FATCA Clausole campione

FATCA. Nel caso in cui il Cliente sia considerato un soggetto da segnalare negli Stati Uniti, come definito dal Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), ai sensi del presente accordo, siamo tenuti a raccogliere determinate informazioni, allo scopo di garantire la conformità ai requisiti di segnalazione FATCA. Il Cliente prende atto e accetta che la Società è tenuta a divulgare le informazioni in relazione ad eventuali soggetti da segnalare alle autorità competenti degli Stati Uniti, secondo gli obblighi di segnalazione derivanti dal FATCA.
FATCA. Documentazione da fornire per sanare eventuali indizi di residenza fiscale statunitense 1. Modello W8-BEN alternativa 1 a. Modello Equipollente 2. Passaporto non U.S.A. alternativa 2 a. Documento d'identità 3. Cert. Perdita cittadinanza alternativa 3 a. Motivazione (BOX1) 4. Certificato di residenza alternativa 4 a. Documento d'identità 5. Passaporto non U.S.A. alternativa 5 a. Documento d'identità/certificato di residenza BOX 1: motivazione valida rinuncia o perdita della cittadinanza
FATCA. (a) Le disposizioni FATCA e i relativi accordi intergovernativi ("IGA"), compreso l'IGA stipulato tra gli Stati Uniti e il Lussemburgo il 28 marzo 2014, richiedono generalmente a determinate istituzioni finanziarie ("IF") di segnalare le informazioni relative alla proprietà diretta e indiretta di persone statunitensi di determinati conti ed entità non statunitensi. Tale segnalazione viene fatta direttamente all'Internal Revenue Service degli Stati Uniti o, nel caso di un IGA applicabile, direttamente alla giurisdizione dello stato membro dell'IGA. La mancata fornitura delle informazioni richieste comporterà una ritenuta fiscale del trenta per cento (30%) che si applica a certi redditi di origine statunitense (compresi dividendi e interessi) e ai proventi lordi dalla vendita o da altre cessioni di proprietà che possono produrre interessi o dividendi di origine statunitense. (b) I termini di base dell'IGA Stati Uniti-Lussemburgo sembrano attualmente includere la Società come IF, cosicché, al fine di conformarsi, il Socio Accomandatario può richiedere a tutti i Soci Accomandanti di fornire prove documentali della loro residenza fiscale e tutte le altre informazioni ritenute necessarie per conformarsi al suddetto IGA. (c) Nonostante qualsiasi altra cosa qui contenuta e nella misura consentita dalla legge lussemburghese, il Socio Accomandatario avrà il diritto di: (i) Trattenere eventuali tasse o oneri simili che è tenuto a trattenere, per legge o altro, in relazione a qualsiasi partecipazione alla Società; (ii) Richiedere a qualsiasi Socio Accomandante o beneficiario effettivo delle Quote di fornire prontamente i dati personali che possono essere richiesti dal Socio Accomandatario a sua discrezione per conformarsi a qualsiasi legge e/o per determinare prontamente l'importo della ritenuta da trattenere (iii) Divulgare tali dati personali a qualsiasi autorità fiscale o di regolamentazione come richiesto dalla legge o da tale autorità; (iv) Divulgare tali informazioni personali a qualsiasi pagatore immediato di certi redditi di origine statunitense, come può essere richiesto per la ritenuta e la segnalazione rispetto al pagamento di tali redditi; (v) Sospendere il pagamento di qualsiasi distribuzione o ricavo di riscatto a favore di un Socio Accomandante fino a quando la Società non disponga di informazioni sufficienti che le consentano di determinare l'importo corretto da trattenere. (d) I Soci accettano e si impegnano a fornire all'Agente Amministrativo le info...
FATCA. Normativa generale e quadro giuridico Employment Act, è stata concepita per impedire a contribuenti statunitensi di eludere l'imposta statunitense sul proprio reddito investendo attraverso istituti finanziari esteri e fondi offshore.
FATCA. Secondo quanto previsto dalla normativa FATCA contenuta nello U.S. Internal Revenue Code del 1986, una “foreign financial institution” può essere chiamata ad applicare una ritenuta su determinati pagamenti, denominati “foreign passthru payments”, quando sono resiad un soggetto che non ha fornito tutte le informazioni necessarie e richieste per la classificazione del conto ai sensi della normativa FATCA. Alcune giurisdizioni, fra le quali quella dell’Emittente, hanno concluso o sostanzialmente accettato di stipulare un accordo intergovernativo con gli Stati Uniti al fine dell’implementazione della normativa FATCA (i c.d. IGA), atti a modificare e regolare le modalità con cui la normativa FATCA si applica in quelle rispettive giurisdizioni. Alcuni aspetti relativi all’applicazione della normativa FATCA a determinati strumenti, tra cui le Obbligazioni, incluse le modalità con cui la ritenuta prevista dalla predetta normativa dovrebbe applicarsi con riferimento a pagamenti derivanti dalle Obbligazioni stesse, non risultano ancora completamente chiariti e potrebbero, pertanto, essere soggetti ad ulteriori future modifiche e/o precisazioni. Anche nel caso in cui una “foreign financial institution” sia tenuta ad applicare una ritenuta sulla base della normativa FATCA, con riferimento ai pagamenti derivanti da determinati strumenti, come le Obbligazioni, tale ritenuta non si applicherebbe prima della data successiva ai 2 anni dall’emanazione da parte dello U.S. Federal Register dei regolamenti recanti la definizione di “foreign passthru payments”. I detentori delle Obbligazioni dovrebbero consultare i propri consulenti fiscali in relazione all’impatto che la normativa FATCA potrebbe avere in riferimento al loro investimento nelle Obbligazioni.

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  • Imposte e tasse Eventuali imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.

  • Tasse e imposte Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

  • SPESE, IMPOSTE E TASSE Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del presente contratto sono da intendersi a carico dello sponsor. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso.

  • Spese contrattuali, imposte e tasse 1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa: a. le spese contrattuali; b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori; x. xx xxxxx, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto; e. il rimborso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, alla Stazione appaltante delle spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi o bandi, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del codice dei contratti. 2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 7 del capitolato generale d'appalto. 4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

  • Tasse ed imposte Le tasse e le imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto.

  • Imposte I corrispettivi dovuti dal Cliente per la prestazione del servizio di fornitura sono indicati nel loro valore unitario al netto delle imposte pertanto gravati dalle imposte vigenti. Le informazioni sui corrispettivi per la vendita di energia devono essere considerati indicativi e soggetti a variazione sulla base degli elementi di indicizzazione e di adeguamento automatico previsti dal Contratto. Per ulteriori dettagli consultare il link xxxxx://xxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx00/xxxxx.xxx/xxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxx-xx-xxxxx-x-xxxxxx-xxxxxxx.

  • Legislazione applicabile Al contratto sarà applicata la legge italiana.

  • Imposta sostitutiva Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

  • Tariffe 1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le modalità previste dal Decreto Commissariale n.12/2013 del 20/02/2013 avente ad oggetto “Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. D.M. 18/10/2012”, così come modificato ed integrato dal decreto commissariale n.45/2013 del 12/06/2013, avente ad oggetto: “Modifiche e integrazioni ai decreti del Commissario ad acta n.12/2013 del 20/02/2013 «Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale per prestazioni 2. Le parti concordano che, in caso di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis, del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.. 3. Le parti convengono che gli importi della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti e della quota fissa per ricetta, (ed eventuali maggiorazioni di dette quote), sono incassati dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione e la A.S.L. ne tiene conto all’atto del pagamento degli acconti mensili, corrispondendo solo la differenza tra quanto già riscosso dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione e l’ 85% del fatturato (come previsto dall’art. 13 del contratto). 4. Le parti stabiliscono che l’eventuale aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti, comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portati in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno appresi dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva.

  • Spese contrattuali, imposte, tasse 1. Ai sensi dell’articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: a) le spese contrattuali; b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto. 2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto. 4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella misura stabilità dalla legge. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.