ANOMALIA Clausole campione

ANOMALIA. In sede di aggiudicazione, qualora ATM ritenesse talune offerte basse in modo anomalo, potrà richiedere per iscritto all’offerente le giustificazioni, verificare la composizione delle offerte ed escluderle se non le considera valide. ATM si riserva, inoltre, di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, secondo quanto previsto all’art. 88 del D. Lgs. 163/06.
ANOMALIA. Si applica quanto disposto dall’art. 97 del DLGS 50/2016. Il calcolo di cui al comma 3 del citato articolo è effettuato solo ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. ATM non procederà in ogni caso all’esclusione automatica. La stazione appaltante si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
ANOMALIA. Si applica quanto disposto dall’art. 97 del DLGS 50/2016. Il calcolo di cui al comma 3 del citato articolo è effettuato solo ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. La stazione appaltante si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
ANOMALIA. Qualora individui Offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, commi 2 e 2- bis, del Codice, e ove il numero di offerte ammesse sia pari o superiori a cinque, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’Offerta appaia anormalmente bassa, il RUP procederà come di seguito stabilito. Il RUP, valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle Offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto e tramite Sistema, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 15, del Codice, la stazione appaltante esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del successivo paragrafo 10.
ANOMALIA. Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP con l’ufficio di supporto valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare contemporaneamente la congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto e tramite Sistema, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 15, del Codice, la stazione appaltante esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del successivo paragrafo 10.
ANOMALIA. E’ il livello in cui l’ente formalizza una non conformità agli obblighi contrattuali; in tale fase la ditta deve fornire le proprie motivazioni/giustificazioni Le anomalie vengono istruite prioritariamente dal D.E. e dagli Ispettori di Cantiere.
ANOMALIA. ATM procederà alla verifica della congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata mediante sorteggio, in sede di aggiudicazione, di uno dei metodi indicati all’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Tale calcolo sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. ATM non procederà, in ogni caso, all’esclusione automatica delle offerte anomale.
ANOMALIA. Si applica quanto disposto dall’art. 97 del D. Lgs. 50/2016. Il calcolo di cui ai commi 2 e 2-bis del citato articolo è effettuato solo ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. La Stazione Appaltante può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
ANOMALIA. Si applica quanto disposto dall’art. 97 del DLGS 50/2016. Il calcolo di cui al comma 3 del citato articolo è effettuato solo ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre per cadaun lotto. La stazione appaltante si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
ANOMALIA. □ Corrosione delle tubazioni di adduzione □ Difetti di funzionamento delle valvole □ Incrostazioni delle tubazioni o dei filtri della rete di adduzione