Fatture e fatture non fiscali Clausole campione

Fatture e fatture non fiscali. Ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legislativo del 5 agosto 2015, n. 127, a far data dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo stesso, le fat- ture originali saranno inviate al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SdI). In particolare i Cliente privati o titolari di partita IVA che rientrano nel “regime di vantaggio” (di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 6 luglio 2011, n. 98) o a cui si applichi il “regime forfettario” (di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), o che rientrino nella categoria di produttore agricolo (di cui all’art. 34, comma 6, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633), potranno visualizzare e scaricare le fatture elettroniche nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. In caso contrario le fatture saranno inviate all’indirizzo corrispondente al codice destinatario o all’indirizzo PEC che comunicato. In caso di impossibilità di recapito secondo tali modalità, saranno in ogni caso disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, in aggiunta alla fattura originale di cui sopra, Vodafone invierà al Cliente una copia della fattura elettronica non avente valore fiscale (di seguito “fattura non fiscale”). Il corrispettivo del Servizio sarà addebitato al Cliente mediante l’invio per posta ordinaria o per posta elettronica di fatture non fi- scali in esemplare unico ogni mese. In casi particolari legati ad un consumo anomalo di traffico o comunque in presenza di importi particolarmente ed insolitamente elevati rispetto ai consumi abituali del Cliente o rispetto ad un utilizzo anomalo secondo quanto previsto dall’Art. 4.4 e 4.11., Vodafone al fine di limitare il più possibile il rischio di insolvenza del Cliente, potrà applicare una cadenza di fatturazione di durata inferiore a quella prevista ogni mese e comunque superiore a 10 (dieci) giorni. CGC Modulo E110 - Ver. 6/2023 La fattura non fiscale si intende ricevuta decorsi 10 (dieci) giorni dalla Sua spedizione all’ultimo indirizzo noto ai sensi del precedente Art. 4.8. La fattura non fiscale sarà:

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  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.