Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. Ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale. L’importo della cauzione è ridotta del 50% per l’impresa in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ex art. 75 del D.Lgs. 163/2006. In caso di riunione di concorrenti si applica l’art. 108 del Regolamento. La garanzia fideiussoria deve essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a dodici mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; essa deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante, con sottoscrizione del soggetto fideiussore autenticata da notaio, completa di attestazione dei poteri di firma, prima della formale sottoscrizione del contratto. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Si intendono qui richiamate le disposizioni di cui all’art. 123, commi 3 e 4, del Regolamento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata proporzionalmente all’esecuzione dei lavori, attestata mediante stati di avanzamento lavori al raggiungimento dell’ammontare del 50% dell’importo contrattuale. si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell’iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% di importo dei lavori eseguito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante. Per il rimanente 25%, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, il Responsabile del procedimento dispone lo svincolo, sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civile, della cauzione definitiva. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
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Samples: Contract for Public Works, Contract for Works
Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. Ai sensi dell’articolo 113 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006Codice dei contratti, l’esecutore del contratto è richiesta obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale. L’importo della cauzione è ridotta del 50% per l’impresa in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ex art. 75 del D.Lgs. 163/2006. In caso di riunione di concorrenti si applica l’art. 108 del Regolamento. La garanzia fideiussoria deve essere è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza bancaria o assicurativa o fideiussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco specialeun’impresa di assicurazione, emessa da istituto autorizzatoin conformità alla scheda tecnica 1.2, con durata non inferiore a dodici mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei lavori; essa deve essere contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante, con sottoscrizione del soggetto fideiussore autenticata da notaio, completa di attestazione dei poteri di firma, Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. La garanzia fideiussoria dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’I.A. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento decadenza dall’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 del codice degli appalti da parte del soggetto appaltante o concedentedella Stazione Appaltante, che aggiudica affida l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Si intendono qui richiamate le disposizioni di cui all’art. 123, commi 3 e 4, del Regolamento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata proporzionalmente all’esecuzione dei lavori, attestata mediante stati di avanzamento lavori al raggiungimento dell’ammontare del 50% dell’importo contrattuale. si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell’iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% di importo dei lavori eseguito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante. Per il rimanente 25%, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, il Responsabile del procedimento dispone lo svincolo, sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civile, della cauzione definitiva. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
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Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006, dell'articolo 54 comma 3 della Legge Regionale n°5/2007 è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimodieci per cento) dell’importo dell'importo contrattuale. L’importo della cauzione è ridotta del 50% per l’impresa in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ex art. 75 del D.Lgs. 163/2006.
2. In caso di riunione aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di concorrenti si applica l’art. 108 del Regolamento. La garanzia fideiussoria deve essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco specialetanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; se il ribasso è superiore al 20 per cento, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a dodici mesi oltre il termine previsto l'aumento è di due punti percentuali per l’ultimazione dei lavori; essa deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante, con sottoscrizione del soggetto fideiussore autenticata da notaio, completa ogni punto di attestazione dei poteri di firma, prima della formale sottoscrizione del contratto. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione ribasso superiore al concorrente che segue nella graduatoria20 per cento.
3. La garanzia copre gli oneri per il mancato o od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio. Si intendono qui richiamate le disposizioni provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di cui all’art. 123, commi 3 e ultimazione dei lavori.
4, del Regolamento. La cauzione definitiva garanzia fidejussoria per gli appalti di lavori è progressivamente svincolata proporzionalmente all’esecuzione dei lavoria misura dell'avanzamento dell'esecuzione, attestata mediante stati di avanzamento lavori al raggiungimento dell’ammontare nel limite massimo del 50% dell’importo contrattuale. si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell’iniziale ammontare 75 per ogni ulteriore 10% di cento dell'iniziale importo dei lavori eseguitogarantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, svincolo è automaticoautomatico ed avviene, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della Stazione Appaltante. Per il rimanente 25%preventiva consegna all'istituto garante, alla data da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di emissione del certificato avanzamento dei lavori o di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, il Responsabile del procedimento dispone lo svincolo, sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civile, della cauzione definitiva. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualoraanalogo documento, in corso d’operaoriginale o in copia autentica, essa sia stata incamerataattestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, parzialmente pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originarioderoga.
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Samples: Appalto
Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. Ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs1. 163/2006, è E’ richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, definitiva pari al 10% (un decimodieci per cento) dell’importo contrattuale. L’importo della cauzione Qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è ridotta del 50aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale. Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per l’impresa in possesso cento), l’aumento è di certificazione due punti percentuali per ogni punto di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ex art. 75 del D.Lgs. 163/2006. In caso di riunione di concorrenti si applica l’art. 108 del Regolamentoribasso superiore al 20% (venti per cento).
2. La garanzia fideiussoria deve essere è prestata mediante polizza ai sensi dell’art. 93 c. 3 tramite fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a dodici mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; essa e deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante, con sottoscrizione del soggetto fideiussore autenticata da notaio, completa di attestazione dei poteri di firmaAppaltante, prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Si intendono qui richiamate le disposizioni di cui all’art. 123, commi 3 e 4, del Regolamento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata proporzionalmente all’esecuzione dei lavori, attestata mediante stati di avanzamento lavori al raggiungimento dell’ammontare del 50% dell’importo contrattuale. si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell’iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% di importo dei lavori eseguito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante. Per il rimanente 25%, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero Con l’emissione del certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
4. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, per il Responsabile del procedimento dispone lo svincolorimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale, sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civile, della cauzione definitivanonché per il pagamento delle somme dovute per irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’appaltatore. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
5. Alla stipula del contratto e comunque prima dell’inizio dei lavori l’Impresa dovrà presentare copia della propria polizza assicurativa.
6. La garanzia fideiussoria deve essere fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltanteAppaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale in analogia a quanto disposto dall’art. 48, comma 5, del codice dei contratti.
8. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell’affidamento e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. Ai sensi dell’articolo 113 L’appaltatore per la sottoscrizione del D.Lgs. 163/2006, è richiesta contratto deve costituire una garanzia fideiussoria, definitiva a titolo sua scelta sotto forma di cauzione definitivao fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10% (un decimo) 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell’importo contrattuale. L’importo della Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è ridotta del 50% per l’impresa in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ex art. 75 del D.Lgs. 163/2006. In caso di riunione di concorrenti si applica l’art. 108 del Regolamento. La prestata a garanzia fideiussoria deve essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a dodici mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; essa deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante, con sottoscrizione del soggetto fideiussore autenticata da notaio, completa di attestazione dei poteri di firma, prima della formale sottoscrizione del contratto. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Si intendono qui richiamate le disposizioni provvisorio o del certificato di cui all’art. 123, commi 3 e 4, del Regolamentoregolare esecuzione. La cauzione stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corri- spondere all’esecutore. L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclu- sivamente da microimprese, piccole e medie imprese. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata proporzionalmente all’esecuzione dei lavoria misura dell'avanzamento dell'esecuzione, attestata mediante stati di avanzamento lavori al raggiungimento dell’ammontare del 50% dell’importo contrattualenel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell’iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% di importo dei lavori eseguito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare L’ammontare residuo della Stazione Appaltante. Per il rimanente 25%, cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero o del certificato di regolare esecuzione, il Responsabile o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del procedimento dispone lo svincolodebitore principale, sotto le riserve previste dall’art. 1669 la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, della cauzione definitiva. L’incameramento nonché l'operatività della garanzia avviene con atto unilaterale medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di dichiarazione giudizialenulla osta del committente, fermo restando con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documenta- zione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. Le stazioni appaltanti hanno il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinariavalersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, prote- zione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudi- catario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’ap- palto. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevo- cabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. E’ facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonchè nel caso degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice Appalti. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originarioaggiudicazione.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006D.Lgvo n. 163/06, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% 10 per cento (un decimo) dell’importo contrattuale. L’importo della cauzione è ridotta del 50% per l’impresa ; in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ex art. 75 del D.Lgs. 163/2006. In caso di riunione di concorrenti si applica l’art. 108 del Regolamento. La aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria deve essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco specialeè aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a dodici mesi oltre il termine previsto l’aumento è di due punti percentuali per l’ultimazione dei lavori; essa deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante, con sottoscrizione del soggetto fideiussore autenticata da notaio, completa ogni punto di attestazione dei poteri di firma, prima della formale sottoscrizione del contrattoribasso superiore al 20 per cento.
2. La mancata costituzione della garanzia di cui al punto 1 determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione stessa da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella in graduatoria.
3. La garanzia copre gli oneri fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
4. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in più all’appaltatore rispetto alle risultanze confronto ai risultati della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Si intendono qui richiamate le disposizioni di cui all’art. 123, commi 3 e 4, del Regolamento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata proporzionalmente all’esecuzione dei lavori, attestata mediante stati di avanzamento lavori al raggiungimento dell’ammontare del 50% dell’importo contrattuale. si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell’iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% di importo dei lavori eseguito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante. Per il rimanente 25%, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, il Responsabile del procedimento dispone lo svincolo, sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civile, della cauzione definitiva. L’incameramento ; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
5. La garanzia fideiussoria deve essere è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltantedall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
6. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati di avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell’importo contrattuale. Al raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell’ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell’iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento dell’importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito.
7. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione la garanzia fideiussoria, per l’ammontare residuo pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. Ai sensi dell’articolo 113 1. L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del D.Lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitivan.50/2016 e s.m.i., pari al 10% (un decimo) 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell’importo contrattuale.
2. L’importo della Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è ridotta del 50% per l’impresa in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ex art. 75 del D.Lgs. 163/2006. In caso di riunione di concorrenti si applica l’art. 108 del Regolamento. La prestata a garanzia fideiussoria deve essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a dodici mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; essa deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante, con sottoscrizione del soggetto fideiussore autenticata da notaio, completa di attestazione dei poteri di firma, prima della formale sottoscrizione del contratto. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e verso l’appaltatore.
3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Si intendono qui richiamate le disposizioni provvisorio o del certificato di cui all’art. 123, commi 3 e 4, del Regolamentoregolare esecuzione. La cauzione stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
4. L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
5. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata proporzionalmente all’esecuzione dei lavoria misura dell'avanzamento dell'esecuzione, attestata mediante stati di avanzamento lavori al raggiungimento dell’ammontare del 50% dell’importo contrattualenel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell’iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% di importo dei lavori eseguito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare L’ammontare residuo della Stazione Appaltante. Per il rimanente 25%, cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero o del certificato di regolare esecuzione, il Responsabile o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del procedimento dispone lo svincolodebitore principale, sotto le riserve previste dall’art. 1669 la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, della cauzione definitiva. L’incameramento nonché l'operatività della garanzia avviene con atto unilaterale medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di dichiarazione giudizialenulla osta del committente, fermo restando con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
6. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinariavalersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
7. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.
8. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
9. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
10. E’ facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originarioaggiudicazione.
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Samples: Project Agreement
Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. Ai sensi dell’articolo 113 dell’art. 103 del D.Lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fideiussoriaCodice l’Affidatario tenuto a prestare, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale. L’importo della cauzione è ridotta del 50% per l’impresa in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ex art. 75 del D.Lgs. 163/2006. In caso di riunione di concorrenti si applica l’art. 108 del Regolamento. La garanzia fideiussoria deve essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a dodici mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; essa deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante, con sottoscrizione del soggetto fideiussore autenticata da notaio, completa di attestazione dei poteri di firma, prima della formale sottoscrizione del contratto. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità una garanzia definitiva nella misura del maggior danno e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Si intendono qui richiamate le disposizioni di cui all’art. 123, commi 3 e 4, del Regolamento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata proporzionalmente all’esecuzione dei lavori, attestata mediante stati di avanzamento lavori al raggiungimento dell’ammontare del 5010% dell’importo contrattuale, ovvero nella maggiore misura stabilita ai sensi del citato art. si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell’iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% di importo dei lavori eseguito103. Lo svincolo, nei termini e per La predetta garanzia dovrà essere costituita mediante cauzione secondo le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante. Per il rimanente 25%, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, il Responsabile del procedimento dispone lo svincolo, sotto le riserve modalità previste dall’art. 1669 93, comma 2 del Codice o mediante fideiussione rilasciata da impresa bancaria o assicurativa in possesso dei requisiti di cui al c. 3 del citato art. 93. La garanzia dovrà prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, della cauzione definitiva. L’incameramento ; - l’operatività della garanzia avviene con atto unilaterale medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. L’importo della predetta garanzia definitiva potrà essere ridotto in presenza delle condizioni indicate all’art. 93, comma 7 del Codice, nella misura ivi prevista. Per fruire di tale beneficio, l’Impresa Aggiudicataria dovrà presentare alla Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualoracopia delle certificazioni ivi indicate, in corso d’operadi validità, essa sia stata incamerataovvero produrre documentazione atta a dimostrare la sussistenza delle condizioni che ne consentono la qualificazione quale microimpresa o PMI. La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui al presente paragrafo comporta la decadenza dall’affidamento e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. In caso di escussione, parzialmente o totalmenteanche parziale della predetta cauzione definitiva, la stessa dovrà essere reintegrata fino a concorrenza del suo ammontare originario entro 5 gg. lavorativi dalla richiesta della Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione. Ai sensi dell’art. 103, comma 11 del Codice, la medesima Stazione appaltante si riserva la facoltà di esonerare l’Affidatario dalla prestazione della garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza a fronte di un quinto dell’importo originariomiglioramento del prezzo di aggiudicazione.
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Samples: Accordo Quadro
Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. Ai sensi dell’articolo 113 dell’art. 103 del D.Lgs. 163/2006, Decreto Legislativo 50/2016 l’affidatario è richiesta una garanzia fideiussoriatenuto a prestare, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale. L’importo della cauzione è ridotta del 50% per l’impresa in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ex art. 75 del D.Lgs. 163/2006. In caso di riunione di concorrenti si applica l’art. 108 del Regolamento. La garanzia fideiussoria deve essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a dodici mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; essa deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante, con sottoscrizione del soggetto fideiussore autenticata da notaio, completa di attestazione dei poteri di firma, prima della formale sottoscrizione del contratto. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità una garanzia definitiva nella misura del maggior danno e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Si intendono qui richiamate le disposizioni di cui all’art. 123, commi 3 e 4, del Regolamento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata proporzionalmente all’esecuzione dei lavori, attestata mediante stati di avanzamento lavori al raggiungimento dell’ammontare del 5010% dell’importo contrattuale, ovvero nella maggiore misura stabilita ai sensi del citato art. si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell’iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% di importo dei lavori eseguito103. Lo svincolo, nei termini e per La predetta garanzia dovrà essere costituita mediante cauzione prestata con le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante. Per il rimanente 25%, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, il Responsabile del procedimento dispone lo svincolo, sotto le riserve modalità previste dall’art. 1669 93, c. 2 del Decreto Legislativo 50/2016 o mediante fideiussione rilasciata da impresa bancaria o assicurativa in possesso dei requisiti di cui al c. 3 del citato art. 93, e dovrà prevedere espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale • la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, della cauzione definitiva. L’incameramento civile • l’operatività della garanzia avviene con atto unilaterale medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudizialestazione appaltante. L’importo della predetta garanzia definitiva potrà essere ridotto qualora l’affidatario risulti in possesso delle certificazioni indicate all’art. 93, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinariac.7, del Decreto Legislativo. 50/2016, nella misura ivi prevista. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, definitiva di cui al presente paragrafo comporta la decadenza dall’affidamento e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in corso d’opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originariograduatoria.
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Samples: Fornitura in Locazione Operativa Di Apparati Di Storage
Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. Ai sensi dell’articolo 113 L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del D.Lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitivan.50/2016 e s.m.i., pari al 10% (un decimo) 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell’importo contrattuale. L’importo della Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è ridotta del 50% per l’impresa in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ex art. 75 del D.Lgs. 163/2006. In caso di riunione di concorrenti si applica l’art. 108 del Regolamento. La prestata a garanzia fideiussoria deve essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a dodici mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; essa deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante, con sottoscrizione del soggetto fideiussore autenticata da notaio, completa di attestazione dei poteri di firma, prima della formale sottoscrizione del contratto. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Si intendono qui richiamate le disposizioni provvisorio o del certificato di cui all’art. 123, commi 3 e 4, del Regolamentoregolare esecuzione. La cauzione stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata proporzionalmente all’esecuzione dei lavoria misura dell'avanzamento dell'esecuzione, attestata mediante stati di avanzamento lavori al raggiungimento dell’ammontare del 50% dell’importo contrattualenel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell’iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% di importo dei lavori eseguito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare L’ammontare residuo della Stazione Appaltante. Per il rimanente 25%, cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero o del certificato di regolare esecuzione, il Responsabile o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del procedimento dispone lo svincolodebitore principale, sotto le riserve previste dall’art. 1669 la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, della cauzione definitiva. L’incameramento nonché l'operatività della garanzia avviene con atto unilaterale medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di dichiarazione giudizialenulla osta del committente, fermo restando con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinariavalersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. E’ facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originarioaggiudicazione.
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Samples: Construction Contract
Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva. Ai 1. L’appaltatore, ai sensi dell’articolo 113 103 del D.Lgs. 163/2006Codice dei contratti, è richiesta deve costituire una garanzia fideiussoria, fidejussoria del 10 per cento dell’importo dei lavori a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale. L’importo della cauzione è ridotta del 50% per l’impresa in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ex art. 75 del D.Lgs. 163/2006. In caso di riunione di concorrenti si applica l’art. 108 del Regolamento. La garanzia fideiussoria deve essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a dodici mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; essa deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante, con sottoscrizione del soggetto fideiussore autenticata da notaio, completa di attestazione dei poteri di firma, prima della formale sottoscrizione del contratto. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle di somme pagate eventualmente corrisposte in più all’appaltatore rispetto alle risultanze dall’amministrazione appaltante, nonché della liquidazione finaletacitazione di crediti esposti da terzi verso l’appaltatore, salva comunque salvo in tutti i casi, ogni altra azione ove la risarcibilità cauzione non risultasse sufficiente, mediante fidejussione assicurativa emessa da istituto autorizzato.
2. In conformità di quanto previsto dall’art. 103 del maggior danno D.Lgs. n. 50/2016, se l’aggiudicazione è avvenuta con ribasso d’asta superiore al 10 per cento ed inferiore a 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e cessa fino al 20 per cento di avere effetto solo alla data ribasso, mentre se il ribasso offerto dall’appaltatore è superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di emissione del certificato un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di collaudo provvisorio. Si intendono qui richiamate le disposizioni ribasso con l’ulteriore aumento di cui all’art. 123, commi 3 e 4, del Regolamentodue punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
3. La cauzione definitiva definitiva, come stabilito dall’art. 103, comma 5 del D.Lgs. n° 50/2016 è progressivamente svincolata proporzionalmente all’esecuzione dei lavoria misura dell’avanzamento dell’esecuzione, attestata mediante stati di avanzamento lavori al raggiungimento dell’ammontare nel limite massimo del 50% dell’importo contrattuale. si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% 80 per cento dell’iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% di importo dei lavori eseguitogarantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetteanzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con al sola condizione della Stazione Appaltante. Per il rimanente 25%preventiva consegna all’istituto garante, alla data da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di emissione del certificato avanzamento dei lavori o di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, il Responsabile del procedimento dispone lo svincolo, sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civile, della cauzione definitiva. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualoraanalogo documento, in corso d’operaoriginale o in copia autentica, essa sia stata incamerataattestati l’avvenuta esecuzione.
4. L’ammontare residuo, parzialmente pari al 30 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o totalmentedella documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
5. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fidejussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originarion. 123.
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