Common use of Funzioni Clause in Contracts

Funzioni. 1. Il Tutore è organo indipendente che svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza da qualsiasi Istituzione pubblica o privata e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale. 2. Le funzioni del Tutore sono le seguenti: a) vigila a livello cittadino sull’applicazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con Legge n. 176 del 27 maggio 1991, nonché della Convenzione sull’esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo recepita in Italia con Legge n. 77 del 20 marzo 2003, conformemente a quanto stabilito anche a livello nazionale dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza con Legge n. 112 del 12 luglio 2011, nonché con quanto stabilito dalle altre Convenzioni Internazionali e dalle norme interne adottate in materia di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, per quanto rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune di Bari; b) contribuisce a garantire il rispetto e l’attuazione dei diritti sanciti dalla Convenzione secondo i “quattro principi generali” delineati dal Comitato ONU: - non discriminazione (art. 2): tutti i diritti sanciti dalla Convenzione si applicano a tutti i minori senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità o altro fattore identitario; - migliore interesse del minore (art. 3): in tutte le decisioni il migliore interesse del minore deve avere una considerazione preminente; - diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6): non solo deve essere tutelato il diritto alla vita, ma si deve garantire anche la sopravvivenza e lo sviluppo delle persone minorenni; in tal senso il Tutore si adopererà con pareri non vincolanti affinché siano sempre tutelate e sostenute la maternità e la genitorialità, specie in presenza di condizioni di indigenza da parte del nucleo familiare; - partecipazione e rispetto per l’opinione del minore (art. 12): per determinare in che cosa consiste il migliore interesse del minore egli deve essere ascoltato e la sua opinione deve essere presa in considerazione; c) promuove azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel Comune di Bari, nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito, comprese iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti dei minori a partire dai servizi, progetti e iniziative del Comune di Bari; d) promuove la partecipazione e l’ascolto di bambini e adolescenti a livello individuale e collettivo in qualsiasi ambito vengano prese decisioni che li riguardino direttamente o indirettamente; e) accoglie le segnalazioni e i bisogni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, e fornisce le informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti; f) segnala ogni forma di discriminazione tra le persone di minore età, di qualsiasi natura siano e in qualsiasi ambito esse avvengano, all’Autorità responsabile di garantire la tutela dei diritti in ciascun luogo o struttura specifica (a titolo semplificativo Scuola/Dirigente Scolastico, Ospedale/Direttore Sanitario), collaborando con la rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari già incaricati in materia di tutela dei diritti fondamentali dei minori; g) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico–sanitario, abitativo, urbanistico e all’Autorità Giudiziaria situazioni che richiedano interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario; h) segnala al Sindaco gli atti amministrativi ritenuti lesivi degli interessi delle persone di minore età al fine dell’annullamento degli stessi in autotutela e propone al Sindaco la costituzione della Città di Bari quale parte civile in procedimenti penali aventi ad oggetto violazioni dei diritti dei minori, previo parere espresso dall’avvocatura comunale; i) verifica, tramite la collaborazione con le Istituzioni preposte, che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell’accesso ai diritti senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità, o altro fattore identitario, con particolare attenzione ai soggetti che hanno difficoltà a trovare ascolto; j) può esprimere pareri non vincolanti sul Piano di Zona e su altri atti programmatici che il Comune di Bari emette in materia di infanzia, adolescenza, famiglia e istruzione, educazione; k) segnala ai competenti organismi dell’Amministrazione locale e centrale presenti nel territorio cittadino tutte le iniziative e raccomandazioni opportune per assicurare la piena promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; l) coordina la propria attività con il Garante Nazionale istituito con L. n. 112/2011 e col Garante Regionale dei diritti del minore istituito dalla Regione Puglia con l’art. 30 della Legge regionale 10/07/2006, n. 19; m) promuove con le Amministrazioni interessate protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso verifiche dirette delle condizioni dei minori in ogni situazione essi si trovino (scuola, centri di accoglienza, etc) previo consenso dei soggetti esercenti le responsabilità genitoriali, dirette o vicarie, e con i responsabili delle strutture stesse; n) sollecita l’adozione di provvedimenti normativi a favore e a tutela dei diritti dei minori presenti sul territorio comunale, con particolare attenzione per le categorie di minori svantaggiati/vulnerabili, quali i minori stranieri non accompagnati, i minori diversamente abili, i minori Rom, i minori in istituto o diversamente collocati al di fuori della famiglia di origine, i minori presenti negli istituti penali, etc; o) offre consulenza e sostegno ad operatori sociali e socio-sanitari, insegnanti, forze di polizia, a tutori e curatori di minori, ad altri operatori del settore. 3. L’Ufficio del Tutore, anche alla luce delle funzioni indicate, si propone come luogo neutro di ascolto dei soggetti pubblici e privati, Enti e singoli, con l’obiettivo di facilitare i rapporti tra i soggetti che a qualsiasi titolo si occupano di tematiche inerenti all’infanzia e adolescenza. Luogo di elaborazione e produzione di pensiero condiviso tra diversi saperi, professionalità e poteri propri delle diverse istituzioni pubbliche, private e del privato sociale, attive nella città sui temi dell’infanzia e adolescenza. Tra i principali obiettivi vi è quello di promuovere e facilitare l’individuazione di corresponsabilità nella gestione di progetti, servizi e/o casi concreti, e soprattutto di favorire lo scambio sui significati e sulle diverse visioni presenti nella città in ordine alle priorità sul rispetto dei diritti dell’infanzia. 4. Convoca almeno due volte l’anno un incontro con i rappresentanti delle principali istituzioni cittadine corresponsabili della promozione della cultura e della tutela dei diritti dell’infanzia e adolescenza sia pubbliche che del privato sociale e facilita in ogni modo azioni di coordinamento, intese, accordi e protocolli operativi diretti tra i diversi soggetti. 5. Il Tutore ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento dei compiti e funzioni di cui al presente articolo. Il Tutore è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

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Samples: Regolamento Del Tutore Civico Per La Tutela Dei Diritti Dell'infanzia

Funzioni. 1. Il Tutore è organo indipendente che svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza da qualsiasi Istituzione pubblica o privata La Convenzione definisce il quadro generale delle politiche di settore, le responsabilità gestionali e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionaleprofessionali, gli impegni degli enti aderenti. 2. Le funzioni del Tutore sono Al fine di esercitare l’integrazione socio-sanitaria, la Convenzione disciplina le seguentimodalità con cui vengono attuate le seguenti funzioni: a) vigila a livello cittadino sull’applicazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con Legge n. 176 del 27 maggio 1991, nonché della Convenzione sull’esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo recepita l’indirizzo e la programmazione delle attività socio-sanitarie in Italia con Legge n. 77 del 20 marzo 2003, conformemente a quanto stabilito anche a livello nazionale dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza con Legge n. 112 del 12 luglio 2011, nonché coerenza con quanto stabilito dalle altre Convenzioni Internazionali previsto dal PISSR - piano regionale sanitario e dalle norme interne adottate in materia di tutela dell’infanzia e dell’adolescenzasociale integrato – attraverso gli strumenti della programmazione territoriale (PIS, per quanto rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune di BariPIZ , POA); b) contribuisce a garantire il rispetto l’organizzazione e l’attuazione l’erogazione dei diritti sanciti dalla Convenzione secondo i “quattro principi generali” delineati dal Comitato ONU: - non discriminazione (art. 2): tutti i diritti sanciti dalla Convenzione si applicano a tutti i minori senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità o altro fattore identitario; - migliore interesse del minore (art. 3): in tutte le decisioni il migliore interesse del minore deve avere una considerazione preminente; - diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6): non solo deve essere tutelato il diritto alla vita, ma si deve garantire anche la sopravvivenza e lo sviluppo delle persone minorenni; in tal senso il Tutore si adopererà con pareri non vincolanti affinché siano sempre tutelate e sostenute la maternità e la genitorialità, specie in presenza di condizioni di indigenza da parte del nucleo familiare; - partecipazione e rispetto per l’opinione del minore (art. 12): per determinare in che cosa consiste il migliore interesse del minore egli deve essere ascoltato e la sua opinione deve essere presa in considerazioneservizi socio-sanitari; c) promuove azioni volte ad incrementare il coordinamento operativo delle attività professionali e la concreta conoscenza realizzazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel Comune di Bari, nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito, comprese iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti dei minori a partire dai servizi, progetti e iniziative del Comune di Baripercorsi assistenziali integrati socio-sanitari; d) promuove il controllo, il monitoraggio e la partecipazione valutazione in rapporto agli obiettivi programmati. 3. L'esercizio associato opera con risorse di personale, economico-finanziarie e l’ascolto strumentali provenienti dalla AUSL TNO e dai Comuni afferenti alla Zona Piana di bambini Lucca. Il personale viene messo a disposizione degli enti aderenti nelle forme consentite dai contratti collettivi e/o dalla vigente legislazione in materia; le risorse economiche possono comprendere fondi nazionali, europei, o di altra natura appositamente finalizzati nonché le compartecipazioni degli utenti ai servizi erogati. 4. La sede della Zona Distretto presso la Cittadella della Salute di Xxxxx xx Xxxxx, Via X. Xxxxxxxxxx, snc, Lucca è individuata come sede principale della Convenzione che, per l’attuazione dei servizi e adolescenti a livello individuale delle attività della gestione associata, si avvarrà delle sedi operative degli enti convenzionati disponibili sul territorio. Comune di Montecarlo - Protocollo n. 0004087/2022 del 08/04/2022 12.54.07 1. L'organo comune per l’esercizio associato delle funzioni mediante la Convenzione è la Conferenza zonale integrata di cui all’art. 12 bis della L.R. n. 40/2005 (di seguito denominata “Conferenza Integrata”) che esercita le funzioni di cui all’articolo 20, comma 2, lettera c), della L.R. n. 68/2011. La Conferenza Integrata, esprime l’indirizzo politico, il coordinamento dell’amministrazione e collettivo dello svolgimento dell’esercizio associato, in qualsiasi ambito vengano prese decisioni particolare: a) approva la Convenzione e aggiorna periodicamente il Piano-programma e i documenti obbligatori che li riguardino direttamente o indirettamentelo compongono come definiti all’art.8; b) approva gli atti di programmazione; c) approva il quadro economico finanziario di cui all’art. 11; d) approva il documento di organizzazione di cui all’art. 12; e) accoglie le segnalazioni e approva i bisogni provenienti da persone anche regolamenti di minore età, dalle famiglie, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, e fornisce le informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali dirittifunzionamento; f) segnala ogni forma approva le proposte di discriminazione tra le persone regolamenti di minore età, di qualsiasi natura siano accesso e in qualsiasi ambito esse avvengano, all’Autorità responsabile di garantire la tutela dei diritti in ciascun luogo o struttura specifica (a titolo semplificativo Scuola/Dirigente Scolastico, Ospedale/Direttore Sanitario), collaborando con la rete fruizione dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari già incaricati in materia di tutela dei diritti fondamentali dei minoricui all’art. 18; g) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori approva le linee guida dei processi assistenziali integrati di rischio o cui all’art. 16. 2. I componenti della Conferenza Integrata intervengono ognuno con le proprie quote di danno derivanti partecipazione, secondo quanto disposto dall’art. 12 bis, comma 2 della L.R. 40/2005, così determinate: a) il 66 per cento del totale è assegnato ai minori a causa rappresentanti degli enti locali, che lo ripartiscono fra di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico–sanitario, abitativo, urbanistico e all’Autorità Giudiziaria situazioni che richiedano interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziarioloro in proporzione alla popolazione residente; hb) segnala al Sindaco gli atti amministrativi ritenuti lesivi degli interessi delle persone di minore età al fine dell’annullamento degli stessi in autotutela e propone al Sindaco la costituzione della Città di Bari quale parte civile in procedimenti penali aventi ad oggetto violazioni dei diritti dei minori, previo parere espresso dall’avvocatura comunale; i) verifica, tramite la collaborazione con le Istituzioni preposte, che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell’accesso ai diritti senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità, o altro fattore identitario, con particolare attenzione ai soggetti che hanno difficoltà a trovare ascolto; j) può esprimere pareri non vincolanti sul Piano di Zona e su altri atti programmatici che il Comune di Bari emette in materia di infanzia, adolescenza, famiglia e istruzione, educazione; k) segnala ai competenti organismi dell’Amministrazione locale e centrale presenti nel territorio cittadino tutte le iniziative e raccomandazioni opportune 34 per assicurare la piena promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; l) coordina la propria attività con il Garante Nazionale istituito con L. n. 112/2011 e col Garante Regionale dei diritti cento del minore istituito dalla Regione Puglia con l’art. 30 della Legge regionale 10/07/2006, n. 19; m) promuove con le Amministrazioni interessate protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso verifiche dirette delle condizioni dei minori in ogni situazione essi si trovino (scuola, centri di accoglienza, etc) previo consenso dei soggetti esercenti le responsabilità genitoriali, dirette o vicarie, e con i responsabili delle strutture stesse; n) sollecita l’adozione di provvedimenti normativi a favore e a tutela dei diritti dei minori presenti sul territorio comunale, con particolare attenzione per le categorie di minori svantaggiati/vulnerabili, quali i minori stranieri non accompagnati, i minori diversamente abili, i minori Rom, i minori in istituto o diversamente collocati al di fuori della famiglia di origine, i minori presenti negli istituti penali, etc; o) offre consulenza e sostegno ad operatori sociali e socio-sanitari, insegnanti, forze di polizia, a tutori e curatori di minori, ad altri operatori del settoretotale è assegnato alla AUSL TNO. 3. L’Ufficio del TutoreLa Conferenza Integrata, anche alla luce per tutti gli atti inerenti l'esercizio associato socio-sanitario regolato dalla Convenzione, assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti degli enti locali e con il voto favorevole dei componenti che rappresentino almeno il 67% delle funzioni indicatequote di partecipazione come previsto dall’art. 12 bis, si propone come luogo neutro di ascolto dei soggetti pubblici e privati, Enti e singoli, con l’obiettivo di facilitare i rapporti tra i soggetti che a qualsiasi titolo si occupano di tematiche inerenti all’infanzia e adolescenza. Luogo di elaborazione e produzione di pensiero condiviso tra diversi saperi, professionalità e poteri propri delle diverse istituzioni pubbliche, private e del privato sociale, attive nella città sui temi dell’infanzia e adolescenza. Tra i principali obiettivi vi è quello di promuovere e facilitare l’individuazione di corresponsabilità nella gestione di progetti, servizi e/o casi concreti, e soprattutto di favorire lo scambio sui significati e sulle diverse visioni presenti nella città in ordine alle priorità sul rispetto dei diritti dell’infanziacomma 3 della L.R. n. 40/2005. 4. Convoca almeno due volte l’anno Il Regolamento di funzionamento della Conferenza Integrata, adottato con specifico atto della stessa Conferenza, definisce le modalità di delega da parte dei Sindaci a favore degli assessori dagli stessi individuati e del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale nei confronti di un incontro con i rappresentanti delle principali istituzioni cittadine corresponsabili componente del comitato di direzione (ad esclusione del Direttore di Zona-Distretto). Il regolamento potrà prevedere altresì la costituzione di un esecutivo della promozione della cultura e della tutela dei diritti dell’infanzia e adolescenza sia pubbliche che del privato sociale e facilita in ogni modo azioni di coordinamento, intese, accordi e protocolli operativi diretti tra i diversi soggettiConferenza. 5. Il Tutore ha Le deliberazioni della Conferenza Integrata sono protocollate e archiviate secondo le previsioni del regolamento di funzionamento, e sono trasmesse ai soggetti aderenti ai fini dell’eventuale presa d’atto con appositi atti formali da parte di questi ultimi. Comune di Montecarlo - Protocollo n. 0004087/2022 del 08/04/2022 12.54.07 6. I partecipanti alla Conferenza Integrata non hanno diritto a compensi, gettoni di ottenere dagli uffici del Comunepresenza o altre indennità comunque denominate, nonché oltre a quelle derivanti dalle aziende ed funzioni svolte nelle istituzioni di appartenenza e a carico di queste ultime, salvo i rimborsi spese previsti dalla normativa degli enti dipendenti, tutte locali; per le notizie cause di incompatibilità e le informazioni di decadenza si fa riferimento alla normativa in loro possesso, utili all'espletamento dei compiti e funzioni di cui al presente articolo. Il Tutore è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla leggevigore.

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Samples: Convenzione Socio Sanitaria

Funzioni. 1Il GAL Baldo-Lessinia affida al xxxx. Il Tutore è organo indipendente che svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza da qualsiasi Istituzione pubblica o privata Xxxxx Xxxxxxx l’incarico di direzione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale. 2. Le coordinamento generale dell’Associazione, le cui funzioni del Tutore sono le seguentiprevedono: a) vigila a livello cittadino sull’applicazione la consulenza di coordinamento generale dell’Associazione e l’attività di indirizzo dei rapporti con il personale dipendente della Convenzione ONU sui diritti stessa, ad esclusione dell’instaurazione e della risoluzione dei rapporti di lavoro dipendente nonché dell’esercizio delle funzioni disciplinari e più propriamente connaturate alla figura di “datore di lavoro”, che restano di esclusiva competenza del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con Legge n. 176 del 27 maggio 1991, nonché della Convenzione sull’esercizio dei diritti dei fanciulli Consiglio di Strasburgo recepita in Italia con Legge n. 77 del 20 marzo 2003, conformemente a quanto stabilito anche a livello nazionale dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza con Legge n. 112 del 12 luglio 2011, nonché con quanto stabilito dalle altre Convenzioni Internazionali e dalle norme interne adottate in materia di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, per quanto rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune di BariAmministrazione dell’Associazione; b) contribuisce a garantire il rispetto e l’attuazione la predisposizione dei diritti sanciti dalla Convenzione secondo i “quattro principi generali” delineati dal Comitato ONU: - non discriminazione (art. 2): tutti i diritti sanciti dalla Convenzione si applicano a tutti i minori senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità o altro fattore identitario; - migliore interesse del minore (art. 3): in tutte le decisioni il migliore interesse del minore deve avere una considerazione preminente; - diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6): non solo deve essere tutelato il diritto alla vita, ma si deve garantire anche la sopravvivenza e lo sviluppo delle persone minorenni; in tal senso il Tutore si adopererà con pareri non vincolanti affinché siano sempre tutelate e sostenute la maternità lavori e la genitorialitàverbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei Soci, specie in presenza qualità di condizioni di indigenza da parte del nucleo familiare; - partecipazione e rispetto per l’opinione del minore (art. 12): per determinare in che cosa consiste il migliore interesse del minore egli deve essere ascoltato e la sua opinione deve essere presa in considerazionesegretario verbalizzante; c) promuove azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti dell’infanzia il coordinamento generale delle attività ammesse dallo statuto sociale e dell’adolescenza nel Comune di Baricoerenti con le finalità dell’Associazione e per lo sviluppo del territorio, nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambitopreventivamente programmate, comprese iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti dei minori a partire dai servizianche mediante confronti periodici, progetti e iniziative del Comune di Baricon il Presidente dell’Associazione; d) promuove la partecipazione cura, il mantenimento e l’ascolto lo sviluppo dei rapporti e delle relazioni esterne dell’Associazione, fatte salve le attività di bambini rappresentanza istituzionale dell’Associazione per le quali sarà necessario un coordinamento preventivo con il Presidente dell’Associazione medesima in relazione alle funzioni istituzionali e adolescenti a livello individuale e collettivo in qualsiasi ambito vengano prese decisioni che li riguardino direttamente o indirettamentestatutarie proprie di quest’ultimo; e) accoglie la possibilità di effettuare missioni e trasferte su propria determinazione coerenti con le segnalazioni e i bisogni provenienti da persone anche finalità dell’Associazione, fatta salva la necessità di minore età, dalle famiglie, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, e fornisce le informazioni sulle modalità di tutela un coordinamento e di esercizio una programmazione preventivi con il Presidente dell’Associazione per le trasferte aventi significativa rilevanza istituzionale sia in termini di tali dirittiitinerari e di durata che di soggetti contattati; f) segnala ogni forma lo svolgimento del ruolo di discriminazione tra le persone Responsabile Unico del Procedimento per gli affidamenti d’incarico per l’acquisizione di minore età, di qualsiasi natura siano beni e in qualsiasi ambito esse avvengano, all’Autorità responsabile di garantire la tutela dei diritti in ciascun luogo o struttura specifica (a titolo semplificativo Scuola/Dirigente Scolastico, Ospedale/Direttore Sanitario), collaborando con la rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari già incaricati in materia di tutela dei diritti fondamentali dei minori; g) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico–sanitario, abitativo, urbanistico e all’Autorità Giudiziaria situazioni che richiedano interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario; h) segnala al Sindaco gli atti amministrativi ritenuti lesivi degli interessi per lo svolgimento delle persone di minore età al fine dell’annullamento degli stessi in autotutela e propone al Sindaco la costituzione della Città di Bari quale parte civile in procedimenti penali aventi ad oggetto violazioni dei diritti dei minori, previo parere espresso dall’avvocatura comunale; i) verifica, tramite la collaborazione con le Istituzioni preposte, che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell’accesso ai diritti senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità, o altro fattore identitario, con particolare attenzione ai soggetti che hanno difficoltà a trovare ascolto; j) può esprimere pareri non vincolanti sul Piano di Zona e su altri atti programmatici che il Comune di Bari emette in materia di infanzia, adolescenza, famiglia e istruzione, educazione; k) segnala ai competenti organismi dell’Amministrazione locale e centrale presenti nel territorio cittadino tutte le iniziative e raccomandazioni opportune per assicurare la piena promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; l) coordina la propria attività con il Garante Nazionale istituito con L. n. 112/2011 e col Garante Regionale dei diritti del minore istituito dalla Regione Puglia con l’art. 30 della Legge regionale 10/07/2006, n. 19; m) promuove con le Amministrazioni interessate protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso verifiche dirette delle condizioni dei minori in ogni situazione essi si trovino (scuola, centri di accoglienza, etc) previo consenso dei soggetti esercenti le responsabilità genitoriali, dirette o vicarie, e con i responsabili delle strutture stesse; n) sollecita l’adozione di provvedimenti normativi a favore e a tutela dei diritti dei minori presenti sul territorio comunale, con particolare attenzione per le categorie di minori svantaggiati/vulnerabili, quali i minori stranieri non accompagnati, i minori diversamente abili, i minori Rom, i minori in istituto o diversamente collocati al di fuori della famiglia di origine, i minori presenti negli istituti penali, etc; o) offre consulenza e sostegno ad operatori sociali e socio-sanitari, insegnanti, forze di polizia, a tutori e curatori di minori, ad altri operatori del settoreGAL. 3. L’Ufficio del Tutore, anche alla luce delle funzioni indicate, si propone come luogo neutro di ascolto dei soggetti pubblici e privati, Enti e singoli, con l’obiettivo di facilitare i rapporti tra i soggetti che a qualsiasi titolo si occupano di tematiche inerenti all’infanzia e adolescenza. Luogo di elaborazione e produzione di pensiero condiviso tra diversi saperi, professionalità e poteri propri delle diverse istituzioni pubbliche, private e del privato sociale, attive nella città sui temi dell’infanzia e adolescenza. Tra i principali obiettivi vi è quello di promuovere e facilitare l’individuazione di corresponsabilità nella gestione di progetti, servizi e/o casi concreti, e soprattutto di favorire lo scambio sui significati e sulle diverse visioni presenti nella città in ordine alle priorità sul rispetto dei diritti dell’infanzia. 4. Convoca almeno due volte l’anno un incontro con i rappresentanti delle principali istituzioni cittadine corresponsabili della promozione della cultura e della tutela dei diritti dell’infanzia e adolescenza sia pubbliche che del privato sociale e facilita in ogni modo azioni di coordinamento, intese, accordi e protocolli operativi diretti tra i diversi soggetti. 5. Il Tutore ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento dei compiti e funzioni di cui al presente articolo. Il Tutore è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

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Samples: Deliberation

Funzioni. 1. Il Tutore è organo indipendente A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione Comunale, presso gli Enti e le Aziende da essa dipendenti, per assicurare che svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza da qualsiasi Istituzione pubblica o privata il procedimento amministrativo abbia regolare corso e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionaleche gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati. 2. Le funzioni del Tutore sono le seguenti: a) vigila a livello cittadino sull’applicazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989Nell’esercizio delle sue funzioni, ratificata con Legge n. 176 del 27 maggio 1991il Difensore civico, nonché della Convenzione sull’esercizio dei diritti dei fanciulli segnala ai responsabili degli uffici ed agli organi di Strasburgo recepita in Italia con Legge n. 77 del 20 marzo 2003, conformemente a quanto stabilito anche a livello nazionale dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza con Legge n. 112 del 12 luglio 2011, nonché con quanto stabilito dalle altre Convenzioni Internazionali e dalle norme interne adottate in materia governo cui compete la funzione di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, per quanto rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune di Bari; b) contribuisce a garantire il rispetto e l’attuazione dei diritti sanciti dalla Convenzione secondo i “quattro principi generali” delineati dal Comitato ONU: - non discriminazione (art. 2): tutti i diritti sanciti dalla Convenzione si applicano a tutti i minori senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità o altro fattore identitario; - migliore interesse del minore (art. 3): in tutte le decisioni il migliore interesse del minore deve avere una considerazione preminente; - diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6): non solo deve essere tutelato il diritto alla vita, ma si deve garantire anche la sopravvivenza e lo sviluppo delle persone minorenni; in tal senso il Tutore si adopererà con pareri non vincolanti affinché siano sempre tutelate e sostenute la maternità e la genitorialità, specie in presenza di condizioni di indigenza da parte del nucleo familiare; - partecipazione e rispetto per l’opinione del minore (art. 12): per determinare in che cosa consiste il migliore interesse del minore egli deve essere ascoltato e la sua opinione deve essere presa in considerazione; c) promuove azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel Comune di Bari, nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito, comprese iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti dei minori a partire dai servizi, progetti e iniziative del Comune di Bari; d) promuove la partecipazione e l’ascolto di bambini e adolescenti a livello individuale e collettivo in qualsiasi ambito vengano prese decisioni che li riguardino direttamente o indirettamente; e) accoglie le segnalazioni e i bisogni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, e fornisce le informazioni sulle modalità di tutela indirizzo e di esercizio di tali diritti; f) segnala ogni forma di discriminazione tra controllo gli abusi, le persone di minore etàdisfunzioni, di qualsiasi natura siano le carenze o i ritardi riscontrati; sollecita a provvedere all’eliminazione delle irregolarità e in qualsiasi ambito esse avvengano, all’Autorità responsabile di garantire la tutela dei diritti in ciascun luogo vizi procedurali entro termini stabiliti. Invita il Sindaco a promuovere azioni disciplinari verso i funzionari che impediscano o struttura specifica (a titolo semplificativo Scuola/Dirigente Scolastico, Ospedale/Direttore Sanitario), collaborando con la rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari già incaricati in materia di tutela dei diritti fondamentali dei minori; g) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico–sanitario, abitativo, urbanistico e all’Autorità Giudiziaria situazioni che richiedano interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario; h) segnala al Sindaco gli atti amministrativi ritenuti lesivi degli interessi ritardino l'espletamento delle persone di minore età al fine dell’annullamento degli stessi in autotutela e propone al Sindaco la costituzione della Città di Bari quale parte civile in procedimenti penali aventi ad oggetto violazioni dei diritti dei minori, previo parere espresso dall’avvocatura comunale; i) verifica, tramite la collaborazione con le Istituzioni preposte, che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell’accesso ai diritti senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità, o altro fattore identitario, con particolare attenzione ai soggetti che hanno difficoltà a trovare ascolto; j) può esprimere pareri non vincolanti sul Piano di Zona e su altri atti programmatici che il Comune di Bari emette in materia di infanzia, adolescenza, famiglia e istruzione, educazione; k) segnala ai competenti organismi dell’Amministrazione locale e centrale presenti nel territorio cittadino tutte le iniziative e raccomandazioni opportune per assicurare la piena promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; l) coordina la propria attività con il Garante Nazionale istituito con L. n. 112/2011 e col Garante Regionale dei diritti del minore istituito dalla Regione Puglia con l’art. 30 della Legge regionale 10/07/2006, n. 19; m) promuove con le Amministrazioni interessate protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso verifiche dirette delle condizioni dei minori in ogni situazione essi si trovino (scuola, centri di accoglienza, etc) previo consenso dei soggetti esercenti le responsabilità genitoriali, dirette o vicarie, e con i responsabili delle strutture stesse; n) sollecita l’adozione di provvedimenti normativi a favore e a tutela dei diritti dei minori presenti sul territorio comunale, con particolare attenzione per le categorie di minori svantaggiati/vulnerabili, quali i minori stranieri non accompagnati, i minori diversamente abili, i minori Rom, i minori in istituto o diversamente collocati al di fuori della famiglia di origine, i minori presenti negli istituti penali, etc; o) offre consulenza e sostegno ad operatori sociali e socio-sanitari, insegnanti, forze di polizia, a tutori e curatori di minori, ad altri operatori del settorefunzioni. 3. L’Ufficio del TutoreIl Difensore civico può segnalare, anche alla luce delle funzioni indicatedi propria iniziativa, si propone come luogo neutro casi di ascolto dei soggetti pubblici e privatiparticolare gravità, Enti e singoli, con l’obiettivo anche ove non venga lesa direttamente la sfera giuridica di facilitare i rapporti tra i soggetti che a qualsiasi titolo si occupano di tematiche inerenti all’infanzia e adolescenza. Luogo di elaborazione e produzione di pensiero condiviso tra diversi saperi, professionalità e poteri propri delle diverse istituzioni pubbliche, private e del privato sociale, attive nella città sui temi dell’infanzia e adolescenza. Tra i principali obiettivi vi è quello di promuovere e facilitare l’individuazione di corresponsabilità nella gestione di progetti, servizi e/un soggetto pubblico o casi concreti, e soprattutto di favorire lo scambio sui significati e sulle diverse visioni presenti nella città in ordine alle priorità sul rispetto dei diritti dell’infanziaprivato. 4. Convoca almeno due volte l’anno un incontro con i rappresentanti delle principali istituzioni cittadine corresponsabili della promozione della cultura Il difensore civico ha anche il compito di esercitare le funzioni di garante del contribuente di cui all’art. 13, commi da 6 a 9, dello statuto del contribuente. Con il regolamento degli uffici e della tutela dei diritti dell’infanzia e adolescenza sia pubbliche che servizi si provvede ad integrare la dotazione organica del privato sociale e facilita in ogni modo azioni di coordinamento, intese, accordi e protocolli operativi diretti tra i diversi soggettiDifensore civico. 5. Il Tutore ha diritto difensore civico, quando un quarto dei consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata con l’indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall’affissione all’albo pretorio, esercita il controllo preventivo di ottenere dagli uffici legittimità sulle deliberazioni della giunta e del ComuneConsiglio Comunale, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte quando le notizie stesse riguardino: a) Appalti e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento dei compiti affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario; b) Dotazioni organiche e funzioni di cui al presente articolorelative variazioni; c) Assunzione del personale; 6. Il Tutore è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all’Ente, entro quindici giorni dalla leggerichiesta e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. 7. Il Difensore civico qualora venga a conoscenza, nell’esercizio delle sue funzioni, di fatti configurabili come reati, inoltra rapporto all’autorità giudiziaria. 8. Il Difensore Civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria penale.

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Samples: Statuto Comunale

Funzioni. 1Il Consorzio esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali, ovvero che siano comunque necessari per il conseguimento dei propri fini istituzionali. Il Tutore è organo indipendente che svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza da qualsiasi Istituzione pubblica o privata e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale. 2. Le funzioni del Tutore sono le seguentiIn particolare provvede a: a) vigila a livello cittadino sull’applicazione la sistemazione e l'adeguamento della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989rete scolante, ratificata con Legge n. 176 del 27 maggio 1991la captazione, raccolta, provvista, adduzione e distribuzione d'acqua ad usi prevalentemente irrigui, nonché della Convenzione sull’esercizio dei diritti dei fanciulli la sistemazione, regimazione e regolazione del corsi d'acqua di Strasburgo recepita in Italia con Legge n. 77 del 20 marzo 2003, conformemente a quanto stabilito anche a livello nazionale dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza con Legge n. 112 del 12 luglio 2011, nonché con quanto stabilito dalle altre Convenzioni Internazionali e dalle norme interne adottate in materia di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, per quanto rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune di Baribonifica ed irrigui ed i relativi manufatti; b) contribuisce a garantire il rispetto e l’attuazione dei diritti sanciti dalla Convenzione secondo i “quattro principi generali” delineati dal Comitato ONU: - non discriminazione (art. 2): tutti i diritti sanciti dalla Convenzione si applicano a tutti i minori senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità o altro fattore identitario; - migliore interesse del minore (art. 3): in tutte le decisioni il migliore interesse del minore deve avere una considerazione preminente; - diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6): non solo deve essere tutelato il diritto alla vita, ma si deve garantire anche la sopravvivenza e lo sviluppo delle persone minorenni; in tal senso il Tutore si adopererà con pareri non vincolanti affinché siano sempre tutelate e sostenute la maternità sollevamento e la genitorialità, specie in presenza di condizioni di indigenza da parte del nucleo familiare; - partecipazione derivazione delle acque e rispetto per l’opinione del minore (art. 12): per determinare in che cosa consiste il migliore interesse del minore egli deve essere ascoltato e la sua opinione deve essere presa in considerazioneconnesse installazioni; c) promuove azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti dell’infanzia sistemazione idraulico agraria e dell’adolescenza nel Comune di Bari, nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito, comprese iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti dei minori a partire dai servizi, progetti e iniziative del Comune di Baribonifica idraulica; d) promuove la partecipazione gli interventi di completamento, adeguamento funzionale e l’ascolto ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di bambini scolo e adolescenti a livello individuale quelle per l'estendimento dell'irrigazione con opere di captazione, raccolta, adduzione e collettivo in qualsiasi ambito vengano prese decisioni che li riguardino direttamente o indirettamentedistribuzione delle acque irrigue; e) accoglie le segnalazioni gli interventi realizzati in esecuzione dei piani e i bisogni provenienti da persone anche dei programmi adottati dalle Autorità di minore età, dalle famiglie, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, e fornisce le informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali dirittibacino; f) segnala ogni forma la progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche di discriminazione tra le persone di minore età, di qualsiasi natura siano bonifica affidate in concessione dalla Regione e in qualsiasi ambito esse avvengano, all’Autorità responsabile di garantire la tutela dei diritti in ciascun luogo o struttura specifica (a titolo semplificativo Scuola/Dirigente Scolastico, Ospedale/Direttore Sanitario), collaborando con la rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari già incaricati in materia di tutela dei diritti fondamentali dei minorisuccessiva gestione delle opere eseguite; g) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori la realizzazione, su concessione dello Stato e della Regione, di rischio o quegli interventi di danno derivanti ai minori a causa cui alla legge 183/1989, art.3, da eseguirsi nei comprensori di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto bonifica previsti dai programmi di vista igienico–sanitariocui agli artt. 17 e 21 della stessa legge e dall'art. 10 della L.R. n. 8/1994, abitativoovvero negli schemi previsionali e programmatici di cui alla legge n. 183/1989, urbanistico e all’Autorità Giudiziaria situazioni che richiedano interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziarioart.31; h) segnala al Sindaco la realizzazione e gestione degli impianti a prevalente uso irriguo, gli atti amministrativi ritenuti lesivi degli interessi impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti, compresi nei sistemi promiscui, funzionali ai sistemi civili e irrigui di bonifica, in applicazione delle persone disposizioni di minore età al fine dell’annullamento degli stessi in autotutela e propone al Sindaco la costituzione della Città di Bari quale parte civile in procedimenti penali aventi ad oggetto violazioni dei diritti dei minoricui alla legge 36/1994, previo parere espresso dall’avvocatura comunaleart.27; i) verifica, tramite l'utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la collaborazione restituzione delle acque e siano compatibili con le Istituzioni prepostesuccessive utilizzazioni, che alle persone ivi compresi la produzione di minore età siano garantite pari opportunità nell’accesso ai diritti senza alcuna distinzione energia idroelettrica e l'approvvigionamento di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità, o altro fattore identitarioimprese produttive, con particolare attenzione ai soggetti che hanno difficoltà a trovare ascoltoil ricorso alle procedure indicate dalla legge n.36/1994, art.27; j) può esprimere pareri non vincolanti sul Piano la realizzazione di Zona quelle azioni di salvaguardia dell'ambiente ad essi affidate, dallo Stato e su altri atti programmatici che il Comune dalla Regione secondo le indicazioni contenute nei programmi di Bari emette in materia di infanzia, adolescenza, famiglia e istruzione, educazionetutela dell'ambiente; k) segnala ai competenti organismi dell’Amministrazione locale la progettazione e centrale presenti nel territorio cittadino tutte le iniziative e raccomandazioni opportune per assicurare la piena promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; l) coordina la propria attività con il Garante Nazionale istituito con L. n. 112/2011 e col Garante Regionale dei diritti del minore istituito l'esecuzione di interventi, ad essi affidati dalla Regione Puglia dagli enti da essa dipendenti e dagli enti locali territoriali, anche al di fuori dei comprensori di bonifica; il relativo provvedimento di affidamento in concessione indicherà anche da quali soggetti le opere saranno gestite successivamente all'esecuzione; I) concorrere, anche attraverso appositi accordi di programma con l’artle competenti autorità, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione, come previsto dal D. Lgs. 30 della Legge regionale 10/07/2006152/1999, n. 19art.3, co.6; m) promuove con le Amministrazioni interessate protocolli la conclusione, su iniziativa della Regione o degli enti locali, di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso verifiche dirette accordi di programma ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, art. 34, per la realizzazione in modo integrato e coordinato tra il Consorzio e gli enti locali di azioni di comune interesse e, comunque, per il conseguimento di obiettivi comuni rientranti nell'ambito delle condizioni dei minori in ogni situazione essi si trovino (scuola, centri di accoglienza, etc) previo consenso dei soggetti esercenti le responsabilità genitoriali, dirette o vicarie, e con i responsabili delle strutture stesserispettive finalità istituzionali; n) sollecita l’adozione la predisposizione del piano generale di provvedimenti normativi a favore bonifica ed i suoi aggiornamenti, in coordinamento con i piani di bacino, la programmazione regionale e a tutela dei diritti dei minori presenti sul territorio comunale, con particolare attenzione per le categorie di minori svantaggiati/vulnerabili, quali i minori stranieri non accompagnati, i minori diversamente abili, i minori Rom, i minori in istituto o diversamente collocati al di fuori della famiglia di origine, i minori presenti negli istituti penali, etcprovinciale; o) offre consulenza assumere in nome e sostegno ad operatori sociali per conto dei proprietari interessati, su loro richiesta ovvero su disposizione della Giunta regionale, l'esecuzione e socio-sanitarila manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata e di tutte le altre opere di interesse particolare di un solo fondo o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, insegnantiper completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite e mantenute le opere pubbliche di bonifica; p) l'assistenza dei consorziati nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione nonché, forze su richiesta e in nome e per conto degli interessati, nella progettazione ed esecuzione delle opere di poliziamiglioramento fondiario e nel conseguimento delle relative provvidenze; q) la realizzazione degli interventi e dei ripristini conseguenti a danni discendenti da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche; r) l’assunzione di tutti gli altri compiti che possano essere affidati dagli organi competenti nell’interesse del comprensorio nonché quello di promuovere, a tutori e curatori di minori, ad altri operatori del settore. 3. L’Ufficio del Tutoresvolgere ed incoraggiare, anche congiuntamente con gli altri Enti similari, iniziative tendenti all’addestramento ed alla luce delle funzioni indicate, si propone come luogo neutro formazione di ascolto dei soggetti pubblici e privati, Enti e singoli, con l’obiettivo di facilitare i rapporti tra i soggetti che a qualsiasi titolo si occupano di tematiche inerenti all’infanzia e adolescenza. Luogo di elaborazione e produzione di pensiero condiviso tra diversi saperi, professionalità e poteri propri delle diverse istituzioni pubbliche, private e del privato sociale, attive nella città sui temi dell’infanzia e adolescenza. Tra i principali obiettivi vi è quello di promuovere e facilitare l’individuazione di corresponsabilità nella gestione di progetti, servizi e/o casi concreti, e soprattutto di favorire lo scambio sui significati e sulle diverse visioni presenti nella città in ordine alle priorità sul rispetto dei diritti dell’infanzia. 4. Convoca almeno due volte l’anno un incontro con i rappresentanti delle principali istituzioni cittadine corresponsabili della promozione della cultura maestranze nel settore agricolo e della tutela dei diritti dell’infanzia e adolescenza sia pubbliche che del privato sociale e facilita in ogni modo azioni di coordinamento, intese, accordi e protocolli operativi diretti tra i diversi soggettibonifica. 5. Il Tutore ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento dei compiti e funzioni di cui al presente articolo. Il Tutore è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

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Samples: Consorzio Di Bonifica

Funzioni. 13. Gli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo 3.1 Il Tutore è organo indipendente Direttore dell’Esecuzione impartisce all’impresa affidataria le disposizioni e le istruzioni necessarie tramite ordini di servizio, che svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza da qualsiasi Istituzione pubblica o privata devono riportare le motivazioni alla base dell’ordine e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionaledevono essere comunicati al Rup. 23.1.1 Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile delle prestazioni, secondo le modalità di cui al par. 6 delle presenti linee guida, nel tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l’impresa affidataria deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni. 3.1.2 La trasmissione degli ordini di servizio, dei verbali, degli atti e delle comunicazioni tra Direttore dell’Esecuzione e imprese esecutrici, nonché le comuncazioni tra stazione appaltante, Rup e Direttore dell’Esecuzione, devono avvenire mediante PEC. In tal caso, i documenti trasmessi si hanno per conosciuti dall’impresa esecutrice acquisita la ricevuta di avvenuta consegna del documento via PEC. Le funzioni del Tutore sono comunicazioni tra stazione appaltante, Rup e Direttore dell’Esecuzione, laddove siano soggetti interni alla medesima stazione appaltante, avvengono con le seguentimodalità stabilite dall’ordinamento della stessa, che devono comunque garantire l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche. 3.2 Il Direttore dell’Esecuzione redige: a) vigila a livello cittadino sull’applicazione i processi verbali di accertamento di fatti (in particolare quelli relativi all’avvio, sospensione, ripresa e ultimazione dell’esecuzione), che devono essere inviati al Rup entro cinque giorni dalla data della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con Legge n. 176 del 27 maggio 1991, nonché della Convenzione sull’esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo recepita in Italia con Legge n. 77 del 20 marzo 2003, conformemente a quanto stabilito anche a livello nazionale dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza con Legge n. 112 del 12 luglio 2011, nonché con quanto stabilito dalle altre Convenzioni Internazionali e dalle norme interne adottate in materia di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, per quanto rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune di Barirelativa redazione; b) contribuisce le relazioni per il Rup (quali la relazione particolareggiata ai sensi dell’art. 108, comma 3, del Codice, le relazioni riservate redatte a garantire il rispetto e l’attuazione dei diritti sanciti dalla Convenzione secondo i “quattro principi generali” delineati dal Comitato ONU: - non discriminazione (art. 2): tutti i diritti sanciti dalla Convenzione si applicano a tutti i minori senza alcuna distinzione seguito dell’iscrizione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità o altro fattore identitario; - migliore interesse del minore (art. 3): in tutte le decisioni il migliore interesse del minore deve avere una considerazione preminente; - diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6): non solo deve essere tutelato il diritto alla vita, ma si deve garantire anche la sopravvivenza e lo sviluppo delle persone minorenni; in tal senso il Tutore si adopererà con pareri non vincolanti affinché siano sempre tutelate e sostenute la maternità e la genitorialità, specie in presenza di condizioni di indigenza riserve nei documenti contabili da parte del nucleo familiare; - partecipazione e rispetto per l’opinione del minore (art. 12): per determinare in che cosa consiste il migliore interesse del minore egli deve essere ascoltato e la sua opinione deve essere presa in considerazione; c) promuove azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel Comune di Baridell’impresa affidataria, nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito, comprese iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti dei minori a partire dai servizi, progetti e iniziative del Comune di Bari; d) promuove la partecipazione e l’ascolto di bambini e adolescenti a livello individuale e collettivo in qualsiasi ambito vengano prese decisioni che li riguardino direttamente o indirettamente; e) accoglie le segnalazioni e i bisogni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, e fornisce le informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti; f) segnala ogni forma di discriminazione tra le persone di minore età, di qualsiasi natura siano e in qualsiasi ambito esse avvengano, all’Autorità responsabile di garantire la tutela dei diritti in ciascun luogo o struttura specifica (a titolo semplificativo Scuola/Dirigente Scolastico, Ospedale/Direttore Sanitario), collaborando con la rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari già incaricati in materia di tutela dei diritti fondamentali dei minori; g) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico–sanitario, abitativo, urbanistico e all’Autorità Giudiziaria situazioni che richiedano interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario; h) segnala al Sindaco gli atti amministrativi ritenuti lesivi degli interessi delle persone di minore età al fine dell’annullamento degli stessi in autotutela e propone al Sindaco la costituzione della Città di Bari quale parte civile in procedimenti penali aventi ad oggetto violazioni dei diritti dei minori, previo parere espresso dall’avvocatura comunale; i) verifica, tramite la collaborazione con le Istituzioni preposte, che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell’accesso ai diritti senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità, o altro fattore identitario, con particolare attenzione ai soggetti che hanno difficoltà a trovare ascolto; j) può esprimere pareri non vincolanti sul Piano di Zona e su altri atti programmatici che il Comune di Bari emette in materia di infanzia, adolescenza, famiglia e istruzione, educazione; k) segnala ai competenti organismi dell’Amministrazione locale e centrale presenti nel territorio cittadino tutte le iniziative e raccomandazioni opportune per assicurare la piena promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; l) coordina la propria attività con il Garante Nazionale istituito con L. n. 112/2011 e col Garante Regionale dei diritti del minore istituito dalla Regione Puglia con l’art. 30 della Legge regionale 10/07/2006, n. 19; m) promuove con le Amministrazioni interessate protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso verifiche dirette delle condizioni dei minori in ogni situazione essi si trovino (scuola, centri di accoglienza, etc) previo consenso dei soggetti esercenti le responsabilità genitoriali, dirette o vicarie, e con i responsabili delle strutture stesse; n) sollecita l’adozione di provvedimenti normativi a favore e a tutela dei diritti dei minori presenti sul territorio comunale, con particolare attenzione per le categorie di minori svantaggiati/vulnerabili, quali i minori stranieri non accompagnati, i minori diversamente abili, i minori Rom, i minori in istituto o diversamente collocati al di fuori della famiglia di origine, i minori presenti negli istituti penali, etc; o) offre consulenza e sostegno ad operatori sociali e socio-sanitari, insegnanti, forze di polizia, a tutori e curatori di minori, ad altri operatori del settore. 3. L’Ufficio del Tutore, anche alla luce delle funzioni indicate, si propone come luogo neutro di ascolto dei soggetti pubblici e privati, Enti e singoli, con l’obiettivo di facilitare i rapporti tra i soggetti che a qualsiasi titolo si occupano di tematiche inerenti all’infanzia e adolescenza. Luogo di elaborazione e produzione di pensiero condiviso tra diversi saperi, professionalità e poteri propri delle diverse istituzioni pubbliche, private e del privato sociale, attive nella città sui temi dell’infanzia e adolescenza. Tra i principali obiettivi vi è quello di promuovere e facilitare l’individuazione di corresponsabilità nella gestione di progetti, servizi e/o casi concreti, e soprattutto di favorire lo scambio sui significati e sulle diverse visioni presenti nella città in ordine alle priorità sul rispetto dei diritti dell’infanzia. 4. Convoca almeno due volte l’anno un incontro con i rappresentanti delle principali istituzioni cittadine corresponsabili della promozione della cultura e della tutela dei diritti dell’infanzia e adolescenza sia pubbliche che del privato sociale e facilita in ogni modo azioni di coordinamento, intese, accordi e protocolli operativi diretti tra i diversi soggetti. 5. Il Tutore ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento dei compiti e funzioni di cui al presente articolocombinato disposto dell’art. 205, comma 3 e dell’art. 206 del Codice). 3.3 Il Tutore Direttore dell’Esecuzione è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla leggerilascio di certificati, quali il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni, inviato al Rup, che ne rilascia copia conforme all’impresa affidataria.

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Samples: Direttore Dell’esecuzione