FONTI NORMATIVE. La Policy è redatta da Banca ai sensi dell’art. 123-ter del D.lgs. 58/1998 (T.U.F.) e dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti e in conformità alle disposizioni di Banca d’Italia su politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari di cui alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – 37° aggiornamento del 24 novembre 2021 (di seguito le “Disposizioni” o le “Disposizioni di Vigilanza”). La Policy tiene conto, altresì, delle previsioni del “Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva”, del “Regolamento delegato (UE) 2021/923 della Commissione del 25 marzo 2021 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i criteri per definire le responsabilità manageriali, le funzioni di controllo, l’unità operativa/aziendale rilevante e l’impatto significativo sul profilo di rischio dell’unità operativa/aziendale in questione, e i criteri per individuare i membri del personale o le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell’ente comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale menzionate all’articolo 92, paragrafo 3, della direttiva” e del “Regolamento di esecuzione (UE) n. 637, adottato il 15 marzo 2021 ai sensi dell’articolo 434 bis del CRR su proposta dell’EBA, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di attuazione relative alla pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, del CRR (in particolare, articolo 17 e allegati XXXIII e XXXIV del Regolamento di esecuzione)”. La Policy tiene conto, inoltre, delle linee guida emanate dal Financial Stability Board volte a tutelare il sistema finanziario e ad assicurare l’allineamento dell’operato del management apicale degli istituti agli interessi di sostenibilità delle banche e del sistema finanziario intero in quanto fortemente interconnesso e sensibile ad eccessive esposizioni al rischio. Il sostanziale allineamento agli interessi di sostenibilità è ottenibile anche attraverso la definizione di appropriati sistemi incentivanti che siano in grado di non consentire l’erogazione di premi in caso di comportamenti distorsivi e/o a danno della stabilità finanziaria dell’istituto.
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Samples: Relazione Illustrativa
FONTI NORMATIVE. La Policy materia è redatta regolata dalle seguenti disposizioni del TUB e del TUF: — art. 1, comma 2, lett. h-quater, del TUB e art. 1, comma 6-bis, del TUF, che definiscono le partecipazioni come le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile; — artt. 6 e 6-bis del TUB, che disciplinano i rapporti con il diritto dell'Unione europea e la partecipazione della Banca d'Italia al SEVIF e al MVU, nonché i poteri della Banca d'Italia nell'ambito di quest'ultimo; — Titolo II, Capo III, del TUB, che disciplina le partecipazioni al capitale delle banche; — art. 25 del TUB, che prevede che i partecipanti al capitale delle banche titolari di partecipazioni qualificate possiedano requisiti di onorabilità e soddisfino criteri di competenza e correttezza e attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di individuare, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, i requisiti ed i criteri che i partecipanti al capitale devono soddisfare; — art. 26 del TUB, che disciplina i requisiti e i criteri di idoneità degli esponenti aziendali delle banche; — artt. 51 e 66 del TUB, concernenti la vigilanza informativa sulle banche e sui soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata; — art. 61, comma 5, del TUB, che prevede l'applicazione delle disposizioni del Titolo II, Capi III e IV, del TUB, alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, salvo quanto previsto dall'articolo 67- bis del TUB; — artt. 108, comma 4, e 109, comma 3, lett. b), del TUB, che disciplinano la vigilanza informativa sugli intermediari finanziari e sui soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata; — art. 110 del TUB, che prevede che agli intermediari finanziari si applicano, tra l'altro, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli da Banca ai sensi dell’art19 a 26, 52, 61, commi 4 e 5, e 64 del TUB; — art. 123114-ter undecies del D.lgsTUB, che prevede che agli istituti di pagamento si applicano, tra l'altro, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli da 19 a 26, 52, 139 e 140 del TUB; — art. 58/1998 114-quinquies.3 del TUB, che prevede che agli istituti di moneta elettronica (T.U.F.IMEL) si applicano, tra l'altro, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli da 19 a 26, 52, 139 e dell’art140 del TUB; — artt. 84-quater 139 e 140 del Regolamento Emittenti TUB, che prevedono, tra l'altro, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista capogruppo e in conformità intermediari finanziari; — Parte II, Titolo I, Capo II, del TUF, che prevede la disciplina applicabile agli esponenti aziendali e ai partecipanti al capitale di SIM, SGR, SICAV e SICAF; — art. 35-undecies, comma 1-ter, del TUF, che prevede che, in deroga all'articolo 35- bis, comma 1, lettera e), del TUF, i titolari di partecipazioni qualificate in società di investimento semplice (SiS) rispettano i soli requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 14 del TUF; — art. 189 del TUF, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di partecipazioni in SIM, SGR, SICAV e SICAF; — art. 199, comma 2, del TUF, che prevede che alle disposizioni di Banca d’Italia su politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari società fiduciarie di cui alla Circolare legge 23 novembre 1939, n. 285 1966, si applica, in quanto compatibile, l'art. 110 del 17 dicembre TUB; nonché dalle seguenti disposizioni: — Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013 – 37° aggiornamento che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (RMVU); — Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 24 novembre 2021 16 aprile 2014 che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (di seguito le “Disposizioni” o le “Disposizioni di Vigilanza”RQMVU). La Policy tiene conto, altresì, delle previsioni del “; — Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, n. 2017/1946 che integra la direttiva le direttive 2004/39/CE e 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva”, del “Regolamento delegato (UE) 2021/923 della Commissione del 25 marzo 2021 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'elenco esauriente di informazioni che stabiliscono i criteri per definire le responsabilità manageriali, le funzioni candidati acquirenti devono includere nella notifica di controllo, l’unità operativa/aziendale rilevante e l’impatto significativo sul profilo un progetto di rischio dell’unità operativa/aziendale acquisizione di una partecipazione qualificata in questione, e i criteri per individuare i membri del personale o le categorie un'impresa di personale le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell’ente comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale menzionate all’articolo 92, paragrafo 3, della direttiva” e del “Regolamento di esecuzione investimento; — Direttiva (UE) n. 6372013/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (CRD), adottato il 15 marzo 2021 ai sensi dell’articolo 434 bis come modificata da ultimo dalla Direttiva (UE) 2019/878 del CRR su proposta dell’EBA, che integra il regolamento Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019; — Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per quanto riguarda gli enti creditizi e le norme tecniche imprese di attuazione relative alla pubblicazione investimento (CRR), come modificato da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II ultimo dal Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e IIIdel Consiglio del 20 maggio 2019; — Direttiva (UE) 2014/65 del Parlamento europeo e del Consiglio, del CRR 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (in particolareMiFID II); — Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 17 del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR); — Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e allegati XXXIII del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD II); — Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e XXXIV del Regolamento di esecuzione)”. La Policy tiene contoConsiglio del 20 maggio 2015, inoltre, delle linee guida emanate dal Financial Stability Board volte a tutelare il sistema finanziario e ad assicurare l’allineamento dell’operato del management apicale degli istituti agli interessi di sostenibilità delle banche e relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario intero a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (AMLD); — Direttiva (CE) 2009/110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica (EMD); — Direttiva (UE) 2011/61 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive (CE) 2003/41 e 2009/65 e i regolamenti (CE) 1060/2009 e (UE) 1095/2010 (AIFMD); — Direttiva (CE) 2009/65 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in quanto fortemente interconnesso materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (UCITS); — Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e sensibile del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; — Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario, emanati congiuntamente da EBA, ESMA ed EIOPA il 20 dicembre 2016 (JC/GL/2016/01); — d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva (CE) 2005/60 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva (CE) 2006/70 che ne reca misure di esecuzione; — regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze di attuazione dell'articolo 25 del TUB, in materia di requisiti di onorabilità e criteri di competenza e correttezza dei partecipanti al capitale di banche, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, intermediari finanziari, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica; — regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze di attuazione dell'articolo 14 del TUF, in materia di requisiti di onorabilità e criteri di competenza e correttezza dei partecipanti al capitale di SIM, SGR, SICAV e SICAF; — decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, recante il “Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti”; — Disposizioni della Banca d'Italia sulle informazioni e i documenti da trasmettere alla Banca d'Italia nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata (Provvedimento del 26 ottobre 2021); — Regolamento della Banca d'Italia recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedimentali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (Provvedimento del 21 luglio 2021); — Regolamento della Banca d'Italia recante l'individuazione delle modalità di trasmissione delle istanze e delle notifiche relative ad eccessive esposizioni al rischio. Il sostanziale allineamento agli interessi alcuni procedimenti di sostenibilità è ottenibile anche attraverso la definizione vigilanza nell'ambito del Meccanismo di appropriati sistemi incentivanti che siano in grado di non consentire l’erogazione di premi in caso di comportamenti distorsivi e/o a danno della stabilità finanziaria dell’istitutovigilanza unico (Provvedimento del 9 dicembre 2021).
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Samples: Disposizioni in Materia Di Assetti Proprietari Di Banche E Altri Intermediari
FONTI NORMATIVE. La Policy materia è redatta da Banca regolata: - dai seguenti articoli del TUF: • 13, concernente i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali; • 14, relativo ai sensi dell’art. 123requisiti di onorabilità dei partecipanti; • 35-ter del D.lgs. 58/1998 (T.U.F.) bis, che disciplina l’autorizzazione delle SICAV e dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti delle SICAF e in conformità alle disposizioni di prevede che la Banca d’Italia su politiche definisca i criteri generali di redazione dell'atto costitutivo e prassi di remunerazione dello statuto; • 35-ter, relativo all’albo delle SICAV e incentivazione nelle banche delle SICAF; • 35-quater, che disciplina il capitale e nei gruppi bancari di cui le azioni delle SICAV; • 35-quinquies, che disciplina il capitale e le azioni delle SICAF; • 35-septies, che disciplina le modifiche dello statuto delle SICAV e delle SICAF; • 35-undecies, relativo alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – 37° aggiornamento del 24 novembre 2021 (di seguito le “Disposizioni” o le “Disposizioni di Vigilanza”). La Policy tiene contodisciplina dei GEFIA sotto soglia; • 38, altresìche disciplina l’autorizzazione delle SICAV e delle SICAF eterogestite; - dalle direttive UCITS e AIFMD per i gestori che gestiscono, delle previsioni del “rispettivamente, OICVM e FIA; - dal Regolamento delegato (UE) 2017/565 n. 231/2013 che detta misure di esecuzione della Commissionedirettiva AIFMD, artt. 2-15; - dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze recante norme per l’individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti di SIM, SICAV e SGR, ai sensi dell’art. 13 del TUF(1); - dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze recante norme per l’individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale di SIM, SICAV e SGR, ai sensi dell’art. 14 del TUF(2); - dal Povvedimento della Banca d’Italia del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di esercizio dell'attività competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva”, del “Regolamento delegato (UE) 2021/923 della Commissione del 25 marzo 2021 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i criteri per definire le responsabilità manageriali, le funzioni di controllovigilanza in materia bancaria e finanziaria, l’unità operativa/aziendale rilevante ai sensi degli articoli 2 e l’impatto significativo sul profilo di rischio dell’unità operativa/aziendale in questione4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e i criteri per individuare i membri del personale o le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell’ente comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale menzionate all’articolo 92, paragrafo 3, della direttiva” e del “Regolamento di esecuzione (UE) n. 637, adottato il 15 marzo 2021 ai sensi dell’articolo 434 bis del CRR su proposta dell’EBA, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di attuazione relative alla pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, del CRR (in particolare, articolo 17 e allegati XXXIII e XXXIV del Regolamento di esecuzionesuccessive modificazioni)”. La Policy tiene conto, inoltre, delle linee guida emanate dal Financial Stability Board volte a tutelare il sistema finanziario e ad assicurare l’allineamento dell’operato del management apicale degli istituti agli interessi di sostenibilità delle banche e del sistema finanziario intero in quanto fortemente interconnesso e sensibile ad eccessive esposizioni al rischio. Il sostanziale allineamento agli interessi di sostenibilità è ottenibile anche attraverso la definizione di appropriati sistemi incentivanti che siano in grado di non consentire l’erogazione di premi in caso di comportamenti distorsivi e/o a danno della stabilità finanziaria dell’istituto.
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Samples: Modifiche Alla Disciplina Di Competenza Della Banca d'Italia
FONTI NORMATIVE. La Policy è redatta da Banca − la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” individua il Piano di Zona dei servizi sociali come strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore sociale con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori istituzionali e sociali di definire, nell’esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sociali sul territorio di riferimento e stabilisce che: “Gli Enti Locali, le Regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, nonché che “la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali (…) avviene in (…) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché le aziende unità sanitarie locali per le prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese nei livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale”; − i Comuni associati, a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa, nel nostro territorio, con ATS della Brianza e ASST Brianza, in attuazione della Legge regionale 14 dicembre 2021 - n. 22 Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n.33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), provvedono a definire il Piano di Zona, nell'ambito delle risorse disponibili; − il Piano di Zona è, di norma, adottato attraverso Accordo di programma ai sensi dell’artdell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni; − la Legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale”, definisce finalità, principi, obiettivi, soggetti coinvolti e modalità di attuazione della rete di interventi e servizi alla persona in ambito sociale ed in particolare: • all’art 3 prevede che secondo il principio di sussidiarietà, concorrono alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione: a) i comuni, singoli ed associati, le province, le comunità montane e gli altri enti territoriali e gli altri soggetti di diritto pubblico; b) le persone fisiche, le famiglie e i gruppi informali di reciproco aiuto e solidarietà; c) i soggetti del terzo settore, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale; d) gli enti riconosciuti delle confessioni religiose, con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, che operano in ambito sociale. 123-ter del D.lgs. 58/1998 (T.U.F.Prevede inoltre che sia garantita la libertà per i soggetti di cui al comma 1, lettere b), c) e dell’artd) di svolgere attività sociali ed assistenziali, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge e secondo la normativa vigente, indipendentemente dal loro inserimento nella rete delle unità di offerta sociali. 84-quater • all’art. 11 comma 2 chiarisce che La Regione individua nella gestione associata la forma idonea a garantire l’efficacia e l’efficienza delle unità di offerta sociali di competenza dei Comuni; • all’articolo 13, comma 1, lettera a) attribuisce ai Comuni singoli e associati e alle Comunità montane, ove delegate, la funzione di programmare, progettare e realizzare la rete locale delle unità di offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione, anche promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della stessa legge; • all’articolo 18 si definisce che il Piano di Zona come strumento di programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale. Il piano definisce le modalità di accesso alla rete, indica gli obiettivi e le priorità di intervento, individua gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione; • i Comuni, nella redazione del Regolamento Emittenti Piano di Zona, utilizzano modalità che perseguono e valorizzano il momento della prevenzione e, nella elaborazione di progetti, promuovono gli interventi conoscitivi e di studio rivolti alla individuazione e al contrasto dei fattori di rischio; • il Piano di Zona è approvato o aggiornato dall'Assemblea distrettuale dei sindaci entro un anno dall'entrata in conformità vigore della presente legge, secondo modalità che assicurano la più ampia partecipazione degli organismi rappresentativi del terzo settore e l'eventuale partecipazione della provincia; • la programmazione dei Piani di Zona ha valenza triennale, con possibilità di aggiornamento annuale; • l'Ambito territoriale di riferimento per il piano di zona è costituito, di norma, dal distretto sociosanitario delle ASL (ora ATS); • i Comuni attuano il Piano di Zona mediante la sottoscrizione di un accordo di programma con l'ASL (ATS) territorialmente competente e, qualora ritenuto opportuno, con la Provincia. • il Piano di Zona disciplina l'attività di servizio e di segretariato sociale; • al fine della conclusione e dell'attuazione dell'accordo di programma, l'Assemblea dei Sindaci designa un ente capofila individuato tra i Comuni del distretto o altro ente con personalità giuridica di diritto pubblico; • l'Ufficio di Piano, individuato nell'accordo di programma, è la struttura tecnico- amministrativa che assicura il coordinamento degli interventi e l'istruttoria degli atti di esecuzione del piano. Ciascun Comune del distretto contribuisce al funzionamento dell'Ufficio di Piano proporzionalmente alle disposizioni risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e comunque senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale; − la Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali lombarde in materia di Banca d’Italia su politiche sanità”, coordinato con le modifiche apportate dalla Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 22 disegna la cornice di riferimento entro cui troverà declinazione il nuovo sistema sociosanitario lombardo e prassi la geografia del welfare lombardo, dal punto di remunerazione vista degli assetti e incentivazione nelle banche dispositivi di governance ed in particolare: − afferma che il sistema sanitario, sociosanitario e sociale integrato lombardo, di seguito denominato sistema sociosanitario lombardo (SSL), promuove e tutela la salute ed è costituito dall’insieme di funzioni, risorse, servizi, attività, professionisti e prestazioni che garantiscono l’offerta sanitaria e sociosanitaria della Regione e la sua integrazione con quella sociale di competenza delle autonomie locali; − prevede che la programmazione, la gestione e l’organizzazione del SSL sono attuate con gradualità e nei gruppi bancari limiti delle risorse economiche disponibili e si conformano a principi generali, tra cui la promozione delle forme di cui alla Circolare n. 285 integrazione operativa e gestionale tra i soggetti erogatori dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali del 17 dicembre 2013 – 37° aggiornamento SSL e l’attuazione del 24 novembre 2021 (principio di seguito sussidiarietà orizzontale nell’individuazione delle soluzioni gestionali dei servizi a livello territoriale; − rimarca che le “Disposizioni” o ATS garantiscono l’integrazione di tali prestazioni con quelle sociali di competenza delle autonomie locali; − evidenzia che le “Disposizioni ASST favoriscono l’integrazione delle funzioni sanitarie e sociosanitarie con le funzioni sociali di Vigilanza”). La Policy tiene contocompetenza delle autonomie locali; − prevede che il SSL attiva modalità organizzative innovative di presa in carico in grado di integrare, altresìanche facendo uso delle più aggiornate tecnologie e pratiche metodologiche, delle previsioni del “Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni in particolare di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva”, del “Regolamento delegato (UE) 2021/923 della Commissione del 25 marzo 2021 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i criteri per definire le responsabilità managerialitelemedicina, le funzioni modalità di controllorisposta ai bisogni delle persone in condizione di cronicità e fragilità, l’unità operativa/aziendale rilevante per garantire la continuità nell’accesso alla rete dei servizi e l’impatto significativo sul profilo l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali; − indica la necessità dell’integrazione delle politiche sanitarie e sociosanitarie con quelle sociali di rischio dell’unità operativa/aziendale competenza delle autonomie locali nell’ambito del SSL, favorendo la realizzazione di reti sussidiarie di supporto che intervengono in questionepresenza di fragilità sanitarie, sociali e i criteri per individuare i membri del personale o socioeconomiche; le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell’ente comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale menzionate all’articolo 92, paragrafo 3, della direttiva” e del “Regolamento di esecuzione (UE) n. 637, adottato il 15 marzo 2021 ai sensi dell’articolo 434 bis del CRR su proposta dell’EBA, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di attuazione relative alla pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, del CRR (in particolare, articolo 17 e allegati XXXIII e XXXIV del Regolamento di esecuzione)”. La Policy tiene conto, inoltre, delle linee guida emanate dal Financial Stability Board volte reti sono finalizzate a tutelare il sistema finanziario benessere di tutti i componenti della famiglia, anche in presenza di problematiche assistenziali derivanti da non autosufficienza e ad assicurare l’allineamento dell’operato da patologie cronico-degenerative; − il Dlgs 117/2017 “Codice del management apicale degli istituti agli interessi Terzo Settore” che esprime un contenuto innovativo nell’abilitare il Terzo Settore, nel costruire legami fiduciari tra terzo settore e pubblica amministrazione; − il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 “Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore” che incentiva forme avanzate di sostenibilità delle banche coprogrammazione e del sistema finanziario intero in quanto fortemente interconnesso coprogettazione, di dialogo e sensibile ad eccessive esposizioni al rischio. Il sostanziale allineamento agli interessi partecipazione, sviluppo di sostenibilità è ottenibile anche attraverso la definizione azioni di appropriati sistemi incentivanti che siano in grado comunità, individuando i Piani di non consentire l’erogazione Zona come patti di premi in caso di comportamenti distorsivi e/o a danno della stabilità finanziaria dell’istitutoComunità.
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Samples: Accordo Di Programma
FONTI NORMATIVE. La Policy materia è redatta da Banca regolata dalle seguenti disposizioni: — articolo 128-bis del T.U., che prevede l’adesione dei soggetti di cui all’articolo 115 del medesimo testo unico a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, rimettendo al CICR la definizione dei criteri di svolgimento delle procedure e di composizione dell’organo decidente; — articolo 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, che prevede per gli utilizzatori dei servizi di pagamento il diritto di avvalersi di sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie e, a tal fine, stabilisce che le banche, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall’articolo 128-bis del T.U.; — articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010 , n. 28, che prevede, per le controversie in materia di contratti bancari e finanziari, l’obbligo di esperire preliminarmente il procedimento di mediazione ai sensi dell’artdel medesimo decreto, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del T.U., quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale; — deliberazione del CICR n. 275 del 29 luglio 2008, recante “Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell’articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni”. 123-ter Si richiamano, inoltre: — l’articolo 23, comma 4, del D.lgsdecreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che esclude l’applicazione del titolo VI del T.U. ai servizi e alle attività di investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina del medesimo decreto legislativo. 58/1998 (T.U.F.) In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U.; — la Raccomandazione della Commissione Europea 98/257/CE del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo; — le “Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dell’artdei servizi bancari e finanziari. 84-quater del Regolamento Emittenti Correttezza delle relazioni tra intermediari e in conformità alle disposizioni di clienti” emanate dalla Banca d’Italia su politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari di cui alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – 37° aggiornamento del 24 novembre 2021 d'Italia il 29 luglio 2009 (di seguito le “Disposizioni” o le “Disposizioni disciplina di Vigilanzatrasparenza dei servizi bancari e finanziari”). La Policy tiene conto, altresì, delle previsioni del “Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva”, del “Regolamento delegato (UE) 2021/923 della Commissione del 25 marzo 2021 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i criteri per definire le responsabilità manageriali, le funzioni di controllo, l’unità operativa/aziendale rilevante e l’impatto significativo sul profilo di rischio dell’unità operativa/aziendale in questione, e i criteri per individuare i membri del personale o le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell’ente comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale menzionate all’articolo 92, paragrafo 3, della direttiva” e del “Regolamento di esecuzione (UE) n. 637, adottato il 15 marzo 2021 ai sensi dell’articolo 434 bis del CRR su proposta dell’EBA, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di attuazione relative alla pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, del CRR (in particolare, articolo 17 e allegati XXXIII e XXXIV del Regolamento di esecuzione)”. La Policy tiene conto, inoltre, delle linee guida emanate dal Financial Stability Board volte a tutelare il sistema finanziario e ad assicurare l’allineamento dell’operato del management apicale degli istituti agli interessi di sostenibilità delle banche e del sistema finanziario intero in quanto fortemente interconnesso e sensibile ad eccessive esposizioni al rischio. Il sostanziale allineamento agli interessi di sostenibilità è ottenibile anche attraverso la definizione di appropriati sistemi incentivanti che siano in grado di non consentire l’erogazione di premi in caso di comportamenti distorsivi e/o a danno della stabilità finanziaria dell’istituto.
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FONTI NORMATIVE. La Policy materia è redatta da Banca regolata: - dai seguenti articoli del TUF: • 13, concernente i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali; • 14, relativo ai sensi dell’art. 123requisiti di onorabilità dei partecipanti; • 35-ter del D.lgs. 58/1998 (T.U.F.) bis, che disciplina l’autorizzazione delle SICAV e dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti delle SICAF e in conformità alle disposizioni di prevede che la Banca d’Italia su politiche definisca i criteri generali di redazione dell'atto costitutivo e prassi di remunerazione dello statuto; • 35-ter, relativo all’albo delle SICAV e incentivazione nelle banche delle SICAF; • 35-quater, che disciplina il capitale e nei gruppi bancari di cui le azioni delle SICAV; • 35-quinquies, che disciplina il capitale e le azioni delle SICAF; • 35-septies, che disciplina le modifiche dello statuto delle SICAV e delle SICAF; • 35-undecies, relativo alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – 37° aggiornamento del 24 novembre 2021 (di seguito le “Disposizioni” o le “Disposizioni di Vigilanza”). La Policy tiene contodisciplina dei GEFIA sotto soglia; • 38, altresìche disciplina l’autorizzazione delle SICAV e delle SICAF eterogestite; - dalle direttive UCITS e AIFMD per i gestori che gestiscono, delle previsioni del “rispettivamente, OICVM e FIA; - dal Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, n. 231/2013 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva”, del “Regolamento delegato (UE) 2021/923 della Commissione del 25 marzo 2021 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i criteri per definire le responsabilità manageriali, le funzioni di controllo, l’unità operativa/aziendale rilevante e l’impatto significativo sul profilo di rischio dell’unità operativa/aziendale in questione, e i criteri per individuare i membri del personale o le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell’ente comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale menzionate all’articolo 92, paragrafo 3, della direttiva” e del “Regolamento misure di esecuzione (UE) n. 637della direttiva AIFMD; e, adottato il 15 marzo 2021 ai sensi dell’articolo 434 bis del CRR su proposta dell’EBA, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di attuazione relative alla pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, del CRR (in particolare, articolo 17 dal Capo 2, Sezione 1, relativa alla registrazione dei GEFIA sotto soglia, Sezione 2, relativa al calcolo della leva finanziaria e allegati XXXIII Sezione 3, relativa alla copertura a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale da parte del GEFIA; - dal D.M., e XXXIV in particolare dagli artt. 9 e 10 relativi alle modalità di partecipazione agli OICR italiani aperti e ai FIA italiani chiusi; - dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze recante norme per l’individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti di SIM, SICAV e SGR, ai sensi dell’art. 13 TUF (1); - dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze recante norme per l’individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale di SIM, SICAV e SGR, ai sensi dell’art. 14 TUF (2); - dal Provvedimento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di esecuzionecompetenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni)”. La Policy tiene conto, inoltre, delle linee guida emanate dal Financial Stability Board volte a tutelare il sistema finanziario e ad assicurare l’allineamento dell’operato del management apicale degli istituti agli interessi di sostenibilità delle banche e del sistema finanziario intero in quanto fortemente interconnesso e sensibile ad eccessive esposizioni al rischio. Il sostanziale allineamento agli interessi di sostenibilità è ottenibile anche attraverso la definizione di appropriati sistemi incentivanti che siano in grado di non consentire l’erogazione di premi in caso di comportamenti distorsivi e/o a danno della stabilità finanziaria dell’istituto.
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Samples: Regolamento
FONTI NORMATIVE. La Policy materia è redatta da Banca regolata: ⎯ dai seguenti articoli del TUF: • art. 11, comma 1, lett. a), relativo alla composizione del gruppo rilevante ai sensi dell’artfini della verifica della idoneità della struttura del gruppo medesimo a non pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza; • art. 12313, concernente i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali; • art. 14, relativo ai requisiti di onorabilità dei partecipanti; • art. 15, concernente l'assunzione di partecipazioni qualificate; • art. 34, che disciplina l’autorizzazione delle SGR; • art. 35, relativo all’albo delle SGR; • art. 35-ter del D.lgsundecies, relativo alla disciplina dei GEFIA sotto soglia; • art. 58/1998 (T.U.F.) 59, in materia di sistemi di indennizzo; ⎯ dalle direttive UCITS e dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti AIFMD per le SGR che gestiscono, rispettivamente, OICVM e in conformità alle disposizioni di Banca d’Italia su politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari di cui alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – 37° aggiornamento del 24 novembre 2021 (di seguito le “Disposizioni” o le “Disposizioni di Vigilanza”). La Policy tiene conto, altresì, delle previsioni del “FIA; ⎯ dal Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, n. 231/2013 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva”, del “Regolamento delegato (UE) 2021/923 della Commissione del 25 marzo 2021 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i criteri per definire le responsabilità manageriali, le funzioni di controllo, l’unità operativa/aziendale rilevante e l’impatto significativo sul profilo di rischio dell’unità operativa/aziendale in questione, e i criteri per individuare i membri del personale o le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell’ente comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale menzionate all’articolo 92, paragrafo 3, della direttiva” e del “Regolamento misure di esecuzione (UE) n. 637della direttiva AIFMD; e, adottato il 15 marzo 2021 ai sensi dell’articolo 434 bis del CRR su proposta dell’EBA, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di attuazione relative alla pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, del CRR (in particolare, articolo 17 dal Capo 2, Sezione 1, relativa alla registrazione dei GEFIA sotto soglia, Sezione 2, relativa al calcolo della leva finanziaria e allegati XXXIII Sezione 3, relativa alla copertura a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale da parte del GEFIA; ⎯ dal decreto del Ministro dell’Economia e XXXIV delle finanze, emanato ai sensi dell’art. 13 TUF, recante norme per l’individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti di SIM, SICAV e SGR; ⎯ dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’art. 14 TUF, recante norme per l’individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale di SIM, SICAV e SGR; ⎯ dal Provvedimento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di esecuzionecompetenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni)”. La Policy tiene conto, inoltre, delle linee guida emanate dal Financial Stability Board volte a tutelare il sistema finanziario e ad assicurare l’allineamento dell’operato del management apicale degli istituti agli interessi di sostenibilità delle banche e del sistema finanziario intero in quanto fortemente interconnesso e sensibile ad eccessive esposizioni al rischio. Il sostanziale allineamento agli interessi di sostenibilità è ottenibile anche attraverso la definizione di appropriati sistemi incentivanti che siano in grado di non consentire l’erogazione di premi in caso di comportamenti distorsivi e/o a danno della stabilità finanziaria dell’istituto.
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Samples: Regolamento
FONTI NORMATIVE. La Policy materia è redatta da Banca ai sensi dell’artregolata: ⎯ dall’art. 123-ter del D.lgs6, comma 1, lett. 58/1998 (T.U.F.) c), nn. 1 e dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti e in conformità alle disposizioni di 2, TUF, che attribuisce alla Banca d’Italia su politiche il compito di determinare i criteri e prassi i divieti relativi all’attività di remunerazione investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo, nonché le norme prudenziali di contenimento e incentivazione nelle banche frazionamento del rischio, limitatamente agli OICR diversi dai FIA
1 Ai fini del presente Capitolo il “totale delle attività” delle SICAV e nei gruppi bancari delle SICAF – cui si fa riferimento per la verifica del supero dei limiti di cui alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 investimento – 37° aggiornamento del 24 novembre 2021 (di seguito è determinato deducendo le “Disposizioni” o le “Disposizioni di Vigilanza”)immobilizzazioni materiali e immateriali. riservati. La Policy tiene conto, altresì, delle previsioni Banca d’Italia può prevedere l’applicazione ai FIA italiani riservati di limiti di leva finanziaria massima e di norme prudenziali per assicurare la stabilità e l’integrità del “mercato finanziario; ⎯ dal D.M.; ⎯ dalle seguenti disposizioni comunitarie: direttiva UCITS; direttive 2010/43/UE e 2007/16/CE contenenti misure di attuazione della direttiva UCITS; direttiva AIFMD; Regolamento delegato (UEU)E) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016n. 231/2013, che integra la detta misure di esecuzione della direttiva 2014/65AIFMD, direttamente applicabili; direttiva 2013/14/UE del Parlamento europeo 21 maggio 2013 che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e del Consiglio alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda i requisiti organizzativi l’eccessivo affidamento ai rating del credito; ⎯ dalla Comunicazione della Banca d’Italia del 22 luglio 2013 “Sull’adeguatezza delle procedure di valutazione del rischio di credito e le condizioni sull’utilizzo dei rating nel servizio di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttivagestione collettiva del risparmio”, del “Regolamento delegato (UE) 2021/923 . ⎯ dal Provvedimento della Commissione Banca d’Italia del 25 marzo 2021 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di regolamentazione che stabiliscono i criteri per definire le responsabilità manageriali, le competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di controllovigilanza in materia bancaria e finanziaria, l’unità operativa/aziendale rilevante ai sensi degli articoli 2 e l’impatto significativo sul profilo di rischio dell’unità operativa/aziendale in questione4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e i criteri per individuare i membri del personale o le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell’ente comparativamente altrettanto rilevante di quello successive modificazioni). Si è inoltre tenuto conto: ⎯ delle categorie di personale menzionate all’articolo 92, paragrafo 3, della direttiva” e del “Regolamento di esecuzione (UE) n. 637, adottato il 15 marzo 2021 ai sensi dell’articolo 434 bis del CRR su proposta dell’EBA, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di attuazione relative alla pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, del CRR (in particolare, articolo 17 e allegati XXXIII e XXXIV del Regolamento di esecuzione)”. La Policy tiene conto, inoltre, delle seguenti linee guida emanate dal Financial Stability Board volte del CESR/ESMA: CESR’s Guidelines concerning eligible assets for investments by UCITS – CESR/07- 044 e CESR/07-044b; CESR’s Guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS – The classification of hedge fund indices as financial indices – CESR/07-434; CESR’s Guidelines on Risk Measurement and the Calculation of Global Exposure and Counterparty Risk for UCITS – CESR/10-788; CESR’s Guidelines on a tutelare il sistema finanziario e ad assicurare l’allineamento dell’operato common definition of European money market funds – CESR/10-049; ESMA’s Guidelines to competent authorities and UCITS management companies on risk measurement and the calculation of global exposure for certain types of structured UCITS – ESMA/11-112; ESMA’s Guidelines on ETFs and other UCITS issues – ESMA/2014-937; ⎯ dell’Opinion dell’ESMA “Review of the CESR guidelines on A Common Definition of European Money Market Funds” del management apicale degli istituti agli interessi di sostenibilità delle banche e del sistema finanziario intero in quanto fortemente interconnesso e sensibile ad eccessive esposizioni al rischio. Il sostanziale allineamento agli interessi di sostenibilità è ottenibile anche attraverso la definizione di appropriati sistemi incentivanti che siano in grado di non consentire l’erogazione di premi in caso di comportamenti distorsivi e/o a danno della stabilità finanziaria dell’istituto22 agosto 2014 (ESMA/2014/1103).
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Samples: Regolamento
FONTI NORMATIVE. La Policy materia è redatta regolata: — dall'articolo 52, par. 4, della direttiva 2009/65/CE del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (rifusione); — dall'allegato VI, parte 1, punti da Banca ai sensi dell’art. 123-ter del D.lgs. 58/1998 (T.U.F.) e dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti e in conformità alle disposizioni di Banca d’Italia su politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari di cui alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – 37° aggiornamento del 24 novembre 2021 (di seguito le “Disposizioni” o le “Disposizioni di Vigilanza”). La Policy tiene conto68 a 71, altresì, delle previsioni del “Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/652006/48/UE CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva”successive modificazioni; — dall’articolo 19, del “Regolamento delegato (UE) 2021/923 par. 2, della Commissione del 25 marzo 2021 che integra la direttiva 2013/362006/49/UE CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, e successive modificazioni; — dall'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; — dai seguenti articoli del TUB: • art. 12, che disciplina l'emissione di obbligazioni e titoli di deposito da parte delle banche; • art. 51, il quale prevede che le banche inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e i tempi da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni dato e documento richiesti; • art. 52, il quale disciplina le comunicazioni alla Banca d'Italia del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti; • art. 53, comma 1, lettere a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto, tra l’altro, l’adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni; • art. 53, comma 3, che attribuisce, tra l’altro, alla Banca d’Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per quanto riguarda le materie indicate nel comma 1; • art. 61, comma 5, il quale prevede che alla società finanziaria capogruppo si applicano le norme tecniche dell'art. 52 sulle comunicazioni alla Banca d'Italia del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti; • art. 66, commi 1 e 2, che prevede obblighi informativi per le società capogruppo di regolamentazione che stabiliscono i criteri per definire gruppi bancari secondo le responsabilità manageriali, le funzioni di controllo, l’unità operativa/aziendale rilevante e l’impatto significativo sul profilo di rischio dell’unità operativa/aziendale in questione, modalità e i criteri per individuare termini stabiliti dalla Banca d'Italia; • art. 67, commi 1, 2-ter e 3-bis, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto, tra l’altro, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i membri controlli interni; e inoltre: — dal decreto del personale o le categorie Ministro dell’economia e delle finanze del 14 dicembre 2006, n. 310; — dalla deliberazione del CICR del 2 agosto 1996, in materia di personale le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni, come modificata e integrata dalla deliberazione del 23 marzo 2004 dello stesso Comitato; — dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006; — dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 12 aprile 2007, n. 213; — dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del…, n. …, di rischio dell’ente comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale menzionate all’articolo 92attuazione dell’articolo 7-ter, paragrafo 3comma 2, della direttiva” e del “Regolamento di esecuzione (UE) legge 30 aprile 1999, n. 637, adottato il 15 marzo 2021 ai sensi dell’articolo 434 bis del CRR su proposta dell’EBA, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di attuazione relative alla pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, del CRR (in particolare, articolo 17 e allegati XXXIII e XXXIV del Regolamento di esecuzione)”. La Policy tiene conto, inoltre, delle linee guida emanate dal Financial Stability Board volte a tutelare il sistema finanziario e ad assicurare l’allineamento dell’operato del management apicale degli istituti agli interessi di sostenibilità delle banche e del sistema finanziario intero in quanto fortemente interconnesso e sensibile ad eccessive esposizioni al rischio. Il sostanziale allineamento agli interessi di sostenibilità è ottenibile anche attraverso la definizione di appropriati sistemi incentivanti che siano in grado di non consentire l’erogazione di premi in caso di comportamenti distorsivi e/o a danno della stabilità finanziaria dell’istituto130.
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FONTI NORMATIVE. La Policy materia è redatta da Banca regolata: ⎯ dai seguenti articoli del TUF: • art. 11, comma 1, lett. a), relativo alla composizione del gruppo rilevante ai sensi dell’artfini della verifica della idoneità della struttura del gruppo medesimo a non pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza; • art. 12313, concernente i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali; • art. 14, relativo ai requisiti di onorabilità dei partecipanti; • art. 15, concernente l'assunzione di partecipazioni qualificate; • art. 34, che disciplina l’autorizzazione delle SGR; • art. 35, relativo all’albo delle SGR; • art. 35-ter del D.lgsundecies, relativo alla disciplina dei GEFIA sotto soglia; • art. 58/1998 (T.U.F.) 59, in materia di sistemi di indennizzo. ⎯ dalle direttive UCITS e dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti AIFMD per le SGR che gestiscono, rispettivamente, OICVM e in conformità alle disposizioni di Banca d’Italia su politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari di cui alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – 37° aggiornamento del 24 novembre 2021 (di seguito le “Disposizioni” o le “Disposizioni di Vigilanza”). La Policy tiene conto, altresì, delle previsioni del “FIA; ⎯ dal Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, n. 231/2013 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva”, del “Regolamento delegato (UE) 2021/923 della Commissione del 25 marzo 2021 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i criteri per definire le responsabilità manageriali, le funzioni di controllo, l’unità operativa/aziendale rilevante e l’impatto significativo sul profilo di rischio dell’unità operativa/aziendale in questione, e i criteri per individuare i membri del personale o le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell’ente comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale menzionate all’articolo 92, paragrafo 3, della direttiva” e del “Regolamento misure di esecuzione (UE) n. 637della direttiva AIFMD; e, adottato il 15 marzo 2021 ai sensi dell’articolo 434 bis del CRR su proposta dell’EBA, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di attuazione relative alla pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, del CRR (in particolare, articolo 17 dal Capo 2, Sezione 1, relativa alla registrazione dei GEFIA sotto soglia, Sezione 2, relativa al calcolo della leva finanziaria e allegati XXXIII Sezione 3, relativa alla copertura a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale da parte del GEFIA; ⎯ dal decreto del Ministro dell’Economia e XXXIV delle finanze, emanato ai sensi dell’art. 13 del TUF, recante norme per l’individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti di SIM, SICAV e SGR; ⎯ dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’art. 14 del TUF, recante norme per l’individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale di SIM, SICAV e SGR; ⎯ dal Provvedimento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di esecuzionecompetenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni)”. La Policy tiene conto, inoltre, delle linee guida emanate dal Financial Stability Board volte a tutelare il sistema finanziario e ad assicurare l’allineamento dell’operato del management apicale degli istituti agli interessi di sostenibilità delle banche e del sistema finanziario intero in quanto fortemente interconnesso e sensibile ad eccessive esposizioni al rischio. Il sostanziale allineamento agli interessi di sostenibilità è ottenibile anche attraverso la definizione di appropriati sistemi incentivanti che siano in grado di non consentire l’erogazione di premi in caso di comportamenti distorsivi e/o a danno della stabilità finanziaria dell’istituto.
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Samples: Modifiche Alla Disciplina Di Competenza Della Banca d'Italia
FONTI NORMATIVE. La Policy materia è redatta da Banca ai sensi dell’art. 123-ter regolata: - per le SGR che gestiscono OICVM, dalla direttiva UCITS, dalle direttive 2010/43/UE e 2010/44/UE del D.lgs. 58/1998 (T.U.F.) e dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti e in conformità alle disposizioni di Banca d’Italia su politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari di cui alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – 37° aggiornamento del 24 novembre 2021 (di seguito le “Disposizioni” o le “Disposizioni di Vigilanza”). La Policy tiene conto1^ luglio 2010, altresì, delle previsioni del “dal Regolamento delegato (UE) 2017/565 n. 2016/438 del 17 dicembre 2015, recanti modalità di attuazione della Commissionedirettiva UCITS, nonché dal regolamento UE del 25 aprile 20161^ luglio 2010 n. 584/2010 recante la disciplina sulla forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell’attestato dell’OICVM, l’utilizzo di mezzi elettronici per la comunicazione tra le autorità competenti ai fini della notifica nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra autorità competenti; - per le SGR che integra la gestiscono FIA, dalla direttiva 2014/65/UE AIFMD e dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013, contenente misure di esecuzione della direttiva AIFMD, con particolare riferimento agli artt. 113-115 che disciplinano i meccanismi di cooperazione con le autorità competenti dei Paesi terzi; - dalla direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che modifica le direttive UCITS e AIFMD per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva”, del “collettivo; - dal Regolamento delegato (UE) 2021/923 della Commissione del 25 marzo 2021 che integra la direttiva 2013/36/UE 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 per quanto riguarda le norme tecniche facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di regolamentazione investimento collettivo e che stabiliscono modifica i criteri per definire le responsabilità manageriali, le funzioni di controllo, l’unità operativa/aziendale rilevante e l’impatto significativo sul profilo di rischio dell’unità operativa/aziendale in questione, e i criteri per individuare i membri del personale o le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell’ente comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale menzionate all’articolo 92, paragrafo 3, della direttiva” e del “Regolamento di esecuzione regolamenti (UE) n. 637345/2013, adottato il 15 marzo 2021 ai sensi dell’articolo 434 bis del CRR su proposta dell’EBA, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 346/2013 e (UE) n. 1286/2014; - dalle seguenti disposizioni del Parlamento europeo TUF: • art. 6-bis, relativo ai poteri informativi e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di attuazione relative indagine; • art. 6-ter, relativo ai poteri ispettivi; • art. 7, relativo ai poteri di intervento nei confronti dei soggetti abilitati (1); • art. 7-ter, relativo ai poteri ingiuntivi nei confronti degli intermediari nazionali e non UE; • art. 7-quater, relativo ai poteri ingiuntivi nei confronti di intermediari UE; • art. 7-quinquies, relativo ai poteri ingiuntivi nei confronti degli OICVM UE, FIA UE e non UE con quote o azioni offerte in Italia; • art. 41, concernente l’operatività transfrontaliera delle SGR; • art. 41-bis, concernente l’operatività in Italia delle società di gestione UE; • art. 41-ter, concernente l’operatività in Italia dei GEFIA UE; • art. 42, relativo alla pubblicazione commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE; • art. 43, concernente la commercializzazione di FIA riservati; • art. 44, concernente la commercializzazione di FIA non riservati; • art. 46-ter, concernente l’erogazione diretta di crediti da parte di FIA UE in Italia; - dal D.M.; - dal Regolamento della Banca d’Italia del 21 luglio 2021 recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedimentali di competenza della Banca d’Italia e della Unità di informazione finanziaria per l’Italia, ai sensi degli enti delle informazioni di cui alla parte ottoarticoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, titoli II n. 241, e III, del CRR (in particolare, articolo 17 e allegati XXXIII e XXXIV del Regolamento di esecuzione)”. La Policy tiene conto, inoltre, delle linee guida emanate dal Financial Stability Board volte a tutelare il sistema finanziario e ad assicurare l’allineamento dell’operato del management apicale degli istituti agli interessi di sostenibilità delle banche e del sistema finanziario intero in quanto fortemente interconnesso e sensibile ad eccessive esposizioni al rischio. Il sostanziale allineamento agli interessi di sostenibilità è ottenibile anche attraverso la definizione di appropriati sistemi incentivanti che siano in grado di non consentire l’erogazione di premi in caso di comportamenti distorsivi e/o a danno della stabilità finanziaria dell’istitutosuccessive modificazioni.
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Samples: Operatività Transfrontaliera
FONTI NORMATIVE. La Policy è redatta da Banca ai sensi dell’art. 123-ter del D.lgs. 58/1998 (T.U.F.) e dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti e in conformità alle disposizioni di Banca d’Italia su politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari di cui alla Circolare la Legge 8 novembre 2000, n. 285 del 17 dicembre 2013 – 37° aggiornamento del 24 novembre 2021 (di seguito le 328 “Disposizioni” o le “Disposizioni di Vigilanza”). La Policy tiene conto, altresì, delle previsioni del “Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra Legge quadro per la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva”, del “Regolamento delegato (UE) 2021/923 della Commissione del 25 marzo 2021 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i criteri per definire le responsabilità manageriali, le funzioni di controllo, l’unità operativa/aziendale rilevante e l’impatto significativo sul profilo di rischio dell’unità operativa/aziendale in questione, e i criteri per individuare i membri del personale o le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell’ente comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale menzionate all’articolo 92, paragrafo 3, della direttiva” e del “Regolamento di esecuzione (UE) n. 637, adottato il 15 marzo 2021 ai sensi dell’articolo 434 bis del CRR su proposta dell’EBA, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di attuazione relative alla pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, del CRR (in particolare, articolo 17 e allegati XXXIII e XXXIV del Regolamento di esecuzione)”. La Policy tiene conto, inoltre, delle linee guida emanate dal Financial Stability Board volte a tutelare il sistema finanziario e ad assicurare l’allineamento dell’operato del management apicale degli istituti agli interessi di sostenibilità delle banche e realizzazione del sistema finanziario intero integrato di interventi e servizi sociali” individua il Piano di Zona dei servizi sociali come strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore sociale con riferimento, in quanto fortemente interconnesso special modo, alla capacità dei vari attori istituzionali e sensibile ad eccessive esposizioni al rischio. Il sostanziale allineamento agli interessi sociali di sostenibilità è ottenibile anche attraverso la definizione di appropriati sistemi incentivanti che siano definire, nell’esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sociali sul territorio di riferimento e stabilisce che: “Gli Enti Locali, le Regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non consentire l’erogazione lucrativi di premi utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, nonché che “la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali (…) – la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” definisce che i Comuni associati, a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa, nel nostro territorio, con ATS della Brianza e ASST Brianza, (in caso attuazione della Legge regionale 14 dicembre 2021 - n. 22 Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n.33 Testo unico delle leggi regionali in materia di comportamenti distorsivi sanità), provvedono a definire il Piano di Zona, nell'ambito delle risorse disponibili; – la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” prevede che il Piano di Zona è, di norma, adottato attraverso Accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni; – la Legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale”, definisce finalità, principi, obiettivi, soggetti coinvolti e modalità di attuazione della rete di interventi e servizi alla persona in ambito sociale ed in particolare: all’art 3 prevede che secondo il principio di sussidiarietà, concorrono alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione: a) i comuni, singoli ed associati, le province, le comunità montane e gli altri enti territoriali e gli altri soggetti di diritto pubblico; b) le persone fisiche, le famiglie e i gruppi informali di reciproco aiuto e solidarietà; c) i soggetti del terzo settore, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale; d) gli enti riconosciuti delle confessioni religiose, con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, che operano in ambito sociale. Prevede inoltre che sia garantita la libertà per i soggetti di cui al comma 1, lettere b), c) e d) di svolgere attività sociali ed assistenziali, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge e secondo la normativa vigente, indipendentemente dal loro inserimento nella rete delle unità di offerta sociali. all’art. 11 comma 2 chiarisce che La Regione individua nella gestione associata la forma idonea a garantire l’efficacia e l’efficienza delle unità di offerta sociali di competenza dei Comuni; all’articolo 13, comma 1, lettera a) attribuisce ai Comuni singoli e associati e alle Comunità montane, ove delegate, la funzione di programmare, progettare e realizzare la rete locale delle unità di offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione, anche promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della stessa legge; all’articolo 18 si definisce che il Piano di Zona come strumento di programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale. Il piano definisce le modalità di accesso alla rete, indica gli obiettivi e le priorità di intervento, individua gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione; i Comuni, nella redazione del Piano di Zona, utilizzano modalità che perseguono e valorizzano il momento della prevenzione e/, nella elaborazione di progetti, promuovono gli interventi conoscitivi e di studio rivolti alla individuazione e al contrasto dei fattori di rischio; il Piano di Zona è approvato o aggiornato dall'Assemblea distrettuale dei sindaci …, secondo modalità che assicurano la più ampia partecipazione degli organismi rappresentativi del terzo settore e l'eventuale partecipazione della provincia; la programmazione dei Piani di Zona ha valenza triennale, con possibilità di aggiornamento annuale; l'Ambito territoriale di riferimento per il piano di zona è costituito, di norma, dal distretto sociosanitario delle ASL (ora ATS); i Comuni attuano il Piano di Zona mediante la sottoscrizione di un accordo di programma con l'ASL (ATS) territorialmente competente e, qualora ritenuto opportuno, con la Provincia. Gli organismi il Piano di Zona disciplina l'attività di servizio e di segretariato sociale; al fine della conclusione e dell'attuazione dell'accordo di programma, l'Assemblea dei Sindaci designa un ente capofila individuato tra i Comuni del distretto o altro ente con personalità giuridica di diritto pubblico; l'Ufficio di Piano, individuato nell'accordo di programma, è la struttura tecnico-amministrativa che assicura il coordinamento degli interventi e l'istruttoria degli atti di esecuzione del piano. Ciascun Comune del distretto contribuisce al funzionamento dell'Ufficio di Piano proporzionalmente alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e comunque senza maggiori oneri a danno carico del bilancio regionale; – la Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali lombarde in materia di sanità”, coordinato con le modifiche apportate dalla Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 22 disegna la cornice di riferimento entro cui troverà declinazione il nuovo sistema sociosanitario lombardo e la geografia del welfare lombardo, dal punto di vista degli assetti e dispositivi di governance ed in particolare: o afferma che il sistema sanitario, sociosanitario e sociale integrato lombardo, di seguito denominato sistema sociosanitario lombardo (SSL), promuove e tutela la salute ed è costituito dall’insieme di funzioni, risorse, servizi, attività, professionisti e prestazioni che garantiscono l’offerta sanitaria e sociosanitaria della stabilità finanziaria dell’istituto.Regione e la sua integrazione con quella sociale di competenza delle autonomie locali;
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Samples: Accordo Di Programma
FONTI NORMATIVE. La Policy materia è redatta da disciplinata dalle seguenti disposizioni: - art. 14 TUF, in materia di requisiti di: onorabilità di coloro che detengono partecipazioni qualificate in SGR, SICAV e SICAF; divieto di esercitare il diritto di voto per i partecipanti che non possiedano detti requisiti; obbligo di alienazione delle partecipazioni facenti capo a detti partecipanti; - art. 15 TUF, che disciplina: le modalità di acquisizione e di cessione di partecipazioni qualificate nelle SGR, nelle SICAV e nelle SICAF; il potere della Banca d'Italia di vietare l'acquisizione di partecipazioni qualificate e di definire le disposizioni attuative della disciplina; - art. 16 TUF, che individua casi di sospensione del diritto di voto inerenti alle partecipazioni qualificate e di obbligo di alienazione delle stesse; - artt. 35-quater e 35-quinquies TUF, in materia di capitale e azioni di, rispettivamente, SICAV e SICAF; - direttiva 2009/65/CE (“UCITS”) per i gestori che gestiscono OICVM (1); 1 Cfr. art. 11, par. 1, della direttiva UCITS, ai sensi dell’art. 123-del quale “alle partecipazioni qualificate in una società di gestione si applicano le stesse disposizioni degli articoli 10, 10 bis e 10 ter del D.lgs. 58/1998 della direttiva 2004/39/CE” (T.U.F.) e dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti e in conformità alle disposizioni di Banca d’Italia su politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari di cui alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – 37° aggiornamento del 24 novembre 2021 (di seguito le “Disposizioni” o le “Disposizioni di VigilanzaMiFID”). La Policy tiene conto, altresì, delle previsioni direttiva - direttiva 2011/61/UE (“AIFMD”) per i gestori che gestiscono FIA; - decreto del “Regolamento delegato (UE) 2017/565 della CommissioneMinistro del tesoro, del 25 aprile 2016bilancio e della programmazione economica dell’11 novembre 1998, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i n. 469, in materia di requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva”, del “Regolamento delegato onorabilità dei partecipanti (UE) 2021/923 cfr. Allegato IV.1.1); - Provvedimento della Commissione Banca d’Italia del 25 marzo 2021 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di regolamentazione che stabiliscono i criteri per definire le responsabilità manageriali, le competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di controllovigilanza in materia bancaria e finanziaria, l’unità operativa/aziendale rilevante ai sensi degli articoli 2 e l’impatto significativo sul profilo di rischio dell’unità operativa/aziendale in questione4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e i criteri per individuare i membri successive modificazioni). Vengono inoltre in rilievo le “Guidelines for the prudential assessment of acquisitions and increases in holdings in the financial sector required by Directive 2007/44/EC” del personale o le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell’ente comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale menzionate all’articolo 92CEBS, paragrafo 3CEIOPS e CESR (ora, della direttiva” e del “Regolamento di esecuzione (UE) n. 637rispettivamente, adottato il 15 marzo 2021 ai sensi dell’articolo 434 bis del CRR su proposta dell’EBAEBA, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di attuazione relative alla pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, del CRR (in particolare, articolo 17 e allegati XXXIII e XXXIV del Regolamento di esecuzioneEIOPA ed ESMA)”. La Policy tiene conto, inoltre, delle linee guida emanate dal Financial Stability Board volte a tutelare il sistema finanziario e ad assicurare l’allineamento dell’operato del management apicale degli istituti agli interessi di sostenibilità delle banche e del sistema finanziario intero in quanto fortemente interconnesso e sensibile ad eccessive esposizioni al rischio. Il sostanziale allineamento agli interessi di sostenibilità è ottenibile anche attraverso la definizione di appropriati sistemi incentivanti che siano in grado di non consentire l’erogazione di premi in caso di comportamenti distorsivi e/o a danno della stabilità finanziaria dell’istituto.
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Samples: Modifiche Alla Disciplina Di Competenza Della Banca d'Italia