Common use of Flessibilità dell’orario di lavoro Clause in Contracts

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l’entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensione del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell’attività lavorativa dell’azienda o di parti di essa, l’azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell’orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 80 ore annue. A fronte del superamento dell’accordo contrattuale corrisponderà, di norma nei sei mesi successivi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. Tale recupero può avvenire anche prima dell’effettuazione delle ore eccedenti l’orario normale previsto. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l’orario contrattuale verrà corrisposta una maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla retribuzione oraria normale di fatto, da liquidare nei periodi di superamento dell’orario. Tale maggiorazione non è cumulabile con quanto previsto dall’art. 14. Le modalità attuative di quanto previsto al secondo comma del presente articolo, relative alla distribuzione delle ore di supero ed all’utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto, in tempo utile, tra l’azienda ed i lavoratori. L’attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. A titolo informativo ed a consuntivo, le OO.AA. comunicheranno alle XX.XX. territoriali le intese raggiunte in materia flessibile.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche Alla luce delle peculiarità tecnico-produttive del settore ed della panificazione che impongono incrementi connessi anche allo scopo ad eventi non nella disponibilità delle aziende, al fine di contenere l’entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensione del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro. Per far fronte soddisfare esigenze connesse alle variazioni di intensità dell’attività lavorativa dell’azienda o e nell’intento di parti dare massima applicabilità alla flessibilità dell’orario di essalavoro, l’azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodidiversi rispetto all’articolazione prescelta ai sensi dell’art. 15, con il superamento dell’orario contrattuale sino al limite delle di 48 ore settimanali, per settimanali e fino ad un massimo di 80 96 ore annueannuali. Nell’ambito del secondo livello di contrattazione aziendale possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma. A fronte del superamento dell’accordo contrattuale corrisponderàdella prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, di norma nei sei mesi successivi l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno ed in periodi di minore intensità produttivalavorativa, una pari entità di riposi compensativi. Tale recupero può avvenire anche prima dell’effettuazione delle ore eccedenti l’orario normale previstodi riduzione, con la stessa articolazione settimanale prevista per i periodi di superamento dell’orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale. Per le Agli stessi verranno riconosciute ulteriori 9 ore prestate oltre l’orario contrattuale verrà corrisposta una maggiorazione di permessi annuali che saranno proporzionati sulla base delle prestazioni effettuate in regime di flessibilità. Nell’ambito della calendarizzazione l’azienda comunicherà il programma annuale di applicazione della flessibilità ai lavoratori interessati Ai fini dell’applicazione del 10% da calcolarsi sulla retribuzione oraria normale programma di fatto, da liquidare nei periodi flessibilità di superamento dell’orario. Tale maggiorazione non è cumulabile con quanto previsto dall’art. 14. Le modalità attuative di quanto previsto cui al secondo comma del presente articolo, relative alla distribuzione delle ore per anno si intende il periodo di supero ed all’utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto, in tempo utile, tra l’azienda ed i lavoratori. L’attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte 12 mesi seguente la data di comprovati impedimenti. A titolo informativo ed a consuntivo, le OO.AA. comunicheranno alle XX.XX. territoriali le intese raggiunte in materia flessibileavvio del programma stesso.

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Samples: www.assipan.it

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche Le parti riconoscono che un complesso di elementi tipici del settore ed possono determinare la necessità di periodi di maggiore intensità produttiva e di particolare concentrazione delle consegne per le aziende. Funzionale a questa esigenza è il ricorso a regimi di orario settimanale flessibili. Le parti riconoscono che l'attuazione della flessibilità dell'orario è anche allo scopo di contenere l’entità dei ricorsi finalizzata ad un contenimento dell'utilizzo della Cassa integrazione guadagni, del ricorso abnorme allo straordinario ed a sospensione del lavoro connessi a consolidare l'occupazione. La soddisfazione di tale caratteristicaesigenza è altresì valutata dalie parti, viene introdotta utile strumento per disincentivare^ fenomeni di anomalo decentramento produttivo. Nei periodi di maggiore intensità produttiva (uno o più nell'anno) e per un massimo di 20 settimane esaminate tra la flessibilità dell’orario contrattuale RSU e la Direzione aziendale le obiettive necessità derivanti da maggiori esigenze di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell’attività lavorativa dell’azienda produzione e/o di parti di essaconsegna, l’azienda potrà realizzare verranno attuati diversi regimi di orario settimanale ivi compresa la prestazione lavorativa nella giornata di sabato, comprovato che nel semestre precedente l’azienda non ha effettuato procedimenti di riduzione del personale e che comunque si è in particolari periodipresenza di un regolare andamento occupazionale (in relazione agli organici) e che sia stata data attuazione alla norma di cui all'art. 9, con il superamento dell’orario contrattuale sino al limite delle 48 lett. F) (Lavoro esterno). Le ore settimanaliin questo modo prestate oltre l’orario settimanale, per fino a un massimo di 80 104 annue, verranno recuperate mediante riposi compensativi in misura pari alle ore annuedi lavoro effettuate in regime di flessibilità, maggiorate del 20%. A fronte del superamento dell’accordo contrattuale corrisponderà, Il limite massimo di norma nei sei mesi successivi 104 ore annue potrà essere elevato con accordo sindacale a livello aziendale. Il ricorso alla distribuzione di orario entro le 104 ore annue sarà oggetto di informazione tra le RSU e la Direzione aziendale ed in caso di assenza della RSU tra la Direzione aziendale e le organizzazioni sindacali territoriali, informando l’Associazione imprenditoriale di riferimento. […] Quanto sopra disciplinato potrà riguardare sia gruppi di lavoratori che l'intera maestranza. Resta inteso che i riposi compensativi potranno essere utilizzati anche in anticipo rispetto all'effettuazione della maggior prestazione lavorativa. Le modalità di effettuazione dei diversi regimi di orario sia superiore che inferiore all’orario settimanale contrattuale verranno concordemente definite a livello aziendale mediante apposito incontro da tenersi con sufficiente anticipo rispetto al periodo di prevedibile attuazione. Ai sensi dell'art 17 del D.Lgs. n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, la durata del riposo giornaliero consecutivo tra la fine dell'orario normale e l'inizio dell'orario in flessibilità può risultare inferiore alle 11 ore. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, tra il termine della prestazione lavorativa in flessibilità e l'inizio del normale orario lavorativo settimanale il lavoratore può godere di un riposo inferiore alle 35 ore (24 più 11) stabilite dal citato art. 9, a condizione che vengano definite congiuntamente le modalità di riposo compensativo. Nel caso in cui condizioni non previste impedissero l'intero recupero delle ore prestate oltre l'orario contrattuale, tra la Direzione aziendale e RSU, o le organizzazioni sindacali territoriali, in caso di assenza della RSU, si svolgerà un incontro finalizzato alla ricerca di soluzioni adeguate che dovranno comunque essere attuate entro 4 mesi da detto incontro. Nel caso in cui le parti individuassero l’opportunità, per effetto dell’andamento di mercati, che il termine di 4 mesi non risponde alle opportunità di recupero effettive, potranno individuare concordandoli termini temporali diversi. Qualora tale evento dovesse ricorrere in più stagioni produttive consecutive, obiettivo dell'incontro sarà anche la verifica dell'adeguatezza degli organici. I riposi compensativi di cui al presente articolo saranno goduti nei periodi di minore minor intensità produttiva, una pari entità anche con permessi individuali, sulla base di programmi preventivamente disposti a livello aziendale. Ai lavoratori ai quali, per comprovate necessità, non fosse possibile effettuare il programmato regime di flessibilità, saranno concesse le opportune deroghe. Per i suddetti lavoratori, che per comprovate necessità non prestassero, in tutto o in parte, le ore programmate e quindi non maturassero i relativi riposi compensativi, nei casi di utilizzo collettivo di tale riposo, si darà luogo a livello aziendale a verifiche per superare i problemi di minore retribuzione derivanti da tale situazione. Tale recupero può avvenire anche prima dell’effettuazione Annualmente, a livello nazionale, si effettuerà un esame congiunto per verificare il godimento della riduzione di orario legata alla flessibilità. Con la normativa di cui sopra le parti hanno inteso fornire alle aziende il diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare delle esigenze produttive e di mercato. Le Rappresentanze sindacali dei lavoratori ai vari livelli, aziendali e territoriali, sono impegnate a rimuovere tempestivamente e comunque in tempi utili, per il concreto utilizzo dello strumento, gli ostacoli che si verificassero. Ove convenuto sulle necessità di superamento delle 104 ore annue di cui ai precedente art. 33 l’azienda esporrà alle RSU o in mancanza di queste ultime alle OO.SS.LL territoriali le necessità e le conseguenti esigenze del superamento delle 104 ore. Dopo l’incontro le parti concorderanno il numero delle ore, modalità di applicazione, lavoratori interessati e modalità di recupero. L’intera procedura si svolgerà nel termine di due settimane di calendario. Nel caso di mancato accordo l’azienda potrà richiedere l’intervento delle segreterie nazionali datoriali e sindacali stipulanti il CCNL per un riesame della richiesta, ferma restando la titolarità a livello aziendale dell’argomento di cui al presente articolo. Per tutte le altre forme di gestione delle ore eccedenti l’orario normale previstoe del recupero valgono le normative previste dall'art. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l’orario contrattuale verrà corrisposta una maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla retribuzione oraria normale di fatto, da liquidare nei periodi di superamento dell’orario. Tale maggiorazione non è cumulabile con quanto previsto dall’art. 14. Le modalità attuative di quanto previsto al secondo comma del presente articolo, relative alla distribuzione delle ore di supero ed all’utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto33, in tempo utile, tra l’azienda ed i lavoratori. L’attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. A titolo informativo ed a consuntivo, le OO.AA. comunicheranno quanto applicabili alle XX.XX. territoriali le intese raggiunte in materia flessibileore superiori alle 104 annue.

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Samples: www.mysolution.it

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche Le parti riconoscono che un complesso di elementi tipici del settore ed possono determinare la necessità di periodi di maggiore intensità produttiva e di particolare concentrazione delle consegne per le aziende. Funzionale a questa esigenza è il ricorso a regimi di orario settimanale flessibili. Le parti riconoscono che l’attuazione della flessibilità dell’orario è anche allo scopo di contenere l’entità dei ricorsi finalizzata ad un contenimento dell’utilizzo della Cassa integrazione guadagni, del ricorso abnorme allo straordinario ed a sospensione del lavoro connessi a consolidare l’occupazione. La soddisfazione di tale caratteristicaesigenza è altresì valutata dalle parti, viene introdotta utile strumento per disincentivare fenomeni di anomalo decentramento produttivo. Nei periodi di maggiore intensità produttiva (uno o più nell’anno) e per un massimo di 20 settimane esaminate tra la flessibilità dell’orario contrattuale R.S.U. e la Direzione aziendale le obiettive necessità derivanti da maggiori esigenze di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell’attività lavorativa dell’azienda produzione e/o di parti di essaconsegna, l’azienda potrà realizzare verranno attuati diversi regimi di orario settimanale ivi compresa la prestazione lavorativa nella giornata di sabato, comprovato che nel semestre precedente l’azienda non ha effettuato procedimenti di riduzione del personale e che comunque si è in particolari periodipresenza di un regolare andamento occupazionale (in relazione agli organici) e che sia stata data attuazione alla norma di cui all’art. 9, con il superamento dell’orario contrattuale sino al limite delle 48 lett. F) (Lavoro esterno). Le ore settimanaliin questo modo prestate oltre l’orario settimanale, per fino a un massimo di 80 104 annue, verranno recuperate mediante riposi compensativi in misura pari alle ore annuedi lavoro effettuate in regime di flessibilità, maggiorate del 20%. A fronte del superamento dell’accordo contrattuale corrisponderà, Il limite massimo di norma nei sei mesi successivi 104 ore annue potrà essere elevato con accordo sindacale a livello aziendale. Il ricorso alla distribuzione di orario entro le 104 ore annue sarà oggetto di informazione tra le RSU e la Direzione aziendale ed in periodi caso di minore intensità produttivaassenza della RSU tra la Direzione aziendale e le organizzazioni sindacali territoriali, una pari entità informando l’Associazione imprenditoriale di riferimento. La retribuzione relativa alle ore così prestate verrà erogata a regime normale nel periodo di paga in cui verranno goduti i riposi compensativi. Tale Quanto sopra disciplinato potrà riguardare sia gruppi di lavoratori che l’intera maestranza. Resta inteso che i riposi compensativi potranno essere utilizzati anche in anticipo rispetto all’effettuazione della maggior prestazione lavorativa. Le modalità di effettuazione dei diversi regimi di orario sia superiore che inferiore all’orario settimanale contrattuale verranno concordemente definite a livello aziendale mediante apposito incontro da tenersi con sufficiente anticipo rispetto al periodo di prevedibile attuazione. Ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, la durata del riposo giornaliero consecutivo tra la fine dell’orario normale e l’inizio dell’orario in flessibilità può risultare inferiore alle 11 ore. Ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, tra il termine della prestazione lavorativa in flessibilità e l’inizio del normale orario lavorativo settimanale il lavoratore può godere di un riposo inferiore alle 35 ore (24 più 11) stabilite dal citato art. 9, a condizione che vengano definite congiuntamente le modalità di riposo compensativo. Nel caso in cui condizioni non previste impedissero l’intero recupero può avvenire anche prima dell’effettuazione delle ore eccedenti l’orario normale previsto. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l’orario contrattuale verrà corrisposta una maggiorazione del 10% contrattuale, tra la Direzione aziendale e R.S.U., o le organizzazioni sindacali territoriali, in caso di assenza della RSU, si svolgerà un incontro finalizzato alla ricerca di soluzioni adeguate che dovranno comunque essere attuate entro 4 mesi da calcolarsi sulla retribuzione oraria normale detto incontro. Nel caso in cui le parti individuassero l’opportunità, per effetto dell’andamento di fattomercati, da liquidare che il termine di 4 mesi non risponde alle opportunità di recupero effettive, potranno individuare concordandoli termini temporali diversi. Qualora tale evento dovesse ricorrere in più stagioni produttive consecutive, obiettivo dell’incontro sarà anche la verifica dell’adeguatezza degli organici. I riposi compensativi di cui al presente articolo saranno goduti nei periodi di superamento dell’orariominor intensità produttiva, anche con permessi individuali, sulla base di programmi preventivamente disposti a livello aziendale. Tale maggiorazione Ai lavoratori ai quali, per comprovate necessità, non è cumulabile con quanto previsto dall’artfosse possibile effettuare il programmato regime di flessibilità, saranno concesse le opportune deroghe. 14Per i suddetti lavoratori, che per comprovate necessità non prestassero, in tutto o in parte, le ore programmate e quindi non maturassero i relativi riposi compensativi, nei casi di utilizzo collettivo di tale riposo, si darà luogo a livello aziendale a verifiche per superare i problemi di minore retribuzione derivanti da tale situazione. Annualmente, a livello nazionale, si effettuerà un esame congiunto per verificare il godimento della riduzione di orario legata alla flessibilità. Con la normativa di cui sopra le parti hanno inteso fornire alle aziende il diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare delle esigenze produttive e di mercato. Le modalità attuative di quanto previsto al secondo comma del presente articoloRappresentanze sindacali dei lavoratori ai vari livelli, relative alla distribuzione delle ore di supero ed all’utilizzo delle riduzioniaziendali e territoriali, saranno definite congiuntamente sono impegnate a rimuovere tempestivamente e comunque in tempi utili, per iscrittoil concreto utilizzo dello strumento, in tempo utile, tra l’azienda ed i lavoratori. L’attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. A titolo informativo ed a consuntivo, le OO.AA. comunicheranno alle XX.XX. territoriali le intese raggiunte in materia flessibilegli ostacoli che si verificassero.

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