Avviso comune Clausole campione

Avviso comune. Considerato l'obiettivo di favorire l'accesso al turismo sociale, le parti si impegnano a richiedere al Governo che eventuali somme erogate ai dipendenti a titolo di buono vacanza non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente, così come i buoni acquisto di merci prodotte o vendute dallo stesso datore di lavoro.
Avviso comune. Le parti si impegnano a definire un apposito avviso comune sui profili formativi da porre all'attenzione degli Organi competenti entro il 31 gennaio 2005.
Avviso comune. 26 GENNAIO 2009 * * *
Avviso comune. Le parti si impegnano a definire un apposito avviso comune sui profili formativi da porre all'attenzione degli organi regionali competenti entro il 31 gennaio 2005. D1)- APPRENDISTATO (DISCIPLINA TRANSITORIA) In attesa della operatività del nuovo apprendistato professionalizzante, determinata dalla definizione della prevista regolamentazione delle diverse regioni, per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento, in via transitoria, alle disposizioni di legge in materia ed in particolare all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, ai relativi decreti ministeriali di attuazione ed alla presente disciplina contrattuale. L'apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista che può essere adottato in tutti i settori di attività rientranti nel campo di applicazione del presente contratto per i lavoratori in età non inferiore a 15 anni e non superiore a 24 ovvero a 26 nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081 del 20 luglio 1993 e successive modificazioni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i predetti limiti di età sono elevati di due anni. La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato ed il relativo profilo professionale devono essere indicati nella lettera di assunzione. La durata del periodo di prova, salvo richiesta di proroga da parte dell'interessato, sarà pari a 6 settimane di prestazione effettiva. Nel caso che il contratto preveda, per i lavoratori dell'esercizio filo- ferro tranviario e della navigazione (interna e lagunare), l'acquisizione di specifiche abilitazioni, la durata del periodo di prova sarà pari al tempo normalmente occorrente per tali acquisizioni. Il contratto di apprendistato può riguardare tutte le aree operative e le aree professionali 1ª, 2ª e 3ª. La durata massima dell'apprendistato è fissata in 36 mesi. Al fine di completare l'addestramento dell'apprendista, sono dedicate 120 ore medie annue retribuite di formazione esterna, così come previsto dall'articolo 16, comma 2 della legge n. 196/1997 e successive modifiche ed integrazioni. Di tale monte ore, 42 ore dovranno essere dedicate alle materie indicate all'articolo 2, comma 1, lett. a), del DM 8 aprile 1998. Le ore rimanenti saranno dedicate ai contenuti indicati all'articolo 2, comma 1, lett. b), del decreto citato. Le imprese effettueranno la formazione teorico-pratica presso strutture esterne pubbliche o private di cui all'articolo 2, comma 2, del DM 8 aprile 1998. Per gli appren...
Avviso comune. La FIAIP e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori convengono di fare richiesta al Governo affinché i programmi di formazione siano considerati azioni positive ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125. Dichiarazione congiunta in materia di procedure, provvedimenti e tutela della persona oggetto di molestie sessuali La FIAIP e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori convengono di affidare al gruppo per le pari opportunità di cui all'art. 7, il compito di delineare, entro il 31 dicembre 2010, il modello di procedure formali ed informali di accertamento delle molestie sessuali nonché le conseguenti sanzioni.
Avviso comune. Contribuzione e integrazione degli ammortizzatori sociali nel settore edile. La crisi economica sta avendo forti ripercussioni sugli assetti occupazionali: gli ammortizzatori sociali destinati al settore non riescono a sopperire nel tempo alla ormai costante mancanza di cantierizzazioni. E’ incontrovertibile che nell’edilizia il fattore uomo sia la risorsa principale e che, pertanto, risulti indispensabile il mantenimento nel circuito di settore di tali risorse, anche nell’ottica di una valorizzazione delle imprese qualificate e di una necessaria normazione di accesso delle imprese al settore. Le parti sociali del settore stanno operando contrattualmente a tale fine ma occorre individuare un quadro generale, nazionale e territoriale con cui delineare un vero e proprio intervento organico a sostegno dei lavoratori temporaneamente disoccupati o che fruiscano degli ammortizzatori sociali di Xxxx e Cigs. Nel quadro di tale intervento generale, le parti ritengono necessario potenziare le politiche attive del lavoro e gli ammortizzatori sociali a disposizione del settore estendendone la durata, la copertura e l’accesso, così come richiesto con gli Stati Generali del 14 maggio 2009. Il sistema bilaterale edile, interamente finanziato dalle imprese di costruzioni e dai loro lavoratori, potrebbe supportare i momenti di crisi occupazionale, attraverso un sostegno economico che favorisca la partecipazione dei lavoratori a processi di formazione e riconversione professionale degli operai, scoraggiando il lavoro irregolare ed incentivando l’occupazione. Le parti sociali del settore sono interessate ad introdurre una indennità integrativa di disoccupazione per gli operai licenziati per riduzione di personale o per fine o mancanza di lavoro nel rispetto dei requisiti di cui all’art 29 della legge n. 341/95. Tale ipotesi è vincolata ad un accordo tra le parti sociali da stipularsi in sede ministeriale, con cui venga modificata l’attuale aliquota contributiva della CIGO attraverso un apposito decreto. Attualmente le imprese edili artigiane versano per gli operai un'aliquota del 5,20%, a fronte dell'1,90% - 2,20% degli altri settori, beneficiando di una durata della cassa integrazione guadagni ordinaria decisamente più breve rispetto alle imprese dell’industria edile . Ad accrescere ulteriormente la disparità a sfavore delle imprese artigiane, grava l’impossibilità della proroga della Cigo, in quanto alle imprese dell’artigianato è concessa solo in presenza di riduzione di ...
Avviso comune. L’INL ricorda, altresì, che le associazioni datoriali (Confindustria, Confapi e Alleanza cooperative) hanno condiviso con le XX.XX (Cgil, Cisl e Uil), al tavolo con il Governo, un avviso comune con il quale si raccomanda l’utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro e informa che di tale orientamento si terrà conto in sede di riunione anche ai fini del monitoraggio dell’andamento dell’intesa.
Avviso comune. Istituire una divisa comune su tutto il territorio nazionale dopo discussione all’interno dell’Ente Bilaterale.
Avviso comune. Le parti, a seguito dell'attenzione manifestata in alcune regioni nel sostenere le politiche di sviluppo di alcuni settori economici, mediante politiche attive e finanziamenti finalizzati alla formazione dei dipendenti e alla stabilizzazione dell'occupazione, ritengono importante concordare azioni congiunte atte a sensibilizzare gli Enti pubblici alla conoscenza del settore quale opportunità di impiego, non solo stagionale ma anche stabile. Il settore, rappresentato dal presente CCNL, conta migliaia di lavoratori impiegati a livello nazionale, sia dipendenti che autonomi. Pertanto, nei prossimi mesi, verranno inviati alle Istituzioni Locali dei territori dove operano le aziende di questo settore, richieste di incontro a firma delle parti sottoscrittrici il CCNL, al fine di rappresentare il settore con l'obiettivo di aprire un confronto al fine di attivare le azioni positive di cui sopra.

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  • NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO A.Menarini Diagnostics, Xxx Xxxxx Xxxxx 0, X-00000 Xxxxxxx.

  • Quando comincia la copertura e quando finisce? L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L’assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.

  • Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: PUNTEGGIO MASSIMO

  • Costituzione del rapporto di lavoro (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è la forma comune dei rapporti di lavoro. 2. Al fine di sviluppare l’occupazione, soprattutto giovanile, di incentivare i servizi e di espandere le attività aziendali nonché di garantire obiettivi di efficienza e di competitività, il presente CCNL disciplina il ricorso ad altre tipologie di contratto di lavoro utilizzabili a livello aziendale. In caso di attivazione, le aziende ne daranno informativa alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti i singoli CCNL o riconosciute in azienda. 3. L’assunzione del lavoratore avviene in conformità alle leggi vigenti in materia. 4. L’assunzione è comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale è specificato: - l’identità delle parti; - la tipologia del contratto di assunzione; - la data di assunzione; - la normativa applicabile in materia di rapporto di lavoro ed il CCNL applicato; - il livello e/o parametro retributivo di inquadramento; - il relativo trattamento economico; - la durata del periodo di prova; - la sede/residenza di lavoro; - l’informativa di cui al D.Lgs. n. 252/2005 in materia di scelta della destinazione del TFR alla previdenza complementare. 5. All'atto dell'assunzione il lavoratore deve produrre i documenti che il datore di lavoro richiederà, ed in particolare: - il documento di identità; - il titolo di studio; - il codice fiscale; - le eventuali abilitazioni richieste per l'espletamento delle mansioni o funzioni connesse al livello/parametro di inquadramento. 6. Prima dell’assunzione, il lavoratore è sottoposto a visita medica allo scopo di certificare l’idoneità alle specifiche mansioni da ricoprire, secondo le disposizioni della legislazione vigente. 7. In sede aziendale troveranno applicazione i principi di cui all’articolo 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna) definendo percentuali minime di accesso, da realizzare prevedendo modalità e requisiti con apposito accordo.

  • Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall’IRPEF se corrisposte in caso di morte dell’Assicurato (per qualsiasi causa). Se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall’imposta sulle successioni.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni: a. avvenuti in occasione di atti di guerra (dichiarata o non) anche civile, atti di ostilità, colpi di stato, esplosioni di armi militari, utilizzo di armi di distruzione di massa (nucleari, chimiche,biologiche), insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasioni, atti dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio; b. avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, tempeste, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, smottamenti o cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine; c. ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; d. determinati da dolo dell’Assicurato.