Garanzia di esecuzione. 1. A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del contratto l'Appaltatore deve costituire, prima della stipula del contratto stesso e così come indicato nella lettera d’invito, una cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo netto di aggiudicazione, comprensivo degli oneri di sicurezza. La cauzione definitiva, conforme agli schemi tipo di cui al D. Lgs. 123/2004, prevista e disciplinata dall'art. 113 D.Lgs. 163/2006, deve essere costituita entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del Campus di Forlì di aggiudicazione definitiva efficace. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’Impresa segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 2. Detta cauzione, costituita a mezzo di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria o assicurativa presso gli Istituti legalmente autorizzati o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 385/1993, dovrà essere redatta secondo le modalità prescritte dal D.M. 12/3/2004 N. 123, nonché rilasciata dai soggetti di cui all’art. 75, comma 3, d.lgs. 163/2006. L’eventuale fideiussione dovrà prevedere il versamento immediato della somma o delle somme, su semplice richiesta. La cauzione deve prevedere espressamente: - firma del fideiussore; - intestazione, quale Ente garantito, all’Università; - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante senza alcun obbligo di motivazione della richiesta stessa; - validità fino alla data di emissione ad opera del direttore dell’esecuzione dell’attestato di regolare esecuzione e comunque fino al 15/12/2015; - il Foro di Bologna quale Xxxx competente per qualsiasi controversia dovesse insorgere nei confronti dell’Università. 3. La mancata costituzione della cauzione determina la revoca dell’aggiudicazione. Qualora in corso d’opera la cauzione sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Università, il deposito dovrà essere reintegrato tempestivamente - e comunque nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali, successivi e continui dalla richiesta di reintegrazione dell’Università.
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Samples: Contract
Garanzia di esecuzione. 1. A garanzia della regolare ed integrale esecuzione degli obblighi assunti per l’intero periodo contrattuale, l’Impresa presenta garanzia definitiva ai sensi dell’articolo 103, del d.lgs. 50/2016 per la somma equivalente al valore contrattuale in favore del Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell’importo garantito, nel termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. La garanzia, costituita ai sensi dell’articolo 103 del d. lgs. 50/2016, dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Fondo di Assistenza, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. L’ammontare residuo di tale garanzia rimane vincolata, finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e viene reintegrata a mano a mano che su di essa il Fondo di Assistenza operi prelevamenti per fatti connessi alla esecuzione del contratto l'Appaltatore stesso. Ove ciò non avvenga secondo i termini e le modalità indicati all’art. 19 (forme di inadempimento), sorgerà per il Fondo di Assistenza, la facoltà di risolvere il contratto, affidando l’appalto ad altra impresa in danno di quella contraente. A pena di decadenza dall’aggiudicazione, la garanzia deve costituireprevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice Civile e della decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile. L’Istituto Bancario o Assicurativo è tenuto ad effettuare il versamento della somma garantita presso sul Conto Corrente intestato al Fondo di Assistenza che sarà comunicato in seguito. La polizza fideiussoria dovrà essere presentata corredata di autentica amministrativa o notarile della firma, prima dell’identità, dei poteri e della stipula del contratto stesso e così come indicato nella lettera d’invito, una cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo netto qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di aggiudicazione, comprensivo degli oneri di sicurezzagaranzia. La cauzione definitiva, conforme agli schemi tipo di cui al D. Lgs. 123/2004, prevista e disciplinata dall'art. 113 D.Lgs. 163/2006, deve definitiva potrà essere costituita entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del Campus di Forlì di aggiudicazione definitiva efficace. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la mediante garanzia fideiussoria è aumentata rilasciata da Società di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’Impresa segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
2. Detta cauzione, costituita a mezzo di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria o assicurativa presso gli Istituti legalmente autorizzati o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti intermediazione finanziaria iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 385/1993n. 385/93, dovrà essere redatta secondo le modalità prescritte dal D.M. 12/3/2004 N. 123, nonché rilasciata dai soggetti che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di cui all’art. 75, comma 3, d.lgs. 163/2006. L’eventuale fideiussione dovrà prevedere il versamento immediato della somma o delle somme, su semplice richiesta. La cauzione deve prevedere espressamente: - firma del fideiussore; - intestazione, quale Ente garantito, all’Università; - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione rilascio di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giornigaranzie, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante senza alcun obbligo di motivazione della richiesta stessa; - validità fino alla data di emissione ad opera del direttore dell’esecuzione dell’attestato di regolare esecuzione ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e comunque fino al 15/12/2015; - il Foro di Bologna quale Xxxx competente per qualsiasi controversia dovesse insorgere nei confronti dell’Universitàdelle Finanze.
3. La mancata costituzione della cauzione determina la revoca dell’aggiudicazione. Qualora in corso d’opera la cauzione sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Università, il deposito dovrà essere reintegrato tempestivamente - e comunque nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali, successivi e continui dalla richiesta di reintegrazione dell’Università.
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Samples: Contract for the Organization of Summer Camp Activities
Garanzia di esecuzione. 1. A garanzia degli della regolare ed integrale esecuzione di tutti gli obblighi assunti derivanti dal presente contratto, la Concessionaria presenta polizza fideiussoria a prima richiesta rilasciata da primario istituto di credito n. in dipendenza data della , che ai sensi dell’art. 113 del contratto l'Appaltatore deve costituireD.Lgs. n. 163/06, prima della stipula del contratto stesso e così come indicato nella lettera d’invito, una cauzione definitiva nella misura risulta essere del 10% dell’importo netto di aggiudicazionetotale dell’appalto riferito ad anni tre, comprensivo degli oneri di sicurezzaquantificato in €. La cauzione definitiva, conforme agli schemi tipo di cui al D. Lgs. 123/2004, prevista e disciplinata dall'art. 113 D.Lgs. 163/2006, deve essere costituita entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del Campus di Forlì di aggiudicazione definitiva efficace. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciataprecisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia deve operare a prima richiesta, da organismi accreditatisenza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000entro il limite dell’importo garantito, la certificazione del sistema entro un termine massimo di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’Impresa segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
2. Detta cauzione, costituita a mezzo di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria o assicurativa presso gli Istituti legalmente autorizzati o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 385/1993, dovrà essere redatta secondo le modalità prescritte dal D.M. 12/3/2004 N. 123, nonché rilasciata dai soggetti di cui all’art. 75, comma 3, d.lgs. 163/2006. L’eventuale fideiussione dovrà prevedere il versamento immediato della somma o delle somme, su semplice 15 giorni consecutivi dalla richiesta. La cauzione garanzia deve avere validità temporale almeno pari alla durata degli effetti del contratto ancorché successivi alla sua scadenza e deve, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Editore, con la quale viene attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. Tale garanzia rimane vincolata nell’ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e viene reintegrata a mano a mano che su di essa l’Editore operi eventuali escussioni della garanzia e salvo il diritto alla risoluzione del contratto. A pena di decadenza dall’aggiudicazione, la garanzia deve prevedere espressamente: - firma del fideiussore; - intestazione, quale Ente garantito, all’Università; - espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione principale di cui all’articolo 1957all’art. 1944 del Codice Civile e della decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile. L’Istituto Bancario o Assicurativo è tenuto ad effettuare il versamento della somma garantita presso la B.N.L. – sportello Ministero Interno – codice IBAN XX00X0000000000000000000000, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante senza alcun obbligo intestato al Fondo di motivazione della richiesta stessa; - validità fino alla data Assistenza in caso di emissione ad opera del direttore dell’esecuzione dell’attestato di regolare esecuzione e comunque fino al 15/12/2015; - il Foro di Bologna quale Xxxx competente per qualsiasi controversia dovesse insorgere nei confronti dell’Università.
3escussione. La mancata costituzione polizza fideiussoria deve essere presentata corredata di autentica amministrativa o notarile della cauzione determina la revoca dell’aggiudicazione. Qualora in corso d’opera la cauzione sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Universitàfirma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il deposito dovrà essere reintegrato tempestivamente - e comunque nel termine massimo titolo di 5 (cinque) giorni naturali, successivi e continui dalla richiesta di reintegrazione dell’Universitàgaranzia.
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Samples: Concession Agreement
Garanzia di esecuzione. 1. A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del contratto l'Appaltatore deve L'Assuntore è tenuto a costituire, prima all'atto della stipula del contratto stesso e così come indicato nella lettera d’invitocontratto, una cauzione definitiva nella misura del garanzia di esecuzione pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione, comprensivo degli oneri di sicurezzadell'importo complessivo dell'appalto. La cauzione definitivagaranzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal pre- sente capitolato e contratto di appalto, conforme agli schemi tipo di cui al D. Lgsper il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché per le somme eventualmente spese dal Committente per inadempienza dell'Assuntore o cattiva esecuzione del servizio. 123/2004, prevista e disciplinata dall'art. 113 D.Lgs. 163/2006, deve essere costituita entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del Campus di Forlì di aggiudicazione definitiva efficace. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’Impresa segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
2. Detta cauzione, costituita a mezzo di La polizza fideiussoria o e la fideiussione bancaria o assicurativa presso gli Istituti legalmente autorizzati o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale bancaria, dovranno espressamente prevedere, a pena di cui all’art. 107 del d.lgs. 385/1993, dovrà essere redatta secondo le modalità prescritte dal D.M. 12/3/2004 N. 123, nonché rilasciata dai soggetti di cui all’art. 75, comma 3, d.lgs. 163/2006. L’eventuale fideiussione dovrà prevedere il versamento immediato della somma o delle somme, su semplice richiesta. La cauzione deve prevedere espressamentee- sclusione dalla gara: - firma del fideiussore; - intestazione, quale Ente garantito, all’Università; - − la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - − la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’articolo all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività ; − l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, naturali, consecutivi, a semplice richiesta ri- chiesta scritta del Committente; − la durata per tutto il periodo contrattuale, ovvero fino all'esaurimento degli obblighi derivanti dal contratto. La mancanza di tali clausole esplicite o altre perfettamente equivalenti rende inaccettabile la fide- iussione. La garanzia resta vincolata, come previsto dall'art. 113, comma 2, della stazione appaltante decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i. e salvo le riduzioni ivi previste, per tutta la durata dell'appalto e verrà restituita all'Assuntore al termine del contratto e dopo che l'Assuntore abbia concluso i propri obblighi con- trattuali (compresi quelli assicurativi e contributivi), come risulta dall'approvazione del certificato di collaudo finale, e solo dopo l'avvenuta consegna dei beni immobili al Committente tramite appo- sito verbale sottoscritto dalle parti. Ogni qualvolta la garanzia sia ridotta ai sensi della precitata norma, l'Assuntore si impegna a fornire alla Amministrazione i documenti comprovanti l'ammontare residuo della garanzia. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte del Committente. Tale obbligo dovrà risultare nel contratto di fideiussio- ne. Il Committente ha il diritto di valersi della garanzia per le spese sostenute per gli interventi e servizi da eseguirsi d'ufficio, compresi oneri fiscali, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Committente senza alcun obbligo necessità di motivazione di- chiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Assuntore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. Tale potere sarà esercitato con incameramento parziale o totale, richiedendo all'Istituto Bancario o all'Assicurazione il versamento in contanti dell'importo corrispondente della richiesta stessa; - validità fino garanzia. L'Assuntore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui il Committente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro 15 giorni dall'incameramento dell'importo. In ca- so di ritardo, si applicherà una penale pari ad un ventesimo dell'importo da reintegrare, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. Sono a carico dell'Assuntore gli obblighi previsti dal Codice Civile, in particolare per i vizi occulti. La garanzia di esecuzione dovrà essere presentata dall'Assuntore per l'accettazione alla data della stipula dei Verbali di emissione ad opera Affidamento dei servizi qualora quest'ultima intervenga prima della sottoscri- zione del direttore dell’esecuzione dell’attestato di regolare esecuzione e comunque fino al 15/12/2015; - il Foro di Bologna quale Xxxx competente per qualsiasi controversia dovesse insorgere nei confronti dell’Universitàcontratto.
3. La mancata costituzione della cauzione determina la revoca dell’aggiudicazione. Qualora in corso d’opera la cauzione sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Università, il deposito dovrà essere reintegrato tempestivamente - e comunque nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali, successivi e continui dalla richiesta di reintegrazione dell’Università.
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Garanzia di esecuzione. 1. A garanzia della corretta esecuzione Il Partner in data ha costituito la garanzia fideussoria, secondo quanto previsto nell'art. 6 delle Linee guida coprogettazione e nell’articolo 103 del Codice dei Contratti, e ha consegnato l’originale al GECT GO; Salvo il diritto al risarcimento degli obblighi assunti eventuali maggiori danni il GECT GO potrà trattenere sulla garanzia di esecuzione i crediti derivanti a suo favore dal presente contratto; in dipendenza del contratto l'Appaltatore deve costituire, prima della stipula del contratto stesso e così come indicato nella lettera d’invito, una cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo netto di aggiudicazione, comprensivo degli oneri di sicurezza. La cauzione definitiva, conforme agli schemi tipo di cui al D. Lgs. 123/2004, prevista e disciplinata dall'art. 113 D.Lgs. 163/2006, deve essere costituita tal caso il Partner sarà obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello del relativo invito, notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Essa rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al Partner dopo la liquidazione dell’ultima fattura e, comunque, non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito od ogni altra eventuale pendenza relativa al contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione richiesta del Campus GECT GO qualora, in fase di Forlì esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di aggiudicazione definitiva efficaceritardi o altre inadempienze da parte del Partner. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, raggruppamenti temporanei di soggetti la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’Impresa segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
2. Detta cauzione, costituita a mezzo di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria o assicurativa presso gli Istituti legalmente autorizzati o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 385/1993, esecuzione dovrà essere redatta secondo presentata dal soggetto capofila; in caso di Consorzio la garanzia di esecuzione dovrà essere presentata dal Consorzio medesimo e dovrà essere intestata al Consorzio stesso ed a tutte le modalità prescritte dal D.M. 12/3/2004 N. 123, nonché rilasciata dai soggetti di cui all’art. 75, comma 3, d.lgs. 163/2006. L’eventuale fideiussione dovrà prevedere il versamento immediato della somma o delle somme, su semplice richiesta. La cauzione deve prevedere espressamente: - firma del fideiussore; - intestazione, quale Ente garantito, all’Università; - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante senza alcun obbligo di motivazione della richiesta stessa; - validità fino alla data di emissione ad opera del direttore dell’esecuzione dell’attestato di regolare esecuzione e comunque fino al 15/12/2015; - il Foro di Bologna quale Xxxx competente per qualsiasi controversia dovesse insorgere nei confronti dell’Università.
3società consorziate esecutrici dell’affidamento. La mancata costituzione della cauzione determina garanzia determinerà la revoca dell’aggiudicazione. Qualora in corso d’opera la cauzione sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Università, il deposito dovrà essere reintegrato tempestivamente - e comunque nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali, successivi e continui dalla richiesta di reintegrazione dell’Università.
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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Dei Servizi Di Coprogettazione E Cogestione
Garanzia di esecuzione. 1. A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del contratto l'Appaltatore deve L'Assuntore è tenuto a costituire, prima all'atto della stipula del contratto stesso e così come indicato nella lettera d’invitocontratto, una cauzione definitiva nella misura garanzia di esecuzione nei termini previsti dall’art. 113 del 10% dell’importo netto di aggiudicazione, comprensivo degli oneri di sicurezzaD.Lgs 163/2006. La cauzione definitivagaranzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal pre- sente capitolato e contratto di appalto, conforme agli schemi tipo di cui al D. Lgsper il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché per le somme eventualmente spese dal Committente per inadempienza dell'Assuntore o cattiva esecuzione del servizio. 123/2004, prevista e disciplinata dall'art. 113 D.Lgs. 163/2006, deve essere costituita entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del Campus di Forlì di aggiudicazione definitiva efficace. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’Impresa segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
2. Detta cauzione, costituita a mezzo di La polizza fideiussoria o e la fideiussione bancaria o assicurativa presso gli Istituti legalmente autorizzati o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale bancaria, dovranno espressamente prevedere, a pena di cui all’art. 107 del d.lgs. 385/1993, dovrà essere redatta secondo le modalità prescritte dal D.M. 12/3/2004 N. 123, nonché rilasciata dai soggetti di cui all’art. 75, comma 3, d.lgs. 163/2006. L’eventuale fideiussione dovrà prevedere il versamento immediato della somma o delle somme, su semplice richiesta. La cauzione deve prevedere espressamentee- sclusione dalla gara: - firma del fideiussore; - intestazione, quale Ente garantito, all’Università; - − la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - − la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’articolo all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività ; − l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, naturali, consecutivi, a semplice richiesta ri- chiesta scritta del Committente; − la durata per tutto il periodo contrattuale, ovvero fino all'esaurimento degli obblighi derivanti dal contratto. La mancanza di tali clausole esplicite o altre perfettamente equivalenti rende inaccettabile la fide- iussione. La garanzia resta vincolata, come previsto dall'art. 113, comma 2, della stazione appaltante decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i. e salvo le riduzioni ivi previste, per tutta la durata dell'appalto e verrà restituita all'Assuntore al termine del contratto e dopo che l'Assuntore abbia concluso i propri obblighi con- trattuali (compresi quelli assicurativi e contributivi), come risulta dall'approvazione del certificato di collaudo finale, e solo dopo l'avvenuta consegna dei beni immobili al Committente tramite appo- sito verbale sottoscritto dalle parti. Ogni qualvolta la garanzia sia ridotta ai sensi della precitata norma, l'Assuntore si impegna a fornire alla Amministrazione i documenti comprovanti l'ammontare residuo della garanzia. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte del Committente. Tale obbligo dovrà risultare nel contratto di fideiussio- ne. Il Committente ha il diritto di valersi della garanzia per le spese sostenute per gli interventi e servizi da eseguirsi d'ufficio, compresi oneri fiscali, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Committente senza alcun obbligo necessità di motivazione di- chiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Assuntore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. Tale potere sarà esercitato con incameramento parziale o totale, richiedendo all'Istituto Bancario o all'Assicurazione il versamento in contanti dell'importo corrispondente della richiesta stessa; - validità fino garanzia. L'Assuntore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui il Committente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro 15 giorni dall'incameramento dell'importo. In ca- so di ritardo, si applicherà una penale pari ad un ventesimo dell'importo da reintegrare, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. Sono a carico dell'Assuntore gli obblighi previsti dal Codice Civile, in particolare per i vizi occulti. La garanzia di esecuzione dovrà essere presentata dall'Assuntore per l'accettazione alla data della stipula dei Verbali di emissione ad opera Affidamento dei servizi qualora quest'ultima intervenga prima della sottoscri- zione del direttore dell’esecuzione dell’attestato di regolare esecuzione e comunque fino al 15/12/2015; - il Foro di Bologna quale Xxxx competente per qualsiasi controversia dovesse insorgere nei confronti dell’Universitàcontratto.
3. La mancata costituzione della cauzione determina la revoca dell’aggiudicazione. Qualora in corso d’opera la cauzione sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Università, il deposito dovrà essere reintegrato tempestivamente - e comunque nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali, successivi e continui dalla richiesta di reintegrazione dell’Università.
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