Forme di gestione degli impianti sportivi Clausole campione

Forme di gestione degli impianti sportivi. 1. Gli impianti sportivi del Comune di Chioggia, di cui all’art. 44 possono essere gestiti nelle seguenti forme: a) direttamente dall’Amministrazione, in economia. b) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, che abbiano significativo radicamento territoriale e dimostrino capacità gestionale adeguata alle attività da realizzare, individuate nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica o, qualora ne ricorrano i presupposti, direttamente. c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b), aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale, qualora per la complessità dell’impianto e della sua gestione siano richieste particolari professionalità e specifiche competenze tecniche, nel caso di particolari e significativi investimenti per la ristrutturazione, manutenzione o miglioria dell’impianto, ovvero in caso di realizzazione e gestione di un nuovo impianto sportivo.
Forme di gestione degli impianti sportivi. 1) Gli impianti sportivi di proprietà dell’Amministrazione o che l’Amministrazione abbia in disponibilità per almeno 10 anni possono essere gestiti con le seguenti modalità: a) direttamente da parte dell’Amministrazione, in economia, qualora le caratteristiche degli impianti non consentano una ottimale gestione con altre modalità; b) mediante l’affidamento in gestione, in via preferenziale, a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate, e federazioni sportive nazionali, secondo quanto previsto dalla L.R. 11/2007 e dal presente regolamento. c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui alla precedente lettera b), aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale; d) mediante affidamento a strutture strumentali/operative comunali appositamente costituite, intendendosi per tali associazioni, fondazioni, aziende speciali. 2) Le società e le associazioni dilettantistiche di cui alla lettera b) del comma precedente, indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle forme di cui all’articolo 90, comma 17, della legge 289/2002. Esse devono essere regolarmente dotate di riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni o essere iscritte nei Registri regionali delle associazioni di promozione sociale, come previsto dall’articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 11/2007. Esse devono inoltre dimostrare capacità operativa adeguata alle attività da realizzare. Nell’ambito delle procedure di selezione i soggetti di cui sopra possono presentarsi in forma associata.
Forme di gestione degli impianti sportivi. Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti in una delle seguenti forme:
Forme di gestione degli impianti sportivi. 1. Gli impianti sportivi del Comune di San Giorgio delle Pertiche, ad esso afferenti anche come palestre scolastiche, possono essere gestiti nelle seguenti forme: a) direttamente dall’Amministrazione, in economia, qualora gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentirne la gestione ottimale con altre modalità; a tale modello si potrà farvi ricorso solo dopo aver verificato che nel mercato locale di riferimento, secondo il più generale principio di sussidiarietà, non esistano altri soggetti che a condizioni più vantaggiose, riferite ai principi generali di efficacia, efficienza ed economicità, siano in grado di assicurare il servizio con il medesimo grado di qualità richiesta; b) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, polisportive, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione o, qualora ne ricorrano i presupposti, direttamente, secondo quanto stabilito dal presente regolamento; c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b), aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime; d) mediante affidamento ad istituzioni, aziende speciali, società di capitali a partecipazione interamente pubblica, associazioni o fondazioni partecipate dall’Amministrazione, quando la stessa ritenga utile ed economico organizzare la gestione complessiva degli impianti sportivi in una prospettiva unitaria o settoriale omogenea. 2. L’affidamento in gestione prevede che il soggetto individuato come gestore si faccia carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi, in tutto o in parte, introitando le tariffe, come approvate dall’Amministrazione per l’uso di tali strutture ed eventuali altri proventi derivanti dalla gestione nonché, se previsto, un contributo/corrispettivo a carico del Comune. 3. Il soggetto che ha in gestione il servizio e in concessione l’impianto è tenuto a rispettare tutte le norme, comunitarie, nazionali, regionali e locali (a titolo esemplificativo e non esaustivo in materia di sicurezza, di gestione dell’emergenza, ecc.) che regolamentano l’uso degli impianti sportivi.
Forme di gestione degli impianti sportivi. 1. Gli impianti sportivi del Comune di Ferrara, di cui all’art. 45 possono essere gestiti nelle seguenti forme:

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  • Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere 1 Il Tesoriere assumerà l’attivazione del servizio di tesoreria con modalità e criteri informatici e garantirà l’utilizzo della piattaforma SIOPE+, infrastruttura informatica gestita dalla Banca d’Italia, in attuazione a quanto previsto dall’art. 14 della L. 196/09, come modificato dalla L. 232/2016, per l’intermediazione di tutti i flussi relativi agli incassi e ai pagamenti dell’Ente, disposti attraverso ordinativi informatici conformi allo standard OPI (standard emanato dall’Agenzia per l’Italia Digitale – AgID). Il Tesoriere è obbligato a tenere aggiornato e custodire, secondo le disposizioni tecniche informatiche vigenti e loro aggiornamenti: a) il giornale di cassa riportante le registrazioni giornaliere delle operazioni di esazione e pagamento; b) i bollettari della riscossione tenendo distinti quelli per la riscossione ordinaria da quelli riguardanti i depositi di terzi; c) le reversali di incasso e i mandati di pagamento; d) lo stato delle riscossioni e dei pagamenti in conto “competenza” ed in conto “residui”, al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni introito e spesa, per la situazione di cassa; e) i verbali di verifica di cassa; f) eventuali altre evidenze previste dalla legge. 2 Il Tesoriere dovrà inoltre:‌ - inviare quotidianamente, attraverso piattaforma informatica SIOPE+, all’Ente copia del giornale di cassa con l’indicazione delle somme vincolate a specifica destinazione e dei saldi delle contabilità speciali fruttifera e infruttifera; l’Ente comunicherà per iscritto al Tesoriere eventuali discordanze entro 10 giorni, trascorsi i quali il Tesoriere resterà sollevato da ogni responsabilità derivante dalla mancata o tardiva segnalazione; - ritornare periodicamente, e comunque alla fine dell’esercizio, con modalità telematiche; all’Ente i mandati estinti e le reversali incassate;‌ - registrare il carico e scarico dei titoli dell’Ente nonché dei titoli depositati a cauzione dei terzi; - intervenire alla stipulazione dei contratti ed in qualsiasi altra operazione per la quale sia richiesta la sua presenza. 3 Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione dei dati periodici della gestione di cassa, attraverso piattaforma informatica SIOPE+.‌

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  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

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