FASCE Clausole campione

FASCE. 1 2 3 4 5 6 7 8 Funzione Addetto pulizie Ausiliario d'ufficio Bigliettaio funicolare LSt Meccanico Autista di trasporto pubblico Addettoamministrativo Ispettore Vice capo centro tecnico di Ruggi Funzione Operaio non qualificato Elettromeccanico Caposquadra professionale Addetto contabile Assistente di gestione SE Segretario amministrativo Carrozziere Impiegato d'ufficio Addetto centrale Segretario contabile Addetto distrib.automatici Specialista Officina Vicecapo autorimessa Assistente d'esercizio Spec. degli impianti di Capotecnico funi Resp. ufficio abbonamenti Sost. Capotecnico AddettoComunicazione 101.50% carovita 101.50% Fasce 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Funzione Capo centro tecnicodi Ruggi Capo settore contabilità Analista programmatore Tecnico di sistema Assistente di direzione Caposezione servizitecnici Consulente tecnico Capoesercizio Vicedirettore Funzione 0 Annualità SFr. 66'264 SFr. 69'977 SFr. 74'103 SFr. 78'662 SFr. 83'756 SFr. 89'450 SFr. 95'789 SFr. 102'855 SFr. 110'751 0 Annualità 1 SFr. 67'799 SFr. 71'576 SFr. 75'710 SFr. 80'426 SFr. 85'620 SFr. 91'351 SFr. 97'743 SFr. 104'945 SFr. 112'923 1 2 SFr. 69'333 SFr. 73'177 SFr. 77'316 SFr. 82'190 SFr. 87'484 SFr. 93'252 SFr. 99'698 SFr. 107'035 SFr. 115'094 2 3 SFr. 70'868 SFr. 74'778 SFr. 78'922 SFr. 83'954 SFr. 89'347 SFr. 95'153 SFr. 101'652 SFr. 109'124 SFr. 117'265 3 4 SFr. 72'403 SFr. 76'377 SFr. 80'529 SFr. 85'720 SFr. 91'210 SFr. 97'054 SFr. 103'606 SFr. 111'214 SFr. 119'437 4 5 SFr. 73'936 SFr. 77'978 SFr. 82'136 SFr. 87'484 SFr. 93'073 SFr. 98'955 SFr. 105'561 SFr. 113'305 SFr. 121'608 5 6 SFr. 75'471 SFr. 79'578 SFr. 83'741 SFr. 89'248 SFr. 94'937 SFr. 100'856 SFr. 107'515 SFr. 115'395 SFr. 123'779 6 7 SFr. 77'006 SFr. 81'178 SFr. 85'348 SFr. 91'012 SFr. 96'800 SFr. 102'757 SFr. 109'468 SFr. 117'485 SFr. 125'951 7 8 SFr. 78'540 SFr. 82'779 SFr. 86'955 SFr. 92'777 SFr. 98'663 SFr. 104'658 SFr. 111'423 SFr. 119'575 SFr. 128'122 8 9 SFr. 80'075 SFr. 84'379 SFr. 88'560 SFr. 94'541 SFr. 100'526 SFr. 106'559 SFr. 113'377 SFr. 121'665 SFr. 130'293 9 10 SFr. 81'610 SFr. 85'979 SFr. 90'167 SFr. 96'305 SFr. 102'390 SFr. 108'461 SFr. 115'332 SFr. 123'755 SFr. 132'464 10 11 SFr. 83'144 SFr. 87'579 SFr. 91'774 SFr. 98'069 SFr. 104'253 SFr. 110'362 SFr. 117'286 SFr. 125'844 SFr. 134'636 11 12 SFr. 84'679 SFr. 89'180 SFr. 93'380 SFr. 99'834 SFr. 106'116 SFr. 112'263 SFr. 119'240 SFr. 127'934 SFr. 136'807 12 13 SFr. 86'213 SFr. 90'780 SFr. 94'986 SFr. 101'598 SFr. 107'979 SFr. 114'164 SFr. 121'195 SFr...
FASCE. 1) FASCIA A (criticità rilevante) – Appartengono a tale fascia le controversie contrassegnate da vizi gravi tali da determinare la nullità o l’invalidità del rapporto controverso. A puro titolo indicativo si elencano mancanza contratto quadro e/o contratti non firmati, età e condizioni mediche del risparmiatore non compatibile con l’operazione finanziaria, decisione dell’ACF favorevole all’utente, accertata incongruità del profilo di rischio; accertata incongruità con la pregressa tipologia degli investimenti e dell’entità del patrimonio depositato presso le banche per quanto concerne strumenti illiquidi, utilizzo di capitale proprio per riacquisto azioni (operazioni “baciate”), CTU favorevole ottenuta in giudizio. Costituiscono aggravante delle circostanze summenzionate e motivo di priorità nell’esame della domanda: la perdita/contrazione/riduzione capacità lavorativa/reddito e la presenza di patologie fisiche del cliente riconosciute dalla struttura pubblica o da medico specialista.
FASCE. A.O.U. EQUIVALENZA DI POSIZIONE ECONOMICA NEL SSN *
FASCE. I valori di oscillazione per ogni zona omogenea di cui al punto 1), all’interno dei quali dovranno collocarsi i canoni di locazione, sono quelli concordati dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni dei Proprietari ed indicati nelle tabelle riportate nell’allegato 2). Le fasce sono individuate per territorio, riprendendo la ripartizione in zone di cui all’allegato 1), e per superficie delle abitazioni. L’aggiornamento dei valori delle tabelle avverrà il terzo anno di vigenza dell’accordo territoriale nella misura del 50% dell’aggiornamento ISTAT relativo all’anno medesimo.
FASCE. Per la definizione ai sensi dell'art 1 comma 4 del succitato Decreto Ministeriale del 30/XII/2002 del canone effettivo collocato tra il valore minimo e massimo delle fasce di oscillazione, per ognuna delle quattro zone indicate ai punto 1) del presente Accordo Territoriale, sono state individuare tre sub fasce di oscillazione dei valori dei canoni di locazione (superiore, medio, inferiore) indicate nelle tabelle A, B, C, D di cui all'allegato 1 4)PARAMETRI Per l'inserimento dell'unità abitativa nelle sub fasce dovrà essere utilizzato lo schema di parametrazione che individua gli elementi caratterizzanti propri dell'alloggio nell'allegato 2 5)ALLOGGI DEGRADATI.3 Le abitazioni che presentino almeno due o più situazioni di seguito indicate sono considerate degradate: 1)Assenza di impianto di riscaldamento 2)Assenza di bagni e servizi all'interno dell'abitazione 3)Presenza di muffe. infiltrazioni, umidità permanente per una superficie uguale o superiore a due terzi. In tal caso la suddetta abitazione non potrà rientrare tra gli alloggi da locare con contratto a canone concordato. 6)SUPERFICIE LOCATIVA Il valore unitario concordato delle parti sulla base degli elementi contenuti nei precedenti articoli dovrà essere applicato alla superficie convenzionale locativa dell'alloggio calcolata secondo i criteri ed il metodo già contenuto nell'art. 13 L. 392/78 7)ALLOGGI AMMOBILIATI Gli alloggi con mobilio, compresi gli elettrodomestici di uso comune in una famiglia media, arredati interamente potranno essere locati a canone incrementato del 15% rispetto quanto dovuto secondo l'intesa territoriale. Per le abitazioni semi arredate l'integrazione sarà del 8%. Una abitazione con più di due vani si intende semi arredata quando l'arredamento è completo almeno in cucina e in una camera. Ove il mobilio sia in cattivo stato di manutenzione le maggiorazioni saranno dimezzate. 8)DURATA I contratti di locazione a canone concertato di cui all' art. 2 comma 3 e dell'art. 4 della L. 431/1998 e all'art. 1 comma 11 del D.M. 30/XII/2002 avranno durata minima di tre anni, come previsto dall'art. 2 comma 5 della L. 431/1998, e si rinnoveranno automaticamente in assenza di comunicazione di recesso ed in ogni caso secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 5 della legge 431/98. 9)TIPO DI CONTRATTO I Contratti di locazione individuati dal 3° comma dell'art. 2 della L. 431/1998 dovranno essere stipulati utilizzando il contratto tipo A del D.M. 30/XII/2002, più volte citato, integrato con le n...
FASCE. PEAK - OFF PEAK
FASCE per ognuna delle aree omogenne come sopra individuate, le Organizzazioni Sindacali della Proprietà e degli Inquilini hanno individuato i valori minimi e massimi, all’interno dei quali dovranno collocarsi i canoni dei singoli contratti di locazione, così come risultante dall’allegata Tabella A.
FASCE. Per la definizione ai sensi dell’art 1 comma 4 del succitato Decreto Ministeriale del 30/XII/2002 del canone effettivo collocato tra il valore minimo e massimo delle fasce di oscillazione, per ognuna delle quattro zone indicate ai punto 1) del presente Accordo Territoriale, sono state individuare tre sub fasce di oscillazione dei valori dei canoni di locazione (superiore, medio, inferiore) indicate nelle tabelle A, B, C, D di cui all'allegato Per l’inserimento dell’unità abitativa nelle sub fasce dovrà essere utilizzato lo schema di parametrazione che individua gli elementi caratterizzanti propri dell’alloggio nell’allegato 2 6)ALLOGGI DEGRADATI Le abitazioni che presentino almeno due o più situazioni di seguito indicate sono considerate degradate: 1)Assenza di impianto di riscaldamento 2)Assenza di bagni e servizi all'interno dell’abitazione 3)Presenza di muffe. infiltrazioni, umidità permanente per una superficie uguale o superiore a due terzi. In tal caso la suddetta abitazione non potrà rientrare tra gli alloggi da locare con contratto a canone concordato.

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  • Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 1. L'appaltatore è obbligato: a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti; b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura; d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori. 2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. 3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

  • Corrispettivi I lavori e le prestazioni oggetto del presente accordo saranno compensati sulla base dei singoli progetti di manutenzione redatti dall’Ufficio di Direzione Lavori e dal RUP e in ottemperanza a quanto disposto dai relativi Contratti Attuativi, sulla base degli atti contabili redatti per ogni Contratto Attuativo in accordo con il D.Lgs 50/2016 e del Decreto Ministeriale (MIT) 7 marzo 2018, n. 49: Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», in attuazione dell'articolo 111, comma 1, del Codice dei Contratti. Il corrispettivo netto spettante alla ditta appaltatrice sarà determinato sulla base dell’Elenco Prezzi posto a base di gara e/o sulla base di Analisi prezzi (se necessario), con applicazione del ribasso d’asta offerto dall’impresa aggiudicataria in sede di gara. Nel caso degli interventi ordinati in priorità 2 (urgenti) è dovuta l’indennità di chiamata pari ad euro 250,00 (euro duecentocinquanta /00) Nel caso degli interventi ordinati in priorità 3 (urgenti e di emergenza) è dovuta la maggiorazione sull’importo dei lavori ribassati del 25% per la sola parte dei lavori eseguiti nell’arco delle 48 ore. Si precisa che la maggiorazione non potrà comportare maggiorazione rispetto ai prezzi unitari presenti in elenco Xxxxxx, ma al massimo potrà annullare il ribasso d’asta. Gli oneri della sicurezza saranno compensati a misura per ogni OdL e non saranno soggetti a ribasso. Per eventuali lavori da eseguirsi in economia l’Impresa sarà compensata sulla base dell’effettivo tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori e in base a: - i costi della manodopera di cui all’Elenco Prezzi allegato agli atti di gara; - del costo di mercato relativo alle forniture di materiali, ai noli e ai trasporti; - la maggiorazione della percentuale del 26,50 per spese generali ed utili ove detta maggiorazione non sia già compresa nei costi stessi. - I costi dei materiali, le spese generali e gli utili saranno assoggettati al ribasso pattuito. Tutti gli oneri a carico dell’impresa si intendono interamente compensati con i prezzi contrattuali così come risultanti dal ribasso offerto. Pertanto nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l’utile per l’Impresa, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a perfetta regola d’arte delle singole lavorazioni, ogni fornitura, consumo, l’intera mano d’opera specializzata, qualificata e comune, la direzione tecnica per l’Impresa; opere provvisionali e di protezione, eventuale stoccaggio e sgombero detriti, la pulizia delle aree oggetto di intervento, rilevazioni e tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione per realizzare i lavori a perfetta regola d’arte secondo le norme di legge e regolamenti in vigore e per dare le opere compiute alle condizioni contrattuali, con specifico riguardo alle eventuali interferenze generate dall’esecuzione da parte di terzi, negli stessi edifici interessati dai lavori, di opere non oggetto di affidamento sulla base dell’Accordo quadro. L’Impresa non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e le condizioni di esecuzione, né avere diritto a compendi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni o per qualsiasi motivo inerente i luoghi di lavoro, né rimborso spese per eventuali spostamenti necessari durante l’esecuzione dei lavori o disposti insindacabilmente dalla DL per la migliore riuscita dei lavori stessi, fatto salvo quanto stabilito per l’indennità di chiamata degli interventi in priorità 2 (urgenti) e delle maggiorazioni previste per gli interventi in priorità 3 (urgenti e di emergenza), come stabilito all’art. 14. Si prevede, inoltre, che eventuali lavori da eseguire con l’utilizzo di liste in economia di norma vengono limitate ad un importo massimo di euro 5.000,00 al netto del ribasso d’asta. E’ fatta salva specifica autorizzazione del Responsabile del Procedimento e del Dirigente di Settore per casi specifici e documentati per i quali sia necessario superare tale limite di spesa.

  • OBBLIGHI DELL’APPALTATORE L’appaltatore dovrà provvedere a: a)-sistemare i cani in gabbie consecutive dotate di apposita targa indicante “Comune di Ugento N° box. Gli eventuali spostamenti dovranno essere preventivamente comunicati al Responsabile del Servizio comunale. Lo spostamento che non sia stato preventivamente comunicato all’Ente appaltante per iscritto, costituirà inadempienza contrattuale; b)-garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile per gli animali ospitati, secondo regole di buona condotta e diligente cura; c)-alimentare giornalmente i cani avuti in consegna dal Comune con mangimi bilanciati, somministrati in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute; d)-assicurare a ciascun cane la superficie minima di spazio prevista dalla vigente normativa; e)-tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico-sanitarie ottimali, rimuovendo giornalmente le defezioni solide e i residui di quelle liquide; f)-effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie e derattizzazione dell'intera area adibita a canile. I cani ricoverati dovranno essere seguiti sotto il profilo sanitario per eventuali cure e terapie che dovessero rendersi necessarie per la salute degli stessi, a spese della Ditta affidataria; g)-consentire l'accesso al canile secondo calendario stilato di comune accordo, a cittadini, scolaresche e associazioni di protezione animali stimolando lo sviluppo di esperienze interattive con i cani presenti, al fine di fornire le basi per un corretto rapporto uomo – cane - ambiente; h)-essa dovrà, altresì, promuovere opere di informazione e sensibilizzazione della popolazione finalizzate al raggiungimento del 10% di affidi degli animali ed alla prevenzione del randagismo; i) dotare ogni cane accalappiato sul territorio di Ugento di un collare uguale nella forma e nel colore al quale dovrà essere apposto un numero identificativo e consecutivo;

  • Corrispettivo 4.1. A fronte di quanto previsto agli artt. 1 e 5, il Cliente corrisponderà a Hilti un canone mensile per ognuno degli attrezzi in fleet, secondo le modalità e le condizioni descritte nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”. Hilti ha facoltà di monitorare l’indice di incremento dei prezzi al consumo registrato dall’ISTAT. In ogni momento dell’esecuzione del contratto, qualora nei 12 (dodici) mesi precedenti tale incremento sia superiore al 4%, Hilti potrà aggiornare i canoni mensili, sulla base di tale variazione e ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Cliente. 4.2. Hilti si riserva la facoltà di concedere in locazione al Cliente ulteriori attrezzi, ad integrazione dell’elenco di cui al/ai “sotto-contratto/i e/o “FM sottocontratto n°”, cui si applicheranno i termini, le condizioni e il listino del contratto di “Fleet Management”, in vigore al momento della richiesta da parte del Cliente. 4.3. Il Cliente non potrà in alcun caso sospendere e/o ritardare l’integrale pagamento dei canoni pattuiti e non potrà sollevare alcuna eccezione in difetto del puntuale ed integrale pagamento di quanto dovuto. 4.4. È facoltà di Hilti richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. Tale deposito ritornerà nella disponibilità del Cliente allo scioglimento del presente contratto, previa verifica da parte di Hilti dello stato di conservazione degli attrezzi in fleet e del puntuale adempimento, da parte del Cliente stesso, alle obbligazioni contrattuali. Nell’ipotesi in cui il Cliente prenda in locazione ulteriori attrezzi in fleet rispetto a quelli originariamente indicati nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”, Hilti potrà chiedere un’integrazione del deposito cauzionale infruttifero. Il Cliente autorizza sin d’ora Hilti a trattenere l’importo versato a titolo di deposito cauzionale, nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di locazione e/o di proroga ovvero alla data di scioglimento e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso, il Cliente stesso risulti debitore di Hilti per fornitura di prodotti e/o servizi “Hilti”, anche se diversi da quelli oggetto del presente contratto. 4.5. Per ogni attrezzo smarrito o rubato, Hilti si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento di una somma non superiore al 15% del prezzo di listino di vendita in vigore al momento della consegna di

  • Rimborso spese I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dal territorio comunale dove si trova l’azienda, per i quali non è previsto il rientro giornaliero ma sono costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto ed alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi. Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti. I contratti provinciali potranno prevedere la forfettizzazione anziché il rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute dal lavoratore, nonché disciplinare il rimborso spese in caso di rientro in giornata.

  • Obblighi di riservatezza 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto. 3. L’obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengono di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa. 5. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali.

  • Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b). 2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

  • Mansioni del lavoratore Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • Imballaggio L’imballaggio viene fatturato separatamente e non viene ripreso dal fornitore. Se tuttavia si tratta di un imballaggio dichiaratamente di proprietà del fornitore, il committente dovrà rispedirlo porto franco al luogo di provenienza.

  • Controsoffitti I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale. E' compreso e compensato nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi, tutte le forniture, magisteri e mezzi d'opera per dare controsoffitti finiti in opera come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione; è esclusa e compensata a parte l'orditura portante principale.