Funzione contenziosa e iniziativa giudiziale Clausole campione

Funzione contenziosa e iniziativa giudiziale. La Corte esercita funzioni contenziose e consultive, quest’ultima attribuita nel 1963 dal Protocollo n. 2, limitatamente all’articolo 47 della Convenzione124. Per quanto concerne la funzione contenziosa, sono previsti due tipi di ricorsi: quelli statali (articolo 33) e quelli individuali. Questi ultimi di pertinenza dei singoli, di gruppi di individui o di organizzazioni non governative (articolo 34). Non sono invece previste iniziative motu propriu da parte della stessa Corte. Merita attenzione la previsione del ricorso individuale contro uno Stato per la sua portata innovativa nel panorama dell’ordinamento internazionale. In generale, la ricevibilità dei ricorsi è però sottoposta a diverse condizioni. È necessario che il ricorso individuale sia proposto da chi ha subito una violazione della Convenzione da parte dello Stato, anche se sono stati ritenute ammissibili anche azioni provenienti da “vittime indirette”, ovvero parenti stretti della vittima125. Costituisce, ai sensi dall’articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione, requisito comune ai ricorsi statali ed individuali la regola del previo esaurimento dei ricorsi interni (prima di presentare il ricorso, il ricorrente deve aver esaurito tutti i gradi di giudizio interni), sebbene limitatamente a quelli accessibili ed effettivi, secondo una prassi particolarmente consolidata126. 122 Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 1950, articolo 26 para 1. 123 Xxxxxxxx Xxxxxxxx, cit supra nota 101, 337. 124 Ai sensi dell’articolo 47 la Corte può «su richiesta del Comitato dei Ministri fornire pareri consultivi su questioni giuridiche relative all’interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli». 125 Xxxxxxxx Xxxxxxxx, cit supra nota 101, 53, vedere anche ECHR, app. no. 41603/13, Fabris e Parziale c. Italia, 2020, para. 37. 126 Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx (a cura di), I ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo: diritti azionabili e modalità, Cacucci editore, 2018, 15. Sono invece irricevibili i ricorsi anonimi, quelli identici ad altri già esaminati dalla Corte o proposti ad un’altra istanza internazionale, o ancora quelli manifestatamente infondati o abusivi. Inoltre, sono respinti già nella fase di ricevibilità i ricorsi proposti da colui che non ha subito un pregiudizio significativo e ciò sulla base del cosiddetto criterio de minimis, introdotto con il Protocollo n.14, salvo che non si tratti di questione ritenuta di particolare importanza nel quadro della Convenzione127. In composizione monocratica...

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  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.