Garanzia Postuma. (i) Qualora la Contraente decida di non rinnovare la Polizza, la Contraente potrà acquistare il Periodo di Garanzia Postuma indicata al Punto 9(a) della Scheda di Polizza. Qualora l’Assicuratore decida di non rinnovare la Polizza, la Contraente o una Persona Assicurata potranno acquistare il Periodo di Garanzia Postuma indicata al Punto 9(b) della Scheda di Polizza. (ii) Il Periodo di Garanzia Postuma si applicherà soltanto a: (a) Sinistri avanzati per la prima volta contro una Persona Assicurata durante il Periodo di Garanzia Postuma purché in relazione ad Atti Xxxxxxx commessi precedentemente alla scadenza del Periodo Assicurativo; o (b) le Indagini avviate per la prima volta durante il Periodo di Garanzia Postuma purché in relazione a condotte verificatisi precedentemente alla scadenza del Periodo Assicurativo. (iii) Il diritto di acquistare il Periodo di Garanzia Postuma come sopra descritta dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta all’Assicuratore inviata entro 30 giorni dalla data di mancato rinnovo della Polizza e la garanzia diventerà operante soltanto dopo il pagamento del premio aggiuntivo previsto. (iv) La proposta da parte dell’Assicuratore di termini, condizioni, massimali o premi diversi da quelli in vigore nella polizza in scadenza non costituirà un rifiuto a rinnovare. (v) La Contraente o una Persona Assicurata non avranno diritto di acquistare il Periodo di Garanzia Postuma qualora si sia verificata una Trasformazione Societaria. (vi) Il diritto al Periodo di Garanzia Postuma cessa nel caso in cui, e dalla data in cui, la Contraente ottenga una qualunque altra polizza di Responsabilità Civile degli Amministratori, Sindaci e Direttori Generali. In tal caso il Periodo di Garanzia Postuma già acquistato cesserà automaticamente. Il premio versato s’intende interamente goduto alla data di decorrenza del Periodo di Garanzia Postuma.
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Garanzia Postuma. (i) Qualora la Contraente decida ln caso di non rinnovare la cessazione della presente assicurazione, per qualsiasi motivo, ad eccezione che per mancato pagamento del premio, il Contraente, indicato al punto 1 . della Scheda di Polizza, avrà il diritto, previo il pagamento di un premio aggiuntivo eventualmente indicato in Scheda di Polizza, di ottenere una copertura per un Periodo di Garanzia Postuma con riguardo al periodo di tempo indicato in Scheda di Xxxxxxx, in relazione a Richieste di Risarcimento sollevate nei confronti dell'Assicurato - e comunicate per iscritto agli Assicuratori - nel corso del Periodo di Garanzia Postuma, per la Contraente potrà acquistare prima volta successivamente alla Data di Retroattività e prima della scadenza del Periodo di Polizza. Il premio addizionale per il Periodo di Garanzia Postuma indicata al Punto 9(a- a pena di invalidità ed inoperatività dell'estensione - dovrà essere versato entro 30 (trenta) della giorni dalla cessazione del termine del Periodo di Polizza indicato in Scheda di Polizza. Qualora l’Assicuratore decida Nel caso in cui il pagamento del suddetto premio aggiuntivo dovesse pervenire dopo lo scadere del suddetto termine di non rinnovare la Polizza30 (trenta) giorni, la il Contraente o una Persona Assicurata potranno acquistare perderà ogni diritto di beneficiare del periodo di estensione, ed il relativo pagamento sarà restituito dagli Assicuratori. Il sottolimite per il Periodo di Garanzia Postuma indicata al Punto 9(b) della previsto in Scheda di Polizza.
(ii) Il , costituisce parte integrante del - e non andrà a sommarsi al - Massimale Aggregato indicato in Scheda di Polizza e l'esercizio del diritto al Periodo di Garanzia Postuma in nessun caso potrà aumentare il detto Massimale Aggregato. ln ogni caso, nel Periodo di Garanzia Postuma, sono esclusi dalla copertura della presente Polizza i servizi di cui all'art. IB. Il Contraente ha la facoltà di richiedere la copertura per un Periodo di Garanzia Postuma solo qualora sia in regola con il pagamento del premio di Polizza ovvero qualora la disdetta del contratto, da parte degli Assicuratori, non sia dovuto al mancato pagamento del premio o inadempimento dell'Assicurato al pagamento delle somme in eccesso agli applicabili limiti di indennizzo o degli ammontari sino alla Franchigia. Il premio supplementare da corrispondere ai sensi della presente estensione s'intende interamente goduto al momento del suo pagamento e non sarà rimborsabile qualora il Contraente dovesse recedere dal contratto anzitempo. La presente clausola e i diritti in essa contenuti non si applicherà soltanto a:
applicheranno nel momento in cui l'Assicurato (ao gli eredi o rappresentanti) Sinistri avanzati per la prima volta contro una Persona Assicurata stipuli durante il Periodo di Garanzia Postuma purché in relazione ad Atti Xxxxxxx commessi precedentemente alla scadenza del Periodo Assicurativo; o
(b) le Indagini avviate per la prima volta durante il Periodo di Garanzia Postuma purché in relazione altra assicurazione a condotte verificatisi precedentemente alla scadenza del Periodo Assicurativocopertura degli stessi rischi.
(iii) Il diritto di acquistare il Periodo di Garanzia Postuma come sopra descritta dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta all’Assicuratore inviata entro 30 giorni dalla data di mancato rinnovo della Polizza e la garanzia diventerà operante soltanto dopo il pagamento del premio aggiuntivo previsto.
(iv) La proposta da parte dell’Assicuratore di termini, condizioni, massimali o premi diversi da quelli in vigore nella polizza in scadenza non costituirà un rifiuto a rinnovare.
(v) La Contraente o una Persona Assicurata non avranno diritto di acquistare il Periodo di Garanzia Postuma qualora si sia verificata una Trasformazione Societaria.
(vi) Il diritto al Periodo di Garanzia Postuma cessa nel caso in cui, e dalla data in cui, la Contraente ottenga una qualunque altra polizza di Responsabilità Civile degli Amministratori, Sindaci e Direttori Generali. In tal caso il Periodo di Garanzia Postuma già acquistato cesserà automaticamente. Il premio versato s’intende interamente goduto alla data di decorrenza del Periodo di Garanzia Postuma.
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Samples: Polizza Cyber Risk
Garanzia Postuma. (iA.1 - In caso di morte dell’Assicurato, le garanzie possono essere estese alle Richieste di risarcimento formulate contro i suoi eredi, e da questi notificate agli Assicuratori entro un periodo di tempo pari a quello in cui è rimasto in corso il rapporto assicurativo continuativo con gli Assicuratori, con il massimo di 5 anni dalla scadenza annuale successiva al decesso. Per i Danni risarcibili in base alla presente estensione di garanzia, il Limite di indennizzo indicato nel Modulo di Polizza costituirà la massima esposizione degli Assicuratori per l’intero periodo di copertura postuma. L’operatività della presente garanzia è subordinata alle seguenti condizioni:
a) Qualora la Contraente decida che gli eredi dell’Assicurato formulino espressa richiesta entro 60 giorni dalla scadenza annuale della polizza, successiva al decesso, di emissione dell’appendice di postuma;
b) che gli eredi si impegnino a non stipulare con altri assicuratori Polizze di assicurazione per le medesime garanzie, sotto pena di decadenza della presente estensione;
c) che gli eredi dichiarino ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, di non rinnovare essere a conoscenza di fatti o Circostanze che possano generare Richieste di Risarcimento.
d) che gli eredi abbiano corrisposto il premio una tantum dagli Assicuratori.
A.2 - In caso di cessazione dell’attività professionale per raggiunti limiti di età, o per invalidità tale da non consentirne la Polizzaprosecuzione, l’Assicurato avrà la Contraente potrà acquistare facoltà di richiedere l’estensione delle garanzie in caso di Richieste di risarcimento a lui pervenute nei tre anni successivi alla scadenza dell’ultima Polizza in corso, ed inerenti Atti illeciti commessi durante il relativo Periodo di Garanzia Postuma indicata validità. Per i Danni risarcibili in base alla presente estensione di garanzia, il Limite di indennizzo indicato nel Modulo di Polizza costituirà la massima esposizione degli Assicuratori per l’intero periodo di copertura postuma. L’operatività della presente garanzia è subordinata al Punto 9(a) della Scheda di Polizza. Qualora l’Assicuratore decida di non rinnovare la Polizza, la Contraente o una Persona Assicurata potranno acquistare il Periodo di Garanzia Postuma indicata al Punto 9(b) della Scheda di Polizza.
(ii) Il Periodo di Garanzia Postuma si applicherà soltanto asoddisfacimento delle seguenti condizioni:
(a) Sinistri avanzati per la prima volta contro una Persona Assicurata durante il Periodo che l’Assicurato abbia inoltrato richiesta di Garanzia Postuma purché in relazione ad Atti Xxxxxxx commessi precedentemente cancellazione dall’Albo professionale;
b) che l’Assicurato abbia inoltrato espressa richiesta entro 60 giorni successivi alla scadenza del Periodo Assicurativo; o
(b) le Indagini avviate per la prima volta durante il Periodo di Garanzia Postuma purché in relazione a condotte verificatisi precedentemente alla scadenza del Periodo Assicurativo.
(iii) Il diritto di acquistare il Periodo di Garanzia Postuma come sopra descritta dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta all’Assicuratore inviata entro 30 giorni dalla data di mancato rinnovo della Polizza e nel corso della quale ha cessato la propria attività;
c) che l’Assicurato non stipuli con altri assicuratori, polizze a garanzia diventerà operante soltanto dopo il pagamento del premio aggiuntivo previsto.
(iv) La proposta da parte dell’Assicuratore di terminimedesimo rischio, condizioni, massimali o premi diversi da quelli in vigore nella polizza in scadenza non costituirà un rifiuto a rinnovare.
(v) La Contraente o una Persona Assicurata non avranno diritto di acquistare il Periodo di Garanzia Postuma qualora si sia verificata una Trasformazione Societaria.
(vi) Il diritto al Periodo di Garanzia Postuma cessa nel caso in cui, e dalla data in cui, pena la Contraente ottenga una qualunque altra polizza di Responsabilità Civile degli Amministratori, Sindaci e Direttori Generali. In tal caso il Periodo di Garanzia Postuma già acquistato cesserà automaticamente. Il premio versato s’intende interamente goduto alla data di decorrenza del Periodo di Garanzia Postuma.decadenza della presente estensione;
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Garanzia Postuma. L Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 2 (idue) Qualora la Contraente decida anni successivi alla data di non rinnovare la Polizzascadenza della Durata del Contratto, la Contraente potrà acquistare il Periodo di Garanzia Postuma indicata al Punto 9(a) della Scheda di Polizza. Qualora l’Assicuratore decida di non rinnovare la Polizza, la Contraente o una Persona Assicurata potranno acquistare il Periodo di Garanzia Postuma indicata al Punto 9(b) della Scheda di Polizza.
(ii) Il Periodo di Garanzia Postuma si applicherà soltanto a:
(a) Sinistri avanzati per la prima volta contro una Persona Assicurata purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Garanzia Postuma purché Efficacia quale definito in relazione ad Atti Xxxxxxx commessi precedentemente alla scadenza questa polizza. Altresì, nei confronti del Periodo Assicurativo; o
Uno o più Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura che nel corso della Durata del Contratto cessi dal servizio o dalle sue funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (bcinque) le Indagini avviate per anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la prima volta cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Garanzia Postuma purché Efficacia quale definito in relazione a condotte verificatisi precedentemente questa polizza. Il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura è l obbligazione massima alla scadenza del Periodo Assicurativo.
(iii) Il diritto quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all intera durata della garanzia postuma. Si applica il disposto dell articolo Obblighi dell’Assicurato in caso di acquistare il sinistro e resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Garanzia Postuma come sopra descritta dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta all’Assicuratore inviata entro 30 giorni dalla data Assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza. L assicurazione cessa automaticamente relativamente al Dipendente licenziato per giusta causa. Qualora risulti che i Xxxxx relativi a un Sinistro rientrante nella garanzia postuma siano risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente dal Uno o più Dipendenti indicati sulla Scheda di mancato rinnovo della Polizza e Copertura o da altri per suo conto, la garanzia diventerà operante soltanto dopo il pagamento del premio aggiuntivo previstopostuma non sarà applicabile a tale Sinistro.
(iv) La proposta da parte dell’Assicuratore di termini, condizioni, massimali o premi diversi da quelli in vigore nella polizza in scadenza non costituirà un rifiuto a rinnovare.
(v) La Contraente o una Persona Assicurata non avranno diritto di acquistare il Periodo di Garanzia Postuma qualora si sia verificata una Trasformazione Societaria.
(vi) Il diritto al Periodo di Garanzia Postuma cessa nel caso in cui, e dalla data in cui, la Contraente ottenga una qualunque altra polizza di Responsabilità Civile degli Amministratori, Sindaci e Direttori Generali. In tal caso il Periodo di Garanzia Postuma già acquistato cesserà automaticamente. Il premio versato s’intende interamente goduto alla data di decorrenza del Periodo di Garanzia Postuma.
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Samples: Insurance Contract
Garanzia Postuma. In caso di mancato rinnovo o sostituzione della presente Assicurazione con un’altra polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori (i) Qualora la Contraente decida di non rinnovare la Polizzacd. D&O), la Contraente potrà acquistare il Periodo di Garanzia Postuma indicata al Punto 9(a) della Scheda di Polizza. Qualora l’Assicuratore decida di non rinnovare la Polizza, la Contraente o una Persona Assicurata potranno acquistare il Periodo di Garanzia Postuma indicata al Punto 9(b) della Scheda di Polizza.
(ii) Il Periodo di Garanzia Postuma si applicherà soltanto al’Assicurato avrà diritto:
(a) Sinistri avanzati di acquistare il periodo facoltativo di Garanzia postuma, purché sia fornita all’Assicuratore una comunicazione scritta dal Contraente entro 15 (quindici) giorni a decorrere dalla scadenza del Periodo di assicurazione. Il relativo intero premio addizionale specificato nella Scheda di Polizza dovrà essere pagato entro quindici (15) giorni a decorrere dalla scadenza del Periodo di assicurazione (con applicazione del disposto dell’art. 1901 c.c.). Successivamente all’acquisto relativo alla comunicazione di cui sopra, l’Assicurato non avrà il diritto di acquistare alcun periodo di Garanzia postuma ulteriore a quello di cui alla comunicazione medesima (anche se inferiore a 10 anni). La Garanzia postuma è concessa alle seguenti condizioni:
1) che nessuna denuncia di sinistro sia stata presentata durante il Periodo di assicurazione;
2) che nella richiesta di estensione il Contraente dichiari che non sono in vigore e non sono state stipulate altre assicurazioni che coprano, in tutto o in parte, gli stessi rischi.
(b) se non ha acquistato la Garanzia Postuma descritta alla lettera a), ad un periodo di Garanzia postuma di 72 mesi nel caso in cui tale Assicurato abbia cessato il mandato o l’incarico per naturale scadenza, pensionamento, morte o disabilità e non per dimissioni volontarie o licenziamento per giusta causa e a condizione che non siano in vigore e non vengano stipulate altre assicurazioni che coprano gli stessi rischi. In tal caso la presente estensione di garanzia avrà una durata di 72 mesi a decorrere dalla scadenza del Periodo di Assicurazione. Resta inteso che tale estensione della copertura opererà esclusivamente con riferimento alle Richieste di risarcimento avanzate per la prima volta contro una Persona Assicurata nei confronti di qualsiasi Assicurato durante il Periodo periodo di Garanzia Postuma purché postuma, ma limitatamente in relazione ad Atti Xxxxxxx illeciti commessi precedentemente alla prima della scadenza del Periodo Assicurativo; o
(b) le Indagini avviate per la prima volta durante il Periodo di assicurazione. Qualsiasi periodo di Garanzia Postuma purché postuma non determina un incremento del Massimale, e qualsiasi pagamento effettuato in relazione a condotte verificatisi precedentemente alla scadenza Richieste di risarcimento pervenute nel corso del Periodo Assicurativo.
(iii) Il diritto di acquistare il Periodo periodo di Garanzia Postuma come sopra descritta dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta all’Assicuratore inviata entro 30 giorni dalla data di mancato rinnovo della Polizza e la garanzia diventerà operante soltanto dopo il pagamento del premio aggiuntivo previstopostuma è soggetto al Massimale.
(iv) La proposta da parte dell’Assicuratore di termini, condizioni, massimali o premi diversi da quelli in vigore nella polizza in scadenza non costituirà un rifiuto a rinnovare.
(v) La Contraente o una Persona Assicurata non avranno diritto di acquistare il Periodo di Garanzia Postuma qualora si sia verificata una Trasformazione Societaria.
(vi) Il diritto al Periodo di Garanzia Postuma cessa nel caso in cui, e dalla data in cui, la Contraente ottenga una qualunque altra polizza di Responsabilità Civile degli Amministratori, Sindaci e Direttori Generali. In tal caso il Periodo di Garanzia Postuma già acquistato cesserà automaticamente. Il premio versato s’intende interamente goduto alla data di decorrenza del Periodo di Garanzia Postuma.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Garanzia Postuma. (i) Qualora i. Se la Contraente decida decide di non rinnovare la Polizzapresente polizza, la Contraente potrà acquistare il Periodo di Garanzia Postuma indicata può dietro pagamento del premio indicato al Punto 9(a) 7 della Scheda di PolizzaPolizza estendere la copertura della presente polizza per un periodo di 60 mesi dalla data in cui il periodo di assicurazione è cessato, per qualunque richiesta di risarcimento notificata per la prima volta nei confronti dell'Assicurato prima o durante la garanzia postuma, ma solo con riferimento agli atti illeciti commessi o che si presume siano stati commessi prima dalla scadenza del periodo di assicurazione.
ii. Qualora l’Assicuratore decida Se l'Assicuratore decide di non rinnovare la Polizzapresente polizza, la Contraente o una Persona Assicurata potranno acquistare il Periodo di Garanzia Postuma indicata può dietro pagamento del premio indicato al Punto 9(b) 8 della Scheda di Polizza.
(ii) Il Periodo Polizza estendere la copertura della presente polizza por un periodo di Garanzia Postuma si applicherà soltanto a:
(a) Sinistri avanzati 60 mesi dalla data in cui il periodo di assicurazione è cessato, per qualunque richiesta di risarcimento notificata per la prima volta contro nei confronti dell'Assicurato prima o durante la garanzia postuma, ma solo con riferimento agli atti illeciti commessi o che si presume siano stati commessi prima dalla scadenza del periodo di assicurazione. Il diritto della Società di acquistare la garanzia postuma come sopra descritta deve essere esercitato con una Persona Assicurata durante comunicazione scritta all'Assicuratore entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza del periodo di Assicurazione, e avrà efficacia solo dietro pagamento del relativo premio. L'offerta dell'Assicuratore di rinnovare con termini, condizioni, massimale, sottolimiti o premio diversi da quelli in scadenza non costituirà rifiuto di rinnovo. La Contraente non avrà il Periodo diritto di Garanzia Postuma purché acquistare la garanzia postuma nei seguenti casi: - se vi è una trasformazione; o - se la copertura in forza della presente polizza è garantita in conformità agli articoli 2.3 o 2.4 della Sezione III – Condizioni particolari di assicurazione. L'Assicuratore non sarà obbligato ad effettuare alcun pagamento in relazione ad Atti Xxxxxxx commessi precedentemente alla scadenza del Periodo Assicurativo; o
(b) le Indagini avviate una richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti di un Assicurato durante il Periodo di Garanzia Postuma purché in relazione a condotte verificatisi precedentemente alla scadenza del Periodo Assicurativo.
(iii) Il diritto di acquistare il Periodo di Garanzia Postuma come sopra descritta dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta all’Assicuratore inviata entro 30 giorni dalla data di mancato rinnovo della Polizza e la garanzia diventerà operante soltanto dopo il pagamento del premio aggiuntivo previsto.
(iv) La proposta da parte dell’Assicuratore di termini, condizioni, massimali o premi diversi da quelli postuma se in vigore nella polizza in scadenza non costituirà un rifiuto a rinnovare.
(v) La Contraente o una Persona Assicurata non avranno diritto di acquistare il Periodo di Garanzia Postuma qualora si sia verificata una Trasformazione Societaria.
(vi) Il diritto al Periodo di Garanzia Postuma cessa nel caso in cui, e dalla data in cui, qualunque momento la Contraente ottenga una qualunque altra Società stipula un'altra polizza di Responsabilità Civile degli Amministratori, Sindaci e Direttori Generali. In tal caso il Periodo assicurazione per la responsabilità civile di Garanzia Postuma già acquistato cesserà automaticamente. Il premio versato s’intende interamente goduto alla data di decorrenza del Periodo di Garanzia Postumaamministratori o dirigenti che copra in tutto od in parte la garanzia postuma.
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Samples: Insurance Policy
Garanzia Postuma. (i) Qualora 42.1 Se in qualsiasi momento durante la Contraente decida di non rinnovare la Polizzavalidità del contratto, la Contraente potrà acquistare il Periodo di Garanzia Postuma indicata al Punto 9(a) della Scheda di Polizza. Qualora l’Assicuratore decida di non rinnovare la Polizzauno o più soggetti per cui l'Ente è assicurato cessa l'attività per morte, la Contraente pensionamento o una Persona Assicurata potranno acquistare il Periodo di Garanzia Postuma indicata al Punto 9(b) della Scheda di Polizza.
(ii) Il Periodo di Garanzia Postuma si applicherà soltanto a:
(a) qualsiasi altra ragione diversa dal licenziamento per giusta causa, l'Assicurazione è operante per i Sinistri avanzati per la prima volta contro una Persona Assicurata durante il Periodo di Garanzia Postuma purché in relazione ad Atti Xxxxxxx commessi precedentemente denunciati agli Assicuratori nei 5 anni successivi alla scadenza del Periodo Assicurativo; o
(b) le Indagini avviate per la prima volta Contratto purché afferenti acomportamenti colposi posti in essere durante il periodo di Durata del Contratto o dalla data indicata nella Scheda di copertura.
42.2 Il massimale stabilito nella Scheda di copertura è l'obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma.
42.3 Resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Garanzia Postuma purché assicurazione distinto e separato, quale definito in relazione a condotte verificatisi precedentemente alla scadenza del Periodo Assicurativoquesta polizza.
(iii) Il diritto di acquistare il Periodo di Garanzia Postuma come sopra descritta dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta all’Assicuratore inviata entro 30 giorni dalla data di mancato rinnovo della Polizza e la 42.4 La garanzia diventerà operante soltanto dopo il pagamento del premio aggiuntivo previsto.
(iv) La proposta da parte dell’Assicuratore di termini, condizioni, massimali o premi diversi da quelli in vigore nella polizza in scadenza non costituirà un rifiuto a rinnovare.
(v) La Contraente o una Persona Assicurata non avranno diritto di acquistare il Periodo di Garanzia Postuma qualora si sia verificata una Trasformazione Societaria.
(vi) Il diritto al Periodo di Garanzia Postuma postuma cessa automaticamente nel caso in cuicui venisse stipulata, direttamente dall'Ente Assicurato o da altri per suo conto, un'altra assicurazione a coprire le stesse responsabilità e dalla data in cui, la Contraente ottenga una qualunque altra gli stessi danni. La garanzia di cui alla presente polizza di è estesa alla Responsabilità Civile degli Amministratorie Professionale derivante all'Assicurato per
1 . le Perdite Patrimoniali e, Sindaci in deroga all'art. 26, lett. a), per Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle attività dei Dipendenti Tecnici, ed in particolare di: • progettista e Direttori Generaliverificatore della progettazione direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere; collaudatore; • "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, del D. Lgs. In tal caso il Periodo di Garanzia Postuma già acquistato cesserà automaticamente. Il premio versato s’intende interamente goduto alla data di decorrenza del Periodo di Garanzia Postuma.9 aprile 2008 n o 81 e successive modifiche e/o integrazioni;
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Samples: Capitolato Rc Patrimoniale