Common use of Garanzia Postuma Clause in Contracts

Garanzia Postuma. In caso di cessazione volontaria dell’attività, l’Assicurato avrà diritto – entro il termine di richiesta di 60 giorni e dietro pagamento di un premio una tantum pari ad una annualità, sulla base della tariffa in vigore al momento della richiesta – alla proroga della garanzia per ulteriori tre anni, per tutte le richieste di risarcimento che si riferiscano a negligenze od errori verificatisi prima della cessazione dell’attività. In caso di Studio Associato, il premio previsto per il 1° Professionista, dovrà essere versato da ciascun Professionista che ne voglia fare richiesta. Nel caso di morte dell’Assicurato, i suoi aventi causa avranno diritto - entro il termine di richiesta di 180 giorni e dietro pagamento di un premio una tantum pari ad una annualità, sulla base della tariffa in vigore al momento della richiesta – alla proroga della garanzia per ulteriori cinque anni, per tutte le richieste di risarcimento che si riferiscano a negligenze od errori verificatisi prima del decesso. In caso di Studio Associato, il premio previsto per il 1° Professionista, dovrà essere versato da ciascun Professionista deceduto. Il Massimale indicato nell’Appendice (di pari importo del Massimale indicato nel Modulo di Polizza cui l’Appendice fa riferimento), opererà per uno o più Sinistri quale massimo risarcimento complessivo per l’intera durata della proroga. Tale garanzia potrà essere resa efficace soltanto alle seguenti condizioni: - se è stata inoltrata la richiesta di cancellazione dall’Albo professionale; - se è stato pagato il premio richiesto; - se viene emessa Appendice di Proroga da parte degli Assicuratori per l’estensione della garanzia.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Professionale Generale

Garanzia Postuma. In caso di cessazione volontaria dell’attività, l’Assicurato avrà diritto – entro il termine di richiesta di 60 giorni e dietro pagamento di un premio una tantum pari ad una annualità, sulla base della tariffa in vigore al momento della richiesta – alla proroga della garanzia per ulteriori tre anni, per tutte le richieste di risarcimento che si riferiscano a negligenze od errori verificatisi prima della cessazione dell’attività. In caso di Studio Associato, il premio previsto per il 1° Professionista, dovrà essere versato da ciascun Professionista che ne voglia fare richiesta. Nel caso di morte dell’Assicurato, i suoi aventi causa avranno diritto - entro il termine di richiesta di 180 giorni e dietro pagamento di un premio una tantum pari ad una annualità, sulla base della tariffa in vigore al momento della richiesta – alla proroga della garanzia per ulteriori cinque anni, per tutte le richieste di risarcimento che si riferiscano a negligenze od errori verificatisi prima del decesso. In caso di Studio Associato, il premio previsto per il 1° Professionista, dovrà essere versato da ciascun Professionista deceduto. Il Massimale indicato nell’Appendice (di pari importo del Massimale indicato nel Modulo di Polizza cui l’Appendice fa riferimento), opererà per uno o più Sinistri quale massimo risarcimento complessivo per l’intera durata della proroga. Tale garanzia potrà essere resa efficace soltanto alle seguenti condizioni: - se è stata inoltrata la richiesta di cancellazione dall’Albo professionale; - se è stato pagato il premio richiesto; - se viene emessa Appendice di Proroga da parte degli Assicuratori per l’estensione della garanzia.. * * *

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La

Garanzia Postuma. In caso L’Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque anni) successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza. Altresì, nei confronti di uno o più Dipendenti che nel corso della Durata del Contratto cessino dal servizio o dalle proprie funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l’assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di cessazione volontaria dell’attivitàdal servizio, l’Assicurato avrà diritto – entro a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il termine Periodo di richiesta di 60 giorni e dietro pagamento di un premio una tantum pari ad una annualità, sulla base della tariffa Efficacia quale definito in vigore al momento della richiesta – alla proroga della garanzia per ulteriori tre anni, per tutte le richieste di risarcimento che si riferiscano a negligenze od errori verificatisi prima della cessazione dell’attività. In caso di Studio Associato, il premio previsto per il 1° Professionista, dovrà essere versato da ciascun Professionista che ne voglia fare richiesta. Nel caso di morte dell’Assicurato, i suoi aventi causa avranno diritto - entro il termine di richiesta di 180 giorni e dietro pagamento di un premio una tantum pari ad una annualità, sulla base della tariffa in vigore al momento della richiesta – alla proroga della garanzia per ulteriori cinque anni, per tutte le richieste di risarcimento che si riferiscano a negligenze od errori verificatisi prima del decesso. In caso di Studio Associato, il premio previsto per il 1° Professionista, dovrà essere versato da ciascun Professionista decedutoquesta polizza. Il Massimale indicato nell’Appendice (è l’obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all’intera durata della garanzia postuma. Si applica il disposto dell’Art. 7 e resta inteso che ogni annualità di pari importo del Massimale indicato nel Modulo garanzia postuma costituirà un Periodo di Polizza cui l’Appendice fa riferimento)Assicurazione distinto e separato, opererà quale definito in questa polizza. L’assicurazione cessa automaticamente relativamente al Dipendente licenziato per giusta causa. Qualora risulti che i Xxxxx relativi ad un Sinistro rientrante nella garanzia postuma sono risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente da uno o più Sinistri quale massimo risarcimento complessivo Dipendenti o da altri per l’intera durata della proroga. Tale loro conto, la garanzia potrà essere resa efficace soltanto alle seguenti condizioni: - se è stata inoltrata la richiesta di cancellazione dall’Albo professionale; - se è stato pagato il premio richiesto; - se viene emessa Appendice di Proroga da parte degli Assicuratori per l’estensione della garanziapostuma non sarà applicabile a tale Sinistro.

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Samples: Polizza r.c. Patrimoniale

Garanzia Postuma. In Le garanzie sono altresì operanti per i sinistri denunciati agli Assicuratori successivamente alla cessazione della polizza fino ad un massimo di 2 (Due ) anni, a condizione che i sinistri siano afferenti ad atti o comportamenti posti in essere nel periodo di durata dell’assicurazione indicato in polizza. Le garanzie restano operanti sino a completa definizione di ciascun Sinistro, indipendentemente dalla durata dei relativi procedimenti e quindi, eventualmente, anche oltre i termini della garanzia postuma di cui al precedente comma. Si intendono inclusi anche gli eventuali successivi gradi di giudizio, che saranno perciò attivabili – e coperti anch’essi da garanzia assicurativa – indipendentemente dai termini temporali suddetti. Tutti i Sinistri denunciati agli Assicuratori durante il periodo di Garanzia Postuma saranno soggetti ad un unico limite di Indennizzo in aggregato per tutto il periodo, il quale limite non potrà essere superiore al Massimale indicato nella Scheda di Copertura, indipendente dal numero di Sinistri denunciati. Si applicano le provisioni dell’Art. 7 e viene inteso che ogni anno del periodo di Garanzia Postuma verrà considerato come un Periodo di Assicurazione come definito in polizza, separato e distinto da ogni altro Periodo di Assicurazione. L’Assicurazione cessa immediatamente nel caso l’Assicurato venisse licenziato per giusta causa. Il periodo di Garanzia Postuma cessa immediatamente nel caso di cessazione volontaria dell’attività, l’Assicurato avrà diritto – entro il termine di richiesta di 60 giorni e dietro pagamento di un premio una tantum pari ad una annualità, sulla base della tariffa in vigore al momento della richiesta – alla proroga della garanzia stipula da parte dell’Assicurato o chiunque altro per ulteriori tre anni, per tutte le richieste di risarcimento che si riferiscano a negligenze od errori verificatisi prima della cessazione dell’attività. In caso di Studio Associato, il premio previsto per il 1° Professionista, dovrà essere versato da ciascun Professionista che ne voglia fare richiesta. Nel caso di morte conto dell’Assicurato, i suoi aventi causa avranno diritto - entro il termine di richiesta di 180 giorni e dietro pagamento di un premio una tantum pari ad una annualità, sulla base della tariffa in vigore al momento della richiesta – alla proroga della garanzia per ulteriori cinque anni, per tutte le richieste di risarcimento che si riferiscano polizza assicurativa a negligenze od errori verificatisi prima del decesso. In caso di Studio Associato, il premio previsto per il 1° Professionista, dovrà essere versato da ciascun Professionista deceduto. Il Massimale indicato nell’Appendice (di pari importo del Massimale indicato nel Modulo di Polizza cui l’Appendice fa riferimento), opererà per uno o più Sinistri quale massimo risarcimento complessivo per l’intera durata della proroga. Tale garanzia potrà essere resa efficace soltanto alle seguenti condizioni: - se è stata inoltrata la richiesta di cancellazione dall’Albo professionale; - se è stato pagato il premio richiesto; - se viene emessa Appendice di Proroga da parte copertura degli Assicuratori per l’estensione della garanziastessi rischi coperti dalla presente polizza.

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Samples: Polizza Tutela Legale Amministratori E Dipendenti