Foro competente. Per le controversie riguardanti il contratto, foro competente è quello della residenza o del domicilio elettivo del Contraente. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicurato. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Della Circolazione Dei Veicoli a Motore, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Della Circolazione Dei Veicoli a Motore E Per I Rischi Accessori, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Della Circolazione Dei Veicoli a Motore
Foro competente. Per le controversie riguardanti il contratto, foro relative al Contratto è competente è quello della l’Autorità giudiziaria del luogo di residenza o del domicilio elettivo del Contraente, dell’Assicurato, dei Beneficiari, ovvero degli aventi diritto a seconda del soggetto che promuove l’azione. Nel Di seguito si riportano i limiti in entrata ed uscita identificati da Credemvita sulla scorta delle previsioni Regolamento Isvap n.38/2011, da intendersi quali importi massimi che possono essere movimentati in entrata ed in uscita rispetto alla dimensione della gestione separata e nell’arco di ogni esercizio mediante contratti a prestazioni rivalutabili da un unico contraente o da più contraenti, collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi. I limiti di seguito riportati vengono aggiornati annualmente e comunicati nell’ambito dell’estratto conto annuale. Limiti in entrata - di Euro 38.500.000 computati sul totale dei conferimenti effettuati (dal Contraente o da soggetti allo stesso collegati, così come definiti al successivo allegato 2) nel corso di un anno solare su polizze legate alla Gestione separata Credemvita II; - di Euro 108.000.000 computati sul capitale assicurato di polizze (stipulate dal Contraente o da soggetti allo stesso collegati così come definiti al successivo allegato 2) legate alla Gestione separata Credemvita II. Credemvita si riserva, in caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazionesuperamento dei limiti sopraindicati, la sede competente per territorio delle procedura facoltà di mediazione viene indicata concordare con il Contraente un periodo minimo di permanenza nella sede di uno Gestione Separata degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicuratoimporti che eccedono tale limite. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazioneIn tal caso, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale siano definiti periodi minimi di permanenza – che saranno comunque sottoposti ad espressa accettazione del contraente - si respinge verificherà la richiestarisoluzione di diritto del contratto, e non privandolo di ogni effetto già dalla data di sottoscrizione. Ai sensi delle previsioni del Regolamento Isvap n. 38/2011 di seguito si sia rivolto riporta la definizione adottata da Credemvita afferente più contraenti collegati ad un avvocatomedesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori Si qualificano quali soggetti collegati coloro che nell’anagrafica dell’intermediario risultano: Cointestazione a cointestatario CF cumulo segnalaz. C.R. a CF segnalaz. C.R. Società controllante a controllata CREDEM a società controllata CREDEM a società partecipata Società di capitali a consigliere Società di capitali a sindaco Gruppo familiare a singolo familiare CREDEM a sogg. art. 38 legge bancaria Condizionante a condizionato Garante totale a garantito Banca casa madre a filiale estera Referente a riferito Nominativo univoco a nominativo secondario Genitore (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà accompagnatore maggiorenne a contattare l’Impresa minore Minore a genitore (accompagnatore maggiorenne) Società di assicurazione per cercare un accordo. La procedura capitali a legale rappresentante Società di conciliazione paritetica persone a socio non può durare più legale rappresentante Società di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)persone a legale non socio Società di capitali a legale rappresentante con poteri limitati Società di persone a legale rappresentante non socio con poteri limitati inabilitato/ente/società a curatore/legale rappresentante Genitore a figlio Coniuge A a coniuge B Fratello A a fratello B Nipote a nonno Intestatario rapporto in estinzione a Soggetto operante l’estinzione Intestatario rapporto a Titolare effettivo Per quanto concerne i rapporti partecipativi saranno inoltre considerati i legami partecipativi caratterizzanti i Gruppi societari identificati dall’intermediario.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita
Foro competente. Per le controversie riguardanti Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dal presente Contratto di Finanziamento Integrativo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma ferme le
1 Inserire la Data di Erogazione immediatamente successiva alla data della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo.
2 A fini di chiarezza, il contrattocampo data deve essere completato solo ove sia stato concluso uno o più Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, foro competente è quello della residenza o inserendo la data di stipula di ciascuno di tali Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi. competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi. Salvo il diritto di CDP di non accettare la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo – e pertanto di non procedere all’erogazione del domicilio elettivo del Contraente. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione Finanziamento Plafond Reti PMI - per il mancato soddisfacimento delle condizioni sospensive di cui al D.LgsContratto di Finanziamento Quadro e/o alla Convenzione secondo quanto ivi previsto, il presente Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso, senza necessità di ulteriore comunicazione da parte di CDP o della Parte Finanziata, a decorrere dal momento dell’erogazione del Finanziamento Plafond Reti PMI effettuata da CDP alla Data di Erogazione. 04/03/2010 n.28 Distinti saluti ALLEGATO 1 - PARTE IV AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO SOTTOSCRITTO TRA [….] E CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. IN DATA [….] (POSIZIONE XXXXXXX) Spett.le Xxx Xxxxx, 0 00000 Xxxx Fax +00 00 00000000/ 00 00000000 All’attenzione di “Area Supporto all’Economia – Servizio PMI Territorio e alle normative secondarie Ambiente” Egregi Signori, facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di attuazione, seguito la sede competente per territorio delle procedura nostra proposta irrevocabile di mediazione viene indicata nella sede Contratto di uno degli Organismi Finanziamento Integrativo (come di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicurato. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatoriseguito definito). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)
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Samples: Convenzione, Convention
Foro competente. Per le controversie riguardanti il contratto, foro Foro competente è esclusivamente quello della del luogo di residenza o del domicilio elettivo del ContraenteContraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal contratto.
1. Nel caso in cui Viene attuata una gestione speciale degli investimenti per le assicurazioni rivalutabili, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome "VITARIV - GESTIONE SPECIALE ASSICURAZIONI RIVALUTABILI" ed indicata nel seguito con la sigla VITARIV. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all□importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento di VITARIV. La gestione di VITARIV è conforme alle norme stabilite dall□Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la Circolare N. 71 del 26/3/1987, e si acceda al procedimento atterrà ad eventuali successive modificazioni.
2. La gestione di mediazione VITARIV è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all□Albo di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione24/02/1998 n. 58, la sede competente per territorio delle procedura quale attesta la rispondenza di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicurato. Nel caso in cui si acceda VITARIV al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocatopresente regolamento. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte particolare sono certificati la corretta valutazione delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà attività attribuite a contattare l’Impresa VITARIV, il rendimento annuo di assicurazione per cercare un accordo. La procedura VITARIV, quale descritto al seguente punto 3 e l□adeguatezza di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
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Samples: Piano Di Risparmio Multiramo, Multifondo, Multipremio, Insurance Policy
Foro competente. 12.1 Per tutte le controversie riguardanti relative all’interpretazione ed esecuzione del contratto e/o delle condizioni generali le parti designano ex art. 28 e 29 c.p.c. quale foro esclusivamente competente quello di Siena 13 INFORMATIVA E CONSENSO EX D. LGS 196/2003 – CODICE SULLA PRIVACY
13.1 I dati forniti dall’espositore tramite la Domanda di partecipazione saranno trattati ai sensi del Codice della Privacy (D. Lgs 196 del 30 Giugno 2003) sia in forma scritta sia elettronica da personale incaricato, che potrà avere accesso ai soli dati necessari alla gestione delle attività del servizio richiesto. Potranno venire a conoscenza dei dati personali dell’Espositore gli incaricati di segreteria interni, commercializzazione di beni e servizi, incaricati della contabilità e fatturazione nonchè gli incaricati della gestione e manutenzione dei sistemi di elaborazione. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali, per le operazioni di natura amministrativa (fatturazione) statistica (in forma anonima), promozionale (catalogo e informazione per il contrattopubblico e la stampa) e marketing, foro competente è quello o per obblighi di legge. Con la sottoscrizione della residenza o del domicilio elettivo del ContraenteDomanda di Adesione l’espositore autorizza gli Organizzatori a trattare i dati forniti per le finalità suddette. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione Sono infine riconosciuti agli espositori i diritti di cui al D.Lgsall’art. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie 7 del D. Lgs 196/2003, in particolare il diritto di attuazioneaccedere ai propri dati personali, di chiederne la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicurato. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazionerettifica, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio l’aggiornamento e la trasparenza dell’informazione cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonchè di opporsi al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al titolare del trattamento: Associazione Vivi Montepulciano, Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx, 1 53045 Montepulciano (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatoriSI). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)
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Samples: Gara Informale Per L’assegnazione Di Casette Per Mercatini Di Natale, Gara Informale Per l'Assegnazione Di Casette Per Mercatini Di Natale
Foro competente. Per le controversie riguardanti Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dal presente Contratto di Finanziamento Integrativo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma ferme le
1 Inserire la Data di Erogazione immediatamente successiva alla data della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo.
2 A fini di chiarezza, il contrattocampo data deve essere completato solo ove sia stato concluso uno o più Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, foro competente è quello della residenza o inserendo la data di stipula di ciascuno di tali Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi. competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi. Salvo il diritto di CDP di non accettare la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo – e pertanto di non procedere all’erogazione del domicilio elettivo del Contraente. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione Finanziamento Plafond Esportazione - per il mancato soddisfacimento delle condizioni sospensive di cui al D.LgsContratto di Finanziamento Quadro e/o alla Convenzione secondo quanto ivi previsto, il presente Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso, senza necessità di ulteriore comunicazione da parte di CDP o della Parte Finanziata, a decorrere dal momento dell’erogazione del Finanziamento Plafond Esportazione effettuata da CDP alla Data di Erogazione. 04/03/2010 n.28 Distinti saluti ALLEGATO 2, Parte I al Contratto di Finanziamento Quadro - Modello “RICHIESTA DI UTILIZZO PLAFOND PMI” Spett.le CASSA DEPOSITI e alle normative secondarie di attuazionePRESTITI S.p.A. Xxx Xxxxx, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicurato. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)0 00000 Xxxx Fax numero 00.00000000 – 00.00000000 Denominazione:
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Samples: Convenzione, Convention
Foro competente. Per le controversie riguardanti il contratto, foro Il Foro competente è quello di Roma. La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha escluso la possibilità di deferire ad arbitri le controversie su diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del presente contratto. Il presente atto, soggetto a registrazione a tassa fissa in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986, viene regolarizzato, ai fini dell’imposta di bollo, attraverso l’apposizione di contrassegni telematici per l’importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservata agli atti della residenza struttu ra appaltante. Il presente Contratto, composto di n. …… pagine numerate, unitamente agli atti richiamati, è confermato e sottoscritto per accettazione, dalle parti con firma digitale. Roma, ………………………… Letto, firmato e sottoscritto: L’IMPRESA APPALTATRICE Dott. IL DIRETTORE ad interim della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo Allegato “A” ELENCO PREZZI UNITARI
1) (Analisi n° 2) Nolo pompe idrovore a scoppio dalla capacità di almeno 1,00 m³/sec durante eventi di piena e dalla prevalenza di nove metri, in sostituzione dei macchinari esistenti negli impianti idrovori di Via Salaria e Via Flaminia, in quanto non più efficienti, non più funzionali, fuori norma e oramai dismessi. Tale intervento sarà da eseguirsi a cura dell’impresa, previo auto allertamento presso il C.F.R. e/o del domicilio elettivo del Contraentepresso Il Respon sabile di Piena della Stazione Appaltante. Nel caso in cui si acceda al procedimento In ogni caso, alla condizione della lettura di mediazione 12,50 all’idrometro di cui al D.LgsRipetta, le motopompe dovranno essere già collocate e funzionali nei siti previsti. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazioneNella fornitura è compresa la chiusura delle paratoie a mano, la sede competente posa delle tubazioni di pompaggio nella vasca d'accumulo, e la posa della tubazione di scarico sopra l'argine, sino allo sbocco nel canale di scarico. È compreso l'approvvigionamento continuo del carburante necessario al funzionamento del macchinario. Ora € 19,38
2) (Analisi n° 1) Pulizia degli ambienti interni ed esterni che costituiscono gli impianti idrovori, quali stanze, bagni e magazzini dove sono locate le elettropompe, e cortile esterno. La pulizia deve essere svolta con l'utilizzo di saponi detergenti, decespugliatori per territorio il taglio delle procedura erbe ed altri materiali di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione uso e consumo a carico della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicuratoimpresa appaltatrice. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.LgsL'approvvigionamento idrico, qualora l'acqua non fosse erogata negli impianti, dovrà essere portata sul posto dalla ditta medesima. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazioneInoltre l'Impresa suddetta dovrà relazionare su apposito registro controfirmato, la sede competente data e l'ora di intervento nonché i lavori svolti.
3) (Analisi n° 3) Per interventi in caso di piene al fine di assicurare il funzionamento continuo degli impianti durante le quali si richiede la presenza di n° 1 operaio specializzato e n° 1 operaio comune a conduzione di ogni singolo impianto idrovoro per territorio tutta la durata del servizio di piena. Tale intervento è da eseguirsi a cura dell'Impresa previo auto allertamento, quando la situazione meteorologica faccia presupporre possibili avviamenti dell'impianto idrovoro e comprende tutte le procedure per il contatto diretto con la Sala Operativa C.F.R. e/o con il Direttore del Servizio di Piena dell'Ufficio, per eventuali Ordini di Servizio, chiarimenti o l'attingimento di informazioni per il monitoraggio sul territorio. In ogni caso, alla condizione della lettura idrometrica di 12,50 a Ripetta e contestualmente con la condizione della previsione di innalzamenti dei livelli, il personale dovrà presidiare gli impianti con le motopompe già posizionate. Naturalmente l'impresa dovrà rendersi sempre reperibile, per tutta la durata dell’appalto ed è tenuta a comunicare tutti i suoi movimenti entro congruo tempo al personale preposto dell’Amministrazione appaltante. Inoltre l'Impresa dovrà redigere su apposito registro controfirmato e datato, la relazione per la prestazione avvenuta ed eventuali deduzioni e proposte per il miglioramento del Servizio di Piena. Resta inteso che l'Impresa stessa sarà assolutamente responsabile del mancato intervento e/o funzionamento del sistema di pompaggio e quindi dei relativi danni civili e penali.
4) (Analisi n° 4) Sovrapprezzo per interventi in caso di piene al fine di assicurare il funzionamento continuo degli impianti da eseguirsi nelle ore notturne e/o festive.
5) (Prezziario Regione Lazio – Rif. F.1.01.2.b.) Taglio di vegetazione spontanea costituita da essenze prevalentemente prative eseguita su superfici orizzontali o inclinate, sponde, corpi arginali, anche in presenza di cannucce palustri presenti per qualsiasi estensione compreso l'accatastamento delle procedura materie, la loro bruciatura in luoghi idonei, il carico sul mezzo di mediazione viene indicata nella sede trasporto e l'allontanamento a rifiuto dei residui nonché le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato, eseguito a mano. M² € 3,69 6) (Analisi n° 5) Taglio di vegetazione presente sui corpi arginali composta da canneti, rovi, alberature con diametro ≤ di ø 10,00 cm, da eseguire con mezzo meccanico attrezzato con idonea trincia. Esclusa la raccolta dei residui del taglio e il loro traspor to a rifiuto; i residui dovranno essere lasciati sul posto, opportunamente tranciati, sino al loro naturale deperimento. Compresa la costituzione di rampe provvisorie per il passaggio mezzi e il loro ripristino a fine lavori e compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. M² € 0,37
7) (Prezziario Regione Lazio – Rif. F.1.02.12.) Espurgo di canali collettori coperti di adduzione agli impianti idrovori mediante asportazione di materie limose, fangose, ecc. di qualsiasi natura e consistenza anche in presenza dì acqua stabilizzatasi nel cavo fino a cm 20 compreso il paleggiamento, l'avvicinamento delle materie all'apertura per la successiva estrazione, l'uso di mezzi d'opera di sicurezza (elmetti, maschere, ecc.), il carico sul mezzo di trasporto, eseguito a mano. (in sostituzione dell’operazione “carico sul mezzo di trasporto” deve intendersi “deposito nel circostante alveo dei materiali scavati sino al loro defluimento”. M³ € 120,86
8) (Prezziario Regione Lazio – Rif. F.1.01.6.a) Taglio di piante arboree, di qualsiasi altezza, eseguito lungo le sponde, l'alveo dei corsi d'acqua sopra e sotto il livello della m.o. con qualsiasi mezzo compreso il taglio a piccole sezioni, il carico, l'allontanamento del materiale di risulta che resta di proprietà dell'Impresa e la successiva bruciatura dei fogliame e delle ramaglie in luoghi idonei nonché le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato con diametro compreso da 10 cm a 20 cm, misurato a 1 m da terra. Cadauno € 13,07
9) (Prezziario Regione Lazio – Rif. F.1.01.6.b) Taglio di piante arboree, di qualsiasi altezza, eseguito lungo le sponde, l'alveo dei corsi d'acqua sopra e sotto il livello della m.o. con qualsiasi mezzo compreso il taglio a piccole sezioni, il carico, l'allontanamento del materiale di risulta che resta di proprietà dell'Impresa e la successiva bruciatura dei fogliame e delle ramaglie in luoghi idonei nonché le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato con diametro compreso da 20 cm a 30 cm, misurato a 1 m da terra. Cadauno € 65,79
10) (Prezziario Regione Lazio – Rif. F.1.02.7.a) Scavo a sezione obbligata in alveo o lungo la sponda dei corsi d’acqua spinto fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo dei cavo compreso il taglio e la rimozione di radici, ceppaie, pietre e trovanti di volume fino a 0,50 m³, sia in asciutto che in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino ad una altezza di 20 cm, esclusa quella proveniente da falda; compreso e compensato l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee quali fogne condutture in genere, cavi ecc. e, inoltre, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno degli Organismi o più sbracci, il deposito lungo lo scavo dei materiale da riutilizzare per il rinterro, le sbadacchiature di mediazione della provincia qualsiasi tipo e consistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa e compreso il carico sul mezzo di residenza dell’assicurato trasporto dei materiale da portare a rifiuto.
11) (Prezziario Regione Lazio – Rif. A.3.03.5.b) Carico e trasporto a discariche e/o comunque più vicini alla residenza dell’Assicuratoimpianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica.
12) (Prezziario Regione Lazio – Rif. A.3.03.7.a) Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)corresponsione degli oneri.
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Foro competente. Per le controversie riguardanti qualunque controversia derivante dall’applicazione o interpretazione della presente Polizza, sorta tra la Società e il contrattoContraente (o uno di essi), da una parte, e, dall’altra, qualunque Aderente e/o avente diritto, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro competente è compe- tente è, in via esclusiva, quello della del luogo di residenza o del domicilio elettivo del Contraentedell’Aderente e/o avente diritto. Nel caso rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società, in qualità di autonomo Titolare di trattamento, intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudi- ziari(1), al fine di fornire i servizi assicurativi(2) da Lei richiesti o in Suo favore pre- visti. Inoltre, Xxx può decidere liberamente di autorizzare la nostra Società a trattare i Suoi dati personali per l’invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commer- ciali, compimento di ricerche di mercato, rilevazione sulla qualità dei servizi da parte della Società e di altre Società del Gruppo Generali, mediante tecniche di comunicazione a distanza. I dati, forniti da Lei o da altri soggetti(3), sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure- effettuate anche con l’ausilio di strumenti elettronici- necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti con- nessi al nostro settore, in Italia o all’estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all’estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa(4). I Suoi dati possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione. Senza i Suoi dati – alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge(5) – non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte. Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro tratta- mento(6) rivolgendosi al Responsabile ex art.7 D.Lgs.196/2003: Generali Corporate Services S.c.a.r.l.– Privacy Gruppo Italia, xxxxxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx, tel. 000.000.0000 fax 000.000.0000. Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui si acceda vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al procedimento citato Responsabile ex art.7 D.Lgs.196/2003. Il sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx riporta le informative aggiornate ed ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l’elenco aggiornato dei Responsabili e delle Società del Gruppo Generali.
(1) L’art. 4, co.1, lett. d) del D.Lgs.196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle normative secondarie convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei cari- chi pendenti e la qualità di attuazioneimputato o di indagato. Si precisa che a seguito delle semplificazioni introdotte dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 le norme privacy non si applicano alle persone giuridiche, enti, associazioni.
(2) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione delle presta- zione contrattuali, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazio- ne, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e dife- sa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche (come individuati dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9).
(3) Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato, beneficiario, proprietario dei beni assicurati o danneggiato, nonché banche dati che vengono consultate in fase preas- suntiva, assuntiva o liquidativa.
(4) I soggetti possono svolgere la sede competente funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in tota- le autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa”: contraen- ti, assicurati; agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, ban- che, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicura- tori, legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autovei- coli, strutture sanitarie, pignoratari, vincolatari, società di recupero crediti e altri erogatori convenzionati di servizi; tali dati possono essere inoltre comunicati a società del Gruppo Generali e ad altre società che per territorio nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei contratti o dei sinistri, servizi informatici, tele- matici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati a società del Gruppo Generali per attività di prevenzione e indi- viduazione delle procedura frodi assicurative, nonché ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell’industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di mediazione viene indicata nella sede legge o regolamento, ad organismi istituzionali, quali Autorità Giudiziaria e Forze dell’Ordine, IVASS, Banca d’Italia – UIF, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, COVIP, CON- SOB, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, UCI, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, concessionarie per la riscossione dei tributi.
(5) Lo prevede ad esempio la disciplina contro il riciclaggio o la normativa in tema di uno degli Organismi constatazione ami- chevole di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicuratosinistro.
(6) Questi diritti sono previsti dall’art.7 del D.Lgs.196/2003. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’AssicuratoL’integrazione presuppone un interesse. La conciliazione paritetica è una proceduracan- cellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricer- che di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, su base volontarial’opposizione presuppone un motivo legit- timo. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 “codice in materia di prote- zione dei dati personali”, studiata il Cliente e gli eventuali coobbligati o garanti (di seguito cumulativamente definiti il “Cliente”) sono informati:
a) che i dati forniti per risolvere le controversie che possono nascere nella lo svolgimento dell’istruttoria preliminare e, in caso di accoglimento della domanda di finanziamento, i dati relativi allo svolgi- mento del rapporto contrattuale vengono trattati dalla Società Consel SpA (Via Bellini, 2 - Torino) per finalità di: - valutazione del merito creditizio; - prevenzione del sovraindebitamento; - gestione dei sinistri r.crapporti contrattuali; - elaborazione statistica; - tutela e recupero dei crediti; - trattamento dei dati anche ai sensi del D.Lgs.231/2007; in questo caso le infor- mazioni relative alle operazioni poste in essere dall’interessato ove ritenute “sospette” ai sensi dell’art. auto41, comma 1, del D.Lgs 231/2007, saranno comu- nicate ad altri intermediari finanziari appartenenti al Gruppo Banca Sella; - attività di promozione e vendita di prodotti e servizi della Società o di Società terze effettuate anche attraverso telefono. Il suo scopo è quello Gli stessi dati vengono trattati mediante: - elaborazione elettronica; - consultazione; - raffronto con criteri prefissati relativi a dati di migliorare la qualità carattere reddituale, di com- posizione famigliare, area geografica, stabilità abitativa e lavorativa, etc.; - ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette finalità, anche per mezzo: 1) di soggetti specificamente incaricati quali con- sulenti, dipendenti e altri collaboratori a ciò abilitati per i trattamenti neces- sario connessi allo svolgimento delle attività precontrattuali (istruttoria, valutazione del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazionemerito creditizio, ecc.) e ed all'esecuzione del contratto; 2) di terzi che svolgono o forniscono specifici servizi strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale (anche mediante trattamenti conti- nuativi), quali: - società di servizi informatici; - sistemi di informazioni creditizie (“centrali rischi”); - società che svolgono servizi di pagamento; - assicurazioni; - intermediari del credito; - agenti in attività finanziaria, anche relativamente alle risultanze del processo di valutazione del merito creditizio del cliente o dell'operazione intermediati; - società di factoring; - società di recupero crediti; - soggetti che forniscono informazioni commerciali; - altre Società appartenenti al gruppo bancario denominato Gruppo Banca Sella, nonchè controllate e collegate; il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei dati (un elenco nominativo dei soggetti appartenenti alle predette categorie è disponibile presso la Sede della Società e le Associazioni nazionali filiali);
b) che i predetti dati possono essere raccolti sia presso l'interessato sia pres- so terzi;
c) che il conferimento dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiestadati richiesti, e non si sia rivolto siano essi acquisiti in base ad un avvocato. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa obbli- go di assicurazione legge ovvero in quanto strettamente funzionali all'esecuzione del rap- porto contrattuale, è necessario e che un eventuale rifiuto di fornirli com- porta l'impossibilità di svolgere le attività richieste per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)la conclusione e per l'esecuzione del contratto.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea, Contratto Di Assicurazione Temporanea in Caso Di Morte O Di Invalidità Totale E Permanente
Foro competente. Per le controversie riguardanti Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dal presente Contratto di Finanziamento Integrativo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma ferme le
1 Inserire la Data di Erogazione immediatamente successiva alla data della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo.
2 A fini di chiarezza, il contrattocampo data deve essere completato solo ove sia stato concluso uno o più Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, foro competente è quello della residenza o inserendo la data di stipula di ciascuno di tali Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi. competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi. Salvo il diritto di CDP di non accettare la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo – e pertanto di non procedere all’erogazione del domicilio elettivo del Contraente. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione Finanziamento Plafond PMI - per il mancato soddisfacimento delle condizioni sospensive di cui al D.LgsContratto di Finanziamento Quadro e/o alla Convenzione secondo quanto ivi previsto, il presente Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso, senza necessità di ulteriore comunicazione da parte di CDP o della Parte Finanziata, a decorrere dal momento dell’erogazione del Finanziamento Plafond PMI effettuata da CDP alla Data di Erogazione. 04/03/2010 n.28 Distinti saluti ALLEGATO 1 - PARTE II AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO SOTTOSCRITTO TRA [….] E CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. IN DATA [….] (POSIZIONE XXXXXXX) Spett.le Xxx Xxxxx, 0 00000 Xxxx Fax +00 00 00000000/ 00 00000000 All’attenzione di “Area Supporto all’Economia – Servizio PMI Territorio e alle normative secondarie Ambiente” Egregi Signori, facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di attuazioneseguito la nostra proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Integrativo (come di seguito definito)
(1) una banca, con sede legale in capitale sociale pari ad euro , , interamente, versato, iscritta al Registro delle Imprese , codice fiscale e Partita IVA n. iscritta all’Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario , iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. ] (la “Parte Finanziata”); (2) Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede competente per territorio legale in Xxx Xxxxx, 0, 00000 Xxxx, capitale sociale euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle procedura Imprese di mediazione viene indicata nella sede Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di uno degli Organismi seguito “CDP” o la “Parte Finanziatrice” e/o in qualità di mediazione della provincia agente di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicuratocalcolo, l’”Agente di Calcolo”). Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. (La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio Parte Finanziata e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra Parte Finanziatrice, collettivamente di seguito le Imprese di Assicurazione) “Parti” e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata ciascuna una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori“Parte”). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)
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Samples: Convenzione, Convention
Foro competente. Per le controversie riguardanti il contratto, foro relative al Contratto è competente è quello della l’Autorità giudiziaria del luogo di residenza o del domicilio elettivo del Contraente, dell’Assicurato, dei Beneficiari, ovvero degli aventi diritto a seconda del soggetto che promuove l’azione. Nel Di seguito si riportano i limiti in entrata ed uscita identificati da Credemvita sulla scorta delle previsioni Regolamento Isvap n.38/2011, da intendersi quali importi massimi che possono essere movimentati in entrata ed in uscita rispetto alla dimensione della gestione separata e nell’arco di ogni esercizio mediante contratti a prestazioni rivalutabili da un unico contraente o da più contraenti, collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi. I limiti di seguito riportati vengono aggiornati annualmente e comunicati nell’ambito dell’estratto conto annuale. Limiti in entrata - di Euro 40.000.000 computati sul totale dei conferimenti effettuati (dal Contraente o da soggetti allo stesso collegati, così come definiti al successivo allegato 2) nel corso di un anno solare su polizze legate alla Gestione separata Credemvita II; - di Euro 198.000.000 computati sul capitale assicurato di polizze (stipulate dal Contraente o da soggetti allo stesso collegati così come definiti al successivo allegato 2) legate alla Gestione separata Credemvita II. Credemvita si riserva, in caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazionesuperamento dei limiti sopraindicati, la sede competente per territorio delle procedura facoltà di mediazione viene indicata concordare con il Contraente un periodo minimo di permanenza nella sede di uno Gestione Separata degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicuratoimporti che eccedono tale limite. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazioneIn tal caso, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale siano definiti periodi minimi di permanenza – che saranno comunque sottoposti ad espressa accettazione del contraente - si respinge verificherà la richiestarisoluzione di diritto del contratto, e non privandolo di ogni effetto già dalla data di sottoscrizione. Ai sensi delle previsioni del Regolamento Isvap n. 38/2011 di seguito si sia rivolto riporta la definizione adottata da Credemvita afferente più contraenti collegati ad un avvocatomedesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori Si qualificano quali soggetti collegati coloro che nell’anagrafica dell’intermediario risultano: Cointestazione a cointestatario CF cumulo segnalaz. C.R. a CF segnalaz. C.R. Società controllante a controllata CREDEM a società controllata CREDEM a società partecipata Società di capitali a consigliere Società di capitali a sindaco Gruppo familiare a singolo familiare CREDEM a sogg. art. 38 legge bancaria Condizionante a condizionato Garante totale a garantito Banca casa madre a filiale estera Referente a riferito Nominativo univoco a nominativo secondario Genitore (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà accompagnatore maggiorenne a contattare l’Impresa minore Minore a genitore (accompagnatore maggiorenne) Società di assicurazione per cercare un accordo. La procedura capitali a legale rappresentante Società di conciliazione paritetica persone a socio non può durare più legale rappresentante Società di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)persone a legale non socio Società di capitali a legale rappresentante con poteri limitati Società di persone a legale rappresentante non socio con poteri limitati inabilitato/ente/società a curatore/legale rappresentante Genitore a figlio Coniuge A a coniuge B Fratello A a fratello B Nipote a nonno Intestatario rapporto in estinzione a Soggetto operante l’estinzione Intestatario rapporto a Titolare effettivo Per quanto concerne i rapporti partecipativi saranno inoltre considerati i legami partecipativi caratterizzanti i Gruppi societari identificati dall’intermediario.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita
Foro competente. Per le controversie riguardanti Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dal presente Contratto di Finanziamento Integrativo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma ferme le
1 Inserire la Data di Erogazione immediatamente successiva alla data della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo.
2 A fini di chiarezza, il contrattocampo data deve essere completato solo ove sia stato concluso uno o più Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, foro competente è quello della residenza o inserendo la data di stipula di ciascuno di tali Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi. competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi. Salvo il diritto di CDP di non accettare la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo – e pertanto di non procedere all’erogazione del domicilio elettivo del Contraente. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione Finanziamento Plafond MID - per il mancato soddisfacimento delle condizioni sospensive di cui al D.LgsContratto di Finanziamento Quadro e/o alla Convenzione secondo quanto ivi previsto, il presente Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso, senza necessità di ulteriore comunicazione da parte di CDP o della Parte Finanziata, a decorrere dal momento dell’erogazione del Finanziamento Plafond MID effettuata da CDP alla Data di Erogazione. 04/03/2010 n.28 Distinti saluti ALLEGATO 1 - PARTE III AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO SOTTOSCRITTO TRA [….] E CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. IN DATA [….] (POSIZIONE XXXXXXX) Spett.le Xxx Xxxxx, 0 00000 Xxxx Fax +00 00 00000000/ 00 00000000 All’attenzione di “Area Supporto all’Economia – Servizio PMI Territorio e alle normative secondarie Ambiente” Egregi Signori, facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di attuazioneseguito la nostra proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Integrativo (come di seguito definito)
(1) una banca, con sede legale in capitale sociale pari ad euro , , interamente, versato, iscritta al Registro delle Imprese , codice fiscale e Partita IVA n. iscritta all’Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario , iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. ] (la “Parte Finanziata”); (2) Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede competente per territorio legale in Xxx Xxxxx, 0, 00000 Xxxx, capitale sociale euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle procedura Imprese di mediazione viene indicata nella sede Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di uno degli Organismi seguito “CDP” o la “Parte Finanziatrice” e/o in qualità di mediazione della provincia agente di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicuratocalcolo, l’”Agente di Calcolo”). Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. (La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio Parte Finanziata e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra Parte Finanziatrice, collettivamente di seguito le Imprese di Assicurazione) “Parti” e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata ciascuna una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori“Parte”). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)
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Samples: Convenzione, Convention
Foro competente. Per 16.1 Il Contratto è disciplinato dalla legge italiana.
16.2 Ciascuna parte accetta irrevocabilmente che, fatte salve le previsioni che seguono, il Tribunale di Alessandria avrà giurisdizione su qualsivoglia controversia o pretese (ivi incluse controversie riguardanti o pretese extra- contrattuali) che sorgano dal o siano connesse al Contratto, al suo oggetto o alla sua formazione. Nulla in questa clausola potrà limitare il contrattodiritto di Ferrari di instaurare procedimenti contro il Cliente e/o chiunque altro interessato alla spedizione dinnanzi ad altri tribunali competenti, foro né l’instaurazione di procedimenti dinnanzi ad uno o più tribunali competenti precluderà l’instaurazione di procedimenti in altre giurisdizioni, anche cumulativamente, nei limiti previsti dalla legge di tale altra giurisdizione.
16.3 Se una legge è obbligatoriamente applicabile a qualsiasi servizio reso da Ferrari ai sensi del Contratto, il Contratto deve essere considerato soggetto a tale legislazione e nulla nel Contratto deve essere interpretato come una rinuncia da parte di Ferrari a uno qualsiasi dei suoi diritti o immunità o come un aumento di qualsivoglia delle sue responsabilità ai sensi di tale legge. Inoltre ove una parte del Contratto sia in contrasto con tale legge, la stessa non troverà applicazione ma solo limitatamente al contrasto.
16.4 Resta inteso che, fatto salvo quanto sopra, per spedizioni puramente nazionali, qualsiasi reclamo nei confronti di Ferrari ai sensi del presente Contratto sarà disciplinato dalla legge locale e risolto ai sensi di tale legge dal tribunale competente è quello della residenza o del domicilio elettivo del Contraente. Nel caso nel paese in cui si acceda al procedimento il servizio è stato fornito, ove ciò sia previsto da disposizioni obbligatorie di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicurato. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)quella specifica legge locale.
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Samples: Condizioni Generali Dello Spedizioniere, Condizioni Generali Dello Spedizioniere
Foro competente. Per qualsiasi controversia in merito all’applicazione della presente convenzione sarà competente a giudicare il Foro di Firenze Xxxxx, approvato e sottoscritto. Firenze, lì Per l’Azienda USL Toscana Centro Per Associazione Progetto Villa Xxxxxxx Onlus Il Direttore S.S. Accordi contrattuali il legale rappresentante e convenzioni non sanitarie Xxxx. Xxxxx Xxxx Sig.ra Xxxxx Xxxxx ATTO DI DESIGNAZIONE RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI L’Azienda USL Toscana Centro, Titolare del trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, con il presente atto RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI (ai sensi e per gli effetti dell’art.29 del D.lgs 196/2003 e smi) L’ Associazione Onlus Progetto Villa Xxxxxxx nella persona del presidente Xxxxx Xxxxx alla quale l’Azienda Usl Toscana Centro ha affidato con convenzione di cui alla Delibera del Direttore Generale del --/--/2018 il progetto “Sostegno alla genitorialità” relativamente al trattamento dei seguenti dati: della popolazione interessata al servizio descritto nel predetto atto di convenzione. Il Responsabile in tale veste si impegna a: - designare quali incaricati del trattamento dei dati, quei soggetti che saranno chiamati ad effettuare le controversie riguardanti operazioni nell’ambito delle attività suddette, fornendo loro tutte le istruzioni necessarie per perseguire un lecito e corretto trattamento di dati, vigilandone l’operato, nonché trasmettere al titolare l’elenco dei soggetti individuati come incaricati; - effettuare il contratto, foro competente è quello della residenza o trattamento dei dati in modo lecito e corretto nei limiti delle proprie funzioni e nel rispetto delle norme di legge; - compiere quanto necessario per l’osservanza delle vigenti disposizioni normative sul diritto alla riservatezza dei dati personali e di quanto stabilito al riguardo dal Titolare e dal Regolamento Aziendale attuativo del domicilio elettivo del Contraente. Nel caso Codice in cui si acceda al procedimento materia di mediazione protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 D.Lgs 196/03, pubblicato sul sito istituzionale xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx ; informare il Titolare della puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, al fine di evitare rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta; comunicare al Titolare i luoghi ove fisicamente avviene il trattamento dei dati e alle normative secondarie i supporti utilizzati; non effettuare operazioni di attuazionecomunicazione e/o diffusione dei dati trattati, qualora non previste da norme di legge o regolamento; verificare, in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro, che i dati trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati; accedere ai dati del Titolare esclusivamente in funzione dell’espletamento dei propri compiti e delle attività oggetto del contratto; informare il titolare in caso di incidente di sicurezza; segnalare i casi in cui a seguito di attacchi informatici, accessi abusivi, incidenti o eventi avversi come incendi o altre calamità, si dovessero verificare la perdita, la sede competente per territorio delle procedura distruzione o la diffusione indebita di mediazione viene indicata nella sede dati personali trattati nel rispetto dei provvedimenti del Garante e della normativa vigente in merito (cd. databreach); fornire in ogni momento le informazioni richieste e segnalare ogni questione rilevante ai fini dell’applicazione della normativa in materia di uno protezione dei dati; indicare al Titolare i soggetti incaricati, fornendone gli estremi identificativi, le cui attività rientrano tra le competenze degli Organismi “Amministratori di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicurato. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione Sistema” di cui al D.Lgsprovvedimento del Garante Privacy del 27.11.08 come modificato ed integrato con provvedimento del 25.06.09 e smi. 04/03/2010 n.28 procedere alla cessazione del trattamento dei dati personali in conformità dell’art.16 del D.Lgs 196/03 e smi, attenendosi alle normative secondarie di attuazioneistruzioni impartite dal Titolare, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato provvedendo a restituire al Titolare i dati personali trattati in esecuzione del contratto/convenzione alla cessazione dello stesso, unitamente a qualsiasi documento o comunque più vicini alla residenza dell’Assicuratomezzo contenente i dati medesimi. La conciliazione paritetica presente designazione è una proceduracondizionata, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello oggetto e durata alla convenzione approvata con Delibera del Direttore Generale n. ……….del….. in corso di migliorare la qualità del servizio esecuzione tra L’Azienda USL Toscana Centro e la trasparenza dell’informazione al consumatoree si intenderà revocata di diritto alla cessazione del rapporto medesimo o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Ai sensi e per gli effetti dell’art.29, comma 5, del D.Lgs 196/03 e smi, il Titolare ha facoltà di Assicurazione) vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza dei compiti e le Associazioni nazionali delle istruzioni impartite. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni normative e non, vigenti in materia di protezione dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)dati personali.
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Samples: Convenzione Con Soggetti Privati
Foro competente. Per tutte le controversie riguardanti il controversie, che dovessero insorgere tra le parti contraenti, per l’interpretazione e l’esecuzione del presente contratto, foro competente è quello stabilita la competenza esclusiva del Foro di Bologna. Xxxxx, approvato e sottoscritto. IL DIRIGENTE DEL COMUNE DI BOLOGNA (Xxx. Xxxxx Xxxxxxx) IL LEGALE RAPPRESENTANTE dell'Impresa Capogruppo DAB SISTEMI INTEGRATI( Sig. .Xxxxxxxxx Xxxxxx ) IL SEGRETARIO GENERALE (Avv. Xxxx Xxxxxxxxx) Atto fatto in Bologna, Piazza Liber Paradisus, 10 presso sala del Settore Gare del Comune di Bologna e letto da me, Segretario Generale, ai Signori comparenti i quali, a mia domanda, lo hanno accettato, approvato e dichiarato pienamente conforme alla loro comune volontà, lo accettano, lo approvano e con me lo sottoscrivono, avendomi dispensato dal dar lettura dei documenti che ne costituiscono parte integrante per avermi gli stessi dichiarato di averne preso esatta conoscenza in precedenza. Atto pubblico amministrativo informatico, redatto elettronicamente da me e da persona di mia fiducia su supporto informatico non modificabile, in pagine 96 e letto mediante l’uso e il controllo mio personale degli strumenti informatici, ai comparenti e quindi sottoscritto dalle parti nelle suddette qualità come di seguito mediante apposizione di firma digitale, ciascuna apposta mediante “dispositivo di firma” idoneo del quale, prima della residenza o del domicilio elettivo del Contraentesottoscrizione di me, Segretario Generale rogante, è stata previamente accertata la validità e l’efficacia temporale: La firma digitale dell’ Xxx Xxxxx Xxxxxxx , nato a Bologna il 21/07/1953 è stata verificata con esito tecnico positivo. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazioneIl certificato rilasciato da ACTALIS, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicurato. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazioneiscritta nell’elenco dei certificatori tenuto da Digit PA, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicuratorisulta non revocato né scaduto. La conciliazione paritetica firma digitale del Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxx., nato a Roma il 21.11.1946 è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. autostata verificata con esito tecnico positivo. Il suo scopo certificato rilasciato da INFOCERT, iscritta nell’elenco dei certificatori tenuto da Digit PA, risulta non revocato né scaduto. I suddetti comparenti appongono le proprie firme digitali sul file costituente il contratto informatico che non è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatorein contrasto con l’ordinamento giuridico. Nasce da un accordo siglato tra ANIA Firmato digitalmente da: COMUNE DI BOLOGNA ( Xxxxx Xxxxxxx) Capogruppo A.T.I. DAB SISTEMI INTEGRATI (Associazione Nazionale fra le Imprese di AssicurazioneXxxxxxxxx Xxxxxx) e le Associazioni nazionali dei ConsumatoriIL SEGRETARIO GENERALE (Xxxx Xxxxxxxxx)
1. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocatoOGGETTO DELL'APPALTO 4
2. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori)IMPORTO DELL'APPALTO 4
3. L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordoFORMA DELL'APPALTO 5
4. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO 5
5. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 5
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Samples: Contract for the Management and Maintenance of Special Systems
Foro competente. Per Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Accordo; per ogni controversia che dovesse insorgere tra le controversie riguardanti Parti in relazione all’interpretazione o all’esecuzione dei contenuti del presente Accordo, che non sia possibile definire in via amministrativa, è competente in via esclusiva il contrattoGiudice del luogo individuato a norma degli artt. 25 c.p.c. e 6, foro competente X.X. 00 ottobre 1933 n. 1611. in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali connessi all’esecuzione del 7° censimento generale dell’agricoltura AGEA Responsabile del trattamento dei dati personali relativi all’attività previste nell’ambito dell’Accordo per lo svolgimento del 7° Censimento generale dell’Agricoltura. Il Responsabile del trattamento effettua, per conto del Titolare, il trattamento dei dati personali necessario per lo svolgimento delle attività concernenti il 7°Censimento generale dell’Agricoltura, secondo quanto indicato nel Piano Generale di Censimento (PGC) e nell’art. 4 dell’Accordo sopra citato. A tale fine AGEA individua quale SOGGETTO DESIGNATO il Responsabile dell’Ufficio di Censimento. In particolare, il trattamento dei dati personali da parte di AGEA è quello della residenza o del domicilio elettivo del Contraente. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione così individuato:
A. Trattamento nell'ambito dello svolgimento delle attività censuarie dei dati personali di cui al D.Lgsalla lista censuaria predisposta dall’ISTAT, comprendente tutte le aziende agricole da censire, corredata delle informazioni strutturali derivanti dall’integrazione delle fonti disponibili elaborate dall’ISTAT. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie Il Censimento generale dell’Agricoltura si avvale del Registro statistico di attuazionebase delle aziende agricole (Farm Register) tenuto dall’ISTAT (scheda PSN IST-02603), il quale costituisce la sede competente base per territorio l’estrazione delle procedura aziende da intervistare. Il Farm Register è aggiornato annualmente dall’ISTAT sulla base dell’integrazione di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicurato. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione numerose fonti, di cui al D.Lgsla più importante è quella del Fascicolo aziendale, di cui all’ art. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione9 del DPR 1° dicembre 1999, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiestan. 503, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)all’articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, gestito da AGEA.
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Samples: Censimento Generale Dell’agricoltura
Foro competente. 1. In caso di controversie su diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale.
2. Per tutte le controversie riguardanti relative ai rapporti tra il contrattoFornitore e la CUC-SA è competente, foro in via esclusiva ed inderogabilmente, il Foro di Trieste.
3. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende del SSR, è competente è quello della residenza o del domicilio elettivo del Contraente. Nel caso in via esclusiva ed inderogabilmente il Foro in cui si acceda al procedimento hanno sede tali Aziende.
4. Tale previsione è accettata dalle parti anche ai sensi di mediazione quanto previsto dall’Art. 11.4, lett. a) “Altre Disposizioni” del “Riepilogo delle Condizioni principali” (Omesso ex art. 98, co. 5 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.) Per l’accettazione specifica delle clausole della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgsall’art. 04/03/2010 n.28 1341 e alle normative secondarie 1342 del Codice Civile si rinvia all’Allegato C “Dichiarazione di attuazioneaccettazione specifica delle clausole della Convenzione per l’affidamento della fornitura di farmaci – KYMRIAH – ID 20FAR001/47 CUC - SA per le Aziende del SSR della Regione Friuli Venezia Giulia”, la sede competente per territorio parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. L’Allegato “Supply Agreement Kymriah”, il quale ricomprende il “Riepilogo delle procedura condizioni principali” e gli Allegati n. 1, 2, 3, 4 deve ritenersi parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e consta di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicuraton. 22 facciate complete (Omesso ex art. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 98, co. 5 D.Lgs n. 50/2016 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. autos.m.i.). Il suo scopo è quello presente atto consta di migliorare la qualità n. 42 facciate complete e fin qui della diciassettesima riga della quarantatreesima facciata. Per il FORNITORE – NOVARTIS FARMA S.p.A. Il Legale Rappresentante – xxxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxx Per il SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E PROVVEDITORATO Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Allegati alla Convenzione: - “Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione per l’affidamento della fornitura di farmaci – KYMRIAH – ID 20FAR001/47 CUC - SA per le Aziende del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)SSR della Regione Friuli Venezia Giulia”;
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Samples: Fornitura Di Farmaci
Foro competente. Per le Nel caso di controversie riguardanti in merito all’interpretazione del presente capitolato e nell’esecuzione del contratto è competente il foro di Napoli. Non è ammessa la cessione del contratto, foro competente è quello in tutto o in parte, a pena di risoluzione del medesimo, con conseguente perdita della residenza o del domicilio elettivo del Contraente. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazionecauzione definitiva, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicurato. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di fatto salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni eventualmente arrecati all’Amministrazione. Il subappalto, dichiarato in sede di gara, è ammesso previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento. universitàdeglistudidinapolifedericoII L’Amministrazione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e il Fornitore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Resta ferma la disciplina dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge e quanto contenuto in materia di subappalto dal Protocollo di Legalità in materia di Appalti stipulato in data 1 agosto 2007 tra la richiestaPrefettura di Napoli, la Regione Campania, la Provincia, il Comune e non si sia rivolto ad un avvocatola Camera di Commercio di Napoli, sottoscritto dall’Università il 29 dicembre 2009. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori)Il coordinamento, l’organizzazione ed il controllo dell’esecuzione del servizio sarà effettuato dal Responsabile del Procedimento geom. L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordoXxxxxxxx Xxxxxxxxx, nominato con Decreto del Dirigente della Ripartizione Edilizia n. 1043 del 09 novembre 2017 e dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, all’uopo nominato, il cui nominativo sarà comunicato al Fornitore alla consegna dell’appalto. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)universitàdeglistudidinapolifedericoII universitàdeglistudidinapolifedericoII
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Samples: Servizi Di Conduzione E Manutenzione
Foro competente. Per le controversie riguardanti qualsiasi controversia in merito all’applicazione della presente convenzione sarà competente a giudicare il contrattoForo di Firenze Xxxxx, foro competente è quello approvato e sottoscritto Firenze, lì Per l’Azienda USL Toscana Centro Il Direttore SOS Accordi contrattuali e convenzioni non sanitarie Xxxx. Xxxxx Xxxx Per l’Associazione Centro Studi ORSA Il Presidente Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx L’Azienda USL Toscana Centro, Titolare del trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, con il presente atto (ai sensi e per gli effetti dell’art.29 del D.lgs 196/2003 e smi) L’ Associazione Centro Studi Orsa nella persona del legale rappresentante Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxx alla quale l’Azienda Usl Toscana Centro ha affidato con convenzione di cui alla Delibera del Direttore Generale del --/--/2018 il progetto “Atelier Alzheimer” relativamente al trattamento dei seguenti dati: della residenza o popolazione interessata al servizio descritto nel predetto atto di convenzione. Il Responsabile in tale veste si impegna a: - compiere quanto necessario per l’osservanza delle vigenti disposizioni normative sul diritto alla riservatezza dei dati personali e di quanto stabilito al riguardo dal Titolare e dal Regolamento Aziendale attuativo del domicilio elettivo del Contraente. Nel caso Codice in cui si acceda al procedimento materia di mediazione protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 D.Lgs 196/03, pubblicato sul sito istituzionale xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx ; 27.11.08 come modificato ed integrato con provvedimento del 25.06.09 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicurato. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicuratosmi. La conciliazione paritetica presente designazione è una proceduracondizionata, su base volontariaper oggetto e durata alla convenzione approvata con Delibera del Direttore Generale n. ……….del….. in corso di esecuzione tra L’Azienda USL Toscana Centro e l’Associazione Centro Studi Orsa e si intenderà revocata di diritto alla cessazione del rapporto medesimo o alla risoluzione, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione qualsiasi causa, dello stesso. Ai sensi e per gli effetti dell’art.29, comma 5, del D.Lgs 196/03 e smi, il Titolare ha facoltà di vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza dei sinistri r.ccompiti e delle istruzioni impartite. auto. Il suo scopo è quello Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni normative e non, vigenti in materia di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali protezione dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)dati personali.
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Samples: Convenzione
Foro competente. La presente Convenzione è regolata dalla Legge Italiana. Per le controversie riguardanti che dovessero eventualmente insorgere tra le parti è competente il contrattoForo di Roma. La presente Convenzione si compone di 12 articoli e n. allegati Il Direttore della Direzione Regionale Il Rappresentante Legale Il Rappresentante Legale Cultura, foro Politiche Giovanili e di Lazio Innova S.p.A. del Comune Lazio Creativo Dott.ssa Dott. Dott. ALLEGATO “B” SCHEDA ECONOMICA/FINANZIARIA
1 – SPESE ADEGUAMENTO IMMOBILE Importo € Altro (specificare) Totale 1
2 – SPESE ACQUISTO ATTREZZATURA Importo € Totale 2 3– SPESE INERENTI L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE Importo € Totale 3 La documentazione contabile, costituita da titoli originali e/o di spesa, deve essere conservata a cura dell’Ente gestore. L’adeguamento dell’immobile sede dell’Officina dell’Arte e dei Mestieri sarà realizzato secondo le procedure di legge vigenti in materia di opere pubbliche; la procedura rientra nella responsabilità del soggetto beneficiario. La documentazione relativa alla procedura, alla spesa e al collaudo è conservata presso gli uffici comunali deve essere resa disponibile su richiesta alla competente Struttura regionale. L’ente provvederà all’approvazione dei lavori alla loro liquidazione e alla rendicontazione dei lavori alla regione che DOTAZIONE STRUMENTALE . La dotazione strumentale (informatica, audiovisiva, etc.) dell’Officina dell’Arte e dei Mestieri, la strumentazione, l’attrezzatura, gli arnesi e gli utensili per il potenziamento delle attività relative ai mestieri e/o alle professionalità - c.d. sparite - , di proprietà della Regione Lazio, dovranno essere acquisite, utilizzando la somma assegnata, secondo quanto previsto nel codice degli appalti e potrà essere implementata con i proventi delle attività e/o servizi erogati reinvestiti in beni strumentali e/o attrezzature ulteriormente necessarie a seguito di specifica richiesta formulata alla Struttura regionale competente. La sostituzione di attrezzature con prodotti alternativi è quello della residenza o del domicilio elettivo del Contraente. Nel ammessa - a seguito di specifica richiesta formulata alla Struttura regionale competente - nel solo caso in cui si acceda al procedimento il bene o parte di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicurato. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove esso non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa più in produzione o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)tecnologicamente superata al momento della sua acquisizione.
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Samples: Convenzione
Foro competente. Per le controversie riguardanti il contratto, foro relative al presente contratto è competente è quello della l’Autorità giudiziaria del luogo di residenza o del domicilio elettivo del Contraente, dell’Assicurato, dei Beneficiari, ovvero degli aventi diritto a seconda del soggetto che promuove la causa. Nel Di seguito si riportano i limiti in entrata ed uscita identificati da Credemvita sulla scorta delle previsioni Regolamento Isvap n.38/2011, da intendersi quali importi massimi che possono essere movimentati in entrata ed in uscita rispetto alla dimensione della gestione separata e nell’arco di ogni esercizio mediante contratti a prestazioni rivalutabili da un unico contraente o da più contraenti, collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi. I limiti di seguito riportati vengono aggiornati annualmente e comunicati nell’ambito dell’estratto conto annuale. Limiti in entrata - di Euro 35.500.000 computati sul totale dei conferimenti effettuati (dal Contraente o da soggetti allo stesso collegati, così come definiti al successivo allegato 2) nel corso di un anno solare su polizze legate alla Gestione separata Credemvita II; - di Euro 111.000.000 computati sul capitale assicurato di polizze (stipulate dal Contraente o da soggetti allo stesso collegati così come definiti al successivo allegato 2) legate alla Gestione separata Credemvita II. Credemvita si riserva, in caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazionesuperamento dei limiti sopraindicati, la sede competente per territorio delle procedura facoltà di mediazione viene indicata concordare con il Contraente un periodo minimo di permanenza nella sede di uno Gestione Separata degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicuratoimporti che eccedono tale limite. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazioneIn tal caso, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale siano definiti periodi minimi di permanenza – che saranno comunque sottoposti ad espressa accettazione del contraente - si respinge verificherà la richiestarisoluzione di diritto del contratto, e non privandolo di ogni effetto già dalla data di sottoscrizione. Ai sensi delle previsioni del Regolamento Isvap n. 38/2011 di seguito si sia rivolto riporta la definizione adottata da Credemvita afferente più contraenti collegati ad un avvocatomedesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori Si qualificano quali soggetti collegati coloro che nell’anagrafica dell’intermediario risultano: Cointestazione a cointestatario CF cumulo segnalaz. C.R. a CF segnalaz. C.R. Società controllante a controllata CREDEM a società controllata CREDEM a società partecipata Società di capitali a consigliere Società di capitali a sindaco Gruppo familiare a singolo familiare CREDEM a sogg. art. 38 legge bancaria Condizionante a condizionato Garante totale a garantito Banca casa madre a filiale estera Referente a riferito Nominativo univoco a nominativo secondario Genitore (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà accompagnatore maggiorenne a contattare l’Impresa minore Minore a genitore (accompagnatore maggiorenne) Società di assicurazione per cercare un accordo. La procedura capitali a legale rappresentante Società di conciliazione paritetica persone a socio non può durare più legale rappresentante Società di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)persone a legale non socio Società di capitali a legale rappresentante con poteri limitati Società di persone a legale rappresentante non socio con poteri limitati inabilitato/ente/società a curatore/legale rappresentante Genitore a figlio Coniuge A a coniuge B Fratello A a fratello B Nipote a nonno Intestatario rapporto in estinzione a Soggetto operante l’estinzione Intestatario rapporto a Titolare effettivo Per quanto concerne i rapporti partecipativi saranno inoltre considerati i legami partecipativi caratterizzanti i Gruppi societari identificati dall’intermediario.
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Foro competente. Per le controversie riguardanti il contratto, foro Il Foro competente è esclusivamente quello della del luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente e/o l’Assicurato. D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione specializzata nel ramo “Tutela Legale” - Sede e Direzione Generale: 37135 VERONA - Via Xxxxxx Xxxxx, 9/B - Tel. 000.0000000 - Fax 000.0000000 - xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx - xxx.xxx.xx - Cap. Soc. euro 2.750.000,00 interamente versato - Aut. D.M. del domicilio elettivo 26.11.59 n. 3646 - Codice Fiscale, P.I. e Xxx. Imprese VR n. 00220930234 - CCIAA VR - REA n. 98740 - Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00028 sez. I Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 026 - Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. MASTER CASA Informativa Privacy Informativa Privacy Informativa ai sensi dell'Articolo 13 del ContraenteDecreto Legislativo n. 196/03 Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società, in qualità di autonomo titolare di trattamento, intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari(1), al fine di fornire i servizi assicurativi(2) da Lei richiesti o in Suo favore previsti. Nel caso I dati forniti da Lei o da altri soggetti(3), sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l’ausilio di stru- menti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al nostro settore, in cui si acceda al procedimento Italia o all’estero; per taluni servizi, inoltre, utilizzia- mo soggetti di mediazione nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all’estero, compiti di cui al D.Lgsnatura tecnica, organizzativa e operativa(4). 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie I suoi dati possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli in qualità di attuazioneResponsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione. Senza i Suoi dati – alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge(5) – non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte. Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la sede competente per territorio delle procedura loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di mediazione viene indicata nella sede farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento(6). Lei potrà esercitare tali diritti e richiedere in- formazioni in merito ai soggetti o alle categorie di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato soggetti cui vengono comunicati i dati o comunque più vicini alla residenza dell’assicurato. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.cvenirne a conoscenza, in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, rivolgendosi al Responsabile ex art. auto7 D. Lgs. 196/2003: D.A.S. Difesa Automobilistica Si- nistri SpA - Servizio Legale Societario, Xxx Xxxxxx Xxxxx 9B, 37135 Verona, tel. 045/00.00.000, fax 045/00.00.000. Il suo scopo è quello sito xxx.xxx.xx riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l’elenco aggiornato dei Responsabili ed il testo di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)informativa aggiornato.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Foro competente. Per le controversie riguardanti il contrattoRelativamente ai soli servizi oggetto del punto SVZ 310 (Cfr. CGS – SVZ 310 - CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO - RIV- ENDITA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - “CGS S4U PEC”), in termini di foro competente è quello della residenza o si fa presente che, rispetto al corrispondente articolo già trattato nelle integrate CGC, le seguenti condizioni avranno effetto integrativo, ed a parità di argomento ver- ranno ritenute prevalenti, e pertanto di ordine giuridico primario rispetto alle stesse. In particolar modo si fa presente che, per ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del domicilio elettivo del Contraente. Nel presente contratto in tal caso sarà esclusivamente compet- ente il Foro di Arezzo, salvo il caso in cui il Cliente abbia agito e concluso il presente contratto in qualità di Consumatore per scopi es- tranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta; in tal caso sarà esclusivamente competente il Foro del luogo dove il Cliente ha la propria residenza o domicilio, se ubicati sul territorio dello Stato italiano.
316.01 - Qualora durante la registrazione o trasferimento di una casella PEC il cliente si acceda avvalga del supporto offerto da S4U o, per il suo tramite, da eventuale collaboratore della stessa, che nell’ipotesi opererà per il cliente a supporto di tutte le attività preliminari alla registrazione della casella di posta certificata (es. la compilazione dei moduli necessari all'avvio della procedura oppure l’invio di docu - mentazione da far pervenire alle parti competenti, e comunque si presti il supporto fisico da parte di personale di S4U, etc.), il cliente stesso verrà sottoposto al procedimento pagamento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 tale prestazione e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicurato. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità quindi all’acquisto del servizio denominato “Attivazione PEC”. Quest’ultimo impegnerà S4U sino all’avvenuta compilazione e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali trasmissione dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiestadocumenti, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte quindi sino all'avvio delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa fasi di assicurazione per cercare un accordo. La procedura registrazione dellla PEC in questione, escludendo ogni ipotesi di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)ulteriore attività dovuta oltre quanto già indicato.
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Samples: Contratto Di Fornitura
Foro competente. Il presente atto è disciplinato dalla legge italiana. Per tutte le controversie riguardanti che dovessero insorgere in merito alla interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione del presente accordo le parti si impegnano ad esperire la procedura conciliativa di cui alla Delibera 182/02/CONS dinanzi al Corecom competente per territorio avendo riguardo al luogo in cui è ubicata l’utenza telefonica. Le Parti riconoscono che il contrattoricorso giurisdizionale non potrà essere proposto sino a quando non sia stato espletato il tentativo di conciliazione e che, foro competente è quello in pendenza della procedura,antennaGO srl potrà sospendere il Servizio interessato dalla controversia. Nell’istanza presentata al Corecom le parti dovranno indicare: il nome, il cognome e la residenza o del il domicilio elettivo del Contraentedell’utente, il numero dell’utenza telefonica, la denominazione e la sede dell’organismo di telecomunicazioni, i fatti che sono all’origine della controversia tra le parti e comunicare i precedenti tentativi di composizione della controversia. Nel caso Se la conciliazione ha esito positivo, è redatto un verbale in cui si acceda indicano i punti controversi e si prende atto dell’accordo, specificandone l’oggetto. Tale verbale costituisce titolo esecutivo. Le Parti hanno la facoltà di esperire, in alternativa al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicurato. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura tentativo di conciliazione paritetica presso il Corecom, un tentativo di conciliazione dinanzi agli organi non può durare più giurisdizi onali di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)risoluzione delle controversie in materia di consumo che rispettino i principi sanciti dalla Raccomandazione della Commissione 2001/310/CE. Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, le Parti potranno adire l’Autorità giudiziaria. A tal fine sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze.
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Samples: Voip Service Supply Agreement
Foro competente. Per le controversie riguardanti Le cause relative al verificarsi dei danni sugli automezzi, saranno discusse dai soggetti designati a tal fine dalla impresa affidataria e dall’A.P.M. Qualora non si pervenisse ad alcun accordo, sarà il contratto, Tribunale di Tivoli il foro competente a qualsiasi controversia legale. Monterotondo, lì 30.06.2014 Il Direttore Generale Dott. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx _l_ sottoscritt_ nat a il in qualità di della società con sede in via n. partita iva codice fiscale telefono fax e-mail CHIEDE che la Società rappresentata sia ammessa a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di noleggio a freddo full service di automezzi occorrenti per l’espletamento dei servizi di igiene urbana nell’ambito del territorio del Comune di Monterotondo per i seguenti lotti: - Lotto n. 1 Noleggio autocompattatori CIG 5819608C6F; - Lotto n. 2 Noleggio automezzi leggeri CIG 58196173DF; - Lotto n. 3 Noleggio spazzatrici CIG 58196249A4. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
1. che la Società è quello della residenza iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di al n. che l’oggetto sociale è il seguente: che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la Società sono le seguenti (precisare titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza):
1) se trattasi di impresa individuale, la presente dichiarazione deve contenere i nominativi del titolare;
2) se si tratta di società in nome collettivo, deve contenere i nominativi di tutti i soci;
3) se si tratta di società in accomandita semplice, deve contenere i nominativi dei soci accomandatari;
4) per tutti gli altri tipi di società, deve contenere i nominativi degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza. che alla predetta CCIAA negli ultimi cinque anni, ovvero dalla data di costituzione se inferiore a 5 anni, non è pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata;
2. che non sussistono a carico dell’impresa e a proprio carico le cause di esclusione dalle procedure di affidamento per la fornitura ad enti di diritto pubblico ex art. 38, comma 1, lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, m- ter), m-quater) del domicilio elettivo del ContraenteD. Lgs. Nel 163/2006 e s.m.i., come sotto specificato:
a) che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgsall’art. 04/03/2010 n.28 000-xxx xxx xxxxx xxxxxxx 16 marzo 1942, n. 267, e alle normative secondarie che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di attuazione, la sede competente una di tali situazioni;
b) che non è pendente nei propri confronti alcun procedimento per territorio l’applicazione di una delle procedura misure di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicurato. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione prevenzione di cui al D.Lgsall’art. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di attuazioneuna delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, la sede competente per territorio delle procedura n. 575; Tale dichiarazione deve essere resa, a pena di mediazione viene indicata nella sede esclusione, dal titolare o direttore tecnico, se si tratta di uno degli Organismi impresa individuale; dal socio o il direttore tecnico, se si tratta di mediazione società in nome collettivo, i soci o il direttore tecnico se si stratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
c) c1) b arrare l’ipotesi che interessa che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, pena su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; altresì, che nei propri confronti non è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne (specificare): Tale dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, dal titolare o direttore tecnico, se si sia rivolto ad un avvocato. In questo tratta di impresa individuale; dal socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i soci o il direttore tecnico se si stratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura società con meno di conciliazione paritetica non può durare più quattro soci, se si tratta di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)altro tipo di società.
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Foro competente. Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari. Le Parti si danno reciprocamente atto, per reciproca chiarezza, che il presente Contratto, redatto sulla base dei contenuti minimi individuati ai sensi dell’art. 2 comma 6 della legge 11 gennaio 2018, n.3, è da considerarsi conosciuto ed accettato in ogni sua parte e che non trovano pertanto applicazione le controversie riguardanti disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile. Il Presidente Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx Firmato digitalmente Il Direttore Generale Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx Firmato digitalmente Firmato digitalmente La CRO riconoscerà all’Ente un rimborso per paziente completato fino a 12 mesi di follow-up (sulla base del singolo specifico percorso terapeutico) pari a €1.500,00 + IVA. Un pagamento in un’unica rata, non rimborsabile, dell’importo pari a € 300,00 (trecento/00) + IVA, verrà corrisposto alla stipula del contratto per attività di start -up di tipo amministrativo. Su richiesta della CRO le spese di bollo saranno assolte virtualmente dall’Ente – autorizzazione Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Cagliari 1- prot. N. 11521 del 12/02/2013 e rimborsate dalla CRO. La CRO provvederà a rimborsare l’importo subito dopo la stipula del contratto. Per la fattura di rimborso delle spese di bollo non sarà necessario ricevere il contratto, foro competente è quello della residenza o del domicilio elettivo del Contraentepreavviso di fatturazione/rendiconto giustificativo. Nel caso di paziente con periodo di osservazione non completato (ad esempio, per uscita prematura dallo studio oppure per exitus), il rimborso corrisposto terrà conto del numero di visite effettuate secondo la tabella sottostante: Tutti i costi rimborsabili relativi allo studio, inclusi quelli coperti dal contributo per paziente coinvolto nello studio, non comporteranno aggravio di costi a carico del SSN (ad es. non vi sono prestazioni aggiuntive, gli esami strumentali e di laboratorio sono di tipo routinario per i pazienti in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicurato. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatoristudio). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx).
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Samples: Authorization for Clinical Study
Foro competente. Per le Nel caso di controversie riguardanti in merito all’interpretazione del presente capitolato e nell’esecuzione del contratto è competente il foro di Napoli. universitàdeglistudidinapolifedericoII Non è ammessa la cessione del contratto, foro competente è quello in tutto o in parte, a pena di risoluzione del medesimo, con conseguente perdita della residenza o del domicilio elettivo del Contraente. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazionecauzione definitiva, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicurato. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di fatto salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni eventualmente arrecati all’Amministrazione. Il subappalto, dichiarato in sede di gara, è ammesso previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento. L’Amministrazione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e il Fornitore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Resta ferma la disciplina dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge e quanto contenuto in materia di subappalto dal Protocollo di Legalità in materia di Appalti stipulato in data 1 agosto 2007 tra la richiestaPrefettura di Napoli, la Regione Campania, la Provincia, il Comune e non si sia rivolto ad un avvocatola Camera di Commercio di Napoli, sottoscritto dall’Università il 29 dicembre 2009. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori)Il coordinamento, l’organizzazione ed il controllo dell’esecuzione del servizio sarà effettuato dal Responsabile del Procedimento geom. L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordoAntonio Imparato, nominato con Decreto del Dirigente della Ripartizione Edilizia n. 1047 del 13 novembre 2017 e dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, all’uopo nominato, il cui nominativo sarà comunicato al Fornitore alla consegna dell’appalto. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)universitàdeglistudidinapolifedericoII universitàdeglistudidinapolifedericoII
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Samples: Servizi Di Conduzione E Manutenzione
Foro competente. Per le controversie riguardanti il contratto, foro Foro competente è esclusivamente quello della del luogo di residenza o del domicilio elettivo del ContraenteContraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal contratto.
1. Nel caso in cui Viene attuata una gestione speciale degli investimenti per le assicurazioni rivalutabili, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome "VITARIV - GESTIONE SPECIALE ASSICURAZIONI RIVALUTABILI" ed indicata nel seguito con la sigla VITARIV. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento di VITARIV. La gestione di VITARIV è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la Circolare N. 71 del 26/3/1987, e si acceda al procedimento atterrà ad eventuali successive modificazioni.
2. La gestione di mediazione VITARIV è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione24/02/1998 n. 58, la sede competente per territorio delle procedura quale attesta la rispondenza di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicurato. Nel caso in cui si acceda VITARIV al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocatopresente regolamento. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte particolare sono certificati la corretta valutazione delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà attività attribuite a contattare l’Impresa VITARIV, il rendimento annuo di assicurazione per cercare un accordo. La procedura VITARIV, quale descritto al seguente punto 3 e l'adeguatezza di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
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Samples: Piano Di Risparmio Multiramo, Multifondo, Multipremio
Foro competente. Per Fermo restando quanto sopra disposto, si conviene che ogni eventuale procedimento giudiziario comunque relativo alla presente Convenzione sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano. Milano/Treviso 7 agosto 2001 Allegati: Omissis Tra PIRELLI S.P.A., con sede in Xxxxxx, xxxxx Xxxxx 000, capitale sociale Euro 1.042.775.333,08, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 00886890151, in persona del Presidente del consiglio di amministrazione Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, munito dei necessari poteri (nel seguito denominata “Pirelli”) e EDIZIONE HOLDING S.P.A., con sede in Treviso, Calmaggiore 23, capitale sociale Lire 00.000.000.000, iscritta presso il Registro delle Imprese di Treviso al n. 13945, codice fiscale e partita IVA 00778430264, in persona del Presidente del consiglio di amministrazione sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, munito dei necessari poteri (nel seguito denominata “Edizione”)
(a) Pirelli e Edizione hanno sottoscritto in data 7 agosto 2001 una Convenzione fra Soci (la “Convenzione”) relativa, fra l’altro, alla disciplina dei reciproci rapporti in qualità di soci della società veicolo comune, successivamente individuata nella Olimpia S.p.A.;
(b) Edizione Finance International S.A. è subentrata nei diritti ed obblighi di Edizione relativi alla Convenzione ai sensi dell’Articolo III della stessa e a tale titolo sottoscrive il presente Atto;
(c) ferma e invariata ogni altra disposizione della Convenzione, e richiamate le controversie riguardanti il contratto, foro competente è quello della residenza o del domicilio elettivo del Contraente. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione Definizioni di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie all’Articolo I della medesima, le Parti (come ivi definite) convengono sulla opportunità di attuazioneprocedere alla modifica dell’Articolo XIII della Convenzione in parola; tutto ciò premesso, con effetto dalla data di questo Atto di Modifica, le Parti convengono che la sede competente per territorio delle procedura Convenzione dovrà intendersi modificata attraverso la adozione del testo dell’Articolo XIII, come nel seguito riportato, in sostituzione di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicurato. Nel caso quello pattuito in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)data 7 agosto 2001.
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Samples: Convenzione Fra Soci
Foro competente. Per qualsiasi controversia che sorgesse fra l'Amministrazione dell'acquedotto e gli utenti è competente l'autorità giurisdizionale del territorio del Comune proprietario dell'acquedotto. Firma Il sottoscritto dichiara di approvare senza riserva alcuna le controversie riguardanti il contrattocondizioni di fornitura suesposte ed, foro competente è quello della residenza o del domicilio elettivo del Contraente. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt.1341,1342 e 1469bis codice civile le clausole di cui ai seguenti articoli: Art.1 – Oggetto del contratto; Art.2 - Norme regolanti la fornitura; Art.3 – Soggetti ammessi alla fornitura; Art.4 – Durata dei contratti di fornitura; Art.5 - Richiesta di allacciamenti; Art.6 – Impianti della rete idrica; Art.7 – Modalità di somministrazione; Art.8 – Accertamento dei consumi – lettura dei contatori; Art.9 – Prezzi e tariffe; Art.10 – Mancati pagamenti; Art.11 – Sospensione della somministrazione; Art.12 – Clausola risolutiva espressa; Art.13 – Decesso del cliente; Art.14 - Fallimento del cliente; Art.15 -Subentro d'utenza; Art.16 - Trasformazione d'uso e modifica del contratto; Art.17 – Servizio di bollettazione delle sotto-utenze; Art.18 - Comunicazioni; Art.19 – Foro competente. Firma AI fine di rendere possibile per il Servizio Idrico Integrato l'adempimento degli obblighi contrattuali e l'esercizio dei servizi resi al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 cliente, il sottoscritto dichiara espressamente di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati effettuati dal Servizio Idrico Integrato e alle normative secondarie di attuazionedai soggetti da questa espressamente designati responsabili o incaricati del trattamento ai sensi della LeggeN.675/1996, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicurato. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione conformità ed entro i limiti specificati nell'informativa di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione all'art.10 della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. automedesima Legge. Il suo scopo è quello sottoscritto dichiara che i dati personali resi al momento della stipulazione dei singoli contratti di migliorare la qualità somministrazione, ovvero resi durante e in ragione del servizio rapporto, corrispondono a verità e la trasparenza dell’informazione pertanto dichiara di assumersi le responsabilità derivanti dalla mendacità delle dichiarazioni rese. Il sottoscritto presta il consenso al consumatoretrattamento dei dati personali e al trattamento dei dati qualificabili come "sensibili" di cui agli artt. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) 22 e le Associazioni nazionali segg. Legge N.675/1996, ove ciò sia funzionale all'espletamento delle operazioni o dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)servizi richiesti.
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Samples: Water Supply Agreement
Foro competente. Per Regolamento del Fondo Vittoria Rendimento Mensile Glossario Moduli Fac-simile proposta pag. 16 pag. 17 pag. 17 pag. 18 pag. 18 pag. 19 pag. 19 pag. 19 pag. 1 pag. 1 pag. 2 pag. 2 pag. 2 pag. 4 pag. 4 pag. 4 pag. 5 pag. 5 pag. 6 pag. 7 pag. 7 pag. 8 pag. 9 pag. 10 pag. 10 pag. 10 pag. 00 XXXXXXXX XXXXXX X LODE pag. 12 pag. 12 pag. 12 pag. 13 pag. 1 pag. 1 pag. 1 I N D I C e Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice”), Vittoria Assicurazioni S.p.A. (di seguito la “Società”) in qualità di “Titolare” del trattamento La informa sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti1
(A) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative2 Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano dati raccolti presso di Lei o presso altri xxxxxxxx0 e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge4 - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le controversie riguardanti ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il contrattoconsenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili5 strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati il trattamento dei quali, foro competente come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela, è quello ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano in Italia o all'estero come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"7.
1 Come previsto dall'art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
2 La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della residenza raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o del domicilio elettivo del Contraente. Nel caso pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'Assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
3 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui si acceda al procedimento Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di mediazione assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, punto d e punto e); ¬altri soggetti pubblici (v. nota 7, punto f).
4 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro di cui al D.Lgsdecreto Legislativo n.231 del 21/11/2007 e al decreto legislativo n. 109 del 22/6/2007 e successive modifiche. 04/03/2010 n.28 e In adempimento alle suddette normative secondarie la Società è tenuta alla identificazione della clientela anche ai fini della individuazione delle operazioni anomale da segnalare all’UIF. Pertanto la mancata fornitura dei dati richiesti potrebbe determinare l’impossibilità di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicurato. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione eseguire l’operazione richiesta.
5 Cioè dati di cui al D.Lgsall'art. 04/03/2010 n.28 e 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle normative secondarie di attuazioneopinioni politiche, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato sindacali, religiose. 6 Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)indagini.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita a Termine Fisso
Foro competente. 1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le controversie riguardanti parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e/o validità della presente convenzione, il contratto, foro Foro competente è quello della residenza di Firenze. Firenze, 26.11.2019 Firma del Direttore, rappresentante del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Firenze Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Firma del Direttore, rappresentante l’Operatore delle Filiera Culturale e Creativa Regionale Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxxx Ai sensi e per gli effetti 1341 e ss. Cod. Civ. si dichiara che sono stati oggetto di specifica trattazione e di approvazione espressa le clausole di cui all’ articolo 7del presente contratto. Il Direttore, rappresentante l’Operatore delle Filiera Culturale e Creativa Regionale Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxxx Firma del legale rappresentante o del domicilio elettivo procuratore del ContraenteSoggetto privato Opera di Santa Croce onlus Dott.ssa. Nel caso in cui Xxxxx Xxxxxx Ai sensi e per gli effetti 1341 e ss. Cod. Civ. si acceda al procedimento dichiara che sono stati oggetto di mediazione specifica trattazione e di approvazione espressa le clausole di cui al D.Lgsall’ articolo 7del presente contratto. 04/03/2010 n.28 Il Legale Rappresentante o procuratore del Soggetto privato Opera di Santa Croce onlus Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Firma del legale rappresentante o del procuratore del Soggetto privato Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx Ai sensi e alle normative secondarie per gli effetti 1341 e ss. Cod. Civ. si dichiara che sono stati oggetto di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura specifica trattazione e di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicurato. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione approvazione espressa le clausole di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. autoall’ articolo 7del presente contratto. Il suo scopo è quello Legale Rappresentante o procuratore del Soggetto privato Fondazione Cassa di migliorare la qualità Risparmio di Firenze Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx - Allegato : Scheda del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Progetto TALETE
1) rilievo del sistema di Assicurazione) drenaggio degli edifici storici, individuando i punti critici e le Associazioni nazionali eventuali infrastrutture “dimenticate”, utili ai fini della protezione idraulica. 2) sviluppo del sistema informativo e del modello idraulico del sistema di drenaggio urbano, incluse le interazioni con il Fiume Arno, di riferimento per l’implementazione del sistema di monitoraggio e dei Consumatoripiani di prevenzione dei rischi e di reazione alle emergenze. L‘Assicurato può chiedere 3) implementazione di un sistema di monitoraggio in continuo di grandezze idrologiche e idrauliche, integrativo di quello esistente, utile a definire il sistema di allertamento ad integrazione dei piani di emergenza esistenti. 4) definizione delle strategie di prevenzione del rischio di alluvioni urbane. Un ulteriore obiettivo della ricerca riguarda la conciliazione consapevolezza dei rischi per danni non superiori a le persone e i beni culturali e artistici. Si prevede la creazione di spazi narrativi ed esperienziali che consentano di seguire le varie fasi del progetto in relazione anche ad altre attività e progetti su tematiche affini, attraverso installazioni audio, video, digitali, costituendo un “laboratorio” di promozione della percezione del rischio idraulico. • importo € 56.000,00 (importo annuo di euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge 28.000,00 al lordo degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali) Di cui € 5.600,00, da parte della BNCF pari al 10% del valore totale del progetto la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)parte restante è finanziata all’interno del Bando della Regione Toscana Giovani Sì del fondo sociale Europeo • programmazione durata biennale
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Samples: Convenzione
Foro competente. Per le controversie riguardanti il contratto, foro competente è quello della residenza o del domicilio elettivo del Contraente. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicurato. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicuratodell’assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L‘Assicurato L‘assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- 15.000 € - sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Della Circolazione Dei Veicoli a Motore
Foro competente. Per 16.1 Il Contratto è disciplinato dalle leggi di Inghilterra e Galles.
16.2 Ciascuna parte accetta irrevocabilmente che, fatte salve le previsioni che seguono, i tribunali di Londra avranno giurisdizione su qualsivoglia controversia o pretese (ivi incluse controversie riguardanti o pretese extra- contrattuali) che sorgano dal o siano connesse al Contratto, al suo oggetto o alla sua formazione. Nulla in questa clausola potrà limitare il contrattodiritto di Ferrari di instaurare procedimenti contro il Cliente e/o chiunque altro interessato alla spedizione dinnanzi ad altri tribunali competenti, foro né l’instaurazione di procedimenti dinnanzi ad uno o più tribunali competenti precluderà l’instaurazione di procedimenti in altre giurisdizioni, anche cumulativamente, nei limiti previsti dalla legge di tale altra giurisdizione.
16.3 Se una legge è obbligatoriamente applicabile a qualsiasi servizio reso da Ferrari ai sensi del Contratto, il Contratto deve essere considerato soggetto a tale legislazione e nulla nel Contratto deve essere interpretato come una rinuncia da parte di Ferrari a uno qualsiasi dei suoi diritti o immunità o come un aumento di
16.4 Resta inteso che, fatto salvo quanto sopra, per spedizioni puramente nazionali, qualsiasi reclamo nei confronti di Ferrari ai sensi del presente Contratto sarà disciplinato dalla legge locale e risolto ai sensi di tale legge dal tribunale competente è quello della residenza o del domicilio elettivo del Contraente. Nel caso nel paese in cui si acceda al procedimento il servizio è stato fornito, ove ciò sia previsto da disposizioni obbligatorie di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicurato. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)quella specifica legge locale.
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Foro competente. Per tutte le controversie riguardanti il controversie, che dovessero insorgere tra le parti contraenti, per l’interpretazione e l’esecuzione del presente contratto, foro competente è quello stabilita la competenza esclusiva del Foro di Bologna. Xxxxx, approvato e sottoscritto. COMUNE DI BOLOGNA Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx IMPRESA OLIVO di CONTERATO XXXX & XXXXXX Sig.ra Rosa Conterato SEGRETARIO GENERALE del COMUNE Avv. Xxxx Xxxxxxxxx Atto fatto in Bologna, Piazza Liber Paradisus, 10 presso sala del Settore Gare del Comune di Bologna e letto da me, Segretario Generale, ai Signori comparenti i quali, a mia domanda, lo hanno accettato, approvato e dichiarato pienamente conforme alla loro comune volontà, lo accettano, lo approvano e con me lo sottoscrivono, avendomi dispensato dal dar lettura dei documenti che ne costituiscono parte integrante per avermi gli stessi dichiarato di averne preso esatta conoscenza in precedenza. Atto pubblico amministrativo informatico, redatto elettronicamente da me e da persona di mia fiducia su supporto informatico non modificabile, in pagine 96 e letto mediante l’uso e il controllo mio personale degli strumenti informatici, ai comparenti e quindi sottoscritto dalle parti nelle suddette qualità come di seguito mediante apposizione di firma digitale, ciascuna apposta mediante “dispositivo di firma” idoneo del quale, prima della residenza o del domicilio elettivo del Contraentesottoscrizione di me, Segretario Generale rogante, è stata previamente accertata la validità e l’efficacia temporale: La firma digitale della Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx, nata a Bologna il 12.04.1961 (C.F.BND LSN61D52A944T), è stata verificata con esito tecnico positivo. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazioneIl certificato rilasciato da ACTALIS, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicurato. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazioneiscritta nell’elenco dei certificatori tenuto da Digit PA, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicuratorisulta non revocato né scaduto. La conciliazione paritetica firma digitale della Sig.ra Xxxx Xxxxxxxxx, nata a Colognola ai Colli (VR) il 13/08/1949 (C.F.CNTRSO49M53C897O) è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. autostata verificata con esito tecnico positivo. Il suo scopo certificato rilasciato da INFOCERT , iscritta nell’elenco dei certificatori tenuto da Digit PA, risulta non revocato né scaduto. I suddetti comparenti appongono le proprie firme digitali sul file costituente il contratto informatico che non è quello in contrasto con l’ordinamento giuridico. Firmato digitalmente da: COMUNE DI BOLOGNA Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx IMPRESA OLIVO s.n.c. di migliorare la qualità CONTERATO XXXX & XXXXXX Xxx.ra Rosa Conterato SEGRETARIO GENERALE del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatoreCOMUNE Avv. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)Xxxx Xxxxxxxxx COMUNE DI BOLOGNA SETTORE GARE APPALTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI DERRATE ALIMENTARI PER I NIDI D’INFANZIA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DURATA DELL’APPALTO: 01/09/2014-31/07/2016 CIG: 56293140DF COMUNE DI BOLOGNA – SETTORE GARE 2
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Samples: Contract for the Supply of Foodstuffs for Nurseries
Foro competente. Per le controversie riguardanti il 8.1 Le parti di comune accordo concordano che in caso di controversia, in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, il foro competente è esclusivamente quello di Ragusa. Luogo e data Il cessionario Il Cedente dichiara, all'esito di ulteriore attenta lettura, di accettare espressamente e senza riserve, nonché di approvare specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, le seguenti condizioni: art. 3 (Efficacia della residenza cessione dei crediti di imposta), art. 4 (pagamento e fatturazione) e art. 5 (Garanzie in favore del Cessionario) e art. 9 (foro competente). Il Cedente (spazio riservato alla Marca da Bollo) Il Cedente dichiara, altresì, di aver ricevuto una copia del presente contratto Il Cedente Gentile Cliente, i dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge (D. Lgs. 231/2007) in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosa e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio e, in caso di loro mancato rilascio, il Confidi non potrà procedere a istaurare il rapporto o a eseguire l'operazione richiesta e dovrà valutare se effettuare una segnalazione alla U.I.F.. I dati riportati nel presente modulo verranno trattati con la riservatezza prevista dal D. Lgs. 196/2003 e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento dell’operazione richiesta. I dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo. Denominazione impresa/società con sede a Prov. In Partita IVA Forma Giuridica iscritta alla CCIAA di Settore Codice ATECO 2007 Telefono az.le Cellulare Az.le Fax Az.le Indirizzo E‐mail az. Indirizzo E‐mail az. PEC Cognome e Nome: Luogo di nascita Data di nascita Codice Fiscale Residenza Tipo documento di riconoscimento N° documento di riconoscimento Luogo e data di rilascio Autorità competente al rilascio Data di scadenza documento nella qualità di O Titolare O Rappresentante Legale O Procuratore speciale PIL: O si O no PEP diretta: O si O no PEP per familiarità: O si O no PEP per stretti legami di natura economica: O si O no Il dichiarante attesta la presenza dei seguenti titolari effettivi Cognome e Nome: Luogo di nascita Data di nascita Codice Fiscale Residenza Tipo documento di riconoscimento N° documento di riconoscimento Luogo e data di rilascio Autorità competente al rilascio Data di scadenza documento PIL: O si O no PEP diretta: O si O no PEP per familiarità: O si O no PEP per stretti legami di natura economica: O si O no Cognome e Nome: Luogo di nascita Data di nascita Codice Fiscale Residenza Tipo documento di riconoscimento N° documento di riconoscimento Luogo e data di rilascio Autorità competente al rilascio Data di scadenza documento PIL: O si O no PEP diretta: O si O no PEP per familiarità: O si O no PEP per stretti legami di natura economica: O si O no Cognome e Nome: Luogo di nascita Data di nascita Codice Fiscale Residenza Tipo documento di riconoscimento N° documento di riconoscimento Luogo e data di rilascio Autorità competente al rilascio Data di scadenza documento PIL: O si O no PEP diretta: O si O no PEP per familiarità: O si O no PEP per stretti legami di natura economica: O si O no Cognome e Nome: Luogo di nascita Data di nascita Codice Fiscale Residenza Tipo documento di riconoscimento N° documento di riconoscimento Luogo e data di rilascio Autorità competente al rilascio Data di scadenza documento PIL: O si O no PEP diretta: O si O no PEP per familiarità: O si O no PEP per stretti legami di natura economica: O si O no Natura del domicilio elettivo rapporto: O Garanzia Finanziaria O Garanzia Commerciale O Finanziamento O Operazione Occasionale Scopo del Contraenterapporto: O Liquidità O Ristrutturazione O Investimenti O Rateizzazione oneri O Dichiarazioni generiche O Altro Il dichiarante attesta di aver subìto procedimenti penali per reati legati al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo: O no O si, in corso O si, ma estinti Il dichiarante attesta che tra il titolare effettivo, l'esecutore e gli esponenti aziendali del confidi vi sono relazioni d'affari e rapporti: O esistenti O assenti Il dichiarante attesta di aver subìto accertamenti fiscali positivi eseguiti dalla GdF/AdE negli ultimi due anni: O si O no Il dichiarante attesta di beneficiare dell'erogazione di fondi pubblici: O si O no Il dichiarante attesta di avere un ruolo apicale in enti che erogano fondi pubblici: O si O no Per Titolare effettivo si intende la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato o l’operazione è eseguita. Per i clienti diversi dalle persone fisiche , il titolare effettivo coincide con la persona o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo. Nel caso in cui si acceda il cliente sia una società di capitali: ‐ costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al procedimento 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; ‐ costituisce indicazione di mediazione proprietà indiretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. Nell’ipotesi in cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie l’esame dell’assetto proprietario non consenta di attuazioneindividuare in maniera univoca la persona o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la sede competente persona o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: ‐ del controllo della maggioranza dei voti esercitabile in assemblea ordinaria; ‐ del controllo di voti sufficienti per territorio delle procedura esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria; ‐ dell’esistenza di mediazione viene indicata nella sede particolari vincoli contrattuali che consentano di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicuratoesercitare un’influenza dominante. Nel caso in cui si acceda al procedimento il cliente sia una persona giuridica privata (fondazione, associazione giuridicamente riconosciuta), sono cumulativamente individuati come titolari effettivi – i fondatori, ove in vita; ‐ i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; ‐ i titolari di mediazione poteri di cui al D.Lgsrappresentanza legale, direzione e amministrazione. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie Qualora l’applicazione dei criteri elencati non consenta di attuazioneindividuare univocamente uno o più titolari effettivi (es. società ad azionariato diffuso o società cooperative, ove manchi un socio di riferimento) il titolare effettivo coincide con la sede competente per territorio delle procedura persona fisica o le persone fisiche titolari di mediazione viene indicata nella sede poteri di uno degli Organismi di mediazione rappresentanza legale, amministrazione o direzione della provincia di residenza dell’assicurato società o dl cliente comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)diverso dalla persona fisica.
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Samples: Cessione Di Crediti Di Imposta
Foro competente. Per Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia avanti al Giudice Ordinario quello di Alessandria. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice Civile si intendono approvati specificatamente tutti gli articoli contenuti nel presente Capitolato Speciale. Riferimento art. 8 punto 1) Schede tecniche dei prodotti offerti. Numerate da pag. a pag. ___ Riferimento art. 8 punto 2) Dichiarazione temporanea e sostitutiva di fatti e qualità personali, resa dal Rappresentante Legale della Ditta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni attestante, per gli ausili di cui ai riferimenti A, B e C del successivo art. 9 i valori relativi alle prestazioni. Numerata da pag. a pag. ___ Documentazione circa le controversie modalità di effettuazione del servizio di assistenza sanitaria e di assistenza post – vendita. Numerata da pag. a pag. ___ Dichiarazione temporanea e sostitutiva di fatti e qualità personali, resa dal Rappresentante Legale della Ditta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni attestante, per gli ausili di cui ai riferimenti A, B e C i valori relativi alla percentuale in peso di biodegradabilitá sul totale, compreso l’imballaggio esterno. Numerata da pag. a pag. ___ Dichiarazione temporanea e sostitutiva di fatti e qualità personali, resa dal Rappresentante Legale della Ditta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni attestante la presenza, su tutti gli ausili offerti, di istruzioni fornite all’utente sul corretto smaltimento dei presidi. Numerata da pag. a pag. ___ Documentazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta attestante l’eventuale presenza sugli ausili di sistemi di controllo dell’odore. Numerata da pag. a pag. ___ Documentazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta attestante l’eventuale presenza sugli ausili di sistemi di dermoprotezione. Numerata da pag. a pag. ___ Documentazione, redatta sotto forma di procedura, che dia evidenza oggettiva alle misure che la Ditta intenderebbe intraprendere per la gestione dei reclami nel corso della fornitura e relativo flusso informativo nei confronti della Stazione Appaltante. Numerata da pag. a pag. ___ Documentazione dalla quale risultino le eventuali proposte migliorative che la Ditta intende garantire per la gestione informatica dei dati. Numerata da pag. a pag. ___ Documentazione (non superiore alle due pagine in formato A4 no fronte retro – dimensione minima carattere Arial 11) idonea a illustrare in maniera schematica e sintetica le procedure che la Ditta intende intraprendere per garantire l’appropriatezza. Numerata da pag. a pag. ___ Prospetto riepilogativo, sintetico e schematico, dei prodotti offerti. Numerata da pag. a pag. ___ Documentazione, redatta sotto forma di procedura (non superiore complessivamente alle 4 pagine in A4 no fronte retro – dimensione minima carattere Arial 11), che dia evidenza oggettiva alle misure che la Ditta intenderebbe intraprendere per l’informazione assistenza e consulenza, la gestione degli incidenti o delle difformità, la gestione della privacy e la gestione del servizio. Numerata da pag. a pag. ___ Elenco della campionatura trasmessa suddivisa per lotti e per voci con l’indicazione dei codici di riferimento dei prodotti Numerata da pag. a pag. ___ Questo documento, già sottoscritto dall’A.S.L. AL, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto e costituirá parte integrante sia di questa gara che di qualsiasi contratto avente valore superiore a € 20.000,00 assegnato dall’A.S.L. AL in dipendenza di questa procedura. Il patto d’integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell’A.S.L. AL e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione. Il personale dell’A.S.L. AL, impiegato ad ogni livello nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, è consapevole del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condivide pienamente L’A.S.L. AL si impegna a rendere pubblici i dati piÜ rilevanti riguardanti il contratto, foro competente è quello della residenza o del domicilio elettivo del Contraente. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione la gara di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie presente patto di attuazioneintegrità La sottoscritta impresa si impegna a segnalare all’ASL AL qualsiasi tentativo di turbativa, la sede competente per territorio delle procedura irregolarità o distorsione nelle fasi di mediazione viene indicata nella sede svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di uno degli Organismi ogni interessato o addetto o di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini chiunque possa influenzare le decisioni relative alla residenza dell’assicurato. Nel caso gara in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicuratooggetto. La conciliazione paritetica sottoscritta impresa dichiara, altresì, che non si è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, accordata e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza La sottoscritta impresa si impegna a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordorendere noti, su richiesta dell’A.S.L. AL, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della gara. La procedura sottoscritta impresa prende nota e accetta che nel caso di conciliazione paritetica non può durare più mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)Integrità comunque accertato dall’Amministrazione potranno essere applicate le seguenti sanzioni: - risoluzione del contratto con incameramento della cauzione provvisoria o definitiva - esclusione del concorrente dalle gare indette dall’A.S.L. AL, in applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, dell’art. 38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. “Codice degli appalti”. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra A.S.L. AL e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. Letto, confermato e sottoscritto. Data __________________ Dati anagrafici del sottoscrittore: NOME _______________ COGNOME _______________ QUALIFICA: _______________
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Samples: Capitolato Speciale
Foro competente. Per Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra Xxxxxxxx Xxxxxx Italia S.p.A. e xxxxxxxxxxxxx in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto saranno sottoposte ad un previo tentativo di composizione amichevole. Qualora non risulti possibile definire la controversia mediante accordo bonario, la stessa sarà deferita all’Autorità giudiziaria del Foro di Roma, competente in via esclusiva. Ai sensi dell’art. 215 del Codice, al fine di prevenire le controversie riguardanti il o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell’esecuzione del contratto, foro competente la stazione appaltante provvederà, prima dell’avvio dell’esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data, a costituire un collegio consultivo tecnico (di seguito denominato anche «Collegio» o «CCT»), formato secondo le modalità di cui all’Allegato V.2. al Codice: - il CCT è quello costituito da tre componenti; - la stazione appaltante si avvale della residenza o facoltà di escludere che le decisioni del domicilio elettivo del ContraenteCCT abbiano natura di lodo contrattuale ai sensi dell’art. 808-ter c.p.c., secondo quanto stabilito dal RUP. Nel caso in cui si acceda al procedimento verbale di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazionecostituzione del CCT, la sede competente stazione appaltante dichiarerà espressamente che intende avvalersi della facoltà di escludere che le decisioni del CCT abbiano natura di lodo contrattuale ai sensi dell’art. 808-ter c.p.c.; - il procedimento per territorio l’espressione dei pareri o delle procedura determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di mediazione viene indicata nella sede un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all’altra parte. Resta fermo l’onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina vigente. Le richieste di uno degli Organismi parere o determinazioni del CCT devono essere corredate di mediazione tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicurato. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, contestazione precisando quale sia la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)domanda proposta.
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Foro competente. Per le Nel caso di controversie riguardanti in merito all’interpretazione del presente capitolato e nell’esecuzione del contratto è competente il foro di Napoli. Non è ammessa la cessione del contratto, foro competente è quello in tutto o in parte, a pena di risoluzione del medesimo, con conseguente perdita della residenza o del domicilio elettivo del Contraente. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazionecauzione definitiva, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicurato. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di fatto salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni eventualmente arrecati all’Amministrazione. Il subappalto, dichiarato in sede di gara, è ammesso nella percentuale massima del 30% dell’importo di aggiudicazione, previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento. L’Amministrazione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e il Fornitore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Resta ferma la disciplina dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge e quanto contenuto in materia di subappalto dal Protocollo di Legalità in materia di Appalti stipulato in data 1 agosto 2007 tra la richiestaPrefettura di Napoli, la Regione Campania, la Provincia, il Comune e non si sia rivolto ad un avvocatola Camera di Commercio di Napoli, sottoscritto dall’Università il 29 dicembre 2009. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori)universitàdeglistudidinapolifedericoII Il coordinamento, l’organizzazione ed il controllo dell’esecuzione del servizio sarà effettuato dal Responsabile del Procedimento xxxx. L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordoXxxxxxx Xxxxxxxxxx, nominato con Decreto del Dirigente della Ripartizione Edilizia n.1037 del 2 Novembre 2017 e dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, all’uopo nominato, il cui nominativo sarà comunicato al Fornitore alla consegna dell’appalto. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)universitàdeglistudidinapolifedericoII universitàdeglistudidinapolifedericoII
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Samples: Servizi Di Conduzione E Manutenzione
Foro competente. Per 17.1 Tutte le controversie riguardanti l’interpretazione o esecuzione del presente Accordo sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano. Allegati: Allegato A: Progetto Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. Milano, 26-Mar-2020 26-Mar-2020 Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx GILS Milano, 27-mar-2020 Xxxx Xxxxxxxxxx Crosti Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contrattocontenuto delle seguenti clausole che espressamente approvano e sottoscrivono anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, foro competente è quello della residenza o del domicilio elettivo del Contraente2° comma, c.c.: Limiti di Responsabilità e Manleva”, “Risoluzione e clausola risolutiva espressa”, “Audit”, “Farmacovigilanza”, “Normativa Export Control”, “Foro competente”. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazioneBoehringer Ingelheim Italia S.p.A. Milano, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicurato. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione26-Mar-2020 26-Mar-2020 Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx GILS Milano, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. 27-mar-2020 Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Milano, 13 marzo 2020 La conciliazione paritetica Sclerosi Sistemica (SSc) è una proceduramalattia rara e cronica, su base volontariale cui complicanze d’organo o distretto possono avere un forte impatto sulla vita del paziente e del caregiver. GILS ODV (Gruppo Italiano Lotta alla Sclerodermia) ha nel proprio statuto la promozione e diffusione della conoscenza sulla SSc, studiata sia in campo medico che sociale. Le principali attività sono ricerca e progettazione, consulenza e formazione, comunicazione e informazione. Alla luce di questo e, considerato che la collaborazione fra Boehringer Ingelheim e GILS si è rivelata molto interessante sia per risolvere le controversie i pazienti, sia per la sensibilizzazione all'interno della vostra azienda proprio sulla SSc, GILS vorrebbe proporre una nuova collaborazione, attraverso un survey. Un tema che possono nascere è molto sentito dai pazienti e anche in ambito sperimentale, nella gestione dei sinistri r.cpratica clinica e spesso inserito quale endpoint nei trial clinici è la Qualità della Vita, nello specifico, correlata alla salute (HRQoL). auto. Il suo scopo L’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1948 ha fornito questa definizione: “La salute è quello lo stato di migliorare la qualità del servizio completo benessere fisico, psicologico e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, sociale e non si sia rivolto ad un avvocatosolamente l’assenza di Malattia”. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori E da qui vogliamo partire. Attraverso questionari validati e selezionati con una literature review sistematica, vorremmo analizzare anche l’impatto economico che la patologia ha sui pazienti e sul loro nucleo familiare, possibilmente evidenziando (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica in modo non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)troppo analitico) costi diretti e indiretti.
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Samples: Collaboration Agreement
Foro competente. Per tutte le controversie riguardanti il controversie, che dovessero insorgere tra le parti contraenti, per l’interpretazione e l’esecuzione del presente contratto, foro competente è quello stabilita la competenza esclusiva del Foro di Bologna. Xxxxx, approvato e sottoscritto. IL DIRIGENTE DEL COMUNE DI BOLOGNA (Xxxx. Xxxxxxxxxx Maraniello) IL LEGALE RAPPRESENTANTE SENZA TITOLO s.r.l. Capogruppo (Sig.a Xxxx Xxxxxxxx) IL VICE SEGRETARIO (Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxxxxx) Atto fatto in Bologna, Piazza Liber Paradisus, 10 presso sala del Settore Gare del Comune di Bologna e letto da me, Segretario Generale, ai Signori comparenti i quali, a mia domanda, lo hanno accettato, approvato e dichiarato pienamente conforme alla loro comune volontà, lo accettano, lo approvano e con me lo sottoscrivono, avendomi dispensato dal dar lettura dei documenti che ne costituiscono parte integrante per avermi gli stessi dichiarato di averne preso esatta conoscenza in precedenza. qualità come di seguito mediante apposizione di firma digitale, ciascuna apposta mediante “dispositivo di firma” idoneo del quale, prima della residenza o sottoscrizione di me, Segretario Generale rogante, è stata previamente accertata la validità e l’efficacia temporale: La firma digitale del domicilio elettivo del Contraentexxxx. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.LgsXxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Napoli il 22/08/1971 (CF: MRNGFR71M22F839A) è stata verificata con esito tecnico positivo. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazioneIl certificato rilasciato da ACTALIS, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicurato. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazioneiscritta nell’elenco dei certificatori tenuto da Digit PA, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicuratorisulta non revocato né scaduto. La conciliazione paritetica firma digitale della Sig.a Xxxx Xxxxxxxx, nata a Bologna (BO), il 12.06.1973 è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. autostata verificata con esito tecnico positivo. Il suo scopo certificato rilasciato da .Carta Nazionale dei Servizi Camera di Commercio di Bologna, iscritta nell’elenco dei certificatori tenuto da Digit PA, risulta non revocato né scaduto. I suddetti comparenti appongono le proprie firme digitali sul file costituente il contratto informatico che non è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatorein contrasto con l’ordinamento giuridico. Nasce da un accordo siglato tra ANIA Firmato digitalmente da: COMUNE DI BOLOGNA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazionexxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx) e le Associazioni nazionali dei ConsumatoriIMPRESA SENZA TITOLO s.r.l.(Sig.ra Xxxx Xxxxxxxx) IL VICE SEGRETARIO (Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxxxxx) C O M U N E D I B O L O G N A CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SERVIZI DI ACCOGLIENZA, BIGLIETTERIA, BOOKSHOP, SORVEGLIANZA, CUSTODIA E SERVIZI EDUCATIVI E DI MEDIAZIONE CULTURALE PER L'ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di Periodo 1°Ottobre 2014 – 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)settembre 2017.
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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Servizi Educativi E Di Mediazione Culturale
Foro competente. Per le controversie riguardanti eventuali controversie, il contratto, foro Foro competente è quello di Pordenone. Letto, confermato, sottoscritto. San Stino di Livenza, li
1) L’operatore, prima dell'inizio dei lavori, dovrà prendere gli opportuni accordi con il Comando di Polizia Locale per la posa della residenza segnaletica stradale regolamentare, prescritta dal vigente Codice della Strada e per la predisposizione di eventuali ordinanze Sindacali;
2) L’operatore dovrà, inoltre, prima dell'inizio dei lavori concordare un sopralluogo con il Servizio Tecnico del Comune, per verificare lo stato di fatto nelle zone di intervento e comunicare per iscritto, la data presunta di termine dei lavori autorizzati;
3) Per quanto riguarda le caratteristiche o le distanze di rispetto dei sostegni, sia in orizzontale dai confini stradali od in altezza dal piano viabile, valgono le norme stabilite dal D.P.R. 21.6.68 n. 1062 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché a quelle previste dal D.P.R. 26.04.93, n. 147 in merito all'installazione di sostegni di linee aeree fuori da centri abitati e dal DM 1 ottobre 2013 (“Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali”).
4) Le infrastrutture sotterranee dovranno essere posate di norma alla profondità di cm. 100 di estradosso, negli attraversamenti stradali, ai sensi del domicilio elettivo vigente regolamento di esecuzione e di attuazione del ContraenteCodice della Strada e cm. 80 nelle percorrenze.
5) In alternativa alla realizzazione di infrastrutture tramite scavi tradizionali, il Comune di San Stino di Livenza valuterà, su richiesta dell’operatore, la realizzazione di infrastrutture mediante tecniche di “minitrincea”, “microtrincea” o “microtunnelling”. L’autorizzazione alla realizzazione di dette infrastrutture verrà concessa dopo la verifica delle condizioni della tratta da realizzare.
6) I chiusini delle camerette intercalate sulla lunghezza delle tubazioni dovranno essere tenuti a raso della superficie stradale ed il loro livello dovrà essere modificato dall’operatore stesso, qualora la livelletta e la sagoma trasversale della strada dovessero venire modificate.
7) Poiché il Comune non è in grado di segnalare le posizioni di ostacoli sotterranei, considerata la molteplicità e la dispersione nel tempo degli interventi dei pubblici servizi, prima dell'inizio dei lavori, l’operatore dovrà accertarsi se, nella sede ove intende posare l’infrastruttura o nelle immediate vicinanze, siano già in opera cavi o tubazioni di altri servizi pubblici al fine di evitare la manomissione ed i conseguenti disservizi. E' carico dell’operatore l'onere di assicurarsi, prima dell'inizio dei lavori, anche mediante indagini in sito che lo stato di fatto di quanto occupante il suolo e sottosuolo comunale sia tale da permettere l'esecuzione di quanto autorizzato, nel rispetto delle norme in vigore.
8) Eventuali variazioni apportate al tracciato indicato in sede di domanda devono essere preventivamente segnalate al Settore LL.PP. e con lo stesso concordate.
9) Lo scavo verrà riempito con materiale “stabilizzato arido” fino a 15 cm dalla sommità. Tale posa verrà fatta costipando il materiale almeno due volte e avendo cura di posare un apposito nastro segnalatore. I restanti 15 cm verranno colmati con Binder.
10) La posa longitudinale di infrastrutture sotterranee dovrà di regola avvenire cercando di arrecare il minor danno possibile alle pertinenze stradali, che dovranno comunque essere accuratamente e sollecitamente ripristinate, in via provvisoria in attesa di sistemazione definitiva. L'attraversamento della strada con infrastrutture sotterranee dovrà avvenire ad angolo retto con la strada stessa e di regola dovrà essere eseguito interessando metà carreggiata stradale per volta, ed inoltre, dovrà essere preferibilmente eseguito in corrispondenza degli incroci stradali, fatta salva la deroga per particolari motivi tecnici od a causa di notevoli maggiori costi dell’infrastruttura. Qualora particolari esigenze tecniche lo richiedano verrà consentita la realizzazione dell'attraversamento in posizione diversa.
11) L'effettuazione dei ripristini stradali definitivi (tappetini) dovrà avvenire entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e l’operatore dovrà successivamente richiedere al Comune una dichiarazione scritta circa l'avvenuta regolare esecuzione dei ripristini stessi. In particolare, il ripristino delle pavimentazioni stradali bitumate dovrà essere eseguito comunque in armonia con le prevalenti previsioni del D.M. 1-10-2013 ”Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali.” seguendo le seguenti specifiche tecniche: - Trascorso il periodo di assestamento stabilito, ed eseguite nel frattempo le necessarie ricariche, qualora si siano manifestati cedimenti, si procederà quindi ad una scarifica di 3 cm del manto stradale per una larghezza pari a 2 mt a cavallo dello scavo. Successivamente, si procede alla posa di un manto di usura dello spessore di cm. 3, rullato e raccordato alla pavimentazione esistente. - Nel caso di attraversamento della sede viabile, la ripresa della pavimentazione bitumata dovrà avvenire a piena sezione stradale, per un tratto di mt. 2,50 minimo a cavallo dell'attraversamento. - Tra la vecchia pavimentazione e quella nuova dovrà essere inserito un giunto di collegamento in cui si acceda al procedimento materiale polimerico o similari. - Nel caso dovessero verificarsi interventi per posa e/o sostituzioni di mediazione infrastrutture utilizzabili per il passaggio di reti di telecomunicazioni sotterranee nelle zone interessate dai lavori stradali di cui all’art. 3 della Convenzione, a causa di sopravvenute ed imprevedibili esigenze da parte dell’operatore, previa autorizzazione all'esecuzione dei lavori, la Società stessa dovrà provvedere al ripristino "definitivo" che dovrà essere effettuato, previo adeguato periodo di assestamento, mediante la stesa di uno strato in conglomerato bituminoso di base (spessore cm. 8 compressi) e di un tappeto di usura (cm. 3 compressi). Detto tappeto dovrà interessare, in caso di scavo realizzato longitudinalmente alla sede viabile, tutta la carreggiata stradale e raccordarsi con l'esistente pavimentazione. - Se, nonostante tutte le cautele e buone norme adottate, avessero a verificarsi ugualmente degli avvallamenti o deformazioni delle parti stradali manomesse, l’operatore avrà l'obbligo delle continue riprese delle parti stradali manomesse fino a perfetto assestamento e regolarizzazione nel termine massimo di anni 1 (uno. Per i ripristini di altre pavimentazioni (marciapiedi in lastre, in pietrini autobloccanti, viali ecc.) il riempimento dovrà essere effettuato aggiungendo, al materiale di scavo, aggregati di natura calcarea o silicea di adeguata granulometria, in maniera da ottenere il massimo addensamento con l'ausilio di mezzi meccanici vibranti. - Dovranno essere ripristinate a regola d'arte tutte le condotte di collegamento tra i pozzetti delle caditoie e la fognatura. I pozzetti delle caditoie, irrimediabilmente danneggiati, dovranno essere sostituiti da pozzettiprefabbricati c.a.v., del tipo in uso presso il Comune. - Durante l'esecuzione dei lavori l’operatore dovrà uniformarsi a tutte quelle disposizioni che i Funzionari dell'Ufficio Settore LL.PP. avessero a dare nell'interesse del transito e della buona conservazione della proprietà comunale stradale. - In dipendenza dell'esecuzione, esercizio e manutenzione dell'infrastruttura concessa, non dovrà essere arrecato, per nessun motivo, ingombro alla sede stradale od alle sue pertinenze con materiali di qualsiasi genere. Il Comune di San Stino di Livenza di seguito denominato “Comune”, con sede in …….Via …………. n…….. C.F. ……..e Partita IVA N. ….., rappresentato da ………….nella sua qualità di ……….giusto decreto sindacale di nomina n. …in data …….autorizzato a stipulare accordi di cui l’ente è parte ai sensi dell’art. 107 comma 3 lettera c) del D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie 267/00; la Società . con sede in , numero di attuazione, la sede competente per territorio iscrizione al Registro delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicurato. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) n. e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiestarappresentata dall’ Responsabile , e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)Procura del XXXXXXX, Repertorio n. XXXXX Raccolta n. XXXX
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Samples: Regolamento Per La Concessione in Uso Di Infrastrutture Comunali
Foro competente. Per Foro competente per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto è esclusivamente quello di Roma. Con il contrattopresente contratto si intendono assicurati:
A) Per FABBRICATO si intende l'intera costruzione edile, foro competente è quello della residenza variamente elevata, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o del domicilio elettivo interrate, nonché tutte le sue pertinenze, quali centrali termiche, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, box, recinzioni, alberi, cancelli e simili purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di illuminazione, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi tappezzeria, tinteggiature e moquette, affreschi, mosaici e statue che non abbiano valore artistico; per fabbricati devono intendersi anche tutte le strutture fisse ed i beni immobili per loro natura. Tutto quanto sopra: -di proprietà del Contraente. Nel caso ; -di proprietà di xxxxx e dall’Ente condotti in cui si acceda al procedimento locazione, comodato, uso, o comunque nella disponibilità del contraente.
B) il CONTENUTO, intendendosi per tale qualunque bene mobile diverso da quelli sopra descritti e tutto quanto inerente all’attività dell’Assicurato, di mediazione proprietà, in locazione, in comodato, in uso o in deposito, che trovasi sia all’aperto nelle aree di pertinenza del Contraente, sia nei fabbricati di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazioneprecedente punto A), la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o esclusi gli autoveicoli, i motoveicoli comunque più vicini alla residenza dell’assicurato. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione soggetti all’Assicurazione obbligatoria di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 D.Lgs n. 209 del 07/09/2005 Titolo X e alle normative secondarie le apparecchiature elettroniche eventualmente assicurate con la polizza All Risks Elettronica
C) UBICAZIONE DEL RISCHI, intendendosi sedi, filiali, siti, beni, aree ovunque ubicati di attuazioneproprietà, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato in locazione, possesso, godimento, in comodato, condotti, in uso o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità in disponibilità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)Contraente
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Samples: Polizza Incendio E Rischi Accessori
Foro competente. Per Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dal presente Contratto di Finanziamento Integrativo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, ferme le controversie riguardanti il contrattocompetenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi. Qualora, foro competente è quello della residenza o del domicilio elettivo del Contraente. Nel caso in cui si acceda al procedimento entro la Data di mediazione Erogazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie all’articolo 2.1.2 non abbiate comunicato la Vostra intenzione di attuazionenon accettare la presente proposta, la sede competente per territorio delle procedura il presente Contratto di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicurato. Nel caso in cui Finanziamento Integrativo si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. autointenderà concluso. Il suo scopo è quello Contratto di migliorare Finanziamento Integrativo si intenderà, altresì, concluso qualora diate corso alla Erogazione Banca, secondo quanto previsto dal Contratto di Finanziamento Quadro. Distinti saluti [Banca] [Firma] [Nome e Qualifica] [Codice Fiscale] [su carta intestata della Banca] Spett.le Xxx Xxxxx, 0 00000 Xxxx All’attenzione di: Area Supporto all’Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente [Luogo], [Data] Denominazione: [●] Codice Fiscale: [●] Codice ABI: [●] Codice ABI Gruppo: [●] Soggetto Autorizzato a sottoscrivere la qualità del servizio presente Richiesta di Utilizzo Banca: [●] [indicare nome, cognome e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA qualifica] Estremi dell’autorizzazione: [●] La presente costituisce una Richiesta di Utilizzo Banca ai sensi della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo in data [●] (Associazione Nazionale fra le Imprese il “Contratto di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta Finanziamento Integrativo”), I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto Utilizzo Banca hanno il medesimo significato ad un avvocato. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa essi attribuito nel Contratto di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)Finanziamento
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Samples: Convenzione
Foro competente. Per le controversie riguardanti il contratto, foro Il Foro competente è esclusivamente quello della del luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente e/o l’Assicurato. D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione specializzata nel ramo “Tutela Legale” - Sede e Direzione Generale: 37135 VERONA - Via Xxxxxx Xxxxx, 9/B - Tel. 000.0000000 - Fax 000.0000000 - xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx - xxx.xxx.xx Cap. Soc. euro 2.750.000,00 interamente versato - Aut. D.M. del domicilio elettivo 26.11.59 n. 3646 - Codice Fiscale, P.I. e Xxx. Imprese VR n. 00220930234 CCIAA VR - REA n. 98740 - Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00028 sez. I - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 026 - Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. AUTOSYSTEM PIÙ - Circolazione Stradale Informativa Privacy Informativa Privacy Informativa ai sensi dell'Articolo 13 del ContraenteDecreto Legislativo n. 196/03 Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società, in qualità di autonomo titolare di trattamento, intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari(1), al fine di fornire i servizi assicurativi(2) da Lei richiesti o in Suo favore previsti. Nel caso I dati forniti da Lei o da altri soggetti(3), sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l’ausilio di stru- menti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al nostro settore, in cui si acceda al procedimento Italia o all’estero; per taluni servizi, inoltre, utilizzia- mo soggetti di mediazione nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all’estero, compiti di cui al D.Lgsnatura tecnica, organizzativa e operativa(4). 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie I suoi dati possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli in qualità di attuazioneResponsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione. Senza i Suoi dati – alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge(5) – non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte. Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la sede competente per territorio delle procedura loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di mediazione viene indicata nella sede farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento(6). Lei potrà esercitare tali diritti e richiedere in- formazioni in merito ai soggetti o alle categorie di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato soggetti cui vengono comunicati i dati o comunque più vicini alla residenza dell’assicurato. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.cvenirne a conoscenza, in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, rivolgendosi al Responsabile ex art. auto7 D. Lgs. 196/2003: D.A.S. Difesa Automobilistica Si- nistri SpA - Servizio Legale Societario, Xxx Xxxxxx Xxxxx 9B, 37135 Verona, tel. 045/00.00.000, fax 045/00.00.000. Il suo scopo è quello sito xxx.xxx.xx riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l’elenco aggiornato dei Responsabili ed il testo di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)informativa aggiornato.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile Auto E Dei Rami Danni
Foro competente. Per ogni controversia derivante dal contratto sarà esclusivamente competente l’Autorità Giudiziariadi Pavia. ASM PAVIA valuterà le controversie riguardanti eventuali variazioni in aumento tenendo come riferimento a titolo esemplificativo:
a. CCIAA, Confartigianato e C.N.A territorialmente competenti;
b. l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (c.d. NIC) pubblicato dall’ISTAT;
c. il contrattolistino prezzi vigente del Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche La revisione prezzi sarà operata solo a seguito di formale istanza inviata ad ASM Pavia, foro competente è quello che dovrà essere espressamente accettata dalla stessa, se compatibile con le proprie previsioni di spesa, accompagnata dalla documentazione dimostrativa della residenza variazione richiesta. Il Prestatore dovrà quindi esibire la prova della effettiva variazione con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o del domicilio elettivo del Contraente. Nel caso con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni rispetto a quanto documentato dallo stesso al momento dell’offerta Qualora, nel corso dell’esecuzione della prestazione, i prezzi subiscano, per effetto di circostanze imprevedibili e non determinabili, significative variazioni in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazioneaumento, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella tali da determinare un aumento dei prezzi indicati in sede di uno degli Organismi offerta, si provvederà, coerentemente alle disposizioni previste dall’art. 106 del D.Lgs 50/16 e dell’art. 29 del D.L n.4 del 27/01/2022, ad operare la revisione del corrispettivo. ASM PAVIA valuterà le eventuali variazioni in aumento tenendo come riferimento a titolo esemplificativo:
a. il listino prezzi vigente del Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche La revisione prezzi sarà operata solo a seguito di mediazione formale istanza inviata ad ASM PAVIA, che dovrà essere espressamente accettata dalla stessa, se compatibile con le proprie previsioni di spesa, accompagnata dalla documentazione dimostrativa della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicurato. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. autovariazione richiesta. Il suo scopo è quello prestatore dovrà quindi esibire la prova della effettiva variazione con adeguata documentazione, dichiarazione di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione fornitori o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni rispetto a quanto documentato dallo stesso al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)momento dell’offerta.
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Foro competente. 12.1 Per le controversie riguardanti il contratto, foro competente è quello della ogni controversia concernente l'esecuzione e/o l'interpretazione del presente contralto sarà devoluta al giudice del luogo di residenza o domicilio o della sede legale del Cliente, fatto salvo quanto previsto dail’art. 25 c.p.c. in ordine al Foro della Pubblica Amministrazione.
12.2 Qualora la residenza o il domicilio elettivo del Contraente. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, o la sede del Cliente non siano ubicati nel territorio dello Stato, sarà in ogni caso competente il Foro di Roma. dì pubbliche autorità, guerre, rivoluzioni, insurrezioni o disordini civili, serrate, scioperi o altre vertenze sindacali, blocchi od embarghi, interruzioni nella fornitura di energia elettrica, inondazioni, disastri naturali, epidemie, guasto della macchina affrancatrice, ecc.
14.2 Qualora la sospensione del Servizio per territorio una delle procedura cause sopraindicate - salvo elle la causa si riletta esclusivamente sul Cliente - si protragga per più di mediazione viene indicata nella sede 15 (quindici) giorni, Il Cliente stesso ha la facoltà di uno degli Organismi recedere immediatamente dal Contratto, dandone comunicazione scritta a Poste tramite raccomandata A/R da inviare all'indirizzo indicato per le comunicazioni, fermo restando l'obbligo dì Poste di mediazione della provincia rimborsare al Cliente la somma corrispondente al periodo di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicurato. Nel caso in cui si acceda al procedimento mancata erogazione del Servizio e di mediazione restituire l'eventuale acconto residuo,
14.3 II Cliente ha la facoltà di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione sospensione temporanea del Servizio esclusivamente per danni ferie estive ed in caso di cliiusura nei giorni prefestivi, dandone comunicazione a Poste con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi. Per detta sospensione nei periodi sopra indicati non superiori sarà dovuto alcun compenso a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta Poste,
14.4 Non sono ammesse richieste di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa sospensione per motivi e/o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)periodi diversi da quelli indicati nel presente articolo.
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Samples: Proposal Contract
Foro competente. VITTORIA CRESCITA CONTINUA Per le eventuali controversie riguardanti relative al presente contratto il contratto, foro competente Foro Competente è quello della del luogo di residenza o di domicilio del domicilio elettivo Consumatore. C O N D I Z I O N I D I A S S I C U R A Z I O N E TAR. 320T
a) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Vittoria Assicurazioni S.p.A., che viene contraddistinta con il nome “FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE”. La gestione del ContraenteFONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE è conforme al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 (di seguito il “Regolamento n. 38”) e si atterrà a eventuali successive disposizioni.
b) Il FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE è denominato in Euro.
c) Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno. Nel caso All’interno del periodo di osservazione, viene inoltre determinato un tasso medio di rendimento al termine di ciascun mese di calendario con riferimento ai 12 mesi di calendario trascorsi; tale rendimento viene eventualmente riconosciuto ove previsto dalle condizioni di polizza.
d) IL FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE ha per obiettivo la rivalutazione dei capitali investiti, garantendo nel tempo una equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione. A tal fine persegue una strategia di investimento prevalentemente orientata verso titoli obbligazionari e strumenti di liquidità denominati in cui si acceda al procedimento Euro, anche tramite l’acquisto di mediazione quote di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione Investimento Collettivo del Risparmio (OICR). Il Fondo può inoltre investire in quote o azioni di società immobiliari, in altri titoli di capitale e in generale in tutte le attività ammesse dalla normativa di settore, nel rispetto dei seguenti limiti: • gli investimenti in titoli obbligazionari e in strumenti di liquidità denominati in Euro, effettuati direttamente o tramite l’acquisto di quote di OICR, dovranno rappresentare almeno il 55% del portafoglio; • gli investimenti nel comparto immobiliare (terreni, fabbricati, società immobiliari, quote o azioni di società immobiliari o quote di OICR immobiliari) non potranno superare il 40% del portafoglio; • gli investimenti diversi da quelli ai punti precedenti non potranno superare il 30% del portafoglio. Tali limiti potranno essere temporaneamente derogati in particolari momenti di vita del Fondo, ad esempio nel caso di termine prossimo della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicurato. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicuratogestione del Fondo. La conciliazione paritetica è una proceduragestione può comprendere investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi, su base volontariagestiti o promossi da soggetti appartenenti al Gruppo Vittoria Assicurazioni o collegati allo stesso elencati nell’art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, studiata per risolvere le controversie che n.25. Tali investimenti non potranno superare il 30% del portafoglio. Gli strumenti finanziari derivati possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello venire utilizzati nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori attività a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte copertura delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)riserve tecniche.
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Foro competente. Per Senza pregiudizio per le controversie riguardanti il contratto, foro competente è quello della residenza procedure obbligatorie di conciliazione e/o del domicilio elettivo del Contraente. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione previste quali condizione per l’inizio di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazioneeventuali azioni giudiziarie, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità, esecuzione del o comunque più vicini derivante dal presente Contratto di Pegno sarà devoluta alla residenza dell’assicuratocompetenza esclusiva del Foro di Roma, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal Codice di Procedura Civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi. Nel caso [Da munirsi di data certa ai sensi di legge] All’attenzione della Banca Depositaria [●] All’attenzione dell’Intermediario Garantito [●] Egregi Signori, Costituzione di pegno sul conto corrente n. IBAN: [●] aperto dalla scrivente presso il Vs. Istituto (il “Conto”) Facciamo riferimento al contratto di pegno (l’“Atto di Pegno”) sottoscritto in cui si acceda al procedimento data [●] tra la scrivente Xxxxx depositi e prestiti S.p.A. (di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazioneseguito, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazioneil “Costituente”) e le Associazioni nazionali dei Consumatori[●] (il “Creditore Pignoratizio”), in qualità di creditore garantito, ai sensi del quale il Costituente ha costituito in Pegno il Saldo Creditorio esistente sul Conto in favore del Creditore Pignoratizio a garanzia inter alia: (i) delle obbligazioni del Costituente derivanti dall’accordo di garanzia (l’”Accordo di Garanzia”) sottoscritto in data [●] tra, inter alios, il Costituente e il Creditore Pignoratizio; nonché (ii) delle altre obbligazioni indicate nella definizione di “Crediti Garantiti” contenuta nell’Atto di Pegno. L‘Assicurato può chiedere I termini indicati in lettera maiuscola hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nell’Atto di Pegno. Con la conciliazione presente – ai sensi e per danni non superiori gli effetti dell'articolo 2800 del codice civile e, in ogni caso, senza alcuna valenza novativa dell’Atto di Pegno – Vi confermiamo che i crediti pecuniari, esistenti o futuri, vantati dal Costituente nei confronti del Vostro Istituto per la restituzione del Saldo Creditorio esistente sul Conto, pari, alla data dell’estratto che alleghiamo alla presente, a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta[●] ([●]), e non si sia rivolto ad un avvocatosono costituiti in Pegno a favore del Creditore Pignoratizio. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione aggiunta a quanto precede, Vi chiediamo di, ed autorizziamo a: (i) anche ai sensi dell’Articolo 2, primo comma, lettera (b) del Decreto 170, registrare nei Vostri registri il Pegno sul Saldo Creditorio creato ai sensi dell’Atto di Pegno in favore del Creditore Pignoratizio a garanzia dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)Crediti Garantiti; e
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Samples: Financing Agreement
Foro competente. Per 1) La definizione di tutte le eventuali controversie riguardanti il contratto, foro competente è quello della residenza o del domicilio elettivo del Contraente. Nel caso che dovessero insorgere in cui si acceda merito al procedimento di mediazione contratto relativo alle prestazioni di cui al D.Lgspresente Capitolato è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Mantova.
2) E’ esclusa la competenza arbitrale. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, Nel seguito viene riportata la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede calcolo del corrispettivo posto a base di uno gara ai sensi dell'art. 46 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e secondo il D.M. 17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”. I corrispettivi indicati sono comprensivi dell’equo compenso ai sensi dell’articolo 2578 del Codice Civile. Il concorrente, con la partecipazione alla procedura di affidamento del servizio, dichiara che gli importi così desunti vengono ritenuti congrui e remunerativi di tutte le attività e gli obblighi a suo carico previsti nel presente capitolato. Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi con riguardo a quanto previsto nel progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento, applicando i seguenti parametri generali come previsto dal D.M. 17/06/2016:
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1 del Decreto Ministeriale. Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità delle singole prestazioni da rendere, distinto in base alle singole categorie componenti l’opera, e il parametro base «P»; il tutto secondo l’espressione che segue: L’importo delle spese e degli Organismi oneri accessori è definito dalla norma in maniera forfettaria; per opere di mediazione della provincia importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di residenza dell’assicurato importo pari o comunque più vicini superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla residenza dell’assicuratopercentuale determinata per interpolazione lineare. Nel caso I compensi così determinati sono comprensivi di tutta la documentazione necessaria per l’espletamento e l’ottenimento delle pratiche tecniche-amministrative presso gli Enti competenti, in particolare a titolo esemplificativo ci si riferisce a: - pratiche presso l’amministrazione Comunale (AUTORIZZAZIONI E AGIBILITÀ); - pratiche presso il Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Lombardia per la tutela beni ambientali, beni archeologici, beni architettonici, beni paesaggistici, beni storico artistici - Soprintendenza belle arti e paesaggio - pratiche presso la Soprintendenza Archeologica - pratiche presso Enti parco - Pratiche presso la Provincia - Pratiche presso la Regione - Pratiche presso AIPO - Pratiche presso ARPA - pratiche presso l’Azienda Sanitaria Locale - pratiche presso i gestori dei servizi di rete: Enel, Tea SEI, Tea Acque, Telecom o equivalenti in base ai gestori presenti sul territorio - pratiche eventuali per installazione cabine elettriche - pratiche per messa in servizio impianti elevatori - pratiche presso il Comando dei Vigili del Fuoco - pratiche presso l’Agenzia del Territorio (Catasto) - pratiche presso l’Agenzia del Demanio - attività di sostegno alla rendicontazione del finanziamento secondo quanto sarà previsto nei decreti di finanziamento - attività necessarie alla predisposizione dei documenti tecnici, amministrativi, contabili necessari alla candidatura e/o alla rendicontazione ad eventuali fonti di finanziamento supplementari ovvero per l’accesso e la rendicontazione a fonti di incentivazione (es. Conto Termico ecc.) cui l’amministrazione potrebbe candidare gli interventi previsti nel bando ed ogni altra attività necessaria all’autorizzazione degli interventi e alla loro realizzabilità fino al collaudo, al rilascio dell’agibilità e alla messa in esercizio degli immobili e delle attività ivi previste. E’ onere dell’Incaricato il reperimento di tutti i dati che si acceda al procedimento rendessero necessari per la completa e corretta progettazione in oggetto, e rimangono quindi compresi nel compenso così come calcolato nel seguito tutti gli oneri per ogni verifica o indagine da effettuarsi nell’ambito del plesso scolastico oggetto di mediazione intervento, individuate e stabilite con le modalità di cui al D.Lgspresente Capitolato. 04/03/2010 n.28 Si distinguono i calcoli del compenso relativo alla fase di progettazione, GIA’ PREVISTI E FINANZIATI, secondo quanto specificato in premessa e alle normative secondarie nell’art. 1 del presente Capitolato, da quelli relativi alla fase di attuazioneesecuzione (direzione lavori e CSE), EVENTUALI POICHE’ I LAVORI E LE RELATIVE SPESE TECNICHE NON SONO ATTUALMENTE FINANZIATI. I calcoli del compenso dei servizi sono effettuati sulla base degli importi definiti dal progetto approvato con Decreto presidenziale n. 115/2018, e la sede competente per territorio delle somma della fase di progetto e di quella di esecuzione definisce il valore della procedura di mediazione viene indicata nella sede affidamento dei servizi di uno cui al presente capitolato. Poiché l’effettiva entità dei finanziamenti delle opere non è ancora definita, gli importi sono da intendersi soggetti ad adeguamento, sia nel caso i relativi servizi vengano svolti contemporaneamente sia nel caso siano invece da suddividersi in ulteriori sotto-stralci. L’eventuale ricaIcolazione sarà effettuata sulla base del medesimo decreto e dei medesimi parametri, ma riferita all’importo lavori della singola prestazione unitaria da svolgere (coordinamento della sicurezza, direzione lavori e attività accessorie), con riguardo alle condizioni offerte in gara. - Costo complessivo dell’opera: € 6.711.700,00 - importo complessivo dei lavori (da progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con Decreto presidenziale n. 111 del 2-7-2018): € 4.823.085,34 suddivisi in lavori di adeguamento delle strutture portanti per € 1.867.114,24 e di riqualificazione energetica/ristrutturazione per € 2.955.971,10 (comprensivi di opere di riqualificazione degli Organismi impianti tecnici) - categorie d’opera: desunte dalla tabella Z-1 allegata al D.M. 17-6-2016: CATEGORIE D’OPERA ID. OPERE Grado Complessità <<G>> Costo Categoria(€) <<V>> Codice Descrizione STRUTTURE S.03 Strutture o parti di mediazione strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni. 0,95 1.867.114,24 CATEGORIE D’OPERA ID. OPERE Grado Complessità <<G>> Costo Categoria(€) <<V>> Codice Descrizione EDILIZIA E.20 Edifici e manufatti esistenti – Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione su edifici e manufatti esistenti. 0,95 2.955.971,10 Si riportano le Fasi prestazionali previste con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata al D.M. 17-6-2016: Rif. Prestazione V G P Q Importo b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA Categoria Edilizia QbII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10) € 2.955.971,10 0,95 5,5806% 0,230 € 36.043,93 QbII.02 Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) € 2.955.971,10 0,95 5,5806% 0,040 € 6.268,51 QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10) € 2.955.971,10 0,95 5,5806% 0,010 € 1.567,13 QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10) € 2.955.971,10 0,95 5,5806% 0,070 € 10.969,89 QbII.19 Relazione paesaggistica (D.Lgs 42/2004) € 2.955.971,10 0,95 5,5806% 0,020 € 3.134,25 QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) € 2.955.971,10 0,95 5,5806% 0,020 € 3.134,25 QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) € 2.955.971,10 0,95 5,5806% 0,030 € 4.701,38 QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC (art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010) € 2.955.971,10 0,95 5,5806% 0,010 € 1.567,13 Categoria Strutture QbII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10) € 1.867.114,24 0,95 6,1012% 0,180 € 19.479,74 QbII.02 Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10) € 1.867.114,24 0,95 6,1012% 0,040 € 4.328,83 QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10) € 1.867.114,24 0,95 6,1012% 0,010 € 1.082,21 QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10) € 1.867.114,24 0,95 6,1012% 0,040 € 4.328,83 QbII.09 Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) € 1.867.114,24 0,95 6,1012% 0,060 € 6.493,25 QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10) € 1.867.114,24 0,95 6,1012% 0,030 € 3.246,62 QbII.13 Relazione geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10) fino € 250k € 1.867.114,24 0,95 9,9314% 0,064 € 1.509,58 fino € 500k € 1.867.114,24 0,95 9,9314% 0,019 € 448,16 fino € 1.000k € 1.867.114,24 0,95 8,2531% 0,021 € 823,24 fino € 1.867,114k € 1.867.114,24 0,95 7,2147% 0,026 € 1.522,92 QbII.14 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10 - Norme Tecniche per le Costruzioni) € 1.867.114,24 0,95 6,1012% 0,090 € 9.739,87 QbII.15 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10) Xxxxx Xxxxxxxx per le Costruzioni € 1.867.114,24 0,95 6,1012% 0,120 € 12.986,50 QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC (art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010) € 1.867.114,24 0,95 6,1012% 0,010 € 1.082,21 Totale progettazione definitiva € 134.458,43 b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA Categoria Edilizia QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) € 2.955.971,10 0,95 5,5806% 0,070 € 10.969,89 QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) € 2.955.971,10 0,95 5,5806% 0,130 € 20.372,66 QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della provincia quantità di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una proceduramanodopera (art.33, su base volontariacomma 1, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello lettere f), g), i), d.P.R. 207/10) € 2.955.971,10 0,95 5,5806% 0,040 € 6.268,51 QbIII.04 Schema di migliorare la qualità del servizio contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10) € 2.955.971,10 0,95 5,5806% 0,020 € 3.134,25 QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) € 2.955.971,10 0,95 5,5806% 0,020 € 3.134,25 QbIII.06 Progettazione integrale e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche € 2.955.971,10 0,95 5,5806% 0,030 € 4.701,38 QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (Associazione Nazionale fra le Imprese art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) € 2.955.971,10 0,95 5,5806% 0,100 € 15.671,27 Categoria Strutture QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) € 1.867.114,24 0,95 6,1012% 0,120 € 12.986,50 QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) € 1.867.114,24 0,95 6,1012% 0,130 € 14.068,70 QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di Assicurazionemanodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta € 1.867.114,24 0,95 6,1012% 0,030 € 3.246,62 QbIII.04 Schema di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiestacontratto, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatoriart.33, comma 1, lettere l). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx, h), d.P.R. 207/10) € 1.867.114,24 0,95 6,1012% 0,010 € 1.082,21
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Samples: Affidamento Dei Servizi Di Progettazione E Direzione Lavori
Foro competente. Per le Nel caso di controversie riguardanti in merito all’interpretazione del presente capitolato e nell’esecuzione del contratto è competente il foro di Napoli. Non è ammessa la cessione del contratto, foro competente è quello in tutto o in parte, a pena di risoluzione del medesimo, con conseguente perdita della residenza o del domicilio elettivo del Contraente. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazionecauzione definitiva, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicurato. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di fatto salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni eventualmente arrecati all’Amministrazione. Il subappalto, dichiarato in sede di gara, è ammesso previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento. L’Amministrazione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e il Fornitore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Resta ferma la disciplina dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge e quanto contenuto in materia di subappalto dal Protocollo di Legalità in materia di Appalti stipulato in data 1 agosto 2007 tra la richiestaPrefettura di Napoli, la Regione Campania, la Provincia, il Comune e non si sia rivolto ad un avvocatola Camera di Commercio di Napoli, sottoscritto dall’Università il 29 dicembre 2009. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori)Il coordinamento, l’organizzazione ed il controllo dell’esecuzione del servizio sarà effettuato dal Responsabile del Procedimento geom. L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordoXxxxxxx Xxxxxxx, nominato con Decreto del Dirigente della Ripartizione Edilizia n. 1032 del 30 ottobre 2017 e dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, all’uopo nominato, il cui nominativo sarà comunicato al Fornitore alla consegna dell’appalto. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)universitàdeglistudidinapolifedericoII universitàdeglistudidinapolifedericoII
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Samples: Service Agreement
Foro competente. Per quanto non previsto dal presente atto, le controversie riguardanti parti fanno espresso riferimento alla legislazione vigente e stabiliscono che qualsiasi controversia sia devoluta alla cognizione dell’AGO e che il contratto, foro competente è quello di Catanzaro. Le parti contraenti dichiarano che quanto sopra corrisponde esattamente alle loro intenzioni e volontà ed in senso di approvazione firmano. Catanzaro, lì Per accettazione REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO “LAVORO E WELFARE” Piano di Attuazione Regionale (PAR) Calabria (DGR n. 470/2019) Avviso per l’erogazione della residenza o del domicilio elettivo del ContraenteMisura 2C “Assunzione e Formazione” della “Nuova Garanzia per i Giovani in Calabria” Il/La sottoscritto/a nato/a a Il c.f. Nel caso _______ _ _____ Legale rappresentante dell'azienda che il progetto formativo relativo al giovane avviato in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazionedata ____ ________ __ è stato concluso in data , la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicurato. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiestasecondo i termini convenuti, e non che il destinatario ha seguito almeno il 75% delle ore di formazione previste. Ritenuto l'anzidetto, si sia rivolto prega di voler accreditare l’importo pari ad un avvocatodi € , per le attività svolte, sul seguente conto corrente dedicato: Istituto di credito Indirizzo N. conto IBAN Luogo e data Firma del legale rappresentante e timbro Si allegano alla presente i seguenti documenti: *** Document di riconoscimento del dichiarante in corso di validità registro presenze debitamente firmato e vidimato; copia contratto di lavoro; comunicazioni obbligatoria. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione Trattamento dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dati personali INFORMATIVA ai sensi dell’articolo 13 del regolamento UE n. 2016/679 relativa al trattamento dei consumatori). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione dati personali forniti al Dipartimento Lavoro e Welfare Avviso Pubblico per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)l’erogazione della Misura 2C “Assunzione e Formazione” della “Nuova Garanzia Giovani in Calabria”
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Foro competente. Per le controversie riguardanti il Informativa ai sensi dell’Art. 13 D.lgs. 196/2003
a) Il trattamento che intendiamo effettuare ha la finalità di concludere, gestire ed eseguire i contratti di fornitura dei servizi richiesti; di assolvere agli obblighi di legge o agli altri adempimenti richiesti dalle competenti Autorità; di organizzare, gestire ed eseguire la fornitura dei servizi anche mediante comunicazione dei dati a terzi fornitori o a società del gruppo OneSeven; i dati oggetto del trattamento, potranno essere comunicati, ai fini dell’esecuzione del presente contratto, foro competente è quello della residenza o del domicilio elettivo del Contraente. Nel caso anche a terzi fornitori di OneSeven, aventi sede all’estero all’interno dell’Unione Europea, in cui si acceda al procedimento di mediazione conformità e nei limiti di cui all’art. 42 del D.lgs. n. 196/2003 e all’estero in paesi extra UE nell’ambito e nei limiti previsti dall’art. 43 del D.lgs. n. 196/2003.
b) il trattamento sarà effettuato con le modalità informatizzato/manuale;
c) I dati raccolti saranno utilizzati da OneSeven per l'integrale e la corretta esecuzione del contratto e saranno resi conoscibili a Terzi per la difesa dei diritti nonché inadempimento agli obblighi previsti dalla legge o dai regolamenti e su richiesta dalle competenti Autorità, ed il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la riservatezza e i diritti del Cliente e di terzi. Il Cliente approva ed accetta che OneSeven, attraverso il Servizio interno all’uopo designato, possa richiedere informazioni, anche telefoniche, relative alla qualità dei servizi offerti ovvero relative alla disdetta/cessione dei medesimi. Il Cliente dichiara inoltre di acconsentire al D.Lgstrattamento dei dati di traffico per finalità di commercializzazione dei servizi ai sensi di quanto previsto all’art. 04/03/2010 n.28 123 del medesimo decreto legislativo. Informiamo ancora che la comunicazione dei dati è indispensabile ma non obbligatoria, e alle normative secondarie di attuazionel'eventuale rifiuto al trattamento, infatti non ha alcuna conseguenza, ma potrebbe comportare il mancato puntuale adempimento delle obbligazioni assunte da OneSeven per la fornitura del servizio da Lei richiesto. Il titolare del trattamento dei dati comunicati dal Cliente, ai fini della corretta esecuzione del Contratto, è OneSeven Srl. con sede legale in Xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxxx (XX), salvo quanto previsto nell’apposita informativa rilasciata al Cliente in riferimento alla registrazione dei xxxxxx.xx, la sede competente per territorio quale, a norma dell’art. 29 del D.lgs. 196/2003, potrà nominare uno o più Responsabili Esterni del trattamento che operino sotto la loro diretta autorità sulla base delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicurato. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocatoistruzioni ricevute. In questo caso l’assicurato può ogni momento potrà rivolgersi ad un’associazione dei consumatori al Titolare del trattamento (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori)OneSeven Srl.) od al Responsabile Esterno del trattamento – contattando gli Uffici del Titolare del trattamento - per esercitare i Suoi diritti, così come previsto dall'Art. L’associazione provvederà a contattare l’Impresa 7 del D.lgs. 196/2003, che riportiamo di assicurazione seguito per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)esteso:
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Samples: Hosting Agreement
Foro competente. Per Tutte le controversie riguardanti di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine al presente appalto e che non potessero essere risolte in via bonaria dalle parti sono di competenza esclusiva del foro di Bari. N.B. Il presente Capitolato d’appalto Parte I, articolato in 14 punti, e il contrattopresente Capitolato d’appalto Parte II, foro competente articolato in 23 punti, devono essere restituiti alla scrivente firmati in ogni foglio dal titolare della ditta o dal suo legale rappresentante. In caso di raggruppamento la firma deve essere apposta da tutte le ditte partecipanti al raggruppamento. Allegato “ B” DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (D.P.R. 28.12.2000 n. 445) Il sottoscritto nato a il e residente a via n. in qualita' di titolare/legale rappresentante della Ditta/Società con sede a via n. codice fiscale partita iva n. telefono n. fax posizione INPS n. sede di posizione INAIL n. sede di consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità quanto segue: - che la ditta non si trova in alcuna delle condizioni di cui all’Art. 38 del d.lgs. 163/2006; - che la ditta è iscritta presso la C.C.I.A.A. di con il numero per l'attività di - che la ditta rispetta tutte le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro previste dal d. lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni; - che l'impresa è in regola con il versamento dei contributi dovuti fino alla data di presentazione dell’offerta nei confronti dell’INPS e dell’INAIL, con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana e che rispetta il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e quello integrativo provinciale; - che la ditta e' in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999. n. 68 art. 17) - che non sussistono procedimenti o provvedimenti instaurati o decisi a suo carico per l'applicazione di una delle misure previste dalle norme di legge vigenti in materia di lotta contro la delinquenza mafiosa; - che il fatturato globale degli ultimi tre esercizi (2004 -2006) non è inferiore a € 1.300.000,00 e nel caso di raggruppamento, ogni impresa indicherà il proprio fatturato, tenuto conto che lo stesso sarà calcolato globalmente per l’intera associazione; - che l’importo relativo a servizi analoghi a quelli oggetto della residenza gara, effettuati negli ultimi tre esercizi (2004 -2006) non è inferiore a €.883.100,00, oneri fiscali esclusi (importo massimo presunto del servizio, a base d’asta), vedi elenco allegato; - che l’impresa è in possesso dell’autorizzazione prefettizia ad esercitare l’attività di vigilanza armata e si impegna a presentare offerta con tariffe approvate a seguito del decreto prefettizio n. 994/16A/O.P. I BIS del 23/11/2006; - che la ditta, in considerazione del fatto che l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto richiede l’impiego per più turni di un elevato numero di guardie particolari giurate (n. 20 circa), ha alle proprie dipendenze almeno 50 guardie particolari giurate in forza alla data di presentazione dell’offerta; - che l’impresa è in possesso del certificato di qualità ISO 9001:2000 valido al momento della domanda di partecipazione alla gara; Data , (firma del titolare della ditta o del domicilio elettivo suo legale rappresentante) N.B. La dichiarazione deve essere sottoscritta e prodotta alla presenza del ContraenteResponsabile del Procedimento, in caso contrario sarà necessario allegare alla stessa una copia fotostatica, non autenticata, di un documento valido di identità del sottoscrittore. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione TIMBRO DELLA DITTA ANNO COMMITTENTE SERVIZIO IMPORTO TOTALE - DATA FIRMA DEL TITOLARE DELLA DITTA O DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE ALLEGATO "D" SCHEMA DI OFFERTA ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE REGIONALE PER LA PUGLIA VIA PUTIGNANI, 108 B A R I OGGETTO: OFFERTA PER I SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA, DI VIGILANZA ISPETTIVA INTERNA ED ESTERNA CON PUNZONATURA AD OROLOGIO E DI RADIOALLARME BIDIREZIONALE CON INTERVENTO, PRESSO GLI STABILI STRUMENTALI DELL’INPS IN BARI (CPV 74611000 – 5; 74613000 – 9; 74610000 – 8; 74614000 – 6; 74615000 – 3 . Rif. G.U. europea L 329/1 del 17/12/2003. Cat.n.23 dell’ allegato II/B, elenco dei servizi di cui al D.Lgsagli artt. 04/03/2010 n.28 20 e alle normative secondarie di attuazione21 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicurato. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatorin. 163). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx).
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Foro competente. Per le eventuali controversie riguardanti relative al presente contratto è competente il contratto, foro competente è quello della Foro in cui il Contraente ha la propria residenza o il domicilio.
1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome Gestione Fondo Euro San Giorgio o Fondo Euro San Giorgio. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del domicilio elettivo Fondo Euro San Giorgio. La gestione del Contraente. Nel caso in cui Fondo Euro San Giorgio è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo con la Circolare n. 71 del 26 marzo 1987 e si acceda al procedimento atterrà a eventuali successive disposizioni.
2) La gestione del Fondo Euro San Giorgio è annualmente sottoposta a certificazione da parte di mediazione una Società di revisione iscritta all’Albo di cui al D.LgsD. Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione24 febbraio 1998 n. 58, la sede competente quale attesta la rispon- denza della Gestione Fondo Euro San Giorgio al presente Regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo Euro San Giorgio, il rendimento annuo del Fon- do Euro San Giorgio quale descritto al seguente punto 3) e l’adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
3) Il rendimento annuo del Fondo Euro San Giorgio per territorio l’esercizio relativo alla certificazione si ottiene rap- portando il risultato finanziario di competenza di quell’esercizio al valore medio del Fondo stesso. Per risultato finanziario del Fondo Euro San Giorgio si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell’esercizio – compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del Fondo Euro San Giorgio – al lordo delle procedura ritenute d’acconto fiscali e al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di mediazione realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corri- spondenti attività nel Fondo Euro San Giorgio e ciò al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisi- zione e al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nel Fondo Euro San Giorgio per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio del Fondo Euro San Giorgio si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del Fondo stesso. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene indicata nella sede determinata in base al valore di uno degli Organismi iscri- zione nel Fondo Euro San Giorgio. Ai fini della determinazione del rendimento annuo del Fondo Euro San Giorgio l’esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1 novembre dell’anno precedente fino al 31 ottobre dell’anno di mediazione della provincia certificazione.
4) La Società si riserva di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicurato. Nel caso in cui si acceda apportare al procedimento di mediazione punto 3) di cui al D.Lgssopra quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell’attuale legislazione fiscale. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie 22 di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)27 allEGaTO 2
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Samples: Contratto Di Assicurazione a Vita Intera Rivalutabile E a Premio Unico
Foro competente. 1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
2. Per tutte le controversie riguardanti relative ai rapporti tra il contrattoFornitore e le Amministrazioni contraenti, foro competente la competenza è quello determinata in base alla normativa vigente.
1. Articolo 30 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Con la sottoscrizione della residenza presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal Decreto medesimo.
2. L’Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti ti, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa attenibili.
3. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all’Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del domicilio elettivo monitoraggio dei consumi e del Contraentecontrollo della spesa totale, nonché dell’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. Nel caso I trattamenti dei dati sono improntati, in cui si acceda al procedimento particolare, ai principi di mediazione correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al agli artt. 31 e ssgg. del D.Lgs. 04/03/2010 n.28 30 giugno 2003, n. 196.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Xxxx sono esatti e alle normative secondarie corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di attuazionecompilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicurato. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione fermi restando i diritti dell’interessato di cui al all’art. 7 del D.Lgs. 04/03/2010 n.28 30 giugno 2003, n. 196.
6. Qualora, in relazione all’esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l’Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e alle normative secondarie di attuazioneper gli effetti dell’ art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) i compiti e le Associazioni nazionali funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
a) nell’adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
b) nel predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinchè la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato di cui all’art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
d) nel trasmettere all’Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei Consumatoridiritti di cui agli artt. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all’Agenzia stessa di dare riscontro all’interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all’Agenzia tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta soddisfare le predette richieste;
e) nell’individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
f) nel consentire all’Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l’effettuazione di risarcimento verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiestadati personali, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)fornendo alla stessa piena collaborazione.
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Foro competente. Per quanto non qui diversamente regolato, valgono le controversie riguardanti norme di Legge. - Cosa fare prima di partire -
1. verificare la chiusura di, finestre, porte, oblò, veranda, gradini, pensili, frigo, sportelli gavoni, bombole gas.
2. i passeggeri devono viaggiare nei posti indicati dal libretto, ove ci sono le cinture di sicurezza. I bambini debbono sedere sugli appositi seggiolini ed assicurati con le apposite cinture. Non lasciare oggetti sui tavoli o sugli armadietti per evitare cadute che provochino danni e ferite.
3. ogni 1000 km controllare:
1. livelli liquidi del motore ( olio, liquido di raffreddamento)
2. pressione pneumatici
4. Fare molta attenzione alle misure di ingombro ALTEZZA senza portapacchi 3.10m LARGHEZZA fuori tutto 2.35m
1. In altezza (attenzione ai cartelli stradali che indicano altezze ridotte in alcuni sottopassaggi o se incontrate ponti non segnalati o barriere aeree accertatevi sempre che l'altezza dell'ostacolo sia sempre superiore a quella del mezzo che state guidando
2. in larghezza come descritto in altezza
3. sbalzo posteriore che allarga la curva
4. attenzione ai rientri dai sorpassi, guardare bene negli specchietti laterali
5. attenzione alla tenuta di strada in quanto non è uguale ad una autovettura.
6. Moderare la velocità e rallentare ulteriormente in presenza di vento forte soprattutto alle uscite dalle gallerie o in condizioni atmosferiche avverse
7. I tempi di frenatura dei camper sono più lenti delle vetture a causa del loro peso
8. Attenzione alle manovre, evitare vicoli, non trasportare persone dietro compenso, competizioni, trainare o spingere altri veicoli.
9. il contrattoriscaldamento è a gasolio Webasto, foro competente in caso di utilizzo invernale è quello della residenza o doveroso fare rifornimento presso le località invernali provviste di gasolio "invernale". E' consigliabile riempire il serbatoio del domicilio elettivo gasolio per evitare di rimanere al freddo.
5. Se la bombola del Contraentegas si esaurisce, dovete ricaricarla. Nel caso di dovete acquistarne una, quella in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicuratodotazione ci deve essere riconsegnata. Nel caso di sostituzione senza la possibilità di riportare quella in cui dotazione è dovuto l'importo di € 40,00.
6. In osservanza alle vigenti disposizioni di legge ed assicurative in materia di libera circolazione dei veicoli, è posto divieto di condurre o introdurre il camper in nazioni o paesi non contemplati nella carta verde allegata alla polizza di assicurazione. In caso contrario il locatario del camper si acceda renderà direttamente responsabile sia civilmente che penalmente per tutto quanto potrà accadere in merito a: furto totale o parziale, incendio, atti vandalici, incidenti, danni a persone, cose o animali o subiti al procedimento mezzo locato per qual si voglia origine o natura. Si riserva pertanto qualsiasi azione nelle opportuni sedi in caso dovesse rendersi necessaria la tutela di mediazione propri diritti ed interessi in caso di cui al D.Lgsinosservanza del predetto divieto.
7. 04/03/2010 n.28 È consentito, a bordo del camper, n°1 animale di piccola taglia.
8. Per animali superiori a n°1 o di grossa taglia il costo giornaliero è di 3€ cadauno.
9. si ricorda che in caso di guasti, incidenti o altro contattateci urgentemente
1. Svuotare la cassetta del WC, lavarla, pulirla molto bene.
2. svuotare il serbatoio acque grigie, acqua recupero usata. Il mancato rispetto del punti 1 e alle normative secondarie 2 comporterà l'addebito di attuazione€ 150,00
3. zona bagno; pulire e disinfettare tutto, wc, doccia, lavabo, specchio e relativo pavimento evitando di usare prodotti che contengono candeggina o ammoniaca in quanto rovinano le superfici.
4. cucina; pulire i fornelli, frigorifero, cassetti e mobiletti ecc…
5. la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione moquette della provincia di residenza dell’assicurato cellula abitativa se utilizzata andrà trattenuta e lavata oppure verrà addebitato il costo del lavaggio pari ad € 30 cadauno
6. aspirare sia la cabina che la cellula, gavoni o garage dove possano essere state riposti oggetti che abbiano lasciato terra o sabbia.
7. rifornimento carburante, serbatoio pieno o comunque più vicini alla residenza dell’Assicuratoallo stesso livello della partenza. La conciliazione paritetica Addebito di 30€ per il servizio di rifornimento maggiorato di € 2/litro.
8. i cuscini dei sedili e dei divani debbono essere protetti nel caso si pensi possano essere macchiati da sughi, bevande, gelati o cibi vari; in caso di macchie dovrà essere lavato il cuscino in tintoria oppure verrà addebitato il lavaggio (€ 40)
9. nel mezzo è una proceduravietato fumare e svapare, su base volontaria, studiata in caso di violazione verrà addebitato il costo di € 160,00 per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. autol'igienizzazione.
10. Il suo scopo mancato rispetto del punti 3, 4, 6, 7 comporterà l'addebito di € 200,00
11. si ricorda che in caso di guasti, incidenti o altro contattateci urgentemente
12. il camper è quello coperto da assicurazione kasko con franchigia fissa ed assoluta di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocato€ 1400. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà di danni sia interni che esterni verrà trattenuta e versata la cauzione e successivamente reso l'importo dovuto a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)differenza.
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Samples: Noleggio
Foro competente. Per le controversie riguardanti il contratto, foro Il Foro competente è esclusivamente quello della del luogo di residenza o del domicilio elettivo del ContraenteContraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal Contratto. Nel caso in cui si acceda Il presente documento è aggiornato al procedimento 01/12/2014. Viene attuata una speciale forma di mediazione gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia Le Assicurazioni di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie Roma Compagnia di attuazioneassicurazione sulla vita S.p.A. (di seguito “Compagnia”), che viene contraddistinta con il nome “PREVIDENZA ATTIVA” ed indicata nel seguito con la sede competente per territorio delle procedura denominazione di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicurato. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato“FONDO”. La conciliazione paritetica valuta di denominazione del FONDO è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. autol’Euro. Il suo scopo valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili che prevedono una clausola di rivalutazione legata ai rendimenti realizzati dal FONDO. La gestione del FONDO è quello conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di migliorare Interesse Collettivo con il Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011, ed ottempererà ad eventuali successive disposizioni. La gestione del FONDO ha per obiettivo la qualità del servizio conservazione e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra crescita del suo valore, il raggiungimento dei rendimenti minimi garantiti a favore degli assicurati e la stabilizzazione nel tempo dei rendimenti conseguiti, nell'ottica della gestione integrata dell'attivo e del passivo e tenuto conto delle variabili macroeconomiche e di mercato che influenzano le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori. L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordoscelte d'investimento. La procedura gestione del FONDO segue le politiche di conciliazione paritetica investimento di seguito descritte, conformi alle regolamentazione in vigore. AREE GEOGRAFICHE: Gli investimenti appartengono alle seguenti aree geografiche: Europa - Stati Uniti - Giappone. L'Europa rappresenta non può durare più meno del 80% del portafoglio, valutato a valori di 30 giorni (maggiori informazioni carico in gestione separata. E’ ammesso l'investimento in strumenti finanziari appartenenti ad un'area geografica differente dalle tre menzionate. INVESTIMENTI AZIONARI, IMMOBILIARI ED ALTERNATIVI: Sono ammessi investimenti in azioni e obbligazioni convertibili di società operanti in Stati membri deIl’OCSE, con esclusione degli Stati Emergenti per un valore ricompreso tra 0 e il 4 per cento del totale degli attivi del fondo. Gli investimenti immobiliari ed alternativi non sono ammessi. L'esposizione azionaria è altresì rappresentata da OICR. INVESTIMENTI OBBLIGAZIONARI CORPORATE: Tenuto conto del rischio di credito, calcolato su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)tutti gli emittenti obbligazionari corporate, sono ammessi investimenti obbligazionari in società operanti in Stati membri dell'OCSE, con l'esclusione degli Stati emergenti per un valore ricompreso tra il 40 e il 60 per cento del totale degli attivi del fondo. L'esposizione obbligazionaria corporate è altresì rappresentata da OICR. L'investimento diretto in titoli obbligazionari corporate tiene sempre conto dei cash flow attesi sul profilo delle passività del portafoglio. INVESTIMENTI OBBLIGAZIONARI GOVERNATIVI: Tenuto conto del rischio di tasso, calcolato su tutti gli emittenti obbligazionari, è consentito l'investimento in titoli obbligazionari emessi e/o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE, da emittenti internazionali a cui aderisca almeno uno stato membro deIl’ OCSE, da emittenti locali controllati da emittenti governativi appartenenti aIl’ OCSE, da emittenti parastatali di Stati appartenenti aIl’ OCSE denominati in Euro ed aventi rating investment grade, per un valore ricompreso tra il 40 e il 50 per cento del totale degli attivi del fondo. L'investimento diretto in titoli obbligazionari governativi tiene sempre conto dei cash flow attesi sul profilo delle passività del portafoglio. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati dall'Impresa al fine di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio stesso. L'utilizzo degli strumenti finanziari derivati è soggetto al pieno rispetto della relativa normativa di vigilanza in materia e della Delibera Quadro sugli Investimenti Finanziari.
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Samples: Assicurazione a Vita Intera
Foro competente. 12.1 Per tutte le controversie riguardanti il contratto, relative all’interpretazione ed esecuzione del contratto e/o delle condizioni generali le parti designano ex art. 28 e 29 c.p.c. quale foro esclusivamente competente è quello della residenza o del domicilio elettivo del Contraente. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al Siena 13INFORMATIVA E CONSENSO EX GDPR 2016/679 e D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie 101/2018
13.1 I dati forniti dall’espositore tramite la Domanda di attuazionepartecipazione saranno trattati ai sensi del Codice della Privacy sia in forma scritta sia elettronica da personale incaricato, la sede competente per territorio che potrà avere accesso ai soli dati necessari alla gestione delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’assicurato. Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n.28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato. La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità attività del servizio richiesto. Potranno venire a conoscenza dei dati personali dell’Espositore gli incaricati di segreteria interni, commercializzazione di beni e servizi, incaricati della contabilità e fatturazione nonchè gli incaricati della gestione e manutenzione dei sistemi di elaborazione. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali, per le operazioni di natura amministrativa (fatturazione) statistica (in forma anonima), promozionale (catalogo e informazione per il pubblico e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazionestampa) e marketing, o per obblighi di legge. Con la sottoscrizione della Domanda di Adesione l’espositore autorizza gli Organizzatori a trattare i dati forniti per le Associazioni nazionali dei Consumatorifinalità suddette. L‘Assicurato può chiedere Sono infine riconosciuti agli espositori i diritti: di accedere ai propri dati personali, di chiederne la conciliazione rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonchè di opporsi al loro trattamento per danni non superiori a euro 15.000,00- sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiestamotivi legittimi rivolgendo le richieste al titolare del trattamento: Associazione Vivi Montepulciano, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx, 153045Montepulciano (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatoriSI). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)
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Samples: Gara Informale Per L’assegnazione Di Casette Per Mercatini