Esclusione. L’esclusione dal Consorzio di singoli Consorziati è deliberata, su proposta del Comitato Esecutivo, dall’Assemblea dei Consorziati, con la maggioranza di due terzi dei voti complessivamente spettanti ai Consorziati, senza com- putare i voti spettanti al Consorziato sulla cui esclusione si delibera, qualora si verifichi a carico degli interessati una delle seguenti circostanze: a) perdita anche di uno solo dei requisiti nell’articolo 4 del Decreto Ministeriale n. 214 del 12 settembre 2017 e nell’articolo 5 del Decreto Direttoriale del 29 gennaio 2018, e loro successive modi- fiche e integrazioni che si intendono. agli effetti del presente arti- colo, automaticamente recepite; b) grave e reiterata inosservanza delle disposizioni del presente Sta- tuto, delle deliberazioni degli organi consortili o degli obblighi as- sunti verso il Consorzio, previa contestazione dell’inosservanza da parte del Comitato Esecutivo con comunicazione inviata tra- mite Posta Elettronica Certificata al Consorziato interessato ed invito ad adempiere agli obblighi assunti o a conformarsi alle di- sposizioni statutarie o alle deliberazioni degli organi consortili entro il termine di giorni 15 (quindici). La deliberazione di esclusione deve essere motivata e notificata al soggetto interessato, tramite Posta Elettronica Certificata, entro 15 giorni dall’ado- zione. In caso di esclusione non sono ripetibili i contributi corrisposti né gli apporti al fondo patrimoniale comune a qualsiasi titolo eseguiti. Si applicano gli art. 2609, primo comma, e 2614 c.c. Resta ferma la responsabilità del Consorziato escluso per le obbligazioni maturate anteriormente alla cessazione del rapporto consortile. L’esclusione del Consorziato determina la decadenza automatica ed imme- diata dalla carica di suoi eventuali rappresentanti negli organi del Consor- zio. L’eventuale permanenza di soggetti legati al Consorziato escluso nei progetti in fase di attuazione e nelle iniziative in essere sarà deliberata dal Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo è autorizzato a chiedere al Consorziato inadempiente, anche se non escluso, il risarcimento dei danni patiti dal Consorzio a causa del suo inadempimento.
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Esclusione. L’esclusione dal Consorzio 11.1 Può essere escluso per giusta causa, oltre che per le cause previste dalla legge, il socio che: 11.1.a essendosi obbligato alla prestazione di singoli Consorziati è deliberataopera o di servizi, su proposta del Comitato Esecutivoanche a titolo di conferimento, dall’Assemblea dei Consorziatinon sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti; 11.1.b sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva, ovvero abbia subito condanna che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; 11.1.c sia sottoposto a procedure concorsuali; 11.1.d risulti inadempiente agli obblighi assunti in qualsiasi forma nei confronti della Società.
11.2 Può essere altresì escluso per giusta causa, sino a quando manterrà tale qualità, il Socio Industriale che: 11.2.a sia gravemente inadempiente rispetto agli obblighi principali assunti con la maggioranza partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica prevista per la scelta del Socio Industriale; 11.2.b abbia perduto, anche in dipendenza di due terzi dei voti complessivamente spettanti ai Consorziatimodifiche della propria situazione societaria, senza com- putare i voti spettanti al Consorziato sulla cui esclusione si delibera, qualora si verifichi a carico degli interessati una delle seguenti circostanze:
a) perdita il possesso anche di uno solo soltanto tra i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, norma da aversi qui convenzionalmente richiamata.
11.3 L'esclusione, quando non opera di diritto, deve essere deliberata con decisione adottata con il voto favorevole dei requisiti nell’articolo 4 del Decreto Ministeriale n. 214 del 12 settembre 2017 soci che rappresentano più della metà dei capitale sociale, non computandosi in tale maggioranza la quota posseduta dal socio da escludere. Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro socio o dell'organo amministrativo.
11.4 La relativa deliberazione dove essere motivata e nell’articolo 5 del Decreto Direttoriale del 29 gennaio 2018, e loro successive modi- fiche e integrazioni che si intendono. agli effetti del presente arti- colo, automaticamente recepite;comunicato al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
b) grave e reiterata inosservanza delle disposizioni del presente Sta- tuto, delle deliberazioni degli organi consortili o degli obblighi as- sunti verso il Consorzio, previa contestazione dell’inosservanza da parte del Comitato Esecutivo con comunicazione inviata tra- mite Posta Elettronica Certificata al Consorziato interessato ed invito ad adempiere agli obblighi assunti o a conformarsi alle di- sposizioni statutarie o alle deliberazioni degli organi consortili entro il termine di giorni 15 (quindici). La 11.5 Contro la deliberazione di esclusione deve il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
11.6 Per la liquidazione della quota dei socio escluso si applica la procedura di rimborso come sopra prevista per il recesso, esclusa peraltro la possibilità di rimborso delle partecipazione
11.7 In particolare la cessione della quota del socio escluso agli altri soci, ovvero al terzo concordemente individuato per iscritto dai medesimi, potrà essere motivata e notificata al soggetto interessatoeffettuata dall'organo amministrativo della società, tramite Posta Elettronica Certificatacon facoltà di contrarre con se medesimo ove rivesta anche la qualità di acquirente, entro 15 giorni dall’ado- zione. In caso di esclusione non sono ripetibili i contributi corrisposti né gli apporti al fondo patrimoniale comune a qualsiasi titolo eseguiti. Si applicano gli art. 2609dovendo questo ritenersi investito, primo commain forza del presente atto, e 2614 c.c. Resta ferma la responsabilità del Consorziato escluso per le obbligazioni maturate anteriormente alla cessazione del rapporto consortile. L’esclusione del Consorziato determina la decadenza automatica ed imme- diata dalla carica di suoi eventuali rappresentanti negli organi del Consor- zio. L’eventuale permanenza di soggetti legati al Consorziato escluso dei relativo potere rappresentativo nei progetti in fase di attuazione e nelle iniziative in essere sarà deliberata dal Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo è autorizzato a chiedere al Consorziato inadempiente, anche se non confronti dei socio escluso, il risarcimento dei danni patiti dal Consorzio a causa del suo inadempimento.
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Samples: Statuto E Patti Parasociali
Esclusione. L’esclusione dal Consorzio di singoli Consorziati è deliberataL'esclusione può essere deliberata dall’Organo amministrati- vo, su proposta oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del Comitato Esecutivo, dall’Assemblea dei Consorziati, con la maggioranza di due terzi dei voti complessivamente spettanti ai Consorziati, senza com- putare i voti spettanti al Consorziato sulla cui esclusione si delibera, qualora si verifichi a carico degli interessati una delle seguenti circostanzesocio:
a) perdita anche che non sia più in grado di uno solo dei concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti nell’articolo 4 del Decreto Ministeriale n. 214 del 12 settembre 2017 e nell’articolo 5 del Decreto Direttoriale del 29 gennaio 2018, e loro successive modi- fiche e integrazioni che si intendono. agli effetti del presente arti- colo, automaticamente recepiteri- chiesti per l’ammissione;
b) grave e reiterata inosservanza delle disposizioni del che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che i- neriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazio- ni adottate dagli organi sociali;
c) che non osservi il presente Sta- tutostatuto, delle i regolamenti socia- li o le deliberazioni degli adottate dagli organi consortili o degli obblighi as- sunti verso il Consorziosociali, salva la facoltà dell’Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguar- si;
d) che, previa contestazione dell’inosservanza intimazione da parte dell’Organo amministrati- vo, non adempia al versamento del Comitato Esecutivo valore delle quote sotto- scritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qual- siasi titolo;
e) che in qualunque modo, anche nell’esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d’immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fidu- ciario su cui si basa il rapporto sociale;
f) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative so- ciali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta a quattro Assemblee consecutive;
g) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con comunicazione inviata tra- mite Posta Elettronica Certificata al Consorziato interessato ed invito ad adempiere agli obblighi assunti o a conformarsi alle di- sposizioni statutarie o alle deliberazioni degli organi consortili entro il termine di giorni 15 (quindici)la Cooperativa. La Contro la deliberazione di esclusione deve essere motivata il socio può proporre opposizione agli organismi di conciliazione ed eventualmente al collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e notificata al soggetto interessatoseguenti, tramite Posta Elettronica Certificata, entro 15 nel termine di 60 (sessanta) giorni dall’ado- zionedalla comunicazione. In caso di esclusione non sono ripetibili i contributi corrisposti né gli apporti al fondo patrimoniale comune a qualsiasi titolo eseguiti. Si applicano gli art. 2609, primo comma, e 2614 c.c. Resta ferma la responsabilità del Consorziato escluso per le obbligazioni maturate anteriormente alla cessazione Lo scioglimento del rapporto consortilesociale determina anche la risolu- zione dei rapporti mutualistici pendenti. L’esclusione del Consorziato determina la decadenza automatica ed imme- diata dalla carica di suoi eventuali rappresentanti negli organi del Consor- zio. L’eventuale permanenza di soggetti legati al Consorziato escluso nei progetti in fase di attuazione e nelle iniziative in essere sarà deliberata dal Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo è autorizzato L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a chiedere al Consorziato inadempiente, anche se non escluso, il risarcimento dei danni patiti dal Consorzio a causa del suo inadempimentocura dell’Organo amministrativo.
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Samples: Verbale Di Assemblea
Esclusione. L’esclusione dal Consorzio di singoli Consorziati dell’Associazione locale socia, ai sensi dell’articolo 6 dello statuto è deliberata, previo parere del Collegio dei Probiviri, dal Consiglio Direttivo Nazionale con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti. E’ fatta salva la facoltà dell’Associazione locale socia esclusa di proporre ricorso alla prima Assemblea nazionale utile. Il ricorso deve essere presentato, a mezzo racc.a.r., entro giorni 30 dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta delibera di esclusione. Su conforme lodo del Collegio dei Probiviri, nelle more del pronunciamento da parte dell’Assemblea Nazionale, lo status di socio dell’Associazione locale interessata, è sospeso. E’ obbligo del Presidente Nazionale riferire alla prima Assemblea utile in merito alle eventuali esclusioni delle associazioni locali socie deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale. L’esclusione delle Associazioni locali socie viene comunicata a tutte le strutture associative entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento è divenuto definitivo. Le Associazioni locali socie sono tenute ad inviare, entro giorni 15 dalla loro adozione, eventuali modifiche allo Statuto e/o al Regolamento associativo. Entro lo stesso termine dovranno essere comunicate le eventuali modifiche intervenute nelle cariche dei propri organi associativi. In presenza di persistenti inadempienze, da parte di una Associazione locale socia, agli obblighi statutari, regolamentari o deliberativi, anche segnalate dagli Organismi regionali, giusto quanto previsto dall’art. 19 dello Statuto associativo, il Consiglio Direttivo può nominare un “Tutor” con potere consultivo obbligatorio non vincolante ed ispettivo su proposta tutti gli atti del Comitato Esecutivo, dall’Assemblea dei Consorziati, con la maggioranza Socio comunque rilevanti rispetto alla permanenza di due terzi dei voti complessivamente spettanti ai Consorziati, senza com- putare tutti i voti spettanti requisiti oggettivi relativi al Consorziato sulla cui esclusione si delibera, qualora si verifichi a carico degli interessati una delle seguenti circostanze:
a) perdita anche suo status di uno solo dei requisiti nell’articolo 4 socio. Il rifiuto del Decreto Ministeriale n. 214 del 12 settembre 2017 e nell’articolo 5 del Decreto Direttoriale del 29 gennaio 2018, e loro successive modi- fiche e integrazioni che si intendono. agli effetti del presente arti- colo, automaticamente recepite;
b) grave e reiterata inosservanza delle disposizioni del presente Sta- tuto, delle deliberazioni degli organi consortili o degli obblighi as- sunti verso il Consorzio, previa contestazione dell’inosservanza Tutor da parte del Comitato Esecutivo con comunicazione inviata tra- mite Posta Elettronica Certificata al Consorziato interessato ed invito ad adempiere agli obblighi assunti o a conformarsi alle di- sposizioni statutarie o alle deliberazioni degli organi consortili entro il termine di giorni 15 (quindici). La deliberazione Socio comporta l’automatica attivazione della procedura di esclusione deve essere motivata e notificata al soggetto interessato, tramite Posta Elettronica Certificata, entro 15 giorni dall’ado- zioneda socio. In caso di richiesta, da parte dell’Associazione locale socia, di un amministratore straordinario, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 13 dello Statuto associativo, lo stesso potrà essere indicato dal CDN, di concerto con l’Associazione locale richiedente e del competente Organismo regionale rappresentativo delle Associazioni locali socie. Tutti i relativi oneri sono a carico dell’Associazione locale socia richiedente. Oltre a quanto previsto dall’art. 6 dello Statuto, può essere motivo di esclusione il non sono ripetibili i contributi corrisposti né gli apporti al fondo patrimoniale comune disporre, consecutivamente, per almeno un triennio, di una base associativa di almeno trenta iscritti. La perdita della qualifica di Socio per qualsiasi motivo comporta “in primis” il divieto dell’utilizzo, da parte dell’Associazione locale socia, dell’acronimo e del marchio. In tal caso ogni segno sociale, riferito ad Xxxxxx Xxxxx, dovrà essere cancellato, a qualsiasi titolo eseguiti. Si applicano gli art. 2609cura e spese del socio, primo commada ogni proprio segno distintivo e/o identificativo, e 2614 c.c. Resta ferma la responsabilità del Consorziato escluso per le obbligazioni maturate anteriormente alla cessazione del rapporto consortile. L’esclusione del Consorziato determina la decadenza automatica ed imme- diata entro 60 giorni dalla carica di suoi eventuali rappresentanti negli organi del Consor- zio. L’eventuale permanenza di soggetti legati al Consorziato escluso nei progetti in fase di attuazione e nelle iniziative in essere sarà deliberata dal Comitato Esecutivodata della relativa comunicazione. Il Comitato Esecutivo è autorizzato Consiglio, in caso di inadempienza oltre i termini indicati e/o di controversia, può assumere iniziative legali atte a chiedere al Consorziato inadempiente, anche se non escluso, il risarcimento dei danni patiti dal Consorzio a causa del suo inadempimentoperseguire la salvaguardia dell’Associazione.
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Samples: Regolamento
Esclusione. L’esclusione dal Consorzio 1. L'esclusione dalla Società è deliberata dall'Assemblea nei confronti del singolo soggetto socio, con tanti voti che rappresentino la maggioranza di singoli Consorziati è deliberatatre quarti del capitale sociale, per i seguenti motivi:
a) avvio delle procedure concorsuali a carico del socio e precisamente in caso di dichiarazione di fallimento o apertura delle procedure pre-fallimentari o sostitutive della dichiarazione di fallimento, ove consentite, ovvero delle procedure di amministrazione controllata o di concordato preventivo;
b) apertura delle procedure di liquidazione del socio;
c) estinzione, a qualunque titolo, del socio come persona giuridica pubblica o privata.
2. Inoltre, su proposta del Comitato EsecutivoConsiglio di Amministrazione, dall’Assemblea dei Consorziatil'Assemblea potrà deliberare, con la medesima maggioranza di due terzi dei voti complessivamente spettanti ai Consorziaticui al comma 1, senza com- putare i voti spettanti al Consorziato sulla cui esclusione si delibera, qualora si verifichi a carico degli interessati una delle seguenti circostanzel'esclusione del socio che:
a) perdita anche di uno solo dei requisiti nell’articolo 4 non adempia al pagamento della propria quota del Decreto Ministeriale n. 214 capitale, fatte salve le procedure e le modalità previste dall'articolo 2466 del 12 settembre 2017 e nell’articolo 5 del Decreto Direttoriale del 29 gennaio 2018, e loro successive modi- fiche e integrazioni che si intendono. agli effetti del presente arti- colo, automaticamente recepitecodice civile;
b) grave non adempia, nei termini previsti dal presente Statuto e reiterata inosservanza dalle deliberazioni adottate dall'Assemblea, al pagamento del contributo annuo dovuto per le spese di funzionamento (articolo 6);
c) non rispetti le disposizioni stabilite dal presente Statuto, dai regolamenti interni e le deliberazioni adottate legalmente dagli organi della società, quando il mancato rispetto sia di particolare gravità;
d) compia atti particolarmente pregiudizievoli degli interessi e delle disposizioni del presente Sta- tutofinalità della Società.
3. In riferimento al comma precedente, delle deliberazioni degli organi consortili il socio moroso sarà diffidato dal Consiglio di Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata a/r o degli obblighi as- sunti verso telegramma ad eseguire il Consorzio, previa contestazione dell’inosservanza da parte del Comitato Esecutivo con comunicazione inviata tra- mite Posta Elettronica Certificata al Consorziato interessato ed invito ad adempiere agli obblighi assunti o a conformarsi alle di- sposizioni statutarie o alle deliberazioni degli organi consortili entro il conferimento nel termine di trenta giorni 15 (quindici)dal ricevimento della comunicazione. La deliberazione Decorso inutilmente il suddetto termine, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare l'esclusione, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2466 del codice civile.
4. Le deliberazioni in merito all'esclusione, accompagnate dalle relative motivazioni, dovranno essere comunicate ai soci interessati tramite raccomandata a/r.
5. Non saranno prese in considerazione le quote possedute dal socio nei cui confronti è proposta la delibera di esclusione, per il computo delle maggioranze precedentemente menzionate.
6. Poiché è esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale, la quota sarà ceduta agli altri soci, i quali avranno l'obbligo di acquistarla in proporzione alle quote già possedute, corrispondendo al socio uscente il valore nominale della partecipazione ovvero il minor valore proporzionale a seguito di perdite, fermo restando i limiti previsti dalla legge e dai rispettivi ordinamenti e bilanci per i soci pubblici. In tutti i casi di recesso o di esclusione deve essere motivata e notificata del socio, il valore della quota del socio receduto o escluso, sarà pari al soggetto interessatovalore nominale ovvero al minor valore proporzionale - determinato alla data di efficacia, tramite Posta Elettronica Certificatarispettivamente, entro 15 giorni dall’ado- zionedel recesso o dell'esclusione - a seguito di perdite. In Considerato che la Società non ha scopo di lucro, la liquidazione della quota, anche in caso di esclusione recesso, non sono ripetibili i contributi corrisposti potrà dare diritto a plusvalenze su quanto versato, né gli apporti al fondo patrimoniale comune a qualsiasi titolo eseguitiad attribuzione di utili o riserve di utili.
7. Si applicano gli art. 2609, primo comma, e 2614 c.c. Resta ferma la responsabilità E' fatta salva ogni ulteriore azione della società nei confronti del Consorziato escluso per le obbligazioni maturate anteriormente alla cessazione del rapporto consortile. L’esclusione del Consorziato determina la decadenza automatica ed imme- diata dalla carica di suoi eventuali rappresentanti negli organi del Consor- zio. L’eventuale permanenza di soggetti legati al Consorziato escluso nei progetti in fase di attuazione e nelle iniziative in essere sarà deliberata dal Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo è autorizzato a chiedere al Consorziato socio inadempiente, anche se non escluso, il risarcimento dei danni patiti dal Consorzio a causa del suo inadempimento.
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Samples: Statuto Della Società Consortile a Responsabilità Limitata
Esclusione. L’esclusione A norma dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, sono escluse dalla partecipazione alla gara la società: - la cui offerta pervenga oltre il limite indicato nel bando di gara; - i cui plichi e buste pervengano privi di controfirme in condizioni che possano dare adito a dubbi sulla riservatezza dell’offerta o sulla sua integrità; - la cui offerta contenga riserve o condizioni di validità non previste dal Consorzio bando, dalle norme di singoli Consorziati è deliberatagara e dal CSA; - la cui offerta non rispetti le modalità di formulazione indicate dal presente appalto in misura tale da renderne inattuabile od incerta la valutazione; - la cui offerta contenga nel plico n. 1 qualsiasi informazione di carattere economico; - che abbiano presentato offerte economiche parziali o in aumento rispetto all’importo indicato nelle presenti norme di gara; - che non abbiano fornito entro il termine fissato dalla Commissione i chiarimenti e le precisazioni richieste nel corso della procedura o che abbiano fornito risposte ritenute insufficienti o incongrue; - che si trovino in stato di fallimento, su proposta del Comitato Esecutivodi liquidazione, dall’Assemblea di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equipollente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, o a carico delle quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni, oppure che versino in stato di sospensione dell’attività commerciale; - nei confronti dei Consorziaticui titolari o legali rappresentanti sia stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari; - che abbiano commesso una inadempienza grave accertata dall’Amministrazione; - che si rendano colpevoli di false dichiarazioni ovvero di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità; - che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte o delle tasse, secondo la maggioranza legislazione italiana o di due terzi quella del Paese in cui sono stabilite; - che non siano in regola con gli obblighi di cui all’articolo 17 della legge 68/99 in materia di assunzioni obbligatorie dei voti complessivamente spettanti ai Consorziati, senza com- putare i voti spettanti al Consorziato sulla cui esclusione si delibera, qualora si verifichi a carico degli interessati una delle seguenti circostanze:
a) perdita disabili; Saranno escluse dalla gara le società offerenti che abbiano omesso di presentare anche di uno solo dei requisiti nell’articolo 4 documenti richiesti, salvo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, o che abbiano presentato riserva in merito al loro contenuto, o che comunque non si siano attenute alle modalità previste tutte a pena d'esclusione, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 46 1 bis del Decreto Ministeriale n. 214 del 12 settembre 2017 D. LGs. 163/2006. Saranno, inoltre, escluse le offerte che siano sottoposte a condizione ovvero nelle quali siano sollevate eccezioni di qualsiasi natura in relazione al Capitolato Speciale di Appalto, o che non rispondano alle prescrizioni e nell’articolo 5 del Decreto Direttoriale del 29 gennaio 2018condizioni indicate nella documentazione di gara. Non è ammesso alcun richiamo a documenti presentati per altro appalto, e loro successive modi- fiche e integrazioni che si intendono. agli effetti del presente arti- colo, automaticamente recepite;
b) grave e reiterata inosservanza delle disposizioni del presente Sta- tuto, delle deliberazioni degli organi consortili né sono ammesse offerte condizionate od espresse in modo indeterminato o degli obblighi as- sunti verso il Consorzio, previa contestazione dell’inosservanza da parte del Comitato Esecutivo con comunicazione inviata tra- mite Posta Elettronica Certificata al Consorziato interessato ed invito riferimento ad adempiere agli obblighi assunti o a conformarsi alle di- sposizioni statutarie o alle deliberazioni degli organi consortili entro il termine di giorni 15 (quindici). La deliberazione di esclusione deve essere motivata e notificata al soggetto interessato, tramite Posta Elettronica Certificata, entro 15 giorni dall’ado- zione. In caso di esclusione non sono ripetibili i contributi corrisposti né gli apporti al fondo patrimoniale comune a qualsiasi titolo eseguiti. Si applicano gli art. 2609, primo comma, e 2614 c.c. Resta ferma la responsabilità del Consorziato escluso per le obbligazioni maturate anteriormente alla cessazione del rapporto consortile. L’esclusione del Consorziato determina la decadenza automatica ed imme- diata dalla carica di suoi eventuali rappresentanti negli organi del Consor- zio. L’eventuale permanenza di soggetti legati al Consorziato escluso nei progetti in fase di attuazione e nelle iniziative in essere sarà deliberata dal Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo è autorizzato a chiedere al Consorziato inadempiente, anche se non escluso, il risarcimento dei danni patiti dal Consorzio a causa del suo inadempimentoofferta relativa ad altra gara.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Esclusione. L’esclusione dal Consorzio L'esclusione dalla Società è deliberata dall'Assem- blea nei confronti del singolo soggetto socio, con tanti voti che rappresentino la maggioranza di singoli Consorziati è deliberatatre quarti del capitale sociale, per i seguenti motivi:
a) avvio delle procedure concorsuali a carico del socio imprenditore e precisamente in caso di dichia- razione di fallimento o apertura delle procedure pre-fallimentari o sostitutive della dichiarazione di fallimento, ove consentite, ovvero delle procedu- re di amministrazione controllata o di concordato preventivo;
b) apertura delle procedure di liquidazione del so- cio;
c) estinzione, a qualunque titolo, del socio come persona giuridica pubblica o privata, salva diversa disposizione di legge . Inoltre, su proposta del Comitato Esecutivo, dall’Assemblea dei Consorziati, con la maggioranza Consiglio di due terzi dei voti complessivamente spettanti ai Consorziati, senza com- putare i voti spettanti al Consorziato sulla cui esclusione si delibera, qualora si verifichi a carico degli interessati una delle seguenti circostanzeAmministrazio- ne il socio che:
a) perdita anche di uno solo dei requisiti nell’articolo 4 non adempia al pagamento della propria quota del Decreto Ministeriale n. 214 capitale, fatte salve le procedure e le modalità previste dall'articolo 2466 del 12 settembre 2017 e nell’articolo 5 del Decreto Direttoriale del 29 gennaio 2018, e loro successive modi- fiche e integrazioni che si intendono. agli effetti del presente arti- colo, automaticamente recepitecodice civile;
b) grave non adempia, nei termini previsti dal presente Statuto e reiterata inosservanza dalle deliberazioni adottate dall'Assem- blea, al pagamento del contributo annuo dovuto per le spese di funzionamento (articolo 6);
c) non rispetti le disposizioni stabilite dal pre- sente Statuto, dai regolamenti interni e le delibe- razioni adottate legalmente dagli organi della so- cietà, quando il mancato rispetto sia di particolare gravità;
d) compia atti particolarmente pregiudizievoli degli interessi e delle disposizioni del presente Sta- tutofinalità della Società. In riferimento al comma precedente, delle deliberazioni degli organi consortili o degli obblighi as- sunti verso il Consorzio, previa contestazione dell’inosservanza da parte del Comitato Esecutivo con comunicazione inviata tra- mite Posta Elettronica Certificata al Consorziato interessato ed invito socio moroso sarà diffidato dal Consiglio di Amministrazione a mezzo PEC ad adempiere agli obblighi assunti o a conformarsi alle di- sposizioni statutarie o alle deliberazioni degli organi consortili entro eseguire il conferimento nel termine di trenta giorni 15 (quindici)dal ricevimento della comunicazione. La deliberazione Decorso inutilmente il suddetto termine, l'Assemble- a, su proposta del Consiglio di Amministrazione, po- trà deliberare l'esclusione, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2466 del codice civile. Le deliberazioni in merito all'esclusione, accompa- gnate dalle relative motivazioni, dovranno essere comunicate ai soci interessati tramite PEC. Non saranno prese in considerazione le quote posse- dute dal socio nei cui confronti è proposta la deli- bera di esclusione, per il computo delle maggioranze precedentemente menzionate. Poiché è esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale so- ciale, la quota sarà ceduta agli altri soci, i quali avranno l'obbligo di acquistarla in proporzione alle quote già possedute, corrispondendo al socio uscente il valore nominale della partecipazione ovvero il minor valore proporzionale a seguito di perdite, fermo restando i limiti previsti dalla legge e dai rispettivi ordinamenti e bilanci per i soci pubbli- ci. In tutti i casi di recesso o di esclusione deve essere motivata e notificata del socio, il valore della quota del socio receduto o escluso, sarà pari al soggetto interessatovalore nominale ovvero al mi- nor valore proporzionale - determinato alla data di efficacia, tramite Posta Elettronica Certificatarispettivamente, entro 15 giorni dall’ado- zionedel recesso o dell'e- sclusione - a seguito di perdite. In Considerato che la Società non ha scopo di lucro, la liquidazione della quota, anche in caso di esclusione recesso, non sono ripetibili i contributi corrisposti potrà dare di- ritto a plusvalenze su quanto versato, né gli apporti al fondo patrimoniale comune a qualsiasi titolo eseguitiad attri- buzione di utili o riserve di utili. Si applicano gli art. 2609, primo comma, e 2614 c.c. Resta ferma la responsabilità E' fatta salva ogni ulteriore azione della società nei confronti del Consorziato escluso per le obbligazioni maturate anteriormente alla cessazione del rapporto consortile. L’esclusione del Consorziato determina la decadenza automatica ed imme- diata dalla carica di suoi eventuali rappresentanti negli organi del Consor- zio. L’eventuale permanenza di soggetti legati al Consorziato escluso nei progetti in fase di attuazione e nelle iniziative in essere sarà deliberata dal Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo è autorizzato a chiedere al Consorziato socio inadempiente, anche se non escluso, il risarcimento dei danni patiti dal Consorzio a causa del suo inadempimento.
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Samples: Statuto Della Società Consortile
Esclusione. L’esclusione dal Consorzio (lotto 13) In relazione ai lotti 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, il concorrente è stato verificato con esito positivo anche in ragione del riscontro alla richiesta 1) di singoli Consorziati produrre idonea dichiarazione di conformità all’originale del documento ANAC caricato; 2) di integrare la dichiarazione di avvalimento prodotta estendendo anche al socio di maggioranza la dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 e 2 del Codice ed indicando i dati identificativi dei soggetti rilevanti nei confronti dei quali era necessario rendere le dichiarazioni come da documentazione di gara. Ha, inoltre, regolarizzato l’imposta di bollo come richiesto. In relazione al lotto 13, il Concorrente è deliberatastato, su proposta invece, verificato con esito negativo in relazione al riscontro fornito alla richiesta di produrre una appendice alla cauzione con impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Comitato Esecutivo, dall’Assemblea dei Consorziati, con la maggioranza di due terzi dei voti complessivamente spettanti ai Consorziati, senza com- putare i voti spettanti al Consorziato sulla cui esclusione si deliberaCodice, qualora si verifichi il concorrente risultasse affidatario, sottoscritta prima della presentazione delle offerte. A seguito di tale richiesta, il Concorrente ha prodotto un impegno a carico degli interessati rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva sottoscritto successivamente alla data di presentazione delle offerte. Considerato che: - il paragrafo 10 del Capitolato prevede che “l’offerta debba essere corredata da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario”; - sempre il suddetto paragrafo prevede che “È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta; - sul tema, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che il soccorso istruttorio può essere esperito positivamente «solo se la cauzione provvisoria presentata in sanatoria, come pure la dichiarazione di impegno alla prestazione di garanzia definitiva, sono di data anteriore al termine per la presentazione delle seguenti circostanze:
a) perdita anche domande di uno solo dei requisiti nell’articolo 4 del Decreto Ministeriale partecipazione» (cfr. Cons. Stato, sez. V, 04/12/2019, n. 214 del 12 8296 che conferma: Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2017 e nell’articolo 5 del Decreto Direttoriale del 29 gennaio 2019, n. 6013; V, 22 ottobre 2018, e loro successive modi- fiche e integrazioni che si intendono. agli effetti del presente arti- colon. 6005; V, automaticamente recepite;
b) grave e reiterata inosservanza delle disposizioni del presente Sta- tuto26 luglio 2016, delle deliberazioni degli organi consortili o degli obblighi as- sunti verso il Consorzio, previa contestazione dell’inosservanza da parte del Comitato Esecutivo con comunicazione inviata tra- mite Posta Elettronica Certificata al Consorziato interessato ed invito ad adempiere agli obblighi assunti o a conformarsi alle di- sposizioni statutarie o alle deliberazioni degli organi consortili entro il termine di giorni 15 (quindicin. 3372). La deliberazione - in tema di esclusione deve essere motivata cauzione provvisoria, tale orientamento è condiviso anche dall’ANAC, la quale ha più volte affermato che il soccorso istruttorio trova applicazione anche con riferimento ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla cauzione stessa, a condizione che essa sia già stata costituita alla data di presentazione dell’offerta e notificata decorra da tale data, al soggetto interessatofine di scongiurare la violazione del principio di par condicio (tra gli altri, tramite Posta Elettronica Certificata, entro 15 giorni dall’ado- zione. In caso di esclusione non sono ripetibili i contributi corrisposti né gli apporti al fondo patrimoniale comune a qualsiasi titolo eseguiti. Si applicano gli art. 2609, primo comma, e 2614 c.c. Resta ferma la responsabilità si vedano: Delibera n. 339 del Consorziato escluso per le obbligazioni maturate anteriormente alla cessazione del rapporto consortile. L’esclusione del Consorziato determina la decadenza automatica ed imme- diata dalla carica di suoi eventuali rappresentanti negli organi del Consor- zio. L’eventuale permanenza di soggetti legati al Consorziato escluso nei progetti 28/03/2018; Bando-Tipo n. 1/2017; in fase di attuazione e nelle iniziative in essere sarà deliberata dal Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo è autorizzato a chiedere al Consorziato inadempiente, anche se non esclusoparticolate, il risarcimento dei danni patiti Bando-Tipo n. 1/2017 ha indicato che è «sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta»; - non essendo tale integrazione successiva in grado di sanare la iniziale mancata presentazione dell’impegno al rilascio della definitiva ed essendo, quindi, la cauzione provvisoria non accompagnata anche dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, ciò determina l’esclusione del Concorrente dal Consorzio a causa del suo inadempimentolotto 13.
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Samples: Accordo Quadro
Esclusione. L’esclusione dal Consorzio 1. Quando siano venuti meno i requisiti di singoli Consorziati è deliberatacui all’art. 5, su proposta del Comitato Esecutivo, dall’Assemblea dei Consorziati, con l’Organo Amministrativo – preso atto ed accertata la maggioranza di due terzi dei voti complessivamente spettanti ai Consorziati, senza com- putare i voti spettanti al Consorziato sulla cui esclusione si delibera, qualora si verifichi a carico degli interessati una delle seguenti circostanze:
a) perdita anche di uno solo carenza dei requisiti nell’articolo 4 per la permanenza dello status di socio – dovrà deliberare l’esclusione del Decreto Ministeriale n. 214 socio medesimo.
2. L’Organo Amministrativo dovrà, altresì, deliberare l’esclusione del 12 settembre 2017 e nell’articolo 5 del Decreto Direttoriale del 29 gennaio 2018socio, e loro successive modi- fiche e integrazioni appena preso atto ed accertate le condotte che si intendono. agli effetti del presente arti- coloseguono: - mancato rispetto della previsione di cui al precedente articolo 6 lettera a), automaticamente recepite;
b) grave e reiterata inosservanza delle disposizioni del presente Sta- tuto), delle deliberazioni degli organi consortili o degli obblighi as- sunti verso il Consorzioc), previa contestazione dell’inosservanza da parte del Comitato Esecutivo con comunicazione inviata tra- mite Posta Elettronica Certificata al Consorziato interessato d), ed invito ad adempiere e); - mancata puntuale ottemperanza agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società; - comportamento che possa danneggiare, in qualunque modo, materialmente o moralmente, direttamente o indirettamente, gli interessi e l’immagine della società: ivi espressamente compreso il mancato puntuale pagamento in favore dei terzi delle forniture e dei servizi intermediati dalla Società.
3. Nei casi indicati al precedente comma 2, in alternativa all’esclusione, potrà essere disposta come Sanzione di minor gravità, la sospensione dalla possibilità di utilizzare i beni e i servizi forniti, anche contrattualmente, dalla Società e le prestazioni contrattualizzate con la stessa, fino a conformarsi alle di- sposizioni statutarie o alle deliberazioni degli organi consortili entro quando continui a persistere la violazione contestata. Durante il termine periodo di giorni 15 (quindici)sospensione il consorziato sospeso non potrà avvalersi di tali beni, servizi e prestazioni, ma rimarrà socio ad ogni altro effetto, e resterà tenuto al versamento dei contributi anche per tale periodo.
4. La deliberazione Nel momento in cui la decisione di esclusione deve essere motivata e notificata al soggetto interessatodiviene efficace, tramite Posta Elettronica Certificata, entro 15 giorni dall’ado- zioneil socio escluso decade immediatamente dall'eventuale carica di Amministratore.
5. In caso di esclusione non sono ripetibili i contributi corrisposti né gli apporti recesso, in caso di esclusione, ed in ogni altro caso in cui debba essere liquidato il valore della quota, la liquidazione sarà operata in base al fondo patrimoniale comune a qualsiasi titolo eseguitivalore nominale della stessa al netto di eventuali perdite, senza considerare alcun valore di avviamento stanti le finalità consortili dell’attività esercitata dalla Società. Si applicano gli art. 2609, primo comma, e 2614 c.c. Resta ferma Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in cui si è verificato l’evento che ha determinato la responsabilità del Consorziato escluso per le obbligazioni maturate anteriormente alla cessazione risoluzione del rapporto consortile. L’esclusione del Consorziato determina la decadenza automatica ed imme- diata dalla carica di suoi eventuali rappresentanti negli organi del Consor- zio. L’eventuale permanenza di soggetti legati al Consorziato escluso nei progetti in fase di attuazione e nelle iniziative in essere sarà deliberata dal Comitato Esecutivosociale. Il Comitato Esecutivo rimborso delle partecipazioni è autorizzato a chiedere al Consorziato inadempiente, anche se non escluso, effettuato riducendo il risarcimento dei danni patiti dal Consorzio a causa del suo inadempimentocapitale sociale in misura corrispondente alla quota cessata.
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Samples: Statuto Della Società Consortile