PROFILI GENERALI Clausole campione
PROFILI GENERALI. L’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP) è un ente pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile, e gode di autonomia statutaria e regolamentare. Costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478 con il nome di Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), l’Istituto ha assunto l’attuale denominazione dal 1° dicembre 2016 a seguito delle modifiche apportate al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive”, dal decreto legislativo correttivo e integrativo 24 settembre 2016, n. 185. L’attuale configurazione dell’Istituto rinviene il proprio fondamento normativo principalmente nell’articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante “Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali”; nelle disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca”, applicabili all’Istituto in quanto legislativamente annoverato tra gli enti pubblici di ricerca (articolo 1, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo); e, infine, nella deliberazione del Consiglio di amministrazione INAPP n. 2 del 17 gennaio 2018, con cui è stato approvato il vigente statuto dell’Istituto, entrato in vigore il 2 maggio 2018 in sostituzione di quello approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 gennaio 2011. Per assicurarne il funzionamento, il decreto costitutivo prevedeva originariamente che l’Istituto in esame fosse legittimato a ricevere “contributi, proventi, rimborsi e redditi di qualsiasi natura nonché (…) elargizioni, donazioni e prestiti che comunque gli pervengano” e, segnatamente, un “contributo annuo, da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro (…)” (articolo 15). Attualmente, le fonti di entrata che consentono all’Istituto di svolgere le funzioni e i compiti a esso assegnati sono elencate nel vigente statuto (articolo 14), la principale delle quali è costituita dal contributo annuo erogato dal Ministero vigilante a valere sul proprio stato di previsione della spesa, con cui è fornita copertura finanziaria al...
PROFILI GENERALI. Le caratteristiche essenziali delle misure di prevenzione di identificano nella funzione preventiva e nel mancato previo accertamento della commissione di un reato. Anche in assenza e prima di esso, le esigenze di prevenzione dello Stato giustificano misure limitative delle libertà personali attraverso l’imposizione di prescrizioni dirette ad agevolare il controllo e la vigilanza degli organi preposti alla tutela della sicurezza pubblica. Sotto il profilo storico, senza ripercorrere le tappe del lungo sviluppo della normativa in materia, merita segnalare due snodi fondamentali. Il primo è rappresentato dalla legge n. 575/1965, con cui è stata prevista l’applicabilità alle persone indiziate di appartenere ad associazioni mafiose della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con specifici inasprimenti. Proprio da quel momento le finalità preventive sono state estese dalle tradizionali categorie di c.d. pericolosità comune a soggetti che si ritengono attinti da un grado di pericolosità qualificata sulla base del grado di attribuibilità della partecipazione a un’associazione criminale per la prima volta legislativamente denominata “mafia”, seppur all’epoca non ancora tipizzata. La seconda tappa fondamentale è rappresentata dal d.l. n. 92/08, conv. dalla l. n. 125/08 che ha previsto, tra l’altro, oltre all’applicabilità delle misure personali anche a indiziati di gravi reati in materia di mafia (delitti elencati nell’art. 51, comma 3 bis, c.p.p.) anche l’estensione (SU 13426/10) del sequestro e della confisca nei confronti delle persone c.d. pericolose semplici (o comuni) . Le misure di prevenzione rappresentano una particolarità dell’ordinamento italiano, nel quale l’aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati può essere realizzata sia con la confisca “allargata”, nel ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, sia con la confisca di prevenzione nell’ambito di un procedimento “semplificato” che prescinde dalla condanna. In quest’ultimo caso l’obiettivo non è quello di sanzionare la persona ma di acquisire in favore dello Stato beni entrati illecitamente nella disponibilità di persone pericolose, anche perché indiziate di gravi reati; beni da sottrarre per prevenire l’ulteriore manifestazione della pericolosità della persona, accentuata dall’utilizzo di quei beni Il sistema italiano delle misure di prevenzione patrimoniale, tradotto nell’espressione “confisca senza condanna”, ha superato indenne diversi vagli della CEDU. Tenuto presente l’art. 1 del protocollo a...
PROFILI GENERALI. Il processo per l’aggiornamento della profilatura degli intermediari e della relativa base dati è coordinato annualmente dalla Divisione Procedure di vigilanza e analisi dei rischi (PAR) (cfr par. I.6). Su base consolidata (gruppi bancari e gruppi di SIM) la profilatura è determinata utilizzando il solo criterio dimensionale definito sulla base delle macro-categorie di cui al successivo paragrafo I.513.
PROFILI GENERALI. La proceduralizzazione dell’attività di vigilanza, concernente le fasi e le verifiche fondamentali, non esaurisce gli approfondimenti che è possibile effettuare per avere una piena conoscenza degli intermediari.
PROFILI GENERALI. Nella composizione della crisi da sovraindebitamento da parte del soggetto non consumatore, l'art 10 comma 1 stabilisce che, dopo il deposito della proposta, il giudice fissa l'udienza finalizzata a sottoporre il piano all'approvazione dei creditori; con il decreto di fissazione di udienza non possono, a pena di nullità: essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, azioni finalizzate ad ottenere sequestri sul beni del debitore, acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore (art. 10 comma 2 lett. c). La sospensione non opera nei confronti di titolari di crediti impignorabili. Con la fissazione del decreto di udienza dunque opera il cd. “automatic stay”, derivante direttamente dalla legge ( analogamente a quanto prevede l'art. 51 L.F. per il fallimento e l'art 168 L.F. per il concordato preventivo). - Analogo effetto automatico lo si ritrova nella liquidazione ( nel decreto di fissazione di udienza per dare esecuzione alla liquidazione ai sensi dell'art. 14 quinquies comma 2 lett. b) L'automatic stay non opera però per il piano del consumatore. Si ha quindi una differenza sostanziale tra i due istituti, in quanto nel piano del consumatore il giudice che fissa l'udienza per l'omologa non dispone automaticamente la sospensione dei procedimenti esecutivi pendenti, essendo chiamato ad effettuare una valutazione dei contrapposti interessi del debitore e dei creditori ( si ha dunque un margine di discrezionalità che invece manca nell'accordo del debitore); si segnala a tal proposito, a titolo esemplificativo, Trib. Verona 20 Aprile 2016 che ha disposto la sospensiva argomentando che tale provvedimento appariva indispensabile per dar corso alla procedura da sovraindebitamento, posto che il bene pignorato rientrava tra quelli messi a disposizione dal consumatore per dare esecuzione al piano. Il decreto del giudice del sovraindebitamento che dispone la sospensione delle procedure esecutive produce l'effetto dell'atto di pignoramento (art. 10 comma 5). Trattasi di un pignoramento che, secondo la dottrina, ha un effetto generale su tutto il patrimonio del debitore (alla stregua del fallimento). Alla luce di tale considerazione, qual è l'effetto del provvedimento di sospensione sulle procedure esecutive pendenti?
a) L'effetto sospensivo sulle procedure esecutive pendenti è temporaneo ed è destinato a decadere nel caso in cui l'accordo o il piano non vengano omologati ( nel frattempo gli atti di esecuzione compiuti medio tempore, cioè compiuti...
PROFILI GENERALI. Con il termine esterovestizione si fa riferimento alla fittizia localizzazione all’estero della residenza fiscale di una società che, al contrario, ha di fatto la sua attività e persegue il suo oggetto sociale in Italia. Ai fini della classificazione di un soggetto diverso dalle persone fisiche come residente o non residente nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 73 TUIR, occorre esaminare il c.d. place of effective management. Nello specifico occorre valutare: ➢la localizzazione nel territorio italiano, alternativamente, di uno dei seguenti elementi: •la sede legale (indicata nell’atto costitutivo o nello statuto), •la sede dell’amministrazione (individuabile nel luogo ove sono prese le decisioni relative all’attività aziendale), •l’oggetto principale della loro attività (individuabile in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato) ➢la durata della presenza di tali elementi nell’arco del periodo di imposta (maggiore di 183 giorni) Qualora uno di tali requisiti sussista per la maggior parte del periodo d’imposta la società estera potrebbe essere considerata residente in Italia, con conseguente applicazione della normativa fiscale italiana ai redditi prodotti dalla società estera. Art. 73, comma 5-bis - (soggetti IRES, presunzione residenza fiscale in Italia) ➢Ai sensi dell’articolo 73, comma 5-bis TUIR, salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del Codice Civile, in società di capitali ed enti commerciali italiani, se, in alternativa:
PROFILI GENERALI. Profili generali
PROFILI GENERALI. 1. Successione nel rapporto obbligatorio e novazione soggettiva 531
2. Modificazioni soggettive dal lato passivo e dal lato attivo del rapporto ob- bligatorio: profili generali 533
PROFILI GENERALI. 1. La garanzia patrimoniale generica 591
1.1. Natura giuridica 591
PROFILI GENERALI. Attività e Autorizzazioni
