Common use of Garanzia definitiva per la stipula del contratto Clause in Contracts

Garanzia definitiva per la stipula del contratto. A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l’aggiudicatario, all’atto della stipula del medesimo, dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 103 del D. Lgs. n.50/2016, una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale in favore della Stazione Appaltante. L’importo della garanzia definitiva è ridotto ove l’aggiudicatario sia in possesso dei requisiti elencati all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tali benefici, l’aggiudicatario dovrà produrre la documentazione attestante il possesso dei suddetti requisiti secondo le modalità indicate al precedente Paragrafo 10. Al fine di salvaguardare l’interesse pubblico, alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo Albo di cui all’articolo 106 del D. Lgs. n. 385/1993. La garanzia definitiva dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, D. Lgs. n. 50/2016.

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Samples: Gara a Procedura Aperta, Service Agreement

Garanzia definitiva per la stipula del contratto. A titolo di garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contrattodegli obblighi assunti, l’aggiudicatario, all’atto della stipula del medesimo, dovrà prestarel’Impresa, ai sensi e con le modalità dell’art. 103 del Codice, costituisce una garanzia definitiva di €.13.225,00 pari al 5% dell’importo contrattuale, mediante cauzione/garanzia fidejussoria. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia avrà efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni contrattuali, ivi compresi i periodi di garanzia ed assistenza contrattualmente previsti. La garanzia fidejussoria, a scelta dell’Impresa può essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice. Nell’eventualità di ricorso ad intermediari finanziari, il modulo di fidejussione deve contenere gli estremi dell’autorizzazione di cui all’art. 103 del D. Lgs. n.50/2016, una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale in favore della Stazione Appaltante. L’importo della garanzia definitiva è ridotto ove l’aggiudicatario sia in possesso dei requisiti elencati all’art. 93107, comma 73, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 50/2016. Per fruire di tali benefici, l’aggiudicatario dovrà produrre la documentazione attestante il possesso dei suddetti requisiti secondo le modalità indicate al precedente Paragrafo 10. Al fine di salvaguardare l’interesse pubblico, alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento385. La predetta garanzia potrà dovrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo Albo corredata: a) da autentica notarile ai sensi dell’articolo 2703 del Codice Civile; L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione presso gli Istituti interessati in merito alle garanzie rilasciate e ai poteri dei sottoscrittori. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 106 1957, secondo comma, del D. Lgs. n. 385/1993. La Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia definitiva dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzionedell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta dell’80 per cento) dell'iniziale cento dell’iniziale importo garantito secondo quanto stabilito garantito. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Solo a tale data l’Impresa potrà attivare la procedura di svincolo automatico di cui all’art. 103, D. Lgscomma 5, del Codice. n. 50/2016Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo, nei quindici giorni dalla richiesta, costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’Impresa per la quale la garanzia è prestata. Qualora l’ammontare della polizza dovesse ridursi per qualsiasi causa, l’Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta dell’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sui ratei di prezzo da versare all’Impresa, fatta salva la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua, nonché di richiedere ogni maggior danno, a termini di legge. Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte dell’Impresa, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento della cauzione emesso dall’Amministrazione. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Impresa per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione del contratto.

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Samples: Contract for the Supply of Feed and Forage for Police Horses

Garanzia definitiva per la stipula del contratto. A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l’aggiudicatario, all’atto della stipula del medesimo, l’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 103 del D. LgsD.Lgs. n.50/2016n. 50/2016, una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale in favore della Stazione Appaltanteappaltante. Tuttavia, il suddetto importo, nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della medesima, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. L’importo della garanzia definitiva è ridotto ove l’aggiudicatario sia in possesso dei requisiti elencati all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tali benefici, l’aggiudicatario dovrà produrre produrre, la documentazione attestante il possesso dei suddetti requisiti secondo le modalità indicate al precedente Paragrafo 10. Al fine di salvaguardare l’interesse pubblico, alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per centoparagrafo 6.4. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo Albo di cui all’articolo 106 del D. LgsD.Lgs. n. 385/1993. La garanzia definitiva dovrà e rispettare tutte le condizioni previste dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, D. Lgs. n. 50/2016.

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Samples: Determina a Contrarre

Garanzia definitiva per la stipula del contratto. A titolo di garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contrattodegli obblighi assunti, l’aggiudicatario, all’atto della stipula del medesimo, dovrà prestarel’Impresa, ai sensi e con le modalità dell’art. 103 del Codice, costituisce una garanzia definitiva di €.------------ pari al 5% dell’importo contrattuale, mediante cauzione/garanzia fidejussoria. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia avrà efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni contrattuali, ivi compresi i periodi di garanzia ed assistenza contrattualmente previsti. La garanzia fidejussoria, a scelta dell’Impresa può essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice. Nell’eventualità di ricorso ad intermediari finanziari, il modulo di fidejussione deve contenere gli estremi dell’autorizzazione di cui all’art. 103 del D. Lgs. n.50/2016, una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale in favore della Stazione Appaltante. L’importo della garanzia definitiva è ridotto ove l’aggiudicatario sia in possesso dei requisiti elencati all’art. 93107, comma 73, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 50/2016. Per fruire di tali benefici, l’aggiudicatario dovrà produrre la documentazione attestante il possesso dei suddetti requisiti secondo le modalità indicate al precedente Paragrafo 10. Al fine di salvaguardare l’interesse pubblico, alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento385. La predetta garanzia potrà deve essere prestata mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo Albo corredata: a) da autentica notarile ai sensi dell’articolo 2703 del Codice Civile; L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione presso gli Istituti interessati in merito alle garanzie rilasciate e ai poteri dei sottoscrittori. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 106 1957, secondo comma, del D. Lgs. n. 385/1993. La Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia definitiva dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzionedell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta dell’80 per cento) dell'iniziale cento dell’iniziale importo garantito secondo quanto stabilito garantito. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Solo a tale data l’Impresa potrà attivare la procedura di svincolo automatico di cui all’art. 103, D. Lgscomma 5, del Codice. n. 50/2016Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo, nei quindici giorni dalla richiesta, costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’Impresa per la quale la garanzia è prestata. Qualora l’ammontare della polizza dovesse ridursi per qualsiasi causa, l’Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta dell’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sui ratei di prezzo da versare all’Impresa, fatta salva la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua, nonché di richiedere ogni maggior danno, a termini di legge. Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte dell’Impresa, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento della cauzione emesso dall’Amministrazione. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Impresa per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione del contratto.

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Samples: Contract for Public Procurement

Garanzia definitiva per la stipula del contratto. A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l’aggiudicatario, all’atto della stipula del medesimo, dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 103 del D. Lgs. n.50/2016D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale in favore della Stazione Appaltantestazione appaltante. Tuttavia, il suddetto importo, nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della medesima, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. L’importo della garanzia definitiva è ridotto ove l’aggiudicatario sia in possesso dei requisiti elencati all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. Lgs.vo n. 50/2016. 50/2016 e ss.mm.ii.. Per fruire di tali benefici, l’aggiudicatario dovrà produrre la documentazione attestante il possesso dei suddetti requisiti secondo le modalità indicate al precedente Paragrafo 107.3. Al fine N.B.: Nei casi di salvaguardare l’interesse pubblicocui all’art. 103, alla conclusione comma 11, del contratto nei termini Codice, la stazione appaltante modifica la clausola sopra indicata prevedendo l’esonero della garanzia, sulla base di adeguata motivazione e nei modi programmatimiglioramento del prezzo di aggiudicazione, in caso secondo le modalità di aggiudicazione con ribassi superiori cui al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per centopredetto articolo. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo Albo di cui all’articolo 106 del D. Lgs. D.Lgs.vo n. 385/1993. La garanzia definitiva dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall’art. dall’articolo 103 del D. Lgs. Lgs.vo n. 50/201650/2016 e ss.mm.ii. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’artall’articolo 103 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. 103, D. Lgs. n. 50/2016.La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura:

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Samples: Capitolato d'Oneri

Garanzia definitiva per la stipula del contratto. A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l’aggiudicatario, all’atto della stipula del medesimo, l’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 103 del D. LgsD.Lgs. n.50/2016n. 50/2016, una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale in favore della Stazione Appaltantestazione appaltante. L’importo Tuttavia, il suddetto importo, nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della garanzia definitiva medesima, è ridotto aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove l’aggiudicatario il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti elencati all’arte le misure di favore per le Micro, Piccole e medie Imprese previsti dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tali benefici, l’aggiudicatario dovrà produrre la documentazione attestante il possesso dei suddetti requisiti secondo le modalità indicate al precedente Paragrafo 10. Al fine di salvaguardare l’interesse pubblico, alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per centoparagrafo 6.4. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo Albo di cui all’articolo 106 del D. LgsD.Lgs. n. 385/1993. La garanzia definitiva dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016385/1993 e sarà svincolata alla fine delle attività su istanza da presentare al RUP. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, D. LgsD.Lgs. n. 50/2016.

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Samples: Appalto Per Servizi Di Manutenzione E Conduzione

Garanzia definitiva per la stipula del contratto. A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l’aggiudicatario, all’atto della stipula del medesimo, l’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 103 del D. Lgs. n.50/2016n. 50/2016, una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale in favore della Stazione Appaltantestazione appaltante. L’importo Tuttavia, il suddetto importo, nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della garanzia definitiva medesima, è ridotto aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove l’aggiudicatario il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti elencati all’arte le misure di favore per le Micro, Piccole e medie Imprese previsti dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tali benefici, l’aggiudicatario dovrà produrre produrre, la documentazione attestante il possesso dei suddetti requisiti secondo le modalità indicate al precedente Paragrafo 10. Al fine di salvaguardare l’interesse pubblico, alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per centoparagrafo 6.5. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo Albo di cui all’articolo 106 del D. Lgs. n. 385/1993. La garanzia definitiva dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, del D. Lgs. n. 50/2016.

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Samples: Capitolato d'Oneri

Garanzia definitiva per la stipula del contratto. A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l’aggiudicatario, all’atto della stipula del medesimo, l’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 103 del D. Lgs. n.50/2016n. 50/2016, una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale in favore dell’AgID. Tuttavia, il suddetto importo, nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della Stazione Appaltantemedesima, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. L’importo della garanzia definitiva è ridotto ove l’aggiudicatario sia Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti elencati all’arte le misure di favore per le Micro, Piccole e medie Imprese previsti dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tali benefici, l’aggiudicatario dovrà produrre produrre, la documentazione attestante il possesso dei suddetti requisiti secondo le modalità indicate al precedente Paragrafo 10. Al fine di salvaguardare l’interesse pubblico, alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per centoparagrafo 6.4. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo Albo di cui all’articolo 106 del D. Lgs. n. 385/1993. La L’importo della garanzia definitiva dovrà rispettare è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, nonché in tutte le condizioni previste altre ipotesi indicate dall’art. 103 93, comma 7, del D. LgsCodice, per le percentuali ivi indicate. n. 50/2016Si precisa che: a) in caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l’aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione; b) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, del D. Lgs. n. 50/2016.

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Samples: Capitolato d'Oneri

Garanzia definitiva per la stipula del contratto. A titolo di garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contrattodegli obblighi assunti, l’aggiudicatario, all’atto della stipula del medesimo, dovrà prestarel’Impresa, ai sensi e con le modalità dell’art. 103 del Codice, costituisce una garanzia definitiva di €. pari al 5% dell’importo contrattuale, mediante cauzione/garanzia fidejussoria. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia avrà efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni contrattuali, ivi compresi i periodi di garanzia ed assistenza contrattualmente previsti. La garanzia fidejussoria, a scelta dell’Impresa può essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice. Nell’eventualità di ricorso ad intermediari finanziari, il modulo di fidejussione deve contenere gli estremi dell’autorizzazione di cui all’art. 103 del D. Lgs. n.50/2016, una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale in favore della Stazione Appaltante. L’importo della garanzia definitiva è ridotto ove l’aggiudicatario sia in possesso dei requisiti elencati all’art. 93107, comma 73, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 50/2016. Per fruire di tali benefici, l’aggiudicatario dovrà produrre la documentazione attestante il possesso dei suddetti requisiti secondo le modalità indicate al precedente Paragrafo 10. Al fine di salvaguardare l’interesse pubblico, alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento385. La predetta garanzia potrà dovrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo Albo corredata: a) da autentica notarile ai sensi dell’articolo 2703 del Codice Civile; L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione presso gli Istituti interessati in merito alle garanzie rilasciate e ai poteri dei sottoscrittori. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 106 1957, secondo comma, del D. Lgs. n. 385/1993. La Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia definitiva dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzionedell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta dell’80 per cento) dell'iniziale cento dell’iniziale importo garantito secondo quanto stabilito garantito. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Solo a tale data l’Impresa potrà attivare la procedura di svincolo automatico di cui all’art. 103, D. Lgscomma 5, del Codice. n. 50/2016Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo, nei quindici giorni dalla richiesta, costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’Impresa per la quale la garanzia è prestata. Qualora l’ammontare della polizza dovesse ridursi per qualsiasi causa, l’Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta dell’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sui ratei di prezzo da versare all’Impresa, fatta salva la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua, nonché di richiedere ogni maggior danno, a termini di legge. Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte dell’Impresa, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento della cauzione emesso dall’Amministrazione. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Impresa per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione del contratto.

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Samples: Contratto Di Fornitura