Garanzia di esecuzione. Ai fini dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cu all’art. 93 commi 2 e 3 pari al 10% dell’importo contrattuale ridotta del 50% qualora in possesso delle certificazioni indicate all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che dovranno essere allegate alla fidejussione definitiva. La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria dovranno avere una scadenza posteriore di almeno 4 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto. In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, la cauzione definitiva dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata della proroga. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento, ai sensi dell’art. 103 comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. La cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente, senza interessi, previo: - accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni dell’appalto - accertamento che il fornitore abbia adempiuto ad ogni altro obbligo inerente la prestazione.
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Samples: Capitolato Speciale
Garanzia di esecuzione. Ai fini A garanzia dell’esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la Società ha costituito con polizza n. NON COMPILARE del NON COMPILARE emessa da NON COMPILARE una garanzia di esecuzione per una somma pari ad € NON COMPILARE nelle forme e nei modi previsti dal Disciplinare di gara e dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali assuntida parte della Società, l’Agenzia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla garanzia di cui al precedente comma, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori danni subiti. La cauzione prestata dalla Società a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto sarà svincolata, a richiesta della Società, al momento in cui tali obbligazioni saranno state adempiute nella loro totalità. Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto dal successivo art. 14, la Ditta aggiudicataria garanzia dovrà costituireessere reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui l’Agenzia avrà reso nota, una garanziaalla Società, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cu all’art. 93 commi 2 e 3 pari al 10% dell’importo contrattuale ridotta del 50% qualora in possesso delle certificazioni indicate all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che dovranno essere allegate alla fidejussione definitiva. La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria dovranno avere una scadenza posteriore di almeno 4 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contrattol’avvenuta riduzione. In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali stabiliti in sede mancata reintegrazione nel termine suddetto, l’Agenzia ha facoltà di aggiudicazioneconsiderare risolto di diritto il contratto, la cauzione definitiva dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata della proroga. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento, ai sensi dell’art. 103 comma 3, fatto salvo il risarcimento del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. La cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente, senza interessi, previo: - accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni dell’appalto - accertamento che il fornitore abbia adempiuto ad ogni altro obbligo inerente la prestazionedanno subito.
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Garanzia di esecuzione. Ai fini dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti1. La società, per contratti stipulati a seguito di procedure di importo pari o superiore a € 40.000, si riserva la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, facoltà di richiedere una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cu all’art. 93 commi 2 e 3 pari esecuzione in misura non inferiore al 10% dell’importo contrattuale ridotta del 50% qualora in contratto.
2. Per gli operatori economici che dimostrano il possesso di una o più delle certificazioni indicate di cui all’art. 93 93, comma 7 7, del D.Lgsd.lgs. 50/2016, che dovranno essere allegate alla fidejussione definitival’importo della garanzia è ridotto della misura prevista dalla stessa norma.
3. La fidejussione garanzia di esecuzione può essere costituita mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 385/1993, che, previa autorizzazione ministeriale, svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie. Tale garanzia deve prevedere espressamente la polizza fidejussoria dovranno rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della società.
4. La garanzia di esecuzione è prestata per assicurare l’assolvimento di tutti gli impegni del contratto e deve avere una validità:
a) per i lavori, fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di quello di regolare esecuzione;
b) per i servizi e le forniture, fino all’emissione dell’ultimo certificato di conformità ovvero fino alla scadenza posteriore del periodo di almeno 4 mesi rispetto a quella fissata manutenzione, se previsto;
c) per contratti ad esecuzione continuata, dove per la scadenza natura del contratto. In caso contratto non sono previsti il collaudo o la verifica di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazioneconformità, la cauzione definitiva dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata della proroga. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento, ai sensi dell’art. 103 comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. La cauzione definitiva resterà vincolata ha validità fino al termine del rapporto contrattuale contratto stesso e sarà restituita al contraentecomunque fino a dichiarazione di svincolo della società.
5. La società può rivalersi sulla garanzia di esecuzione, senza interessiparzialmente o totalmente, previo: - accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni dell’appalto - accertamento che il fornitore abbia adempiuto ad ogni altro obbligo inerente per le prestazioni da eseguirsi d’ufficio in danno dell’appaltatore. In tal caso l’appaltatore è tenuto a reintegrare la prestazionegaranzia nell’importo originario.
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Samples: Regolamento Per l'Affidamento Dei Contratti Pubblici
Garanzia di esecuzione. Ai fini dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta aggiudicataria L’affidatario dovrà costituire, entro la data di sottoscrizione del presente contratto, una garanziagaranzia fideiussoria a titolo di cauzione, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma relativamente all’attività di cauzione o fidejussione con le modalità di cu all’art. 93 commi 2 e 3 pari al 10% dell’importo contrattuale ridotta del 50% qualora in possesso delle certificazioni indicate all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che dovranno essere allegate alla fidejussione definitiva. La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria dovranno avere una scadenza posteriore di almeno 4 mesi rispetto a quella fissata coordinamento per la scadenza del contratto. In caso sicurezza in fase di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali stabiliti in sede esecuzione, di aggiudicazione, la cauzione definitiva dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata della proroga. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento, importo determinato ai sensi dell’art. 103 comma 3, del D. LgsD.Lgs. 50/2016 e s.m.i. La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’amministrazione, ogni eccezione rimossa. La cauzione garantisce l’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente disciplinare, l’eventuale risarcimento danni, nonché il rimborso spese che l’amministrazione dovesse eventualmente sostenere a causa dell’inadempimento da parte dell’affidatario o della cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo per l’amministrazione l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’affidatario è obbligato ad integrare la cauzione di cui l’amministrazione dovesse valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione dell’affidamento. Lo svincolo della cauzione definitiva resterà vincolata fino avverrà ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in assenza di controversie. L’affidatario è responsabile per qualsiasi danno arrecato agli immobili, alle persone ed alle cose durante lo svolgimento del servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione o per cause a questa inerenti. L’affidatario assume in proprio ogni responsabilità afferente al termine del rapporto contrattuale presente affidamento, con esonero dell’amministrazione e sarà restituita al contraentedei suoi dipendenti da qualsiasi responsabilità verso terzi nei casi di sinistri, senza interessi, previo: - accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni dell’appalto - accertamento che il fornitore abbia adempiuto ad ogni altro obbligo inerente la prestazioneinfortuni o danni.
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Samples: Coordinamento Sicurezza
Garanzia di esecuzione. Ai fini dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta aggiudicataria L’affidatario dovrà costituire, entro la data di sottoscrizione del presente contratto, una garanziagaranzia fideiussoria a titolo di cauzione, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma relativamente all’attività di cauzione o fidejussione con le modalità collaudo lavori, di cu all’art. 93 commi 2 e 3 pari al 10% dell’importo contrattuale ridotta del 50% qualora in possesso delle certificazioni indicate all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che dovranno essere allegate alla fidejussione definitiva. La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria dovranno avere una scadenza posteriore di almeno 4 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto. In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, la cauzione definitiva dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata della proroga. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento, importo determinato ai sensi dell’art. 103 comma 3, del D. LgsD.Lgs. 50/2016 e s.m.i. La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’amministrazione, ogni eccezione rimossa. La cauzione garantisce l’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente disciplinare, l’eventuale risarcimento danni, nonché il rimborso spese che l’amministrazione dovesse eventualmente sostenere a causa dell’inadempimento da parte dell’affidatario o della cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo per l’amministrazione l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’affidatario è obbligato ad integrare la cauzione di cui l’amministrazione dovesse valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione dell’affidamento. Lo svincolo della cauzione definitiva resterà vincolata fino avverrà ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in assenza di controversie. L’affidatario è responsabile per qualsiasi danno arrecato agli immobili, alle persone ed alle cose durante lo svolgimento del servizio di collaudo lavori o per cause a questa inerenti. L’affidatario assume in proprio ogni responsabilità afferente al termine del rapporto contrattuale presente affidamento, con esonero dell’amministrazione e sarà restituita al contraentedei suoi dipendenti da qualsiasi responsabilità verso terzi nei casi di sinistri, senza interessi, previo: - accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni dell’appalto - accertamento che il fornitore abbia adempiuto ad ogni altro obbligo inerente la prestazioneinfortuni o danni.
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Garanzia di esecuzione. Ai fini A garanzia dell’esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la Società ha costituito con polizza n. NON COMPILARE del NON COMPILARE emessa da NON COMPILARE una garanzia di esecuzione per una somma pari ad € NON COMPILARE nelle forme e nei modi previsti dal Disciplinare di gara e dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali assuntida parte della Società, l’Agenzia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla garanzia di cui al precedente comma, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori danni subiti. La cauzione prestata dalla Società a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto sarà svincolata, a richiesta della Società, al momento in cui tali obbligazioni saranno state adempiute nella loro totalità. Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto dal successivo art. 15, la Ditta aggiudicataria garanzia dovrà costituireessere reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui l’Agenzia avrà reso nota, una garanziaalla Società, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cu all’art. 93 commi 2 e 3 pari al 10% dell’importo contrattuale ridotta del 50% qualora in possesso delle certificazioni indicate all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che dovranno essere allegate alla fidejussione definitiva. La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria dovranno avere una scadenza posteriore di almeno 4 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contrattol’avvenuta riduzione. In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali stabiliti in sede mancata reintegrazione nel termine suddetto, l’Agenzia ha facoltà di aggiudicazioneconsiderare risolto di diritto il contratto, la cauzione definitiva dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata della proroga. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento, ai sensi dell’art. 103 comma 3, fatto salvo il risarcimento del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. La cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente, senza interessi, previo: - accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni dell’appalto - accertamento che il fornitore abbia adempiuto ad ogni altro obbligo inerente la prestazionedanno subito.
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Samples: Contratto Di Appalto
Garanzia di esecuzione. Ai fini dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta aggiudicataria L’Agenzia dovrà costituire, una garanziaper i termini di durata contrattuale, denominata “la garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cu esecuzione prevista all’art. 93 commi 2 e 3 113 del Decreto Legislativo n. 163/2006, pari al 10% dell’importo contrattuale ridotta complessivo contrattuale. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 50% qualora in possesso delle certificazioni indicate debitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 93 1957, comma 7 del D.Lgs2, Codice Civile. 50/2016, che dovranno essere allegate alla fidejussione definitiva. La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria dovranno avere una scadenza posteriore di almeno 4 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto. In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, la cauzione definitiva dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata della proroga. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento, ai sensi dell’art. 103 comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. La cauzione definitiva resterà Essa rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita all’Agenzia dopo la liquidazione dell’ultima fattura e, comunque, non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito od ogni altra eventuale pendenza. Salvo il diritto al contraenterisarcimento degli eventuali maggiori danni l’Amministrazione potrà trattenere sulla garanzia di esecuzione i crediti derivanti a suo favore dal presente contratto; in tal caso l’Agenzia sarà obbligata a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni da quello del relativo invito, senza interessinotificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di R.T.I. la garanzia di esecuzione dovrà essere presentata dall’impresa mandataria e dovrà essere intestata sia alla società capogruppo che alle società mandanti; in caso di Consorzio la garanzia di esecuzione dovrà essere presentata dal Consorzio medesimo e dovrà essere intestata al Consorzio stesso ed a tutte le società consorziate esecutrici dell’appalto. Si precisa che, previo: - accertamento in caso di R.T.I. e di Consorzi ordinari, la riduzione del 50% della garanzia di esecuzione, potrà operare solo se tutte le imprese del raggruppamento e tutte le imprese consorziate che hanno partecipato all’appalto (oltre che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni dell’appalto - accertamento che il fornitore abbia adempiuto ad ogni altro obbligo inerente la prestazioneConsorzio stesso), sono in possesso della predetta certificazione di qualità.
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Samples: Service Agreement