DERRATE ALIMENTARI. Le derrate alimentari da utilizzare per la realizzazione dei pasti dovranno essere di elevata qualità al fine di garantire una uniformità qualitativa sotto il profilo nutrizionale, sensoriale ed igienico. Gli standard qualitativi che le derrate alimentari devono possedere sono specificate nelle citate “Linee Guida della Regione Lombardia". Le materie prime alimentari utilizzate dall'Impresa per la preparazione dei pasti devono garantire l'assenza di organismi geneticamente modificati (OGM), in conformità a quanto stabilito dalla legislazione in vigore.
DERRATE ALIMENTARI. 1. Tutte le derrate alimentari dovranno rispettare quanto previsto dalla Normativa Nazionale e della Comunità Europea in tema di igiene degli alimenti e sicurezza alimentare, delle Linee Guida nazionali e regionali per la Ristorazione scolastica - Vedi allegato alla Delibera G.R.T. n. 1127 del 28/12/2010, come aggiornato con Delibera G.R.T. n. 898 del 13/9/2016 (Allegato B).
DERRATE ALIMENTARI. Per la preparazione dei pasti l’I.A. deve garantire il rispetto dei criteri ambientali minimi (C.A.M.) per il servizio di ristorazione collettiva stabiliti con decreto ministeriale n.65 del 10 marzo 2020 (Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 90 del 4 aprile 2020) come dettagliati nell’allegato 1 che individua, tra l’altro, per diverse tipologie di derrate la percentuale minima, espressa in percentuale sul peso totale, di utilizzo di derrate alimentari provenienti da:
DERRATE ALIMENTARI. Fatte salve le specifiche previsioni di legge, presenti e future, per tutte le fasi relative all'approvvigionamento, al deposito e alla conservazione delle derrate alimentari, e altresì con riferimento alla qualità delle stesse, sono vincolanti le previsioni come specificate e integrate in maniera analitica dalla "Relazione tecnica" presentata dal Concessionario in sede di gara, con le seguenti ulteriori precisazioni: La conservazione delle derrate alimentari deve avvenire in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente (D.P.R. 327/80, art. 31) Le materie prime dovranno essere fornite per quantità e qualità tali da assicurare la preparazione delle ricette relative ai menù e nelle grammature necessarie ad assicurare il rispetto del fabbisogno energetico e nutrizionale; Le materie prime dovranno essere conformi alle caratteristiche tipologiche proposte dal Concessionario in sede di gara; Le derrate per la preparazione dei pasti, ivi compresi eventuali prodotti (biologici) di cui all’art. 59 della legge 488/99, devono avere confezione ed etichettatura conformi alle leggi vigenti (D. Lgs. 109/92 e successive modificazioni e integrazioni). Non sono ammesse etichettature incomplete e non in lingua italiana. Nella gestione delle materie prime, dovrà sempre essere garantita la tracciabilità e rintracciabilità del prodotto mantenendo l'etichetta originale dello stesso, o documentazione equivalente, fino al completo utilizzo della confezione; E' assolutamente vietato utilizzare ingredienti di derivazione "transgenica". Il Concessionario assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla qualità igienico -sanitaria delle derrate alimentari, liberando contestualmente dalla stessa il Comune.
DERRATE ALIMENTARI a) Caratteristiche delle derrate alimentari
DERRATE ALIMENTARI. A – Caratteristiche generali
DERRATE ALIMENTARI. E’ cura dell’appaltatore approvvigionarsi delle derrate alimentari, al fine della fornitura dei pasti richiesti in base ai successivi articoli riguardanti i menù e le diete. Le derrate alimentari utilizzate per il confezionamento dei pasti devono essere di ottima qualità e conformi ai requisiti di legge previsti per ogni singolo alimento; inoltre non dovranno essere impiegati prodotti alimentari contenenti né proteine né DNA derivanti da modificazioni genetiche. L’Appaltatore dovrà esibire, a richiesta dell’Ente, le certificazioni di qualità. Si riporta nell’allegato sub “B” la griglia merceologica di base dei generi alimentari, cui l’Appaltatore è tenuto a fare riferimento per gli approvvigionamenti. Ai sensi della L.488/99, art.59, 4° comma, costituirà punteggio di qualità l’utilizzazione di alcuni prodotti biologici. Con il termine biologico si intende un prodotto alimentare (animali, prodotti agricoli vegetali ed animali non trasformati, prodotti agricoli vegetali ed animali trasformati) ottenuto secondo le disposizioni previste dai regolamenti CEE 2092/91 CEE 1804/99 e successive integrazioni.
DERRATE ALIMENTARI. Le derrate alimentari e le bevande utilizzate devono essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti Leggi in materia che qui si intendono tutte richiamate e ai Limiti di Contaminazione Microbica. Le derrate alimentari da utilizzare per la realizzazione dei pasti dovranno essere di elevata qualità, tali da garantire una costante uniformità qualitativa sotto il profilo nutrizionale, sensoriale ed igienico. L’Impresa dovrà inviare agli uffici amministrativi preposti al servizio mensa l’elenco delle derrate alimentari utilizzate e fornite, comprensivo dei relativi marchi, nominativi dell’azienda fornitrice, nome commerciale dei prodotti utilizzati, schede tecniche. L’elenco dovrà essere datato e firmato dal rappresentante legale dell’Impresa. L’Impresa è tenuta a concordare con L’Amministrazione ogni cambiamento; l’elenco andrà mantenuto costantemente aggiornato. L’impiego dei prodotti biologici previsti nel presente Capitolato andrà comprovato da un riepilogo mensile relativo ai consumi effettuati nel centro di cottura ed eventualmente, se richiesto dall’Amministrazione, anche dalle copie dei documenti di trasporto attestanti la denominazione e i quantitativi dei prodotti biologici pervenuti nel centro di cottura, utilizzati per la preparazione dei pasti. I documenti (Ddt o fatture) attestanti le tipologie e i quantitativi dei prodotti biologici e non, pervenuti nel centro di cottura ed utilizzati per la preparazione dei pasti forniti, dovranno rimanere almeno una settimana a disposizione degli incaricati dell’Amministrazione per il controllo del servizio di ristorazione, al fine di garantire la qualità ed il rispetto delle grammature.
DERRATE ALIMENTARI. Fatte salve le specifiche previsioni di legge, presenti e future, per tutte le fasi relative all'approvvigionamento, al deposito e alla conservazione delle derrate alimentari, e altresì con riferimento alla qualità delle stesse, sono vincolanti le previsioni come specificate e integrate in maniera analitica dalla "Relazione tecnica" presentato dal Concessionario in sede di gara con le seguenti ulteriori precisazioni: ▪ Le materie prime dovranno essere fornite per quantità e qualità tali da assicurare la preparazione delle ricette relative ai menù e nelle grammature necessarie ad assicurare il rispetto del fabbisogno energetico e nutrizionale; ▪ Le materie prime dovranno essere conformi alle caratteristiche tipologiche proposte dal Concessionario in sede di gara; ▪ Le materie prime dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.Lgs 109/92 e successive modificazioni e integrazioni in materia di etichettatura di prodotti confezionati e di documentazione di accompagnamento dei prodotti sfusi; ▪ Nella gestione delle materie prime, dovrà sempre essere garantita la tracciabilità e rintracciabilità del prodotto mantenendo l'etichetta originale dello stesso, o documentazione equivalente, fino al completo utilizzo della confezione; ▪ Tutti i prodotti in uso dovranno essere adeguatamente protetti, sulle etichette dovranno essere riportare le date di confezionamento; ▪ E' assolutamente vietato utilizzare ingredienti di derivazione "transgenica"; ▪ Il Concessionario assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla qualità igienico- sanitaria delle derrate alimentari, liberando contestualmente dalla stessa l'Amministrazione Comunale.
DERRATE ALIMENTARI. Per quanto non espressamente evidenziato nella presente concessione, nell’acquisto delle principali derrate alimentari e per la successiva preparazione dei menù, il Concessionario si dovrà tassativamente attenere in linea generale alle “Linee Guida in materia di miglioramento della sicurezza e della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica”, aggiornate con D.G.R. Veneto n. 115 del 03.12.2013. Il Concessionario dovrà inoltre rispettare quanto previsto dal Regolamento CE 178/2002 e s.m.i. in tema di rintracciabilità degli alimenti. Fatte salve le specifiche previsioni di legge, presenti e future, per tutte le fasi relative all'approvvigionamento, al deposito e alla conservazione delle derrate alimentari, e altresì con riferimento alla qualità delle stesse, sono vincolanti le seguenti ulteriori prescrizioni: