Common use of FATTURAZIONI E PAGAMENTI Clause in Contracts

FATTURAZIONI E PAGAMENTI. I corrispettivi del servizio fornito si riferiscono al servizio prestato a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Le fatture, dovranno indicare con precisione le tipologie di servizio espletato; il numero CIG (Codice Identificativo Gara) indicato sul contratto nonché le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento. Ai sensi dell’art. 4, co. 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale (fine contratto), dopo l’approvazione del certificato finale di conformità e la verifica del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ATI costituita e/o di subappalto autorizzato, i pagamenti saranno effettuati a favore della mandataria e/o dell’appaltatore. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, la ASL procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Ai sensi e per gli effetti previsti dalla Direttiva UE 2011/7 e dal D.Lgs 192/2012, viene stabilito che i pagamenti saranno eseguiti, a cadenza mensile, entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura (farà fede il timbro di protocollo della ASL), che non potrà essere antecedente rispetto alla fine del mese di riferimento, a mezzo mandato emesso dalla ASL. Ai sensi e per gli effetti previsti dal X.Xxx citato, viene stabilito che gli interessi di mora a carico della ASL sono calcolati nella misura ivi indicata. Le note di credito a favore della ASL dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di mancata emissione della nota di credito entro i termini indicati, l’Amministrazione potrà rivalersi sul deposito cauzionale costituito. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta alla ASL, entro i suddetti termini, la nota di credito e iI termine per il pagamento decorrerà dalla data di ricevimento delle note di credito. In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d’intervenuta contestazione da parte dell’Amministrazione, senza che l’appaltatore abbia nulla a pretendere. Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all’esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18/01/2008 n. 40, o presso gli enti previdenziali, non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell’applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento. L’appaltatore in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i , si impegna a destinare il conto corrente, comunicato in sede di aggiudicazione, alle effettuazione di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/postale o con altro strumento di pagamento idoneo alla piena tracciabilità delle operazioni , ferme restando le eccezioni cui al citato art. 3 comma 3. Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con altri strumenti di incasso o pagamento non idonei ad acquisire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà alla automatica risoluzione del contratto così come previsto all’art.3, comma 8 della Legge 136/2010, citata. L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dall'appaltatore. In particolare, le eventuali azioni di natura risarcitoria connesse a ritardi di pagamento non dovranno interrompere la continuità delle prestazioni da eseguire comunque a regola d'arte. La Ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal comma sopra riportato, qualsiasi eccezione di inadempimento ex Art 1460 c.c.. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda, dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e l'importanza di garantire il buon andamento dell'attività Istituzionale, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l’Azienda Sanitaria è portatrice. I prezzi unitari offerti rimangono fissi ed invariabili per il primo anno di servizio. Successivamente i prezzi saranno soggetti a revisione periodica, di norma a cadenza annuale, ai sensi dell’Art. 115 del D. Lgs 163/2006, previa verifica di approfondita istruttoria sull’esistenza di condizioni tali da giustificare o richiedere la revisione degli importi contrattuali.

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Samples: Disciplinare Di Gara, 158.255.242.116

FATTURAZIONI E PAGAMENTI. I corrispettivi del servizio fornito Il presente appalto è finanziato con l’Avviso pubblico n. 3/2016 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul FSE, programmazione 2014-2020, PON Inclusione, Assi 1 e 2 – Zona Sociale 10, si riferiscono al servizio prestato precisa che l’importo a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattualibase di procedura è già nella disponibilità dell’Ente. Le fatture, dovranno indicare con precisione le tipologie di servizio espletato; il numero CIG (Codice Identificativo Gara) indicato sul contratto nonché le coordinate bancarie del conto corrente dedicatoL’Aggiudicatario dovrà emettere fatture elettroniche, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento. Ai sensi dell’art. 4, co. 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale (fine contratto), dopo l’approvazione del certificato finale di conformità e la verifica del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ATI costituita e/o di subappalto autorizzato, i pagamenti saranno effettuati a favore della mandataria e/o dell’appaltatore. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, la ASL procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Ai sensi e per gli effetti previsti dalla Direttiva UE 2011/7 e dal D.Lgs 192/2012, viene stabilito che i pagamenti saranno eseguitinormativa vigente, a cadenza mensile, entro 60 giorni dalla data unitamente ai documenti giustificativi del servizio prestato. La fattura dovrà contenere i seguenti dati: - Numero del contratto; - Nominativo del lavoratore; - Numero ore effettivamente lavorate nel mese di ricevimento fatturazione e relativo costo; - Totale costo ore lavorate; - Totale margine di agenzia; - Iva sull’imponibile (margine d’agenzia). Il pagamento dei corrispettivi avverrà previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni poste in liquidazione. Sarà cura della Direzione competente inviare all’aggiudicatario tutte le informazioni necessarie alla emissione della fattura (farà fede il timbro di protocollo della ASL), che elettronica. L’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato dall’Aggiudicatario come valido motivo per la risoluzione del contratto o per la sospensione del servizio erogato. Lo stesso Xxxxxxxxxxxxxx non potrà altresì pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dai tempi di trasferimento delle risorse a valere sul FSE, programmazione 2014-2020, PON Inclusione, Assi 1 e 2, nonché dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. Dai corrispettivi dovuti possono essere antecedente rispetto alla fine del mese di riferimento, a mezzo mandato emesso dalla ASL. Ai sensi e detratti gli importi delle pene pecuniarie applicate per gli effetti previsti dal X.Xxx citato, viene stabilito che gli interessi di mora inadempienza a carico della ASL sono calcolati nella misura ivi indicata. Le note di credito a favore della ASL dovranno Ditta aggiudicataria e quant’altro dovesse essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di mancata emissione della nota di credito entro i termini indicati, l’Amministrazione potrà rivalersi sul deposito cauzionale costituito. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta alla ASL, entro i suddetti termini, la nota di credito e iI termine per il pagamento decorrerà dalla data di ricevimento delle note di credito. In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d’intervenuta contestazione da parte dell’Amministrazione, senza che l’appaltatore abbia nulla a pretendere. Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all’esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.pstessa dovuto.A. ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18/01/2008 n. 40, o presso gli enti previdenziali, non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell’applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento. L’appaltatore in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i , si impegna a destinare il conto corrente, comunicato in sede di aggiudicazione, alle effettuazione di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/postale o con altro strumento di pagamento idoneo alla piena tracciabilità delle operazioni , ferme restando le eccezioni cui al citato art. 3 comma 3. Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con altri strumenti di incasso o pagamento non idonei ad acquisire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà alla automatica risoluzione del contratto così come previsto all’art.3, comma 8 della Legge 136/2010, citata. L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dall'appaltatore. In particolare, le eventuali azioni di natura risarcitoria connesse a ritardi di pagamento non dovranno interrompere la continuità delle prestazioni da eseguire comunque a regola d'arte. La Ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal comma sopra riportato, qualsiasi eccezione di inadempimento ex Art 1460 c.c.. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda, dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e l'importanza di garantire il buon andamento dell'attività Istituzionale, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l’Azienda Sanitaria è portatrice. I prezzi unitari offerti rimangono fissi ed invariabili per il primo anno di servizio. Successivamente i prezzi saranno soggetti a revisione periodica, di norma a cadenza annuale, ai sensi dell’Art. 115 del D. Lgs 163/2006, previa verifica di approfondita istruttoria sull’esistenza di condizioni tali da giustificare o richiedere la revisione degli importi contrattuali.

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Samples: Prospetto Di Calcolo Del Costo Orario Di Un Dipendente Somministrato a Tempo Determinato Categoria Giuridica B Economica B1, Prospetto Di Calcolo Del Costo Orario Di Un Dipendente Somministrato a Tempo Determinato Categoria Giuridica B Economica B1

FATTURAZIONI E PAGAMENTI. I corrispettivi del servizio fornito si riferiscono al servizio prestato a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Le fatture, dovranno indicare con precisione le tipologie di servizio espletato; il numero CIG (Codice Identificativo Gara) indicato sul contratto nonché le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento. Ai sensi dell’art. 4, co. 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale (fine contratto), dopo l’approvazione del certificato finale di conformità e la verifica del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ATI costituita e/o di subappalto autorizzato, i pagamenti saranno effettuati a favore della mandataria e/o dell’appaltatore. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, la La ASL procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Ai sensi e per gli effetti previsti dalla Direttiva UE 2011/7 e dal D.Lgs 192/2012, viene stabilito che i pagamenti saranno eseguiti, a cadenza mensile, entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura (farà fede il timbro di protocollo della ASL), che non potrà essere antecedente rispetto alla fine del mese di riferimento, a mezzo mandato emesso dalla ASL. Ai sensi e per gli effetti previsti dal X.Xxx X.Xxx. citato, viene stabilito che gli interessi di mora a carico della ASL sono calcolati nella misura ivi indicata. Le note di credito a favore della ASL dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di mancata emissione della nota di credito entro i termini indicati, l’Amministrazione potrà rivalersi sul deposito cauzionale costituito. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta alla ASL, entro i suddetti termini, la nota di credito e iI termine per il pagamento decorrerà dalla data di ricevimento delle note di credito. In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d’intervenuta contestazione da parte dell’Amministrazione, senza che l’appaltatore abbia nulla a pretendere. Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all’esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18/01/2008 n. 40, o presso gli enti previdenziali, non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell’applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento. L’appaltatore in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 dall’art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i , si impegna a destinare il conto corrente, comunicato in sede di aggiudicazione, alle effettuazione di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/postale o con altro strumento di pagamento idoneo alla piena tracciabilità delle operazioni , ferme restando le eccezioni cui al citato art. 3 comma 3. Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con altri strumenti di incasso o pagamento non idonei ad acquisire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà alla automatica risoluzione del contratto così come previsto all’art.3, comma 8 della Legge 136/2010, citata. L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dall'appaltatore. In particolare, le eventuali azioni di natura risarcitoria connesse a ritardi di pagamento non dovranno interrompere la continuità delle prestazioni da eseguire comunque a regola d'arte. La Ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal comma sopra riportato, qualsiasi eccezione di inadempimento ex Art 1460 c.c.. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda, dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e l'importanza di garantire il buon andamento dell'attività Istituzionale, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l’Azienda Sanitaria è portatrice. I prezzi unitari offerti rimangono fissi ed invariabili per il primo anno di servizio. Successivamente i prezzi saranno soggetti a revisione periodica, di norma a cadenza annuale, ai sensi dell’Art. 115 del D. Lgs 163/2006, previa verifica di approfondita istruttoria sull’esistenza di condizioni tali da giustificare o richiedere tuta la revisione degli importi contrattualidurata contrattuale.

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Samples: 158.255.242.116

FATTURAZIONI E PAGAMENTI. I corrispettivi del servizio fornito si riferiscono al servizio prestato Il corrispettivo dovuto per le prestazioni effettuate sarà pagato, a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Le fatture, dovranno indicare con precisione le tipologie norma di servizio espletato; il numero CIG (Codice Identificativo Gara) indicato sul contratto nonché le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento. Ai sensi dell’artquanto previsto dall'art. 4, co. 3comma 4, del Regolamento D. Lgs 231/2002, a mezzo mandato su fatturazione mensile posticipata, decorrente dalla data di esecuzione ed attuazione inizio del D.Lgs 163/2006servizio, nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,5 per cento; previo accertamento della integrale ottemperanza di tutte le ritenute saranno svincolate in sede condizioni previste dal presente capitolato. Le fatture dovranno pervenire alla Provincia di liquidazione finale (fine contratto)Brindisi - Settore Servizi Finanziari - Via De Leo, dopo l’approvazione del certificato finale di conformità e la verifica del documento unico di regolarità contributiva3 – 72100 Brindisi. In caso di ATI costituita e/o partecipazione di subappalto autorizzato, Raggruppamenti temporanei d’Imprese dovrà fatturare l’impresa capogruppo ed i pagamenti saranno effettuati a favore della mandataria e/o dell’appaltatoredell’impresa capogruppo. Ai sensi Qualora il servizio venisse svolto per un periodo inferiore a quello indicato, il corrispettivo sarà proporzionalmente ridotto all’effettivo servizio effettuato. Pertanto per poter effettuare questo calcolo oltre al prezzo percentuale di ribasso sulla base d’asta, unica ed invariabile nel tempo, l’offerta dovrà perciò fornire l’indicazione anche del costo orario del servizio. La Provincia di Brindisi si riserva di stabilire in accordo con l’Impresa aggiudicataria il termine per il pagamento delle prestazioni oggetto del contratto, termine che: - si ritiene congruamente proponibile e per gli effetti di cui all’art. 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, la ASL procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Ai sensi e per gli effetti previsti dalla Direttiva UE 2011/7 e dal D.Lgs 192/2012, viene stabilito che i pagamenti saranno eseguiti, a cadenza mensile, entro fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura (farà fede il timbro e/o nota di protocollo addebito, - giorni 30 dalla data di ricevimento della ASL)fattura e/o nota di addebito, che in caso di non potrà essere antecedente rispetto alla fine raggiungimento dell’accordo, - deve intendersi rispettato con l’emissione del mese mandato da parte della Ragioneria Provinciale. Il saggio degli interessi moratori formerà oggetto di riferimento, a mezzo mandato emesso dalla ASL. Ai sensi e per gli effetti previsti dal X.Xxx citato, viene stabilito che gli interessi di mora a carico della ASL sono calcolati accordo fra le parti ed è sin d’ora proposto nella misura ivi indicata. Le note di credito a favore della ASL dovranno essere trasmesse con tempestività epari all’interesse legale (art 1248 cc) vigente pro tempore, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiestasenza alcuna maggiorazione. In caso di mancata emissione mancato raggiungimento dell’accordo, si darà applicazione all’art. 5 della nota di credito entro citata Xxxxx. Il termine per i termini indicati, l’Amministrazione potrà rivalersi sul deposito cauzionale costituito. In caso di richiesta di nota di credito, pagamenti è sospeso qualora la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino Provincia provveda a quando non sarà pervenuta alla ASLformalizzare in maniera motivata all’impresa, entro i suddetti termini15 giorni dalla scadenza del termine stesso, la nota puntuali contestazioni riferite all’oggetto della prestazione ovvero all’importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile. A seguito della contestazione di credito e iI cui sopra, l’impresa, entro un termine per il pagamento decorrerà che sarà alla stessa assegnato dalla Provincia, dovrà formalizzare controdeduzioni sulle quali l’Amministrazione si impegna assumere tempestivamente definitive determinazioni. Nella generalità dei casi, quale data di ricevimento delle note della fattura o nota di creditoaddebito, si intende a pieno titolo ed effetti la data riportata nel documento contabile da parte del Servizio Protocollo Generale della Provincia di Brindisi. In caso di emissione di fattura irregolareA tal riguardo l’impresa si impegna a materialmente produrre e/o comunque trasmettere la fattura, il per via postale o con altre modalità, direttamente al Protocollo Xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx Xx Xxx, x. 0. Il termine di pagamento verrà delle fatture è sospeso dalla data d’intervenuta contestazione da parte dell’Amministrazione, senza che l’appaltatore abbia nulla a pretendere. Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all’esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18/01/2008 n. 40, o presso gli enti previdenziali, non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell’applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento. L’appaltatore in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i , si impegna a destinare il conto corrente, comunicato in sede di aggiudicazione, alle effettuazione di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/postale o con altro strumento di pagamento idoneo alla piena tracciabilità delle operazioni , ferme restando le eccezioni cui al citato art. 3 comma 3. Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con altri strumenti di incasso o pagamento non idonei ad acquisire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà alla automatica risoluzione del contratto così come previsto all’art.3, comma 8 della Legge 136/2010, citata. L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dall'appaltatore. In particolare, le eventuali azioni di natura risarcitoria connesse a ritardi di pagamento non dovranno interrompere la continuità delle prestazioni da eseguire comunque a regola d'arte. La Ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal comma sopra riportato, qualsiasi eccezione di inadempimento ex Art 1460 c.c.. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda, dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e l'importanza di garantire il buon andamento dell'attività Istituzionale, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l’Azienda Sanitaria è portatrice. I prezzi unitari offerti rimangono fissi ed invariabili per il primo anno di servizio. Successivamente i prezzi saranno soggetti a revisione periodica, di norma a cadenza annuale, ai sensi dell’Art. 115 del D. Lgs 163/2006, previa verifica di approfondita istruttoria sull’esistenza di condizioni tali da giustificare o richiedere la revisione degli importi contrattualiperiodo dal 16 dicembre al 15 gennaio per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell’esercizio finanziario.

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Samples: www.provincia.brindisi.it

FATTURAZIONI E PAGAMENTI. I corrispettivi Resta inteso che, il pagamento dell’importo annuo offerto dall’Appaltatore per i lavori di riqualificazione obbligatori richiesti dalla Stazione Appaltante, per il solo fatto che avrà inizio successivamente alla gestione degli impianti (prima rata trimestre successivo al collaudo positivo dei lavori) non sarà allineato alla durata contrattuale della gestione, ma proseguirà oltre la scadenza del servizio fornito si riferiscono contratto per la sola restituzione del capitale; fermo restando che la durata contrattuale è di nove anni. Il canone relativo all’ammortamento dei lavori obbligatori richiesti dalla Stazione Appaltante, seguirà la scadenza fissa a partire dal trimestre successivo al servizio prestato collaudo positivo dei lavori. Nel caso di raggruppamenti di imprese la capogruppo mandataria presenterà, a perfetta regola d’arte propria cura e nel pieno adempimento delle modalità responsabilità e contestualmente, tutte le fatture proprie e delle prescrizioni contrattualimandanti associate, calcolate in ragione delle percentuali di effettuazione dei servizi stabiliti dall’atto di costituzione del raggruppamento o dalle successive variazioni, proposte dall’Appaltatore. Le fatturefatture saranno presentate sulla base del canone pattuito e salvo conguaglio, dovranno indicare con precisione le tipologie di servizio espletato; il numero CIG (Codice Identificativo Gara) indicato sul contratto nonché le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, in funzione delle revisioni operabili ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i.del precedente articolo del presente capitolato. Il conguaglio eventuale, su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento. Ai sensi dell’art. 4, co. 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale (fine contratto), dopo l’approvazione del certificato finale di conformità e la previa verifica del documento unico Consuntivo annuale della Gestione prodotto dall’Appaltatore sulla base dei documenti contabili dal medesimo presentati, sarà determinato dal Responsabile del Procedimento. Il pagamento dei canoni e fatture di regolarità contributiva. In caso di ATI costituita e/o di subappalto autorizzato, i pagamenti saranno effettuati a favore della mandataria e/o dell’appaltatore. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, la ASL procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Ai sensi e per gli effetti previsti dalla Direttiva UE 2011/7 e dal D.Lgs 192/2012, viene stabilito che i pagamenti saranno eseguiti, a cadenza mensile, conguaglio avranno luogo entro 60 120 giorni dalla data di ricevimento fattura delle fatture, sempre che tutte le condizioni contrattuali siano state osservate (in caso contrario i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino a trenta giorni dall’avvenuta regolarizzazione). Ai fini della definizione della data del ricevimento delle note spese farà fede la data del “Protocollo Generale” dell’Azienda Sanitaria appaltante. Le fatture presentate anticipatamente si intenderanno ricevute convenzionalmente il timbro di protocollo della ASL), che non potrà essere antecedente rispetto alla fine primo giorno del mese successivo a quello di riferimento, a mezzo mandato emesso dalla ASL. Ai sensi e per gli effetti previsti dal X.Xxx citato, viene stabilito che gli interessi di mora a carico della ASL sono calcolati nella misura ivi indicatacompetenza. Le note eventuali fatture di credito conguaglio saranno emesse a favore ricevuta notifica dell’avvenuta approvazione della ASL dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiestasua determinazione da parte del Responsabile del Procedimento. Nessun onere finanziario sarà riconosciuto all’Appaltatore relativamente al conguaglio risultante a suo vantaggio. In caso di mancata emissione della nota conguaglio positivo per la Stazione Appaltante, le note di credito entro i termini indicatiaccredito corrispondenti, l’Amministrazione potrà rivalersi sul deposito cauzionale costituitoemesse dall’Appaltatore a ricevuta notifica delle determinazioni del loro ammontare, saranno stornate dalla successiva rata di canone in scadenza. In Nel caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta alla ASL, entro i suddetti termini, la nota di credito e iI termine per il pagamento decorrerà dalla data di ricevimento mancata presentazione nei termini delle note di credito. In caso di emissione di fattura irregolarevariazione suddette, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d’intervenuta contestazione lo storno avrà luogo d’ufficio da parte dell’Amministrazionedella Stazione Appaltante, senza che l’appaltatore abbia nulla a pretendere. Qualora dovessero verificarsi con l’obbligo di regolarizzazione, anche ai fini fiscali, da parte dell’Appaltatore, sul quale esclusivamente ricadranno le responsabilità per ritardi nei pagamenti dovuti all’esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.ped irregolarità.A. ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18/01/2008 n. 40, o presso gli enti previdenziali, non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell’applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento. L’appaltatore in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i , si impegna a destinare il conto corrente, comunicato in sede di aggiudicazione, alle effettuazione di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/postale o con altro strumento di pagamento idoneo alla piena tracciabilità delle operazioni , ferme restando le eccezioni cui al citato art. 3 comma 3. Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con altri strumenti di incasso o pagamento non idonei ad acquisire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà alla automatica risoluzione del contratto così come previsto all’art.3, comma 8 della Legge 136/2010, citata. L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dall'appaltatore. In particolare, le eventuali azioni di natura risarcitoria connesse a ritardi di pagamento non dovranno interrompere la continuità delle prestazioni da eseguire comunque a regola d'arte. La Ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal comma sopra riportato, qualsiasi eccezione di inadempimento ex Art 1460 c.c.. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda, dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e l'importanza di garantire il buon andamento dell'attività Istituzionale, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l’Azienda Sanitaria è portatrice. I prezzi unitari offerti rimangono fissi ed invariabili per il primo anno di servizio. Successivamente i prezzi saranno soggetti a revisione periodica, di norma a cadenza annuale, ai sensi dell’Art. 115 del D. Lgs 163/2006, previa verifica di approfondita istruttoria sull’esistenza di condizioni tali da giustificare o richiedere la revisione degli importi contrattuali.

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