Common use of Garanzia di Esatto Adempimento Clause in Contracts

Garanzia di Esatto Adempimento. In data 7 settembre 2022, la Banca Garante dell’Esatto Adempimento, ha rilasciato a favore dell’Offerente la Cash Confirmation Letter ai sensi dell’articolo 37-bis del Regolamento Emittenti. In forza della Cash Confirmation Letter, la Banca Garante dell’Esatto Adempimento si è impegnata irrevocabilmente e incondizionatamente a mettere a disposizione dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni la somma dovuta dall’Offerente come corrispettivo per le Azioni portate in adesione all’Offerta sino a un importo massimo complessivo pari all’Esborso Massimo. La Banca Garante dell’Esatto Adempimento erogherà le suddette somme a semplice richiesta dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, senza beneficio di preventiva escussione dell’Offerente e rimossa ogni eccezione, in modo da consentirgli di effettuare i pagamenti dovuti alle relative date di pagamento per conto dell’Offerente. In aggiunta a quanto precede, ai sensi del Contratto di Finanziamento, la Banca Garante dell’Esatto Adempimento ha assunto altresì l’impegno – in caso di Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF o di Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF e al verificarsi dei relativi presupposti di legge – ad emettere un’ulteriore garanzia di esatto adempimento delle obbligazioni dell’Offerente di pagare l’intero prezzo di tutte le Azioni che dovranno essere acquistate dallo stesso in esecuzione dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF o dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF. Da ultimo, ai sensi del Contratto di Finanziamento, la Banca Garante dell’Esatto Adempimento ha assunto altresì l’impegno – in caso di esercizio da parte dell’Offerente del Diritto di Acquisto ai sensi dell’art. 111 del TUF e al verificarsi dei relativi presupposti di legge – ad emettere un’ulteriore garanzia di esatto adempimento delle obbligazioni dell’Offerente di pagare l’intero prezzo di tutte le Azioni che saranno acquistate dallo stesso in esecuzione del Diritto di Acquisto.

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Garanzia di Esatto Adempimento. In data 7 settembre 2022A garanzia dell’adempimento dell’obbligazione di pagamento dell’Offerente nell’ambito dell’Offerta, la Banca Garante dell’Esatto Adempimento, ha rilasciato a favore dell’Offerente la Cash Confirmation Letter ai sensi dell’articolo 37-bis del Regolamento Emittenti. In forza , l’Offerente ha ottenuto in data 22 giugno 2018 il rilascio di una lettera di garanzia (la “Garanzia di Esatto Adempimento”) da parte di UniCredit S.p.A. (la “Banca Garante dell’Esatto Adempimento”), ai sensi della Cash Confirmation Letterquale, ai termini ivi previsti, la Banca Garante dell’Esatto Adempimento si è impegnata irrevocabilmente impegnata, irrevocabilmente, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento nell’ambito dell’Offerta, a corrispondere, in una o più volte, per il caso di inadempimento dell’Offerente all’obbligo di pagamento del Corrispettivo dell’Offerta, una somma in denaro non eccedente l’Esborso Xxxxxxx determinato sulla base di un Corrispettivo dovuto dall’Offerente per l’acquisto delle Azioni non superiore a Euro 2,19 per ciascuna Azione, e incondizionatamente a mettere a disposizione dell’Intermediario Incaricato di utilizzare tale somma complessiva esclusivamente per il pagamento del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni la somma dovuta dall’Offerente come corrispettivo per le Azioni portate in adesione all’Offerta sino a un importo massimo complessivo pari all’Esborso MassimoCorrispettivo dell’Offerta. La Banca Garante dell’Esatto Adempimento erogherà le suddette somme a semplice richiesta dell’Intermediario Incaricato predetta somma complessiva corrispondente all’Esborso Xxxxxxx è immediatamente esigibile ed è irrevocabilmente vincolata al pagamento del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, senza beneficio di preventiva escussione dell’Offerente e rimossa ogni eccezione, in modo da consentirgli di effettuare i pagamenti dovuti alle relative date di pagamento per conto dell’OfferenteCorrispettivo dell’Offerta. In aggiunta a quanto precedeInoltre, ai sensi del Contratto di Finanziamentodegli accordi intercorrenti con l’Offerente, la Banca Garante dell’Esatto Adempimento ha assunto altresì l’impegno – assunto, altresì, l’impegno, in caso di eventuale Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. ex articolo 108, comma 1, del TUF o e di eventuale Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. ex articolo 108, comma 2, del TUF e al verificarsi dei relativi presupposti di legge – ivi previsti, ad emettere un’ulteriore una garanzia di esatto dell’esatto adempimento delle obbligazioni dell’obbligazione dell’Offerente di pagare l’intero prezzo di tutte le Azioni che dovranno essere acquistate dallo stesso in esecuzione dell’Obbligo dell’eventuale Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. ex articolo 108, comma 1, del TUF o dell’Obbligo e dell’eventuale Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. ex articolo 108, comma 2, del TUF. Da ultimo, ai sensi del Contratto di Finanziamento, la Banca Garante dell’Esatto Adempimento ha assunto altresì l’impegno – in caso di esercizio da parte dell’Offerente del Diritto di Acquisto ai sensi dell’art. 111 del TUF e al verificarsi dei relativi presupposti di legge – ad emettere un’ulteriore garanzia di esatto adempimento delle obbligazioni dell’Offerente di pagare l’intero prezzo di tutte le Azioni che saranno acquistate dallo stesso in esecuzione del Diritto di Acquisto.

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Garanzia di Esatto Adempimento. In A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento dell’Offerente nell’ambito dell’Offerta, l’Offerente, in data 7 settembre 9 giugno 2022, la Banca Garante dell’Esatto Adempimentoha ottenuto il rilascio della garanzia di esatto adempimento, ha rilasciato a favore dell’Offerente la Cash Confirmation Letter ai sensi dell’articolo 37-bis del Regolamento Emittenti. In forza della Cash Confirmation Letter, con la Banca Garante dell’Esatto Adempimento quale UniCredit S.p.A. (il “Garante” o “UniCredit”), in qualità di Garante, si è impegnata obbligata, irrevocabilmente e incondizionatamente a mettere a disposizione dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni la somma dovuta dall’Offerente come corrispettivo per le Azioni portate incondizionatamente, nel caso in adesione all’Offerta sino a un importo massimo complessivo pari all’Esborso Massimo. La Banca Garante dell’Esatto Adempimento erogherà le suddette somme a semplice richiesta dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, senza beneficio di preventiva escussione dell’Offerente e rimossa ogni eccezione, in modo da consentirgli di effettuare i pagamenti dovuti alle relative date cui l’Offerente non adempia all’obbligo di pagamento per conto dell’Offerentedel Corrispettivo, a corrispondere una somma in denaro non eccedente l’Esborso Massimo Complessivo (la “Garanzia di Esatto Adempimento”). In aggiunta a quanto precede, ai sensi del Contratto Si evidenzia che la Garanzia di Finanziamento, la Banca Esatto Adempimento emessa dal Garante dell’Esatto Adempimento ha assunto altresì l’impegno – in caso di Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF o di Obbligo è relativa anche all’eventuale adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF e al verificarsi dei relativi presupposti di legge – ad emettere un’ulteriore garanzia di esatto adempimento delle obbligazioni dell’Offerente di pagare l’intero prezzo di tutte le Azioni che dovranno essere acquistate dallo stesso in esecuzione nonché dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto di cui alla Procedura Congiunta (come infra definita). Per ulteriori informazioni sulla Garanzia di Xxxxxx Xxxxxxxxxxx si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.1.2, del Documento di Offerta. In data 28 ottobre 2019, l’assemblea straordinaria dell’Emittente ha deliberato, tra l’altro, un aumento di capitale sociale scindibile a pagamento per un importo massimo di 150 milioni di euro, fissando il termine per la relativa esecuzione al 31 dicembre 2020. In data 9 dicembre 2020, l’assemblea straordinaria degli azionisti dell’Emittente ha deliberato di aumentare l’importo massimo dell’aumento di capitale sociale fino a Euro 210 milioni, nonché di prorogare il termine per la sua esecuzione al 31 dicembre 2021. Infine, in data 26 novembre 2021, l’assemblea straordinaria dell’Emittente ha approvato la proposta di aumentare l’importo massimo dell’aumento di capitale fino a Euro 460 milioni, mediante emissione di azioni ordinarie dell’Emittente, prive dell’indicazione del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche delle Azioni in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti dell’Emittente ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, del Codice Civile (l’“Aumento di Capitale in Opzione”). La medesima assemblea ha altresì deliberato di prorogare al 31 dicembre 2022 il termine finale per l’esecuzione dell’Aumento di Capitale in Opzione rispetto al termine finale del 31 dicembre 2021 precedentemente deliberato. Come già accennato, qualora l’Offerta non dovesse perfezionarsi e il Delisting non dovesse essere conseguito ad esito dell’Offerta, neppure tramite gli acquisti di Azioni effettuati al di fuori dell’Offerta nel contesto del Programma di Stake-Building, l’Offerente valuterà di realizzare, anche tramite XXXX e/o dell’Obbligo società facenti capo all’Offerente medesimo, operazioni straordinarie che possano comportare il Delisting senza che residuino azionisti di minoranza, ivi inclusa l’integrazione, anche attraverso fusione inversa, tra l’Emittente e XXXX, preceduta – sebbene nel medesimo contesto – dalla conversione in capitale sociale dei versamenti in conto capitale targati effettuati, di tempo in tempo, da XXXX in favore dell’Emittente; tale conversione sarebbe realizzata attraverso l’Aumento di Capitale Riservato e dunque con esclusione del diritto di opzione degli azionisti di minoranza dell’Emittente medesimo. In particolare, la predetta fusione inversa comporterebbe la fusione di XXXX nell’Emittente e assumerebbe efficacia, ragionevolmente, entro la fine del 2022, in sostanziale contestualità con l’esecuzione della conversione in capitale sociale dei versamenti in conto capitale targati effettuati, di tempo in tempo, da XXXX in favore dell’Emittente, seppur in un momento giuridico immediatamente successivo. Ad esito di tali operazioni straordinarie con ogni probabilità l’Offerente verrebbe a detenere in via diretta una partecipazione superiore al 95% del capitale sociale dell’Emittente, come risultante dal combinato effetto del predetto Aumento di Capitale Riservato e contestuale fusione inversa e, dunque, si verificherebbero i presupposti dell’obbligo di acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2 del TUF e, successivamente, in ipotesi di adesione, anche con una sola Azione, alla procedura da ultimo menzionata, l’Offerente eserciterebbe il Diritto di Acquisto adempiendo, contestualmente, all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1 del TUF (come infra definito), dando pertanto corso ad un’unica Procedura Congiunta (come infra definita), ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari e a termini e condizioni che verrebbero comunicati al mercato secondo le modalità previste dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile. Non si può escludere che alle predette operazioni straordinarie si addiverrebbe anche qualora l’Offerente dovesse rinunciare alla Condizione Soglia e, pertanto, dovesse acquistare ad esito dell’Offerta, inclusa la procedura relativa all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUFTUF (come infra definito), una partecipazione inferiore al 95% del capitale sociale dell’Emittente. Da ultimoPertanto, ai sensi qualora fosse conseguito il Delisting senza minoranze per effetto dell’Offerta, inclusa la Procedura Congiunta (come infra definita), ovvero successivamente, attraverso tali operazioni straordinarie, l’Aumento di Capitale in Opzione del Contratto 28 ottobre 2019, come da ultimo prorogato in data 26 novembre 2021 non verrà eseguito. Si evidenzia che, alla Data del Documento di FinanziamentoOfferta, i competenti organi sociali delle società che potrebbero essere interessate dalle eventuali operazioni straordinarie suindicate non hanno assunto alcuna decisione in merito. Per maggiori dettagli sulla motivazione dell’Offerta e sui piani futuri dell’Offerente si veda la Banca Garante dell’Esatto Adempimento ha assunto altresì l’impegno – in caso di esercizio da parte dell’Offerente del Diritto di Acquisto ai sensi dell’art. 111 del TUF e al verificarsi dei relativi presupposti di legge – ad emettere un’ulteriore garanzia di esatto adempimento delle obbligazioni dell’Offerente di pagare l’intero prezzo di tutte le Azioni che saranno acquistate dallo stesso in esecuzione del Diritto di Acquistosuccessiva Sezione A.6.

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Garanzia di Esatto Adempimento. In data 7 settembre 2022A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento dell’Offerente nell’ambito dell’Offerta, la Banca Garante dell’Esatto Adempimento, ha rilasciato a favore dell’Offerente la Cash Confirmation Letter ai sensi dell’articolo 37-bis del Regolamento Emittenti. In forza della Cash Confirmation Letter, la Banca Garante dell’Esatto Adempimento si è impegnata irrevocabilmente e incondizionatamente a mettere a disposizione dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni la somma dovuta dall’Offerente come corrispettivo per le Azioni portate in adesione all’Offerta sino a un importo massimo complessivo pari all’Esborso Massimo. La Banca Garante dell’Esatto Adempimento erogherà le suddette somme a semplice richiesta dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, senza beneficio di preventiva escussione dell’Offerente e rimossa ogni eccezione, in modo da consentirgli data 9 giugno 2022, l’Offerente ha ottenuto il rilascio della Garanzia di effettuare i pagamenti dovuti alle relative date di pagamento per conto dell’Offerente. In aggiunta a quanto precedeEsatto Adempimento, ai sensi del Contratto di Finanziamento, la Banca della quale il Garante dell’Esatto Adempimento ha assunto altresì irrevocabilmente e incondizionatamente, nel caso in cui l’Offerente non adempia all’obbligo di pagamento del Corrispettivo, l’impegno a corrispondere una somma in caso denaro non eccedente l’Esborso Massimo Complessivo. Si evidenzia che la Garanzia di Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF o di Obbligo Xxxxxx Xxxxxxxxxxx emessa dal Garante è relativa anche all’eventuale adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF e al verificarsi dei relativi presupposti di legge – ad emettere un’ulteriore garanzia di esatto adempimento delle obbligazioni dell’Offerente di pagare l’intero prezzo di tutte le Azioni che dovranno essere acquistate dallo stesso in esecuzione nonché dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF o e del Diritto di Acquisto di cui alla Procedura Congiunta. In forza della Garanzia di Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, il Garante si è impegnato irrevocabilmente e incondizionatamente a mettere a disposizione, a prima richiesta di Equita SIM S.p.A., in caso di inadempimento da parte dell’Offerente degli obblighi di pagamento connessi all’Offerta e all’esecuzione del Programma di Stake-Building, una somma in denaro sino a concorrenza dell’Esborso Massimo Complessivo, entro e non oltre ciascuna delle seguenti date: (i) la Data di Pagamento; (ii) la Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini; (iii) nel caso in cui ricorrano i presupposti relativi all'adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF. Da ultimo, ai sensi del Contratto di Finanziamento, la Banca Garante dell’Esatto Adempimento ha assunto altresì l’impegno – data in caso di esercizio da parte dell’Offerente del Diritto cui avverrà il regolamento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’artdell’art 108, comma 2, del TUF; e (iv) nel caso in cui si verifichino le condizioni relative all’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 111 108, comma 1, del TUF TUF, e al verificarsi dei relativi presupposti nella misura in cui sia iniziato il periodo di legge – ad emettere un’ulteriore garanzia adempimento dell’Obbligo di esatto adempimento delle obbligazioni dell’Offerente Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUF, la data in cui avverrà il regolamento dell’Obbligo di pagare l’intero prezzo Acquisto ai sensi dell'art 108, comma 1, del TUF. La Garanzia di tutte Xxxxxx Adempimento rimarrà pienamente valida ed efficace fino alla prima tra le Azioni che saranno acquistate dallo stesso in esecuzione del Diritto di Acquisto.seguenti date:

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