FASCE Clausole campione

FASCE per ognuna delle aree omogenne come sopra individuate, le Organizzazioni Sindacali della Proprietà e degli Inquilini hanno individuato i valori minimi e massimi, all’interno dei quali dovranno collocarsi i canoni dei singoli contratti di locazione, così come risultante dall’allegata Tabella A.
FASCE. Per la definizione ai sensi dell’art 1 comma 4 del succitato Decreto Ministeriale del 30/XII/2002 del canone effettivo collocato tra il valore minimo e massimo delle fasce di oscillazione, per ognuna delle quattro zone indicate ai punto 1) del presente Accordo Territoriale, sono state individuare tre sub fasce di oscillazione dei valori dei canoni di locazione (superiore, medio, inferiore) indicate nelle tabelle A, B, C, D di cui all'allegato Per l’inserimento dell’unità abitativa nelle sub fasce dovrà essere utilizzato lo schema di parametrazione che individua gli elementi caratterizzanti propri dell’alloggio nell’allegato 2 6)ALLOGGI DEGRADATI Le abitazioni che presentino almeno due o più situazioni di seguito indicate sono considerate degradate: 1)Assenza di impianto di riscaldamento 2)Assenza di bagni e servizi all'interno dell’abitazione 3)Presenza di muffe. infiltrazioni, umidità permanente per una superficie uguale o superiore a due terzi. In tal caso la suddetta abitazione non potrà rientrare tra gli alloggi da locare con contratto a canone concordato.
FASCE. 1) FASCIA A (criticità rilevante) – Appartengono a tale fascia le controversie contrassegnate da vizi gravi tali da determinare la nullità o l’invalidità del rapporto controverso. A puro titolo indicativo si elencano mancanza contratto quadro e/o contratti non firmati, età e condizioni mediche del risparmiatore non compatibile con l’operazione finanziaria, decisione dell’ACF favorevole all’utente, accertata incongruità del profilo di rischio; accertata incongruità con la pregressa tipologia degli investimenti e dell’entità del patrimonio depositato presso le banche per quanto concerne strumenti illiquidi, utilizzo di capitale proprio per riacquisto azioni (operazioni “baciate”), CTU favorevole ottenuta in giudizio. Costituiscono aggravante delle circostanze summenzionate e motivo di priorità nell’esame della domanda: la perdita/contrazione/riduzione capacità lavorativa/reddito e la presenza di patologie fisiche del cliente riconosciute dalla struttura pubblica o da medico specialista.
FASCE. A.O.U. EQUIVALENZA DI POSIZIONE ECONOMICA NEL SSN *
FASCE. I valori di oscillazione per ogni zona omogenea di cui al punto 1), all’interno dei quali dovranno collocarsi i canoni di locazione, sono quelli concordati dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni dei Proprietari ed indicati nelle tabelle riportate nell’allegato 2). Le fasce sono individuate per territorio, riprendendo la ripartizione in zone di cui all’allegato 1), e per superficie delle abitazioni. L’aggiornamento dei valori delle tabelle avverrà il terzo anno di vigenza dell’accordo territoriale nella misura del 50% dell’aggiornamento ISTAT relativo all’anno medesimo.
FASCE. Per la definizione ai sensi dell'art 1 comma 4 del succitato Decreto Ministeriale del 30/XII/2002 del canone effettivo collocato tra il valore minimo e massimo delle fasce di oscillazione, per ognuna delle quattro zone indicate ai punto 1) del presente Accordo Territoriale, sono state individuare tre sub fasce di oscillazione dei valori dei canoni di locazione (superiore, medio, inferiore) indicate nelle tabelle A, B, C, D di cui all'allegato 1 4)PARAMETRI Per l'inserimento dell'unità abitativa nelle sub fasce dovrà essere utilizzato lo schema di parametrazione che individua gli elementi caratterizzanti propri dell'alloggio nell'allegato 2 5)ALLOGGI DEGRADATI.3 Le abitazioni che presentino almeno due o più situazioni di seguito indicate sono considerate degradate: 1)Assenza di impianto di riscaldamento 2)Assenza di bagni e servizi all'interno dell'abitazione 3)Presenza di muffe. infiltrazioni, umidità permanente per una superficie uguale o superiore a due terzi. In tal caso la suddetta abitazione non potrà rientrare tra gli alloggi da locare con contratto a canone concordato. 6)SUPERFICIE LOCATIVA Il valore unitario concordato delle parti sulla base degli elementi contenuti nei precedenti articoli dovrà essere applicato alla superficie convenzionale locativa dell'alloggio calcolata secondo i criteri ed il metodo già contenuto nell'art. 13 L. 392/78 7)ALLOGGI AMMOBILIATI Gli alloggi con mobilio, compresi gli elettrodomestici di uso comune in una famiglia media, arredati interamente potranno essere locati a canone incrementato del 15% rispetto quanto dovuto secondo l'intesa territoriale. Per le abitazioni semi arredate l'integrazione sarà del 8%. Una abitazione con più di due vani si intende semi arredata quando l'arredamento è completo almeno in cucina e in una camera. Ove il mobilio sia in cattivo stato di manutenzione le maggiorazioni saranno dimezzate. 8)DURATA I contratti di locazione a canone concertato di cui all' art. 2 comma 3 e dell'art. 4 della L. 431/1998 e all'art. 1 comma 11 del D.M. 30/XII/2002 avranno durata minima di tre anni, come previsto dall'art. 2 comma 5 della L. 431/1998, e si rinnoveranno automaticamente in assenza di comunicazione di recesso ed in ogni caso secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 5 della legge 431/98. 9)TIPO DI CONTRATTO I Contratti di locazione individuati dal 3° comma dell'art. 2 della L. 431/1998 dovranno essere stipulati utilizzando il contratto tipo A del D.M. 30/XII/2002, più volte citato, integrato con le n...
FASCE. 1 2 3 4 5 6 7 8 Funzione Addetto pulizie Ausiliario d'ufficio Bigliettaio funicolare LSt Meccanico Autista di trasporto pubblico Addettoamministrativo Ispettore Vice capo centro tecnico di Ruggi Funzione Operaio non qualificato Elettromeccanico Caposquadra professionale Addetto contabile Assistente di gestione SE Segretario amministrativo Carrozziere Impiegato d'ufficio Addetto centrale Segretario contabile Addetto distrib.automatici Specialista Officina Vicecapo autorimessa Assistente d'esercizio Spec. degli impianti di Capotecnico funi Resp. ufficio abbonamenti Sost. Capotecnico AddettoComunicazione 101.50% carovita 101.50% Fasce 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Funzione Capo centro tecnicodi Ruggi Capo settore contabilità Analista programmatore Tecnico di sistema Assistente di direzione Caposezione servizitecnici Consulente tecnico Capoesercizio Vicedirettore Funzione 0 Annualità SFr. 66'264 SFr. 69'977 SFr. 74'103 SFr. 78'662 SFr. 83'756 SFr. 89'450 SFr. 95'789 SFr. 102'855 SFr. 110'751 0 Annualità 1 SFr. 67'799 SFr. 71'576 SFr. 75'710 SFr. 80'426 SFr. 85'620 SFr. 91'351 SFr. 97'743 SFr. 104'945 SFr. 112'923 1 2 SFr. 69'333 SFr. 73'177 SFr. 77'316 SFr. 82'190 SFr. 87'484 SFr. 93'252 SFr. 99'698 SFr. 107'035 SFr. 115'094 2 3 SFr. 70'868 SFr. 74'778 SFr. 78'922 SFr. 83'954 SFr. 89'347 SFr. 95'153 SFr. 101'652 SFr. 109'124 SFr. 117'265 3 4 SFr. 72'403 SFr. 76'377 SFr. 80'529 SFr. 85'720 SFr. 91'210 SFr. 97'054 SFr. 103'606 SFr. 111'214 SFr. 119'437 4 5 SFr. 73'936 SFr. 77'978 SFr. 82'136 SFr. 87'484 SFr. 93'073 SFr. 98'955 SFr. 105'561 SFr. 113'305 SFr. 121'608 5 6 SFr. 75'471 SFr. 79'578 SFr. 83'741 SFr. 89'248 SFr. 94'937 SFr. 100'856 SFr. 107'515 SFr. 115'395 SFr. 123'779 6 7 SFr. 77'006 SFr. 81'178 SFr. 85'348 SFr. 91'012 SFr. 96'800 SFr. 102'757 SFr. 109'468 SFr. 117'485 SFr. 125'951 7 8 SFr. 78'540 SFr. 82'779 SFr. 86'955 SFr. 92'777 SFr. 98'663 SFr. 104'658 SFr. 111'423 SFr. 119'575 SFr. 128'122 8 9 SFr. 80'075 SFr. 84'379 SFr. 88'560 SFr. 94'541 SFr. 100'526 SFr. 106'559 SFr. 113'377 SFr. 121'665 SFr. 130'293 9 10 SFr. 81'610 SFr. 85'979 SFr. 90'167 SFr. 96'305 SFr. 102'390 SFr. 108'461 SFr. 115'332 SFr. 123'755 SFr. 132'464 10 11 SFr. 83'144 SFr. 87'579 SFr. 91'774 SFr. 98'069 SFr. 104'253 SFr. 110'362 SFr. 117'286 SFr. 125'844 SFr. 134'636 11 12 SFr. 84'679 SFr. 89'180 SFr. 93'380 SFr. 99'834 SFr. 106'116 SFr. 112'263 SFr. 119'240 SFr. 127'934 SFr. 136'807 12 13 SFr. 86'213 SFr. 90'780 SFr. 94'986 SFr. 101'598 SFr. 107'979 SFr. 114'164 SFr. 121'195 SFr...
FASCE. (2) PEAK - OFF PEAK

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.