FORO COMPETENTE/ARBITRATO. 26.1 Fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 28.9 in ordine alle controversie relative al pagamento dei compensi e delle spese dovuti a RINA Check e a quelle inerenti l’uso del marchio, logotipo, nome, o altro segno distintivo del RINA, qualsiasi altra controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione alla interpretazione ed esecuzione del Contratto è deferita ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali i primi due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo scelto dai due arbitri così nominati o, in caso di loro disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova, ad istanza della parte più diligente. 26.2 In caso di controversia, la parte istante provvede a nominare il proprio arbitro, con l’indicazione dei quesiti che intende sottoporre al Collegio, in atto che è comunicato alla controparte a mezzo raccomandata a.r., con invito alla nomina dell’arbitro della controparte entro quindici giorni dal ricevimento. 26.3 La parte intimata, nei successivi quindici giorni, provvede allo stesso modo alla nomina del proprio arbitro ed alla indicazione dei quesiti che intende sottoporre al Collegio. In caso di inerzia della parte intimata, trascorso il termine per la nomina del secondo arbitro, questi è nominato dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova, su richiesta avanzata dalla parte istante. 26.4 I due arbitri nominati devono procedere alla nomina del terzo arbitro, che funge da Presidente del Collegio, nei quindici giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, salvo disaccordo e conseguente ricorso della parte più diligente al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova. 26.5 Il Collegio ha sede a Genova e l’arbitrato è irrituale e secondo diritto. 26.6 Gli arbitri regolano essi stessi il procedimento senza formalità di procedura, fermo il rispetto del principio contraddittorio. 26.7 Il lodo arbitrale deve essere emesso entro 120 giorni dalla data di formale costituzione del Collegio, salvo proroghe eventualmente concesse dalle parti e salva la facoltà del Collegio stesso di prorogare il termine di ufficio, fino ad ulteriori 120 giorni, nell’ipotesi in cui ciò si rendesse necessario per esigenze istruttorie. 26.8 La decisione degli arbitri ha efficacia vincolante fra le parti. 26.9 Salvo e fermo restando tutto quanto precede, le controversie relative al pagamento dei compensi e delle spese dovuti a RINA Check per i servizi prestati in esecuzione o comunque in relazione al contratto, nonché quelle inerenti l’uso del marchio, logotipo, nome, o altro segno distintivo del RINA sono di competenza esclusiva del Foro di Genova.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto Per Le Attività Di Ispezione
FORO COMPETENTE/ARBITRATO. 26.1 Fatto a) Xxxxx salvo quanto stabilito al successivo punto 28.9 i) in ordine alle controversie relative al pagamento dei compensi e delle spese dovuti a RINA Check al Tecnocontrolli e a quelle inerenti l’uso del marchio, logotipo, nome, o altro segno distintivo del RINATecnocontrolli, qualsiasi altra controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione alla interpretazione ed esecuzione del Contratto è deferita ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali i primi due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo scelto dai due arbitri così nominati o, in caso di loro disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova, ad istanza della parte più diligente.
26.2 b) In caso di controversia, la parte istante provvede a nominare il proprio arbitro, con l’indicazione dei quesiti che intende sottoporre al Collegio, in atto che è comunicato alla controparte a mezzo raccomandata a.r., con invito alla nomina dell’arbitro della controparte entro quindici giorni dal ricevimento.
26.3 c) La parte intimata, nei successivi quindici giorni, provvede allo stesso modo alla nomina del proprio arbitro ed alla indicazione dei quesiti che intende sottoporre al Collegio. In caso di inerzia della parte intimata, trascorso il termine per la nomina del secondo arbitro, questi è nominato dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova, Bologna su richiesta avanzata dalla parte istante.
26.4 d) I due arbitri nominati devono procedere alla nomina del terzo arbitro, che funge da Presidente del Collegio, nei quindici giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, salvo disaccordo e conseguente ricorso della parte più diligente al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di GenovaBologna.
26.5 e) Il Collegio ha sede a Genova Bologna e l’arbitrato è irrituale e secondo diritto.
26.6 f) Gli arbitri regolano essi stessi il procedimento senza formalità di procedura, fermo il rispetto del principio contraddittorio.
26.7 g) Il lodo arbitrale deve essere emesso entro 120 giorni dalla data di formale costituzione del Collegio, salvo proroghe eventualmente concesse dalle parti e salva la facoltà del Collegio stesso di prorogare il termine di ufficio, fino ad ulteriori 120 giorni, nell’ipotesi in cui ciò si rendesse necessario per esigenze istruttorie.
26.8 h) La decisione degli arbitri ha efficacia vincolante fra le parti.
26.9 Salvo i) Xxxxx e fermo restando tutto quanto precede, le controversie relative al pagamento dei compensi e delle spese dovuti a RINA Check Tecnocontrolli per i servizi prestati in esecuzione o comunque in relazione al contratto, nonché quelle inerenti l’uso del marchio, logotipo, nome, o altro segno distintivo del RINA dil Tecnocontrolli sono di competenza esclusiva del Foro di GenovaBologna.
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Samples: Contratto Per La Certificazione Di Prodotti E Per Le Attività Di Ispezione E Prova
FORO COMPETENTE/ARBITRATO. 26.1 Salvo e fermo restando tutto quanto segue, le controversie relative al pagamento dei compensi e delle spese dovuti a RINA per i servizi prestati in esecuzione o comunque in relazione al contratto, nonché quelle inerenti l’uso del marchio, logotipo, nome, o altro segno distintivo di RINA e quelle per cui la vigente normativa ovvero un diverso accordo fra le Parti non ammettono la cognizione di arbitri, sono di competenza esclusiva del Foro di Genova. Fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 28.9 precedente in ordine alle controversie relative al pagamento dei compensi e delle spese dovuti a RINA Check e a quelle inerenti l’uso del marchio, logotipo, nome, o altro segno distintivo del di RINA, qualsiasi altra controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione alla interpretazione ed esecuzione del Contratto è deferita ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali i primi due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo scelto dai due arbitri così nominati o, in caso di loro disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova, ad istanza della parte più diligente.
26.2 . In caso di controversia, la parte istante provvede a nominare il proprio arbitro, con l’indicazione dei quesiti che intende sottoporre al Collegio, in atto che è comunicato alla controparte a mezzo raccomandata a.r., con invito alla nomina dell’arbitro della controparte entro quindici giorni dal ricevimento.
26.3 . La parte intimata, nei successivi quindici giorni, provvede allo stesso modo alla nomina del proprio arbitro ed alla indicazione dei quesiti che intende sottoporre al Collegio. In caso di inerzia della parte intimata, trascorso il termine per la nomina del secondo arbitro, questi è nominato dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova, su richiesta avanzata dalla parte istante.
26.4 . I due arbitri nominati devono procedere alla nomina del terzo arbitro, che funge da Presidente del Collegio, nei quindici giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, salvo disaccordo e conseguente ricorso della parte più diligente al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova.
26.5 . Il Collegio ha sede a Genova e l’arbitrato è irrituale e secondo diritto.
26.6 . Gli arbitri regolano essi stessi il procedimento senza formalità di procedura, fermo il rispetto del principio contraddittorio.
26.7 . Il lodo arbitrale deve essere emesso entro 120 giorni dalla data di formale costituzione del Collegio, salvo proroghe eventualmente concesse dalle parti e salva la facoltà del Collegio stesso di prorogare il termine di ufficio, fino ad ulteriori 120 giorni, nell’ipotesi in cui ciò si rendesse necessario per esigenze istruttorie.
26.8 . La decisione degli arbitri ha efficacia vincolante fra le parti.
26.9 Salvo e fermo restando tutto quanto precede, le controversie relative al pagamento dei compensi e delle spese dovuti a RINA Check per i servizi prestati in esecuzione o comunque in relazione al contratto, nonché quelle inerenti l’uso del marchio, logotipo, nome, o altro segno distintivo del RINA sono di competenza esclusiva del Foro di Genova.
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Samples: Inspection Services Agreement
FORO COMPETENTE/ARBITRATO. 26.1 Xxxxx e fermo restando tutto quanto segue, le controversie relative al pagamento dei compensi e delle spese dovuti a RINA per i servizi prestati in esecuzione o comunque in relazione al contratto, nonché quelle inerenti l’uso del marchio, logotipo, nome, o altro segno distintivo di RINA sono di competenza esclusiva del Foro di Genova. Fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 28.9 precedente in ordine alle controversie relative al pagamento dei compensi e delle spese dovuti a RINA Check e a quelle inerenti l’uso del marchio, logotipo, nome, o altro segno distintivo del di RINA, qualsiasi altra controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione alla interpretazione ed esecuzione del Contratto è deferita ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali i primi due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo scelto dai due arbitri così nominati o, in caso di loro disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova, ad istanza della parte più diligente.
26.2 . In caso di controversia, la parte istante provvede a nominare il proprio arbitro, con l’indicazione dei quesiti che intende sottoporre al Collegio, in atto che è comunicato alla controparte a mezzo raccomandata a.r., con invito alla nomina dell’arbitro della controparte entro quindici giorni dal ricevimento.
26.3 . La parte intimata, nei successivi quindici giorni, provvede allo stesso modo alla nomina del proprio arbitro ed alla indicazione dei quesiti che intende sottoporre al Collegio. In caso di inerzia della parte intimata, trascorso il termine per la nomina del secondo arbitro, questi è nominato dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova, su richiesta avanzata dalla parte istante.
26.4 . I due arbitri nominati devono procedere alla nomina del terzo arbitro, che funge da Presidente del Collegio, nei quindici giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, salvo disaccordo e conseguente ricorso della parte più diligente al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova.
26.5 . Il Collegio ha sede a Genova e l’arbitrato è irrituale e secondo diritto.
26.6 . Gli arbitri regolano essi stessi il procedimento senza formalità di procedura, fermo il rispetto del principio contraddittorio.
26.7 . Il lodo arbitrale deve essere emesso entro 120 giorni dalla data di formale costituzione del Collegio, salvo proroghe eventualmente concesse dalle parti e salva la facoltà del Collegio stesso di prorogare il termine di ufficio, fino ad ulteriori 120 giorni, nell’ipotesi in cui ciò si rendesse necessario per esigenze istruttorie.
26.8 . La decisione degli arbitri ha efficacia vincolante fra le parti.
26.9 Salvo e fermo restando tutto quanto precede, le controversie relative al pagamento dei compensi e delle spese dovuti a RINA Check per i servizi prestati in esecuzione o comunque in relazione al contratto, nonché quelle inerenti l’uso del marchio, logotipo, nome, o altro segno distintivo del RINA sono di competenza esclusiva del Foro di Genova.
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Samples: Technical Control Services Agreement
FORO COMPETENTE/ARBITRATO. 26.1 Fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 28.9 x.xx 26.9 in ordine alle controversie relative al sul pagamento dei compensi e delle spese dovuti a RINA Check ad Agroqualità e a quelle inerenti l’uso del marchio, logotipo, nome, o altro segno distintivo del RINAdi Agroqualità, qualsiasi altra controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione alla interpretazione ed esecuzione del Contratto è deferita ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali i primi due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo scelto dai due arbitri così nominati o, in caso di loro disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova, ad istanza della parte più diligente.
26.2 In caso di controversia, la parte istante provvede a nominare il proprio arbitro, con l’indicazione dei quesiti che intende sottoporre al Collegio, in atto che è comunicato alla controparte a mezzo raccomandata a.r., con invito alla nomina dell’arbitro della controparte entro quindici giorni dal ricevimento.
26.3 La parte intimata, nei successivi quindici giorni, provvede allo stesso modo alla nomina del proprio arbitro ed alla indicazione dei quesiti che intende sottoporre al Collegio. In caso di inerzia della parte intimata, trascorso il termine per la nomina del secondo arbitro, questi è nominato dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova, su richiesta avanzata dalla parte istante.
26.4 I due arbitri nominati devono procedere alla nomina del terzo arbitro, che funge da Presidente del Collegio, nei quindici giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, salvo disaccordo e conseguente ricorso della parte più diligente al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova.
26.5 Il Collegio ha sede a Genova e l’arbitrato è irrituale e secondo diritto.
26.6 Gli arbitri regolano essi stessi il procedimento senza formalità di procedura, fermo il rispetto del principio contraddittorio.
26.7 Il lodo arbitrale deve essere emesso entro 120 giorni dalla data di formale costituzione del Collegio, salvo proroghe eventualmente concesse dalle parti e salva la facoltà del Collegio stesso di prorogare il termine di ufficio, fino ad ulteriori 120 giorni, nell’ipotesi in cui ciò si rendesse necessario per esigenze istruttorie.
26.8 La decisione degli arbitri ha efficacia vincolante fra le parti.
26.9 Salvo e fermo restando tutto quanto precede, le controversie relative al pagamento dei compensi e delle spese dovuti a RINA Check ad Agroqualità per i servizi prestati in esecuzione o comunque in relazione al contratto, nonché quelle inerenti l’uso del marchio, logotipo, nome, o altro segno distintivo del RINA di Agroqualità sono di competenza esclusiva del Foro di Genova.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto Per La Certificazione Di Sistemi E Prodotti