Flessibilità dell’orario di lavoro. Fermo restando quanto previsto dal CCNL all’art. 90, in ogni esercizio ciascun dipendente potrà prestare attività lavorativa ordinaria con superamento dell’orario contrattuale settimanale di lavoro per un numero massimo di 16 settimane, per un totale di n. 40 ore complessive. Pertanto durante le settimane in cui è prevista la flessibilità potranno essere prestate ore lavorative ordinarie in eccedenza al normale orario di lavoro sino a 2,50 ore settimanali. La programmazione del superamento dell’orario contrattuale settimanale di lavoro, sarà attuata in armonia con quanto previsto dalla normativa del CCNL sulla materia e dal presente accordo aziendale. Per ogni mese di applicazione del programma di flessibilità, le prestazioni lavorative in eccedenza al normale orario di lavoro programmate nelle modalità stabilite, dovranno essere articolate in modo da evitare che ogni lavoratore svolga le prestazioni in flessibilità oraria in modo continuativo per oltre tre settimane. Le ore prestate in eccedenza nei periodi e nei limiti stabiliti non costituiscono lavoro straordinario e saranno recuperate dai lavoratori attraverso il godimento di permessi aggiuntivi di riduzione dell’orario di lavoro che verranno usufruiti con le modalità previste dal CCNL sulla materia. Si stabilisce che le ore di permesso da recuperare potranno essere cumulate e di norma recuperate con periodi di godimento non inferiori alle ore del turno di riposo salvo gli eventuali residui che saranno recuperati per l’esatta corrispondenza. Nei periodi in cui è prevista la prestazione lavorativa in eccedenza al normale orario, lo straordinario decorrerà dal superamento dell’orario contrattuale stabilito dal programma di flessibilità. Si conviene che le ore prestate in eccedenza nel primo semestre saranno recuperate entro il 31/12, mentre quelle svolte nel secondo semestre entro il 30/06 dell’anno successivo.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Flessibilità dell’orario di lavoro. Fermo restando quanto previsto dal CCNL all’artConsiderate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l’entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensione del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro. 90Per far fronte alle variazioni di intensità dell’attività lavorativa dell’azienda o di parti di essa, l’azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in ogni esercizio ciascun dipendente potrà prestare attività lavorativa ordinaria particolari periodi, con il superamento dell’orario contrattuale settimanale di lavoro per un numero massimo di 16 settimanesino al limite delle 48 ore settimanali, per un totale massimo di n. 40 80 ore complessiveannue. Pertanto durante le settimane in cui è prevista la flessibilità potranno essere prestate ore lavorative ordinarie in eccedenza al normale orario di lavoro sino a 2,50 ore settimanali. La programmazione A fronte del superamento dell’orario dell’accordo contrattuale corrisponderà, di norma nei sei mesi successivi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. Tale recupero può avvenire anche prima dell’effettuazione delle ore eccedenti l’orario normale previsto. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario contrattuale settimanale sia nei periodi di lavorosuperamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l’orario contrattuale verrà corrisposta una maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla retribuzione oraria normale di fatto, sarà attuata in armonia da liquidare nei periodi di superamento dell’orario. Tale maggiorazione non è cumulabile con quanto previsto dalla normativa dall’art. 14. Le modalità attuative di quanto previsto al secondo comma del CCNL sulla materia presente articolo, relative alla distribuzione delle ore di supero ed all’utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e dal presente accordo aziendaleper iscritto, in tempo utile, tra l’azienda ed i lavoratori. Per ogni mese L’attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di applicazione del programma di flessibilitàcomprovati impedimenti. A titolo informativo ed a consuntivo, le prestazioni lavorative OO.AA. comunicheranno alle XX.XX. territoriali le intese raggiunte in eccedenza al normale orario di lavoro programmate nelle modalità stabilite, dovranno essere articolate in modo da evitare che ogni lavoratore svolga le prestazioni in flessibilità oraria in modo continuativo per oltre tre settimane. Le ore prestate in eccedenza nei periodi e nei limiti stabiliti non costituiscono lavoro straordinario e saranno recuperate dai lavoratori attraverso il godimento di permessi aggiuntivi di riduzione dell’orario di lavoro che verranno usufruiti con le modalità previste dal CCNL sulla materia. Si stabilisce che le ore di permesso da recuperare potranno essere cumulate e di norma recuperate con periodi di godimento non inferiori alle ore del turno di riposo salvo gli eventuali residui che saranno recuperati per l’esatta corrispondenza. Nei periodi in cui è prevista la prestazione lavorativa in eccedenza al normale orario, lo straordinario decorrerà dal superamento dell’orario contrattuale stabilito dal programma di flessibilità. Si conviene che le ore prestate in eccedenza nel primo semestre saranno recuperate entro il 31/12, mentre quelle svolte nel secondo semestre entro il 30/06 dell’anno successivomateria flessibile.
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Flessibilità dell’orario di lavoro. Fermo restando quanto previsto dal CCNL all’artLe parti riconoscono che un complesso di elementi tipici del settore possono determinare la necessità di periodi di maggiore intensità produttiva e di particolare concentrazione delle consegne per le aziende. 90Funzionale a questa esigenza è il ricorso a regimi di orario settimanale flessibili. Le parti riconoscono che l'attuazione della flessibilità dell'orario è anche finalizzata ad un contenimento dell'utilizzo della Cassa integrazione guadagni, del ricorso abnorme allo straordinario ed a consolidare l'occupazione. La soddisfazione di tale esigenza è altresì valutata dalie parti, utile strumento per disincentivare^ fenomeni di anomalo decentramento produttivo. Nei periodi di maggiore intensità produttiva (uno o più nell'anno) e per un massimo di 20 settimane esaminate tra la RSU e la Direzione aziendale le obiettive necessità derivanti da maggiori esigenze di produzione e/o di consegna, verranno attuati diversi regimi di orario settimanale ivi compresa la prestazione lavorativa nella giornata di sabato, comprovato che nel semestre precedente l’azienda non ha effettuato procedimenti di riduzione del personale e che comunque si è in ogni esercizio ciascun dipendente potrà prestare attività lavorativa ordinaria con superamento dell’orario contrattuale settimanale presenza di un regolare andamento occupazionale (in relazione agli organici) e che sia stata data attuazione alla norma di cui all'art. 9, lett. F) (Lavoro esterno). Le ore in questo modo prestate oltre l’orario settimanale, fino a un massimo di 104 annue, verranno recuperate mediante riposi compensativi in misura pari alle ore di lavoro per un numero massimo di 16 settimane, per un totale di n. 40 ore complessive. Pertanto durante le settimane effettuate in cui è prevista la flessibilità potranno essere prestate ore lavorative ordinarie in eccedenza al normale orario di lavoro sino a 2,50 ore settimanali. La programmazione del superamento dell’orario contrattuale settimanale di lavoro, sarà attuata in armonia con quanto previsto dalla normativa del CCNL sulla materia e dal presente accordo aziendale. Per ogni mese di applicazione del programma regime di flessibilità, maggiorate del 20%. Il limite massimo di 104 ore annue potrà essere elevato con accordo sindacale a livello aziendale. Il ricorso alla distribuzione di orario entro le prestazioni lavorative 104 ore annue sarà oggetto di informazione tra le RSU e la Direzione aziendale ed in eccedenza caso di assenza della RSU tra la Direzione aziendale e le organizzazioni sindacali territoriali, informando l’Associazione imprenditoriale di riferimento. […] Quanto sopra disciplinato potrà riguardare sia gruppi di lavoratori che l'intera maestranza. Resta inteso che i riposi compensativi potranno essere utilizzati anche in anticipo rispetto all'effettuazione della maggior prestazione lavorativa. Le modalità di effettuazione dei diversi regimi di orario sia superiore che inferiore all’orario settimanale contrattuale verranno concordemente definite a livello aziendale mediante apposito incontro da tenersi con sufficiente anticipo rispetto al normale periodo di prevedibile attuazione. Ai sensi dell'art 17 del D.Lgs. n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di lavoro programmate nelle modalità stabilitecui al presente articolo, dovranno essere articolate in modo da evitare che ogni lavoratore svolga le prestazioni la durata del riposo giornaliero consecutivo tra la fine dell'orario normale e l'inizio dell'orario in flessibilità oraria in modo continuativo per oltre tre settimanepuò risultare inferiore alle 11 ore. Le ore prestate in eccedenza nei periodi e nei limiti stabiliti non costituiscono lavoro straordinario e saranno recuperate dai lavoratori attraverso Ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, tra il godimento di permessi aggiuntivi di riduzione dell’orario di lavoro che verranno usufruiti con le modalità previste dal CCNL sulla materia. Si stabilisce che le ore di permesso da recuperare potranno essere cumulate e di norma recuperate con periodi di godimento non inferiori alle ore del turno di riposo salvo gli eventuali residui che saranno recuperati per l’esatta corrispondenza. Nei periodi in cui è prevista la termine della prestazione lavorativa in eccedenza flessibilità e l'inizio del normale orario lavorativo settimanale il lavoratore può godere di un riposo inferiore alle 35 ore (24 più 11) stabilite dal citato art. 9, a condizione che vengano definite congiuntamente le modalità di riposo compensativo. Nel caso in cui condizioni non previste impedissero l'intero recupero delle ore prestate oltre l'orario contrattuale, tra la Direzione aziendale e RSU, o le organizzazioni sindacali territoriali, in caso di assenza della RSU, si svolgerà un incontro finalizzato alla ricerca di soluzioni adeguate che dovranno comunque essere attuate entro 4 mesi da detto incontro. Nel caso in cui le parti individuassero l’opportunità, per effetto dell’andamento di mercati, che il termine di 4 mesi non risponde alle opportunità di recupero effettive, potranno individuare concordandoli termini temporali diversi. Qualora tale evento dovesse ricorrere in più stagioni produttive consecutive, obiettivo dell'incontro sarà anche la verifica dell'adeguatezza degli organici. I riposi compensativi di cui al normale orariopresente articolo saranno goduti nei periodi di minor intensità produttiva, lo straordinario decorrerà dal superamento dell’orario contrattuale stabilito dal programma anche con permessi individuali, sulla base di programmi preventivamente disposti a livello aziendale. Ai lavoratori ai quali, per comprovate necessità, non fosse possibile effettuare il programmato regime di flessibilità, saranno concesse le opportune deroghe. Si conviene Per i suddetti lavoratori, che per comprovate necessità non prestassero, in tutto o in parte, le ore prestate programmate e quindi non maturassero i relativi riposi compensativi, nei casi di utilizzo collettivo di tale riposo, si darà luogo a livello aziendale a verifiche per superare i problemi di minore retribuzione derivanti da tale situazione. Annualmente, a livello nazionale, si effettuerà un esame congiunto per verificare il godimento della riduzione di orario legata alla flessibilità. Con la normativa di cui sopra le parti hanno inteso fornire alle aziende il diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare delle esigenze produttive e di mercato. Le Rappresentanze sindacali dei lavoratori ai vari livelli, aziendali e territoriali, sono impegnate a rimuovere tempestivamente e comunque in eccedenza nel primo semestre saranno recuperate entro tempi utili, per il 31/12concreto utilizzo dello strumento, mentre quelle svolte nel secondo semestre entro il 30/06 dell’anno successivogli ostacoli che si verificassero.
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Samples: Rinnovo CCNL Per I Lavoratori Addetti All’industria Delle Calzature
Flessibilità dell’orario di lavoro. Fermo restando quanto previsto dal CCNL all’art1. 90Alla luce delle peculiarità tecnico produttive del settore della panificazione che impongono incrementi connessi anche ad eventi non nella disponibilità delle aziende, in ogni esercizio ciascun dipendente al fine di soddisfare esigenze connesse alle variazioni di intensità dell’attività lavorativa e nell’intento di dare massima applicabilità alla flessibilità dell’orario di lavoro, l’azienda potrà prestare attività lavorativa ordinaria realizzare regimi di orario diversi rispetto all’articolazione prescelta ai sensi dell’art. 29, con il superamento dell’orario contrattuale settimanale sino al limite di lavoro per 48 ore settimanali e fino ad un numero massimo di 16 settimane96 ore annuali.
2. Nell’ambito del II livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma.
3. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione settimanale prevista per un totale i periodi di n. 40 ore complessive. Pertanto durante le settimane in cui è prevista la flessibilità potranno essere prestate ore lavorative ordinarie in eccedenza al normale orario di lavoro sino a 2,50 ore settimanali. La programmazione del superamento dell’orario contrattuale contrattuale.
4. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale con- trattuale sia nei periodi di lavoro, sarà attuata superamento che in armonia con quanto previsto dalla normativa del CCNL quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale. Agli stessi verranno riconosciute ulteriori 9 ore di permessi annuali che saranno proporzionati sulla materia e dal presente accordo aziendalebase delle prestazioni effettuate in regime di flessibilità.
5. Per ogni mese Nell’ambito della calendarizzazione l’azienda illustrerà il programma annuale di applicazione appli- cazione della flessibilità all’Osservatorio Nazionale ed Organizzazioni Sindacali competenti. Comunicherà altresì tempestivamente le eventuali variazioni allo stesso. Ai fini dell’applicazione del programma di flessibilitàflessibilità di cui al presente articolo, le prestazioni lavorative in eccedenza al normale orario per anno si intende il periodo di lavoro programmate nelle modalità stabilite, dovranno essere articolate in modo da evitare che ogni lavoratore svolga le prestazioni in flessibilità oraria in modo continuativo per oltre tre settimane. Le ore prestate in eccedenza nei periodi e nei limiti stabiliti non costituiscono lavoro straordinario e saranno recuperate dai lavoratori attraverso il godimento 12 mesi seguente la data di permessi aggiuntivi di riduzione dell’orario di lavoro che verranno usufruiti con le modalità previste dal CCNL sulla materia. Si stabilisce che le ore di permesso da recuperare potranno essere cumulate e di norma recuperate con periodi di godimento non inferiori alle ore avvio del turno di riposo salvo gli eventuali residui che saranno recuperati per l’esatta corrispondenza. Nei periodi in cui è prevista la prestazione lavorativa in eccedenza al normale orario, lo straordinario decorrerà dal superamento dell’orario contrattuale stabilito dal programma di flessibilità. Si conviene che le ore prestate in eccedenza nel primo semestre saranno recuperate entro il 31/12, mentre quelle svolte nel secondo semestre entro il 30/06 dell’anno successivostesso.
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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro
Flessibilità dell’orario di lavoro. Fermo restando quanto previsto dal CCNL all’artConsiderate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l’entità dei ricor- si allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessi- bilità dell’orario contrattuale di lavoro. 90Per far fronte alle variazioni di intensità dell’attività lavorativa dell’azienda o di parti di essa, l’azien- da potrà realizzare diversi regimi di orario in ogni esercizio ciascun dipendente potrà prestare attività lavorativa ordinaria particolari periodi, con il superamento dell’orario contrattuale settimanale di lavoro per un numero massimo di 16 settimanecon- trattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un totale massimo di n. 40 120 ore complessiveannue. Pertanto durante le settimane in cui è prevista la flessibilità potranno essere prestate ore lavorative ordinarie in eccedenza al normale orario di lavoro sino a 2,50 ore settimanali. La programmazione A fronte del superamento dell’orario contrattuale corrisponderà, di norma nei sei mesi successivi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. Tale recupero può avve- nire anche prima dell’effettuazione delle ore eccedenti l’orario normale previsto. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario contrattuale settimanale sia nei periodi di lavoro, sarà attuata superamento che in armonia quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l’orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla retribuzione di fatto da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Tale maggiorazione non é cumulabile con quanto previsto dalla dall’art. 22. Le modalità attuative di quanto previsto al 2o comma del presente articolo, relative alla distribuzione delle ore di supero, alle forme, ai tempi di recupero delle riduzioni di orario compensative, saranno definite congiuntamente, e per iscritto, in tempo utile tra l’azienda ed i lavoratori. L’attuazione della flessibilità é impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali motivate. La presente normativa esclude prestazioni domenicali, salvo per le imprese del CCNL sulla materia e settore delle attività fotografiche ed affini. Il regime di flessibilità é incompatibile, per i lavoratori interessati, con contemporanee prestazioni indi- viduali di lavoro straordinario. Qualora venga attuato dal presente accordo aziendale. Per ogni mese singolo lavoratore un regime di applicazione del programma di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l’anno in cui viene effettuata la flessibilità, le prestazioni lavorative in eccedenza al normale orario di lavoro programmate nelle modalità stabilite, dovranno essere articolate in modo da evitare che ogni lavoratore svolga le prestazioni in flessibilità oraria in modo continuativo per oltre tre settimane. Le vengono riconosciute 8 ore prestate in eccedenza nei periodi e nei limiti stabiliti non costituiscono lavoro straordinario e saranno recuperate dai lavoratori attraverso il godimento di permessi aggiuntivi retri- buiti aggiuntivi. Ferma restando la non cumulabilità di riduzione dell’orario diverse normative in materia, diverse condizioni previste da con- tratti integrativi regionali, vigenti alla data di lavoro che verranno usufruiti con le modalità previste dal CCNL sulla materia. Si stabilisce che le ore di permesso da recuperare stipula del presente C.C.N.L., vanno salvaguardate e potranno essere cumulate e di norma recuperate con periodi di godimento non inferiori alle ore del turno di riposo salvo gli eventuali residui che saranno recuperati per l’esatta corrispondenza. Nei periodi in cui è prevista la prestazione lavorativa in eccedenza al normale orario, lo straordinario decorrerà dal superamento dell’orario contrattuale stabilito dal programma di flessibilità. Si conviene che le ore prestate in eccedenza nel primo semestre saranno recuperate entro il 31/12, mentre quelle svolte nel secondo semestre entro il 30/06 dell’anno successivoarmonizzate a livello regionale.
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Samples: Contratto Per Le Imprese E I Lavoratori Del Settore Grafico Ed Editoria
Flessibilità dell’orario di lavoro. Fermo restando quanto previsto dal CCNL all’artAlla luce delle peculiarità tecnico-produttive del settore della panificazione che impongono incrementi connessi anche ad eventi non nella disponibilità delle aziende, al fine di soddisfare esigenze connesse alle variazioni di intensità dell’attività lavorativa e nell’intento di dare massima applicabilità alla flessibilità dell’orario di lavoro, l’azienda potrà realizzare regimi di orario diversi rispetto all’articolazione prescelta ai sensi dell’art. 9015, in ogni esercizio ciascun dipendente potrà prestare attività lavorativa ordinaria con il superamento dell’orario contrattuale settimanale sino al limite di lavoro per 48 ore settimanali e fino ad un numero massimo di 16 settimane96 ore annuali. Nell’ambito del secondo livello di contrattazione aziendale possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione settimanale prevista per un totale i periodi di n. 40 ore complessive. Pertanto durante le settimane in cui è prevista la flessibilità potranno essere prestate ore lavorative ordinarie in eccedenza al normale orario di lavoro sino a 2,50 ore settimanali. La programmazione del superamento dell’orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale settimanale sia nei periodi di lavoro, sarà attuata superamento che in armonia con quanto previsto dalla normativa del CCNL quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale. Agli stessi verranno riconosciute ulteriori 9 ore di permessi annuali che saranno proporzionati sulla materia e dal presente accordo aziendalebase delle prestazioni effettuate in regime di flessibilità. Per ogni mese Nell’ambito della calendarizzazione l’azienda comunicherà il programma annuale di applicazione della flessibilità ai lavoratori interessati Ai fini dell’applicazione del programma di flessibilitàflessibilità di cui al presente articolo, le prestazioni lavorative in eccedenza al normale orario per anno si intende il periodo di lavoro programmate nelle modalità stabilite, dovranno essere articolate in modo da evitare che ogni lavoratore svolga le prestazioni in flessibilità oraria in modo continuativo per oltre tre settimane. Le ore prestate in eccedenza nei periodi e nei limiti stabiliti non costituiscono lavoro straordinario e saranno recuperate dai lavoratori attraverso il godimento 12 mesi seguente la data di permessi aggiuntivi di riduzione dell’orario di lavoro che verranno usufruiti con le modalità previste dal CCNL sulla materia. Si stabilisce che le ore di permesso da recuperare potranno essere cumulate e di norma recuperate con periodi di godimento non inferiori alle ore avvio del turno di riposo salvo gli eventuali residui che saranno recuperati per l’esatta corrispondenza. Nei periodi in cui è prevista la prestazione lavorativa in eccedenza al normale orario, lo straordinario decorrerà dal superamento dell’orario contrattuale stabilito dal programma di flessibilità. Si conviene che le ore prestate in eccedenza nel primo semestre saranno recuperate entro il 31/12, mentre quelle svolte nel secondo semestre entro il 30/06 dell’anno successivostesso.
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Flessibilità dell’orario di lavoro. Fermo restando quanto previsto dal CCNL all’art. 90La gestione efficace dell’orario delle prestazioni è una delle componenti primarie per ottimizzare l’organizzazione del lavoro, cogliere le diverse esigenze produttive, conciliare tempi di lavoro e tempi di vita, in ogni esercizio ciascun dipendente potrà prestare attività lavorativa ordinaria con superamento dell’orario contrattuale settimanale di lavoro per un numero massimo di 16 settimane, per un totale di n. 40 ore complessive. Pertanto durante le settimane in cui è prevista la flessibilità potranno essere prestate ore lavorative ordinarie in eccedenza al normale orario di lavoro sino a 2,50 ore settimanali. La programmazione del superamento dell’orario contrattuale settimanale dipendenza dei volumi di lavoro, sarà attuata in armonia con tipologia dei lavori, stagionalità, servizio al cliente. Al fine di soddisfare le esigenze di orario determinate dalle mutevoli combinazioni delle variabili indicate le parti concordano quanto previsto dalla normativa del CCNL sulla materia e segue: A far data dal presente accordo aziendale. Per ogni mese 1 marzo 2014 è introdotto un regime di applicazione del programma di flessibilità, le prestazioni lavorative in eccedenza al normale orario di lavoro programmate nelle modalità stabilite, dovranno essere articolate in modo da evitare che ogni lavoratore svolga le prestazioni in flessibilità oraria in modo continuativo per oltre tre settimane. Le ore prestate in eccedenza nei periodi e nei limiti stabiliti non costituiscono lavoro straordinario e saranno recuperate dai lavoratori attraverso il godimento di permessi aggiuntivi di riduzione dell’orario di lavoro che verranno usufruiti ai sensi di quanto previsto dall’art.120 del C.C.N.L. settore commercio, per i lavoratori a tempo pieno e per i lavoratori a tempo parziale, con contratto a tempo determinato e con contratto a tempo indeterminato. Ferma restando l’articolazione dell’orario medio settimanale (40 ore), o il diverso orario stabilito per il tempo parziale, per far fronte alle variazioni mensili dell’intensità lavorativa dell’azienda, l’orario di lavoro settimanale aziendale potrà essere aumentato, nell’arco di tutto l’anno, di 4 ore a settimana o diminuito di 4 ore per settimana. Il regime di flessibilità entrerà in vigore di norma al 1° di gennaio e avrà validità annua. Per il solo anno 2014 il regime di flessibilità avrà inizio dal 1 gennaio 2014 e si concluderà il 31 dicembre 2014. Di norma la compensazione delle ore lavorate in più e di quelle lavorate in meno avverrà nell’anno di competenza, o nel periodo di lavoro previsto per i lavoratori con contratto a tempo determinato. Per i lavoratori con contratto di lavoro a termine la verifica dei residui avverrà alla fine del rapporto di lavoro, e si procederà in quel momento al pagamento delle ore residue con le modalità previste dal CCNL sulla materiamaggiorazioni previste. Si stabilisce che Nell’eventualità di residui di ore negativi, le ore saranno compensate con i permessi per riduzione di permesso orario o se indisponibili, con le ferie residue. Qualora alla data del 31.12 di ciascun anno dovessero risultare ore da recuperare potranno essere cumulate e o da usufruire , ciò sarà possibile fino alla data del 31.03 dell’anno successivo a quello di norma competenza. Per le eventuali ore di esubero non recuperate alla data del 31.3 si procederà al pagamento, con il primo cedolino utile, riconoscendo la maggiorazione prevista per lo straordinario diurno o per il lavoro supplementare (15% o 30%). Nel caso di flessibilità negativa si procederà allo slittamento del periodo fino a completo recupero. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario di lavoro settimanale contrattuale, sia nei periodi di godimento non inferiori alle ore del turno superamento che in quelli di riposo salvo gli eventuali residui che saranno recuperati per l’esatta corrispondenzacorrispondente riduzione dell’orario contrattuale. Nei periodi in cui è prevista la prestazione lavorativa in eccedenza al normale orario, lo Il lavoro straordinario decorrerà dal superamento dell’orario contrattuale stabilito dal programma dalla prima ora successiva all’orario definito per ciascuna settimana. Al fine di consentire il confronto richiesto per la flessibilità, l’azienda provvederà a informare annualmente le XX.XX. territoriali per verificare l’andamento del regime di flessibilità. Si conviene che le ore prestate in eccedenza nel primo semestre saranno recuperate entro L’azienda provvederà altresì a comunicare per iscritto, con congruo preavviso, ai lavoratori interessati il 31/12programma definito di applicazione della flessibilità, mentre quelle svolte nel secondo semestre entro il 30/06 dell’anno successivoe terrà conto nella redazione dei turni di lavoro, della disponibilità alla flessibilità e delle esigenze rappresentate dai lavoratori per garantire la corretta conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Flessibilità dell’orario di lavoro. Fermo restando quanto previsto dal CCNL Le parti riconoscono che un complesso di elementi tipici del settore possono determinare la necessità di periodi di maggiore intensità produttiva e di particolare concentrazione delle consegne per le aziende. Funzionale a questa esigenza è il ricorso a regimi di orario settimanale flessibili. Le parti riconoscono che l’attuazione della flessibilità dell’orario è anche finalizzata ad un contenimento dell’utilizzo della Cassa integrazione guadagni, del ricorso abnorme allo straordinario ed a consolidare l’occupazione. La soddisfazione di tale esigenza è altresì valutata dalle parti, utile strumento per disincentivare fenomeni di anomalo decentramento produttivo. Nei periodi di maggiore intensità produttiva (uno o più nell’anno) e per un massimo di 20 settimane esaminate tra la R.S.U. e la Direzione aziendale le obiettive necessità derivanti da maggiori esigenze di produzione e/o di consegna, verranno attuati diversi regimi di orario settimanale ivi compresa la prestazione lavorativa nella giornata di sabato, comprovato che nel semestre precedente l’azienda non ha effettuato procedimenti di riduzione del personale e che comunque si è in presenza di un regolare andamento occupazionale (in relazione agli organici) e che sia stata data attuazione alla norma di cui all’art. 909, lett. F) (Lavoro esterno). Le ore in ogni esercizio ciascun dipendente potrà prestare attività lavorativa ordinaria con superamento dell’orario contrattuale settimanale questo modo prestate oltre l’orario settimanale, fino a un massimo di 104 annue, verranno recuperate mediante riposi compensativi in misura pari alle ore di lavoro per un numero massimo di 16 settimane, per un totale di n. 40 ore complessive. Pertanto durante le settimane effettuate in cui è prevista la flessibilità potranno essere prestate ore lavorative ordinarie in eccedenza al normale orario di lavoro sino a 2,50 ore settimanali. La programmazione del superamento dell’orario contrattuale settimanale di lavoro, sarà attuata in armonia con quanto previsto dalla normativa del CCNL sulla materia e dal presente accordo aziendale. Per ogni mese di applicazione del programma regime di flessibilità, maggiorate del 20%. Il limite massimo di 104 ore annue potrà essere elevato con accordo sindacale a livello aziendale. Il ricorso alla distribuzione di orario entro le prestazioni lavorative 104 ore annue sarà oggetto di informazione tra le RSU e la Direzione aziendale ed in eccedenza caso di assenza della RSU tra la Direzione aziendale e le organizzazioni sindacali territoriali, informando l’Associazione imprenditoriale di riferimento. La retribuzione relativa alle ore così prestate verrà erogata a regime normale nel periodo di paga in cui verranno goduti i riposi compensativi. Quanto sopra disciplinato potrà riguardare sia gruppi di lavoratori che l’intera maestranza. Resta inteso che i riposi compensativi potranno essere utilizzati anche in anticipo rispetto all’effettuazione della maggior prestazione lavorativa. Le modalità di effettuazione dei diversi regimi di orario sia superiore che inferiore all’orario settimanale contrattuale verranno concordemente definite a livello aziendale mediante apposito incontro da tenersi con sufficiente anticipo rispetto al normale periodo di prevedibile attuazione. Ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di lavoro programmate nelle modalità stabilitecui al presente articolo, dovranno essere articolate in modo da evitare che ogni lavoratore svolga le prestazioni la durata del riposo giornaliero consecutivo tra la fine dell’orario normale e l’inizio dell’orario in flessibilità oraria in modo continuativo per oltre tre settimanepuò risultare inferiore alle 11 ore. Le ore prestate in eccedenza nei periodi e nei limiti stabiliti non costituiscono lavoro straordinario e saranno recuperate dai lavoratori attraverso Ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, tra il godimento di permessi aggiuntivi di riduzione dell’orario di lavoro che verranno usufruiti con le modalità previste dal CCNL sulla materia. Si stabilisce che le ore di permesso da recuperare potranno essere cumulate e di norma recuperate con periodi di godimento non inferiori alle ore del turno di riposo salvo gli eventuali residui che saranno recuperati per l’esatta corrispondenza. Nei periodi in cui è prevista la termine della prestazione lavorativa in eccedenza flessibilità e l’inizio del normale orario lavorativo settimanale il lavoratore può godere di un riposo inferiore alle 35 ore (24 più 11) stabilite dal citato art. 9, a condizione che vengano definite congiuntamente le modalità di riposo compensativo. Nel caso in cui condizioni non previste impedissero l’intero recupero delle ore prestate oltre l’orario contrattuale, tra la Direzione aziendale e R.S.U., o le organizzazioni sindacali territoriali, in caso di assenza della RSU, si svolgerà un incontro finalizzato alla ricerca di soluzioni adeguate che dovranno comunque essere attuate entro 4 mesi da detto incontro. Nel caso in cui le parti individuassero l’opportunità, per effetto dell’andamento di mercati, che il termine di 4 mesi non risponde alle opportunità di recupero effettive, potranno individuare concordandoli termini temporali diversi. Qualora tale evento dovesse ricorrere in più stagioni produttive consecutive, obiettivo dell’incontro sarà anche la verifica dell’adeguatezza degli organici. I riposi compensativi di cui al normale orariopresente articolo saranno goduti nei periodi di minor intensità produttiva, lo straordinario decorrerà dal superamento dell’orario contrattuale stabilito dal programma anche con permessi individuali, sulla base di programmi preventivamente disposti a livello aziendale. Ai lavoratori ai quali, per comprovate necessità, non fosse possibile effettuare il programmato regime di flessibilità, saranno concesse le opportune deroghe. Si conviene Per i suddetti lavoratori, che per comprovate necessità non prestassero, in tutto o in parte, le ore prestate programmate e quindi non maturassero i relativi riposi compensativi, nei casi di utilizzo collettivo di tale riposo, si darà luogo a livello aziendale a verifiche per superare i problemi di minore retribuzione derivanti da tale situazione. Annualmente, a livello nazionale, si effettuerà un esame congiunto per verificare il godimento della riduzione di orario legata alla flessibilità. Con la normativa di cui sopra le parti hanno inteso fornire alle aziende il diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare delle esigenze produttive e di mercato. Le Rappresentanze sindacali dei lavoratori ai vari livelli, aziendali e territoriali, sono impegnate a rimuovere tempestivamente e comunque in eccedenza nel primo semestre saranno recuperate entro tempi utili, per il 31/12concreto utilizzo dello strumento, mentre quelle svolte nel secondo semestre entro il 30/06 dell’anno successivogli ostacoli che si verificassero.
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