Flessibilità dell’orario di lavoro. ai sensi degli artt. 22 e 27 del CCNL del 21.05.2018 e art. 7, comma 4, lettera p) del CCNL, le parti disciplinano la flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare. La flessibilità deve essere agita nel corso del mese ed è così determinata: è consentito anticipare o posticipare l’orario di entrata e di uscita per mezz’ora, sia nell’orario mattutino che in quello pomeridiano per un massimo di un’ora al giorno. Il lavoratore ha l’obbligo di recuperare il debito orario e compensare la flessibilità entro il mese in corso, in accordo con il dirigente/responsabile di servizio. Il recupero può essere effettuato nel mese successivo a quello di maturazione soltanto nelle seguenti ipotesi: - Malattia insorta che si protrae per una durata tale nel mese da non consentire la prestazione dovuta entro il termine prestabilito; - Ultimo giorno del mese (1 ora) Il debito orario non recuperato entro il mese di maturazione verrà trattenuto nella busta paga. Rimane la facoltà di giustificare l’eventuale debito orario dell’ultimo giorno del mese con il ricorso al permesso breve di cui all’art. 33-bis del CCNL 21/05/2018. Per tutto il personale le fasce orarie di flessibilità sono, quindi, definite come segue: - Fascia oraria di flessibilità in entrata mattutina dalle ore 7.30 alle ore 8.30 - Fascia oraria di flessibilità in uscita pomeridiana dalle ore 13.30 alle ore 14.30 Nei giorni di rientro pomeridiano: - Fascia oraria di flessibilità in entrata pomeridiana dalle ore 14.30 alle ore 15.30 - Fascia oraria di flessibilità in uscita pomeridiana dalle ore 17:30 alle ore 18.30 Per il personale del Servizio Squadre Operative, nel rispetto dell’obbligo di contemporanea presenza in servizio nella fascia dalle 7.30 alle 13.00, le fasce orarie di flessibilità sono definite come segue: - Fascia oraria di flessibilità in entrata dalle ore 7.00 alle ore 7.30 - Fascia oraria di flessibilità in uscita pomeridiana dalle ore 13.00 alle ore 13.30 Il dirigente può autorizzare una maggiore flessibilità in entrata e in uscita, in relazione al disposto dell’art. 27, comma 4 del CCNL 21/05/2018.
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Samples: Accordo Sulla Flessibilità Oraria
Flessibilità dell’orario di lavoro. (Art. 27 CCNL 21.05.2018)
1. Al fine di conciliare le esigenze di vita e di lavoro del personale dipendente è adottato nell’Ente l’istituto dell’orario flessibile. Non si applica ai sensi degli arttdipendenti addetti a strutture che forniscono servizi da svolgersi con tempi ben definiti o in turno.
2. 22 L’orario di lavoro si riferisce a quello individuato nel contratto individuale di lavoro. Di norma l’orario di lavoro è articolato come segue: Lunedì 08.00-12.30 / 13.30-18.00 Martedì 08.00-14.00 Mercoledì 08.00-14.00 Giovedì 08.00-12.30 / 13.30-18.00 Venerdì 08.00-14.00 Sabato // Domenica riposo settimanale su sei giorni: Lunedì 08.00-12.30 / 13.30-15.30 Martedì 08.00-14.00 Mercoledì 08.00-14.00 Giovedì 08.00-12.30 / 13.30-15.30 Venerdì 08.00-14.00 Sabato 08.00-13.00 Domenica riposo settimanale
3. Rimane salva la facoltà dell’Ente di generalizzare l’orario flessibile, fatti salvi i servizi di cui al comma 1. L’ orario flessibile deve rispettare le seguenti condizioni: • il ritardo non può superare 1 ora per l’entrata mattutina e 27 30 minuti per l’entrata pomeridiana. In nessun caso il ritardo potrà superare i dieci minuti antecedenti all’orario di apertura al pubblico del CCNL del 21.05.2018 e artservizio. 7• per l’entrata mattutina, comma 4in nessun caso il ritardo potrà superare le h 09.30. • il recupero della flessibilità deve avvenire esclusivamente in giornata, lettera p) del CCNL, le parti disciplinano prolungando l’orario di uscita. • non è ammessa la flessibilità nei giorni in cui i servizi di sportello siano assicurati da un solo dipendente.
4. Se il ritardo è superiore ad 1 ora, al dipendente sarà trattenuta la retribuzione oraria in entrata per il tempo intercorrente tra l’ora di inizio del normale orario di lavoro e in uscitaquella di effettivo ingresso. Inoltre il dipendente è tenuto a giustificare il ritardo, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa permettere al responsabile di settore di valutare se ricorrono le condizioni per richiedere l’avvio del procedimento disciplinare nel caso di reiterati ritardi.
5. Le entrate effettuate prima del normale inizio dell’orario di lavoro, sia al mattino che al pomeriggio in caso di rientro, non verranno conteggiate se non formalmente autorizzate dal responsabile di settore.
6. Le prestazioni al di fuori delle fasce di flessibilità di uscita, saranno calcolate solo nel caso che costituiscano compimento di lavoro straordinario, autorizzato dal Dirigente o da suo Delegato.
7. Compatibilmente con le esigenze di servizio e vita familiarefermo restando l’obbligo del rispetto dell’orario contrattuale (n. 36 ore settimanali) il dipendente, per particolari e comprovate esigenze familiari (quali la frequenza della scuola materna del figlio, necessità di assistenza a persona disabili, ecc.) può chiedere di posticipare l’entrata o di anticipare l’uscita dal lavoro (anche per singole giornate), proponendo l’articolazione sostitutiva dell’orario. In tali casi non si applica la disciplina della flessibilità. La flessibilità deve richiesta dovrà essere agita nel corso del mese ed è così determinata: è consentito anticipare o posticipare l’orario di entrata e di uscita corredata dalla documentazione necessaria per mezz’ora, sia nell’orario mattutino che in quello pomeridiano per un massimo di un’ora al giorno. Il lavoratore ha l’obbligo di recuperare il debito orario e compensare comprovare la flessibilità entro il mese in corso, in accordo con il dirigente/responsabile di servizio. Il recupero può essere effettuato nel mese successivo a quello di maturazione soltanto nelle seguenti ipotesi: - Malattia insorta che si protrae per una durata tale nel mese da non consentire la prestazione dovuta entro il termine prestabilito; - Ultimo giorno del mese (1 ora) Il debito orario non recuperato entro il mese di maturazione verrà trattenuto nella busta paga. Rimane la facoltà di giustificare l’eventuale debito orario dell’ultimo giorno del mese con il ricorso al permesso breve di cui all’art. 33-bis del CCNL 21/05/2018. Per tutto il personale le fasce orarie di flessibilità sono, quindi, definite come segue: - Fascia oraria di flessibilità in entrata mattutina dalle ore 7.30 alle ore 8.30 - Fascia oraria di flessibilità in uscita pomeridiana dalle ore 13.30 alle ore 14.30 Nei giorni di rientro pomeridiano: - Fascia oraria di flessibilità in entrata pomeridiana dalle ore 14.30 alle ore 15.30 - Fascia oraria di flessibilità in uscita pomeridiana dalle ore 17:30 alle ore 18.30 Per il personale del Servizio Squadre Operative, nel rispetto dell’obbligo di contemporanea presenza in servizio nella fascia dalle 7.30 alle 13.00, le fasce orarie di flessibilità sono definite come segue: - Fascia oraria di flessibilità in entrata dalle ore 7.00 alle ore 7.30 - Fascia oraria di flessibilità in uscita pomeridiana dalle ore 13.00 alle ore 13.30 Il dirigente può autorizzare una maggiore flessibilità in entrata e in uscita, in relazione al disposto dell’art. 27, comma 4 del CCNL 21/05/2018ricorrenza delle esigenze familiari.
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