Profili generali. L’articolo unico, commi da 39 a 43 della legge 24 dicembre 2007 n. 247 apporta significative modifiche al decreto legislativo n. 368/2001 in materia di contratto a termine. In via generale il comma 39 inserisce all’art. 1 del D.Lgs 368/2001 la seguente locuzione “Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”. Tale previsione normativa codifica l’indirizzo prevalente della dottrina, secondo cui le ragioni giustificatrici del contratto a termine devono riferirsi a esigenze di carattere temporaneo o, comunque, non stabili. Non è, pertanto, ipotizzabile la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare occasioni permanenti di lavoro. In base alla stessa previsione, la nullità della clausola sul termine comporta la conversione del contratto a termine in un rapporto a tempo indeterminato. In ogni caso, le ragioni che determinano l’apposizione del termine devono essere oggettive e verificabili, per evitare comportamenti fraudolenti da parte del datore di lavoro, e devono sussistere al momento della stipula del contratto, poiché la sopravvenuta stabilità dell’esigenza non può incidere sulla legittimità del contratto di lavoro e del suo termine. L’onere della prova dell’effettiva sussistenza delle ragioni che giustificano l’apposizione del termine grava sul datore di lavoro, secondo la regola generale contenuta nell’articolo 2697 del Codice civile. Le ragioni che giustificano il ricorso al contratto a termine devono essere specificate per iscritto nell’atto di assunzione (articolo 1, comma 2, decreto legislativo 368/2001). La specificazione delle ragioni permette di assicurare al lavoratore la conoscenza dei motivi dell’assunzione a termine, di “cristallizzare” la causale di assunzione, rendendola immodificabile nel corso del rapporto, nonché di consentire il controllo giurisdizionale, volto a verificare l’effettiva sussistenza del nesso di causalità tra le ragioni addotte e la specifica assunzione a tempo determinato. Pertanto, come è stato rilevato dalla giurisprudenza, le parti, in sede di stipula del contratto, non potranno limitarsi a ripetere semplicemente la formula normativa, ma dovranno indicare le ragioni dell’assunzione a termine con sufficiente descrizione.
Profili generali. 1. Nomina del Direttore dell’Esecuzione e rapporti con il Responsabile Unico del Procedimento
1.1. L’incarico di Direttore dell’Esecuzione è, di norma, ricoperto dal Responsabile Unico del Procedimento (Rup), nei casi indicati al par. 5 delle linee guida adottate dall’X.X.XX. ai sensi dell’art. 31, comma 5, del Codice. Qualora non vi sia tale coincidenza, la stazione appaltante, su proposta del Rup, nomina il Direttore dell’Esecuzione individuandolo tra i soggetti, in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all’oggetto del contratto:
a) personale della stazione appaltante titolare del contratto o di altre stazioni appaltanti, mediante stipula di apposite convenzioni;
b) professionisti esterni individuati con le modalità previste previste dall’art. 31, comma 8, del Codice.
1.2. Il Direttore dell’Esecuzione, fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal Rup, opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto. A tal fine, il Direttore dell’Esecuzione:
a) presenta periodicamente al Rup un rapporto sull’andamento delle principali attività di esecuzione del contratto;
b) propone modifiche e varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Rup, nei casi e alle condizioni previste dall’art. 106 del Codice;
c) comunica al Rup le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione del contratto e redige processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l’imprenditore.
1.3. Nel caso in cui il Rup impartisca un ordine di servizio all’impresa affidataria che secondo il Direttore dell’Esecuzione potrebbe compromettere la regolare esecuzione del contratto, lo stesso Direttore dell’Esecuzione deve comunicare per iscritto al Rup le ragioni, adeguatamente motivate, del proprio dissenso e soltanto se quest’ultimo conferma la propria posizione il Direttore dell’Esecuzione deve procedere conformemente alle istruzioni ricevute.
Profili generali. 1. L’Impresa Aggiudicataria dovrà eseguire i servizi oggetto d’appalto avvalendosi di proprie risorse umane assunte alle proprie dipendenze o in alternativa vincolate da contratti di collaborazione professionale di lavoro autonomo o altre figure contrattuali riconosciute dall’ordinamento, idonee e adeguate in numero e professionalità, atte a garantire l’esecuzione delle attività a perfetta regola dell’arte, per il conseguimento dei risultati richiesti dalla Stazione appaltante. L’Aggiudicataria provvederà a propria cura e spese al pagamento delle retribuzioni e dei compensi spettanti a tutte le figure professionali impiegate nell’esecuzione del contratto.
2. In particolare, per tutte le figure professionali impiegate nell’appalto l’Impresa Aggiudicataria si impegna ad instaurare rapporti di collaborazione professionale di lavoro autonomo ovvero contratti di lavoro subordinato a seconda delle fattispecie contrattuali applicabili nel caso di specie ed in conformità alle vigenti normative giuslavoristiche e di settore.
3. Tutto il personale impiegato nei servizi deve essere in possesso di qualifiche professionali, titoli di studio e preparazione accademica-professionale adeguata alle mansioni effettivamente svolte ed ai corsi di strumento/danza che si andranno effettivamente a curare e presiedere.
4. L’I.A. deve osservare scrupolosamente, compatibilmente con le fattispecie contrattuali attivate con i propri collaboratori e con la normativa di settore, tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia fiscale, di prevenzione ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale, nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.
5. Il Comune di Cernusco sul Naviglio è sollevato da obbligazioni e responsabilità per controversie relative a retribuzioni, adempimenti fiscali, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni, e comunque da ogni controversia dovesse insorgere tra l’appaltatore ed il personale impiegato nei servizi.
6. L’Impresa Aggiudicataria ha il compito di gestire le proprie risorse umane, promuovendone la formazione e lo sviluppo, nonché di proporre all’Ente appaltante le modalità organizzative più adeguate per la gestione del servizio. Tutto il personale addetto e incaricato per i servizi di cui al presente capitolato dovrà possedere adeguata professionalità, c...
Profili generali. La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal D.lgs. 231/2001 per l’esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l’effettività del Modello medesimo. È fatto divieto alla Società, ed agli esponenti di questa, di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. A tale riguardo si chiarisce che sono previste sanzioni disciplinari: − in caso del mancato rispetto delle misure e dei principi indicati nel Modello; − nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante e degli altri soggetti tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 (e.g., facilitatore, etc.); − nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. Inoltre, sono previste sanzioni in caso di condotte volte ad ostacolare (nonché i tentativi di ostacolare) la segnalazione e in caso di violazione degli obblighi di riservatezza delle informazioni di cui alla segnalazione ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023. L’irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello prescinde dall’eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall’esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto. A seguito della comunicazione dell’OdV della violazione del Modello, viene avviata una procedura d’accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del dipendente; tale procedura d’accertamento è condotta dagli organi sociali preposti all’irrogazione delle sanzioni disciplinari, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa. IPSEN S.p.A., attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede dunque ad irrogare con coerenza, imparzialità, e uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro; le misure sanzionatorie per le diverse figure professionali sono di seguito indicate.
Profili generali. PRESUPPOSTI DI CARATTERE SOGGETTIVO: i reati che consentono il sequestro e la confisca
Profili generali. Con l’avvio del Single Supervisory Mechanism (SSM) la Banca Centrale Europea (BCE) ha assunto la vigilanza diretta sulle banche significative (Significant Institutions – “SI”) che svolge avvalendosi dei Joint Supervisory Team (JST), ognuno dei quali è coordinato dall’SSM ed è composto da personale di quest’ultimo e delle autorità nazionali. Per lo svolgimento delle proprie attività i JST si avvalgono dei principi, criteri e metodologie compendiati nel Supervisory Manual (SM). La Banca d’Italia continua, invece, a condurre le attività di vigilanza diretta sulle banche meno significative (Less Significant Institutions – “LSI”). Queste ultime, a loro volta, sono ripartite in High, Medium e Low Priority LSI (rispettivamente HPLSI, MLSI, LPLSI) con conseguenti diversi obblighi di rendicontazione nei confronti della BCE sulla base delle linee guida definite da quest’ultima in collaborazione con le singole autorità di xxxxxxxxx. L’analisi dei rischi e la valutazione complessiva delle LSI individuate come High Priority è svolta con le metodologie e i criteri contenuti nel documento “SSM LSI SREP Methodology”, pubblicato sul sito internet dell’SSM. Peraltro, per tali intermediari, gli schemi di analisi di cui alla presente Guida (cfr. Parte Prima, Sez. III) sono utilizzati per svolgere approfondimenti e giungere, eventualmente, a una modifica dei punteggi degli schemi di analisi della metodologia LSI SREP. Continuano a far capo alla Banca d’Italia, anche con riferimento alle SI, i compiti in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza dei rapporti con la clientela e di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
Profili generali. È ammessa la partecipazione di Raggruppamenti di Operatori Economici (“ROE”) sotto forma di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (“RTI”), di Consorzi, anche in forma di Società consortili, nonché di GEIE, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dal Bando di gara, dal presente Disciplinare e secondo le modalità di seguito riportate. Se non diversamente disposto, in caso di GEIE si applica la disciplina dettata per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese. Per le Società consortili si rinvia alla disciplina dettata per i Consorzi costituiti. Non è ammessa la partecipazione alla gara di una impresa in più di un ROE ovvero la partecipazione alla gara da parte di una impresa contemporaneamente in forma individuale e all’interno di un ROE, pena l’esclusione dalla gara sia dell’impresa medesima che del ROE al quale l’impresa partecipa. Fermo quanto disposto al precedente Titolo II, i Raggruppamenti Temporanei di Imprese, i Consorzi ordinari ed i GEIE dovranno osservare, a pena di esclusione, le seguenti prescrizioni.
Profili generali. Attività e Autorizzazioni
Profili generali. La tavola 3 riepiloga la ripartizione delle banche LSI nelle quattro classi di priorità.
Profili generali. Il processo per l’aggiornamento della profilatura degli intermediari e della relativa base dati è coordinato annualmente dalla Divisione Procedure di vigilanza e analisi dei rischi (PAR) (cfr par. I.6). Su base consolidata (gruppi bancari e gruppi di SIM) la profilatura è determinata utilizzando il solo criterio dimensionale definito sulla base delle macro-categorie di cui al successivo paragrafo I.513.