FORUM NAZIONALE Clausole campione

FORUM NAZIONALE. E’ istituito il Forum Nazionale dell’ICT/Telecomunicazioni che costituisce la sede di analisi, verifica, confronto e proposta tra le Parti. Il Forum ha luogo, con cadenza di norma annuale, entro il mese di giugno. Entro il precedente mese di maggio a cura delle Parti viene predisposto un documento di sintesi sullo stato del settore che costituisce la base dei lavori del Forum. Al Forum partecipano le Segreterie Nazionali di Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil e gli Organi Direttivi dell’Associazione datoriale, stipulanti il CCNL. In relazione ai temi trattati potranno essere previste specifiche sessioni aperte all’intervento di soggetti esterni interlocutori del settore. Ove tra le Parti sia stata raggiunta una posizione comune, eventualmente espressa in un “avviso comune”, questa potrà essere sottoposta all’attenzione di Enti ed Istituzioni pubbliche nazionali, ed eventualmente territoriali, con le modalità che saranno caso per caso individuate. Sono oggetto del Forum tutti i temi di interesse comune relativi o collegati al settore quali lo sviluppo tecnologico, le dinamiche economiche, l’evoluzione dell’attività legislativa e regolamentare nazionale, europea ed internazionale, il rapporto con i consumatori e la responsabilità sociale dell’Impresa, il mercato del lavoro, le pari opportunità, la sicurezza sul lavoro. In relazione ai temi di cui sopra, su richiesta di una delle Parti, potranno essere costituiti specifici Gruppi di Lavoro/Commissioni paritetici di approfondimento, studio, ricerca e proposta, a livello di settore, sulle tematiche di competenza. Le Parti nell’ambito del Forum stabiliscono i criteri per la ripartizione delle spese relative al suo funzionamento, mentre quelle concernenti le iniziative di studio di cui al comma precedente verranno concordate preventivamente di volta in volta, con riferimento sia all’ammontare che alla suddivisione, valutando anche la possibilità di utilizzare finanziamenti europei e nazionali eventualmente disponibili. La segreteria del Forum e di eventuali Gruppi di Lavoro/Commissioni ha sede presso l’Organizzazione datoriale stipulante, che si fa carico della relativa gestione ordinaria. NOTA A VERBALE. Le Parti si danno atto che alla luce di quanto previsto al punto A) del presente articolo (FORUM), si intendono assolti gli obblighi già previsti dall’art. 1, lettera D) del CCNL 3 dicembre 2005.

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  • Conciliazione In coerenza con quanto previsto dall' art. 410 c.p.c. - nel cui nuovo testo il legislatore ha inteso valorizzare, in modo particolare, la sede sindacale - le Parti hanno stabilito che, in caso di controversie individuali di lavoro, i soggetti interessati, anziché adire la commissione di conciliazione amministrativa presso le Direzioni provinciali del lavoro, possono scegliere di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione con l' assistenza delle rispettive Organizzazioni sindacali, secondo modalità e procedure previste dallo stesso contratto. Tra gli aspetti da segnalare, occorre ricordare l' estensione dell' istituto della conciliazione a tutte le controversie di lavoro, diversamente da quanto stabilito nella precedente disciplina contrattuale, la quale lasciava fuori dall' ambito di applicazione la regolamentazione concernente le controversie in tema di risoluzione del rapporto di lavoro. La nuova normativa regola dettagliatamente l' istituto sia sotto il profilo della composizione dell' organo all' uopo preposto (c.d. "Commissione paritetica di conciliazione"), sia per quanto attiene alle modalità con le quali il ricorso deve essere presentato, nonché ai criteri nel rispetto dei quali deve essere adottato il relativo verbale di conciliazione. Riguardo al primo aspetto, le Parti hanno concordato che l' organismo in questione, che ha sede presso l' ABI di Roma o Milano, è composto pariteticamente da rappresentanti delle Parti (per le aziende, un rappresentante dell' ABI; per i lavoratori, un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo). È previsto altresì che le riunioni di tale organismo possano svolgersi, oltre che nelle predette sedi, anche "presso l' azienda interessata alla controversia". Vengono inoltre stabilite le modalità con le quali tale organismo è investito della controversia, stabilendosi al riguardo che la richiesta può essere inoltrata dall' interessato alla Commissione anche per il tramite di una Organizzazione sindacale stipulante il contratto, ovvero, se si tratta di azienda, dell' ABI. La norma indica poi nel dettaglio gli elementi che devono essere contenuti nella richiesta (generalità del ricorrente e l' azienda interessata; delega a favore del proprio rappresentante in seno al Collegio; luogo nel quale debbono essere effettuate le comunicazioni inerenti la procedura; oggetto della vertenza). Vengono inoltre fissate modalità piuttosto snelle e celeri per l' esperimento del tentativo di conciliazione, il quale deve comunque concludersi entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della richiesta alla Commissione (cfr. art. 410-bis c.p.c). Conformemente alla disciplina di legge (art. 412-bis c.p.c) è poi stabilito che il tentativo si considera comunque espletato qualora il suddetto termine di 60 giorni sia decorso inutilmente. La norma contrattuale, sempre in ossequio alla disciplina di legge (art. 411 c.p.c), dispone che le Parti sono tenute a redigere processo verbale non solo in caso di esito positivo, anche parziale, del tentativo di conciliazione, ma anche in caso di esito negativo dello stesso, nel rispetto dei criteri indicati dall' art. 412 c.p.c. (nel quale, è opportuno ricordare, è espressamente stabilito che le disposizioni in materia si applicano anche al tentativo di conciliazione in sede sindacale).

  • CONFEZIONAMENTO Il confezionamento e l’etichettatura devono essere conformi alle vigenti norme di legge. Il materiale di confezionamento deve essere resistente e tale da garantire la sterilità fino al momento dell’uso. I prodotti devono essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l’immagazzinamento per il periodo di validità degli stessi. Sulla confezione, inoltre, devono essere riportate, in lingua italiana, tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie a garantire una utilizzazione corretta e sicura del prodotto; nella confezione dovrà essere presente il foglietto illustrativo con le indicazioni per l’uso in lingua italiana. Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti, devono essere chiaramente leggibili. Sulle scatole e sulle singole buste dovranno essere riportati, in lingua italiana, la descrizione qualitativa del contenuto, il numero di lotto, la data di scadenza, la data di produzione, la dicitura sterile e monouso, o relativo simbolo, il tipo di sterilizzazione, il nome del produttore. In corso di fornitura i prodotti dovranno essere i medesimi indicati nella documentazione tecnica inviata per la gara.

  • Livello nazionale (1) Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le prerogative proprie dell'imprenditore e quelle delle organizzazioni sindacali, tenuto conto delle caratteristiche in cui si articola l'attività turistica in generale, convengono sulla necessità di promuovere una politica turistica da attuarsi avvalendosi dello strumento della programmazione e di una correlativa legge quadro. (2) A tal fine, annualmente in uno specifico incontro congiunto da tenersi di norma entro il primo trimestre, le Associazioni Imprenditoriali firmatarie comunicheranno alle Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori dati conoscitivi concernenti le dinamiche strutturali del settore e le prospettive di sviluppo, con particolare riferimento alle implicazioni occupazionali. (3) Saranno altresì oggetto di esame congiunto le iniziative di programmazione della politica turistica nonché lo stato di attuazione della legge quadro. (4) In tali incontri le parti potranno adottare nei confronti dei competenti organi istituzionali iniziative tendenti a valorizzare una politica attiva del lavoro, che, tenendo conto delle esigenze specifiche del mercato e delle particolari caratteristiche strutturali del settore, possa condurre alla realizzazione delle necessarie riforme della normativa relativa al collocamento ed alla elevazione professionale dei lavoratori; ciò al fine di conseguire una maggiore efficienza e funzionalità del servizio e a sostegno dell'occupazione e della sua continuità, con riferimento alla migliore utilizzazione degli impianti attraverso il prolungamento della stagione derivante dalla soluzione dei problemi che ne condizionano l'attuazione. (5) Le parti, al fine di promuovere una maggiore garanzia dell'utenza turistica e una più effettiva tutela dei diritti della collettività, concordano sulla necessità di incentivare specifiche politiche di riqualificazione del settore turistico ispirate al criterio della salvaguardia e del recupero dell'equilibrio ambientale. (6) Pertanto, anche in relazione al reciproco intendimento di cui alla premessa del presente Contratto, convengono sull'opportunità di dotarsi di strumenti che, nelle aree di spiccata vocazione turistica, consentano di valutare - avuto anche riguardo alla necessaria salvaguardia dei beni artistici, culturali e paesaggistici - l'impatto ambientale delle attività produttive nel complesso dei nuovi investimenti nonché delle dotazioni infrastrutturali, e dei loro riflessi sulla composizione e la qualità dell'occupazione.

  • Proroghe 1. Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre il termine di cui al comma 1, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività. 3. La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL. 4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP. 5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. 6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

  • Responsabilità civile verso terzi In relazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge del 13 maggio 1985, n. 190, le imprese terranno a proprio carico l’onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi – ivi comprese le eventuali connesse spese legali – conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi, e degli altri lavoratori/lavoratrici particolarmente esposti al rischio medesimo.

  • Proroga dell’assicurazione Non si applica alla presente assicurazione. Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori come precisato all’art. 6, lett. b), l’Assicurato/Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società s'impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

  • Controversie - Arbitrato irrituale Le controversie possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l’accertamento definitivo della Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni dell’Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • RESPONSABILITA’ CIVILE 19.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 27 del Contratto Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell’Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

  • Caricamenti Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.