Finalità e funzioni Clausole campione

Finalità e funzioni. Il Museo è un’istituzione permanente senza fini di lucro, al servizio della comunità, aperta al pubblico, che ha in custodia, conserva, valorizza e promuove lo studio e la conoscenza delle proprie collezioni e del patrimonio culturale del territorio al fine di (precisare meglio la propria specifica missione, in relazione alla tipologia delle collezioni, al loro ambito cronologico e territoriale, al rapporto con il territorio e la comunità). Il Museo, nello svolgimento dei propri compiti, assicura la conservazione, l’ordinamento, l’esposizione, lo studio, la conoscenza e la fruizione pubblica delle sue collezioni, attraverso diverse e specifiche attività. In particolare il Museo: • incrementa il suo patrimonio attraverso acquisti, depositi, lasciti, donazioni di beni coerenti alle raccolte e alla propria missione; • garantisce l’inalienabilità delle collezioni, salvo casi eccezionali che motivino l’alienazione e/o la cessione dei beni, nel pieno rispetto delle norme di tutela vigenti; • preserva l’integrità di tutti i beni in consegna e comunque posti sotto la sua responsabilità assicurandone la conservazione, la manutenzione e il restauro; • cura in via permanente l’inventariazione e la catalogazione dei beni, nonché la loro documentazione fotografica, secondo i criteri individuati dal Ministero per i beni e le attività culturali e adottati dalla Regione Toscana; • sviluppa, a partire dalle collezioni, lo studio, la ricerca, la documentazione e l’informazione; • assicura la fruizione dei beni posseduti attraverso l’esposizione permanente, prevedendo inoltre la rotazione delle opere in deposito e la loro consultazione; • organizza mostre temporanee, incontri, seminari, convegni, corsi di aggiornamento; • partecipa ad iniziative promosse da altri soggetti pubblici e privati con il prestito delle opere; • svolge attività educative e didattiche; • cura la produzione di pubblicazioni scientifiche e divulgative; • apre al pubblico la biblioteca specializzata, l’archivio, la fototeca, la mediateca; • promuove la valorizzazione del museo e delle sue collezioni; • si confronta, collega e collabora con istituzioni e enti analoghi e livello locale, nazionale e internazionale; • aderisce, nelle modalità previste dalla normativa, a formule di gestione associata con altri musei, in aggregazione territoriale o tematica. Nell’ambito delle proprie competenze, il Museo: • istituisce e favorisce rapporti di collaborazione con soggetti ed Enti pubblici e privati, finalizzati ...
Finalità e funzioni. Il Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo Firenze e Prato dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI ) e il Comune di Scandicci si impegnano nella collaborazione per lo sviluppo delle attività del polo di teleformazione TRIO attivo presso “La Fabbrica dei Saperi” (piazza Matteotti 31 Scandicci), sede del Centro risorse educative e didattiche del Comune di Scandicci, in stretta connessione con l’attività del Centro per l’impiego di Scandicci, per garantire la formazione e riqualificazione dei disoccupati e, più in generale, per assicurare ai cittadini del territorio la possibilità di intraprendere percorsi di formazione on-line utilizzando un’aula attrezzata e l’assistenza di un tutor.
Finalità e funzioni. La Commissione di Conciliazione ha la finalità di favorire il raggiungimento di un accordo, che le parti sottoscriveranno dichiarando di voler porre fine la controversia Più specificamente, la Commissione ha lo scopo di definire le controversie inerenti la conformità del contratto all'Accordo locale, sottoscritto in data , e in ogni caso quelle insorte in ragione del rapporto di locazione, comprese quelle inerenti l'interpretazione del contratto, la suddivisione delle spese condominiali e di manutenzione, proposte da una delle parti, anche a mezzo delle Organizzazioni o Associazioni di rispettiva rappresentanza. La definizione di una controversia avanti la Commissione non ha natura di arbitrato.
Finalità e funzioni. La Convenzione ha per scopo l’organizzazione della gestione amministrativa, tecnica, di pianificazione, promozione e valorizzazione della Zona naturale di salvaguardia individuata all’art. 1. In particolare, tramite la presente Convenzione, i Comuni sottoscrittori si propongono di organizzare la gestione associata della Zona naturale di salvaguardia. Scopi e finalità della gestione associata sono: • Per seguire e garantire le finalità che hanno portato all’istituzione della Zona naturale di salvaguardia, così come indicate all’ art. 52ter della Legge Regionale n. 19/2009, Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità: a) tutelare gli ecosistemi agro-forestali esistenti; b) promuovere iniziative di recupero naturalistico e di mitigazione degli impatti ambientali; c) attuare il riequilibrio urbanistico-territoriale per il recupero dei valori naturali dell'area; d) sperimentare modelli di gestione della fauna per un equilibrato rapporto con il territorio e con le popolazioni residenti; e) promuovere e sviluppare le potenzialità turistiche sostenibili dell'area; • tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche dell’area fluviale anche mediante interventi di ricostituzione di ambiti naturali e in funzione dell’uso sociale di tali valori; • tutelare le specie faunistiche e floristiche presenti sul territorio; • difendere e riqualificare il patrimonio naturale costituito dalle acque della Dora Riparia al fine di migliorarne le condizioni idrobiologiche ed ecologiche e di proteggerle da fattori inquinanti; • garantire forme d’uso del territorio e di sviluppo tendenti a valorizzare e ripristinare gli assetti ambientali e paesaggistici delle zone ripariali e le tecniche costruttive tradizionali che hanno caratterizzato la formazione e Rev 08 - ottobre 2021 l’evoluzione del paesaggio, concorrendo a mitigare e/o eliminare cause e situazioni di inquinamento e degrado; • promuovere, valorizzare incentivare le attività agrosilvopastorali, in coerenza con le destinazioni d’uso, nonché le attività economiche tradizionali e legate all’utilizzazione ecosostenibile delle risorse; • promuovere, organizzare e sostenere attività di studio, ricerca, didattiche, scientifiche, ricreative turistiche ecocompatibili con particolare riferimento all’ambiente fluviale; • concorrere alla redazione e realizzazione di piani e progetti di tutela ambientale d in materia di sicurezza idraulica predisposti da parte dell’...
Finalità e funzioni. La finalità del Fondo è quella di mobilitare e di fornire a condizioni favorevoli risorse finanziarie supplementari per lo sviluppo agricolo degli Stati Membri in sviluppo. A tale scopo, il Fondo fornisce mezzi finanziari, principalmente per progetti e programmi espressamente intesi a creare, sviluppare o migliorare sistemi di produzione alimentare ed a rafforzare le politiche e gli istituti connessi nel quadro delle priorità e strategie nazionali, tenuto conto della necessità di incrementare detta produzione nei Paesi più poveri tra quelli che soffrono di un deficit alimentare, del potenziale aumento della produzione alimentare in altri Paesi in sviluppo e della importanza di migliorare il livello di nutrizione e le condizioni di vita delle popola- zioni più povere nei Paesi in sviluppo.
Finalità e funzioni. Il Settore Servizi per il Lavoro di Firenze e Prato dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI) e l’Unione Montana dei Comuni del Mugello si impegnano nella collaborazione per lo svi- luppo delle attività del Polo di teleformazione TRIO attivo presso i locali dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello, in stretta connessione con l’attività del Centro per l’impiego di Borgo San Lo- renzo, per garantire la formazione e riqualificazione dei disoccupati e più in generale per assicurare ai cittadini del territorio la possibilità di intraprendere percorsi di formazione online utilizzando un’aula attrezzata e l’assistenza di un tutor. Gli obiettivi del progetto possono essere così sintetizzati: - riqualificare la forza lavoro; - rispondere alla crescente domanda di formazione dei cittadini, in particolare di coloro che sono di- soccupati/inoccupati iscritti a un Centro per l’impiego; - assicurare ai cittadini l’aggiornamento delle competenze professionali; - favorire il legame tra formazione ed esigenze delle imprese del territorio.
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  • Finalità dell’Accordo Le Parti individuano ampi e diversificati ambiti riguardo ai quali instaurare un rapporto collaborativo, così come di seguito indicato: 2.1 Riconoscendo il ruolo fondamentale che ciascuna di esse ricopre per lo sviluppo del territorio e della Comunità di riferimento, concordano di collaborare per una virtuosa integrazione delle proprie attività, lì dove ritenuto utile ed efficace per migliorare i servizi offerti ed in raccordo eventuale con altre istituzioni interessate. 2.2 Affermando il valore e l’importanza di un aggiornamento continuo delle conoscenze, fondate su adeguati approfondimenti tecnico-scientifici, stabiliscono che la collaborazione potrà riguardare l’elaborazione di proposte, l’esecuzione di studi ed analisi, lo sviluppo di progetti ed attività, l’applicazione di soluzioni innovative nei campi di comune interesse.

  • Compiti e funzioni Le R.S.U. subentrano alle R.S.A. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge. La R.S.U. e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, possono stipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal vari contratti collettivi nazionali di lavoro.

  • Finalità e obiettivi 1. Il presente Accordo ha la finalità di semplificare alcune modifiche non sostanziali dell’assetto scolastico. Si tratta di procedure dovute ad esigenze temporanee e permanenti manifestate dalle Istituzioni Scolastiche e/o dagli Enti locali in tema di sicurezza degli edifici scolastici, di disponibilità edilizia, di allocazione degli studenti. Tali situazioni tradizionalmente erano sottoposte, nell’ambito del procedimento autorizzativo del Piano regionale di dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta formativa, a tempi procedimentali non sostenibili in relazione alle suddette esigenze e alla necessità di tenere costantemente aggiornati i dati informativi ufficiali delle scuole. . Il presente Accordo ha l’obiettivo, inoltre, di condividere tra le parti il dataset disponibile nei sistemi informativi ufficiali del sistema dell’istruzione (Sistema Informativo Dell’Istruzione – SIDI, Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica – ARES, ecc.) attraverso il portale xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx, al fine di supportare, agevolare e semplificare i procedimenti di competenza di ciascun Ente negli interventi disciplinati dal presente Accordo, in materia di dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta formativa e negli altri procedimenti di competenza e consentirne l’aggiornamento alla situazione presente in punto di fatto sul territorio. 2. Per l’obiettivo di cui al comma precedente, si condividono i dati in possesso e si promuove l’utilizzo dei suddetti sistemi informativi ufficiali, presso i Comuni, le Province/Città Metropolitana, anche avvalendosi della collaborazione dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dell’Unione delle Province Italiane. Parimenti, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia si impegna a condividere i dati in proprio possesso e promuovere l’utilizzo dei suddetti sistemi informativi ufficiali presso le Istituzioni Scolastiche.

  • Indennità di funzione A decorrere dalla data di attribuzione della categoria di Quadro, l’azienda corrisponderà mensilmente ai lavoratori interessati un'indennità di funzione pari a € 50,00 (cinquanta/00 uro) lordi per ciascuna mensilità. Per ciò che attiene al secondo livello, le parti firmatarie del presente accordo si impegneranno a perseguire l’obiettivo di caratterizzarlo per i seguenti aspetti: - valutazione delle prestazioni in relazione al conseguimento di obiettivi prefissati, concordati e correlati alle funzioni assegnate; - verifica periodica delle potenzialità professionali per una migliore utilizzazione; - definizione e revisione periodica di bilanci di carriera; - verifica periodica di qualità, quantità e tempestività dei flussi informativi; - modalità d’esercizio della formazione continua; - incentivazione della mobilità professionale e di carriera.

  • FINALITA’ Scopo principale delle borse di mobilità extra UE è di consentire agli studenti di svolgere una parte del proprio corso di studi presso la sede estera di un’università straniera sostituendo le attività formative previste dal proprio piano di studio con attività formative dell’università ospitante compatibili per carico didattico ed obiettivi formativi o di svolgervi ricerca per la tesi1. Gli studenti partecipanti a tale programma di scambio hanno l’opportunità di ottenere il riconoscimento degli esami sostenuti presso l’università di destinazione in termini di voti e di crediti ottenuti da parte della propria facoltà. Lo studente in mobilità riceve un contributo economico e ha la possibilità di seguire corsi e di usufruire delle strutture disponibili presso l’ente ospitante senza ulteriori tasse di iscrizione (anche se potrebbero essere richieste eventuali spese di partecipazione imposte dall’Università ospitante2), con la garanzia del pieno riconoscimento delle attività sostenute all’estero (con esito positivo) purchè con Learning Agreement/Change form. Il pieno riconoscimento dell’attività svolta all’estero è uno degli impegni sottoscritti da Sapienza Università di Roma con l’approvazione del “Regolamento per la Mobilità 1 In virtù dell’esistenza presso Sapienza di un programma di finanziamento già specificatamente dedicato a borse di studio per tesi all’estero, l’Area per l’Internazionalizzazione, pur mantenendo valida l’opportunità per i candidati di partecipare al bando con l’obiettivo di svolgere un periodo di mobilità all’estero per effettuare ricerca per la propria tesi, si riserva nell’ambito del presente bando di dare priorità ai progetti dei candidati finalizzati a frequentare corsi e sostenere i relativi esami presso l’università di destinazione. 2 Gli studenti vincitori di borse di studio verso Paesi extra-UE sono tenuti al versamento esclusivo delle tasse di iscrizione all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, che, tuttavia, non è responsabile di eventuali spese di partecipazione imposte dalle università ospitanti agli studenti in mobilità. studentesca e il riconoscimento di periodo di studio e formazione all’estero” (D.R. prot. n. 34218 del 13.05.2015). Durante tutto il soggiorno all’estero gli studenti dovranno risultare iscritti a Sapienza e potranno conseguire il titolo di studio (laurea o laurea magistrale/specialistica) soltanto dopo aver concluso il periodo di studio all’estero. La borsa di studio erogata in base al presente bando costituisce un rimborso di parte dei costi derivanti dalla permanenza all’estero del candidato vincitore, che dovrà provvedere a tutte le spese, incluse quelle per il visto, il viaggio, il vitto e l’alloggio ed eventuali tasse di partecipazione a programmi internazionali imposte dalla università ospitante, oltre ad accendere una eventuale polizza assicurativa per le spese sanitarie al momento della partenza.

  • Dichiarazioni finali Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

  • Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 1. L'appaltatore è obbligato: a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti; b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura; d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori. 2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. 3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

  • Effetti dei nuovi stipendi 1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • Funzioni 1. La Commissione consultiva esprime parere obbligatorio nelle seguenti materie: a) formazione e variazione degli organici dei servizi; b) formazione e variazione di norme regolamentari; c) tariffe; d) criteri e procedure per i turni e gli orari del servizio Taxi. 2. La Commissione può nominare gruppi di lavoro con il compito di affrontare tematiche specifiche di settore. 3. La Commissione è tenuta a rendere il parere di cui al precedente comma 1 entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora le siano richiesti pareri facoltativi, la Commissione è tenuta a dare immediata comunicazione all'organo richiedente del termine entro il quale il parere sarà reso. 4. In caso di decorrenza del termine di cui al comma 3 senza che sia stato comunicato il parere o senza che il Presidente della Commissione abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'organo cui spetta la decisione di procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere. 5. Nel caso in cui la Commissione abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 3 può essere interrotto per una sola volta ed il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori.