Superficie convenzionale Clausole campione

Superficie convenzionale. 1. La superficie convenzionale dell’alloggio, sulla base della quale viene determinato il canone di locazione, è data dalla somma dei seguenti elementi: a) L’intera superficie interna utile dell’unità immobiliare, come modificata al comma 2; b) Lo 0,60 della superficie utile delle autorimesse singole; c) Lo 0,30 della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune; d) Lo 0,25 della superficie utile di balconi, terrazze, cantine ed altri simili accessori; e) Lo 0,10 della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento esclusivo del conduttore;
Superficie convenzionale. 1. La superficie convenzionale è data dalla superficie catastale dell’unità immobiliare a destinazione ordinaria comprese le murature interne (da considerarsi al 100%), quelle perimetrali (fino ad un massimo di 50 cm) e quelle in comunione nella misura del 50%, nonché dalla superficie catastale delle pertinenze accessorie se cedute in affitto (cantine, garage, posti auto etc.), in conformità alle previsioni contenute nel D.P.R. 138 del 23 marzo 1998, nelle seguenti misure, qualora il documento catastale non contenga determinazione superficie catastale: 2. In assenza di certificazione catastale attestante l’esatta superficie dell’immobile, si stenderà, in contraddittorio, verbale di misurazione dell’immobile. L’eventuale errore nel calcolo della superficie convenzionale non comporta revisione del canone se contenuta nell’ambito del 5%.
Superficie convenzionale. La superficie convenzionale è data dalla somma dei seguenti elementi: a) l'intera superficie dell'unità immobiliare; b) il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole; c) il 20 per cento della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune; d) il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili; e) il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore; f) il 10 per cento della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unità immobiliare. È detratto il 30 per cento dalla superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1.70. Le superfici di cui alle lettere a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. L'elemento di cui alla lettera e) entra nel computo della superficie convenzionale fino ad un massimo non eccedente la superficie di cui alla lettera a). Alla superficie di cui alla lettera a) si applicano i seguenti coefficienti: a) 1,00 per l'unità immobiliare di superficie superiore a metri quadrati 70; b) 1,10 per l'unità immobiliare di superficie compresa fra metri quadrati 46 e metri quadrati 70 (16); c) 1,20 per l'unità immobiliare inferiore a metri quadrati 46 (17). I coefficienti di cui alle lettere b) e c) del quinto comma non si applicano agli immobili il cui stato di conservazione e manutenzione è scadente ai sensi dell'articolo 21 (18) (19). (16) Con sentenza 18 giugno 1987, n. 236 (Gazz. Uff. 24 giugno 1987, n. 26 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato: a) l'illegittimità della lettera b) dell'art. 13, quinto comma, L. 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui, mediante l'applicazione dei coefficienti maggiorativi, consente che il canone relativo ad immobili di dimensioni inferiori ai 70,01 mq possa essere maggiore di quello previsto per immobili compresi nella fascia superiore, anziché equiparato a quello previsto per immobili di mq 70; b) ai sensi dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità della lettera c) dell'art. 13, quinto comma, L. 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui, mediante l'applicazione dei coefficienti maggiorativi, consente che il canone relativo ad immobili di dimensioni inferiori ai 46 mq possa essere maggiore di quello previsto per immobili compresi nella fascia superiore anziché equiparato a quello previsto per immobili di mq 46. (17) Con sentenza 18 giugno 1987, n. 236 (Gazz. Uff. 24 giugno 1...
Superficie convenzionale. 1. La superficie convenzionale è data dalla Superficie Catastale dell’unità immobiliare a destinazione ordinaria così come si rileva dalla visura catastale, comprese le murature interne (da considerarsi al 100%), quelle perimetrali (fino ad un massimo di 50 cm) e quelle in comunione nella misura del 50%, nonché dalla superficie catastale delle pertinenze accessorie (cantine, garage, posti auto etc.) se cedute in affitto, nelle seguenti misure: - 50% della superficie utile delle autorimesse - 30% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune - 25% della superficie utile di terrazze non collegate direttamente, lastrici solari, cantine, palchi morti e altri accessori simili; - 15% della superficie scoperta di pertinenza dell’unità immobiliare in godimento esclusivo del conduttore (cortili e giardini); - 10% della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell’unità immobiliare La somma della superficie catastale dell’unità abitativa e delle pertinenze così calcolate, è detta superficie convenzionale. 2. In assenza di certificazione catastale attestante l’esatta superficie dell’immobile e delle pertinenze, si stenderà, in contraddittorio, verbale di misurazione dell’immobile. L’eventuale errore nel calcolo della superficie convenzionale non comporta revisione del canone se contenuta nell’ambito del 5%.
Superficie convenzionale. DEFINIZIONE DEL METRO QUADRO UTILE 6.1) Si ritiene opportuno definire convenzionalmente il concetto di metro quadro utile; ciò per una avvertita e diffusa esigenza di chiarezza delle future parti contrattuali private. A tal fine, si osserva che l'art. 1, comma 4, del D.M. 05.03.99 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 22.03.99) preveda che: • le pertinenze dell'unità immobiliare (posto auto, box, cantina, ecc.); • la presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti sportivi, ecc.); • la dotazione dei vari servizi tecnici (ascensore, riscaldamento autonomo o centralizzato, condizionamento d'aria, ecc.); debbano essere prese in considerazione dalle parti contrattuali private nella definizione del canone effettivo. Considerato quanto sopra, e considerato quanto previsto agli artt. 7 e 18 del D.M. 3/10/1975, n. 9816 (pubblicato in G.U. n. 330 del 16/12/1975), salve intervenende definizioni ufficiali di riferimento, si conviene di computare i metri quadri utili di ogni unità immobiliare considerando unicamente la superficie di pavimento dell’unità immobiliare abitativa , misurata al netto di murature (perimetrali, interne, divisorie, ecc.), pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge, ed escluse pertinenze e parti comuni. La superficie dei balconi e dei terrazzi sarà considerata nella determinazione della superficie utile solo nella misura del 25% per quelli fino a trenta metri quadrati, l'ulteriore superficie sarà calcolata nella misura del 10%. La superficie delle autorimesse regolarmente accatastate nella categoria C/6, sarà considerata nella determinazione della superficie utile nella misura del 33%. Inoltre i metri quadrati utili dell'unità immobiliare sono calcolate sulla base della sua superficie convenzionale con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno.. 6.2) Le parti private contrattuali dovranno indicare espressamente in contratto la misura dei metri quadri utili attribuiti all'unità immobiliare oggetto del singolo contratto nonché il valore applicato per singolo metro quadro utile; ciò al fine di chiarezza amministrativa e di prevenzione di possibile contenzioso.
Superficie convenzionale. 1. La superficie convenzionale è data dall’intera superficie catastale dell’unità immobiliare a destinazione ordinaria comprese le murature interne (da considerarsi al 100%), quelle perimetrali (fino ad un massimo di 50 cm) e quelle in comunione nella misura del 50%, in conformità alle previsioni contenute nel D.P.R. 138 del 23 marzo 1998. 2. L’eventuale errore nel calcolo della superficie ragguagliata non comporta revisione del canone se contenuta nell’ambito del 5%.
Superficie convenzionale. 1. La superficie convenzionale dell’alloggio espressa in mq., sulla quale viene determinato il canone di locazione, è data dalla somma dei seguenti elementi: A. l’intera superficie utile dell’unità immobiliare (per superficie utile si intende l’area effettivamente calpestabile , misurata al netto di murature ­ perimetrali, interne, divisorie, ecc.­ pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, logge, eventuali scale interne e tutte le aree con altezza inferiore a cm. 180); B. lo 0,50 % della superficie utile delle autorimesse singole; C. lo 0,35 % della superficie utile del posto macchina; D. lo 0,30 % della superficie utile dei balconi, terrazze, cantine e altri accessori similari; E. lo 0,15 % della superficie scoperta di pertinenza esclusiva dell’immobile in godimento ; F. lo 0,10 % della superficie condominiale ad uso comune; G. per le unità con superficie superiore a mq. 99 la metratura sarà ridotta del 10% e comunque non inferiore a mq. 100; H. per le unità con superficie superiore a mq. 119 la metratura sarà ridotta del 15% e comunque non inferiore a mq. 120; I. per le unità con superficie superiore a mq. 139 la metratura sarà ridotta del 20% e comunque non inferiore a mq. 140; J. per le unità con superficie inferiore a mq. 51 la metratura sarà aumentata del 20%; K. per le unità con superficie inferiore a mq. 41 la metratura sarà aumentata del 35%;
Superficie convenzionale. La superficie convenzionale dell’alloggio, sulla base della quale viene determinato il canone di locazione, è data dalla somma dei seguenti elementi: L’intera superficie netta dell’unità immobiliare; Lo 0,60 della superficie utile delle autorimesse singole; Lo 0,30 della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune; Lo 0,25 della superficie utile di balconi, terrazze, cantine ed altri simili accessori; Lo 0,10 della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento esclusivo del conduttore; Le parti convengono che possono essere applicati i seguenti parametri correttivi in funzione dell'ampiezza dell'immobile: Questo parametro di superficie sarà valido e applicabile sino alla determinazione dei criteri di misurazione che saranno adottati dall’U.T.E. per i nuovi estimi. Verificatasi questa circostanza le parti si incontreranno per accordarsi sulla necessità di rivisitare il presente articolo e quello del precedente art. 5.

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  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Presentazione delle domande Gli aspiranti volontari (d’ora in avanti “candidati”) dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente secondo le seguenti modalità: 1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di cui è titolare l’interessato, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf; 2) a mezzo “raccomandata A/R”; 3) consegna a mano. Il termine per l’invio delle domande via PEC o a mezzo raccomandata A/R è fissato al 28 settembre 2018. In caso di consegna della domanda a mano il termine è fissato alle ore 18.00 del 28 settembre 2018; l’ente appone sulla domanda un timbro recante data e orario di acquisizione. Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e pervenute oltre i termini innanzi stabiliti non saranno prese in considerazione. La domanda, firmata dal richiedente, deve essere: - redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 3 al presente bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso e avendo cura di indicare la sede per la quale si intende concorrere; - accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale; - corredata dall’Allegato 4 relativo all’autocertificazione dei titoli posseduti; tale allegato può essere sostituito da un curriculum vitae reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, debitamente firmato; - corredata dall’Allegato 5 debitamente firmato relativo all’informativa “Privacy”, redatta ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016; I modelli di cui agli Allegati 3, 4 e 5 possono essere scaricati dal sito internet del Dipartimento xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx - sezione modulistica. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile, da scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando e tra quelli inseriti nel bando nazionale e nei bandi delle Regioni e delle Province autonome contestualmente pubblicati. La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati, indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni. Nel caso si scelga un progetto ordinario con una riserva di posti per i “volontari FAMI”, nella domanda occorre specificare la categoria, prevista dal progetto prescelto, alla quale si ritiene di appartenere, tenendo conto che in fase di selezione sarà necessario produrre la documentazione atta a comprovare l’appartenenza a tale categoria. È causa di esclusione dalla selezione la mancata sottoscrizione della domanda e/o la presentazione fuori termine. Non sono cause di esclusione in quanto è possibile procedere ad integrazione:  la mancata indicazione della sede per la quale si intende concorrere (sarà cura dell’ente provvedere a far integrare la domanda con l’indicazione della sede);  il mancato invio della fotocopia del documento di identità, ovvero la presentazione di una fotocopia di un documento di identità scaduto (sarà cura dell’ente provvedere a far integrare la domanda);  il mancato invio dall’autocertificazione dei titoli posseduti (Allegato 4) o del curriculum vitae (in tal caso l’ente procederà alla selezione senza tener conto dei titoli);  il mancato invio dell’informativa “Privacy” (Allegato 5) (sarà cura dell’ente provvedere ad acquisirla). Laddove in fase di colloquio non fossero fornite le integrazioni relative al documento di identità e all’informativa “Privacy” il candidato è escluso dalla selezione.

  • Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all’indirizzo email all’uopo indicato.

  • Pagamento del corrispettivo L’aggiudicatario s’impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.a. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione del contratto aggiudicato, del quale comunicherà, in sede di accettazione del contratto o comunque entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato. L’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committenti. Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitaria. In caso di ritardato pagamento il fornitore potrà pretendere, previa formale messa in mora dell’Amministrazione, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d’interesse. L’azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. Nessun rimborso é dovuto per la partecipazione all’appalto. L’Azienda Appaltante si riserva il diritto di aggiudicare il servizio/la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. Ai sensi dell’art.76, del D.lgs n.50/2016, nei termini e secondo le modalità dallo stesso previste, l’Azienda USL di Bologna informerà i concorrenti sull’esito della gara. Le comunicazioni di aggiudicazione indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto. Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate mediante il Sistema, all’indirizzo PEC dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

  • Scavi di sbancamento Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani d'appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali ecc., e in genere tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superiore ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, ecc. Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di campagna o del piano stradale (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati. Secondo quanto prescritto dall'art. 118 del d.lgs. 81/08 e successivo d.lgs n.106 del 03/08/2009, nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m. 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo, secondo la prescrizione dei piani operativi di sicurezza. Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate che verranno rilevate in contraddittorio dell'appaltatore all'atto della consegna. Ove le materie siano utilizzate per formazione di rilevati, il volume sarà misurato in riporto.

  • Durata dell’affidamento Il presente affidamento ha durata dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 e il servizio dovrà essere svolto nel corrispondente periodo.

  • Responsabile della protezione dei dati Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell’art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;