Etichettatura delle derrate Clausole campione

Etichettatura delle derrate. Le derrate devono avere confezioni ed etichettature conformi alle leggi vigenti e al presente capitolato. La ditta deve acquisire dai propri fornitori e rendere disponibile all’amministrazione comunale in qualsiasi momento ne faccia richiesta, idonea certificazione e/o documentazione nelle quali sia attestata o si desuma la conformità delle derrate alimentari alle caratteristiche merceologiche e qualitative di cui sopra. Suddetta certificazione e documentazione deve essere idonea a: - comprovare la rispondenza del prodotto alla qualità dichiarata dal produttore, dal fornitore della ditta e dalla ditta stessa e a quella prevista dal presente capitolato. - comprovare la provenienza del prodotto; - consentire la rintracciabilità del prodotto (cioè ad individuare ed identificare tutte le fasi di produzione/lavorazione/distribuzione del prodotto dall’origine al momento della consegna alla mensa terminale); - dimostrare l’avvenuta applicazione del sistema di autocontrollo igienico in tutte le fasi del ciclo produttivo e distributivo fino al momento della consegna alla mensa terminale; - evidenziare le caratteristiche organolettiche e nutrizionali, la modalità di conservazione e la validità del prodotto; - verificare che le derrate alimentari fornite siano confezionate ed etichettate secondo le vigenti leggi: non sono ammesse etichettature incomplete, non in lingua italiana, con diciture poco chiare, poco leggibili, manomesse e comunque equivocabili.
Etichettatura delle derrate. Le derrate alimentari devono essere confezionate ed etichettate conformemente alla normativa vigente. Non sono ammesse etichettature incomplete, non in lingua italiana, con diciture poco chiare o poco leggibili o comunque equivocabili. Gli imballaggi devono essere integri ed asciutti, senza segni di deterioramento. Non sono ammesse derrate alimentari sfuse e le confezioni parzialmente utilizzate dovranno mantenere leggibile l'etichetta.
Etichettatura delle derrate. I prodotti alimentari devono avere confezione ed etichettatura conformi alle normative vigenti (D.Lgs. n. 109/92, D.Lgs. n. 68/00 e D.Lgs. n. 259/00. D. Lgs. N. 114/2006). Non sono ammesse etichettature incomplete, non in lingua italiana, con diciture poco chiare o poco leggibili o comunque equivocabili; le confezioni utilizzate solo parzialmente dovranno mantenere leggibile l’etichetta.
Etichettatura delle derrate. Le derrate devono avere confezioni ed etichettature conformi alle prescrizioni del D.Lgs n.109/92 e s.m.i. nonchè al Reg. (CE) n. 1169/2011 quando entrerà in applicazione, nonché al D.Lgs n. 110/92, al Reg. n. 178/2002 e Legge n. 88/2009 e s.m.i; per le derrate di derivazione biologica fare riferimento alla normativa vigente. Per quanto riguarda i prodotti senza glutine l’etichetta dovrà rispondere al Reg. 41/2009. Non sono ammesse etichettature incomplete o prive della traduzione di lingua italiana. Al fine di garantire la rintracciabilità, gli alimenti riconfezionati dal Concessionario devono essere identificati, con i dati contenuti nell’etichetta originale (nome prodotto, nome produttore e confezionatore, lotto, data scadenza); inoltre, devono indicare la data entro cui il prodotto deve essere utilizzato/consumato. Le confezioni non originali di frutta e verdura devono essere accompagnate dalla fotocopia dell’etichetta originale, escluse le confezioni contenenti verdure varie per minestroni, soffritti e fondi, le cui indicazioni, in alternativa, possono essere inserite nel documento di trasporto. Tutti i prodotti eventualmente consegnati sfusi presso il nido, le scuole e la cucina del nido (es. parmigiano reggiano, pangrattato) devono riportare i dati contenuti nell’etichetta originale (nome prodotto, nome produttore e confezionatore, lotto, data scadenza) e la data entro cui il prodotto deve essere utilizzato/consumato. Ogni fornitura consegnata sotto forma di pezzatura (es. carne bovina destinata agli asili nido) deve essere accompagnata da etichetta originale o in fotocopia attestante la conformità a quanto previsto dalle Tabelle Merceologiche (all. n. 3 del presente capitolato). Al fine della corretta attuazione dei controlli relativamente ai pasti preparati al nido tutte le etichette dei prodotti utilizzati nella giornata devono essere disponibili nella cucina per l’intera giornata.
Etichettatura delle derrate. Le derrate alimentari utilizzate dall'Impresa per la preparazione dei pasti devono avere confezione ed etichettature conformi alle leggi vigenti. Non sono ammesse etichettature incomplete e non in lingua italiana.
Etichettatura delle derrate. Le derrate devono avere confezione ed etichettature conformi alle leggi vigenti. Non sono ammesse etichettature incomplete o prive della traduzione in lingua italiana.
Etichettatura delle derrate. I prodotti dovranno avere confezioni ed etichettatura conformi alla normativa vigente. Non sono ammesse etichettature incomplete e non in lingua italiana.
Etichettatura delle derrate. L’I.A. deve garantire l’utilizzo di derrate alimentari conformi in materia di etichettatura alle norme vigenti che qui si intendono tutte richiamate. L’etichettatura delle derrate alimentari, in particolare, deve essere conforme al Regolamento CE 1169/2011.
Etichettatura delle derrate. Le derrate per la preparazione dei pasti devono avere confezione ed etichettature conformi alle Leggi vigenti (D.L. 109/92 e successive modificazioni ed integrazioni). Non sono ammesse etichettature incomplete e non in lingua italiana. Le etichette dei prodotti di cui all'art. 59 della Legge n. 488/99 e s.m.i. devono essere conformi alla normativa vigente e devono riportare il nome e l'indirizzo del produttore se trattasi di prodotti freschi e del trasformatore se trattasi di prodotti trasformati.
Etichettatura delle derrate. I prodotti devono essere etichettati conformemente alla legislazione europea e nazionale vigente. Tutte le norme di legge vigenti in materia si intendono qui richiamate. Non sono ammesse etichettature incomplete o prive della traduzione in lingua italiana.