PROFILI GENERALI. 1. Nomina del Direttore dei Lavori e costituzione dell’ufficio di direzione lavori
1.1. La stazione appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (Rup), nomina il Direttore dei Lavori individuandolo tra i soggetti, in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all’oggetto del contratto (art. 24, comma 1, del Codice):
a) personale degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) personale degli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali , i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
c) personale appartenente a organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
d) soggetti di cui all’articolo 46 del Codice. Il conferimento dell’incarico a un soggetto esterno avviene con le modalità di cui all’art. 31, comma 8 e nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 24, comma 5, del Codice .
1.2. Ai sensi dell’art. 101, comma 2, del Codice :
a) la nomina del Direttore dei Lavori deve effettuarsi prima dell’avvio delle procedure di gara;
b) i compiti e le funzioni di direzione dei lavori devono essere attribuite ad un solo soggetto. In relazione alla complessità dell’intervento il Direttore dei Lavori può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere, che devono essere dotati di adeguata competenza e professionalità in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avrà la costituzione di un “ufficio di direzione dei lavori” ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Codice.
1.3. Il Direttore dei Lavori svolge, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa sulla sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il direttore nominato non sia in possesso dei predetti requisiti:
a) la stazione appaltante procede alla costituzione dell’Ufficio di direzione lavori prevedendo la presenza di almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti previsti dalla richiamata normativa sulla sicurezza ai sensi dell’art. 101, comma 3, lett. d),del Codice;
b) in alternativa, la stazione appaltante affida l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione con le modalità previste dal citato art. 31, comma 8, del Codice.
PROFILI GENERALI. La confisca ex a. 12 sexies legge n. 356/1992 costituisce uno strumento ablatorio connotato, anzitutto, in negativo, dall’assenza di un nesso pertinenziale concreto (o di fatto), ovvero di derivazione economico-temporale del bene rispetto al fatto di reato commesso. In positivo, inoltre, è caratterizzato da una pertinenzialità, tipizzata a livello normativo, con il titolo astratto di reato per cui l’imputato, dominus di fatto del bene aggredito, viene condannato in via definitiva. In altri termini, la condanna per uno dei reati tipici (o presupposto) previsti dalla norma (in quanto stimati dal legislatore idonei a creare un'accumulazione economica che, di per sé, costituisce possibile strumento di ulteriori delitti) rende confiscabili tutti i beni sproporzionati ai redditi o ai proventi dell’attività economica del soggetto passivo che ne dispone, ove privi di giustificazione lecita. In tale previsione, il reato presupposto non costituisce, dunque, la scaturigine diretta e riconoscibile del patrimonio illecito, secondo il classico criterio d’immediata o comunque riconoscibile derivazione, già previsto e contrastabile con lo strumento della confisca ex a. 240 c.p., proprio del prezzo, del prodotto, del profitto e del mezzo del reato. Piuttosto, il reato presupposto rappresenta il sintomo normativo (presunzione iuris tantum) di un sistema di vita illecito, questo sì origine dell’accumulazione di un patrimonio sproporzionato. E’ in questo limitato senso che può essere ammessa una definizione dell’istituto quale sanzione senza reato, non essendo, come detto, richiesto uno specifico accertamento della provenienza dei beni dall’attività illecita del condannato. In questo quadro, la presunzione è vincibile, ma certamente origina un onere di allegazione sulla legittima provenienza dell’acquisto e la veritiera appartenenza del bene medesimo (C.Cost. ord. 18/2006). A conforto di quanto appena notato, può ricordarsi che recentemente le Sezioni Unite hanno sottolineato come la confisca ex art. 12-sexies “richiede la commissione di un reato tipico, per giunta accertato da una sentenza di condanna, ordinariamente generatore - per la sua tipologia - di disponibilità illecite di natura delittuosa, ancorché l'adozione del provvedimento ablativo prescinda (anche in questo caso) da un nesso di pertinenzialità del bene con il reato per il quale è intervenuta la condannam (sent. n. 33451/14)”. Dalla natura di misura di sicurezza, seppur atipica, dell’istituto derivano rilevanti...
PROFILI GENERALI. 1. Nomina del Direttore dell’Esecuzione e rapporti con il Responsabile Unico del Procedimento
1.1. L’incarico di Direttore dell’Esecuzione è, di norma, ricoperto dal Responsabile Unico del Procedimento (Rup), nei casi indicati al par. 5 delle linee guida adottate dall’X.X.XX. ai sensi dell’art. 31, comma 5, del Codice. Qualora non vi sia tale coincidenza, la stazione appaltante, su proposta del Rup, nomina il Direttore dell’Esecuzione individuandolo tra i soggetti, in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all’oggetto del contratto:
a) personale della stazione appaltante titolare del contratto o di altre stazioni appaltanti, mediante stipula di apposite convenzioni;
b) professionisti esterni individuati con le modalità previste previste dall’art. 31, comma 8, del Codice.
1.2. Il Direttore dell’Esecuzione, fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal Rup, opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto. A tal fine, il Direttore dell’Esecuzione:
a) presenta periodicamente al Rup un rapporto sull’andamento delle principali attività di esecuzione del contratto;
b) propone modifiche e varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Rup, nei casi e alle condizioni previste dall’art. 106 del Codice;
c) comunica al Rup le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione del contratto e redige processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l’imprenditore.
1.3. Nel caso in cui il Rup impartisca un ordine di servizio all’impresa affidataria che secondo il Direttore dell’Esecuzione potrebbe compromettere la regolare esecuzione del contratto, lo stesso Direttore dell’Esecuzione deve comunicare per iscritto al Rup le ragioni, adeguatamente motivate, del proprio dissenso e soltanto se quest’ultimo conferma la propria posizione il Direttore dell’Esecuzione deve procedere conformemente alle istruzioni ricevute.
PROFILI GENERALI. L’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP) è un ente pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile, e gode di autonomia statutaria e regolamentare. Costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478 con il nome di Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), l’Istituto ha assunto l’attuale denominazione dal 1° dicembre 2016 a seguito delle modifiche apportate al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive”, dal decreto legislativo correttivo e integrativo 24 settembre 2016, n. 185. L’attuale configurazione dell’Istituto rinviene il proprio fondamento normativo principalmente nell’articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante “Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali”; nelle disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca”, applicabili all’Istituto in quanto legislativamente annoverato tra gli enti pubblici di ricerca (articolo 1, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo); e, infine, nella deliberazione del Consiglio di amministrazione INAPP n. 2 del 17 gennaio 2018, con cui è stato approvato il vigente statuto dell’Istituto, entrato in vigore il 2 maggio 2018 in sostituzione di quello approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 gennaio 2011. Per assicurarne il funzionamento, il decreto costitutivo prevedeva originariamente che l’Istituto in esame fosse legittimato a ricevere “contributi, proventi, rimborsi e redditi di qualsiasi natura nonché (…) elargizioni, donazioni e prestiti che comunque gli pervengano” e, segnatamente, un “contributo annuo, da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro (…)” (articolo 15). Attualmente, le fonti di entrata che consentono all’Istituto di svolgere le funzioni e i compiti a esso assegnati sono elencate nel vigente statuto (articolo 14), la principale delle quali è costituita dal contributo annuo erogato dal Ministero vigilante a valere sul proprio stato di previsione della spesa, con cui è fornita copertura finanziaria al...
PROFILI GENERALI. 1 - Nomina del Direttore dei Lavori e costituzione dell’ufficio di direzione lavori 2 - Incompatibilità
PROFILI GENERALI. 1. La garanzia patrimoniale generica 591
1.1. Natura giuridica 591
PROFILI GENERALI. 1. Nomina del Direttore dei Lavori e costituzione dell’ufficio di direzione lavori 1.1
a) personale degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) personale degli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
c) personale appartenente a organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
d) soggetti di cui all'articolo 46 del Codice. Il conferimento dell'incarico a un soggetto esterno avviene con le modalità di cui all'art. 31, comma 8 e nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 24, comma 5, del Codice.
PROFILI GENERALI. 1. Nozione di promessa unilaterale 1065
2. Il problema della tipicita` delle promesse 1066
2.1. La tesi della rigorosa tipicita` delle promesse 1066
2.2. La tesi estensiva che qualifica le promesse come una categoria aperta piuttosto che come un numero chiuso ispirato ad una logica di rigorosa tipicita` 1068
3. Promessa unilaterale, expressio causae e giustificazione causale del vin- colo 1070
4. Le possibili giustificazioni causali delle promesse 1072
5. La prassi del commercio internazionale e le fonti sovranazionali: principi unidroit e principles of european contract 1072
PROFILI GENERALI. 1. Successione nel rapporto obbligatorio e novazione soggettiva 531
2. Modificazioni soggettive dal lato passivo e dal lato attivo del rapporto ob- bligatorio: profili generali 533
PROFILI GENERALI. Attività e Autorizzazioni