ESECUZIONE DEI SERVIZI. 1. Il Fornitore s’impegna a svolgere i Servizi, per tutta la durata contrattuale, con organizzazione propria di mezzi e persone, con gestione a proprio rischio, a proprie spese e con assunzione delle relative responsabilità, senza alcun vincolo di subordinazione, con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone la perfetta esecuzione a regola d’arte.
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