GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA. L’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del corrispettivo a base di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione come indicato nella lettera di invito. L’offerta è altresì corredata dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 105 del codice, qualora l’offerente risultasse affidatario. La mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione. Ai sensi dell’art. 93 comma 9, del Codice, la stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente allo svincolo della garanzia provvisoria prestata. L’importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, allegando la scansione del certificato firmata digitalmente. LA ditta aggiudicataria sarà tenuta a prestare una cauzione definitiva in misura pari al dieci per cento (10%) dell’importo contrattuale. La cauzione definitiva si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della cauzione definitiva sarà indicato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore del “Comune di Ruinas” e intestate al concorrente. Nel caso la polizza sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, dovrà essere allegata in copia l’autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venticinque percento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA. L’offerta deve essere Qualora la Stazione Appaltante lo preveda nella documentazione del Bando di gara, l’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria", il cui importo e modalità di costituzione saranno stabilite dalla Stazione Appaltante nel bando di gara o nella lettera d’invito, secondo le disposizioni di cui all’art. 93 del D.lgs. 50/2016. La garanzia provvisoria è pari al 2% (due per cento) cento del corrispettivo a prezzo base di garaindicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione come indicato nella lettera di invito. L’offerta è altresì corredata dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoriafideiussione, a rilasciare scelta dell'offerente. Qualora la Stazione Appaltante lo preveda nella documentazione del Bando di gara, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva per l’esecuzione del contrattodefinitiva", di cui agli artt. 103 e 105 del codice, qualora l’offerente risultasse affidatario. La mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione. Ai sensi dell’art. 93 comma 9, del Codice, la stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente allo svincolo della garanzia provvisoria prestata. L’importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, allegando la scansione del certificato firmata digitalmente. LA ditta aggiudicataria sarà tenuta a prestare una cauzione definitiva in misura pari al dieci per cento (10%) dell’importo contrattuale. La cauzione definitiva si intende a garanzia dell’adempimento di tutte secondo le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della cauzione definitiva sarà indicato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore del “Comune di Ruinas” e intestate al concorrente. Nel caso la polizza sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsioni di cui all’art. 107 103 del D.LgsD.lgs. n. 385/9350/2016. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, che svolgono le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, dovrà essere allegata in copia l’autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le entità anzidetti, è automatico senza necessità Imprese. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di benestare cui all’Art. 103 comma 9 del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venticinque percento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigenteCodice dei contratti. La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell’affidamento dell'affidamento e l’acquisizione l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Appalto
GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA. L’offerta deve essere corredata da una La garanzia provvisoria pari al 2% (due non viene richiesta in applicazione dell’art. 1, comma 4 del D.L. 16.07.2020 n. 76 – Misure urgenti per cento) la semplificazione e l’innovazione digitale – pubblicato sulla G.U. n. 178 del corrispettivo 16 luglio 2020. L'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a base di gara, sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione come indicato nella lettera di invito. L’offerta è altresì corredata dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, con le modalità di cui agli artt. 103 all'articolo 93, commi 2 e 105 del codice3, qualora l’offerente risultasse affidatario. La mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione. Ai sensi dell’art. 93 comma 9, del Codice, la stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente allo svincolo della garanzia provvisoria prestata. L’importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva è ridotto del cinquanta pari al 10 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema dell'importo contrattuale. In caso di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, allegando la scansione del certificato firmata digitalmente. LA ditta aggiudicataria sarà tenuta a prestare una cauzione definitiva in misura pari aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento (10%) dell’importo contrattualela garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione definitiva si intende è prestata a garanzia dell’adempimento dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte del contratto e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienzedall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta, comunquenonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L’importo della cauzione definitiva sarà indicato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore del “Comune di Ruinas” e intestate al concorrente. Nel caso la polizza sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, dovrà essere allegata in copia l’autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanzedanno verso l'appaltatore. La garanzia dovrà cessa di avere validità temporale almeno pari effetto solo alla durata data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7. Acer ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e dovràha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, comunquedelle leggi e dei regolamenti sulla tutela, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione appalti di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del contrattoservizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase per provvedere al pagamento di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le entità anzidettiinadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, è automatico senza necessità di benestare del committentedelle leggi e dei regolamenti sulla tutela, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garanteprotezione, da parte dell’appaltatoreassicurazione, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venticinque percento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigenteassistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento dell'affidamento e l’acquisizione l'acquisizione della garanzia cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo. Almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, l’aggiudicatario è tenuto altresì alla costituzione di una polizza di assicurazione (CAR) che aggiudica l’appalto al concorrente copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per l'importo del contratto stesso, oltre ad euro 646.247.33 relativi a danneggiamento o distruzione di opere preesistenti. La polizza deve inoltre assicurare ACER contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari ad euro 500.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che segue nella graduatoriatenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
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Samples: Contract for Public Works
GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA. L’offerta deve essere 1. L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2% (due 2 per cento) cento del corrispettivo a prezzo base di garaindicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione fideiussione, a scelta dell'offerente così come indicato nella espressamente disciplinato dall’art. 93 del Codice. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, è possibile motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà del RUP non richiedere la garanzia di invitocui al presente articolo.
2. La garanzia provvisoria deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. L’offerta è altresì corredata dall’impegno corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva fideiussoria per l’esecuzione l'esecuzione del contratto, di cui agli artt. articoli 103 e 105 104 del codiceCodice, qualora l’offerente l'offerente risultasse affidatario. La mancata presentazione della L’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia provvisoria ovvero fideiussoria per l'esecuzione del contratto non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
3. L'appaltatore per la presentazione sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di una garanzia cauzione o fideiussione con le modalità di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione. Ai sensi dell’art. 93 comma 9cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, la stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente allo svincolo della garanzia provvisoria prestata. L’importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva è ridotto del cinquanta pari al 10 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema dell'importo contrattuale. E in caso di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, allegando la scansione del certificato firmata digitalmente. LA ditta aggiudicataria sarà tenuta a prestare una cauzione definitiva in misura pari aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento (10%) dell’importo contrattualela garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione definitiva si intende è prestata a garanzia dell’adempimento dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte del contratto e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della cauzione definitiva sarà indicato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore del “Comune di Ruinas” e intestate al concorrente. Nel caso la polizza sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, dovrà essere allegata in copia l’autorizzazione del Ministero dell’Economia e dall'eventuale inadempimento delle Finanzeobbligazioni stesse. La garanzia dovrà cessa di avere validità temporale almeno pari effetto solo alla durata data di emissione del contratto e dovràcertificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. E' facoltà del RUP in casi specifici non richiedere la garanzia definitiva per gli appalti di cui all’articolo 36, comunquecomma 2, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione lettera a) del documento Codice, nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e comprovata solidità nonché per le entità anzidettiforniture di beni che per la loro natura, è automatico senza necessità o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di benestare del committenteproduzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garantemacchinari, da parte dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzionestrumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L’ammontare residuo pari al venticinque percento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione L'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
5. Alla garanzia provvisoria da parte della stazione appaltantee quella definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoriacomma 7 dl Codice.
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Samples: Regolamento Comunale Per L’affidamento Di Contratti Pubblici