Common use of GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO Clause in Contracts

GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. All’atto della sottoscrizione del contratto, l’affidatario, ai sensi dell’art. 113 e 75, comma 7 del D.Lgs. 163/06, deve produrre, in sostituzione della cauzione provvisoria, fideiussione bancaria o polizza assicurativa nella misura del 10% dell’importo contrattuale quale risultante dall’offerta economica, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, ivi comprese l’esecuzione delle penali di cui all’art.15. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione assicurativa, l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia fideiussoria deve essere costituita per tutta la durata del contratto. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la condizione che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita. La mancata costituzione di tale garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, della cauzione provvisoria; la stazione appaltante procederà ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. Il Comune di Firenze si riserva l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune di Firenze, con apposito atto amministrativo, ha facoltà di trattenere sulla garanzia fideiussoria, in tutto od in parte, eventuali crediti o ragioni comunque derivanti a suo favore dall’applicazione del presente capitolato, anche a titolo di penale. Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la società aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. In caso di definitiva interruzione del servizio da parte dell’aggiudicatario, si procede all’incameramento integrale della cauzione e al recupero delle eventuali ulteriori altre somme dovute a titolo di risarcimento dei danni causati. La garanzia fidejussoria sarà svincolata secondo il disposto del comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

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GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. All’atto All'atto della sottoscrizione del contratto, l’affidatariol'affidatario, ai sensi dell’artdell'art. 113 e 75, comma 7 103 del D.LgsD. Lgs. 163/0650/2016, deve produrre, in sostituzione della produrre apposita cauzione provvisoria, fideiussione bancaria o polizza assicurativa nella misura del 10% dell’importo contrattuale quale risultante dall’offerta economicadefinitiva, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, ivi comprese l’esecuzione delle penali di cui all’art.15. In caso di garanzia sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione assicurativafideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, l’impresa commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016 pari al 10% dell’importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base dell’affidamento di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzionilavori, servizi e forniture. La garanzia fideiussoria deve essere costituita per tutta la durata del contratto. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’artall'art. 1957, comma 22 del C.C, del codice civile, l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la condizione che l’eventuale l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione all' Amministrazione garantita. La mancata costituzione Provincia di tale garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, della cauzione provvisoria; la stazione appaltante procederà ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. Il Comune di Firenze Sassari si riserva l’esperimento l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune la Provincia di FirenzeSassari, con apposito atto amministrativo, ha facoltà di trattenere sulla garanzia fideiussoria, in tutto od o in parte, eventuali crediti o ragioni comunque derivanti a suo favore dall’applicazione dall'applicazione del presente capitolato, anche a titolo di penale. Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la società aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. In caso di definitiva interruzione del servizio da parte dell’aggiudicatariodell'aggiudicatario, si procede all’incameramento all'incameramento integrale della cauzione e al recupero delle eventuali ulteriori altre somme dovute a titolo di risarcimento dei danni causati. La garanzia fidejussoria fideiussoria sarà svincolata secondo il disposto del comma 3 dell’art5 dell'art. 113 del D.Lgs103 D. Lgs. 163/200650/2016.

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GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. All’atto della sottoscrizione del contratto, l’affidatario, ai sensi dell’art. 113 e 75, comma 7 del D.Lgs. 163/06, deve produrre, in sostituzione della cauzione provvisoria, fideiussione bancaria o polizza assicurativa nella misura del 10% dell’importo contrattuale quale risultante dall’offerta economica, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, ivi comprese l’esecuzione delle penali di cui all’art.15. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione assicurativa, l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia fideiussoria deve essere costituita per tutta la durata del contratto. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la condizione che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita. La mancata costituzione di tale garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, della cauzione provvisoria; la stazione appaltante procederà ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. Il Comune di Firenze Anzio si riserva l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune di FirenzeAnzio, con apposito atto amministrativo, ha facoltà di trattenere sulla garanzia fideiussoria, in tutto od in parte, eventuali crediti o ragioni comunque derivanti a suo favore dall’applicazione del presente capitolato, anche a titolo di penale. Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la società aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. In caso di definitiva interruzione del servizio da parte dell’aggiudicatario, si procede all’incameramento integrale della cauzione e al recupero delle eventuali ulteriori altre somme dovute a titolo di risarcimento dei danni causati. La garanzia fidejussoria sarà svincolata secondo il disposto del comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

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GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. All’atto della sottoscrizione del contratto, l’affidatario, L’appaltatore è tenuto a prestare ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva in misura pari al dieci per cento dell’importo contrattuale salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo. La cauzione in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e 75del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di richiesta della documentazione per la stipulazione del contratto. L’importo della garanzia nel caso in cui l’Appaltatore risulti in possesso di apposita certificazione del sistema di qualità di cui all’art. 75 comma 7 del D.LgsCodice, verrà ridotto del 50%. 163/06Per fruire di tale beneficio, deve produrrel’operatore economico segnala, in sostituzione sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della cauzione provvisoriapreventiva escussione del debitore principale, fideiussione bancaria o polizza assicurativa nella misura del 10% dell’importo contrattuale quale risultante dall’offerta economica, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, ivi comprese l’esecuzione delle penali la rinuncia all’eccezione di cui all’art.15all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni sopra indicati. Le fidejussioni/polizze dovranno essere rese in favore del Comune di Bologna e intestate all’Appaltatore. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione assicurativa, l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia fideiussoria deve essere dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita per tutta anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria con la durata quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. Tale La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del debitore principalecontratto, la rinuncia all’eccezione essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la condizione che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita. La mancata costituzione di tale garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. L’incameramento della cauzione avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione, della cauzione provvisoria; la stazione appaltante procederà ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. Il Comune senza necessità di Firenze si riserva l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Salvo dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune dell’Appaltatore di Firenze, con apposito atto amministrativo, ha facoltà di trattenere sulla garanzia fideiussoria, in tutto od in parte, eventuali crediti o ragioni comunque derivanti a suo favore dall’applicazione del presente capitolato, anche a titolo di penale. Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la società aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazioneproporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. In caso di definitiva interruzione risoluzione del servizio da parte dell’aggiudicatariocontratto disposta in danno dell’Appaltatore per l’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, si procede all’incameramento integrale delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l’Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione e per provvedere al recupero delle eventuali ulteriori altre somme dovute a titolo pagamento di risarcimento dei danni causatiquanto dovuto dall’Appaltatore. La garanzia fidejussoria fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

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Samples: atti9.comune.bologna.it

GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. All’atto Secondo quanto previsto dall’art.103 del D. Lgs 50/2016, l’aggiudicatario, ai fini della sottoscrizione del contratto, l’affidatariodeve costituire una garanzia, ai sensi dell’art. 113 e 75, comma 7 del D.Lgs. 163/06, deve produrre, in sostituzione della cauzione provvisoria, fideiussione bancaria o polizza assicurativa nella misura del 10% dell’importo contrattuale quale risultante dall’offerta economica, denominata "garanzia definitiva" a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, ivi comprese l’esecuzione delle penali di cui all’art.15. In caso di garanzia sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione assicurativafideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, l’impresa commi 2 e 3, del medesimo D. Lgs, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio tutte le obbligazioni del ramo cauzionicontratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia fideiussoria deve essere costituita per tutta cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Il Comune di Spoltore può richiedere all’aggiudicatario la durata del contrattoreintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Tale La mancata costituzione della garanzia deve prevedere espressamente di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento. La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà contenere le seguenti clausole: - rinuncia alla al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la ; - rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957all’art.1957, comma 2, del codice civile, l’operatività Codice Civile; - operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la condizione che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita. La mancata costituzione di tale garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, della cauzione provvisoria; la stazione appaltante procederà ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. Il dal Comune di Firenze si riserva l’esperimento Spoltore - Foro competente per il beneficiario: Tribunale di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune di Firenze, con apposito atto amministrativo, ha facoltà di trattenere sulla garanzia fideiussoria, in tutto od in parte, eventuali crediti o ragioni comunque derivanti a suo favore dall’applicazione del presente capitolato, anche a titolo di penale. Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la società aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. In caso di definitiva interruzione del servizio da parte dell’aggiudicatario, si procede all’incameramento integrale della cauzione e al recupero delle eventuali ulteriori altre somme dovute a titolo di risarcimento dei danni causati. La garanzia fidejussoria sarà svincolata secondo il disposto del comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006Pescara.

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Samples: trasparenza.comune.spoltore.pe.it

GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. All’atto della sottoscrizione del contratto, l’affidatario, ai sensi dell’art. 113 e 75, comma 7 del D.Lgs. 163/06, deve produrre, in sostituzione della cauzione provvisoria, fideiussione bancaria o polizza assicurativa nella misura del 10% dell’importo contrattuale quale risultante dall’offerta economica, a A copertura degli oneri per il mancato od o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assuntedi quanto previsto nel presente capitolato, ivi comprese l’esecuzione delle penali di cui all’art.15l’esecutore del contratto sarà obbligato a costituire, secondo l’art.113 del D.Lgs. 163/2006, una garanzia fidejussoria del 10% dell’importo contrattuale. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione assicurativa, l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia fideiussoria deve essere costituita per tutta la durata del contratto. Tale garanzia deve dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni: - pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima; - rinuncia alla del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale di cui all’artall'art. 1957, comma 2, 1944 del codice civile, l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la condizione C.C. - che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita; - rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 C.C. La mancata costituzione garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tale garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizionetutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, da parte dell’Amministrazioneanche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione, della cauzione provvisoria; la stazione appaltante procederà ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. Il Comune avrà diritto pertanto di Firenze si riserva l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune di Firenze, con apposito atto amministrativo, ha facoltà di trattenere rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria, in tutto od in parte, eventuali crediti o ragioni comunque derivanti a suo favore dall’applicazione del presente capitolato, anche a titolo di penalefidejussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la società Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. In caso di definitiva interruzione del servizio da parte dell’aggiudicatario, si procede all’incameramento integrale La mancata costituzione della cauzione e al recupero delle eventuali ulteriori altre somme dovute a titolo di risarcimento dei danni causatigaranzia determinerà la revoca dell’affidamento. La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

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