La giurisdizione Clausole campione

La giurisdizione. 7.1 La Corte di Cassazione: la giurisdizione sulla sorte del contratto torna alla giurisdizione del giudice ordinario. 7.2 La fase finale del dibattito e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
La giurisdizione. La questione trae origine dal tradizionale riparto delineato dall’art. 103 della Costituzione, in base al quale le questioni relative all’efficacia dei contratti rientrava nella sfera di competenza del G.O. in qualità di giudice dei diritti soggettivi, mentre la tutela demolitoria dell’aggiudicazione ricadeva nella sfera del G.A. Sebbene il momento della stipulazione del contratto rappresentasse una zona grigia, la giurisdizione del G.O. è stata concretamente messa in discussione dall’art. 33 legge 80/98, che attribuiva al GA la giurisdizione esclusiva in ordine alle procedure di affidamento pubblico e, successivamente, dalla legge 205/2000 art. 4 e 6. In particolare l’art. 7 attribuiva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le questioni “ aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale” mentre l’art. 4 disciplinava un rito speciale164. Particolarmente discusso fu il limite di tale giurisdizione. Se infatti era pacificamente esclusa l’attrazione entro i confini del GA della fase esecutiva del contratto in quanto scevra di profili autoritativi, meno pacifica era invece la spettanza al GA delle controversie in materia di efficacia del contratto. In realtà, l’opinione che propendeva per il giudice amministrativo si fondava sull’idea che il G.A. si occupasse solo in xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx000, xxxxxxxxxxx la sua giurisdizione piuttosto sulla base del petitum sostanziale, ovvero, dell’interesse legittimo pretensivo 164 L’art. 4 della l. 205/2000 non era considerata norma attributiva della giurisdizione ma norma che la presuppone. 165 Art. 8, l. 6 dicembre 1071, n. 1034. del ricorrente, a subentrare nell’appalto o, qualora fosse non fosse possibile, al risarcimento per equivalente166. Inoltre la tesi portava con sé indiscutibili vantaggi per quel che attiene alla concentrazione del giudizio. Tale tesi è però destinata a subire una battuta d’arresto a seguito dell’intervento della consulta del 2004167. Il Tribulale di Roma, ha sollevato la questione di legittimità dinnanzi alla Corte Costituzionale, sul rilievo che l’attuale riparto stabilito fondato sull’individuazione di “blocchi di materie” effettuata dagli art,. 6 e 7 della legge 205/00 violava la cornice costituzionale di cui all’art. 103 e 113 comportando uno smisurato ampliamento della giurisdizione del gi...
La giurisdizione. Recita l’art. 244:
La giurisdizione. Con il termine giurisdizione statale si intende generalmente il legittimo diritto, intrinseco in ogni Stato, di poter decidere le modalità secondo le quali esercitare i propri poteri, regolando le condotte attuate all’interno o all’esterno del proprio territorio32. L’esercizio della giurisdizione statale si esplica in: giurisdizione legislativa o prescrittiva (prescriptive jurisdiction), quale potere di adottare le norme; giurisdizione giudiziale o aggiudicativa (adjudicative jurisdiction), quale potere di accertare la violazione delle norme; giurisdizione esecutiva (enforcement jurisdiction), quale potere di imporre in modo coercitivo le conseguenze della violazione delle norme33. La giurisdizione è dunque una manifestazione della sovranità dello Stato. Il concetto di giurisdizione risulta fondamentale nella presente analisi avuto riguardo alle clausole presenti nei trattati sui diritti umani che estendono il loro campo di applicazione rispetto a quello meramente territoriale. Non esiste, tuttavia, una norma predefinita nel diritto internazionale generale a favore, o contro, l’applicazione extraterritoriale, sebbene l’articolo 29 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, reciti: “a meno che una diversa intenzione non risulti dal trattato o sia altrimenti espressa, un trattato tra uno o più Stati e una o più organizzazioni internazionali vincola ognuno degli Stati parti per l’interno suo territorio.” La formulazione della norma è fuorviante, in quanto pare creare una presunzione a favore dell’applicabilità del trattato a tutto il territorio dello Stato, mentre in realtà si occupa della creazione di trattati da parte di Stati federali o Stati che hanno sotto il loro controllo delle colonie34. Proprio per confutare tale presunzione gli Stati hanno storicamente inserito diverse clausole coloniali o federali nei patti da loro ratificati, al fine, primariamente, di limitare – o, in casi inferiori, ampliare – l’ambito d’applicazione degli stessi.

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