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FATCA Clausole campione

FATCA. (a) Le disposizioni FATCA e i relativi accordi intergovernativi ("IGA"), compreso l'IGA stipulato tra gli Stati Uniti e il Lussemburgo il 28 marzo 2014, richiedono generalmente a determinate istituzioni finanziarie ("IF") di segnalare le informazioni relative alla proprietà diretta e indiretta di persone statunitensi di determinati conti ed entità non statunitensi. Tale segnalazione viene fatta direttamente all'Internal Revenue Service degli Stati Uniti o, nel caso di un IGA applicabile, direttamente alla giurisdizione dello stato membro dell'IGA. La mancata fornitura delle informazioni richieste comporterà una ritenuta fiscale del trenta per cento (30%) che si applica a certi redditi di origine statunitense (compresi dividendi e interessi) e ai proventi lordi dalla vendita o da altre cessioni di proprietà che possono produrre interessi o dividendi di origine statunitense. (b) I termini di base dell'IGA Stati Uniti-Lussemburgo sembrano attualmente includere la Società come IF, cosicché, al fine di conformarsi, il Socio Accomandatario può richiedere a tutti i Soci Accomandanti di fornire prove documentali della loro residenza fiscale e tutte le altre informazioni ritenute necessarie per conformarsi al suddetto IGA. (c) Nonostante qualsiasi altra cosa qui contenuta e nella misura consentita dalla legge lussemburghese, il Socio Accomandatario avrà il diritto di: (i) Trattenere eventuali tasse o oneri simili che è tenuto a trattenere, per legge o altro, in relazione a qualsiasi partecipazione alla Società; (ii) Richiedere a qualsiasi Socio Accomandante o beneficiario effettivo delle Quote di fornire prontamente i dati personali che possono essere richiesti dal Socio Accomandatario a sua discrezione per conformarsi a qualsiasi legge e/o per determinare prontamente l'importo della ritenuta da trattenere (iii) Divulgare tali dati personali a qualsiasi autorità fiscale o di regolamentazione come richiesto dalla legge o da tale autorità; (iv) Divulgare tali informazioni personali a qualsiasi pagatore immediato di certi redditi di origine statunitense, come può essere richiesto per la ritenuta e la segnalazione rispetto al pagamento di tali redditi; (v) Sospendere il pagamento di qualsiasi distribuzione o ricavo di riscatto a favore di un Socio Accomandante fino a quando la Società non disponga di informazioni sufficienti che le consentano di determinare l'importo corretto da trattenere. (d) I Soci accettano e si impegnano a fornire all'Agente Amministrativo le info...
FATCA. Secondo quanto previsto dalla normativa FATCA contenuta nello U.S. Internal Revenue Code del 1986, una “foreign financial institution” può essere chiamata ad applicare una ritenuta su determinati pagamenti, denominati “foreign passthru payments”, quando sono resiad un soggetto che non ha fornito tutte le informazioni necessarie e richieste per la classificazione del conto ai sensi della normativa FATCA. Alcune giurisdizioni, fra le quali quella dell’Emittente, hanno concluso o sostanzialmente accettato di stipulare un accordo intergovernativo con gli Stati Uniti al fine dell’implementazione della normativa FATCA (i c.d. IGA), atti a modificare e regolare le modalità con cui la normativa FATCA si applica in quelle rispettive giurisdizioni. Alcuni aspetti relativi all’applicazione della normativa FATCA a determinati strumenti, tra cui le Obbligazioni, incluse le modalità con cui la ritenuta prevista dalla predetta normativa dovrebbe applicarsi con riferimento a pagamenti derivanti dalle Obbligazioni stesse, non risultano ancora completamente chiariti e potrebbero, pertanto, essere soggetti ad ulteriori future modifiche e/o precisazioni. Anche nel caso in cui una “foreign financial institution” sia tenuta ad applicare una ritenuta sulla base della normativa FATCA, con riferimento ai pagamenti derivanti da determinati strumenti, come le Obbligazioni, tale ritenuta non si applicherebbe prima della data successiva ai 2 anni dall’emanazione da parte dello U.S. Federal Register dei regolamenti recanti la definizione di “foreign passthru payments”. I detentori delle Obbligazioni dovrebbero consultare i propri consulenti fiscali in relazione all’impatto che la normativa FATCA potrebbe avere in riferimento al loro investimento nelle Obbligazioni.
FATCADocumentazione da fornire per sanare eventuali indizi di residenza fiscale statunitense 1. Modello W8-BEN alternativa 1 a. Modello Equipollente 2. Passaporto non U.S.A. alternativa 2 a. Documento d'identità 3. Cert. Perdita cittadinanza alternativa 3 a. Motivazione (BOX1) 4. Certificato di residenza alternativa 4 a. Documento d'identità 5. Passaporto non U.S.A. alternativa 5 a. Documento d'identità/certificato di residenza BOX 1: motivazione valida rinuncia o perdita della cittadinanza
FATCA. Nel caso in cui il Cliente sia considerato un soggetto da segnalare negli Stati Uniti, come definito dal Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), ai sensi del presente accordo, siamo tenuti a raccogliere determinate informazioni, allo scopo di garantire la conformità ai requisiti di segnalazione FATCA. Il Cliente prende atto e accetta che la Società è tenuta a divulgare le informazioni in relazione ad eventuali soggetti da segnalare alle autorità competenti degli Stati Uniti, secondo gli obblighi di segnalazione derivanti dal FATCA.
FATCANormativa generale e quadro giuridico Employment Act, è stata concepita per impedire a contribuenti statunitensi di eludere l'imposta statunitense sul proprio reddito investendo attraverso istituti finanziari esteri e fondi offshore.

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  • Imposte e tasse Eventuali imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.

  • Tasse e imposte Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

  • SPESE, IMPOSTE E TASSE Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del presente contratto sono da intendersi a carico dello sponsor. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso.

  • Spese contrattuali, imposte e tasse Sono a carico della Impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il contratto, ad esclusione dell’imposta sul valore aggiunto, che rimane a carico dell’Azienda X.X.XX.. Ai sensi dell’Art. 5 del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione del bando e avviso di aggiudicazione sulla G.U.R.I., e su almeno due quotidiani nazionali e almeno due quotidiani locali saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario, entro 60 giorni dall’aggiudicazione.

  • Tasse ed imposte Le tasse e le imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto.

  • Imposte I corrispettivi dovuti dal Cliente per la prestazione del servizio di fornitura sono indicati nel loro valore unitario al netto delle imposte pertanto gravati dalle imposte vigenti. Le informazioni sui corrispettivi per la vendita di energia devono essere considerati indicativi e soggetti a variazione sulla base degli elementi di indicizzazione e di adeguamento automatico previsti dal Contratto. Per ulteriori dettagli consultare il link xxxxx://xxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx00/xxxxx.xxx/xxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxx-xx-xxxxx-x-xxxxxx-xxxxxxx.

  • Legislazione applicabile Al contratto sarà applicata la legge italiana.

  • Imposta sostitutiva Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

  • Interpretazione del contratto Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

  • Tariffe 1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le modalità previste dal Decreto Commissariale n.12/2013 del 20/02/2013 avente ad oggetto “Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. D.M. 18/10/2012”, così come modificato ed integrato dal decreto commissariale n.45/2013 del 12/06/2013, avente ad oggetto: “Modifiche e integrazioni ai decreti del Commissario ad acta n.12/2013 del 20/02/2013 «Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale per prestazioni 2. Le parti concordano che, in caso di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis, del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.. 3. Le parti convengono che gli importi della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti e della quota fissa per ricetta, (ed eventuali maggiorazioni di dette quote), sono incassati dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione e la A.S.L. ne tiene conto all’atto del pagamento degli acconti mensili, corrispondendo solo la differenza tra quanto già riscosso dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione e l’ 85% del fatturato (come previsto dall’art. 13 del contratto). 4. Le parti stabiliscono che l’eventuale aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti, comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portati in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno appresi dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva.