Procedure deliberative Clausole campione

Procedure deliberative. Ogni qualvolta la Banca intenda porre in essere o rivedere operazioni con Soggetti Collegati, la Funzione Preposta responsabile della fase istruttoria / gestionale, dopo aver individuato che l’operazione rientra nel perimetro applicativo delle disposizioni, ne identifica la tipologia al fine di determinare lo specifico iter deliberativo da seguire o accertare la presenza di eventuali casi di esenzione. L’identificazione dell’operazione avviene mediante la valutazione della rilevanza, ordinarietà e Con riguardo all’identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza la Banca adotta i parametri quantitativi definiti dalle Disposizioni e già richiamati. Con riguardo, nell’ambito delle operazioni di minore rilevanza, all’identificazione delle operazioni ordinarie, è necessario tener conto almeno dei seguenti elementi: • riconducibilità all’ordinaria attività; • oggettività delle condizioni; • semplicità dello schema economico‐contrattuale; • contenuta rilevanza quantitativa • tipologia di controparte I principali parametri da valutare, pertanto, sono: • condizioni: sono operazioni ordinarie quelle le cui condizioni appaiono in linea con quelle normalmente applicate alla clientela comunque rientranti nei limiti autorizzativi dei “ruoli aziendali”. In tale prospettiva, i principali parametri da valutare sono: tassi di interesse, pareri, perizie e, in generale, condizioni usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di analoga natura e rischio;
Procedure deliberative. Il presente Regolamento istituisce apposite procedure deliberative volte a integrare i limiti prudenziali al fine di preservare la corretta allocazione delle risorse e tutelare adeguatamente i terzi. Esse si applicano a tutte le società del Gruppo e tutte le tipologie di transazioni di natura economica. In particolare, le società appartenenti al Gruppo bancario sono tenute ad applicare le regole descritte nei paragrafi 3.1 - 3.6, e sintetizzate a mero scopo illustrativo nel capitolo 6. Le operazioni con soggetti collegati svolte dalle società controllate non appartenenti al Gruppo Bancario sono invece regolate nel paragrafo 3.7 Operazioni con soggetti collegati svolte dalle società controllate non appartenenti al Gruppo bancario. I soci e gli amministratori devono astenersi dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi (cfr. art. 53, comma 4, del TUB). Il Collegio Sindacale deve ottemperare ai compiti e doveri stabiliti in via generale dall’ordinamento civilistico e bancario per il collegio stesso e, in particolare, all’obbligo di segnalare senza indugio alla Banca d’Italia gli atti o i fatti di cui esso venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria (cfr. art. 52 del TUB).
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