Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore, allo scopo di realizzare obiettivi di maggiore produttività aziendale che possano anche favorire il potenziamento della produzione e lo sviluppo di iniziative di servizio sul territorio, di contenere l'entità del ricorso al lavoro straordinario e di assicurare il miglior utilizzo delle professionalità, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni dell'attività e nell'intento di realizzare gli obiettivi di cui sopra, potranno essere adottati - avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 13 della legge n. 196/1997 - sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, comunque non superiori alla stagione teatrale, intendendosi per tali sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano settimane lavorative a 40 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore o minore orario sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni e singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento della media delle 40 ore settimanali ed il non superamento delle 48 ore di lavoro per singola settimana. L'adozione della flessibilità e le conseguenti modalità applicative, secondo i criteri di cui appresso, dovranno essere concordate in sede di esame tra Direzioni aziendali e R.S.U. In assenza di queste ultime, le predette intese saranno definite tra le Direzioni aziendali ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. A fronte del superamento dell'orario contrattuale sarà prevista: - una corrispondente entità di ore di riduzione in periodi di minore attività lavorativa. In tal caso i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale; - oppure la concessione di ferie aggiuntive o riposi compensativi per un numero di giorni rapportato all'entità di ore di superamento dell'orario contrattuale, restando inteso che i lavoratori percepiranno nei periodi di superamento la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale. Resta inteso che le ore prestate in eccedenza all'orario concordato saranno da considerare straordinarie a tutti gli effetti e, salvo diverse intese intervenute tra le parti, saranno retribuite in regime straordinario nel mese di competenza.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Flessibilità dell’orario di lavoro. 1. Considerate le particolari caratteristiche del settore, allo scopo settore a cui il presente contratto si riferisce ed al fine di realizzare obiettivi fronteggiare le variazione di maggiore produttività aziendale che possano anche favorire il potenziamento della produzione e lo sviluppo di iniziative di servizio sul territorio, di contenere l'entità del ricorso al lavoro straordinario e di assicurare il miglior utilizzo delle professionalità, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni dell'attività e nell'intento di realizzare gli obiettivi di cui sopra, potranno essere adottati - avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 13 della legge n. 196/1997 - sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, comunque non superiori alla stagione teatrale, intendendosi per tali sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano settimane lavorative a 40 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore o minore orario sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree intensità di lavoro, gruppi l’azienda - d’intesa con la parte sindacale firmataria, a livello territoriale, potrà prevedere, in particolari periodi dell’anno e in caso di lavoratoricomprovate esigenze, specifiche mansioni regimi di orario che superino il normale orario settimanale.
2. L’azienda dovrà darne comunicazione alle rappresentanza sindacali e singoli lavoratoriall’Ente Bilaterale EBILA a livello territoriale.
3. In ogni caso, fermo restando il mantenimento della media delle 40 l’azienda potrà disporre eventuali eccedenze rispetto alle quaranta ore settimanali ed il non superamento delle 48 ore lavorate, per un periodo massimo di lavoro per singola settimana. L'adozione della flessibilità e le conseguenti modalità applicative, secondo i criteri di cui appresso, dovranno essere concordate in sede di esame tra Direzioni aziendali e R.S.U. In assenza di queste ultime, le predette intese saranno definite tra le Direzioni aziendali ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l24 settimane annue.
4. A fronte del superamento dell'orario contrattuale sarà prevista: - una corrispondente entità dell’orario di lavoro normale, l'eccedenza delle ore o frazioni di ore effettivamente lavorate, confluiranno nel monte ore della banca ore a disposizione del lavoratore secondo i termini e le modalità di riduzione seguito specificate.
5. L’Azienda dovrà tenere registrazione delle ore in periodi regime di minore attività flessibilità dandone comunicazione periodica ai lavoratori, alle relative rappresentanze sindacali e all’Ente Bilaterale EBILA a livello territoriale.
6. La flessibilità dell’orario di lavoro, così come disciplinata dal presente Articolo, deve ritenersi vincolante per tutti i lavoratori e non prevede il lavoro domenicale.
7. Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa, la durata dell'orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale nell'arco dell'anno con i limiti massimi di 45 ore settimanali e 10 ore giornaliere e con una durata minima di 35 ore settimanali.
8. Gli scostamenti del programma con le relative motivazioni saranno portati a conoscenza del rappresentante sindacale nominato dalla parte sindacale firmataria del presente CCNL.
9. In tal caso tali casi, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, giornaliero e settimanale non daranno luogo a compensi per lavoro supplementare/straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare.
10. Nell'ambito delle flessibilità sopra previste, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale; - oppure la concessione di ferie aggiuntive o riposi compensativi per un numero di giorni rapportato all'entità di minore prestazione.
11. Ciascun lavoratore può far confluire in una "banca individuale delle ore" le ore di superamento dell'orario contrattualelavoro eccedenti la 45ª ora, restando inteso che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che i lavoratori percepiranno nei periodi di superamento verranno corrisposte con la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattualeafferente il mese successivo a quello in cui tali prestazioni sono state effettuate.
12. Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà dichiarare preventivamente alla costituzione del rapporto e salva sua successiva diversa indicazione, per iscritto, la sua volontà di recupero delle ore accumulate nella banca; in tal caso i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro 6 mesi a pena di decadenza e salvo quanto previsto dal successivo comma.
13. Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso, le ore di riposo richieste saranno concesse compatibilmente con le esigenze aziendali.
14. Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo, entro 12 mesi, delle ore così accumulate, l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore interessato sulla base della retribuzione oraria in vigore a quella data.
15. Resta inteso che le ore prestate che, in eccedenza all'orario concordato saranno da considerare straordinarie a tutti gli effetti e, salvo diverse intese intervenute tra le particaso di cessazione del rapporto, saranno retribuite in regime straordinario nel mese di competenzale ore relative al riposo compensativo non fruite.
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Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore, allo scopo di realizzare obiettivi di maggiore produttività aziendale che possano anche favorire il potenziamento della produzione e lo sviluppo di iniziative di servizio sul territorio, di contenere l'entità del ricorso al lavoro straordinario e di assicurare il miglior utilizzo delle professionalità, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni dell'attività e nell'intento di realizzare gli obiettivi di cui sopra, potranno essere adottati - avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 13 della legge n. 196/1997 - sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, comunque non superiori alla stagione teatrale, intendendosi per tali sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano settimane lavorative a 40 39 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore o minore orario sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni e singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento della media delle 40 39 ore settimanali ed il non superamento delle 48 ore di lavoro per singola settimana. L'adozione della flessibilità e le conseguenti modalità applicative, secondo i criteri di cui appresso, dovranno essere concordate in sede di esame tra Direzioni aziendali e R.S.U. In assenza di queste ultime, le predette intese saranno definite tra le Direzioni aziendali ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. A fronte del superamento dell'orario contrattuale sarà prevista: - una corrispondente entità di ore di riduzione in periodi di minore attività lavorativa. In tal caso i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale; - oppure la concessione di ferie aggiuntive o riposi compensativi per un numero di giorni rapportato all'entità di ore di superamento dell'orario contrattuale, restando inteso che i lavoratori percepiranno nei periodi di superamento la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale. Resta inteso che le ore prestate in eccedenza all'orario concordato saranno da considerare straordinarie a tutti gli effetti e, salvo diverse intese intervenute tra le parti, saranno retribuite in regime straordinario nel mese di competenza.
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Flessibilità dell’orario di lavoro. 1. Considerate le particolari caratteristiche del settore, allo scopo dei settori a cui il presente contratto si riferisce ed al fine di realizzare obiettivi fronteggiare le variazione di maggiore produttività aziendale che possano anche favorire il potenziamento della produzione e lo sviluppo di iniziative di servizio sul territorio, di contenere l'entità del ricorso al lavoro straordinario e di assicurare il miglior utilizzo delle professionalità, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni dell'attività e nell'intento di realizzare gli obiettivi di cui sopra, potranno essere adottati - avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 13 della legge n. 196/1997 - sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, comunque non superiori alla stagione teatrale, intendendosi per tali sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano settimane lavorative a 40 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore o minore orario sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree intensità di lavoro, gruppi l‟azienda - d‟intesa con le OO. SS. firmatarie a livello territoriale potrà prevedere, in particolari periodi dell‟anno e in caso di lavoratoricomprovate esigenze, specifiche mansioni regimi di orario che superino il normale orario settimanale.
2. L‟azienda dovrà darne comunicazione alle rappresentanza sindacali e singoli lavoratoriall‟Ente Bilaterale OBIL a livello territoriale.
3. In ogni caso, fermo restando il mantenimento della media delle 40 l‟azienda potrà disporre eventuali eccedenze rispetto alle quaranta ore settimanali ed il non superamento delle 48 ore lavorate, per un periodo massimo di lavoro per singola settimana. L'adozione della flessibilità e le conseguenti modalità applicative, secondo i criteri di cui appresso, dovranno essere concordate in sede di esame tra Direzioni aziendali e R.S.U. In assenza di queste ultime, le predette intese saranno definite tra le Direzioni aziendali ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l24 settimane annue.
4. A fronte del superamento dell'orario contrattuale sarà prevista: - una corrispondente entità dell‟orario di lavoro normale, l'eccedenza delle ore o frazioni di ore effettivamente lavorate, confluiranno nel monte ore della banca ore a disposizione del lavoratore secondo i termini e le modalità di riduzione seguito specificate.
5. L‟Azienda dovrà tenere registrazione delle ore in periodi regime di minore attività flessibilità dandone comunicazione periodica ai lavoratori, alle relative rappresentanze sindacali e all‟Ente Bilaterale OBIL a livello territoriale.
6. La flessibilità dell‟orario di lavoro, così come disciplinata dal presente articolo, deve ritenersi vincolante per tutti i lavoratori e non prevede il lavoro domenicale.
7. Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa, la durata dell'orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale nell'arco dell'anno con i limiti massimi di 45 ore settimanali e 10 ore giornaliere e con una durata minima di 35 ore settimanali.
8. Gli scostamenti del programma con le relative motivazioni saranno portati a conoscenza del rappresentante sindacale nominato dalle XX.XX. firmatarie del presente CCNL.
9. In tal caso tali casi, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, giornaliero e settimanale non daranno luogo a compensi per lavoro supplementare/straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare.
10. Nell'ambito delle flessibilità sopra previste, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale; - oppure la concessione di ferie aggiuntive o riposi compensativi per un numero di giorni rapportato all'entità di minore prestazione.
11. Ciascun lavoratore può far confluire in una "banca individuale delle ore" le ore di superamento dell'orario contrattualelavoro eccedenti la 45ª ora, restando inteso che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che i lavoratori percepiranno nei periodi di superamento verranno corrisposte con la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattualeafferente il mese successivo a quello in cui tali prestazioni sono state effettuate.
12. Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà dichiarare preventivamente alla costituzione del rapporto e salva sua successiva diversa indicazione, per iscritto, la sua volontà di recupero delle ore accumulate nella banca; in tal caso i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro 6 mesi a pena di decadenza e salvo quanto previsto dal successivo comma.
13. Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso, le ore di riposo richieste saranno concesse compatibilmente con le esigenze aziendali.
14. Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo, entro 12 mesi, delle ore così accumulate, l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore interessato sulla base della retribuzione oraria in vigore a quella data.
15. Resta inteso che le ore prestate che, in eccedenza all'orario concordato saranno da considerare straordinarie a tutti gli effetti e, salvo diverse intese intervenute tra le particaso di cessazione del rapporto, saranno retribuite in regime straordinario nel mese di competenzale ore relative al riposo compensativo non fruite.
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Flessibilità dell’orario di lavoro. 1. Considerate le particolari caratteristiche del settore, allo scopo dei settori a cui il presente contratto si riferisce ed al fine di realizzare obiettivi fronteggiare le variazione di maggiore produttività aziendale che possano anche favorire il potenziamento della produzione e lo sviluppo di iniziative di servizio sul territorio, di contenere l'entità del ricorso al lavoro straordinario e di assicurare il miglior utilizzo delle professionalità, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni dell'attività e nell'intento di realizzare gli obiettivi di cui sopra, potranno essere adottati - avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 13 della legge n. 196/1997 - sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, comunque non superiori alla stagione teatrale, intendendosi per tali sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano settimane lavorative a 40 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore o minore orario sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree intensità di lavoro, gruppi l’azienda - d’intesa con le OO. SS. firmatarie a livello territoriale potrà prevedere, in particolari periodi dell’anno e in caso di lavoratoricomprovate esigenze, specifiche mansioni regimi di orario che superino il normale orario settimanale.
2. L’azienda dovrà darne comunicazione alle rappresentanza sindacali e singoli lavoratoriall’Ente Bilaterale EBILA a livello territoriale.
3. In ogni caso, fermo restando il mantenimento della media delle 40 l’azienda potrà disporre eventuali eccedenze rispetto alle quaranta ore settimanali ed il non superamento delle 48 ore lavorate, per un periodo massimo di lavoro per singola settimana. L'adozione della flessibilità e le conseguenti modalità applicative, secondo i criteri di cui appresso, dovranno essere concordate in sede di esame tra Direzioni aziendali e R.S.U. In assenza di queste ultime, le predette intese saranno definite tra le Direzioni aziendali ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l24 settimane annue.
4. A fronte del superamento dell'orario contrattuale sarà prevista: - una corrispondente entità dell’orario di lavoro normale, l'eccedenza delle ore o frazioni di ore effettivamente lavorate, confluiranno nel monte ore della banca ore a disposizione del lavoratore secondo i termini e le modalità di riduzione seguito specificate.
5. L’Azienda dovrà tenere registrazione delle ore in periodi regime di minore attività flessibilità dandone comunicazione periodica ai lavoratori, alle relative rappresentanze sindacali e all’Ente Bilaterale EBILA a livello territoriale.
6. La flessibilità dell’orario di lavoro, così come disciplinata dal presente articolo, deve ritenersi vincolante per tutti i lavoratori e non prevede il lavoro domenicale.
7. Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa, la durata dell'orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale nell'arco dell'anno con i limiti massimi di 45 ore settimanali e 10 ore giornaliere e con una durata minima di 35 ore settimanali.
8. Gli scostamenti del programma con le relative motivazioni saranno portati a conoscenza del rappresentante sindacale nominato dalle XX.XX. firmatarie del presente CCNL.
9. In tal caso tali casi, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, giornaliero e settimanale non daranno luogo a compensi per lavoro supplementare/straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare.
10. Nell'ambito delle flessibilità sopra previste, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale; - oppure la concessione di ferie aggiuntive o riposi compensativi per un numero di giorni rapportato all'entità di minore prestazione.
11. Ciascun lavoratore può far confluire in una "banca individuale delle ore" le ore di superamento dell'orario contrattualelavoro eccedenti la 45ª ora, restando inteso che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che i lavoratori percepiranno nei periodi di superamento verranno corrisposte con la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattualeafferente il mese successivo a quello in cui tali prestazioni sono state effettuate.
12. Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà dichiarare preventivamente alla costituzione del rapporto e salva sua successiva diversa indicazione, per iscritto, la sua volontà di recupero delle ore accumulate nella banca; in tal caso i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro 6 mesi a pena di decadenza e salvo quanto previsto dal successivo comma.
13. Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso, le ore di riposo richieste saranno concesse compatibilmente con le esigenze aziendali.
14. Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo, entro 12 mesi, delle ore così accumulate, l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore interessato sulla base della retribuzione oraria in vigore a quella data.
15. Resta inteso che le ore prestate che, in eccedenza all'orario concordato saranno da considerare straordinarie a tutti gli effetti e, salvo diverse intese intervenute tra le particaso di cessazione del rapporto, saranno retribuite in regime straordinario nel mese di competenzale ore relative al riposo compensativo non fruite.
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Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore, allo scopo di realizzare obiettivi di maggiore produttività aziendale che possano anche favorire il potenziamento della produzione e lo sviluppo di iniziative di servizio sul territorio, di contenere l'entità del ricorso al lavoro straordinario e di assicurare il miglior utilizzo delle professionalità, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni dell'attività e dell'attività, nell'intento di realizzare gli obiettivi di cui sopra, potranno essere adottati - avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 13 della legge n. 196/1997 - sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, comunque non superiori alla stagione teatrale, intendendosi per tali sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano settimane lavorative a 40 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore o minore orario sia per tutta l'azienda, l'azienda che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni e singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento della media delle 40 ore settimanali ed il non superamento delle 48 ore di lavoro per singola settimana. L'adozione della flessibilità e le conseguenti modalità applicative, secondo i criteri di cui appresso, dovranno essere concordate in sede di esame tra Direzioni direzioni aziendali e R.S.U. rappresentanze sindacali aziendali. In assenza di queste ultime, le predette intese saranno definite tra le Direzioni direzioni aziendali ed i rappresentanti delle Organizzazioni organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.lCCNL. A fronte del superamento dell'orario contrattuale sarà prevista: - una corrispondente entità di ore di riduzione in periodi di minore attività lavorativa. In tal caso i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale; - oppure la concessione di ferie aggiuntive o riposi compensativi per un numero di giorni rapportato all'entità di ore di superamento dell'orario contrattuale, restando inteso che i lavoratori percepiranno nei periodi di superamento la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale. Resta inteso che le ore prestate in eccedenza all'orario concordato saranno da considerare straordinarie a tutti gli effetti e, salvo diverse intese intervenute tra le parti, saranno retribuite in regime straordinario nel mese di competenza.
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Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore, allo scopo di realizzare obiettivi di maggiore produttività aziendale che possano anche favorire il potenziamento della produzione e lo sviluppo di iniziative di servizio sul territorio, di contenere l'entità del ricorso al lavoro straordinario e di assicurare il miglior utilizzo delle professionalità, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni dell'attività e nell'intento dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di realizzare gli obiettivi orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento all'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di cui sopra, potranno essere adottati - avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 13 della legge n. 196/1997 - sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, comunque non superiori alla stagione teatrale, intendendosi per tali sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano settimane lavorative a 40 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore o minore orario sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni e singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento della media delle 40 ore settimanali ed il non superamento delle 48 ore settimanali, per un massimo di lavoro per singola settimana. L'adozione della flessibilità e le conseguenti modalità applicative, secondo i criteri di cui appresso, dovranno essere concordate in sede di esame tra Direzioni aziendali e R.S.U. In assenza di queste ultime, le predette intese saranno definite tra le Direzioni aziendali ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l250 ore nell'anno solare. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del superamento dell'orario contrattuale sarà prevista: - precedente comma, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una corrispondente pari entità di ore di riduzione in riduzione, con la stessa articolazione per settimane previste per i periodi di minore attività lavorativasuperamento dell'orario contrattuale. In tal caso i I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale; - oppure . L'azienda che vorrà avvalersi di quanto previsto per la concessione flessibilità dell'orario di ferie aggiuntive o riposi compensativi per un lavoro, dovrà comunicare alla Commissione Paritetica Territoriale i lavoratori ed il numero di giorni rapportato all'entità ore effettuate in eccedenza nel mese, desumibili dai libri paga e presenze. Il lavoratore ne confermerà la veridicità firmando in calce la comunicazione. L'azienda dovrà altresì comunicare alla Commissione Paritetica Territoriale l'avvenuto recupero, trasmettendo i dati del lavoratore ed il numero di ore recuperate estratte dai libri paga e presenze. Il lavoratore ne confermerà la veridicità firmando in calce tale comunicazione. Nel caso in cui in determinati periodi dell'anno, si verificasse un calo improvviso e non programmato di superamento dell'orario contrattualelavoro, restando inteso che i l'azienda potrà far effettuare ai lavoratori percepiranno nei periodi un orario inferiore rispetto all'orario previsto dal contratto di superamento lavoro mantenendo la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale. Resta inteso che ; l'azienda potrà successivamente compensare le ore prestate effettuate in eccedenza meno, con le ore effettuate per prestazioni aggiuntive durante i periodi di maggior intensità lavorativa. L'azienda che vorrà avvalersi di quanto previsto dal paragrafo precedente, dovrà effettuare le comunicazioni alla Commissione Paritetica Territoriale così come inizialmente indicato. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità, in caso di rapporto di lavoro stagionale, il programma presentato dalle aziende dovrà corrispondere all'orario concordato saranno da considerare straordinarie normale di lavoro previsto dall'art. 27 del presente CCNL, che a tutti gli effetti eseguito del nulla osta necessario della Commissione dovrà essere comunicato dalle stesse ai singoli lavoratori interessati. L'eventuale interruzione dell'orario di lavoro giornaliero non potrà essere inferiore alle due ore, salvo diverse intese intervenute tra le parti, saranno retribuite speciali deroghe già previste e concordate in regime straordinario nel mese sede locale. I turni di competenzalavoro devono risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.
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Samples: CCNL Del 18/12/2018
Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore1. La distribuzione dell’orario di lavoro è improntata a criteri di flessibilità, allo scopo di realizzare obiettivi di maggiore produttività aziendale che possano anche favorire il potenziamento della produzione plurisettimanale e lo sviluppo di iniziative di servizio sul territorioannuale, di contenere l'entità del ricorso al lavoro straordinario e di assicurare il miglior utilizzo delle professionalità, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni dell'attività e nell'intento di realizzare gli obiettivi di cui sopra, potranno essere adottati - avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 13 della legge n. 196/1997 - utilizzando diversi sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, comunque non superiori alla stagione teatrale, intendendosi per tali sistemi di distribuzione dell'orario articolazione dell’orario di lavoro che comportano settimane lavorative a 40 ore settimanali possono anche coesistere.
2. A tal fine, viene indicato il seguente schema di attuazione da adattarsi alle esigenze e settimane lavorative a maggiore o minore necessità di ogni singola Azienda in relazione anche ai regimi di orario sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree esistenti localmente:
a) rispetto all’orario “normale” di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni valevole per tutta l’Azienda interessata: devono essere prefissate le ore prima e singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento dopo delle quali non è consentito - salva espressa richiesta della media delle 40 ore settimanali ed il non superamento delle 48 ore Direzione - rispettivamente l’accesso ai locali di lavoro alla mattina e la permanenza nei locali alla sera;
b) Per tutte le tipologie di articolazione dell’orario di lavoro disciplinate nel presente Contratto, la durata massima dell'orario medio settimanale non potrà, in ogni caso, superare le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario, per singola settimanaogni periodo di 7 giorni, da calcolarsi con riferimento ad un arco temporale non superiore a 4 mesi, fatti salvi diversi accordi aziendali, in ragione di peculiari esigenze organizzative;
c) la durata massima della prestazione ordinaria non può superare le 10 ore giornaliere fermi restando i limiti prefissati per la permanenza nella sede di lavoro dei dipendenti; la durata minima è fissata tenendo presenti le esigenze di compresenza per le necessità del servizio;
d) la Direzione stabilisce l’entità della durata dell’eccedenza e della carenza di prestazione ordinaria (c.d. L'adozione saldo positivo o negativo) che il singolo lavoratore può, a seguito dell’adozione della flessibilità d’orario nella unità di appartenenza, accumulare all’interno del periodo nell’ambito del quale la compensazione deve avvenire. Pertanto, eventuali carenze di prestazione superiori al limite massimo stabilito sono considerate assenza ingiustificata, mentre le eventuali eccedenze non sono comunque utilizzate ai fini della compensazione, né danno luogo ad alcun trattamento economico; il dipendente non può chiedere di effettuare la compensazione nella giornata di sabato nelle aziende in cui l’orario è ripartito su cinque giorni settimanali e la compensazione di carenza di prestazione può essere effettuata solo entro le conseguenti modalità applicativedate di flessibilità previste;
e) sono individuate dalla Direzione le posizioni di lavoro alle quali non può essere applicato l’orario flessibile;
f) la compensazione, secondo i criteri di cui appressonell’ambito dell’eccedenza o carenza della prestazione come individuate ai sensi del precedente punto c), dovranno essere concordate va effettuata all’interno del periodo stabilito in seguito a contrattazione in sede locale;
g) va considerato “lavoro straordinario”, e come tale compensato, solo quello espressamente richiesto dall’Azienda in eccedenza alla durata normale della prestazione di esame tra Direzioni aziendali e R.S.U. In assenza appartenenza. Conseguentemente, non va considerato lavoro straordinario la prestazione richiesta dall’Azienda ed effettuata entro la suddetta durata normale; al personale che si trovi in situazione di queste ultimesaldo negativo di orario, le predette intese saranno definite tra prestazioni richieste dall’Azienda oltre la durata normale giornaliera dell’orario di lavoro vengono considerate come compensazione di detto saldo negativo e pertanto non danno luogo al trattamento previsto per il lavoro straordinario nei limiti delle fasce di flessibilità come individuate ai sensi del precedente punto c);
h) le Direzioni aziendali ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. A fronte del superamento dell'orario contrattuale sarà prevista: - una corrispondente entità di ore di riduzione in periodi di minore attività lavorativa. In tal caso i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale; - oppure la concessione di ferie aggiuntive altre assenze orarie (retribuite o riposi compensativi per un numero di giorni rapportato all'entità di ore di superamento dell'orario contrattualenon, restando inteso che i lavoratori percepiranno nei periodi di superamento la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale. Resta inteso che le ore prestate in eccedenza all'orario concordato saranno da considerare straordinarie a tutti gli effetti iniziali o terminali), decorrono o hanno termine dall’inizio o alla fine dell’orario “normale” fissato nell’Azienda e, salvo diverse intese intervenute tra le parti, saranno retribuite in regime straordinario nel mese di competenza/o unità interessata.
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Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore1. La distribuzione dell’orario di lavoro è improntata a criteri di flessibilità, allo scopo di realizzare obiettivi di maggiore produttività aziendale che possano anche favorire il potenziamento della produzione plurisettimanale e lo sviluppo di iniziative di servizio sul territorioannuale, di contenere l'entità del ricorso al lavoro straordinario e di assicurare il miglior utilizzo delle professionalità, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni dell'attività e nell'intento di realizzare gli obiettivi di cui sopra, potranno essere adottati - avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 13 della legge n. 196/1997 - utilizzando diversi sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, comunque non superiori alla stagione teatrale, intendendosi per tali sistemi di distribuzione dell'orario articolazione dell’orario di lavoro che comportano settimane lavorative a 40 ore settimanali possono anche coesistere.
2. A tal fine, viene indicato il seguente schema di attuazione da adattarsi alle esigenze e settimane lavorative a maggiore o minore necessità di ogni singola Azienda in relazione anche ai regimi di orario sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree esistenti localmente:
a) rispetto all’orario “normale” di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni valevole per tutta l’Azienda interessata: devono essere prefissate le ore prima e singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento dopo delle quali non è consentito - salva espressa richiesta della media delle 40 ore settimanali ed il non superamento delle 48 ore Direzione - rispettivamente l’accesso ai locali di lavoro alla mattina e la permanenza nei locali alla sera;
b) Per tutte le tipologie di articolazione dell’orario di lavoro disciplinate nel presente Contratto, la durata massima dell'orario medio settimanale non potrà, in ogni caso, superare le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario, per singola settimanaogni periodo di 7 giorni, da calcolarsi con riferimento ad un arco temporale non superiore a 4 mesi, fatti salvi diversi accordi aziendali, in ragione di peculiari esigenze organizzative. L'adozione c)la durata massima della prestazione ordinaria non può superare le 10 ore giornaliere fermi restando i limiti prefissati per la permanenza nella sede di lavoro dei dipendenti; la durata minima è fissata tenendo presenti le esigenze di compresenza per le necessità del servizio; d)la Direzione stabilisce l’entità della durata dell’eccedenza e della carenza di prestazione ordinaria (c.d. saldo positivo o negativo) che il singolo lavoratore può, a seguito dell’adozione della flessibilità d’orario nella unità di appartenenza, accumulare all’interno del periodo nell’ambito del quale la compensazione deve avvenire. Pertanto, eventuali carenze di prestazione superiori al limite massimo stabilito sono considerate assenza ingiustificata, mentre le eventuali eccedenze non sono comunque utilizzate ai fini della compensazione, né danno luogo ad alcun trattamento economico; il dipendente non può chiedere di effettuare la compensazione nella giornata di sabato nelle aziende in cui l’orario è ripartito su cinque giorni settimanali e la compensazione di carenza di prestazione può essere effettuata solo entro le conseguenti modalità applicative, secondo i criteri date di cui appresso, dovranno essere concordate in sede di esame tra Direzioni aziendali e R.S.U. In assenza di queste ultime, le predette intese saranno definite tra le Direzioni aziendali ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. A fronte del superamento dell'orario contrattuale sarà prevista: - una corrispondente entità di ore di riduzione in periodi di minore attività lavorativa. In tal caso i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale; - oppure la concessione di ferie aggiuntive o riposi compensativi per un numero di giorni rapportato all'entità di ore di superamento dell'orario contrattuale, restando inteso che i lavoratori percepiranno nei periodi di superamento la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale. Resta inteso che le ore prestate in eccedenza all'orario concordato saranno da considerare straordinarie a tutti gli effetti e, salvo diverse intese intervenute tra le parti, saranno retribuite in regime straordinario nel mese di competenza.flessibilità previste;
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Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate Le parti riconoscono che le particolari caratteristiche aziende, in uno o più periodi dell'anno o dell'esercizio produttivo, possono avere esigenze produttive connesse a fluttuazioni del settoremercato. Con riferimento a quanto sopra le aziende potranno realizzare orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, allo scopo per tutta l'unità produttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario settimanale di realizzare obiettivi lavoro nei periodi di maggiore produttività aziendale che possano anche favorire il potenziamento della produzione intensità produttiva fino ad un massimo di 96 ore per anno solare (o per esercizio) e lo sviluppo di iniziative di servizio sul territorio, di contenere l'entità del ricorso sino al lavoro straordinario e di assicurare il miglior utilizzo delle professionalità, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni dell'attività e nell'intento di realizzare gli obiettivi di cui sopra, potranno essere adottati - avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 13 della legge n. 196/1997 - sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, comunque non superiori alla stagione teatrale, intendendosi per tali sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano settimane lavorative a 40 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore o minore orario sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni e singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento della media delle 40 ore settimanali ed il non superamento limite delle 48 ore settimanali, ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di lavoro per singola settimana. L'adozione della flessibilità e le conseguenti modalità applicative, secondo i criteri di cui appresso, dovranno essere concordate in sede di esame tra Direzioni aziendali e R.S.U. In assenza di queste ultime, le predette intese saranno definite tra le Direzioni aziendali ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. A fronte del superamento dell'orario contrattuale sarà prevista: - una corrispondente entità di ore di riduzione in conguaglio nei periodi di minore attività lavorativaintensità produttiva. In tal caso i l'orario normale di lavoro sarà articolato prevedendo settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale e settimane lavorative con prestazioni inferiori all'orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore di lavoro prestate oltre le 40 ore settimanali sarà corrisposta una maggiorazione della retribuzione di fatto pari a: - 13% per le ore prestate dal lunedì al venerdì; - oppure la concessione 18% per le ore prestate nella giornata del sabato. Tali maggiorazioni saranno corrisposte con le retribuzioni nel periodo di ferie aggiuntive o riposi compensativi per paga nel quale le ore suddette saranno prestate. Al fine dell'attivazione degli orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, le aziende daranno informazione previsionale alle Rappresentanze sindacali unitarie, nel corso di un numero apposito incontro, indicando i periodi previsti di giorni rapportato all'entità maggiore e di minore intensità produttiva e delle ore necessarie. Le modalità di distribuzione delle ore nel periodo di superamento dell'orario contrattualecontrattuale ed il godimento dei relativi riposi, restando inteso che saranno definiti contestualmente in tempo utile in sede di esame tra Direzione e Rappresentanze sindacali unitarie, tenuto conto delle esigenze tecnico- produttive ed organizzative aziendali. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori percepiranno nei periodi di superamento la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale. Resta inteso che le ore prestate in eccedenza all'orario concordato saranno da considerare straordinarie a tutti gli effetti einteressati, salvo diverse intese intervenute deroghe individuali ed eccezionali a fronte di comprovati impedimenti. Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, la durata del riposo giornaliero consecutivo tra la fine dell'orario normale e l'inizio dell'orario in flessibilità può risultare inferiore alle 11 ore. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. d), del decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, tra il termine della prestazione lavorativa in flessibilità e l'inizio del normale orario lavorativo settimanale il lavoratore può godere di un riposo inferiore alle 35 ore (24 più 11) stabilite dal citato art. 9, a condizione che a livello aziendale vengano definite congiuntamente le partimodalità di riposo compensativo. Con l'articolo di cui sopra le parti hanno inteso fornire alle aziende il diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare della domanda di prodotti o servizi nel corso dell'anno. Le Rappresentanze sindacali dei lavoratori ai vari livelli sono impegnate a rimuovere tempestivamente e comunque in tempi utili, saranno retribuite in regime straordinario nel mese di competenzaper il concreto utilizzo dello strumento, gli ostacoli che si verificassero.
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Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore, allo scopo di realizzare obiettivi di maggiore produttività aziendale che possano anche favorire il potenziamento della produzione e lo sviluppo di iniziative di servizio sul territorio, di contenere l'entità del ricorso al lavoro straordinario e di assicurare il miglior utilizzo delle professionalità, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni dell'attività e dell'attività, nell'intento di realizzare gli obiettivi di cui sopra, potranno essere adottati - avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 13 della legge n. 196/1997 - sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, comunque non superiori alla stagione teatrale, intendendosi per tali sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano settimane lavorative a 40 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore o minore orario sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni e singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento della media delle 40 ore settimanali ed il non superamento delle 48 ore di lavoro per singola settimana. L'adozione della flessibilità e le conseguenti modalità applicative, secondo i criteri di cui appresso, dovranno essere concordate in sede di esame tra Direzioni direzioni aziendali e R.S.U. rappresentanze sindacali aziendali. In assenza di queste ultime, le predette intese saranno definite tra le Direzioni direzioni aziendali ed i rappresentanti delle Organizzazioni organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.lCCNL. A fronte del superamento dell'orario contrattuale sarà prevista: - una corrispondente entità di ore di riduzione in periodi di minore attività lavorativa. In tal caso i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale; - oppure la concessione di ferie aggiuntive o riposi compensativi per un numero di giorni rapportato all'entità di ore di superamento dell'orario contrattuale, restando inteso che i lavoratori percepiranno nei periodi di superamento la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale. Resta inteso che le ore prestate in eccedenza all'orario concordato saranno da considerare straordinarie a tutti gli effetti e, salvo diverse intese intervenute tra le parti, saranno retribuite in regime straordinario nel mese di competenza.
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Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore, settore ed anche allo scopo di realizzare obiettivi di maggiore produttività aziendale che possano anche favorire il potenziamento della produzione e lo sviluppo di iniziative di servizio sul territorio, di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del ricorso al lavoro straordinario e di assicurare il miglior utilizzo delle professionalitàconnessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività e nell'intento lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare gli obiettivi diversi regimi di cui sopraorario in particolari periodi, potranno essere adottati - avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 13 della legge n. 196/1997 - sistemi di distribuzione con il superamento dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, comunque non superiori alla stagione teatrale, intendendosi per tali sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano settimane lavorative a 40 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore o minore orario sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni e singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento della media delle 40 ore settimanali ed il non superamento contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di: - 120 ore nell'anno per il settore metalmeccanica ed installazione di lavoro impianti; - 152 ore nell'anno per singola settimana. L'adozione della flessibilità i settori orafi, argentieri ed affini, e le conseguenti modalità applicative, secondo i criteri di cui appresso, dovranno essere concordate in sede di esame tra Direzioni aziendali e R.S.U. In assenza di queste ultime, le predette intese saranno definite tra le Direzioni aziendali ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.lodontotecnici. A fronte del superamento dell'orario contrattuale sarà prevista: - una corrispondente entità di ore di riduzione ed in periodi di minore attività lavorativaintensità produttiva, corrisponderà una pari entità di riposi compensativi: - per i settori metalmeccanica ed installazione di impianti, orafi, argentieri ed affini, entro un periodo di 6 mesi; - per il settore odontotecnico, entro un periodo di 12 mesi. In tal caso i I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale; - oppure . Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la concessione di ferie aggiuntive o riposi compensativi per un numero di giorni rapportato all'entità di ore di superamento dell'orario contrattuale, restando inteso che i lavoratori percepiranno maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. L'applicazione della normativa di cui sopra è subordinata a intese da definire congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. Le parti convengono che a decorrere dal 1° gennaio 1989 per i settori metalmeccanica ed installazione di impianti, orafi, argentieri ed affini e dal 1° luglio 1989 per il settore odontotecnico l'indennità pari a 16 ore annue, venga di norma fruita dai lavoratori sotto forma di permessi retribuiti, che verranno utilizzati, sulla base di intese da convenirsi secondo le esigenze tecnico-produttive dell'impresa, per riassorbire situazioni contingenti di contrazione dell'attività aziendale. Le frazioni di anno verranno computate in dodicesimi. Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; in caso essi siano in tutto o in parte inutilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore. Qualora, a decorrere dalla data del 1° gennaio 1993, venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattualeflessibilità, viene riconosciuta una ulteriore indennità pari a 8 ore. Resta inteso che le ore prestate Ferma restando la non cumulabilità di diverse normative in eccedenza all'orario concordato saranno materia, diverse condizioni previste da considerare straordinarie contratti integrativi regionali, vigenti alla data di stipula del presente c.c.n.l., vanno salvaguardate e potranno essere armonizzate a tutti gli effetti e, salvo diverse intese intervenute tra le parti, saranno retribuite in regime straordinario nel mese di competenzalivello regionale.
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Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate 1. Al fine di affrontare la congiuntura negativa che da oltre un lustro condiziona pesantemente l'attività dell'azienda ed in particolare quella dell'edilizia le particolari caratteristiche del settoreparti convengono che uno degli strumenti più importanti riguarda l’articolazione degli orari di lavoro, allo scopo rendendoli più flessibili al fine di realizzare obiettivi massimizzare l'utilizzo degli impianti nei momenti di maggiore produttività aziendale punta di lavoro e di abbassarlo nei momenti di scarico di commesse. Tale necessità non riguarda soltanto le imprese che possano anche favorire il potenziamento della svolgono attività fortemente condizionate dalla stagionalità, ma va estesa a tutte le imprese che hanno necessità di cogliere tutte le opportunità di lavoro, abbassando i costi di produzione e lo sviluppo meglio rispondendo alla domanda di iniziative di servizio sul territoriomercato e garantendo, di contenere l'entità del ricorso al lavoro straordinario e di assicurare il miglior utilizzo delle professionalitàanche per questa via, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoromaggiore occupazione.
2. Per far fronte alle variazioni dell'attività e nell'intento di realizzare gli obiettivi di cui sopra, potranno essere adottati - avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 13 della legge n. 196/1997 - sistemi di distribuzione dell'orario Si conviene quindi che l'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, comunque non superiori alla stagione teatrale, intendendosi per tali sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano settimane lavorative normale resta fissato a 40 ore settimanali, ma che queste sono la risultante di una media plurisettimanale, con compensazione all'interno dei dodici mesi successivi all’evento che ha prodotto la necessità di rimodulare l'orario di lavoro.
3. La ripartizione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale è competenza esclusiva della Direzione
4. Aziendale che potrà stabilirla anche in modo non uniforme, previo esame congiunto con la Rappresentanza Sindacale Aziendale, che dovrà concludersi trascorsi 5 giorni lavorativi dopo il primo incontro.
5. L’orario plurisettimanale, di cui al comma due del presente articolo, potrà essere attivato per ragioni produttive dalla Direzione Aziendale senza limiti di utilizzo degli orari, purché compatibili con la capienza della compensazione prevista per i dodici mesi successivi e con un orario massimo effettivo di 48 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore o minore orario sia per tutta l'azienda, non oltre sei mesi consecutivi e nell'arco dell'anno solare.
6. Le modalità di attuazione oltreché i tempi di implementazione e di recupero dell'orario settimanale di cui al comma precedente sono stabilite dalla Direzione Aziendale previo esame con la Rappresentanza Sindacale Aziendale che per reparti, uffici, aree di lavoro, si intenderà esaurito entro 5 giorni dalla data del primo incontro. Nel corso dell'esame congiunto la Direzione Aziendale fornirà tutte le indicazioni riguardanti i gruppi di lavoratorilavoratori interessati, specifiche mansioni le ore necessarie e singoli lavoratorila loro collocazione temporale, i periodi previsti di supero e recupero settimanale. Le modalità di attivazione saranno comunicate ai lavoratori interessati con almeno 10 giorni di preavviso rispetto all'attivazione dell'orario plurisettimanale. Nei casi di necessità improvvise e che riguardino un arco di tempo non superiore ai tre mesi di picco produttivo e relativo recupero la comunicazione ai lavoratori viene ridotta a 5 giorni lavorativi, fermo restando il mantenimento della media delle 40 ore settimanali ed il non superamento delle 48 ore di lavoro per singola settimanal’esame congiunto che si dovrà esaurire in 2 giorni lavorativi.
7. L'adozione della flessibilità La comunicazione ai lavoratori verrà data attraverso affissione in luoghi accessibili a tutti i lavoratori interessati e le conseguenti modalità applicative, secondo i criteri di cui appresso, dovranno essere concordate in sede di esame tra Direzioni aziendali e R.S.U. In assenza di queste ultime, le predette intese saranno definite tra le Direzioni aziendali ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.ltramite la scala gerarchica aziendale.
8. A fronte del superamento dell'orario contrattuale sarà prevista: - una corrispondente entità di ore di riduzione in periodi di minore attività lavorativa. In tal caso i I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario all’orario contrattuale settimanale contrattuale normale sia nei periodi di superamento supero che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale; - oppure la concessione di ferie aggiuntive o riposi compensativi per un numero di giorni rapportato all'entità di ore di superamento dell'orario contrattuale, restando inteso che i lavoratori percepiranno nei periodi di superamento la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattualeminore prestazione.
9. Resta inteso che Per le ore prestate in eccedenza all'orario concordato saranno da considerare straordinarie oltre l'orario contrattuale settimanale se prestate di sabato sarà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione omnicomprensiva del 15% per compensare il disagio derivante dalla diminuzione della copertura dei mezzi di trasporti pubblici durante il week end.
10. L’attuazione dell'orario plurisettimanale è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, essendo commisura bile a tutti gli effetti e, salvo diverse intese intervenute tra le parti, saranno retribuite in regime straordinario nel mese normale orario di competenzalavoro e non straordinario.
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Samples: Employment Agreement
Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore, settore ed anche allo scopo di realizzare obiettivi di maggiore produttività aziendale che possano anche favorire il potenziamento della produzione e lo sviluppo di iniziative di servizio sul territorio, di contenere l'entità dei ricor- si allo straordinario ed a sospensioni del ricorso al lavoro straordinario e di assicurare il miglior utilizzo delle professionalitàconnessi a tale caratteristiche, viene introdotta la flessibilità fles- sibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività e nell'intento lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare gli obiettivi diversi regimi di cui sopraorario in particolari periodi, potranno essere adottati - avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 13 della legge n. 196/1997 - sistemi di distribuzione con il superamento dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, comunque non superiori alla stagione teatrale, intendendosi per tali sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano settimane lavorative a 40 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore o minore orario sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni e singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento della media delle 40 ore settimanali ed il non superamento contrat- tuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di lavoro per singola settimana. L'adozione della flessibilità e le conseguenti modalità applicative, secondo i criteri di cui appresso, dovranno essere concordate in sede di esame tra Direzioni aziendali e R.S.U. In assenza di queste ultime, le predette intese saranno definite tra le Direzioni aziendali ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l120 ore nell'anno. A fronte del superamento dell'orario contrattuale sarà prevista: - una corrispondente entità corrisponderà, entro un periodo di ore di riduzione sei mesi ed in periodi di minore attività lavorativaintensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. In tal caso i I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale; - oppure . Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la concessione di ferie aggiuntive o riposi compensativi per un numero di giorni rapportato all'entità di ore di superamento dell'orario contrattuale, restando inteso che i lavoratori percepiranno maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento Superamento dei medesimi. L'applicazione della normativa di cui sopra e subordinata a intese da definire congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori. L'attuazione della flessibilità e impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. Le parti convengono che a decorrere dal 1 gennaio 1989 l'indennità pari a 16 ore annue prevista dal medesimo articolo, 9° COmma, CCNL 16 giugno 1984, venga di norma fruita dai lavoratori sotto forma di permessi retribuiti, che verranno utilizzati, sulla base di intese da convenirsi secondo le esi- genze tecnico-produttive dell'impresa, per riassorbire situazioni contingenti di contrazione dell'attività aziendale. Le frazioni di anno verranno computate in dodicesimi. Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; in caso essi siano in tutto o in parte inutilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore. Qualora, a decorrere dalla data del 1° gennaio 1993, venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattualeflessibilità, viene riconosciuta una ulteriore indennità pari a 8 ore. Resta inteso che le ore prestate Ferma restando la non cumulabilità di diverse normative in eccedenza all'orario concordato saranno materia, diverse condizioni previste da considerare straordinarie con- tratti integrativi regionali, vigenti alla data di stipula del presente CCNL, vanno salvaguardate e potran- no essere armonizzate a tutti gli effetti e, salvo diverse intese intervenute tra le parti, saranno retribuite in regime straordinario nel mese di competenzalivello regionale.
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Samples: Contratto Metalmeccanici