Fase post- deliberativa Clausole campione

Fase post- deliberativa. Gli organi o i soggetti deliberanti devono fornire agli organi di supervisione strategica, gestione e controllo una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche. Detta informativa deve essere trasmessa, di norma almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione di tali organi, alla Segreteria dei suddetti organi.
Fase post- deliberativa. Informativa periodica - annuale