La giurisdizione Clausole campione

La giurisdizione. 7.1 La Corte di Cassazione: la giurisdizione sulla sorte del contratto torna alla giurisdizione del giudice ordinario.
La giurisdizione. La questione trae origine dal tradizionale riparto delineato dall’art. 103 della Costituzione, in base al quale le questioni relative all’efficacia dei contratti rientrava nella sfera di competenza del G.O. in qualità di giudice dei diritti soggettivi, mentre la tutela demolitoria dell’aggiudicazione ricadeva nella sfera del G.A. Sebbene il momento della stipulazione del contratto rappresentasse una zona grigia, la giurisdizione del G.O. è stata concretamente messa in discussione dall’art. 33 legge 80/98, che attribuiva al GA la giurisdizione esclusiva in ordine alle procedure di affidamento pubblico e, successivamente, dalla legge 205/2000 art. 4 e 6. In particolare l’art. 7 attribuiva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le questioni “ aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale” mentre l’art. 4 disciplinava un rito speciale164. Particolarmente discusso fu il limite di tale giurisdizione. Se infatti era pacificamente esclusa l’attrazione entro i confini del GA della fase esecutiva del contratto in quanto scevra di profili autoritativi, meno pacifica era invece la spettanza al GA delle controversie in materia di efficacia del contratto. In realtà, l’opinione che propendeva per il giudice amministrativo si fondava sull’idea che il G.A. si occupasse solo in xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx000, xxxxxxxxxxx la sua giurisdizione piuttosto sulla base del petitum sostanziale, ovvero, dell’interesse legittimo pretensivo 164 L’art. 4 della l. 205/2000 non era considerata norma attributiva della giurisdizione ma norma che la presuppone. 165 Art. 8, l. 6 dicembre 1071, n. 1034. del ricorrente, a subentrare nell’appalto o, qualora fosse non fosse possibile, al risarcimento per equivalente166. Inoltre la tesi portava con sé indiscutibili vantaggi per quel che attiene alla concentrazione del giudizio. Tale tesi è però destinata a subire una battuta d’arresto a seguito dell’intervento della consulta del 2004167. Il Tribulale di Roma, ha sollevato la questione di legittimità dinnanzi alla Corte Costituzionale, sul rilievo che l’attuale riparto stabilito fondato sull’individuazione di “blocchi di materie” effettuata dagli art,. 6 e 7 della legge 205/00 violava la cornice costituzionale di cui all’art. 103 e 113 comportando uno smisurato ampliamento della giurisdizione del gi...
La giurisdizione. Con il termine giurisdizione statale si intende generalmente il legittimo diritto, intrinseco in ogni Stato, di poter decidere le modalità secondo le quali esercitare i propri poteri, regolando le condotte attuate all’interno o all’esterno del proprio territorio32. L’esercizio della giurisdizione statale si esplica in: giurisdizione legislativa o prescrittiva (prescriptive jurisdiction), quale potere di adottare le norme; giurisdizione giudiziale o aggiudicativa (adjudicative jurisdiction), quale potere di accertare la violazione delle norme; giurisdizione esecutiva (enforcement jurisdiction), quale potere di imporre in modo coercitivo le conseguenze della violazione delle norme33. La giurisdizione è dunque una manifestazione della sovranità dello Stato. Il concetto di giurisdizione risulta fondamentale nella presente analisi avuto riguardo alle clausole presenti nei trattati sui diritti umani che estendono il loro campo di applicazione rispetto a quello meramente territoriale. Non esiste, tuttavia, una norma predefinita nel diritto internazionale generale a favore, o contro, l’applicazione extraterritoriale, sebbene l’articolo 29 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, reciti: “a meno che una diversa intenzione non risulti dal trattato o sia altrimenti espressa, un trattato tra uno o più Stati e una o più organizzazioni internazionali vincola ognuno degli Stati parti per l’interno suo territorio.” La formulazione della norma è fuorviante, in quanto pare creare una presunzione a favore dell’applicabilità del trattato a tutto il territorio dello Stato, mentre in realtà si occupa della creazione di trattati da parte di Stati federali o Stati che hanno sotto il loro controllo delle colonie34. Proprio per confutare tale presunzione gli Stati hanno storicamente inserito diverse clausole coloniali o federali nei patti da loro ratificati, al fine, primariamente, di limitare – o, in casi inferiori, ampliare – l’ambito d’applicazione degli stessi.
La giurisdizione. Recita l’art. 244: Il primo e il secondo comma risultano essere meramente riproduttivi rispettivamente dell’art. 6, co.1, L.n. 205/2000 e dell’art.4, co. 7, L.n. 109/1994. La muova formulazione del Codice tiene conto della elaborazione giurisprudenziale, che include nella giurisdizione esclusiva le controversie risarcitorie relative alla fase di affidamento (v. Corte cost. n. 204 del 2004, Cass. civ., sez. un., 31 marzo 2005, n. 6745, ord.), e si sono effettuati aggiustamenti formali (si sono eliminate delle ripetizioni). Il riferimento poi alla soggezzione al rispetto della normativa comunitaria (vedi comma uno), anziché, come nella precedente formulazione, al rispetto delle procedure di evidenza pubblica, serve anche a risolvere una questione di recente affrontata dalla giurisprudenza: infatti, recenti pronunce (Cons. Stato, sez V, 18 novembre 2004, n. 7554; T.a.r.Piemonte, sez II, sentenza 6 giugno 2006 n. 2256) hanno affermato che non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ex articolo 6, co.1, L. n. 205 del 2000, allorchè i soggetti pubblici non debbano osservare, negli appalti sotto soglia, vere e proprie procedure di evidenza pubblica, ma solo i principi del Trattato. A questa tesi si oppone una parte della dottrina, la quale sottolinea che i principi del Trattato, da osservare negli appalti sotto soglia, sono pur sempre norme che impongono un vincolo di procedura nella scelta del contraente o del socio, anche se non si tratta di rituali di procedure di evidenza pubblica. Nel riprodurre poi l’articolo 4, comma 7, L.n. 109/1994, il codice ha poi eliminato il termine di trenta giorni per il ricorso, sicché il termine è ora di sessanta giorni, cioè il termine ordinario.

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  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.