GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, l’esecutore del contratto sarà obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, secondo l’art.103 del D.lgs. 50/2016. In caso di garanzia sotto forma di fidejussione assicurativa, l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'Aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento. La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2006.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, l’esecutore del contratto sarà obbligato a costituire una garanzia fidejussoriacostituire, secondo l’art.103 l’art.113 del D.lgs. 50/2016163/2006, una garanzia fidejussoria del 10% dell’importo contrattuale. In caso di garanzia sotto forma di fidejussione assicurativa, l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima;
b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.
c) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 C.C. La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'Aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 163/2006 qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento. La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell’art. 93 113 del D.Lgs. 50/2006163/2006.
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GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, l’esecutore del contratto sarà obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, secondo l’art.103 l’art.113 del D.lgs. 50/2016163/2006. In caso di garanzia sotto forma di fidejussione assicurativa, l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'Aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 163/2006 qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento. La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell’art. 93 113 del D.Lgs. 50/2006163/2006.
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Samples: Capitolato Speciale
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolatoL’aggiudicatario, l’esecutore prima della sottoscrizione del contratto sarà contratto, è obbligato a costituire una garanzia fidejussoriadefinitiva sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall’art. 103, secondo l’art.103 comma 1, del D.lgsD.Lgs. 50/2016. In caso di garanzia sotto forma di fidejussione assicurativa, l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di tutti gli obblighi assunti dall'Aggiudicatariacui all’art. 1957, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 qualora l’ammontare comma 2 del C.C. nonché l’operatività della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penalimedesima entro quindici giorni, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicataria dovrà provvedere a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’importo della cauzione è pari al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione10% del valore dell’appalto fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall’art. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento. La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto dell’art. 93 103 del D.Lgs. 50/2006n. 50/2016 e le eventuali riduzioni previste dal medesimo decreto. La cauzione è prevista a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dal comma 2 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e per introitare gli importi delle penalità irrogate, ai sensi dell’articolo 14 del presente capitolato. L’ente committente può richiedere all’appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua con ritenute a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere all’appaltatore. Per quanto attiene alle modalità di svincolo della cauzione si rimanda a quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
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Samples: Contract for the Organization of a Temporary Exhibition