Common use of Eventi atmosferici Clause in Contracts

Eventi atmosferici. Intendendosi per tali: trombe, tempeste, bufere, uragani, turbini, vento e cose (anche se non assicurate) da esso trasportate o fatte rovinare, grandine, caduta o sovraccarico di neve. I danni che si verifichino all’interno del fabbricato e i danni al contenuto dello stesso sono risarcibili soltanto se avvenuti a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate dalla violenza di detti eventi atmosferici al tetto, alle pareti, ai serramenti, ai lucernari o ad ogni apertura protetta anche da solo vetro. Non sono tuttavia risarcibili i danni provocati da detti eventi atmosferici: • a cose all'aperto, salvo il caso di impianti posti all'aperto per loro natura e destinazione; • a tettoie, baracche in legno o plastica, palloni pressostatici, fabbricati non protetti da muri perimetrali o vetrate da ogni lato o con aperture prive di protezione almeno in vetro, nonché a cose ivi contenute; • ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini del presente rischio garantito) e al loro contenuto. Per i danni dovuti a sovraccarico di neve, i danni ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione, sono risarcibili solo se provocati da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti. L’azione del ghiaccio e del gelo che provochino la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, posti al servizio del fabbricato o dell’attività dichiarata, sono assicurati anche indipendentemente dagli eventi di cui sopra purché, in quest’ultimo caso, l’attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedentemente al sinistro. Per questo rischio garantito è a carico dell’Assicurato la franchigia indicata in Specifica; limitatamente ai danni prodotti dalla grandine a lastre di cemento amianto (eternit), fibrocemento e ai manufatti di vetro o di materia plastica, facenti parte del fabbricato, la predetta franchigia s’intende raddoppiata. • Conseguente a guasto, occlusione o rottura accidentale di impianti, di cisterne, di contenitori, di pluviali, di grondaie, di condutture o tubature non mobili, di impianti automatici di estinzione del fuoco, compresa la perdita dei liquidi fuoriusciti, ma escluso il trasudamento, lo stillicidio e in genere i danni caratterizzati da situazioni graduali. Sono inoltre risarcibili, fino a concorrenza del rispettivo limite di indennizzo indicato in Specifica: • le spese sostenute per la ricerca e la riparazione del guasto o della rottura accidentale; • la perdita dei liquidi fuoriusciti. Non sono in nessun caso risarcibili i danni: • a cose all’aperto, salvo il caso di impianti posti all’aperto per natura e destinazione; • causati da acqua penetrata attraverso porte, finestre, lucernari o altre aperture lasciate aperte; • provocati da xxxxxxxxx o altri interruttori di flussi d’acqua lasciati aperti. Per questo rischio garantito è a carico dell’Assicurato la franchigia (definizione n° 15) indicata in Specifica; nel caso l’evento coinvolga parti interrate o seminterrate dell’esercizio assicurato, limitatamente a dette parti e al loro contenuto, la predetta franchigia s’intende raddoppiata.

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Samples: Convenzione Multirischi Per L’assicurazione Infortuni,, Convenzione Multirischi Per L’assicurazione Infortuni,

Eventi atmosferici. Intendendosi per taliLa garanzia è estesa ai danni materiali e diretti alle “Cose assicurate” causati da: trombe• uragani, bufere, nubifragi, tempeste, buferegrandine, uraganicicloni, turbinitrombe d’aria, vento e cose (anche se non assicurate) quanto da esso trasportate essi trasportato; • bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o fatte rovinarequant’altro trasportato dal vento, grandine, caduta o sovraccarico di neve. I danni che si verifichino verificatisi all’interno del fabbricato e i danni al contenuto dello stesso sono risarcibili soltanto se avvenuti dei fabbricati a seguito di rotturarotture, brecce o lesioni provocate dalla violenza di detti eventi atmosferici al tetto, alle paretipareti e ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra. La garanzia opera a condizione che detti fenomeni atmosferici siano caratterizzati da una violenza riscontrabile in zona su una pluralità di “Cose assicurate” e non, con evidenza di danni riconducibili all’evento atmosferico medesimo. La garanzia prevede lo scoperto e il limite di indennizzo percentuale indicato in polizza da applicarsi a ogni singola partita assicurata. Relativamente ai danni ai profili dei serramenti, ai lucernari portoni e alle pareti mobili, la garanzia prevede il raddoppio del minimo dello scoperto indicato in polizza. Relativamente ai danni subiti da fabbricati aperti da uno o ad ogni apertura protetta anche più lati, la garanzia prevede un sottolimite pari a 100.000 Euro per anno assicurativo. Eventi atmosferici Plus La garanzia è estesa, con l’esclusione dei danni da solo vetro. Non sono tuttavia risarcibili i grandine, ai danni provocati materiali e diretti alle “Cose assicurate” subiti da: a) tende da detti eventi atmosferici: • a cose all'apertosole, salvo il caso tettoie, tendoni, tendalini, zanzariere, veneziane installati all’esterno del fabbricato; b) merci, macchinari, attrezzature, arredamento e in generale “Cose assicurate” posti all’esterno dei fabbricati, o all’interno di impianti posti all'aperto fabbricati aperti da uno o più lati, o ricoverate sotto tettoie, pensiline, tendoni o teloni cerati o strutture provvisorie, con esclusione di beni deperibili per loro natura e destinazionea seguito di esposizione diretta agli agenti atmosferici; • a tettoiec) palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture, baracche in legno o plastica, palloni pressostatici, fabbricati non protetti da muri perimetrali o vetrate da ogni lato o con aperture prive di protezione almeno in vetro, nonché insegne. La garanzia è prestata nella forma a cose ivi contenute; • ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini del presente primo rischio garantito) assoluto e al loro contenuto. Per i danni dovuti a sovraccarico di neve, i danni ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione, sono risarcibili solo se provocati da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti. L’azione del ghiaccio prevede l’applicazione della franchigia e del gelo che provochino la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, posti al servizio del fabbricato o dell’attività dichiarata, sono assicurati anche indipendentemente dagli eventi di cui sopra purché, in quest’ultimo caso, l’attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedentemente al sinistro. Per questo rischio garantito è a carico dell’Assicurato la franchigia indicata in Specifica; limitatamente ai danni prodotti dalla grandine a lastre di cemento amianto (eternit), fibrocemento e ai manufatti di vetro o di materia plastica, facenti parte del fabbricato, la predetta franchigia s’intende raddoppiata. • Conseguente a guasto, occlusione o rottura accidentale di impianti, di cisterne, di contenitori, di pluviali, di grondaie, di condutture o tubature non mobili, di impianti automatici di estinzione del fuoco, compresa la perdita dei liquidi fuoriusciti, ma escluso il trasudamento, lo stillicidio e in genere i danni caratterizzati da situazioni graduali. Sono inoltre risarcibili, fino a concorrenza del rispettivo limite di indennizzo indicato in Specifica: • le spese sostenute per polizza. Rottura Lastre La garanzia comprende i danni materiali e diretti conseguenti a rottura accidentale di lastre di pertinenza dei fabbricati dell’azienda assicurati con la ricerca presente polizza. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e la riparazione prevede l’applicazione della franchigia e del guasto o della rottura accidentale; • la perdita dei liquidi fuoriusciti. Non sono limite di indennizzo indicati in nessun caso risarcibili i danni: • a cose all’aperto, salvo il caso di impianti posti all’aperto per natura e destinazione; • causati da acqua penetrata attraverso porte, finestre, lucernari o altre aperture lasciate aperte; • provocati da xxxxxxxxx o altri interruttori di flussi d’acqua lasciati aperti. Per questo rischio garantito è a carico dell’Assicurato la franchigia (definizione n° 15) indicata in Specifica; nel caso l’evento coinvolga parti interrate o seminterrate dell’esercizio assicurato, limitatamente a dette parti e al loro contenuto, la predetta franchigia s’intende raddoppiatapolizza.

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Samples: www.zurich.it

Eventi atmosferici. Intendendosi per tali: trombe, tempesteRelativamente ai danni causati da eventi atmosferici quali uragani, bufere, uragani, turbini, ,tempeste,vento e cose (anche se non assicurate) da esso trasportate o fatte rovinaretrasportate, trombe d’aria, grandine pioggia, grandine, caduta neve, si intendono esclusi dalla garanzia: - Gru, antenne,ciminiere e camini,cavi aerei e insegne; - Macchinari e merci posti all’aperto se non per normale destinazione/natura; - Serramenti,vetrate e lucernari in genere ameno che i danni agli stessi non derivino da rotture o sovraccarico di nevelesioni subite dal tetto o dalle pareti; - Fabbricati o tettoie aperte da più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici,tensostrutture,tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto. I danni che materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere,sabbia o quant’altro trasportato dal vento,alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si verifichino all’interno del fabbricato e i danni al contenuto dello stesso sono risarcibili soltanto intendono compresi in garanzia solo se avvenuti verificatisi a seguito di rotturarotture, brecce o lesioni provocate dalla violenza di detti eventi atmosferici al tetto, alle pareti, pareti o ai serramenti, serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra. Relativamente ai lucernari o ad ogni apertura protetta anche danni causati da solo vetro. Non sono tuttavia risarcibili gelo la Società è obbligata unicamente per: - i danni materiali e diretti a macchinari e impianti tecnologici e/o idrici; - i danni materiali e diretti agli enti assicurati a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio degli impianti e macchinari; a condizione che l'immobile assicurato sia stato in attività e/o riscaldato almeno fino alle 48 ore precedenti il sinistro. La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’art.1 sezione 5 sotto la voce “Eventi atmosferici”. Relativamente a danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all’interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati da detti eventi atmosfericidal sovraccarico di neve stesso la Società non indennizzerà i danni causati: • a cose all'aperto, salvo il caso di impianti posti all'aperto per loro natura e destinazione; • a tettoie, baracche in legno o plastica, palloni pressostatici, fabbricati non protetti da muri perimetrali o vetrate da ogni lato o con aperture prive di protezione almeno in vetro, nonché a cose ivi contenute; • - ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini del della presente rischio garantitogaranzia) e ed al loro contenuto. Per La presente garanzia sarà prestata con i danni dovuti a sovraccarico limiti di neveindennizzo, i danni ai lucernarifranchigie e scoperti, vetrate e serramenti in genereove previsti, nonché all’impermeabilizzazione, sono risarcibili solo se provocati da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti. L’azione del ghiaccio e del gelo che provochino stabiliti nell’apposita scheda dell’art.1 sezione 5 sotto la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, posti al servizio del fabbricato o dell’attività dichiarata, sono assicurati anche indipendentemente dagli eventi di cui sopra purché, in quest’ultimo caso, l’attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedentemente al sinistro. Per questo rischio garantito è a carico dell’Assicurato la franchigia indicata in Specifica; limitatamente ai danni prodotti dalla grandine a lastre di cemento amianto (eternit), fibrocemento e ai manufatti di vetro o di materia plastica, facenti parte del fabbricato, la predetta franchigia s’intende raddoppiata. • Conseguente a guasto, occlusione o rottura accidentale di impianti, di cisterne, di contenitori, di pluviali, di grondaie, di condutture o tubature non mobili, di impianti automatici di estinzione del fuoco, compresa la perdita dei liquidi fuoriusciti, ma escluso il trasudamento, lo stillicidio e in genere i danni caratterizzati da situazioni graduali. Sono inoltre risarcibili, fino a concorrenza del rispettivo limite di indennizzo indicato in Specifica: • le spese sostenute per la ricerca e la riparazione del guasto o della rottura accidentale; • la perdita dei liquidi fuoriusciti. Non sono in nessun caso risarcibili i danni: • a cose all’aperto, salvo il caso di impianti posti all’aperto per natura e destinazione; • causati da acqua penetrata attraverso porte, finestre, lucernari o altre aperture lasciate aperte; • provocati da xxxxxxxxx o altri interruttori di flussi d’acqua lasciati aperti. Per questo rischio garantito è a carico dell’Assicurato la franchigia (definizione n° 15) indicata in Specifica; nel caso l’evento coinvolga parti interrate o seminterrate dell’esercizio assicurato, limitatamente a dette parti e al loro contenuto, la predetta franchigia s’intende raddoppiatavoce “Sovraccarico Neve”.

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Samples: www.area.sardegna.it

Eventi atmosferici. Intendendosi per tali: trombe, tempeste, bufere, uragani, turbini, vento e cose (anche se non assicurate) da esso trasportate o fatte rovinare, grandine, caduta o sovraccarico di neve. I danni che si verifichino all’interno del fabbricato e Non sono indennizzabili i danni al contenuto dello stesso sono risarcibili soltanto se avvenuti a seguito causati da: • intasamento o traboccamento di rotturagronde o pluviali con o senza rottura degli stessi; • fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d’acqua naturali o artificiali; • mareggiata, brecce penetrazione di acqua marina; • formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o lesioni provocate dalla violenza rigurgito dei sistemi di detti eventi atmosferici al tettoscarico; • gelo; • sovraccarico neve; • umidità, alle paretistillicidio, ai serramentitrasudamento, ai lucernari infiltrazione; • franamento, cedimento o ad ogni apertura protetta anche da solo vetro. smottamento del terreno; Non sono tuttavia risarcibili indennizzabili i danni provocati da detti eventi atmosfericisubiti da: • a alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; • cavi aerei, insegne, antenne, pannelli solari e simili installazioni esterne; • cose all'aperto, salvo il caso di all’aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti posti all'aperto fissi per loro natura e destinazione; • fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti - anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a tettoiesinistro - (salvo che si tratti di porticato formato dal prolungamento della soletta e della copertura del fabbricato stesso), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in di legno o plastica, palloni pressostaticie quanto in essi contenuto; • tende esterne, • vetrate e lucernari in genere, lastre in fibrocemento e manufatti in plastica; • serramenti, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; Sovraccarico Neve Non sono indennizzabili i danni causati: • ai fabbricati non protetti da muri perimetrali o vetrate da ogni lato o con aperture prive conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di protezione almeno in vetro, nonché a cose ivi contenuteneve ed al loro contenuto; • ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini del della presente rischio garantitogaranzia) e al loro contenuto. Per i danni dovuti ; • a sovraccarico di nevecapannoni pressostatici, i danni ai lucernaritensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto; • a tende esterne, serramenti, vetrate e serramenti lucernari in genere, insegne, antenne, pannelli solari e simili installazioni esterne, nonché all’impermeabilizzazione, sono risarcibili solo se provocati a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti. L’azione del ghiaccio fabbricato provocato da sovraccarico di neve; • da valanghe e del gelo che provochino la rottura di impianti idricislavine; • da gelo, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, posti al servizio del fabbricato o dell’attività dichiarata, sono assicurati anche indipendentemente dagli ancorché conseguente agli eventi di cui sopra purché, in quest’ultimo caso, l’attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedentemente al sinistro. Per questo rischio garantito è a carico dell’Assicurato la franchigia indicata in Specifica; limitatamente ai danni prodotti dalla grandine a lastre di cemento amianto (eternit), fibrocemento e ai manufatti di vetro o di materia plastica, facenti parte del fabbricato, la predetta franchigia s’intende raddoppiata. • Conseguente a guasto, occlusione o rottura accidentale di impianti, di cisterne, di contenitori, di pluviali, di grondaie, di condutture o tubature non mobili, di impianti automatici di estinzione del fuoco, compresa la perdita dei liquidi fuoriusciti, ma escluso il trasudamento, lo stillicidio e in genere i danni caratterizzati da situazioni graduali. Sono inoltre risarcibili, fino a concorrenza del rispettivo limite di indennizzo indicato in Specifica: • le spese sostenute per la ricerca e la riparazione del guasto o della rottura accidentale; • la perdita dei liquidi fuoriusciti. Non sono in nessun caso risarcibili i danni: • a cose all’aperto, salvo il caso di impianti posti all’aperto per natura e destinazione; • causati da acqua penetrata attraverso porte, finestre, lucernari o altre aperture lasciate aperte; • provocati da xxxxxxxxx o altri interruttori di flussi d’acqua lasciati aperti. Per questo rischio garantito è a carico dell’Assicurato la franchigia (definizione n° 15) indicata in Specifica; nel caso l’evento coinvolga parti interrate o seminterrate dell’esercizio assicurato, limitatamente a dette parti e al loro contenuto, la predetta franchigia s’intende raddoppiatasopra.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Eventi atmosferici. Intendendosi per tali: trombe, tempesteRelativamente ai danni causati da eventi atmosferici quali uragani, bufere, uragani, turbinitempeste, vento e cose (anche se non assicurate) da esso trasportate o fatte rovinaretrasportate, trombe d’aria, pioggia, grandine, caduta neve, si intendono esclusi dalla garanzia: - Gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei e insegne; - Beni all’aperto, eccetto serbatoi ed impianti fissi per destinazione; - Fabbricati o sovraccarico di nevetettoie aperte da più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto. I danni che materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si verifichino all’interno del fabbricato e i danni al contenuto dello stesso sono risarcibili soltanto intendono compresi in garanzia solo se avvenuti verificatisi a seguito di rotturarotture, brecce o lesioni provocate dalla violenza di detti eventi atmosferici al tetto, alle paretipareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra. Relativamente ai danni causati da gelo la Società è obbligata unicamente per: - i danni materiali e diretti a macchinari e impianti tecnologici e/o idrici; - i danni materiali e diretti agli enti assicurati a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio degli impianti e macchinari; a condizione che l’immobile assicurato sia stato in attività e/o riscaldato almeno fino alle 48 ore precedenti il sinistro. Per i danni da grandine arrecati alle lastre di fibrocemento, ai manufatti in materia plastica, ai serramenti, alle vetrate ed ai lucernari o ad ogni apertura protetta anche in genere il massimo indennizzo complessivo annuo è di € 50.000,00. Salvo quanto sopra, la presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’Art. 1 della sezione 7 sotto la voce “Eventi atmosferici”. Relativamente a danni materiali e diretti causati da solo vetro. Non sono tuttavia risarcibili sovraccarico di neve, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all’interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dal sovraccarico di neve stesso la Società non indennizzerà i danni provocati da detti eventi atmosfericicausati: • a cose all'aperto, salvo il caso di impianti posti all'aperto per loro natura e destinazione; • a tettoie, baracche in legno o plastica, palloni pressostatici, fabbricati non protetti da muri perimetrali o vetrate da ogni lato o con aperture prive di protezione almeno in vetro, nonché a cose ivi contenute; • - ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini del della presente rischio garantitogaranzia) e ed al loro contenuto. Per ; - i danni dovuti causati a sovraccarico fabbricati o macchinario non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi neve. La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’Art. 1 della sezione 7 sotto la voce “Sovraccarico neve, i danni ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione, sono risarcibili solo se provocati da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti. L’azione del ghiaccio e del gelo che provochino la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, posti al servizio del fabbricato o dell’attività dichiarata, sono assicurati anche indipendentemente dagli eventi di cui sopra purché, in quest’ultimo caso, l’attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedentemente al sinistro. Per questo rischio garantito è a carico dell’Assicurato la franchigia indicata in Specifica; limitatamente ai danni prodotti dalla grandine a lastre di cemento amianto (eternit), fibrocemento e ai manufatti di vetro o di materia plastica, facenti parte del fabbricato, la predetta franchigia s’intende raddoppiata. • Conseguente a guasto, occlusione o rottura accidentale di impianti, di cisterne, di contenitori, di pluviali, di grondaie, di condutture o tubature non mobili, di impianti automatici di estinzione del fuoco, compresa la perdita dei liquidi fuoriusciti, ma escluso il trasudamento, lo stillicidio e in genere i danni caratterizzati da situazioni graduali. Sono inoltre risarcibili, fino a concorrenza del rispettivo limite di indennizzo indicato in Specifica: • le spese sostenute per la ricerca e la riparazione del guasto o della rottura accidentale; • la perdita dei liquidi fuoriusciti. Non sono in nessun caso risarcibili i danni: • a cose all’aperto, salvo il caso di impianti posti all’aperto per natura e destinazione; • causati da acqua penetrata attraverso porte, finestre, lucernari o altre aperture lasciate aperte; • provocati da xxxxxxxxx o altri interruttori di flussi d’acqua lasciati aperti. Per questo rischio garantito è a carico dell’Assicurato la franchigia (definizione n° 15) indicata in Specifica; nel caso l’evento coinvolga parti interrate o seminterrate dell’esercizio assicurato, limitatamente a dette parti e al loro contenuto, la predetta franchigia s’intende raddoppiata.

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Samples: presidenza.governo.it

Eventi atmosferici. Intendendosi per tali: trombe, tempesteRelativamente ai danni causati da eventi atmosferici quali uragani, bufere, uragani, turbinitempeste, vento e cose (anche se non assicurate) da esso trasportate o fatte rovinaretrasportate, trombe d’aria, grandine pioggia, grandine, caduta neve, si intendono esclusi dalla garanzia: - Gru, antenne,ciminiere e camini,cavi aerei e insegne; - Macchinari e merci posti all’aperto se non per normale destinazione/natura; - Serramenti,vetrate e lucernari in genere ameno che i danni agli stessi non derivino da rotture o sovraccarico di nevelesioni subite dal tetto o dalle pareti; - Fabbricati o tettoie aperte da più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto. I danni che materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere,sabbia o quant’altro trasportato dal vento,alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si verifichino all’interno del fabbricato e i danni al contenuto dello stesso sono risarcibili soltanto intendono compresi in garanzia solo se avvenuti verificatisi a seguito di rotturarotture, brecce o lesioni provocate dalla violenza di detti eventi atmosferici al tetto, alle pareti, pareti o ai serramenti, serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra. Relativamente ai lucernari o ad ogni apertura protetta anche danni causati da solo vetro. Non sono tuttavia risarcibili gelo la Società è obbligata unicamente per: - i danni materiali e diretti a macchinari e impianti tecnologici e/o idrici; - i danni materiali e diretti agli enti assicurati a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio degli impianti e macchinari; a condizione che l'immobile assicurato sia stato in attività e/o riscaldato almeno fino alle 48 ore precedenti il sinistro. La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’art.1 sezione 5 sotto la voce “Eventi atmosferici”. Relativamente a danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all’interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati da detti eventi atmosferici: • a cose all'aperto, salvo il caso dal sovraccarico di impianti posti all'aperto per loro natura e destinazione; • a tettoie, baracche in legno o plastica, palloni pressostatici, fabbricati neve stesso la Società non protetti da muri perimetrali o vetrate da ogni lato o con aperture prive di protezione almeno in vetro, nonché a cose ivi contenute; • indennizzerà i danni causati ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini del della presente rischio garantitogaranzia) e ed al loro contenuto. Per La presente garanzia sarà prestata con i danni dovuti a sovraccarico limiti di neveindennizzo, i danni ai lucernarifranchigie e scoperti, vetrate e serramenti in genereove previsti, nonché all’impermeabilizzazione, sono risarcibili solo se provocati da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti. L’azione del ghiaccio e del gelo che provochino stabiliti nell’apposita scheda dell’art.1 sezione 5 sotto la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, posti al servizio del fabbricato o dell’attività dichiarata, sono assicurati anche indipendentemente dagli eventi di cui sopra purché, in quest’ultimo caso, l’attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedentemente al sinistro. Per questo rischio garantito è a carico dell’Assicurato la franchigia indicata in Specifica; limitatamente ai danni prodotti dalla grandine a lastre di cemento amianto (eternit), fibrocemento e ai manufatti di vetro o di materia plastica, facenti parte del fabbricato, la predetta franchigia s’intende raddoppiata. • Conseguente a guasto, occlusione o rottura accidentale di impianti, di cisterne, di contenitori, di pluviali, di grondaie, di condutture o tubature non mobili, di impianti automatici di estinzione del fuoco, compresa la perdita dei liquidi fuoriusciti, ma escluso il trasudamento, lo stillicidio e in genere i danni caratterizzati da situazioni graduali. Sono inoltre risarcibili, fino a concorrenza del rispettivo limite di indennizzo indicato in Specifica: • le spese sostenute per la ricerca e la riparazione del guasto o della rottura accidentale; • la perdita dei liquidi fuoriusciti. Non sono in nessun caso risarcibili i danni: • a cose all’aperto, salvo il caso di impianti posti all’aperto per natura e destinazione; • causati da acqua penetrata attraverso porte, finestre, lucernari o altre aperture lasciate aperte; • provocati da xxxxxxxxx o altri interruttori di flussi d’acqua lasciati aperti. Per questo rischio garantito è a carico dell’Assicurato la franchigia (definizione n° 15) indicata in Specifica; nel caso l’evento coinvolga parti interrate o seminterrate dell’esercizio assicurato, limitatamente a dette parti e al loro contenuto, la predetta franchigia s’intende raddoppiatavoce “Sovraccarico Neve”.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Eventi atmosferici. Intendendosi per tali: trombe, tempeste, bufere, uragani, turbini, vento e cose (anche se non assicurate) da esso trasportate o fatte rovinare, grandine, caduta o sovraccarico di neve. I danni che si verifichino all’interno del fabbricato e i danni al contenuto dello stesso sono risarcibili soltanto se avvenuti a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate dalla violenza di detti eventi atmosferici al tetto, alle pareti, ai serramenti, ai lucernari o ad ogni apertura protetta anche da solo vetro. Non sono tuttavia risarcibili i danni provocati da detti eventi atmosferici: a cose all'aperto, salvo il caso di impianti posti all'aperto per loro natura e destinazione; a tettoie, baracche in legno o plastica, palloni pressostatici, fabbricati non protetti da muri perimetrali o vetrate da ogni lato o con aperture prive di protezione almeno in vetro, nonché a cose ivi contenute; ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini del presente rischio garantito) e al loro contenuto. Per i danni dovuti a sovraccarico di neve, i danni ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione, sono risarcibili solo se provocati da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti. L’azione del ghiaccio e del gelo che provochino la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, posti al servizio del fabbricato o dell’attività dichiarata, sono assicurati anche indipendentemente dagli eventi di cui sopra purché, in quest’ultimo caso, l’attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedentemente al sinistro. Per questo rischio garantito è a carico dell’Assicurato la franchigia indicata in Specifica; limitatamente ai danni prodotti dalla grandine a lastre di cemento amianto (eternit), fibrocemento e ai manufatti di vetro o di materia plastica, facenti parte del fabbricato, la predetta franchigia s’intende raddoppiata. Conseguente a guasto, occlusione o rottura accidentale di impianti, di cisterne, di contenitori, di pluviali, di grondaie, di condutture o tubature non mobili, di impianti automatici di estinzione del fuoco, compresa la perdita dei liquidi fuoriusciti, ma escluso il trasudamento, lo stillicidio e in genere i danni caratterizzati da situazioni graduali. Sono inoltre risarcibili, fino a concorrenza del rispettivo limite di indennizzo indicato in Specifica: le spese sostenute per la ricerca e la riparazione del guasto o della rottura accidentale; la perdita dei liquidi fuoriusciti. Non sono in nessun caso risarcibili i danni: a cose all’aperto, salvo il caso di impianti posti all’aperto per natura e destinazione; causati da acqua penetrata attraverso porte, finestre, lucernari o altre aperture lasciate aperte; provocati da xxxxxxxxx o altri interruttori di flussi d’acqua lasciati aperti. Per questo rischio garantito è a carico dell’Assicurato la franchigia (definizione n° 15) indicata in Specifica; nel caso l’evento coinvolga parti interrate o seminterrate dell’esercizio assicurato, limitatamente a dette parti e al loro contenuto, la predetta franchigia s’intende raddoppiata.

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Samples: Convenzione Multirischi Per L’assicurazione Infortuni,

Eventi atmosferici. Intendendosi per tali: trombeLa Compagnia indennizza i Danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato assicurato, causati da uragani, bufere, tempeste, buferenubifragi, uragani, turbini, vento e cose (anche se non assicurate) da esso trasportate o fatte rovinarecicloni, grandine, vento, trombe d’aria e Cose da essi trasportate, nonché dalla caduta o sovraccarico di nevealberi provocata dai predetti eventi. I Se al verificarsi degli eventi sopra indicati vi siano danni che si verifichino all’interno del fabbricato e al Contenuto, la Compagnia indennizza anche i danni diretti causati al contenuto dello stesso sono risarcibili soltanto se avvenuti Contenuto assicurato, posto all’interno dei locali, da acqua, neve, grandine, sabbia o altri corpi trasportati dal vento, a seguito di rotturacondizione che gli stessi siano penetrati nel Fabbricato direttamente attraverso rotture, brecce o lesioni contestualmente provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza del fenomeno atmosferico. La Garanzia opera a condizione che la violenza degli eventi sia riscontrabile su una pluralità di detti eventi atmosferici al tetto, alle pareti, ai serramenti, ai lucernari Cose simili nelle adiacenze del Fabbricato assicurato o ad ogni apertura protetta anche da solo vetrosia comunque obiettivamente riscontrabile. Non sono tuttavia risarcibili i danni provocati da detti eventi atmosferici: acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o Lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione; a cose all'apertoderivanti da accumulo esterno di acqua, salvo il caso rottura, Rigurgito o traboccamento dei sistemi di impianti posti all'aperto per loro natura e destinazionescarico; • a tettoietende da sole, baracche in legno o plasticatendoni, zanzariere, veneziane installati all’esterno del Fabbricato, fatta eccezione per le relative strutture di sostegno e regolazione; • a palloni pressostatici, fabbricati non protetti da muri perimetrali o vetrate da ogni lato o con aperture prive di protezione almeno in vetrostrutture geodetiche, nonché tendostrutture, tensostrutture; • a cose ivi contenutegazebo, dehors, bersò; • ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (collettori solari e alle antenne e simili installazioni esterne; • a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini del presente rischio garantito) Cose mobili all’aperto, a fiori, piante e al loro contenuto. Per i danni dovuti a sovraccarico di neve, i danni ai lucernari, vetrate e serramenti coltivazioni in genere; • a Lastre di cemento-amianto, nonché all’impermeabilizzazionedi fibrocemento, sono risarcibili solo se provocati da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti. L’azione del ghiaccio e del gelo che provochino la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, posti al servizio del fabbricato o dell’attività dichiarata, sono assicurati anche indipendentemente dagli eventi di cui sopra purché, in quest’ultimo caso, l’attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedentemente al sinistro. Per questo rischio garantito è a carico dell’Assicurato la franchigia indicata in Specifica; limitatamente ai danni prodotti dalla grandine a lastre di cemento amianto (eternit), fibrocemento e ai manufatti di vetro o di materia plastica, facenti parte del fabbricatoSerramenti, la predetta franchigia s’intende raddoppiata. • Conseguente a guasto, occlusione o rottura accidentale di impianti, di cisterne, di contenitori, di pluviali, di grondaie, di condutture o tubature non mobili, di impianti automatici di estinzione del fuoco, compresa la perdita dei liquidi fuoriusciti, ma escluso il trasudamento, lo stillicidio vetrate e Lucernari in genere i danni caratterizzati da situazioni gradualiper effetto della grandine; • provocati dall’acqua a Merci e attrezzature poste in locali interrati e seminterrati collocate ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo. Sono inoltre risarcibilicompresi i danni subiti dalle strutture di sostegno o regolazione di tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane installati all’esterno del Fabbricato, fino a alla concorrenza del rispettivo limite Limite di indennizzo per Sinistro e anno assicurativo di 1.500,00 Euro. La Garanzia è prestata entro il Limite di indennizzo percentuale indicato in Specifica: • Polizza, da applicarsi singolarmente e senza compensazione tra le spese sostenute per la ricerca e la riparazione del guasto o della rottura accidentale; • la perdita dei liquidi fuoriusciti. Non sono Partite assicurate, con applicazione dello Scoperto indicato in nessun caso risarcibili i danni: • a cose all’aperto, salvo il caso di impianti posti all’aperto per natura e destinazione; • causati da acqua penetrata attraverso porte, finestre, lucernari o altre aperture lasciate aperte; • provocati da xxxxxxxxx o altri interruttori di flussi d’acqua lasciati apertiPolizza. Per questo rischio garantito è a carico dell’Assicurato la franchigia (definizione n° 15) indicata in Specifica; nel caso l’evento coinvolga parti interrate le Lastre di fibrocemento o seminterrate dell’esercizio assicurato, limitatamente a dette parti e al loro contenutomateria plastica, la predetta franchigia s’intende raddoppiataGaranzia opera fino alla concorrenza del Limite di indennizzo per Sinistro e per anno assicurativo di 2.500,00 Euro.

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Samples: www.zurich.it

Eventi atmosferici. Intendendosi per tali: trombeSono compresi i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da eventi atmosferici quali uragano, tempestebufera, bufereciclone, uraganitempesta, turbinitrombe d'aria, vento e cose (anche se non assicurate) da esso trasportate o fatte rovinarecrollare, grandine, caduta o sovraccarico pioggia, neve, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di nevecose assicurate e non. I danni che si verifichino all’interno del fabbricato e Sono inoltre compresi i danni al contenuto dello stesso sono risarcibili soltanto se avvenuti a seguito di rotturabagnamento verificatisi all'interno dei locali, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi sopra citati. trabocco di detti acqua piovana da grondaie e pluviali causato da incapacità degli elementi stessi di smaltire l'acqua piovana caduta in eccesso rispetto alla loro portata massima oppure causato da occlusioni determinate esclusivamente da grandine, neve e ghiaccio. MPACGA - N13 fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali o da qualsiasi scorrimento di acqua piovana esterno; Condizioni di assicurazione Ed.07/2016 Danni ai locali formazione di ruscelli, accumulo esterno di liquidi, rottura di impianti al servizio del Fabbricato e/o di impianti/attrezzature tecnici al servizio dell'Attività dichiarata; carenza di manutenzione; gelo, sovraccarico di neve; umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, sempreché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici al tettodi cui sopra; Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei Serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro); strutture pressostatiche, alle paretitensostrutture, ai serramentitendostrutture, ai lucernari o ad ogni apertura protetta anche da solo vetro. Non sono tuttavia risarcibili i danni provocati da detti eventi atmosferici: • a cose all'aperto, salvo il caso di impianti posti all'aperto per loro natura e destinazione; • a tettoiegazebo, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, palloni pressostaticistrutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili; recinzioni, fabbricati non protetti da muri perimetrali o vetrate da ogni lato o con aperture prive di protezione almeno in vetrocancelli, nonché a cose ivi contenutegru, cavi aerei, insegne, tettoie e pensiline; • ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (antenne, pannelli solari, pannelli termici e fotovoltaici e consimili installazioni esterne a meno che detto rifacimento il loro danneggiamento sia ininfluente ai fini del presente rischio garantito) e al loro contenuto. Per i danni dovuti a sovraccarico di neve, i danni ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione, sono risarcibili solo se provocati causato da crollo totale o parziale del tetto Tetto e/o delle pareti. L’azione ; Cose assicurate per effetto del ghiaccio sovraccarico neve; cose all'aperto salvo gli impianti fissi e del gelo che provochino la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, posti serbatoi al servizio del fabbricato o dell’attività dichiarata, sono assicurati anche indipendentemente dagli eventi di cui sopra purché, in quest’ultimo caso, l’attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedentemente al sinistro. Per questo rischio garantito è a carico dell’Assicurato la franchigia indicata in Specifica; limitatamente ai danni prodotti dalla grandine a lastre di cemento amianto (eternit), fibrocemento e ai manufatti di vetro o di materia plastica, facenti parte del fabbricato, la predetta franchigia s’intende raddoppiata. • Conseguente a guasto, occlusione o rottura accidentale di impianti, di cisterne, di contenitori, di pluviali, di grondaie, di condutture o tubature non mobili, di impianti automatici di estinzione del fuoco, compresa la perdita dei liquidi fuoriusciti, ma escluso il trasudamento, lo stillicidio e in genere i danni caratterizzati da situazioni graduali. Sono inoltre risarcibili, fino a concorrenza del rispettivo limite di indennizzo indicato in Specifica: • le spese sostenute per la ricerca e la riparazione del guasto o della rottura accidentale; • la perdita dei liquidi fuoriusciti. Non sono in nessun caso risarcibili i danni: • a cose all’aperto, salvo il caso di impianti posti all’aperto Fabbricato considerati immobili per natura e destinazione; • causati da acqua penetrata attraverso porte, finestre, lucernari manufatti in fibro-cemento o altre aperture lasciate aperte; • provocati da xxxxxxxxx o altri interruttori cemento-amianto per solo effetto di flussi d’acqua lasciati aperti. Per questo rischio garantito è a carico dell’Assicurato la franchigia (definizione n° 15) indicata in Specifica; nel caso l’evento coinvolga parti interrate o seminterrate dell’esercizio assicurato, limitatamente a dette parti e al loro contenuto, la predetta franchigia s’intende raddoppiatagrandine.

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Samples: permicro.it

Eventi atmosferici. Intendendosi per tali: trombeLa Compagnia indennizza i Danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato assicurato, causati da uragani, bufere, tempeste, buferenubifragi, uragani, turbini, vento e cose (anche se non assicurate) da esso trasportate o fatte rovinarecicloni, grandine, vento, trombe d’aria e Cose da essi trasportate, nonché dalla caduta o sovraccarico di nevealberi provocata dai predetti eventi. I Se al verificarsi degli eventi sopra indicati vi siano danni che si verifichino all’interno del fabbricato e al Contenuto, la Compagnia indennizza anche i danni diretti causati al contenuto dello stesso sono risarcibili soltanto se avvenuti Contenuto assicurato, posto all’interno dei locali, da acqua, neve, grandine, sabbia o altri corpi trasportati dal vento, a seguito di rotturacondizione che gli stessi siano penetrati nel Fabbricato direttamente attraverso rotture, brecce o lesioni contestualmente provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza del fenomeno atmosferico. La Garanzia opera a condizione che la violenza degli eventi sia riscontrabile su una pluralità di detti eventi atmosferici al tetto, alle pareti, ai serramenti, ai lucernari Cose simili nelle adiacenze del Fabbricato assicurato o ad ogni apertura protetta anche da solo vetrosia comunque obiettivamente riscontrabile. Non sono tuttavia risarcibili i danni provocati da detti eventi atmosferici: acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o Lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione; a cose all'apertoderivanti da accumulo esterno di acqua, salvo il caso rottura, Rigurgito o traboccamento dei sistemi di impianti posti all'aperto per loro natura e destinazionescarico; • a tettoietende da sole, baracche in legno o plasticatendoni, palloni pressostaticizanzariere, fabbricati non protetti da muri perimetrali o vetrate da ogni lato o con aperture prive veneziane installati all’esterno del Fabbricato, fatta eccezione per le relative strutture di protezione almeno in vetro, nonché a cose ivi contenutesostegno e regolazione; • ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini del presente rischio garantito) Cose mobili all’aperto, a fiori, piante e al loro contenuto. Per i danni dovuti a sovraccarico di neve, i danni ai lucernari, vetrate e serramenti coltivazioni in genere; • a Lastre di cemento-amianto, nonché all’impermeabilizzazionedi fibrocemento, sono risarcibili solo se provocati da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti. L’azione del ghiaccio e del gelo che provochino la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, posti al servizio del fabbricato o dell’attività dichiarata, sono assicurati anche indipendentemente dagli eventi di cui sopra purché, in quest’ultimo caso, l’attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedentemente al sinistro. Per questo rischio garantito è a carico dell’Assicurato la franchigia indicata in Specifica; limitatamente ai danni prodotti dalla grandine a lastre di cemento amianto (eternit), fibrocemento e ai manufatti di vetro o di materia plastica, facenti parte del fabbricatoSerramenti, la predetta franchigia s’intende raddoppiata. • Conseguente a guasto, occlusione o rottura accidentale di impianti, di cisterne, di contenitori, di pluviali, di grondaie, di condutture o tubature non mobili, di impianti automatici di estinzione del fuoco, compresa la perdita dei liquidi fuoriusciti, ma escluso il trasudamento, lo stillicidio vetrate e Lucernari in genere i danni caratterizzati da situazioni gradualiper effetto della grandine; • provocati dall’acqua a Merci e attrezzature poste in locali interrati e seminterrati collocate ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo. Sono inoltre risarcibilicompresi i danni subiti dalle strutture di sostegno o regolazione di tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane installati all’esterno del Fabbricato, fino a alla concorrenza del rispettivo limite Limite di indennizzo per Sinistro e anno assicurativo di 1.500,00 Euro. La Garanzia è prestata entro il Limite di indennizzo percentuale indicato in Specifica: • Polizza, da applicarsi singolarmente e senza compensazione tra le spese sostenute per la ricerca e la riparazione del guasto o della rottura accidentale; • la perdita dei liquidi fuoriusciti. Non sono Partite assicurate, con applicazione dello Scoperto indicato in nessun caso risarcibili i danni: • a cose all’aperto, salvo il caso di impianti posti all’aperto per natura e destinazione; • causati da acqua penetrata attraverso porte, finestre, lucernari o altre aperture lasciate aperte; • provocati da xxxxxxxxx o altri interruttori di flussi d’acqua lasciati apertiPolizza. Per questo rischio garantito è a carico dell’Assicurato la franchigia (definizione n° 15) indicata in Specifica; nel caso l’evento coinvolga parti interrate le Lastre di fibrocemento o seminterrate dell’esercizio assicurato, limitatamente a dette parti e al loro contenutomateria plastica, la predetta franchigia s’intende raddoppiataGaranzia opera fino alla concorrenza del Limite di indennizzo per Sinistro e per anno assicurativo di 2.500,00 Euro.

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Samples: www.zurich.it

Eventi atmosferici. Intendendosi per tali: trombe, tempesteRelativamente ai danni causati da eventi atmosferici quali uragani, bufere, uragani, turbinitempeste, vento e cose (anche se non assicurate) da esso trasportate o fatte rovinaretrasportate, trombe d’aria, grandine, caduta pioggia, neve, si intendono esclusi dalla garanzia: • gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei e insegne; • macchinari e merci posti all’aperto non per normale destinazione; • fabbricati o sovraccarico di nevetettoie aperte da più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto. I danni che materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si verifichino all’interno del fabbricato e i danni al contenuto dello stesso sono risarcibili soltanto intendono compresi in garanzia solo se avvenuti verificatisi a seguito di rotturarotture, brecce o lesioni provocate allo stesso, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di detti eventi atmosferici al tetto, alle pareti, cui sopra. Relativamente ai serramenti, ai lucernari o ad ogni apertura protetta anche danni causati da solo vetro. Non sono tuttavia risarcibili gelo la Società è obbligata unicamente per: • i danni provocati da detti eventi atmosferici: • materiali e diretti a cose all'aperto, salvo il caso di impianti posti all'aperto per loro natura macchinari e destinazioneimpianti; • i danni materiali e diretti agli enti assicurati a tettoieseguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio degli impianti e macchinari; a condizione che l'immobile assicurato sia stato in attività e/o riscaldato almeno fino alle 48 ore precedenti il sinistro. La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, baracche in legno o plasticafranchigie e scoperti, palloni pressostaticiove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’art. 1 della Sezione 5 sotto la voce “Eventi atmosferici”. Relativamente a danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all’interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dal sovraccarico di neve stesso la Società non protetti da muri perimetrali o vetrate da ogni lato o con aperture prive di protezione almeno in vetro, nonché a cose ivi contenute; indennizzerà i danni causati: • ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini del della presente rischio garantitogaranzia) e ed al loro contenuto. Per i danni dovuti ; • a sovraccarico fabbricati o macchinario non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve. La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, i danni ai lucernarifranchigie e scoperti, vetrate e serramenti in genereove previsti, nonché all’impermeabilizzazione, sono risarcibili solo se provocati da crollo totale o parziale del tetto o delle paretistabiliti nell’apposita scheda dell’art. L’azione del ghiaccio e del gelo che provochino 1 della Sezione 5 sotto la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, posti al servizio del fabbricato o dell’attività dichiarata, sono assicurati anche indipendentemente dagli eventi di cui sopra purché, in quest’ultimo caso, l’attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedentemente al sinistro. Per questo rischio garantito è a carico dell’Assicurato la franchigia indicata in Specifica; limitatamente ai danni prodotti dalla grandine a lastre di cemento amianto (eternit), fibrocemento e ai manufatti di vetro o di materia plastica, facenti parte del fabbricato, la predetta franchigia s’intende raddoppiata. • Conseguente a guasto, occlusione o rottura accidentale di impianti, di cisterne, di contenitori, di pluviali, di grondaie, di condutture o tubature non mobili, di impianti automatici di estinzione del fuoco, compresa la perdita dei liquidi fuoriusciti, ma escluso il trasudamento, lo stillicidio e in genere i danni caratterizzati da situazioni graduali. Sono inoltre risarcibili, fino a concorrenza del rispettivo limite di indennizzo indicato in Specifica: • le spese sostenute per la ricerca e la riparazione del guasto o della rottura accidentale; • la perdita dei liquidi fuoriusciti. Non sono in nessun caso risarcibili i danni: • a cose all’aperto, salvo il caso di impianti posti all’aperto per natura e destinazione; • causati da acqua penetrata attraverso porte, finestre, lucernari o altre aperture lasciate aperte; • provocati da xxxxxxxxx o altri interruttori di flussi d’acqua lasciati aperti. Per questo rischio garantito è a carico dell’Assicurato la franchigia (definizione n° 15) indicata in Specifica; nel caso l’evento coinvolga parti interrate o seminterrate dell’esercizio assicurato, limitatamente a dette parti e al loro contenuto, la predetta franchigia s’intende raddoppiatavoce “Sovraccarico neve”.

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Samples: cri.it

Eventi atmosferici. Intendendosi per tali: trombeRelativamente ai danni causati da eventi atmosferici quali trombe d’aria, uragani, bufere, tempeste, bufere, uragani, turbini, vento e cose (anche se non assicurate) da esso trasportate o fatte rovinarepioggia, grandine, caduta o sovraccarico di neve, si intendono escluse dalla garanzia le cose poste all’aperto non per normale destinazione. I danni che causati da pioggia e grandine, relativamente ai beni assicurati posti sottotetto di fabbricati, si verifichino all’interno del fabbricato e i danni al contenuto dello stesso sono risarcibili soltanto intendono compresi in garanzia solo se avvenuti a seguito di rotturapioggia, grandine o neve siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce o lesioni provocate dalla violenza di detti eventi atmosferici al tetto, alle paretipareti o ai serramenti dalle violenze degli eventi atmosferici, compresi quelli determinati da intasamento di gronde, pluviali e condutture di scarico causato da grandine o neve, dal loro scioglimento, o comunque da insufficiente capacità di smaltimento e deflusso dei pluviali stessi. Relativamente ai serramentidanni causati da gelo la Società è obbligata unicamente per: ✓ I danni materiali e diretti a macchinari e impianti; ✓ I danni materiali e diretti ai beni assicurati a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio degli impianti e macchinari; a condizione che l’immobile assicurato sia stato in attività e/o riscaldato almeno fino alle 48 ore precedenti il sinistro. Relativamente a danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve, ai lucernari o ad ogni apertura protetta anche da solo vetro. Non sono tuttavia risarcibili compresi quelli di bagnamento che si verificassero all’interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dal sovraccarico di neve stesso la Società non indennizzerà i danni provocati da detti eventi atmosfericicausati: • a cose all'aperto, salvo il caso di impianti posti all'aperto per loro natura ✓ Da valanghe e destinazione; • a tettoie, baracche in legno o plastica, palloni pressostatici, fabbricati non protetti da muri perimetrali o vetrate da ogni lato o con aperture prive di protezione almeno in vetro, nonché a cose ivi contenute; • ai slavine ✓ Ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini del della presente rischio garantitogaranzia) e ed al loro contenuto. Per Le garanzie tutte del presente articolo saranno prestate con i danni dovuti a sovraccarico limiti di neveindennizzo, i danni ai lucernarifranchigie e scoperti, vetrate ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda “Limiti di indennizzo, franchigie e serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione, sono risarcibili solo se provocati da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti. L’azione del ghiaccio e del gelo che provochino la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, posti al servizio del fabbricato o dell’attività dichiarata, sono assicurati anche indipendentemente dagli eventi di cui sopra purché, in quest’ultimo caso, l’attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedentemente al sinistro. Per questo rischio garantito è a carico dell’Assicurato la franchigia indicata in Specifica; limitatamente ai danni prodotti dalla grandine a lastre di cemento amianto (eternit), fibrocemento e ai manufatti di vetro o di materia plastica, facenti parte del fabbricato, la predetta franchigia s’intende raddoppiata. • Conseguente a guasto, occlusione o rottura accidentale di impianti, di cisterne, di contenitori, di pluviali, di grondaie, di condutture o tubature non mobili, di impianti automatici di estinzione del fuoco, compresa la perdita dei liquidi fuoriusciti, ma escluso il trasudamento, lo stillicidio e in genere i danni caratterizzati da situazioni graduali. Sono inoltre risarcibili, fino a concorrenza del rispettivo limite di indennizzo indicato in Specifica: • le spese sostenute per la ricerca e la riparazione del guasto o della rottura accidentale; • la perdita dei liquidi fuoriusciti. Non sono in nessun caso risarcibili i danni: • a cose all’aperto, salvo il caso di impianti posti all’aperto per natura e destinazione; • causati da acqua penetrata attraverso porte, finestre, lucernari o altre aperture lasciate aperte; • provocati da xxxxxxxxx o altri interruttori di flussi d’acqua lasciati aperti. Per questo rischio garantito è a carico dell’Assicurato la franchigia (definizione n° 15) indicata in Specifica; nel caso l’evento coinvolga parti interrate o seminterrate dell’esercizio assicurato, limitatamente a dette parti e al loro contenuto, la predetta franchigia s’intende raddoppiatascoperti”.

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Samples: intercenter.regione.emilia-romagna.it

Eventi atmosferici. Intendendosi Relativamente ai danni causati da eventi atmosferici si intendono esclusi dalla garanzia: − alberi, cespugli, coltivazioni, gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei e insegne; − enti mobili all’aperto non per tali: trombeloro natura o destinazione; − fabbricati o tettoie aperte da più lati, tempestebaracche e/o costruzioni in legno o plastica, buferecapannoni pressostatici, uraganitensostrutture, turbinitendostrutture e simili e quanto in essi contenuto. − serramenti, vento vetrate e cose (anche se lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non assicurate) derivino da esso trasportate rotture o fatte rovinare, lesioni subite dal tetto o dalle pareti; − manufatti di materia plastica e lastre di cemento-amianto per effetto di grandine, caduta o sovraccarico di neve. I danni che materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, alle cose assicurate poste sottotetto dei fabbricati, si verifichino all’interno del fabbricato e i danni al contenuto dello stesso sono risarcibili soltanto intendono compresi in garanzia solo se avvenuti verificatisi a seguito di rotturarotture, brecce o lesioni provocate dalla violenza di detti eventi atmosferici al tetto, alle pareti, pareti o ai serramenti, serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra. Relativamente ai lucernari o ad ogni apertura protetta anche danni causati da solo vetro. Non sono tuttavia risarcibili gelo la Società è obbligata unicamente per: − i danni provocati da detti eventi atmosferici: • materiali e diretti a cose all'apertobeni immobili e impianti idraulici, salvo il caso di impianti posti all'aperto per loro natura e destinazione; • a tettoie, baracche in legno o plastica, palloni pressostatici, fabbricati non protetti da muri perimetrali o vetrate da ogni lato o con aperture prive di protezione almeno in vetro, nonché a cose ivi contenute; • ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini del presente rischio garantito) e al loro contenuto. Per i danni dovuti a sovraccarico di neve, i danni ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione, sono risarcibili solo se provocati da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti. L’azione del ghiaccio e del gelo che provochino la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici fognari, tecnici e/o similari, nonché di allacciamento, di climatizzazione, di estinzione, di pertinenza dei fabbricati e impianti assicurati; − i danni materiali e diretti agli enti/partite assicurati a seguito di tubazioni fuoriuscita di liquidi provocata da scoppio degli impianti e macchinari. Nell’ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da: − fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali; − mareggiate o penetrazione di acqua marina; − formazione di xxxxxxxx; − accumulo esterno di acqua; − umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione. Agli effetti della presente garanzia: − il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un scoperto del 10% con il minimo di Euro 10.000,00; − la Società indennizza fino al 80% della somma assicurata per ciascuna ubicazione colpita da sinistro; − il limite massimo di indennizzo per sinistro e per la totalità dei sinistri che dovessero accadere nel corso della stessa annualità assicurativa indipendentemente da quante o quali siano le ubicazioni colpite viene fissato in Euro 20.000.000,00. A parziale deroga di quanto sopra riportato la Società risponde anche dei danni materiali e diretti causati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, posti al servizio del fabbricato o dell’attività dichiarata, sono assicurati anche indipendentemente dagli eventi manufatti di cui sopra purché, in quest’ultimo caso, l’attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedentemente al sinistro. Per questo rischio garantito è a carico dell’Assicurato la franchigia indicata in Specifica; limitatamente ai danni prodotti dalla grandine a materia plastica e lastre di cemento cemento- amianto (eternitx.x. xxxxxxxx su fragili). − il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, fibrocemento e ai manufatti di vetro o di materia plastica, facenti parte del fabbricato, la predetta franchigia s’intende raddoppiata. • Conseguente a guasto, occlusione o rottura accidentale di impiantiper singolo sinistro, di cisterne, un scoperto del 10% con il minimo di contenitori, di pluviali, di grondaie, di condutture o tubature non mobili, di impianti automatici di estinzione del fuoco, compresa la perdita dei liquidi fuoriusciti, ma escluso Euro 10.000,00; − con il trasudamento, lo stillicidio e in genere i danni caratterizzati da situazioni graduali. Sono inoltre risarcibili, fino a concorrenza del rispettivo limite di indennizzo indicato in Specifica: • le spese sostenute Euro 500.000,00 per la ricerca sinistro e la riparazione del guasto o della rottura accidentale; • la perdita dei liquidi fuoriusciti. Non sono in nessun caso risarcibili i danni: • a cose all’aperto, salvo il caso di impianti posti all’aperto per natura e destinazione; • causati da acqua penetrata attraverso porte, finestre, lucernari o altre aperture lasciate aperte; • provocati da xxxxxxxxx o altri interruttori di flussi d’acqua lasciati aperti. Per questo rischio garantito è a carico dell’Assicurato la franchigia (definizione n° 15) indicata in Specifica; nel caso l’evento coinvolga parti interrate o seminterrate dell’esercizio assicurato, limitatamente a dette parti e al loro contenuto, la predetta franchigia s’intende raddoppiataanno.

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