Garanzia Postuma. (i) Qualora la Contraente decida di non rinnovare la Polizza, la Contraente potrà acquistare il Periodo di Garanzia Postuma indicata al Punto 9(a) della Scheda di Polizza. Qualora l’Assicuratore decida di non rinnovare la Polizza, la Contraente o una Persona Assicurata potranno acquistare il Periodo di Garanzia Postuma indicata al Punto 9(b) della Scheda di Polizza. (ii) Il Periodo di Garanzia Postuma si applicherà soltanto a: (a) Sinistri avanzati per la prima volta contro una Persona Assicurata durante il Periodo di Garanzia Postuma purché in relazione ad Atti Xxxxxxx commessi precedentemente alla scadenza del Periodo Assicurativo; o (b) le Indagini avviate per la prima volta durante il Periodo di Garanzia Postuma purché in relazione a condotte verificatisi precedentemente alla scadenza del Periodo Assicurativo. (iii) Il diritto di acquistare il Periodo di Garanzia Postuma come sopra descritta dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta all’Assicuratore inviata entro 30 giorni dalla data di mancato rinnovo della Polizza e la garanzia diventerà operante soltanto dopo il pagamento del premio aggiuntivo previsto. (iv) La proposta da parte dell’Assicuratore di termini, condizioni, massimali o premi diversi da quelli in vigore nella polizza in scadenza non costituirà un rifiuto a rinnovare. (v) La Contraente o una Persona Assicurata non avranno diritto di acquistare il Periodo di Garanzia Postuma qualora si sia verificata una Trasformazione Societaria. (vi) Il diritto al Periodo di Garanzia Postuma cessa nel caso in cui, e dalla data in cui, la Contraente ottenga una qualunque altra polizza di Responsabilità Civile degli Amministratori, Sindaci e Direttori Generali. In tal caso il Periodo di Garanzia Postuma già acquistato cesserà automaticamente. Il premio versato s’intende interamente goduto alla data di decorrenza del Periodo di Garanzia Postuma.
Appears in 1 contract
Garanzia Postuma. L’Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma nei 5 (icinque) Qualora la Contraente decida anni successivi alla data di non rinnovare la Polizza, la Contraente potrà acquistare il Periodo di Garanzia Postuma indicata al Punto 9(a) della Scheda di Polizza. Qualora l’Assicuratore decida di non rinnovare la Polizza, la Contraente o una Persona Assicurata potranno acquistare il Periodo di Garanzia Postuma indicata al Punto 9(b) della Scheda di Polizza.
(ii) Il Periodo di Garanzia Postuma si applicherà soltanto a:
(a) Sinistri avanzati per la prima volta contro una Persona Assicurata durante il Periodo di Garanzia Postuma purché in relazione ad Atti Xxxxxxx commessi precedentemente alla scadenza del Periodo Assicurativo; o
Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante la Durata del Contratto quale definita in questa polizza. Altresì, nei confronti del Dipendente/Amministratore così come definito nel corso della Durata del Contratto cessi dal servizio o dalle sue funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, o della rimozione della carica di Amministratore ,l’assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (bcinque) le Indagini avviate per la prima volta durante il Periodo di Garanzia Postuma purché in relazione anni a condotte verificatisi precedentemente alla scadenza del Periodo Assicurativo.
(iii) Il diritto di acquistare il Periodo di Garanzia Postuma come sopra descritta dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta all’Assicuratore inviata entro 30 giorni partire dalla data di mancato rinnovo cessazione dal servizio, a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante la validità del Contratto quale definita in questa polizza, da uno o più Dipendenti/Amministratori. Il Massimale stabilito nella ( Vedasi scheda di quotazione ) è l’obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all’intera durata della Polizza garanzia postuma. Si applica il disposto dell’articolo 7 e resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza. L’assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell’Assicurato licenziato per giusta causa. Qualora risulti che i Xxxxx relativi a un Sinistro rientrante nella garanzia postuma sono risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente dall’Assicurato o da altri per suo conto, la garanzia diventerà operante soltanto dopo il pagamento del premio aggiuntivo previstopostuma non sarà applicabile a tale Sinistro.
(iv) La proposta da parte dell’Assicuratore di termini, condizioni, massimali o premi diversi da quelli in vigore nella polizza in scadenza non costituirà un rifiuto a rinnovare.
(v) La Contraente o una Persona Assicurata non avranno diritto di acquistare il Periodo di Garanzia Postuma qualora si sia verificata una Trasformazione Societaria.
(vi) Il diritto al Periodo di Garanzia Postuma cessa nel caso in cui, e dalla data in cui, la Contraente ottenga una qualunque altra polizza di Responsabilità Civile degli Amministratori, Sindaci e Direttori Generali. In tal caso il Periodo di Garanzia Postuma già acquistato cesserà automaticamente. Il premio versato s’intende interamente goduto alla data di decorrenza del Periodo di Garanzia Postuma.
Appears in 1 contract
Samples: Insurance Agreement
Garanzia Postuma. (i) Qualora 42.1 Se in qualsiasi momento durante la Contraente decida di non rinnovare la Polizzavalidità del contratto, la Contraente potrà acquistare il Periodo di Garanzia Postuma indicata al Punto 9(a) della Scheda di Polizza. Qualora l’Assicuratore decida di non rinnovare la Polizzauno o più soggetti per cui l'Ente è assicurato cessa l'attività per morte, la Contraente pensionamento o una Persona Assicurata potranno acquistare il Periodo di Garanzia Postuma indicata al Punto 9(b) della Scheda di Polizza.
(ii) Il Periodo di Garanzia Postuma si applicherà soltanto a:
(a) qualsiasi altra ragione diversa dal licenziamento per giusta causa, l'Assicurazione è operante per i Sinistri avanzati per la prima volta contro una Persona Assicurata durante il Periodo di Garanzia Postuma purché in relazione ad Atti Xxxxxxx commessi precedentemente denunciati agli Assicuratori nei 5 anni successivi alla scadenza del Periodo Assicurativo; o
(b) le Indagini avviate per la prima volta Contratto purché afferenti acomportamenti colposi posti in essere durante il periodo di Durata del Contratto o dalla data indicata nella Scheda di copertura.
42.2 Il massimale stabilito nella Scheda di copertura è l'obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma.
42.3 Resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Garanzia Postuma purché assicurazione distinto e separato, quale definito in relazione a condotte verificatisi precedentemente alla scadenza del Periodo Assicurativoquesta polizza.
(iii) Il diritto di acquistare il Periodo di Garanzia Postuma come sopra descritta dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta all’Assicuratore inviata entro 30 giorni dalla data di mancato rinnovo della Polizza e la 42.4 La garanzia diventerà operante soltanto dopo il pagamento del premio aggiuntivo previsto.
(iv) La proposta da parte dell’Assicuratore di termini, condizioni, massimali o premi diversi da quelli in vigore nella polizza in scadenza non costituirà un rifiuto a rinnovare.
(v) La Contraente o una Persona Assicurata non avranno diritto di acquistare il Periodo di Garanzia Postuma qualora si sia verificata una Trasformazione Societaria.
(vi) Il diritto al Periodo di Garanzia Postuma postuma cessa automaticamente nel caso in cuicui venisse stipulata, direttamente dall'Ente Assicurato o da altri per suo conto, un'altra assicurazione a coprire le stesse responsabilità e dalla data in cui, la Contraente ottenga una qualunque altra gli stessi danni. La garanzia di cui alla presente polizza di è estesa alla Responsabilità Civile degli Amministratorie Professionale derivante all'Assicurato per
1 . le Perdite Patrimoniali e, Sindaci in deroga all'art. 26, lett. a), per Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle attività dei Dipendenti Tecnici, ed in particolare di: • progettista e Direttori Generaliverificatore della progettazione direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere; collaudatore; • "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, del D. Lgs. In tal caso il Periodo di Garanzia Postuma già acquistato cesserà automaticamente. Il premio versato s’intende interamente goduto alla data di decorrenza del Periodo di Garanzia Postuma.9 aprile 2008 n o 81 e successive modifiche e/o integrazioni;
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Rc Patrimoniale
Garanzia Postuma. L Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 2 (idue) Qualora la Contraente decida anni successivi alla data di non rinnovare la Polizzascadenza della Durata del Contratto, la Contraente potrà acquistare il Periodo di Garanzia Postuma indicata al Punto 9(a) della Scheda di Polizza. Qualora l’Assicuratore decida di non rinnovare la Polizza, la Contraente o una Persona Assicurata potranno acquistare il Periodo di Garanzia Postuma indicata al Punto 9(b) della Scheda di Polizza.
(ii) Il Periodo di Garanzia Postuma si applicherà soltanto a:
(a) Sinistri avanzati per la prima volta contro una Persona Assicurata purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Garanzia Postuma purché Efficacia quale definito in relazione ad Atti Xxxxxxx commessi precedentemente alla scadenza questa polizza. Altresì, nei confronti del Periodo Assicurativo; o
Uno o più Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura che nel corso della Durata del Contratto cessi dal servizio o dalle sue funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (bcinque) le Indagini avviate per anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la prima volta cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Garanzia Postuma purché Efficacia quale definito in relazione a condotte verificatisi precedentemente questa polizza. Il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura è l obbligazione massima alla scadenza del Periodo Assicurativo.
(iii) Il diritto quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all intera durata della garanzia postuma. Si applica il disposto dell articolo Obblighi dell’Assicurato in caso di acquistare il sinistro e resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Garanzia Postuma come sopra descritta dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta all’Assicuratore inviata entro 30 giorni dalla data Assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza. L assicurazione cessa automaticamente relativamente al Dipendente licenziato per giusta causa. Qualora risulti che i Xxxxx relativi a un Sinistro rientrante nella garanzia postuma siano risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente dal Uno o più Dipendenti indicati sulla Scheda di mancato rinnovo della Polizza e Copertura o da altri per suo conto, la garanzia diventerà operante soltanto dopo il pagamento del premio aggiuntivo previstopostuma non sarà applicabile a tale Sinistro.
(iv) La proposta da parte dell’Assicuratore di termini, condizioni, massimali o premi diversi da quelli in vigore nella polizza in scadenza non costituirà un rifiuto a rinnovare.
(v) La Contraente o una Persona Assicurata non avranno diritto di acquistare il Periodo di Garanzia Postuma qualora si sia verificata una Trasformazione Societaria.
(vi) Il diritto al Periodo di Garanzia Postuma cessa nel caso in cui, e dalla data in cui, la Contraente ottenga una qualunque altra polizza di Responsabilità Civile degli Amministratori, Sindaci e Direttori Generali. In tal caso il Periodo di Garanzia Postuma già acquistato cesserà automaticamente. Il premio versato s’intende interamente goduto alla data di decorrenza del Periodo di Garanzia Postuma.
Appears in 1 contract
Samples: Insurance Contract
Garanzia Postuma. (iA.1 - In caso di morte dell’Assicurato, le garanzie possono essere estese alle Richieste di risarcimento formulate contro i suoi eredi, e da questi notificate agli Assicuratori entro un periodo di tempo pari a quello in cui è rimasto in corso il rapporto assicurativo continuativo con gli Assicuratori, con il massimo di 5 anni dalla scadenza annuale successiva al decesso. Per i Danni risarcibili in base alla presente estensione di garanzia, il Limite di indennizzo indicato nel Modulo di Polizza costituirà la massima esposizione degli Assicuratori per l’intero periodo di copertura postuma. L’operatività della presente garanzia è subordinata alle seguenti condizioni:
a) Qualora la Contraente decida che gli eredi dell’Assicurato formulino espressa richiesta entro 60 giorni dalla scadenza annuale della polizza, successiva al decesso, di emissione dell’appendice di postuma;
b) che gli eredi si impegnino a non stipulare con altri assicuratori Polizze di assicurazione per le medesime garanzie, sotto pena di decadenza della presente estensione;
c) che gli eredi dichiarino ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, di non rinnovare essere a conoscenza di fatti o Circostanze che possano generare Richieste di Risarcimento.
d) che gli eredi abbiano corrisposto il premio una tantum dagli Assicuratori.
A.2 - In caso di cessazione dell’attività professionale per raggiunti limiti di età, o per invalidità tale da non consentirne la Polizzaprosecuzione, l’Assicurato avrà la Contraente potrà acquistare facoltà di richiedere l’estensione delle garanzie in caso di Richieste di risarcimento a lui pervenute nei tre anni successivi alla scadenza dell’ultima Polizza in corso, ed inerenti Atti illeciti commessi durante il relativo Periodo di Garanzia Postuma indicata validità. Per i Danni risarcibili in base alla presente estensione di garanzia, il Limite di indennizzo indicato nel Modulo di Polizza costituirà la massima esposizione degli Assicuratori per l’intero periodo di copertura postuma. L’operatività della presente garanzia è subordinata al Punto 9(a) della Scheda di Polizza. Qualora l’Assicuratore decida di non rinnovare la Polizza, la Contraente o una Persona Assicurata potranno acquistare il Periodo di Garanzia Postuma indicata al Punto 9(b) della Scheda di Polizza.
(ii) Il Periodo di Garanzia Postuma si applicherà soltanto asoddisfacimento delle seguenti condizioni:
(a) Sinistri avanzati per la prima volta contro una Persona Assicurata durante il Periodo che l’Assicurato abbia inoltrato richiesta di Garanzia Postuma purché in relazione ad Atti Xxxxxxx commessi precedentemente cancellazione dall’Albo professionale;
b) che l’Assicurato abbia inoltrato espressa richiesta entro 60 giorni successivi alla scadenza del Periodo Assicurativo; o
(b) le Indagini avviate per la prima volta durante il Periodo di Garanzia Postuma purché in relazione a condotte verificatisi precedentemente alla scadenza del Periodo Assicurativo.
(iii) Il diritto di acquistare il Periodo di Garanzia Postuma come sopra descritta dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta all’Assicuratore inviata entro 30 giorni dalla data di mancato rinnovo della Polizza e nel corso della quale ha cessato la propria attività;
c) che l’Assicurato non stipuli con altri assicuratori, polizze a garanzia diventerà operante soltanto dopo il pagamento del premio aggiuntivo previsto.
(iv) La proposta da parte dell’Assicuratore di terminimedesimo rischio, condizioni, massimali o premi diversi da quelli in vigore nella polizza in scadenza non costituirà un rifiuto a rinnovare.
(v) La Contraente o una Persona Assicurata non avranno diritto di acquistare il Periodo di Garanzia Postuma qualora si sia verificata una Trasformazione Societaria.
(vi) Il diritto al Periodo di Garanzia Postuma cessa nel caso in cui, e dalla data in cui, pena la Contraente ottenga una qualunque altra polizza di Responsabilità Civile degli Amministratori, Sindaci e Direttori Generali. In tal caso il Periodo di Garanzia Postuma già acquistato cesserà automaticamente. Il premio versato s’intende interamente goduto alla data di decorrenza del Periodo di Garanzia Postuma.decadenza della presente estensione;
Appears in 1 contract