Common use of Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva Clause in Contracts

Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva. 1. L’Appaltatore è obbligato a costituire garanzia fideiussoria ai sensi dell’articolo 30, comma 2 e 2-bis della legge n. 109 del 1994 e dell’art.113 del D.Lgs.163/2006, per gli importi e con le modalità prescritti da tale normativa. Essa dovrà essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. Tale garanzia fideiussoria dovrà essere pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, ed in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento dovrà essere di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. Approvato il certificato di collaudo, oppure il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 3. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 4. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

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Samples: Construction Contract

Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva. 1Ai sensi dell’articolo113 del D.Lgs. L’Appaltatore n.163 del 12.04.2006, è obbligato richiesta una garanzia fidejussoria, a costituire titolo di cauzione definitiva, pari al 10 % dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta di ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria ai sensi dell’articolo 30è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; Ove il ribasso sia maggiore del 20%, comma 2 e 2-bis della legge n. 109 del 1994 e dell’art.113 del D.Lgs.163/2006l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia fidejussoria deve essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per gli importi e con le modalità prescritti da tale normativa. Essa dovrà l’ultimazione dei lavori; essa deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. Tale garanzia fideiussoria dovrà essere pari al 10 per cento dell'importo contrattualeLa cauzione definitiva, ed in caso calcolata sull’importo di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centocontratto, la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata è progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 113 del Codice. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento dovrà essere di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. Approvato il emissione del certificato di collaudocollaudo provvisorio, oppure il certificato o comunque fino a dodici mesi dalla data di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 3ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L’Amministrazione può potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto totalmente in confronto ai risultati della liquidazione finaletutti i casi previsti dall’art. 123 del D. Lgs 207/10; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 4. La garanzia fideiussoria è deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in . In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi importi. Per quanto riguarda i materiali la garanzia è quella stabilita dall’art. 132 del D. Lgs 206/2005. L’ Appaltatore si assume l’obbligo di garantire l’assistenza tecnica relativa a tutti gli elementi di arredo, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il loro regolare funzionamento per un minimo di 24 mesi a decorrere dalla data del collaudo. Pertanto, fino alla concorrenza a tale termine, l’impresa aggiudicataria dovrà riparare tempestivamente e a sue spese tutti i guasti e le imperfezioni che dovessero verificarsi per la non buona qualità dei materiali o per difetto di un quinto dell’importo originariomontaggio o di funzionamento.

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Samples: Fornitura E Montaggio Di Serramenti in PVC

Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva. 1. L’Appaltatore è obbligato a costituire garanzia fideiussoria ai Ai sensi dell’articolo 30113, comma 2 e 2-bis della legge n. 109 1, del 1994 e dell’art.113 del D.Lgs.163/2006D.Lgs. 163/2006, per gli importi e con le modalità prescritti da tale normativa. Essa dovrà essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. Tale è richiesta una garanzia fideiussoria dovrà essere fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo dell’importo contrattuale, ed in . In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria dovrà essere fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento dovrà essere è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. Approvato il certificato La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di collaudoun importo dei lavori eseguiti, oppure il certificato attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di regolare esecuzionecui al precedente periodo, la garanzia fideiussoria cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si intende svincolata ed estinta procede allo svincolo progressivo in ragione di dirittoun 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, automaticamentenei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di ulteriori atti formalibenestare del committente, richiestecon la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, autorizzazionida parte dell'appaltatore o del concessionario, dichiarazioni liberatorie degli stati d'avanzamento lavori o restituzioni. 3di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L’Amministrazione può avvalersi della L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia fideiussoriadell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il a garanzia del rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Le stazioni appaltanti hanno il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 4valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La garanzia fideiussoria fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazionedall’Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che può avvalersi della facoltà di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva. 1. L’Appaltatore è obbligato a costituire garanzia fideiussoria ai sensi dell’articolo 30, comma 2 e 2-bis della legge n. 109 del 1994 e dell’art.113 del D.Lgs.163/20061994, per gli importi e con le modalità prescritti da tale normativa. Essa dovrà essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. Tale garanzia fideiussoria dovrà essere pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, ed in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento dovrà essere di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. Approvato il certificato di collaudo, oppure il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richiestexxxxxx- ste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 3. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 4. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi succes- sivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva. 1. L’Appaltatore è obbligato a costituire garanzia fideiussoria ai sensi dell’articolo 30, comma 2 e 2-bis della legge n. 109 del 1994 e dell’art.113 del D.Lgs.163/20061994, per gli importi e con le modalità prescritti da tale normativa. Essa dovrà essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione sotto- scrizione del contratto. Tale garanzia fideiussoria dovrà essere pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, ed in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento dovrà essere di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. Approvato il certificato di collaudo, oppure il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria fide- iussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 3. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante du- rante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 4. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incameratain- camerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi im- porti fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva. 1. L’Appaltatore è obbligato a costituire garanzia fideiussoria ai Ai sensi dell’articolo 30103 del D.Lgs 50/2016 è richiesta una garanzia fidejussoria, comma 2 e 2-bis della legge n. 109 del 1994 e dell’art.113 del D.Lgs.163/2006a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per gli importi e con le modalità prescritti cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. La garanzia fidejussoria è prestata mediante atto di fidejussione rilasciato da tale normativauna banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fidejussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione. Essa dovrà essere La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. Tale La garanzia fideiussoria dovrà essere pari al 10 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. La garanzia, per cento dell'importo contrattualeil rimanente ammontare residuo del 20%, cessa di avere effetto ed in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento dovrà essere di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. Approvato il è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo, collaudo provvisorio oppure il del certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta ; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 3. L’Amministrazione La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoriafidejussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 4. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, ove questa sia venuta meno in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente tutto o totalmente, dall’Amministrazionein parte; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissionein ottemperanza, la medesima reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia può essere ridotta di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs 50/2016, in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originariomodo analogo a quelle previste per la garanzia provvisoria.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto