata dal Contratto di Finanziamento anche attraverso l’acquisizione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Banca Finanziatrice. 4.6.2 Le singole erogazioni dovranno avvenire successivamente alla ricezione della comunicazione attestante il positivo esito delle verifiche di competenza del Ministero effettuate ai sensi della Normativa Applicabile, trasmessa da quest’ultimo alla Banca Finanziatrice, e saranno imputate in pari misura al Finanziamento Agevolato e al Finanziamento Bancario, sulla base di quanto previsto dal Decreto di Concessione. 4.6.3 L’erogazione delle quote del Finanziamento, a seguito della ricezione della comunicazione di cui al precedente paragrafo 4.6.2, potrà avvenire comunque solo dopo la positiva verifica da parte della Banca Finanziatrice della sussistenza delle ulteriori condizioni previste dal Contratto di Finanziamento. 4.6.4 Inoltre, tali erogazioni saranno effettuate a ciascuna Data di Erogazione a condizione che la CDP abbia ricevuto da parte della Banca Finanziatrice la richiesta di erogazione fondi almeno 7 (sette) Xxxxxx Xxxxxxxxxx prima della relativa Data di Erogazione. 4.6.5 Nel caso in cui la richiesta di erogazione fondi sia ricevuta o trasmessa meno di 7 (sette) Giorni Lavorativi prima di una Data di Erogazione, gli importi relativi saranno erogati alla Banca Finanziatrice alla Data di Erogazione immediatamente successiva, sempre che a tale data si siano realizzate tutte le altre condizioni sospensive previste dal Contratto di Finanziamento e dalla Normativa Applicabile. La Banca Finanziatrice provvederà ad accreditare al Soggetto Beneficiario le relative erogazioni con data di valuta pari alla Data di Erogazione da parte della CDP. 4.6.6 Non esiste alcun vincolo di solidarietà tra la CDP e la Banca Finanziatrice ai fini dell’erogazione del Finanziamento, né ai fini di qualsiasi onere fiscale derivante o connesso al Finanziamento. 4.6.7 Il mancato o ritardato trasferimento alla Banca Finanziatrice, da parte della CDP, della provvista corrispondente all’erogazione della quota di competenza relativa al Finanziamento Agevolato costituirà una causa di sospensione dell’erogazione. Analogamente, il mancato o ritardato versamento al Soggetto Beneficiario, da parte della Banca Finanziatrice, della quota di competenza relativa al Finanziamento Bancario comporterà la sospensione dell’erogazione della quota di Finanziamento Agevolato, fermo restando che tale mancata erogazione al Soggetto Beneficiario degli importi relativi al Finanziamento Agevolato non comporterà alcuna responsabilità della CDP nei confronti del Soggetto Beneficiario. Analogamente non comporterà alcuna responsabilità della Banca Finanziatrice il mancato o il ritardato versamento alla Banca Finanziatrice medesima da parte della CDP delle quote di competenza relative al Finanziamento Agevolato. 4.6.8 La CDP non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile delle conseguenze pregiudizievoli e degli eventuali danni e/o spese che il Soggetto Beneficiario dovesse sopportare, ivi compresa la eventuale revoca degli incentivi, per la mancata o ritardata messa a disposizione da parte della Banca Finanziatrice degli importi erogabili che la stessa abbia ricevuto dalla CDP. 4.6.9 Il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere l’obbligo del Soggetto Beneficiario di perfezionare: (a) a fronte di ogni erogazione parziale del Finanziamento: (i) atti di "utilizzo parziale e quietanza", restando inteso che tali atti andranno perfezionati in forma di atto pubblico ogniqualvolta l'importo erogato al relativo SAL, da solo o sommato a quello di precedenti SAL, sia superiore ad Euro 1.000.000 (un milione) oppure (ii) un atto di riconoscimento di debito, autenticato dal notaio, da consegnare alla Banca Finanziatrice entro 10 (dieci) giorni dalla relativa erogazione. La scelta tra le due diverse modalità di perfezionamento degli atti di quietanza, nonché la scelta di un eventuale termine minore per la consegna dell’atto di riconoscimento di debito, sarà effettuata di volta in volta in base alla preferenza della Banca Finanziatrice; e (b) in ogni caso, a fronte dell’erogazione a saldo del Finanziamento, un atto pubblico di “utilizzo a saldo e quietanza finale”, fermo restando che il mancato rispetto di tale obbligo potrà costituire una causa di risoluzione del Contratto di Finanziamento. 4.6.10 Resta inteso che nessuna erogazione prevista dal Contratto di Finanziamento potrà essere effettuata dalla Banca Finanziatrice in pendenza di un Evento Rilevante e che il Contratto di Finanziamento dovrà pertanto espressamente contenere una condizione sospensiva a ciascuna erogazione del Finanziamento di tale tenore.
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Samples: Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti, Convention for the Regulation of Financing Relationships in the Tourism Sector, Convention for the Regulation of Financing Relationships in the Tourism Sector
Erogazione del finanziamento. 4.6.1 L’erogazione L'erogazione del Finanziamento avviene a fronte di non più di 2 (due) SAL - trasmessi dal Soggetto Beneficiariobeneficiario, al Ministero per il tramite del Soggetto proponente, alla Banca autorizzata e alla Banca Finanziatrice finanziatrice - e sulla base delle verifiche e delle conseguenti effettuate dalla Banca autorizzata, da questa trasmesse al Ministero per le valutazioni effettuate dal Ministerodi competenza, nel rispetto di quanto stabilito dalla Normativa Applicabile, oltre all’erogazione a saldo Applicabile e dal Contratto di una quota almeno pari al 20% del Finanziamentofiliera o di distretto. A tale tal fine, il Soggetto Beneficiario beneficiario si impegna a produrre e consegnare al Ministeroalla Banca autorizzata, per il tramite del Soggetto proponente, la documentazione di spesa di cui all’articolo 17 del Decreto, necessaria per i riscontri e le verifiche sugli investimenti realizzati nonché ogni altra documentazione necessaria ai sensi realizzati. Le erogazioni del Finanziamento sono condizionate alla ricezione, da parte della Normativa Applicabile. Su richiesta Banca finanziatrice, della comunicazione del Soggetto BeneficiarioMinistero di cui all’articolo 14, il Contratto di Finanziamento può prevedere che il Finanziamento sia erogato in anticipazione nel limite comma 5, del 20%. L’eventuale erogazione in anticipazione è regolata dal Contratto di Finanziamento anche attraverso l’acquisizione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Banca FinanziatriceDecreto.
4.6.2 Le singole erogazioni dovranno avvenire successivamente alla ricezione della comunicazione attestante il positivo esito delle verifiche di competenza del diritto alle stesse erogazioni trasmessa dal Ministero effettuate ai sensi della Normativa Applicabile, trasmessa da quest’ultimo alla Banca Finanziatricefinanziatrice, e saranno imputate in pari misura imputate, nella rispettiva proporzione, al Finanziamento Agevolato agevolato e al Finanziamento Bancario, sulla base di quanto previsto dal Decreto di Concessionebancario.
4.6.3 L’erogazione delle quote del Finanziamento, a seguito dell’esito positivo delle risultanze istruttorie della Banca autorizzata, nonché della ricezione della comunicazione di cui al precedente paragrafo 4.6.2, potrà avvenire comunque solo dopo la positiva verifica da parte della Banca Finanziatrice finanziatrice della sussistenza delle ulteriori condizioni previste dal Contratto di Finanziamento.
4.6.4 Le erogazioni del Finanziamento relative ai diversi SAL sono sospensivamente condizionate al verificarsi delle condizioni previste, di volta in volta, dal Contratto di Finanziamento e dalla Normativa Applicabile.
4.6.5 Inoltre, tali erogazioni saranno effettuate a ciascuna Data di Erogazione a condizione che la CDP abbia ricevuto da parte della Banca Finanziatrice finanziatrice la richiesta di erogazione fondi almeno 7 (sette) Xxxxxx Xxxxxxxxxx prima della relativa Data di Erogazione.
4.6.5 4.6.6 Nel caso in cui la richiesta di erogazione fondi sia ricevuta o trasmessa meno di 7 (sette) Giorni Lavorativi prima di una Data di Erogazione, gli importi relativi saranno erogati alla Banca Finanziatrice finanziatrice alla Data di Erogazione immediatamente successiva, sempre che a tale data si siano realizzate tutte le altre condizioni sospensive previste dal Contratto di Finanziamento e dalla Normativa Applicabile. La Banca Finanziatrice finanziatrice provvederà ad accreditare al Soggetto Beneficiario beneficiario le relative erogazioni con data di valuta pari alla Data di Erogazione da parte della CDP.
4.6.6 4.6.7 Non esiste alcun vincolo di solidarietà tra la CDP e la Banca Finanziatrice finanziatrice ai fini dell’erogazione del Finanziamento, né ai fini di qualsiasi onere fiscale derivante o connesso al Finanziamento.
4.6.7 4.6.8 Il mancato o ritardato trasferimento alla Banca Finanziatricefinanziatrice, da parte della CDP, della provvista corrispondente all’erogazione della quota di competenza relativa al Finanziamento Agevolato agevolato costituirà una causa di sospensione dell’erogazionedell'erogazione. Analogamente, il mancato o ritardato versamento al Soggetto Beneficiariobeneficiario, da parte della Banca Finanziatricefinanziatrice, della quota di competenza relativa al Finanziamento Bancario bancario comporterà la sospensione dell’erogazione della quota di Finanziamento Agevolatoagevolato, fermo restando che tale mancata erogazione al Soggetto Beneficiario beneficiario degli importi relativi al Finanziamento Agevolato agevolato non comporterà alcuna responsabilità della CDP nei confronti del Soggetto Beneficiariobeneficiario. Analogamente non comporterà alcuna responsabilità della Banca Finanziatrice finanziatrice il mancato o il ritardato versamento alla Banca Finanziatrice finanziatrice medesima da parte della CDP delle quote di competenza relative al Finanziamento Agevolatoagevolato.
4.6.8 4.6.9 La CDP non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile delle conseguenze pregiudizievoli e degli eventuali danni e/o spese che il Soggetto Beneficiario beneficiario dovesse sopportare, ivi compresa la eventuale revoca degli incentividelle agevolazioni, per la mancata o ritardata messa a disposizione da parte della Banca Finanziatrice finanziatrice degli importi erogabili che la stessa abbia ricevuto dalla CDP.
4.6.9 4.6.10 Il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere l’obbligo del Soggetto Beneficiario beneficiario di perfezionare:
(a) a fronte di ogni erogazione parziale del Finanziamento: , (i) atti di "utilizzo parziale e quietanza", restando inteso che tali atti andranno perfezionati in forma di atto pubblico ogniqualvolta l'importo erogato al relativo SAL, da solo o sommato a quello di precedenti SAL, sia superiore ad Euro 1.000.000 300.000 (un milionetrecentomila) oppure (ii) un atto di riconoscimento di debito, autenticato dal notaio, da consegnare alla Banca Finanziatrice finanziatrice entro 10 (dieci) giorni dalla relativa erogazione. La scelta tra le due diverse modalità di perfezionamento degli atti di quietanza, nonché la scelta di un eventuale termine minore per la consegna dell’atto di riconoscimento di debito, sarà effettuata di volta in volta in base alla preferenza della Banca Finanziatricefinanziatrice; e
(b) in ogni caso, a fronte dell’erogazione a saldo del Finanziamento, un atto pubblico di “"utilizzo a saldo e quietanza finale”", fermo restando che il mancato rispetto di tale obbligo potrà dovrà costituire una causa di risoluzione del Contratto di Finanziamento.
4.6.10 Resta inteso che nessuna erogazione prevista dal Contratto di Finanziamento potrà essere effettuata dalla Banca Finanziatrice in pendenza di un Evento Rilevante e che il Contratto di Finanziamento dovrà pertanto espressamente contenere una condizione sospensiva a ciascuna erogazione del Finanziamento di tale tenore.
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Samples: Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti, Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti, Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti
Erogazione del finanziamento. 4.6.1 L’erogazione del Finanziamento finanziamento pubblico avviene a fronte di non più di 2 (due) SAL - trasmessi dal Soggetto Beneficiario, al Ministero e alla Banca Finanziatrice - e sulla base delle verifiche e delle conseguenti valutazioni effettuate dal Ministero, nel rispetto di quanto stabilito dalla Normativa Applicabile, oltre all’erogazione a saldo secondo le seguenti modalità: • anticipo di una quota almeno pari al 20% 40%, all’avvio del Finanziamento. A tale fine, il Soggetto Beneficiario si impegna a produrre e consegnare al Ministero, la documentazione necessaria per i riscontri e le verifiche sugli investimenti realizzati nonché ogni altra documentazione necessaria ai sensi della Normativa Applicabile. Su richiesta del Soggetto Beneficiario, il Contratto di Finanziamento può prevedere che il Finanziamento sia erogato in anticipazione nel limite del 20%. L’eventuale erogazione in anticipazione è regolata dal Contratto di Finanziamento anche attraverso l’acquisizione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Banca Finanziatrice.
4.6.2 Le singole erogazioni dovranno avvenire successivamente alla ricezione della comunicazione attestante il positivo esito delle verifiche di competenza del Ministero effettuate ai sensi della Normativa Applicabile, trasmessa da quest’ultimo alla Banca Finanziatrice, e saranno imputate in pari misura al Finanziamento Agevolato e al Finanziamento Bancario, sulla base di quanto previsto dal Decreto di Concessione.
4.6.3 L’erogazione delle quote del Finanziamentoprogetto, a seguito della ricezione della comunicazione di cui al precedente paragrafo 4.6.2domanda, potrà avvenire comunque solo dopo la positiva verifica da parte della Banca Finanziatrice della sussistenza delle ulteriori condizioni previste dal Contratto di Finanziamento.
4.6.4 Inoltre, tali erogazioni saranno effettuate a ciascuna Data di Erogazione a condizione che la CDP abbia ricevuto da parte della Banca Finanziatrice la richiesta di erogazione fondi almeno 7 (sette) Xxxxxx Xxxxxxxxxx prima della relativa Data di Erogazione.
4.6.5 Nel caso in cui la richiesta di erogazione fondi sia ricevuta o trasmessa meno di 7 (sette) Giorni Lavorativi prima di una Data di Erogazione, gli importi relativi saranno erogati alla Banca Finanziatrice alla Data di Erogazione immediatamente successiva, sempre che a tale data si siano realizzate quando sussistano tutte le altre condizioni sospensive previste dal Contratto seguenti condizioni:
a) stipula della convenzione;
b) stipula di Finanziamento e dalla Normativa Applicabilepolizza fideiussoria a garanzia del 40% del finanziamento pubblico approvato3. La Banca Finanziatrice provvederà ad accreditare al Soggetto Beneficiario le relative erogazioni con data di valuta pari alla Data di Erogazione da parte della CDP.
4.6.6 Non esiste alcun vincolo di solidarietà tra la CDP e la Banca Finanziatrice ai fini dell’erogazione del Finanziamento, né ai fini di qualsiasi onere fiscale derivante o connesso al Finanziamento.
4.6.7 Il mancato o ritardato trasferimento alla Banca Finanziatrice, da parte della CDP, della provvista corrispondente all’erogazione della quota di competenza relativa al Finanziamento Agevolato costituirà una causa di sospensione dell’erogazione. Analogamente, il mancato o ritardato versamento al Soggetto Beneficiario, da parte della Banca Finanziatrice, della quota di competenza relativa al Finanziamento Bancario comporterà la sospensione dell’erogazione della quota di Finanziamento Agevolato, fermo restando che tale mancata erogazione al Soggetto Beneficiario degli importi relativi al Finanziamento Agevolato non comporterà alcuna responsabilità della CDP nei confronti del Soggetto Beneficiario. Analogamente non comporterà alcuna responsabilità della Banca Finanziatrice il mancato o il ritardato versamento alla Banca Finanziatrice medesima da parte della CDP delle quote di competenza relative al Finanziamento Agevolato.
4.6.8 La CDP non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile delle conseguenze pregiudizievoli e degli eventuali danni e/o spese che il Soggetto Beneficiario dovesse sopportare, ivi compresa la eventuale revoca degli incentivi, per la mancata o ritardata messa a disposizione da parte della Banca Finanziatrice degli importi erogabili che la stessa abbia ricevuto dalla CDP.
4.6.9 Il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere l’obbligo del Soggetto Beneficiario di perfezionarefideiussione deve:
(a) a fronte di ogni erogazione parziale del Finanziamento: (i) atti di "utilizzo parziale e quietanza", restando inteso che tali atti andranno perfezionati in avere la forma di atto pubblico ogniqualvolta l'importo erogato o della scrittura privata autenticata;
b) avere efficacia fino a 12 mesi dal termine del progetto, con proroghe automatiche per non più di due semestri successivi; eventuali svincoli anticipati sono disposti dall’Amministrazione regionale;
c) prevedere il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni e la rinuncia formale ed espressa al relativo SALbeneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile. Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, da solo o sommato a quello di precedenti SAL, sia superiore ad Euro 1.000.000 (un milione) oppure (ii) un atto di riconoscimento di debito, autenticato dal notaio, da consegnare alla Banca Finanziatrice entro 10 (dieci) giorni dalla relativa erogazionein deroga all’art. 1901 del Codice Civile. La scelta tra le due diverse modalità di perfezionamento degli atti di quietanza, nonché la scelta di un eventuale termine minore per la consegna dell’atto di riconoscimento di debito, sarà effettuata di volta in volta in base alla preferenza della Banca Finanziatricegaranzia fideiussoria è valida prescindendo dall’eventuale assoggettamento a fallimento o ad altra procedura concorsuale del soggetto attuatore; e
(E’ facoltà del soggetto attuatore derogare alle disposizioni del punto b) rinunciando all'anticipo, in ogni casosede di stipula della convenzione, e chiedendo il rimborso delle sole spese certificate fino al 90% del finanziamento pubblico; in tal caso il soggetto attuatore non dovrà presentare alcuna garanzia fideiussoria. Il soggetto attuatore è tenuto a fronte dell’erogazione a saldo del Finanziamento, un atto pubblico presentare la fideiussione per l’erogazione dell’anticipo prima della presentazione della prima domanda di “utilizzo a saldo e quietanza finale”, fermo restando che rimborso (dichiarazione trimestrale delle spese); il mancato rispetto di tale obbligo potrà costituire una causa condizione comporta la rinuncia automatica all’anticipo e il conseguente rimborso delle sole spese certificate fino al 90% del finanziamento pubblico. I soggetti pubblici non sono tenuti a stipulare polizza fideiussoria per l'ottenimento dell’anticipo. • successivi rimborsi, a seguito di risoluzione domanda (dichiarazione trimestrale della spesa), della spesa sostenuta dal soggetto attuatore fino al 90% del Contratto finanziamento pubblico, comprensivo della quota di Finanziamento.
4.6.10 Resta inteso che nessuna erogazione prevista dal Contratto cui al precedente punto. Per spesa sostenuta si intende i “costi diretti di Finanziamento potrà essere effettuata dalla Banca Finanziatrice in pendenza di un Evento Rilevante personale”, effettivamente sostenuti e che comprovati attraverso documenti giustificativi quietanzati inseriti nel Sistema Informativo regionale, maggiorati della quota forfettaria fino al 15% a copertura dei costi indiretti, e “altri costi diretti”. In particolare, ai fini del rimborso, il Contratto di Finanziamento dovrà pertanto espressamente contenere una condizione sospensiva a ciascuna erogazione del Finanziamento di tale tenore.soggetto attuatore deve procedere a:
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Samples: Public Notice for Employment Services, Public Notice
Erogazione del finanziamento. 4.6.1 L’erogazione del Finanziamento avviene a fronte di non più di 2 (due) SAL - trasmessi dal Soggetto Beneficiario, al Ministero e alla Banca Finanziatrice - e sulla base delle verifiche e delle conseguenti valutazioni effettuate dal Ministero, nel rispetto di quanto stabilito dalla Normativa Applicabile, oltre all’erogazione a saldo di una quota almeno pari al 20% del Finanziamento. A tale fine, il Soggetto Beneficiario si impegna a produrre e consegnare al Ministero, la documentazione necessaria per i riscontri e le verifiche sugli investimenti realizzati nonché ogni altra documentazione necessaria ai sensi della Normativa Applicabile. Su richiesta del Soggetto Beneficiario, il Contratto di Finanziamento può prevedere che il Finanziamento sia erogato in anticipazione nel limite del 20%. L’eventuale erogazione in anticipazione è regolata dal Contratto di Finanziamento anche attraverso l’acquisizione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Banca Finanziatrice.
4.6.2 Le singole erogazioni dovranno avvenire successivamente alla ricezione della comunicazione attestante il positivo esito delle verifiche di competenza del Ministero effettuate ai sensi della Normativa Applicabile, trasmessa da quest’ultimo alla Banca Finanziatrice, e saranno imputate in pari misura imputate, nella rispettiva proporzione indicata nel Contratto di Finanziamento, sulla base di quanto previsto dall’Atto di Concessione, al Finanziamento Agevolato e al Finanziamento Bancario, sulla base di quanto previsto dal Decreto di Concessione.
4.6.3 L’erogazione delle quote del Finanziamento, a seguito della ricezione della comunicazione di cui al precedente paragrafo 4.6.2, potrà avvenire comunque solo dopo la positiva verifica da parte della Banca Finanziatrice della sussistenza delle ulteriori condizioni previste dal Contratto di Finanziamento.
4.6.4 Inoltre, tali erogazioni saranno effettuate a ciascuna Data di Erogazione a condizione che la CDP abbia ricevuto da parte della Banca Finanziatrice la richiesta di erogazione fondi almeno 7 (sette) Xxxxxx Xxxxxxxxxx prima della relativa Data di Erogazione.
4.6.5 Nel caso in cui la richiesta di erogazione fondi sia ricevuta o trasmessa meno di 7 (sette) Giorni Lavorativi prima di una Data di Erogazione, gli importi relativi saranno erogati alla Banca Finanziatrice alla Data di Erogazione immediatamente successiva, sempre che a tale data si siano realizzate tutte le altre condizioni sospensive previste dal Contratto di Finanziamento e dalla Normativa Applicabile. La Banca Finanziatrice provvederà ad accreditare al Soggetto Beneficiario le relative erogazioni con data di valuta pari alla Data di Erogazione da parte della CDP.
4.6.6 Non esiste alcun vincolo di solidarietà tra la CDP e la Banca Finanziatrice ai fini dell’erogazione del Finanziamento, né ai fini di qualsiasi onere fiscale derivante o connesso al Finanziamento.
4.6.7 Il mancato o ritardato trasferimento alla Banca Finanziatrice, da parte della CDP, della provvista corrispondente all’erogazione della quota di competenza relativa al Finanziamento Agevolato costituirà una causa di sospensione dell’erogazione. Analogamente, il mancato o ritardato versamento al Soggetto Beneficiario, da parte della Banca Finanziatrice, della quota di competenza relativa al Finanziamento Bancario comporterà la sospensione dell’erogazione della quota di Finanziamento Agevolato, fermo restando che tale mancata erogazione al Soggetto Beneficiario degli importi relativi al Finanziamento Agevolato non comporterà alcuna responsabilità della CDP nei confronti del Soggetto Beneficiario. Analogamente non comporterà alcuna responsabilità della Banca Finanziatrice il mancato o il ritardato versamento alla Banca Finanziatrice medesima da parte della CDP delle quote di competenza relative al Finanziamento Agevolato.
4.6.8 La CDP non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile delle conseguenze pregiudizievoli e degli eventuali danni e/o spese che il Soggetto Beneficiario dovesse sopportare, ivi compresa la eventuale revoca degli incentividelle agevolazioni, per la mancata o ritardata messa a disposizione da parte della Banca Finanziatrice degli importi erogabili che la stessa abbia ricevuto dalla CDP.
4.6.9 Il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere l’obbligo del Soggetto Beneficiario di perfezionare:
(a) a fronte di ogni erogazione parziale del Finanziamento: (i) , atti di "“utilizzo parziale e quietanza"”, restando inteso che tali atti andranno perfezionati in forma di atto pubblico ogniqualvolta l'importo l’importo complessivamente erogato al relativo SAL, da solo o sommato a quello di precedenti SAL, valere sul Finanziamento sia superiore ad Euro 1.000.000 (un milione) oppure (ii) un atto di riconoscimento di debito, autenticato dal notaio, da consegnare alla Banca Finanziatrice entro 10 (dieci) giorni dalla relativa erogazione. La scelta tra le due diverse modalità di perfezionamento degli atti di quietanza, nonché la scelta di un eventuale termine minore per la consegna dell’atto di riconoscimento di debito, sarà effettuata di volta in volta in base alla preferenza della Banca Finanziatrice); e
(b) in ogni caso, a fronte dell’erogazione a saldo del Finanziamento, un atto pubblico di “utilizzo a saldo e quietanza finale”, fermo restando che il mancato rispetto di tale obbligo potrà costituire una causa di risoluzione del Contratto di Finanziamento.
4.6.10 Resta inteso che nessuna erogazione prevista dal Contratto di Finanziamento potrà essere effettuata dalla Banca Finanziatrice in pendenza di un Evento Rilevante e che il Contratto di Finanziamento dovrà pertanto espressamente contenere una condizione sospensiva a ciascuna erogazione del Finanziamento di tale tenore.
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Samples: Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti
Erogazione del finanziamento. 4.6.1 L’erogazione Successivamente alla sottoscrizione del Finanziamento avviene a fronte di non più di 2 (due) SAL - trasmessi dal Soggetto Beneficiario, al Ministero e alla Banca Finanziatrice - e sulla base delle verifiche e delle conseguenti valutazioni effettuate dal Ministero, nel rispetto di quanto stabilito dalla Normativa Applicabile, oltre all’erogazione a saldo di una quota almeno pari al 20% del Finanziamento. A tale fine, il Soggetto Beneficiario si impegna a produrre e consegnare al Ministero, la documentazione necessaria per i riscontri e le verifiche sugli investimenti realizzati nonché ogni altra documentazione necessaria ai sensi della Normativa Applicabile. Su richiesta del Soggetto Beneficiario, il Contratto di Finanziamento può prevedere che il Finanziamento sia erogato in anticipazione nel limite del 20%. L’eventuale erogazione in anticipazione è regolata dal Contratto di Finanziamento anche attraverso l’acquisizione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Banca Finanziatrice.
4.6.2 Le singole erogazioni dovranno avvenire successivamente alla ricezione della comunicazione attestante il positivo esito delle verifiche di competenza del Ministero effettuate ai sensi della Normativa Applicabile, trasmessa da quest’ultimo alla Banca Finanziatrice, e saranno imputate in pari misura al Finanziamento Agevolato e al Finanziamento Bancario, sulla base di quanto previsto dal Decreto di Concessione.
4.6.3 L’erogazione delle quote del Finanziamento, gli importi che ciascun Prestatore ha consentito di erogare al Richiedente per mezzo della propria Offerta di Finanziamento, che sommati vanno a seguito della ricezione della comunicazione costituire il Finanziamento, verranno trasferiti dal conto di cui pagamento di ciascun Prestatore aperto presso LemonWay (il “Conto Prestatore”) al precedente paragrafo 4.6.2Conto Richiedente, potrà avvenire comunque solo dopo la positiva verifica da parte della Banca Finanziatrice della sussistenza subordinatamente al verificarsi delle ulteriori condizioni eventualmente previste dal Contratto di Finanziamento.
4.6.4 Inoltre, tali erogazioni saranno effettuate a ciascuna Data di Erogazione a condizione che la CDP abbia ricevuto da parte della Banca Finanziatrice la richiesta di erogazione fondi almeno 7 (sette) Xxxxxx Xxxxxxxxxx prima della relativa Data di Erogazione.
4.6.5 Nel caso in cui la richiesta di erogazione fondi sia ricevuta o trasmessa meno di 7 (sette) Giorni Lavorativi prima di una Data di Erogazione, gli importi relativi saranno erogati alla Banca Finanziatrice alla Data di Erogazione immediatamente successiva, sempre che a tale data si siano realizzate tutte le altre condizioni sospensive previste dal Contratto di Finanziamento e dalla Normativa Applicabile. La Banca Finanziatrice provvederà ad accreditare al Soggetto Beneficiario le relative erogazioni con data di valuta pari alla Data di Erogazione da parte della CDP.
4.6.6 Non esiste alcun vincolo di solidarietà tra la CDP e la Banca Finanziatrice ai fini dell’erogazione del Finanziamento, né ai fini di qualsiasi onere fiscale derivante o connesso al Finanziamento.
4.6.7 Il mancato o ritardato trasferimento alla Banca Finanziatrice, da parte della CDP, della provvista corrispondente all’erogazione della quota di competenza relativa al Finanziamento Agevolato costituirà una causa di sospensione dell’erogazione. Analogamente, il mancato o ritardato versamento al Soggetto Beneficiario, da parte della Banca Finanziatrice, della quota di competenza relativa al Finanziamento Bancario comporterà la sospensione dell’erogazione della quota di Finanziamento Agevolato, fermo restando che tale mancata erogazione al Soggetto Beneficiario degli importi relativi al Finanziamento Agevolato non comporterà alcuna responsabilità della CDP nei confronti del Soggetto Beneficiario. Analogamente non comporterà alcuna responsabilità della Banca Finanziatrice il mancato o il ritardato versamento alla Banca Finanziatrice medesima da parte della CDP delle quote di competenza relative al Finanziamento Agevolato.
4.6.8 La CDP non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile delle conseguenze pregiudizievoli e degli eventuali danni e/o spese che il Soggetto Beneficiario dovesse sopportare, ivi compresa la eventuale revoca degli incentivi, per la mancata o ritardata messa a disposizione da parte della Banca Finanziatrice degli importi erogabili che la stessa abbia ricevuto dalla CDP.
4.6.9 Il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere l’obbligo del Soggetto Beneficiario di perfezionare:
(a) a fronte di ogni erogazione parziale istruzioni impartire dalla Società in qualità di agente di LemonWay. L’importo trasferito sul Conto Richiedente sarà infine trasferito sul conto corrente del Finanziamento: (i) atti Richiedente comunicato in sede di "utilizzo parziale e quietanza", restando iscrizione alla Piattaforma. Resta inteso che tali atti andranno perfezionati l’erogazione fondi dal Conto Prestatore al Conto Richiedente e l’accredito dei fondi su ciascun Conto Prestatore in forma sede di atto pubblico ogniqualvolta l'importo erogato al rimborso del Finanziamento secondo il relativo SAL, da solo o sommato a quello piano di precedenti SAL, sia superiore ad Euro 1.000.000 (un milione) oppure (ii) un atto di riconoscimento di debito, autenticato dal notaio, da consegnare alla Banca Finanziatrice entro 10 (dieci) giorni dalla relativa erogazione. La scelta tra le due diverse modalità di perfezionamento degli atti di quietanza, nonché la scelta di un eventuale termine minore per la consegna dell’atto di riconoscimento di debito, ammortamento sarà effettuata da parte di LemonWay in qualità di istituto di pagamento autorizzato, nel rispetto delle condizioni generali di prestazione dei servizi di pagamento LemonWay accettate dai Richiedenti e dai Prestatori; di seguito il link alle condizioni di prestazione dei servizi di pagamento di LemonWay di volta in volta in base alla preferenza della Banca Finanziatrice; vigore. Si precisa, inoltre, che la Società e
(b) in ogni caso/o qualsiasi soggetto terzo che agisce per suo conto non ha diritto di accedere ai fondi presenti nel Conto Richiedente, a fronte dell’erogazione a saldo del nel Conto Prestatore o nel Conto Finanziamento, un atto pubblico i quali vengono movimentati e gestiti esclusivamente da LemonWay. La Società è l’unico soggetto che potrà dare istruzioni al fine di “utilizzo movimentare le somme giacenti su tali conti. Alla data di erogazione dei fondi, la Società procederà a detrarre le proprie commissioni dalle somme che sono dovute ai sensi del successivo articolo 8 (Commissioni della Società), cosi come le tasse indicate nel successivo articolo 9 (Imposte e tasse). Ai Prestatori è concessa la facoltà di decidere se ritirare il saldo e quietanza finale”delle somme accumulate sotto il loro nome sul Conto Prestatore, fermo restando che il mancato rispetto di tale obbligo potrà costituire una causa di risoluzione non sono state incluse nell’Offerta del Contratto di FinanziamentoPrestatore, o se utilizzare tali somme per concedere nuovi Finanziamenti.
4.6.10 Resta inteso che nessuna erogazione prevista dal Contratto di Finanziamento potrà essere effettuata dalla Banca Finanziatrice in pendenza di un Evento Rilevante e che il Contratto di Finanziamento dovrà pertanto espressamente contenere una condizione sospensiva a ciascuna erogazione del Finanziamento di tale tenore.
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Samples: Condizioni Generali Richiedente
Erogazione del finanziamento. 4.6.1 L’erogazione L'erogazione del Finanziamento avviene a fronte di non più di 2 (due) SAL - trasmessi dal Soggetto Beneficiario, al Ministero per il tramite del Soggetto Proponente, alla Banca Autorizzata e alla Banca Finanziatrice - e sulla base delle verifiche e delle conseguenti effettuate dalla Banca Autorizzata, da questa trasmesse al Ministero per le valutazioni effettuate dal Ministerodi competenza, nel rispetto di quanto stabilito dalla Normativa Applicabile, oltre all’erogazione a saldo Applicabile e dal Contratto di una quota almeno pari al 20% del FinanziamentoFiliera o di Distretto. A tale tal fine, il Soggetto Beneficiario si impegna a produrre e consegnare al Ministeroalla Banca Autorizzata, per il tramite del Soggetto Proponente, la documentazione di spesa di cui all’articolo 16 del Decreto, necessaria per i riscontri e le verifiche sugli investimenti realizzati nonché ogni altra documentazione necessaria ai sensi realizzati. Le erogazioni del Finanziamento sono condizionate alla ricezione, da parte della Normativa Applicabile. Su richiesta del Soggetto Beneficiario, il Contratto di Finanziamento può prevedere che il Finanziamento sia erogato in anticipazione nel limite del 20%. L’eventuale erogazione in anticipazione è regolata dal Contratto di Finanziamento anche attraverso l’acquisizione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Banca Finanziatrice, della comunicazione del Ministero di cui all’articolo 13, comma 5, del Decreto.
4.6.2 Le singole erogazioni dovranno avvenire successivamente alla ricezione della comunicazione attestante il positivo esito delle verifiche di competenza del diritto alle stesse erogazioni trasmessa dal Ministero effettuate ai sensi della Normativa Applicabile, trasmessa da quest’ultimo alla Banca Finanziatrice, e saranno imputate in pari misura imputate, nella rispettiva proporzione, al Finanziamento Agevolato e al Finanziamento Bancario, sulla base di quanto previsto dal Decreto di Concessione.
4.6.3 L’erogazione delle quote del Finanziamento, a seguito dell’esito positivo delle risultanze istruttorie della Banca Autorizzata, nonché della ricezione della comunicazione di cui al precedente paragrafo 4.6.2, potrà avvenire comunque solo dopo la positiva verifica da parte della Banca Finanziatrice della sussistenza delle ulteriori condizioni previste dal Contratto di Finanziamento.
4.6.4 Le erogazioni del Finanziamento relative ai diversi SAL sono sospensivamente condizionate al verificarsi delle condizioni previste, di volta in volta, dal Contratto di Finanziamento e dalla Normativa Applicabile.
4.6.5 Inoltre, tali erogazioni saranno effettuate a ciascuna Data di Erogazione a condizione che la CDP abbia ricevuto da parte della Banca Finanziatrice la richiesta di erogazione fondi almeno 7 (sette) Xxxxxx Xxxxxxxxxx prima della relativa Data di Erogazione.
4.6.5 4.6.6 Nel caso in cui la richiesta di erogazione fondi sia ricevuta o trasmessa meno di 7 (sette) Giorni Lavorativi prima di una Data di Erogazione, gli importi relativi saranno erogati alla Banca Finanziatrice alla Data di Erogazione immediatamente successiva, sempre che a tale data si siano realizzate tutte le altre condizioni sospensive previste dal Contratto di Finanziamento e dalla Normativa Applicabile. La Banca Finanziatrice provvederà ad accreditare al Soggetto Beneficiario le relative erogazioni con data di valuta pari alla Data di Erogazione da parte della CDP.
4.6.6 4.6.7 Non esiste alcun vincolo di solidarietà tra la CDP e la Banca Finanziatrice ai fini dell’erogazione del Finanziamento, né ai fini di qualsiasi onere fiscale derivante o connesso al Finanziamento.
4.6.7 4.6.8 Il mancato o ritardato trasferimento alla Banca Finanziatrice, da parte della CDP, della provvista corrispondente all’erogazione della quota di competenza relativa al Finanziamento Agevolato costituirà una causa di sospensione dell’erogazionedell'erogazione. Analogamente, il mancato o ritardato versamento al Soggetto Beneficiario, da parte della Banca Finanziatrice, della quota di competenza relativa al Finanziamento Bancario comporterà la sospensione dell’erogazione della quota di Finanziamento Agevolato, fermo restando che tale mancata erogazione al Soggetto Beneficiario degli importi relativi al Finanziamento Agevolato non comporterà alcuna responsabilità della CDP nei confronti del Soggetto Beneficiario. Analogamente non comporterà alcuna responsabilità della Banca Finanziatrice il mancato o il ritardato versamento alla Banca Finanziatrice medesima da parte della CDP delle quote di competenza relative al Finanziamento Agevolato.
4.6.8 4.6.9 La CDP non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile delle conseguenze pregiudizievoli e degli eventuali danni e/o spese che il Soggetto Beneficiario dovesse sopportare, ivi compresa la eventuale revoca degli incentividelle agevolazioni, per la mancata o ritardata messa a disposizione da parte della Banca Finanziatrice degli importi erogabili che la stessa abbia ricevuto dalla CDP.
4.6.9 4.6.10 Il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere l’obbligo del Soggetto Beneficiario di perfezionare:
(a) a fronte di ogni erogazione parziale del Finanziamento: , (i) atti di "utilizzo parziale e quietanza", restando inteso che tali atti andranno perfezionati in forma di atto pubblico ogniqualvolta l'importo erogato al relativo SAL, da solo o sommato a quello di precedenti SAL, sia superiore ad Euro 1.000.000 300.000 (un milionetrecentomila) oppure (ii) un atto di riconoscimento di debito, autenticato dal notaio, da consegnare alla Banca Finanziatrice entro 10 (dieci) giorni dalla relativa erogazione. La scelta tra le due diverse modalità di perfezionamento degli atti di quietanza, nonché la scelta di un eventuale termine minore per la consegna dell’atto di riconoscimento di debito, sarà effettuata di volta in volta in base alla preferenza della Banca Finanziatrice; e
(b) in ogni caso, a fronte dell’erogazione a saldo del Finanziamento, un atto pubblico di “"utilizzo a saldo e quietanza finale”", fermo restando che il mancato rispetto di tale obbligo potrà dovrà costituire una causa di risoluzione del Contratto di Finanziamento.
4.6.10 Resta inteso che nessuna erogazione prevista dal Contratto di Finanziamento potrà essere effettuata dalla Banca Finanziatrice in pendenza di un Evento Rilevante e che il Contratto di Finanziamento dovrà pertanto espressamente contenere una condizione sospensiva a ciascuna erogazione del Finanziamento di tale tenore.
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Samples: Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti
Erogazione del finanziamento. 4.6.1 L’erogazione L'erogazione del Finanziamento avviene a fronte di non più di 2 (due) SAL - trasmessi dal Soggetto Beneficiario, anche per il tramite del Soggetto Capofila, al Ministero Soggetto Gestore e alla Banca Finanziatrice - e sulla base delle verifiche e delle conseguenti valutazioni effettuate dal MinisteroSoggetto Gestore, nel rispetto di quanto stabilito dalla Normativa Applicabile, oltre all’erogazione a saldo di una quota almeno pari al 20% del FinanziamentoRiferimento. A tale fine, il Soggetto Beneficiario si impegna a produrre e consegnare al MinisteroSoggetto Gestore, anche per il tramite del Soggetto Capofila, la documentazione necessaria per i riscontri e le verifiche sugli investimenti realizzati realizzati, nonché ogni altra documentazione necessaria ai sensi della Normativa Applicabile. Su richiesta del Soggetto Beneficiario, il Contratto di Finanziamento può prevedere che il Finanziamento sia erogato in anticipazione nel limite del 20%. L’eventuale erogazione in anticipazione è regolata dal Contratto di Finanziamento anche attraverso l’acquisizione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Banca FinanziatriceRiferimento.
4.6.2 Le singole erogazioni dovranno avvenire successivamente alla ricezione della comunicazione attestante il positivo esito delle verifiche di competenza del Ministero Soggetto Gestore, effettuate ai sensi della Normativa Applicabiledi Riferimento, trasmessa da quest’ultimo alla Banca Finanziatrice, e saranno imputate in pari misura imputate, nella rispettiva proporzione indicata nel Contratto di Finanziamento, sulla base di quanto previsto dall’Atto di Concessione, al Finanziamento Agevolato e al Finanziamento Bancario, sulla base di quanto previsto dal Decreto di Concessione.
4.6.3 L’erogazione delle quote del Finanziamento, a seguito della ricezione della comunicazione di cui al precedente paragrafo 4.6.2, potrà avvenire comunque solo dopo la positiva verifica da parte della Banca Finanziatrice della sussistenza delle ulteriori condizioni previste dal Contratto di Finanziamento.
4.6.4 Inoltre, tali erogazioni saranno effettuate a ciascuna Data di Erogazione Erogazione, a condizione che la CDP abbia ricevuto da parte della Banca Finanziatrice la richiesta di erogazione fondi almeno 7 (sette) Xxxxxx Xxxxxxxxxx prima della relativa Data di Erogazione.
4.6.5 Nel caso in cui la richiesta di erogazione fondi sia ricevuta o trasmessa meno di 7 (sette) Giorni Lavorativi prima di una Data di Erogazione, gli importi relativi saranno erogati alla Banca Finanziatrice alla Data di Erogazione immediatamente successiva, sempre che a tale data si siano realizzate tutte le altre condizioni sospensive previste dal Contratto di Finanziamento e dalla Normativa Applicabiledi Riferimento. La Banca Finanziatrice provvederà ad accreditare al Soggetto Beneficiario le relative erogazioni con data di valuta pari alla Data di Erogazione da parte della CDP.
4.6.6 Non esiste alcun vincolo di solidarietà tra la CDP e la Banca Finanziatrice ai fini dell’erogazione del Finanziamento, né ai fini di qualsiasi onere fiscale derivante o connesso al Finanziamento.
4.6.7 Il mancato o ritardato trasferimento alla Banca Finanziatrice, da parte della CDP, della provvista corrispondente all’erogazione della quota di competenza relativa al Finanziamento Agevolato costituirà una causa di sospensione dell’erogazionedell'erogazione. Analogamente, il mancato o ritardato versamento al Soggetto Beneficiario, da parte della Banca Finanziatrice, della quota di competenza relativa al Finanziamento Bancario comporterà la sospensione dell’erogazione della quota di Finanziamento Agevolato, fermo restando che tale mancata erogazione al Soggetto Beneficiario degli importi relativi al Finanziamento Agevolato non comporterà alcuna responsabilità della CDP nei confronti del Soggetto Beneficiario. Analogamente non comporterà alcuna responsabilità della Banca Finanziatrice il mancato o il ritardato versamento alla Banca Finanziatrice medesima medesima, da parte della CDP CDP, delle quote di competenza relative al Finanziamento Agevolato.
4.6.8 La CDP non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile delle conseguenze pregiudizievoli e degli eventuali danni e/o spese che il Soggetto Beneficiario dovesse sopportare, ivi compresa la eventuale revoca degli incentividelle agevolazioni, per la mancata o ritardata messa a disposizione disposizione, da parte della Banca Finanziatrice Finanziatrice, degli importi erogabili che la stessa abbia ricevuto dalla CDP.
4.6.9 Il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere l’obbligo del Soggetto Beneficiario di perfezionare:
(a) a fronte di ogni erogazione parziale del Finanziamento: (i) , atti di "utilizzo parziale e quietanza", restando inteso che tali atti andranno perfezionati in forma di atto pubblico ogniqualvolta l'importo complessivamente erogato al relativo SAL, da solo o sommato a quello di precedenti SAL, valere sul Finanziamento sia superiore ad Euro 1.000.000 (un milione) oppure (ii) un atto di riconoscimento di debito, autenticato dal notaio, da consegnare alla Banca Finanziatrice entro 10 (dieci) giorni dalla relativa erogazione. La scelta tra le due diverse modalità di perfezionamento degli atti di quietanza, nonché la scelta di un eventuale termine minore per la consegna dell’atto di riconoscimento di debito, sarà effettuata di volta in volta in base alla preferenza della Banca Finanziatrice); e
(b) in ogni caso, a fronte dell’erogazione a saldo del Finanziamento, un atto pubblico di “"utilizzo a saldo e quietanza finale”", fermo restando che il mancato rispetto di tale obbligo potrà costituire una causa di risoluzione del Contratto di Finanziamento.
4.6.10 Sulla base delle valutazioni effettuate dalla Banca Finanziatrice prima della stipula del Contratto di Finanziamento, occorre prevedere che nel Contratto di Finanziamento stesso sia inserita la possibilità, per il Soggetto Beneficiario, di richiedere l’erogazione della prima quota del Finanziamento a titolo di anticipazione previa acquisizione, da parte della Banca Finanziatrice, di un idoneo quadro cauzionale, nel rispetto di quanto previsto dall’Addendum alla Convenzione e dal Mandato. L’erogazione dell’anticipazione sarà effettuata sulla base dei termini e delle condizioni previsti dal presente articolo 4.6, fatto salvo il controllo da parte del Soggetto Gestore della documentazione di spesa di cui al precedente paragrafo 4.6.1.
4.6.11 Nonostante ogni altra previsione delle presenti Linee Guida, ciascun Contratto di Finanziamento dovrà prevedere (i) che la prima erogazione del Finanziamento sarà sospensivamente condizionata, nel solo interesse di CDP, alla circostanza che le esposizioni di CDP derivanti dal Contratto di Finanziamento beneficino integralmente della Garanzia dello Stato, anche in caso di accordi transattivi, in forma e sostanza soddisfacenti per CDP; e (ii) una presa d’atto del Soggetto Beneficiario che tale condizione non si è ancora verificata alla data di stipula del Contratto di Finanziamento. CDP provvederà a comunicare alla Banca Finanziatrice, di volta in volta, il verificarsi di tale condizione, la quale a sua volta provvederà a darne notizia al relativo Soggetto Beneficiario secondo quanto sarà previsto nel Contratto di Finanziamento. Resta inteso che la suddetta condizione, nonché la relativa presa d’atto dovranno essere incluse nei Contratti di Finanziamento solo sino a quando CDP non abbia comunicato per iscritto l’avvenuto verificarsi di tale condizione.
4.6.12 Resta inteso che nessuna erogazione prevista dal Contratto di Finanziamento potrà essere effettuata dalla Banca Finanziatrice in pendenza di un Evento Rilevante e che il Contratto di Finanziamento dovrà pertanto espressamente contenere una condizione sospensiva a ciascuna erogazione del Finanziamento di tale tenore.
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Samples: Addendum to the Convention for the Regulation of Financing Relationships
Erogazione del finanziamento. 4.6.1 L’erogazione del Finanziamento avviene a fronte di non più di 2 (due) SAL - trasmessi dal Soggetto Beneficiario, al Ministero e alla Banca Finanziatrice - e sulla base delle verifiche e delle conseguenti valutazioni effettuate dal Ministero, nel rispetto di quanto stabilito dalla Normativa Applicabile, oltre all’erogazione a saldo di una quota almeno pari al 20% del Finanziamento. A tale fine, il Soggetto Beneficiario si impegna a produrre e consegnare al Ministero, la documentazione necessaria per i riscontri e le verifiche sugli investimenti realizzati nonché ogni altra documentazione necessaria ai sensi della Normativa Applicabile. Su richiesta del Soggetto Beneficiario, il Contratto di Finanziamento può prevedere che il Finanziamento sia erogato in anticipazione nel limite del 20%. L’eventuale erogazione in anticipazione è regolata dal Contratto di Finanziamento anche attraverso l’acquisizione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Banca Finanziatrice.
4.6.2 Le singole erogazioni dovranno avvenire successivamente alla ricezione della comunicazione attestante il positivo esito delle verifiche di competenza del Ministero effettuate ai sensi della Normativa Applicabile, trasmessa da quest’ultimo alla Banca Finanziatrice, e saranno imputate in pari misura al Finanziamento Agevolato e al Finanziamento Bancario, sulla base di quanto previsto dal Decreto di Concessione.
4.6.3 L’erogazione delle quote del Finanziamento, a seguito della ricezione della comunicazione di cui al precedente paragrafo 4.6.2, potrà avvenire comunque solo dopo la positiva verifica da parte della Banca Finanziatrice della sussistenza delle ulteriori condizioni previste dal Contratto di Finanziamento.
4.6.4 Inoltre, tali erogazioni saranno effettuate a ciascuna Data di Erogazione a condizione che la CDP abbia ricevuto da parte della Banca Finanziatrice la richiesta di erogazione fondi almeno 7 (sette) Xxxxxx Xxxxxxxxxx prima della relativa Data di Erogazione.
4.6.5 Nel caso in cui la richiesta di erogazione fondi sia ricevuta o trasmessa meno di 7 (sette) Giorni Lavorativi prima di una Data di Erogazione, gli importi relativi saranno erogati alla Banca Finanziatrice alla Data di Erogazione immediatamente successiva, sempre che a tale data si siano realizzate tutte le altre condizioni sospensive previste dal Contratto di Finanziamento e dalla Normativa Applicabile. La Banca Finanziatrice provvederà ad accreditare al Soggetto Beneficiario le relative erogazioni con data di valuta pari alla Data di Erogazione da parte della CDP.
4.6.6 Non esiste alcun vincolo di solidarietà tra la CDP e la Banca Finanziatrice ai fini dell’erogazione del Finanziamento, né ai fini di qualsiasi onere fiscale derivante o connesso al Finanziamento.
4.6.7 Il mancato o ritardato trasferimento alla Banca Finanziatrice, da parte della CDP, della provvista corrispondente all’erogazione della quota di competenza relativa al Finanziamento Agevolato costituirà una causa di sospensione dell’erogazione. Analogamente, il mancato o ritardato versamento al Soggetto Beneficiario, da parte della Banca Finanziatrice, della quota di competenza relativa al Finanziamento Bancario comporterà la sospensione dell’erogazione della quota di Finanziamento Agevolato, fermo restando che tale mancata erogazione al Soggetto Beneficiario degli importi relativi al Finanziamento Agevolato non comporterà alcuna responsabilità della CDP nei confronti del Soggetto Beneficiario. Analogamente non comporterà alcuna responsabilità della Banca Finanziatrice il mancato o il ritardato versamento alla Banca Finanziatrice medesima da parte della CDP delle quote di competenza relative al Finanziamento Agevolato.
4.6.8 La CDP non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile delle conseguenze pregiudizievoli e degli eventuali danni e/o spese che il Soggetto Beneficiario dovesse sopportare, ivi compresa la eventuale revoca degli incentivi, per la mancata o ritardata messa a disposizione da parte della Banca Finanziatrice degli importi erogabili che la stessa abbia ricevuto dalla CDP.
4.6.9 Il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere l’obbligo del Soggetto Beneficiario di perfezionare:
(a) a fronte di ogni erogazione parziale del Finanziamento: (i) atti di "utilizzo parziale e quietanza", restando inteso che tali atti andranno perfezionati in forma di atto pubblico ogniqualvolta l'importo erogato al relativo SAL, da solo o sommato a quello di precedenti SAL, sia superiore ad Euro 1.000.000 (un milione) oppure (ii) un atto di riconoscimento di debito, autenticato dal notaio, da consegnare alla Banca Finanziatrice entro 10 (dieci) giorni dalla relativa erogazione. La scelta tra le due diverse modalità di perfezionamento degli atti di quietanza, nonché la scelta di un eventuale termine minore per la consegna dell’atto di riconoscimento di debito, sarà effettuata di volta in volta in base alla preferenza della Banca Finanziatrice; e
(b) in ogni caso, a fronte dell’erogazione a saldo del Finanziamento, un atto pubblico di “utilizzo a saldo e quietanza finale”, fermo restando che il mancato rispetto di tale obbligo potrà costituire una causa di risoluzione del Contratto di Finanziamento.
4.6.10 Resta inteso che nessuna erogazione prevista dal Contratto di Finanziamento potrà essere effettuata dalla Banca Finanziatrice in pendenza di un Evento Rilevante e che il Contratto di Finanziamento dovrà pertanto espressamente contenere una condizione sospensiva a ciascuna erogazione del Finanziamento di tale tenore.
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Erogazione del finanziamento. 4.6.1 L’erogazione L'erogazione del Finanziamento avviene (fermo restando quanto diversamente previsto nella Normativa di Riferimento) a fronte di non più di 2 (due) SAL - trasmessi dal Soggetto Beneficiario, anche per il tramite del Soggetto Capofila, al Ministero Soggetto Gestore e alla Banca Finanziatrice - e sulla base delle verifiche e delle conseguenti valutazioni effettuate dal MinisteroSoggetto Gestore, nel rispetto di quanto stabilito dalla Normativa Applicabiledi Riferimento, oltre all’erogazione a saldo di una quota almeno pari al 2010% del FinanziamentoFinanziamento e dell’eventuale anticipazione. A tale fine, il Soggetto Beneficiario si impegna a produrre e consegnare al MinisteroSoggetto Gestore, anche per il tramite del Soggetto Capofila, la documentazione necessaria per i riscontri e le verifiche sugli investimenti realizzati realizzati, nonché ogni altra documentazione necessaria ai sensi della Normativa Applicabile. Su richiesta del Soggetto Beneficiario, il Contratto di Finanziamento può prevedere che il Finanziamento sia erogato in anticipazione nel limite del 20%. L’eventuale erogazione in anticipazione è regolata dal Contratto di Finanziamento anche attraverso l’acquisizione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Banca FinanziatriceRiferimento.
4.6.2 Le singole erogazioni dovranno avvenire successivamente alla ricezione della comunicazione attestante il positivo esito delle verifiche di competenza del Ministero Soggetto Gestore, effettuate ai sensi della Normativa Applicabiledi Riferimento, trasmessa da quest’ultimo alla Banca Finanziatrice, e saranno imputate in pari misura imputate, nella rispettiva proporzione indicata nel Contratto di Finanziamento, sulla base di quanto previsto dall’Atto di Concessione, al Finanziamento Agevolato e al Finanziamento Bancario, sulla base di quanto previsto dal Decreto di Concessione.
4.6.3 L’erogazione delle quote del Finanziamento, a seguito della ricezione della comunicazione di cui al precedente paragrafo 4.6.2, potrà avvenire comunque solo dopo la positiva verifica da parte della Banca Finanziatrice della sussistenza delle ulteriori condizioni previste dal Contratto di Finanziamento.
4.6.4 Inoltre, tali erogazioni saranno effettuate a ciascuna Data di Erogazione Erogazione, a condizione che la CDP abbia ricevuto da parte della Banca Finanziatrice la richiesta di erogazione fondi almeno 7 (sette) Xxxxxx Xxxxxxxxxx prima della relativa Data di Erogazione.
4.6.5 Nel caso in cui la richiesta di erogazione fondi sia ricevuta o trasmessa meno di 7 (sette) Giorni Lavorativi prima di una Data di Erogazione, gli importi relativi saranno erogati alla Banca Finanziatrice alla Data di Erogazione immediatamente successiva, sempre che a tale data si siano realizzate tutte le altre condizioni sospensive previste dal Contratto di Finanziamento e dalla Normativa Applicabiledi Riferimento. La Banca Finanziatrice provvederà ad accreditare al Soggetto Beneficiario le relative erogazioni con data di valuta pari alla Data di Erogazione da parte della CDP.
4.6.6 Non esiste alcun vincolo di solidarietà tra la CDP e la Banca Finanziatrice ai fini dell’erogazione del Finanziamento, né ai fini di qualsiasi onere fiscale derivante o connesso al Finanziamento.
4.6.7 Il mancato o ritardato trasferimento alla Banca Finanziatrice, da parte della CDP, della provvista corrispondente all’erogazione della quota di competenza relativa al Finanziamento Agevolato costituirà una causa di sospensione dell’erogazionedell'erogazione. Analogamente, il mancato o ritardato versamento al Soggetto Beneficiario, da parte della Banca Finanziatrice, della quota di competenza relativa al Finanziamento Bancario comporterà la sospensione dell’erogazione della quota di Finanziamento Agevolato, fermo restando che tale mancata erogazione al Soggetto Beneficiario degli importi relativi al Finanziamento Agevolato non comporterà alcuna responsabilità della CDP nei confronti del Soggetto Beneficiario. Analogamente non comporterà alcuna responsabilità della Banca Finanziatrice il mancato o il ritardato versamento alla Banca Finanziatrice medesima medesima, da parte della CDP CDP, delle quote di competenza relative al Finanziamento Agevolato.
4.6.8 La CDP non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile delle conseguenze pregiudizievoli e degli eventuali danni e/o spese che il Soggetto Beneficiario dovesse sopportare, ivi compresa la eventuale revoca degli incentividelle agevolazioni, per la mancata o ritardata messa a disposizione disposizione, da parte della Banca Finanziatrice Finanziatrice, degli importi erogabili che la stessa abbia ricevuto dalla CDP.
4.6.9 Il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere l’obbligo del Soggetto Beneficiario di perfezionare:
(a) a fronte di ogni erogazione parziale del Finanziamento: (i) atti di "utilizzo parziale e quietanza", restando inteso che tali atti andranno perfezionati in forma di atto pubblico ogniqualvolta l'importo erogato al relativo SAL, da solo o sommato a quello di precedenti SAL, sia superiore ad Euro 1.000.000 (un milione) oppure (ii) un atto di riconoscimento di debito, autenticato dal notaio, da consegnare alla Banca Finanziatrice entro 10 (dieci) giorni dalla relativa erogazione. La scelta tra le due diverse modalità di perfezionamento degli atti di quietanza, nonché la scelta di un eventuale termine minore per la consegna dell’atto di riconoscimento di debito, sarà effettuata di volta in volta in base alla preferenza della Banca Finanziatrice; e
(b) in ogni caso, a fronte dell’erogazione a saldo del Finanziamento, un atto pubblico di “utilizzo a saldo e quietanza finale”, fermo restando che il mancato rispetto di tale obbligo potrà costituire una causa di risoluzione del Contratto di Finanziamento.
4.6.10 Resta inteso che nessuna erogazione prevista dal Contratto di Finanziamento potrà essere effettuata dalla Banca Finanziatrice in pendenza di un Evento Rilevante e che il Contratto di Finanziamento dovrà pertanto espressamente contenere una condizione sospensiva a ciascuna erogazione del Finanziamento di tale tenore.
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Samples: Addendum Alla Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti
Erogazione del finanziamento. 4.6.1 L’erogazione Il soggetto finanziatore notificherà a SACE, tramite il Portale Garanzia Italia (in modalità singola o massiva, tramite upload del Finanziamento avviene flusso strutturato) con riferimento a fronte di non più di 2 (due) SAL - trasmessi dal Soggetto Beneficiario, al Ministero e alla Banca Finanziatrice - e sulla base delle verifiche e delle conseguenti valutazioni effettuate dal Ministero, nel rispetto di quanto stabilito dalla Normativa Applicabile, oltre all’erogazione a saldo di una quota almeno pari al 20% del Finanziamento. A tale fine, il Soggetto Beneficiario si impegna a produrre e consegnare al Ministerociascun CUI, la documentazione necessaria per i riscontri e le verifiche sugli investimenti realizzati nonché ogni altra documentazione necessaria ai sensi data di avvenuta erogazione del finanziamento. SACE assocerà al CUI della Normativa Applicabile. Su richiesta del Soggetto Beneficiario, il Contratto di Finanziamento può prevedere che il Finanziamento sia erogato in anticipazione nel limite del 20%. L’eventuale erogazione in anticipazione è regolata dal Contratto di Finanziamento anche attraverso l’acquisizione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Banca Finanziatrice.
4.6.2 Le singole erogazioni dovranno avvenire successivamente alla ricezione della comunicazione attestante il positivo esito delle verifiche di competenza del Ministero effettuate ai sensi della Normativa Applicabile, trasmessa da quest’ultimo alla Banca Finanziatrice, e saranno imputate in pari misura al Finanziamento Agevolato e al Finanziamento Bancario, sulla base di quanto previsto dal Decreto di Concessione.
4.6.3 L’erogazione delle quote del Finanziamento, a seguito della ricezione della comunicazione di cui al precedente paragrafo 4.6.2, potrà avvenire comunque solo dopo garanzia la positiva verifica da parte della Banca Finanziatrice della sussistenza delle ulteriori condizioni previste dal Contratto di Finanziamento.
4.6.4 Inoltre, tali erogazioni saranno effettuate a ciascuna Data di Erogazione a condizione che la CDP abbia ricevuto da parte della Banca Finanziatrice la richiesta data di erogazione fondi almeno 7 (sette) Xxxxxx Xxxxxxxxxx prima segnalata dal soggetto finanziatore, adeguando lo stato della relativa Data di Erogazione.
4.6.5 Nel caso in cui stessa da “Garanzia Emessa” a “Garanzia Perfezionata”, attribuendo la richiesta di erogazione fondi sia ricevuta o trasmessa meno di 7 (sette) Giorni Lavorativi prima di una Data di Erogazione, gli importi relativi saranno erogati alla Banca Finanziatrice alla Data di Erogazione immediatamente successiva, sempre che a tale data si siano realizzate tutte le altre condizioni sospensive previste dal Contratto di Finanziamento e dalla Normativa Applicabile. La Banca Finanziatrice provvederà ad accreditare al Soggetto Beneficiario le relative erogazioni con data di valuta decorrenza pari alla Data a quella di Erogazione avvenuta erogazione del finanziamento (nel caso di factoring pro solvendo e di pro soluto rotativo a partire dalla data della prima erogazione). Il soggetto finanziatore riceverà copia del piano con indicazione delle rate di premio da parte corrispondere a SACE nel corso del finanziamento. Dalla data di emissione della CDP.
4.6.6 Non esiste alcun vincolo Garanzia SACE il soggetto finanziatore dovrà procedere all’erogazione del finanziamento (nel caso di solidarietà tra factoring pro solvendo e pro soluto rotativo la CDP e la Banca Finanziatrice ai fini dell’erogazione del Finanziamento, né ai fini di qualsiasi onere fiscale derivante o connesso al Finanziamento.
4.6.7 Il mancato o ritardato trasferimento alla Banca Finanziatrice, da parte della CDP, della provvista corrispondente all’erogazione della quota di competenza relativa al Finanziamento Agevolato costituirà una causa di sospensione dell’erogazione. Analogamente, il mancato o ritardato versamento al Soggetto Beneficiario, da parte della Banca Finanziatrice, della quota di competenza relativa al Finanziamento Bancario comporterà la sospensione dell’erogazione della quota di Finanziamento Agevolato, fermo restando che tale mancata erogazione al Soggetto Beneficiario degli importi relativi al Finanziamento Agevolato non comporterà alcuna responsabilità della CDP nei confronti del Soggetto Beneficiario. Analogamente non comporterà alcuna responsabilità della Banca Finanziatrice il mancato o il ritardato versamento alla Banca Finanziatrice medesima da parte della CDP delle quote di competenza relative al Finanziamento Agevolato.
4.6.8 La CDP non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile delle conseguenze pregiudizievoli e degli eventuali danni e/o spese che il Soggetto Beneficiario dovesse sopportare, ivi compresa la eventuale revoca degli incentivi, per la mancata o ritardata messa a disposizione da parte della Banca Finanziatrice degli importi erogabili che la stessa abbia ricevuto dalla CDP.
4.6.9 Il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere l’obbligo del Soggetto Beneficiario di perfezionare:
(aprima erogazione) a fronte di ogni erogazione parziale del Finanziamentoentro: (i) atti 30 (trenta) giorni di "utilizzo parziale calendario per la procedura semplificata e quietanza", restando inteso che tali atti andranno perfezionati in forma di atto pubblico ogniqualvolta l'importo erogato al relativo SAL, da solo o sommato a quello di precedenti SAL, sia superiore ad Euro 1.000.000 (un milione) oppure (ii) un atto 45 (quarantacinque) giorni di riconoscimento di debitocalendario per la procedura ordinaria16. La mancata erogazione entro i predetti termini comportano la decadenza della garanzia. Il premio SACE sarà corrisposto in via anticipata annualmente (il primo pagamento, autenticato dal notaioche sarà sempre dovuto, da consegnare alla Banca Finanziatrice sarà corrisposto entro il decimo giorno dalla fine del trimestre solare in cui è avvenuta l’erogazione; i pagamenti successivi annui saranno calcolati sull’importo residuo trimestre per trimestre e saranno corrisposti entro 10 (dieci) giorni dalla relativa erogazionedata che cade un anno dopo la fine del trimestre solare in cui è avvenuta l’erogazione del finanziamento. La scelta tra I Corrispettivi Annuali per le due diverse modalità annualità successive alla prima, vengono corrisposti, entro il decimo giorno a partire dalla data che cade un anno dopo la fine del trimestre solare in cui è avvenuta l’erogazione del finanziamento o, in ipotesi di perfezionamento degli atti di quietanza, nonché la scelta Factoring Pro-Solvendo nell’ambito di un eventuale termine minore per la consegna dell’atto di riconoscimento di debitoContratto Quadro, del primo Finanziamento. Per quanto attiene alle forme tecniche factoring pro solvendo e pro soluto il premio sarà effettuata di volta in volta in base alla preferenza della Banca Finanziatrice; e
(b) in ogni caso, a fronte dell’erogazione a saldo del Finanziamento, un atto pubblico di “utilizzo a saldo e quietanza finale”, fermo restando che il mancato rispetto di tale obbligo potrà costituire una causa di risoluzione del Contratto di Finanziamento.
4.6.10 Resta inteso che nessuna erogazione prevista dal Contratto di Finanziamento potrà essere effettuata dalla Banca Finanziatrice in pendenza di un Evento Rilevante e che il Contratto di Finanziamento dovrà pertanto espressamente contenere una condizione sospensiva a ciascuna erogazione del Finanziamento di tale tenore.corrisposto come segue:
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Samples: Manuale Operativo
Erogazione del finanziamento. 4.6.1 L’erogazione L'erogazione del Finanziamento avviene a fronte di non più di 2 (due) SAL - trasmessi dal Soggetto Beneficiario, anche per il tramite del Soggetto Capofila (laddove previsto dal singolo Provvedimento), al Ministero Soggetto Gestore e alla Banca Finanziatrice - e sulla base delle verifiche e delle conseguenti valutazioni effettuate dal MinisteroSoggetto Gestore, nel rispetto di quanto stabilito dalla Normativa Applicabile, oltre all’erogazione a saldo di una quota almeno pari al 20% del Finanziamento. A tale fine, il Soggetto Beneficiario si impegna a produrre e consegnare al MinisteroSoggetto Gestore, anche per il tramite del Soggetto Capofila (laddove previsto dal singolo Provvedimento), la documentazione necessaria per i riscontri e le verifiche sugli investimenti realizzati secondo i termini e le modalità eventualmente indicati nei singoli Provvedimenti, nonché ogni altra documentazione necessaria ai sensi della Normativa Applicabile. Su richiesta [articolo da adeguare in base allo specifico contenuto del Soggetto Beneficiario, il Contratto di Finanziamento può prevedere che il Finanziamento sia erogato in anticipazione nel limite del 20%. L’eventuale erogazione in anticipazione è regolata dal Contratto di Finanziamento anche attraverso l’acquisizione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Banca Finanziatrice.Provvedimento [•]]
4.6.2 Le singole erogazioni dovranno avvenire successivamente alla ricezione della comunicazione attestante il positivo esito delle verifiche di competenza del Ministero Soggetto Gestore effettuate ai sensi della Normativa Applicabile, trasmessa da quest’ultimo alla Banca Finanziatrice, e saranno imputate in pari misura imputate, nella rispettiva proporzione indicata nel Contratto di Finanziamento, sulla base di quanto previsto dall’Atto di Concessione, al Finanziamento Agevolato e al Finanziamento Bancario, sulla base di quanto previsto dal Decreto di Concessione.
4.6.3 L’erogazione delle quote del Finanziamento, a seguito della ricezione della comunicazione di cui al precedente paragrafo 4.6.2, potrà avvenire comunque solo dopo la positiva verifica da parte della Banca Finanziatrice della sussistenza delle ulteriori condizioni previste dal Contratto di Finanziamento.
4.6.4 Inoltre, tali erogazioni saranno effettuate a ciascuna Data di Erogazione a condizione che la CDP abbia ricevuto da parte della Banca Finanziatrice la richiesta di erogazione fondi almeno 7 (sette) Xxxxxx Xxxxxxxxxx prima della relativa Data di Erogazione.
4.6.5 Nel caso in cui la richiesta di erogazione fondi sia ricevuta o trasmessa meno di 7 (sette) Giorni Lavorativi prima di una Data di Erogazione, gli importi relativi saranno erogati alla Banca Finanziatrice alla Data di Erogazione immediatamente successiva, sempre che a tale data si siano realizzate tutte le altre condizioni sospensive previste dal Contratto di Finanziamento e dalla Normativa Applicabile. La Banca Finanziatrice provvederà ad accreditare al Soggetto Beneficiario le relative erogazioni con data di valuta pari alla Data di Erogazione da parte della CDP.
4.6.6 Non esiste alcun vincolo di solidarietà tra la CDP e la Banca Finanziatrice ai fini dell’erogazione del Finanziamento, né ai fini di qualsiasi onere fiscale derivante o connesso al Finanziamento.
4.6.7 Il mancato o ritardato trasferimento alla Banca Finanziatrice, da parte della CDP, della provvista corrispondente all’erogazione della quota di competenza relativa al Finanziamento Agevolato costituirà una causa di sospensione dell’erogazionedell'erogazione. Analogamente, il mancato o ritardato versamento al Soggetto Beneficiario, da parte della Banca Finanziatrice, della quota di competenza relativa al Finanziamento Bancario comporterà la sospensione dell’erogazione della quota di Finanziamento Agevolato, fermo restando che tale mancata erogazione al Soggetto Beneficiario degli importi relativi al Finanziamento Agevolato non comporterà alcuna responsabilità della CDP nei confronti del Soggetto Beneficiario. Analogamente non comporterà alcuna responsabilità della Banca Finanziatrice il mancato o il ritardato versamento alla Banca Finanziatrice medesima da parte della CDP delle quote di competenza relative al Finanziamento Agevolato.
4.6.8 La CDP non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile delle conseguenze pregiudizievoli e degli eventuali danni e/o spese che il Soggetto Beneficiario dovesse sopportare, ivi compresa la eventuale revoca degli incentividelle agevolazioni, per la mancata o ritardata messa a disposizione da parte della Banca Finanziatrice degli importi erogabili che la stessa abbia ricevuto dalla CDP.
4.6.9 Il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere l’obbligo del Soggetto Beneficiario di perfezionare:
(a) a fronte di ogni erogazione parziale del Finanziamento: (i) atti di "utilizzo parziale e quietanza", restando inteso che tali atti andranno perfezionati in forma di atto pubblico ogniqualvolta l'importo erogato al relativo SAL, da solo o sommato a quello di precedenti SAL, sia superiore ad Euro 1.000.000 (un milione) oppure (ii) un atto di riconoscimento di debito, autenticato dal notaio, da consegnare alla Banca Finanziatrice entro 10 (dieci) giorni dalla relativa erogazione. La scelta tra le due diverse modalità di perfezionamento degli atti di quietanza, nonché la scelta di un eventuale termine minore per la consegna dell’atto di riconoscimento di debito, sarà effettuata di volta in volta in base alla preferenza della Banca Finanziatrice; e
(b) in ogni caso, a fronte dell’erogazione a saldo del Finanziamento, un atto pubblico di “utilizzo a saldo e quietanza finale”, fermo restando che il mancato rispetto di tale obbligo potrà costituire una causa di risoluzione del Contratto di Finanziamento.
4.6.10 Resta inteso che nessuna erogazione prevista dal Contratto di Finanziamento potrà essere effettuata dalla Banca Finanziatrice in pendenza di un Evento Rilevante e che il Contratto di Finanziamento dovrà pertanto espressamente contenere una condizione sospensiva a ciascuna erogazione del Finanziamento di tale tenore.
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Samples: Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti
Erogazione del finanziamento. 4.6.1 L’erogazione Su istanza del Finanziamento avviene a fronte Capofila, e successiva richiesta di non più di 2 (due) SAL - trasmessi dal Soggetto erogazione al Beneficiario da parte della Regione Toscana con decreto del proprio Organismo intermedio ARTEA, la Regione Toscana, per il tramite del soggetto gestore del credito agevolato, corrisponde al Beneficiario, nelle forme e nelle modalità stabilite dalla presente Convenzione e dal Bando, il finanziamento sotto forma di aiuto rimborsabile specificato all’art. 3 della presente Convenzione. Il finanziamento è corrisposto mediante bonifico bancario effettuato dal soggetto gestore a favore del conto corrente presso la Banca Filiale Agenzia codice IBAN
a) anticipo (facoltativo) fino al Ministero 40% del finanziamento secondo le modalità previste dal successivo art. 8;
b) per stato avanzamento lavori (in seguito “SAL”), pari al 30% del finanziamento nel caso in cui sia stata presentata domanda di anticipo e pari al 40% nel caso in cui non sia stata presentata la domanda di anticipo;
c) a saldo, pari alla Banca Finanziatrice - e quota residua del finanziamento. Resta inteso che l’esatto ammontare del finanziamento da erogare verrà determinato sulla base delle verifiche spese ritenute ammissibili in sede di controllo della rendicontazione da parte di ARTEA. L’erogazione del finanziamento è subordinata alla verifica da parte di ARTEA e delle conseguenti valutazioni effettuate di Sviluppo Toscana del mantenimento da parte del Beneficiario dei requisiti per l’accesso al finanziamento specificati nel Bando, nonché alla verifica d’ufficio da parte della Regione Toscana attraverso l’Organismo intermedio ARTEA, della regolarità contributiva e previdenziale (DURC), del rispetto della normativa antimafia, della posizione nei confronti di Equitalia dei soggetti Beneficiari, dell’assenza di procedure concorsuali nei confronti del soggetto Beneficiario previste dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, nonché dell’assenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni e dalla verifica di non trovarsi in stato di liquidazione volontaria; non costituisce motivo ostativo all’erogazione il concordato preventivo con continuità aziendale (se adeguatamente documentato). Per quanto riguarda la verifica della posizione del Beneficiario nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia questa sarà realizzata dal Ministerosoggetto gestore. L’erogazione del finanziamento è altresì subordinata all’esito positivo dei controlli e ispezioni realizzate da parte di ARTEA e, nel rispetto limitatamente alla verifica nella Centrale dei Rischi, dal soggetto gestore in corrispondenza di quanto stabilito dalla Normativa Applicabileciascuna erogazione come previsto dall’Art.19.2 lett. c) del Bando. Il soggetto gestore prima di ogni erogazione verificherà altresì l’andamento di altri eventuali finanziamenti e/o garanzie a valere su fondi regionali gestiti dal soggetto gestore stesso e, oltre in assenza di anomalie (assenza di sconfinamenti in Centrale Rischi e/o assenza nei precedenti finanziamenti e o garanzie a valere sui fondi regionali, di rate scadute e, anche parzialmente, non pagate), provvederà all’erogazione del finanziamento. Limitatamente ai pagamenti a SAL e a saldo costituisce presupposto necessario per l’erogazione del finanziamento da parte del soggetto gestore la validazione positiva delle valutazioni intermedie e finali da parte della Regione Toscana previste dal Bando all’Art 19.1. Il soggetto gestore darà corso ad ogni erogazione entro 60 giorni dal ricevimento della specifica richiesta di una quota almeno pari al 20% del Finanziamento. A tale fineerogazione predisposta da ARTEA, il Soggetto Beneficiario si impegna a produrre e consegnare al Ministeroconseguente alla positiva verifica della documentazione acquisita d'ufficio, la documentazione necessaria per i riscontri e le verifiche sugli investimenti realizzati nonché ogni altra documentazione necessaria ai sensi della Normativa Applicabile. Su richiesta del Soggetto di quella presentata dal Beneficiario, anche tramite il Contratto di Finanziamento può prevedere che il Finanziamento sia erogato in anticipazione nel limite del 20%. L’eventuale erogazione in anticipazione è regolata dal Contratto di Finanziamento anche attraverso l’acquisizione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Banca Finanziatrice.
4.6.2 Le singole erogazioni dovranno avvenire successivamente alla ricezione della comunicazione attestante il positivo esito delle verifiche di competenza del Ministero effettuate ai sensi della Normativa Applicabile, trasmessa da quest’ultimo alla Banca FinanziatriceCapofila dell’ATS, e saranno imputate in pari misura al Finanziamento Agevolato dei risultati della valutazione del SAL e al Finanziamento Bancario, sulla base di del saldo del Progetto. Tutte le erogazioni sono inoltre subordinate a quanto previsto dal Decreto di Concessione.nei successivi punti a), e b):
4.6.3 L’erogazione a) al permanere della piena capacità giuridica del Beneficiario, qualora lo stesso risulti in una delle quote del Finanziamento, a seguito della ricezione della comunicazione situazioni di cui al precedente paragrafo 4.6.2X.X. 00/0/0000 n.267 e successive modificazioni o di cui al D.Lgs. 8/7/1999 n.270 e successive modificazioni, potrà avvenire comunque solo dopo la positiva verifica da parte Regione provvede in merito alla revoca del finanziamento;
b) alla insussistenza di situazioni di morosità, anche relativamente ad una sola scadenza, in relazione a somme a qualunque titolo dovute in dipendenza della Banca Finanziatrice della sussistenza delle ulteriori condizioni previste dal Contratto presente Convenzione nonché di Finanziamento.
4.6.4 Inoltre, tali erogazioni saranno effettuate situazioni di morosità in relazione a ciascuna Data di Erogazione somme a condizione che la CDP abbia ricevuto da parte della Banca Finanziatrice la richiesta di erogazione fondi almeno 7 (sette) Xxxxxx Xxxxxxxxxx prima della relativa Data di Erogazione.
4.6.5 Nel caso in cui la richiesta di erogazione fondi sia ricevuta o trasmessa meno di 7 (sette) Giorni Lavorativi prima di una Data di Erogazione, gli importi relativi saranno erogati alla Banca Finanziatrice alla Data di Erogazione immediatamente successiva, sempre che a tale data si siano realizzate tutte le altre condizioni sospensive previste dal Contratto di Finanziamento e dalla Normativa Applicabile. La Banca Finanziatrice provvederà ad accreditare al Soggetto Beneficiario le relative erogazioni con data di valuta pari alla Data di Erogazione da parte della CDP.
4.6.6 Non esiste alcun vincolo di solidarietà tra la CDP e la Banca Finanziatrice ai fini dell’erogazione del Finanziamento, né ai fini di qualsiasi onere fiscale derivante o connesso al Finanziamento.
4.6.7 Il mancato o ritardato trasferimento alla Banca Finanziatrice, da parte della CDP, della provvista corrispondente all’erogazione della quota di competenza relativa al Finanziamento Agevolato costituirà una causa di sospensione dell’erogazione. Analogamente, il mancato o ritardato versamento al Soggetto Beneficiario, da parte della Banca Finanziatrice, della quota di competenza relativa al Finanziamento Bancario comporterà la sospensione dell’erogazione della quota di Finanziamento Agevolato, fermo restando che tale mancata erogazione al Soggetto Beneficiario degli importi relativi al Finanziamento Agevolato non comporterà alcuna responsabilità della CDP titolo dovute nei confronti del Soggetto BeneficiarioMinistero; qualora il Beneficiario risulti moroso, la Regione provvede in merito alla revoca del finanziamento. Analogamente non comporterà alcuna responsabilità della Banca Finanziatrice il mancato o il ritardato versamento alla Banca Finanziatrice medesima da parte della CDP Nei casi di revoca la Regione, in forza del decreto di revoca potrà provvedere al recupero coattivo delle quote somme dovute. Rimane espressamente stabilito che tutte le erogazioni, comprese quelle in via anticipata, restano subordinate all’effettiva disponibilità di competenza cassa delle relative al Finanziamento Agevolato.
4.6.8 La CDP non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile delle conseguenze pregiudizievoli e degli eventuali danni e/o spese che il Soggetto Beneficiario dovesse sopportarerisorse finanziarie assegnate dal MIUR. Nulla, ivi compresa la eventuale revoca degli incentivi, per la mancata o ritardata messa a disposizione da parte della Banca Finanziatrice degli importi erogabili che la stessa abbia ricevuto dalla CDP.
4.6.9 Il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere l’obbligo del Soggetto Beneficiario di perfezionare:
(a) a fronte di ogni erogazione parziale del Finanziamento: (i) atti di "utilizzo parziale e quietanza", restando inteso che tali atti andranno perfezionati in forma di atto pubblico ogniqualvolta l'importo erogato al relativo SAL, da solo o sommato a quello di precedenti SAL, sia superiore ad Euro 1.000.000 (un milione) oppure (ii) un atto di riconoscimento di debito, autenticato dal notaio, da consegnare alla Banca Finanziatrice entro 10 (dieci) giorni dalla relativa erogazione. La scelta tra le due diverse modalità di perfezionamento degli atti di quietanza, nonché la scelta di un eventuale termine minore per la consegna dell’atto di riconoscimento di debitopertanto, sarà effettuata di volta in volta in base alla preferenza della Banca Finanziatrice; e
(b) in ogni caso, a fronte dell’erogazione a saldo del Finanziamento, un atto pubblico di “utilizzo a saldo e quietanza finale”, fermo restando che il mancato rispetto di tale obbligo potrà costituire una causa di risoluzione del Contratto di Finanziamentodovuto dalla Regione Toscana per eventuali ritardi nelle erogazioni causati da mancata disponibilità finanziaria.
4.6.10 Resta inteso che nessuna erogazione prevista dal Contratto di Finanziamento potrà essere effettuata dalla Banca Finanziatrice in pendenza di un Evento Rilevante e che il Contratto di Finanziamento dovrà pertanto espressamente contenere una condizione sospensiva a ciascuna erogazione del Finanziamento di tale tenore.
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Samples: Accordo Di Programma
Erogazione del finanziamento. 4.6.1 L’erogazione del Finanziamento avviene a fronte di non più di 2 (due) SAL - trasmessi dal Soggetto Beneficiario, al Ministero e alla Banca Finanziatrice - e sulla base delle verifiche e delle conseguenti valutazioni effettuate dal Ministero, nel rispetto di quanto stabilito dalla Normativa Applicabile, oltre all’erogazione a saldo di una quota almeno pari al 20% del Finanziamento. A tale fine, il Soggetto Beneficiario 3.1 Pitagora si impegna a produrre e consegnare corrispondere al MinisteroCliente l'importo totale del credito (netto) a mezzo di assegno circolare o bonifico bancario, la documentazione necessaria per dedotti i riscontri e le verifiche sugli investimenti realizzati nonché ogni altra documentazione necessaria ai sensi della Normativa Applicabile. Su richiesta costi complessivi del Soggetto Beneficiario, il Contratto di Finanziamento può prevedere che il Finanziamento sia erogato in anticipazione nel limite del 20%. L’eventuale erogazione in anticipazione è regolata dal Contratto di Finanziamento anche attraverso l’acquisizione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Banca Finanziatrice.
4.6.2 Le singole erogazioni dovranno avvenire successivamente alla ricezione della comunicazione attestante il positivo esito delle verifiche di competenza del Ministero effettuate ai sensi della Normativa Applicabile, trasmessa da quest’ultimo alla Banca Finanziatrice, e saranno imputate in pari misura al Finanziamento Agevolato e al Finanziamento Bancario, sulla base di quanto previsto dal Decreto di Concessione.
4.6.3 L’erogazione delle quote del Finanziamento, a seguito della ricezione della comunicazione finanziamento di cui al precedente paragrafo 4.6.2art. 2, potrà avvenire comunque solo dopo ivi compresi gli eventuali interessi di preammortamento per il periodo intercorrente tra la positiva verifica da parte della Banca Finanziatrice della sussistenza delle ulteriori condizioni previste dal Contratto di Finanziamento.
4.6.4 Inoltre, tali erogazioni saranno effettuate a ciascuna Data di Erogazione a condizione che la CDP abbia ricevuto da parte della Banca Finanziatrice la richiesta data di erogazione fondi almeno 7 (sette) Xxxxxx Xxxxxxxxxx prima della relativa Data e la data di Erogazione.
4.6.5 Nel caso in cui la richiesta decorrenza del piano di erogazione fondi sia ricevuta o trasmessa meno di 7 (sette) Giorni Lavorativi prima di una Data di Erogazioneammortamento, gli importi relativi saranno erogati ad eventuali anticipi accordati sul finanziamento, di cui all’art. 3.4, e di eventuali estinzioni anticipate di precedenti finanziamenti, come indicato nell’art. 3.3.
3.2 Il Consumatore può richiedere l’erogazione anticipata dell’importo totale del credito (netto) rispetto alla Banca Finanziatrice alla Data di Erogazione immediatamente successiva, sempre che a tale data si siano realizzate tutte le altre condizioni sospensive previste dal Contratto di Finanziamento e dalla Normativa Applicabile. La Banca Finanziatrice provvederà ad accreditare al Soggetto Beneficiario le relative erogazioni con data di valuta pari decorrenza del finanziamento, corrispondendo al Finanziatore gli interessi di preammortamento. Qualora la data di erogazione del finanziamento dovesse essere successiva alla Data data di Erogazione da parte decorrenza del piano di ammortamento saranno riconosciuti a favore del Cliente gli interessi calcolati al T.A.N.
3.3 Il Cliente, che ha in corso un altro finanziamento contro cessione di quote della CDPpensione, chiede sin d'ora a Pitagora di dedurre dall'importo del finanziamento, di cui al precedente art. 3.1 la somma necessaria ad estinguere il precedente finanziamento, versandola direttamente al precedente creditore, contestualmente all'erogazione del finanziamento al Cliente, come previsto dall'art. 40 del D.P.R. n. 180/1950. Il Cliente può anche chiedere e contestualmente autorizzare Xxxxxxxx a dedurre dall'importo erogato eventuali somme necessarie ad estinguere precedenti debiti.
4.6.6 Non esiste alcun vincolo 3.4 Su richiesta del Cliente, Xxxxxxxx potrà erogare una parte dell’importo totale del credito (netto), come anticipo del
3.5 Pitagora si riserva di solidarietà tra la CDP non procedere all’erogazione se non saranno forniti tutti i documenti e la Banca Finanziatrice ai fini dell’erogazione del Finanziamento, né ai fini di qualsiasi onere fiscale derivante o connesso al Finanziamentogli atti necessari per il valido perfezionamento della cessione.
4.6.7 Il mancato o ritardato trasferimento alla Banca Finanziatrice3.6 Se il finanziamento non è erogato, da parte della CDP, della provvista corrispondente all’erogazione della quota di competenza relativa al Finanziamento Agevolato costituirà una causa di sospensione dell’erogazione. Analogamenteper qualunque causa, il mancato o ritardato versamento al Soggetto BeneficiarioCliente dovrà restituire a Pitagora, da parte della Banca Finanziatrice, della quota di competenza relativa al Finanziamento Bancario comporterà la sospensione dell’erogazione della quota di Finanziamento Agevolato, fermo restando che tale mancata erogazione al Soggetto Beneficiario degli importi relativi al Finanziamento Agevolato non comporterà alcuna responsabilità della CDP nei confronti del Soggetto Beneficiario. Analogamente non comporterà alcuna responsabilità della Banca Finanziatrice il mancato o il ritardato versamento alla Banca Finanziatrice medesima da parte della CDP delle quote di competenza relative al Finanziamento Agevolato.
4.6.8 La CDP non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile delle conseguenze pregiudizievoli e degli eventuali danni e/o spese che il Soggetto Beneficiario dovesse sopportare, ivi compresa la eventuale revoca degli incentivi, per la mancata o ritardata messa a disposizione da parte della Banca Finanziatrice degli importi erogabili che la stessa abbia ricevuto dalla CDP.
4.6.9 Il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere l’obbligo del Soggetto Beneficiario di perfezionare:
(a) a fronte di ogni erogazione parziale del Finanziamento: (i) atti di "utilizzo parziale e quietanza", restando inteso che tali atti andranno perfezionati in forma di atto pubblico ogniqualvolta l'importo erogato al relativo SAL, da solo o sommato a quello di precedenti SAL, sia superiore ad Euro 1.000.000 (un milione) oppure (ii) un atto di riconoscimento di debito, autenticato dal notaio, da consegnare alla Banca Finanziatrice entro 10 (dieci) giorni dalla relativa erogazionedal ricevimento della comunicazione di mancata concessione del finanziamento, l'eventuale anticipo ottenuto di cui all’art. La scelta tra le due diverse modalità 3.4, senza aggravio di perfezionamento degli atti di quietanza, nonché la scelta di un eventuale termine minore per la consegna dell’atto di riconoscimento di debito, sarà effettuata di volta in volta in base alla preferenza della Banca Finanziatrice; e
(b) in ogni caso, a fronte dell’erogazione a saldo del Finanziamento, un atto pubblico di “utilizzo a saldo e quietanza finale”, fermo restando che il mancato rispetto di tale obbligo potrà costituire una causa di risoluzione del Contratto di Finanziamentointeressi.
4.6.10 Resta inteso che nessuna erogazione prevista dal Contratto di Finanziamento potrà essere effettuata dalla Banca Finanziatrice in pendenza di un Evento Rilevante e che il Contratto di Finanziamento dovrà pertanto espressamente contenere una condizione sospensiva a ciascuna erogazione del Finanziamento di tale tenore.
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Samples: Financing Agreement