Gestione delle vertenze legali Clausole campione

Gestione delle vertenze legali. L'Assicuratore avrà il diritto, ma non il dovere, di assumere e condurre in qualsiasi momento la difesa delle Richieste di Risarcimento o e di nominare avvocati o altri rappresentanti o consulenti a tale scopo. Ogni Assicurato si impegna a non transigere o offrire di transigere qualsiasi Richiesta di Risarcimento o altrimenti assumere qualsiasi obbligo contrattuale o ammettere qualsiasi responsabilità in relazione a una Richiesta di Risarcimento senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore, che non sarà irragionevolmente negato. Qualora tale consenso non venga dato, l'Assicuratore non sarà responsabile di alcuna Perdita Economica relativa alla Richiesta di Risarcimento. Ogni Assicurato si impegna a non sostenere alcuna spesa senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore, che non sarà irragionevolmente negato. L'Assicuratore non sarà responsabile per le Spese per le quali non abbia dato tale consenso. Se è possibile transare una Richiesta di Xxxxxxxxxxxx e l'Assicuratore ritiene la transazione ragionevole, l'Assicuratore potrà, con il consenso di tutti gli Assicurati contro cui è stata avanzata la Richiesta di Risarcimento, effettuare tale transazione per loro conto. Se alcuno tra gli Assicurati rifiuti il consenso alla transazione, la responsabilità dell'Assicuratore per la Perdita Economica relativa a tale Richiesta di Risarcimento non potrà superare l'importo della possibile transazione. Ogni Assicurato si impegna a non pregiudicare gli interessi dell'Assicuratore o i suoi diritti di recupero potenziali o effettivi, a non pregiudicare la difesa di qualsiasi Richiesta di Risarcimento e a fornire all'Assicuratore tutte le informazioni e la cooperazione che lo stesso potrà richiedere. Ai sensi dell’Art. 1917 X.X., xxxxx 0, xx Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx consistenti in spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Gestione delle vertenze legali. La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato. Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra. La garanzia è prestata nei limiti previsti dall’art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende. Tuttavia la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell'Assicurato su motivata richiesta di quest'ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest'ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo.
Gestione delle vertenze legali. La Società, nella tutela dei diritti e/o degli interessi della Contraente e/o dell'Assicurato, assume la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, Legali o Tecnici. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali. La Società presta inoltre la sua assistenza in sede di giudizio penale e ne sostiene le spese come previsto dall'Articolo 1917 del Codice Civile anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno. In tutti i casi le spese di difesa restano a carico della Società nel limite del quarto del massimale assicurato.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

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  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).