Fase della contrattazione. 4.1 La fase di contrattazione, fatte salve le procedure per la presentazione della piattaforma per il rinnovo dell’accordo aziendale regolata dall’art. 5 (Procedure di negoziazione a livello aziendale) del CCNL Mobilità/Area AF nonché le specifiche procedure negoziali disciplinate dal successivo art. 13 (Orario di lavoro), è articolata come segue: a) entro 5 giorni dalla richiesta avanzata da una delle parti stipulanti il presente contratto, si dovrà procedere alla individuazione della data di apertura del confronto; b) l’avvio della contrattazione avverrà entro e non oltre i successivi 5 giorni; c) la procedura negoziale dovrà concludersi entro il termine di 20 giorni dalla sua attivazione ai sensi di quanto previsto al punto 3 dell’art. 5 (Procedure di negoziazione a livello aziendale) del CCNL Mobilità/Area AF; d) in caso di mancato avvio del confronto, ovvero di successivo esito negativo del medesimo, i tempi di cui alla precedente lettera c) assorbono quelli previsti a tali fini dall’accordo del 18.4.2001 in materia di procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive di cui all’art. 2, comma 2 della legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000, che, pertanto, si intendono così espletate. Resta inteso che, ai sensi di quanto previsto dagli Accordi Interconfederali del 10.1.2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil e Confindustria-Ugl), del 15.1.2014 (Confindustria- Confsal) e del 30.7.2015 (Confindustria-OrSA) sulla tregua sindacale e dell’accordo del 18.4.2001, nel corso della procedura sopra individuata le strutture sindacali non svolgeranno azioni conflittuali e le aziende non adotteranno misure unilaterali sulle materie del contendere. 4.2 Nell’ambito del sistema di rinvii operato dal CCNL Mobilità/Area AF e dal presente contratto, sono oggetto di contrattazione a livello aziendale, nelle sedi indicate, le seguenti materie: 4.2.1 per il Gruppo FS Italiane (Holding): a) il presente contratto nei suoi aspetti relazionali, economici, normativi e temporali; b) progetti di azioni positive proposte dal Comitato nazionale per le Pari Opportunità aventi caratteristiche interaziendali; c) modalità di assegnazione e fruizione di locali e permessi alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto; d) norme applicative della legislazione del lavoro, qualora la stessa preveda che l’applicazione sia rimessa all’autonomia collettiva di 2° livello, ovvero per gli aspetti disciplinati dal presente contratto; e) modalità di concessione delle anticipazioni del TFR; f) normativa e disciplina relative alla previdenza complementare, con particolare riferimento a quanto previsto al punto 2 dell’art. 37 (Fondo pensione complementare) del CCNL Mobilità/Area AF; g) norme di funzionamento e forme di intervento di carattere assistenziale e dopolavoristico; h) modalità di costituzione e funzionamento dei Collegi di Conciliazione ed Arbitrato; i) norme di funzionamento del Fondo di sostegno al reddito di cui all’art. 9 del presente contratto e relative procedure sindacali per la gestione delle problematiche occupazionali e di riconversione professionale; l) procedura di informazione e consultazione, ovvero istituzione del CAE di cui all’art. 14 del CCNL Mobilità/Area AF; m) disciplina di costituzione e funzionamento delle RSU e dei RLS; n) ricadute delle evoluzioni tecnologiche sulle condizioni normative del lavoro; o) azioni positive e di promozione dell’occupazione giovanile e del riequilibrio di genere, nonché utilizzo delle leve della mobilità interaziendale, della riallocazione geografica e della riconversione professionale. 4.2.2 per le Società: a) progetti di azioni positive proposte dal Comitato nazionale per le Pari Opportunità aventi rilevanza di carattere aziendale; b) premio di risultato, in applicazione dell’art. 29 (Premio di risultato) del presente contratto; c) applicazione delle norme sull’orario di lavoro, secondo quanto stabilito dall’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF e dall’art. 13 del presente contratto; d) modalità di fruizione del pasto per il personale di macchina e bordo in caso di ritardo treno e determinazione del valore del ticket restaurant, ai sensi dell’art. 48 (Pasti aziendali) del CCNL Mobilità/Area AF; e) normative di dettaglio in materia di reperibilità e disponibilità, ai sensi dell’art. 79, punto 8 del CCNL Mobilità/Area AF; f) condizioni e modalità di fruizione dei congedi per formazione continua, ai sensi dell’art. 40, punti 8 e 9 del CCNL Mobilità/Area AF; g) modifiche ai modelli di organizzazione del lavoro e del processo produttivo e relativi elementi utili alla valutazione degli effetti occupazionali in relazione alle evoluzioni degli specifici piani di attività e ai relativi volumi di produzione; h) azioni positive e di promozione dell’occupazione giovanile e del riequilibrio di genere, nonché utilizzo delle leve della mobilità, della riallocazione geografica e della riconversione professionale; i) logiche, impostazioni e finalità degli interventi formativi, anche a carattere sperimentale, correlati ai mutevoli contesti tecnologici e commerciali relativi alla garanzia di più elevati standard di sicurezza e di qualità del servizio, nonché linee di indirizzo delle iniziative in materia di ambiente, salute e sicurezza del lavoro. 4.2.3 per le Società: a) programmi di riequilibrio delle risorse umane nell’ambito del territorio di competenza; b) piani mirati di formazione e riqualificazione professionale nell’ambito del territorio di competenza; c) progetti di azioni positive presentate dai CPO regionali; 4.2.4 per le Unità produttive: a) articolazione dei regimi di orario contrattuale, organizzazione del lavoro e relative variazioni; b) effetti occupazionali scaturenti dai volumi di produzione, dalle innovazioni tecnologiche e dalle variazioni organizzative e produttive, nonché dalle articolazioni e variazioni dei regimi di orario; c) attuazione delle articolazioni e delle flessibilità in materia di orario di lavoro, di cui all’art. 13 (Orario di lavoro) del presente contratto; d) articolazione del premio di risultato, nell’ambito di quanto previsto tra le parti a livello nazionale di Società.
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Samples: Contratto Aziendale, Contratto Aziendale, Contratto Aziendale Di Gruppo
Fase della contrattazione. 4.1 La fase di contrattazione, fatte salve le procedure per la presentazione della piattaforma piattorma per il rinnovo dell’accordo aziendale regolata dall’art. 5 (Procedure di negoziazione a livello aziendale) del CCNL Mobilità/Area AF nonché le specifiche procedure negoziali disciplinate dal successivo art. 13 (Orario di lavoro), è articolata come segue:
a) entro 5 giorni dalla richiesta avanzata da una delle parti stipulanti il presente contratto, si dovrà procedere alla individuazione della data di apertura del confronto;
b) l’avvio della contrattazione avverrà entro e non oltre i successivi 5 giorni;
c) la procedura negoziale dovrà concludersi entro il termine di 20 giorni dalla sua attivazione ai sensi di quanto previsto al punto 3 dell’art. 5 (Procedure di negoziazione a livello aziendale) del CCNL Mobilità/Area AF;
d) in caso di mancato avvio del confronto, ovvero di successivo esito negativo del medesimo, i tempi di cui alla precedente lettera c) assorbono quelli previsti a tali fini dall’accordo del 18.4.2001 in materia di procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive di cui all’art. 2, comma 2 della legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000, che, pertanto, si intendono così espletate. Resta inteso che, ai sensi di quanto previsto dagli Accordi Interconfederali del 10.1.2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil e Confindustria-Ugl), del 15.1.2014 (Confindustria- Confsal) e del 30.7.2015 (Confindustria-OrSA) sulla tregua sindacale e dell’accordo del 18.4.2001, che nel corso della procedura sopra individuata individuata, le strutture sindacali non svolgeranno azioni conflittuali e le aziende non adotteranno misure unilaterali sulle materie del contendere.
4.2 Nell’ambito del sistema di rinvii operato dal CCNL Mobilità/Area AF e dal presente contratto, sono oggetto di contrattazione a livello aziendale, nelle sedi indicate, le seguenti materie:
4.2.1 per il Gruppo FS Italiane (Holding):
a) il presente contratto nei suoi aspetti relazionali, economici, normativi e temporali;
b) progetti di azioni positive proposte dal Comitato nazionale per le Pari Opportunità aventi caratteristiche interaziendali;
c) modalità di assegnazione di riconoscimento e fruizione di locali e permessi alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto;
d) norme applicative della legislazione del lavoro, qualora la stessa preveda che l’applicazione sia rimessa all’autonomia collettiva di 2° livello, ovvero per gli aspetti disciplinati dal presente contratto;
e) modalità di concessione delle anticipazioni del TFR;
f) normativa e disciplina relative alla previdenza complementare, con particolare riferimento a quanto previsto al punto 2 in attesa della trasformazione di Eurofer in Fondo di settore ai sensi dell’art. 37 54 (Fondo pensione complementare) del CCNL Mobilità/Area AF;
g) norme di funzionamento e forme di intervento di carattere assistenziale e dopolavoristico;
h) modalità di costituzione e funzionamento dei Collegi di Conciliazione ed Arbitrato;
i) norme di funzionamento del Fondo di sostegno al reddito di cui all’art. 9 del presente contratto e relative procedure sindacali per la gestione delle problematiche occupazionali e di riconversione professionale;
l) procedura di informazione e consultazione, ovvero istituzione del CAE di cui all’art. 14 del CCNL Mobilità/Area AF;
m) disciplina di costituzione e funzionamento delle RSU e dei RLS;
n) ricadute delle evoluzioni tecnologiche sulle condizioni normative del lavoro;
o) azioni positive e di promozione dell’occupazione giovanile e del riequilibrio di genere, nonché utilizzo delle leve della mobilità interaziendale, della riallocazione geografica e della riconversione professionale.
4.2.2 per le Società/Divisioni/ Direzione Tecnica di Trenitalia SpA:
a) progetti di azioni positive proposte dal Comitato nazionale per le Pari Opportunità aventi rilevanza di carattere aziendale;
b) premio di risultato, in applicazione dell’art. 29 (Premio di risultato) del presente contratto;
c) applicazione delle norme sull’orario di lavoro, secondo quanto stabilito dall’art. 27 28 del CCNL Mobilità/Area AF e dall’artdell’art. 13 del presente contratto;
d) modalità di fruizione del pasto per il personale di macchina e bordo in caso di ritardo treno e determinazione del valore del ticket restaurant, ai sensi dell’art. 48 51 (Pasti aziendali) del CCNL Mobilità/Area AF;
e) normative di dettaglio in materia di reperibilità e disponibilità, ai sensi dell’art. 79, punto 8 del CCNL Mobilità/Area AF;
f) condizioni e modalità di fruizione dei congedi per formazione continua, ai sensi dell’art. 40, punti 8 e 9 del CCNL Mobilità/Area AF;
g) modifiche ai modelli di organizzazione del lavoro e del processo produttivo e relativi elementi utili alla valutazione degli effetti occupazionali in relazione alle evoluzioni degli specifici piani di attività e ai relativi volumi di produzione;
h) azioni positive e di promozione dell’occupazione giovanile e del riequilibrio di genere, nonché utilizzo delle leve della mobilità, della riallocazione geografica e della riconversione professionale;
i) logiche, impostazioni e finalità degli interventi formativi, anche a carattere sperimentale, correlati ai mutevoli contesti tecnologici e commerciali relativi alla garanzia di più elevati standard di sicurezza e di qualità del servizio, nonché linee di indirizzo delle iniziative in materia di ambiente, salute e sicurezza del lavoro.
4.2.3 per le Società/Divisioni/Direzione Tecnica di Trenitalia SpA:
a) programmi di riequilibrio delle risorse umane nell’ambito del territorio di competenza;
b) piani mirati di formazione e riqualificazione professionale nell’ambito del territorio di competenza;
c) progetti di azioni positive presentate dai CPO regionali;
4.2.4 per le Unità produttive:
a) articolazione dei regimi di orario contrattuale, organizzazione del lavoro e relative variazioni;
b) effetti occupazionali scaturenti dai volumi di produzione, dalle innovazioni tecnologiche e dalle variazioni organizzative e produttive, nonché dalle articolazioni e variazioni dei regimi di orario;
c) attuazione delle articolazioni e delle flessibilità in materia di orario di lavoro, di cui all’art. 13 (Orario di lavoro) del presente contratto;
d) articolazione del premio di risultato, nell’ambito di quanto previsto tra le parti a livello nazionale di Società./Divisione/Direzione Tecnica di Trenitalia SpA.
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Samples: Contratto Aziendale Di Gruppo Fs, Contratto Aziendale Di Gruppo Fs
Fase della contrattazione. 4.1 La fase di contrattazione, fatte salve le procedure per la presentazione della piattaforma per il rinnovo dell’accordo aziendale regolata dall’art. 5 (Procedure di negoziazione a livello aziendale) 4 del CCNL Mobilità/Area AF delle Attività Ferroviarie nonché le specifiche procedure negoziali disciplinate dal successivo artdall’art. 13 14 (Orario di lavoro)) del presente accordo, è articolata come segue:
a) entro 5 giorni dalla richiesta avanzata da una delle parti stipulanti il presente contrattoaccordo, si dovrà procedere alla individuazione della data di apertura del confronto;
b) l’avvio della contrattazione avverrà entro e non oltre i successivi 5 giorni;
c) la procedura negoziale dovrà concludersi entro il termine di 20 giorni dalla sua attivazione ai sensi di quanto previsto al punto 3 dell’art. 5 (Procedure di negoziazione a livello aziendale) del CCNL Mobilità/Area AF;
d) in caso di mancato avvio del confronto, ovvero di successivo esito negativo del medesimo, i tempi di cui alla precedente lettera calle precedenti lettere a) e b) assorbono quelli previsti a tali fini dall’accordo del 18.4.2001 in materia di procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive di cui all’art. 2, comma 2 della legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000, che, pertanto, si intendono così espletate. Resta inteso che, ai sensi di quanto previsto dagli Accordi Interconfederali del 10.1.2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil e Confindustria-Ugl), del 15.1.2014 (Confindustria- Confsal) e del 30.7.2015 (Confindustria-OrSA) sulla tregua sindacale e dell’accordo del 18.4.2001, che nel corso della procedura sopra individuata individuata, le strutture sindacali non svolgeranno azioni conflittuali e le aziende non adotteranno misure unilaterali sulle materie del contendere.
4.2 Nell’ambito del sistema di rinvii operato dal CCNL Mobilità/Area AF delle Attività Ferroviarie e dal presente contrattoaccordo, sono oggetto di contrattazione a livello aziendale, nelle sedi indicate, le seguenti materie:
4.2.1 per il Gruppo FS Italiane (Holding):
a) il presente contratto accordo nei suoi aspetti relazionali, economici, normativi e temporali;
b) progetti di azioni positive proposte dal Comitato nazionale per le Pari Opportunità aventi caratteristiche interaziendali;
c) modalità di assegnazione assegnazione, di riconoscimento e fruizione di locali e permessi alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contrattoaccordo;
d) norme applicative della legislazione del lavoro, qualora la stessa preveda che l’applicazione sia rimessa all’autonomia collettiva di 2° livello, ovvero per gli aspetti disciplinati dal presente contrattoaccordo;
e) modalità di concessione delle anticipazioni del TFR;
f) normativa e disciplina relative alla previdenza complementare, con particolare riferimento a quanto previsto al punto 2 in attesa della trasformazione di Eurofer in Fondo di settore ai sensi dell’art. 37 49 (Fondo pensione complementare) del CCNL Mobilità/Area AFdelle Attività Ferroviarie;
g) norme di funzionamento e forme di intervento di carattere assistenziale e dopolavoristico;
h) modalità di costituzione e funzionamento dei Collegi di Conciliazione ed Arbitrato;
i) norme di funzionamento del Fondo di sostegno al reddito di cui all’art. 9 del presente contratto accordo e relative procedure sindacali per la gestione delle problematiche occupazionali e di riconversione professionale;
l) procedura di informazione e consultazione, ovvero istituzione del CAE di cui all’art. 14 del CCNL Mobilità/Area AF;
m) disciplina di costituzione e funzionamento delle RSU e dei RLS;
n) ricadute delle evoluzioni tecnologiche sulle condizioni normative del lavoro;
o) azioni positive e di promozione dell’occupazione giovanile e del riequilibrio di genere, nonché utilizzo delle leve della mobilità interaziendale, della riallocazione geografica e della riconversione professionale.
4.2.2 per le Società:
a) progetti di azioni positive proposte dal Comitato nazionale per le Pari Opportunità aventi rilevanza di carattere aziendale;
b) premio di risultato, in applicazione dell’art. 29 (Premio di risultato) del presente contratto;
c) applicazione delle norme sull’orario di lavoro, secondo quanto stabilito dall’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF e dall’art. 13 del presente contratto;
d) modalità di fruizione del pasto per il personale di macchina e bordo in caso di ritardo treno e determinazione del valore del ticket restaurant, ai sensi dell’art. 48 (Pasti aziendali) del CCNL Mobilità/Area AF;
e) normative di dettaglio in materia di reperibilità e disponibilità, ai sensi dell’art. 79, punto 8 del CCNL Mobilità/Area AF;
f) condizioni e modalità di fruizione dei congedi per formazione continua, ai sensi dell’art. 40, punti 8 e 9 del CCNL Mobilità/Area AF;
g) modifiche ai modelli di organizzazione del lavoro e del processo produttivo e relativi elementi utili alla valutazione degli effetti occupazionali in relazione alle evoluzioni degli specifici piani di attività e ai relativi volumi di produzione;
h) azioni positive e di promozione dell’occupazione giovanile e del riequilibrio di genere, nonché utilizzo delle leve della mobilità, della riallocazione geografica e della riconversione professionale;
i) logiche, impostazioni e finalità degli interventi formativi, anche a carattere sperimentale, correlati ai mutevoli contesti tecnologici e commerciali relativi alla garanzia di più elevati standard di sicurezza e di qualità del servizio, nonché linee di indirizzo delle iniziative in materia di ambiente, salute e sicurezza del lavoro.
4.2.3 per le Società:
a) programmi di riequilibrio delle risorse umane nell’ambito del territorio di competenza;
b) piani mirati di formazione e riqualificazione professionale nell’ambito del territorio di competenza;
c) progetti di azioni positive presentate dai CPO regionali;
4.2.4 per le Unità produttive:
a) articolazione dei regimi di orario contrattuale, organizzazione del lavoro e relative variazioni;
b) effetti occupazionali scaturenti dai volumi di produzione, dalle innovazioni tecnologiche e dalle variazioni organizzative e produttive, nonché dalle articolazioni e variazioni dei regimi di orario;
c) attuazione delle articolazioni e delle flessibilità in materia di orario di lavoro, di cui all’art. 13 (Orario di lavoro) del presente contratto;
d) articolazione del premio di risultato, nell’ambito di quanto previsto tra le parti a livello nazionale di Società.
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Samples: Contratto Aziendale Di Gruppo Fs E Accordo Di Confluenza Al CCNL Delle Attività Ferroviarie, Contratto Aziendale Di Gruppo Fs E Accordo Di Confluenza
Fase della contrattazione. 4.1 La fase di contrattazione, fatte salve le procedure per la presentazione della piattaforma piattorma per il rinnovo dell’accordo dell’ac- cordo aziendale regolata dall’art. 5 (Procedure di negoziazione negozia- zione a livello aziendale) del CCNL Mobilità/Area AF nonché le specifiche procedure negoziali disciplinate dal successivo art. 13 (Orario di lavoro), è articolata come segue:
a) entro 5 giorni dalla richiesta avanzata da una delle parti stipulanti il presente contratto, si dovrà procedere alla individuazione della data di apertura del confronto;
b) l’avvio della contrattazione avverrà entro e non oltre i successivi 5 giorni;
c) la procedura negoziale dovrà concludersi entro il termine di 20 giorni dalla sua attivazione ai sensi di quanto previsto al punto 3 dell’art. 5 (Procedure di negoziazione a livello aziendale) del CCNL Mobilità/Area AF;
d) in caso di mancato avvio del confronto, ovvero di successivo esito negativo del medesimo, i tempi di cui alla precedente lettera c) assorbono quelli previsti a tali fini dall’accordo dal- l’accordo del 18.4.2001 in materia di procedure di raffreddamento raffredda- mento e conciliazione delle controversie collettive di cui all’art. 2, comma 2 della legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000, che, pertanto, si intendono così espletate. Resta inteso che, ai sensi di quanto previsto dagli Accordi Interconfederali del 10.1.2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil e Confindustria-Ugl), del 15.1.2014 (Confindustria- Confsal) e del 30.7.2015 (Confindustria-OrSA) sulla tregua sindacale e dell’accordo del 18.4.2001, che nel corso della procedura sopra individuata indivi- duata, le strutture sindacali non svolgeranno azioni conflittuali conflit- tuali e le aziende non adotteranno misure unilaterali sulle materie del contendere.
4.2 Nell’ambito del sistema di rinvii operato dal CCNL Mobilità/Area AF e dal presente contratto, sono oggetto di contrattazione a livello aziendale, nelle sedi indicate, le seguenti se- guenti materie: A livello nazionale:
4.2.1 per il Gruppo FS Italiane (Holding):
a) il presente contratto nei suoi aspetti relazionali, economicieco- nomici, normativi e temporali;
b) progetti di azioni positive proposte dal Comitato nazionale na- zionale per le Pari Opportunità aventi caratteristiche interaziendaliintera- ziendali;
c) modalità di assegnazione di riconoscimento e fruizione frui- zione di locali e permessi alle Organizzazioni Sindacali stipulanti sti- pulanti il presente contratto;
d) norme applicative della legislazione del lavoro, qualora qua- lora la stessa preveda che l’applicazione sia rimessa all’autonomia all’au- tonomia collettiva di 2° livello, ovvero per gli aspetti disciplinati dal presente contratto;
e) modalità di concessione delle anticipazioni del TFR;
f) normativa e disciplina relative alla previdenza complementarecom- plementare, con particolare riferimento a quanto previsto al punto 2 in attesa della trasformazione di Eurofer in Fondo di settore ai sensi dell’art. 37 54 (Fondo pensione complementarecom- plementare) del CCNL Mobilità/Area AF;
g) norme di funzionamento e forme di intervento di carattere ca- rattere assistenziale e dopolavoristico;
h) modalità di costituzione e funzionamento dei Collegi di Conciliazione ed Arbitrato;
i) norme di funzionamento del Fondo di sostegno al reddito di cui all’art. 9 del presente contratto e relative procedure pro- cedure sindacali per la gestione delle problematiche occupazionali occu- pazionali e di riconversione professionale;
l) procedura di informazione e consultazione, ovvero istituzione del CAE di cui all’art. 14 del CCNL Mobilità/Area AF;
m) disciplina di costituzione e funzionamento delle RSU e dei RLS;
n) ricadute delle evoluzioni tecnologiche sulle condizioni normative del lavoro;
o) azioni positive e di promozione dell’occupazione giovanile e del riequilibrio di genere, nonché utilizzo delle leve della mobilità interaziendale, della riallocazione geografica e della riconversione professionale.
4.2.2 per le Società:
a) progetti di azioni positive proposte dal Comitato nazionale per le Pari Opportunità aventi rilevanza di carattere aziendale;
b) premio di risultato, in applicazione dell’art. 29 (Premio di risultato) del presente contratto;
c) applicazione delle norme sull’orario di lavoro, secondo quanto stabilito dall’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF e dall’art. 13 del presente contratto;
d) modalità di fruizione del pasto per il personale di macchina e bordo in caso di ritardo treno e determinazione del valore del ticket restaurant, ai sensi dell’art. 48 (Pasti aziendali) del CCNL Mobilità/Area AF;
e) normative di dettaglio in materia di reperibilità e disponibilità, ai sensi dell’art. 79, punto 8 del CCNL Mobilità/Area AF;
f) condizioni e modalità di fruizione dei congedi per formazione continua, ai sensi dell’art. 40, punti 8 e 9 del CCNL Mobilità/Area AF;
g) modifiche ai modelli di organizzazione del lavoro e del processo produttivo e relativi elementi utili alla valutazione degli effetti occupazionali in relazione alle evoluzioni degli specifici piani di attività e ai relativi volumi di produzione;
h) azioni positive e di promozione dell’occupazione giovanile e del riequilibrio di genere, nonché utilizzo delle leve della mobilità, della riallocazione geografica e della riconversione professionale;
i) logiche, impostazioni e finalità degli interventi formativi, anche a carattere sperimentale, correlati ai mutevoli contesti tecnologici e commerciali relativi alla garanzia di più elevati standard di sicurezza e di qualità del servizio, nonché linee di indirizzo delle iniziative in materia di ambiente, salute e sicurezza del lavoro.
4.2.3 per le Società:
a) programmi di riequilibrio delle risorse umane nell’ambito del territorio di competenza;
b) piani mirati di formazione e riqualificazione professionale nell’ambito del territorio di competenza;
c) progetti di azioni positive presentate dai CPO regionali;
4.2.4 per le Unità produttive:
a) articolazione dei regimi di orario contrattuale, organizzazione del lavoro e relative variazioni;
b) effetti occupazionali scaturenti dai volumi di produzione, dalle innovazioni tecnologiche e dalle variazioni organizzative e produttive, nonché dalle articolazioni e variazioni dei regimi di orario;
c) attuazione delle articolazioni e delle flessibilità in materia di orario di lavoro, di cui all’art. 13 (Orario di lavoro) del presente contratto;
d) articolazione del premio di risultato, nell’ambito di quanto previsto tra le parti a livello nazionale di Società.
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Fase della contrattazione. 4.1 La fase di contrattazione, fatte salve le procedure per la presentazione della piattaforma per il rinnovo dell’accordo aziendale regolata dall’art. 5 (Procedure di negoziazione a livello aziendale) del CCNL Mobilità/Area AF nonché le specifiche procedure negoziali disciplinate dal successivo art. 13 (Orario di lavoro), è articolata come segue:
a) entro 5 giorni dalla richiesta avanzata da una delle parti stipulanti il presente contratto, si dovrà procedere alla individuazione della data di apertura del confronto;
b) l’avvio della contrattazione avverrà entro e non oltre i successivi 5 giorni;
c) la procedura negoziale dovrà concludersi entro il termine di 20 giorni dalla sua attivazione ai sensi di quanto previsto al punto 3 dell’art. 5 (Procedure di negoziazione a livello aziendale) del CCNL Mobilità/Area AF;
d) in caso di mancato avvio del confronto, ovvero di successivo esito negativo del medesimo, i tempi di cui alla precedente lettera c) assorbono quelli previsti a tali fini dall’accordo del 18.4.2001 in materia di procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive di cui all’art. 2, comma 2 della legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000, che, pertanto, si intendono così espletate. Resta inteso che, ai sensi di quanto previsto dagli Accordi Interconfederali del 10.1.2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil e Confindustria-Ugl), del 15.1.2014 (Confindustria- Confsal) e del 30.7.2015 (Confindustria-OrSA) sulla tregua sindacale e dell’accordo del 18.4.2001, nel corso della procedura sopra individuata le strutture sindacali non svolgeranno azioni conflittuali e le aziende non adotteranno misure unilaterali sulle materie del contendere.
4.2 Nell’ambito del sistema di rinvii operato dal CCNL Mobilità/Area AF e dal presente contratto, sono oggetto di contrattazione a livello aziendale, nelle sedi indicate, le seguenti materie:
4.2.1 per il Gruppo FS Italiane (Holding):
a) il presente contratto nei suoi aspetti relazionali, economici, normativi e temporali;
b) progetti di azioni positive proposte dal Comitato nazionale per le Pari Opportunità aventi caratteristiche interaziendali;
c) modalità di assegnazione e fruizione di locali e permessi alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto;
d) norme applicative della legislazione del lavoro, qualora la stessa preveda che l’applicazione sia rimessa all’autonomia collettiva di 2° livello, ovvero per gli aspetti disciplinati dal presente contratto;
e) modalità di concessione delle anticipazioni del TFR;
f) normativa e disciplina relative alla previdenza complementare, con particolare riferimento a quanto previsto al punto 2 dell’art. 37 (Fondo pensione complementare) del CCNL Mobilità/Area AF;
g) norme di funzionamento e forme di intervento di carattere assistenziale e dopolavoristico;
h) modalità di costituzione e funzionamento dei Collegi di Conciliazione ed Arbitrato;
i) norme di funzionamento del Fondo di sostegno al reddito di cui all’art. 9 del presente contratto e relative procedure sindacali per la gestione delle problematiche occupazionali e di riconversione professionale;
l) procedura di informazione e consultazione, ovvero istituzione del CAE di cui all’art. 14 del CCNL Mobilità/Area AF;
m) disciplina di costituzione e funzionamento delle RSU e dei RLS;
n) ricadute delle evoluzioni tecnologiche sulle condizioni normative del lavoro;
o) azioni positive e di promozione dell’occupazione giovanile e del riequilibrio di genere, nonché utilizzo delle leve della mobilità interaziendale, della riallocazione geografica e della riconversione professionale.
4.2.2 per le Società:
a) progetti di azioni positive proposte dal Comitato nazionale per le Pari Opportunità aventi rilevanza di carattere aziendale;
b) premio di risultato, in applicazione dell’art. 29 (Premio di risultato) del presente contratto;
c) applicazione delle norme sull’orario di lavoro, secondo quanto stabilito dall’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF e dall’art. 13 del presente contratto;
d) modalità di fruizione del pasto per il personale di macchina e bordo in caso di ritardo treno e determinazione del valore del ticket restaurant, ai sensi dell’art. 48 (Pasti aziendali) del CCNL Mobilità/Area AF;
e) normative di dettaglio in materia di reperibilità e disponibilità, ai sensi dell’art. 79, punto 8 del CCNL Mobilità/Area AF;
f) condizioni e modalità di fruizione dei congedi per formazione continua, ai sensi dell’art. 40, punti 8 e 9 del CCNL Mobilità/Area AF;
g) modifiche ai modelli di organizzazione del lavoro e del processo produttivo e relativi elementi utili alla valutazione degli effetti occupazionali in relazione alle evoluzioni degli specifici piani di attività e ai relativi volumi di produzione;
h) azioni positive e di promozione dell’occupazione giovanile e del riequilibrio di genere, nonché utilizzo delle leve della mobilità, della riallocazione geografica e della riconversione professionale;
i) logiche, impostazioni e finalità degli interventi formativi, anche a carattere sperimentale, correlati ai mutevoli contesti tecnologici e commerciali relativi alla garanzia di più elevati standard di sicurezza e di qualità del servizio, nonché linee di indirizzo delle iniziative in materia di ambiente, salute e sicurezza del lavoro.
4.2.3 per le Società:
a) programmi di riequilibrio delle risorse umane nell’ambito del territorio di competenza;
b) piani mirati di formazione e riqualificazione professionale nell’ambito del territorio di competenza;
c) progetti di azioni positive presentate dai CPO regionali;
4.2.4 per le Unità produttive:
a) articolazione dei regimi di orario contrattuale, organizzazione del lavoro e relative variazioni;
b) effetti occupazionali scaturenti dai volumi di produzione, dalle innovazioni tecnologiche e dalle variazioni organizzative e produttive, nonché dalle articolazioni e variazioni dei regimi di orario;
c) attuazione delle articolazioni e delle flessibilità in materia di orario di lavoro, di cui all’art. 13 (Orario di lavoro) del presente contratto;
d) articolazione del premio di risultato, nell’ambito di quanto previsto tra le parti a livello nazionale di Società.
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Samples: Contratto Aziendale Di Gruppo