RIPARTIZIONE DELLE SPESE. Il Concessionario si impegna a sostenere le spese relative ai consumi per il riscaldamento, l’acqua e l’energia elettrica, ecc. nella misura del 100 %. Le spese telefoniche e le spese di asporto rifiuti (TARI) sono a carico del Concessionario. Il Concessionario dovrà provvedere, con effetto immediato ed entro 20 giorni dalla firma della convenzione sportivo a proprie spese, al cambio di intestazione di tutte le bollette ove tecnicamente possibile.
RIPARTIZIONE DELLE SPESE. Il Gestore si impegna a sostenere le spese relative ai consumi per il riscaldamento, l’acqua e l’energia elettrica, ecc. nella misura del _ %. Si precisa che, vista la presenza di una sola utenza di energia elettrica a servizio dello stadio e dell’attiguo Palantenore, le spese ad essa relative saranno temporaneamente condivise nella misura del 50% con il gestore del Palantenore, fino alla avvenuta separazione delle utenze. Le spese telefoniche e le spese di asporto rifiuti (TARI) sono a carico del Gestore. Il servizio di gestione calore è affidato a SINERGIE. Il Gestore dovrà provvedere, con effetto immediato ed entro 20 giorni dalla firma della convenzione sportivo a proprie spese, al cambio di intestazione di tutte le bollette ove tecnicamente possibile.
RIPARTIZIONE DELLE SPESE. Art. 12 - Proventi
RIPARTIZIONE DELLE SPESE. Tutti i costi globali per gli stipendi, i contributi ed ogni altro emolumento dovuto al personale, nonché per il vestiario, gli automezzi, il carburante, le apparecchiature tecnico operative, le relative manutenzioni, l’organizzazione professionale del personale e per tutto quanto posto a disposizione e necessario al funzionamento del Corpo, vengono sostenuti dall’Unione con fondi propri e/o con fondi trasferiti dai Comuni ripartiti fra i singoli Enti partecipanti nel seguente modo: numero della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente. Le spese di mantenimento e di funzionamento delle sedi di Presidio localizzate presso i Comuni aderenti sono a carico dell’Unione, pertanto i singoli Comuni determineranno le quote da trasferire da parte dell’Unione in conto rimborso delle spese gestionali di diretta correlazione a tali sedi. Le spese per l’utilizzo del personale del Corpo per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie, sia di interesse municipale che statale sono rimborsate all’Unione dai singoli Enti in proporzione alle ore effettivamente autorizzate e svolte a favore degli stessi. Nel caso di consultazione statali la richiesta di rimborso statale è a carico dei singoli Enti. In ogni caso si applicano le istruzioni emanate in materia dal Ministero dell’Interno. Gli Enti rimborsano all’Unione i servizi non compresi fra quelli fra quelli trasferiti con la presente convenzione, effettuati a loro favore in forza dell’art. 43 della L. 449/97. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta dell’Unione definisce, su proposta del Comandante del Corpo Unico, il fabbisogno finanziario preventivo della gestione associata del Corpo stesso che dovranno poi essere inserite nel bilancio preventivo dell’Unione. Per quanto riguarda la ripartizione delle spese di personale ai sensi dell’art. 1 comma 557 della L. 27. 12.2008 n. 296, si provvederà sulla base di un criterio che tenga conto della spesa storica degli enti; tale criterio sarà individuato con deliberazione della Giunta dell’Unione.
RIPARTIZIONE DELLE SPESE. Tutte le spese generali e quelle di funzionamento e gestione delle attività di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 saranno previste nel bilancio dell'Unione e ripartite tra i comuni mediante il criterio proporzionale al numero degli abitanti residenti al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di gestione. In sede di riparto delle suddette spese, i comuni che hanno messo a disposizione propri dipendenti vedranno decurtata la quota a loro carico di un importo pari alla spesa sostenuta per corrispondere il trattamento fondamentale e accessorio ai dipendenti stessi, proporzionalmente al periodo di impiego. Le spese relative alla lettera b) del precedente articolo 2 saranno compensate tramite accordo diretto tra i comuni interessati. Per alcune tipologie di spese si conviene espressamente quanto segue:
RIPARTIZIONE DELLE SPESE. Il Concessionario si impegna a sostenere le spese relative ai consumi per il riscaldamento, l’acqua e l’energia elettrica, ecc. nella misura del %. Le spese telefoniche e le spese di asporto rifiuti (TARI) sono a carico del Concessionario. Il servizio di gestione calore è affidato a SINERGIE S.P.A. E' attualmente vigente un contratto che prevede anche manutenzione ordinaria e straordinaria.
RIPARTIZIONE DELLE SPESE. 1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione sono a carico degli enti aderenti. Previa acquisizione del programma di attività da realizzare, la CUC provvederà alla quantificazione delle spese che sarà sottoposta alla approvazione delle Giunte Comunali degli enti aderenti.
RIPARTIZIONE DELLE SPESE. I costi globali per l’esercizio delle funzioni trasferite vengono sostenuti dall'Unione con i fondi trasferiti dai Comuni firmatari della convenzione e con entrate proprie, I costi non ricondotti direttamente a ogni Ente sono ripartiti fra i Comuni sulla base del numero di attrezzature informatiche. Per tutti i comuni nel caso di servizi aventi articolazione territoriale o esplicitamente richiesti da un singolo Comune, la suddivisione delle spese avverrà in base ai costi sostenuti sui singoli territori comunali. Saranno rimborsate al Comune di appartenenza le spese per il personale comandato all'Unione. Si considera l’anno 2010 quale periodo transitorio in cui il contributo economico dei Comuni di Guiglia, Marano sul Xxxxxx e Xxxxx si sostanzia in trasferimenti coerenti con la spesa storica sostenuta dai citati Comuni per l’esercizio delle funzioni e servizi che si intende convenzionalmente conferire all’Unione Terre di Castelli.
RIPARTIZIONE DELLE SPESE. Tutte le spese per l’esercizio delle attività trasferite saranno ripartite fra i comuni convenzionati in ragione di: - per la provvista di energia elettrica, in riferimento alla spesa annua impegnata, contabilizzata e rendicontata a fine esercizio dall’Unione, per ciascun comune convenzionato; - per la spesa di manutenzione e gestione della rete e degli impianti, in riferimento al numero effettivo dei punti luminosi esistenti sul territorio di ciascun comune e conferiti in gestione all’Unione, previa contabilizzazione e rendicontazione della spesa impegnata a fine esercizio; - per le spese generali ed amministrative sostenute annualmente dall’Unione, in misura proporzionale alla popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento, in attuazione dell’articolo 11 dello Statuto. I comuni dovranno trasferire all’Unione importi corrispondenti alla spesa corrente prevista per ciascuno, nel bilancio di previsione annuale dell’Unione, in rate mensili anticipate o con diversa periodicità, comunque sempre in via anticipata. Eventuali risorse destinate al finanziamento di spese in conto capitale acquisite mediante indebitamento, dovranno essere trasferite all’Unione entro il termine di scadenza delle rate di ammortamento dei prestiti di scopo che fossero da essa assunti nel loro interesse. Altre eventuali risorse procurate direttamente dai singoli comuni per la realizzazione di specifici investimenti commessi all’Unione, dovranno essere trasferite ad essa entro il termine di scadenza delle obbligazioni assunte dall’Unione verso terzi. Sui debiti dei comuni verso l’Unione, non corrisposti entro il termine assegnato, saranno dovuti gli interessi moratori da questa pagati per il ritardo nell’adempimento di qualunque obbligazione.
RIPARTIZIONE DELLE SPESE. L’Affittuario si assume tutti gli oneri di manutenzione ordinaria dei beni affittati, comprese le eventuali spese occorrenti per l’adeguamento alla normativa sulla sicurezza del lavoro, alla normativa igienico - sanitaria e di conformità degli impianti che in futuro si rendessero necessari per effetto di sopravvenute normative. Saranno a carico del locatore tutte le spese di straordinaria manutenzione dell’azienda affittata; tuttavia le parti convengono che tali spese possano essere anticipate dall’affittuario e rimborsate con modalità e termine che le parti concorderanno di volta in volta.