Garanzia Postuma. L’Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 2 anni (due) successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza. Altresì, nei confronti del Dipendente che nel corso della Durata del Contratto cessi dal servizio o dalle sue funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l’assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 anni (cinque) a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza. Il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura è l’obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all’intera durata della garanzia postuma. Resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza. L’assicurazione cessa automaticamente relativamente al Dipendente licenziato per giusta causa. Qualora risulti che i Xxxxx relativi a un Sinistro rientrante nella garanzia postuma sono risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente dall’Assicurato o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale Sinistro.
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Samples: Insurance Policy
Garanzia Postuma. L’Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 2 due anni (due) successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere da uno o più dei Dipendenti durante il Periodo di Efficacia la Durata del Contratto quale definito in questa polizza. Altresì, nei confronti del relativamente al Dipendente che nel corso della Durata del Contratto cessi dal servizio o dalle sue funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l’assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 anni (cinque) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere da uno o più dei Dipendenti durante il Periodo di Efficacia la Durata del Contratto quale definito in questa polizza. Il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura è l’obbligazione deve intendersi quale obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all’intera durata della garanzia postuma. Resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza. L’assicurazione cessa automaticamente relativamente al Dipendente licenziato per giusta causa. Qualora risulti che i Xxxxx relativi a un Sinistro rientrante nella garanzia postuma sono risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente dall’Assicurato o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale Sinistro.
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Samples: Polizza Di Assicurazione Per La Responsabilità Patrimoniale
Garanzia Postuma. L’Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 2 5 (cinque) anni (due) successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza. Altresì, nei confronti del Dipendente di uno o più Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura che nel corso della Durata del Contratto cessi cessino dal servizio o dalle sue proprie funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l’assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 anni (cinque) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza. Il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura è l’obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all’intera durata della garanzia postuma. Resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza. L’assicurazione cessa automaticamente relativamente al Dipendente licenziato per giusta causa. Qualora risulti che i Xxxxx relativi a un Sinistro rientrante nella garanzia postuma sono siano risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente dall’Assicurato o da altri per suo loro conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale Sinistro.
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Samples: Polizza Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Patrimoniale Della Pubblica Amministrazione
Garanzia Postuma. L’Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 2 anni 5 (duecinque anni) successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza. Altresì, nei confronti del Dipendente di uno o più Dipendenti che nel corso della Durata del Contratto cessi cessino dal servizio o dalle sue proprie funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l’assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 anni (cinque) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza. Il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura è l’obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all’intera durata della garanzia postuma. Resta Si applica il disposto dell’Art. 7 e resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza. L’assicurazione cessa automaticamente relativamente al Dipendente licenziato per giusta causa. Qualora risulti che i Xxxxx relativi a ad un Sinistro rientrante nella garanzia postuma sono risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente dall’Assicurato da uno o più Dipendenti o da altri per suo loro conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale Sinistro.
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Samples: Polizza Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Patrimoniale