Common use of GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO Clause in Contracts

GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. Ricevuta la denuncia, la Società Gestionaria si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non avvenga, la pratica viene trasmessa e seguita dal Legale nominato secondo quanto stabilito dall'art. 46 "Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale", sempreché le pretese dell'Assicurato risultino fondate e sostenibili, sulla base di una preliminare valutazione scritta dello stesso Legale e accettata dalla Società Gestionaria, e in ogni caso, quando sia necessaria la difesa in sede penale. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione risulta fondata e sostenibile, sulla base di una preliminare valutazione scritta del Legale nominato accettata dalla Società Gestionaria. L'eventuale nomina di un consulente tecnico di parte o di un perito in genere, viene concordata con la Società Gestionaria. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi nell'esperimento della procedura esecutiva. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società e/o la Società Gestionaria, la decisione può venire demandata, a istanza della parte attrice, a un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale. L'arbitro così individuato dovrà decidere secondo equità, secondo quanto disposto dall'art. 7 del D. lgs. n° 393 del 26 novembre 1991. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società Gestionaria avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

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Samples: Polizza r.c. E Tutela Legale Per Le Parrocchie, Polizza r.c. E Tutela Legale Per Le Parrocchie

GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. 1. Ricevuta la denunciadenuncia del caso assicurativo, la Società Gestionaria ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. 2. Ove ciò non avvengariesca, la pratica viene trasmessa e seguita dal Legale nominato secondo quanto stabilito dall'art. 46 "Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale", sempreché se le pretese dell'Assicurato risultino fondate e sostenibili, sulla base dell’Assicurato presentino possibilità di una preliminare valutazione scritta dello stesso Legale e accettata dalla Società Gestionaria, successo e in ogni caso, caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’articolo “Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”. 3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione risulta fondata e sostenibilel’impugnazione presenta possibilità di successo. 4. L’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sulla base sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di una preliminare valutazione scritta del Legale nominato accettata dalla Società GestionariaARAG. L'eventuale 5. L’eventuale nomina di un consulente tecnico consulenti tecnici di parte o parte, e di un perito periti in genere, viene concordata con la Società GestionariaARAG. Le operazioni 6. ARAG, così come HDI, non è responsabile dell’operato di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi nell'esperimento della procedura esecutivaLegali, Consulenti Tecnici e Periti. 7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato l’Assicurato e la Società e/o la Società GestionariaHDI od ARAG, la decisione può venire demandata, a istanza della parte attriceferma la facoltà dell’Assicurato di adire le vie giudiziarie, a ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale. L'arbitro così individuato dovrà decidere secondo equità, secondo quanto disposto dall'art. 7 Tribunale competente a norma del D. lgs. n° 393 del 26 novembre 1991codice di procedura civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. La Società Gestionaria HDI od ARAG avverte l'Assicurato l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Multirischi Infortuni, Malattie, Assistenza, Tutela Legale

GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. Ricevuta la denunciadenuncia del caso assicurativo, la Società Gestionaria si adopera riserva la facoltà di gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per realizzare un bonario componimento una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non avvengariesca, la pratica viene trasmessa e seguita dal Legale nominato secondo quanto stabilito dall'art. 46 "Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale", sempreché se le pretese dell'Assicurato risultino fondate e sostenibili, sulla base presentino possi- bilità di una preliminare valutazione scritta dello stesso Legale e accettata dalla Società Gestionaria, successo e in ogni caso, caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Art. La garanzia assicurativa viene prestata anche per 6. Per ogni stato della vertenza e grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione risulta fondata e sostenibilegiudizio gli incarichi a legali e/o periti devono essere preventivamente concordati con la Società; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure Dopo la denuncia del caso assicurativo, sulla base di una preliminare valutazione scritta del Legale nominato accettata dalla Società Gestionaria. L'eventuale nomina di un consulente tecnico di parte o di un perito in genere, viene ogni transazione volta a comporre la vertenza deve essere preven- tivamente concordata con la Società; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti dalla Società Gestionariaper la trattazione della pratica. Le operazioni Fanno eccezione i casi di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di due esiti negativi nell'esperimento della procedura esecutiva. In caso preventiva richiesta di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società e/o la Società Gestionariabenestare - i quali verranno ratificati dalla Società, la decisione può venire demandata, a istanza della parte attrice, a un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale. L'arbitro così individuato dovrà decidere secondo equità, secondo quanto disposto dall'art. 7 del D. lgs. n° 393 del 26 novembre 1991. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratostata posta in grado di verificare urgen- za e congruità dell'operazione. La Società Gestionaria avverte l'Assicurato del suo diritto non è responsabile dell'operato di avvalersi di tale proceduralegali e periti.

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Samples: www.studiofabbrinisrl.it

GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. Ricevuta la denunciadenuncia del caso assicurativo, la Società Gestionaria ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento compo- nimento della controversia. Ove ciò non avvenga, la pratica viene trasmessa e seguita dal Legale nominato secondo quanto stabilito dall'art. 46 "Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale", sempreché le pretese dell'Assicurato risultino fondate e sostenibili, sulla base di una preliminare valutazione scritta dello stesso Legale e accettata dalla Società Gestionaria, e in ogni caso, quando sia necessaria la difesa in sede penale. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile ci- vile che penale soltanto se l'impugnazione risulta fondata l’impugnazione presenta possibilità di successo. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e sostenibilein ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, sulla base di una preliminare valutazione scritta del la pratica viene trasmessa al Legale nominato accettata dalla Società Gestionariascelto nei ter- mini dell’art.101. L'eventuale L’eventuale nomina di un consulente tecnico Consulenti Tecnici di parte o Parte e di un perito in genere, Periti viene concordata con la ARAG. La Società Gestionaria. Le operazioni o ARAG non è responsabile dell’operato di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi nell'esperimento della procedura esecutivaLegali, Consulenti Tecnici e Periti. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato l’Assicurato e la Società e/o la Società GestionariaARAG, la decisione può venire demandata, a istanza della parte attricecon facoltà di adire le vie giudiziarie, a ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale. L'arbitro così individuato dovrà decidere secondo equità, secondo quanto disposto dall'art. 7 Tribunale competente a norma del D. lgs. n° 393 del 26 novembre 1991Codice di Pro- cedura Civile. Ciascuna delle Parti parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratol’esito dell’arbitrato. La Società Gestionaria avverte l'Assicurato l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. L’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della ver- tenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.

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Samples: Contratto Di Somministrazione

GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. Ricevuta la denunciadenuncia del caso assicurativo, la Società Gestionaria si adopera per realizzare un bonario componimento gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non avvengariesca, la pratica viene trasmessa e seguita dal Legale nominato secondo quanto stabilito dall'art. 46 "Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale", sempreché se le pretese dell'Assicurato risultino fondate presentino possibilità di successo in base agli gli elementi probatori e/o le argomentazioni presentati e sostenibili, sulla base di una preliminare valutazione scritta dello stesso Legale e accettata dalla Società Gestionaria, e in ogni caso, quando sia necessaria la difesa in sede penalepenale ,trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Articolo 12. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione risulta fondata e sostenibileSocietà, sulla base degli elementi forniti, si riserva la possibilità di una preliminare valutazione scritta del Legale nominato accettata dalla Società Gestionariavalutare le possibilità di successo su cui fondare l’instaurarsi della causa prima di autorizzare il giudizio. L'eventuale nomina Per ogni stato della vertenza e grado di un consulente tecnico di parte giudizio gli incarichi a legali e/o di un perito in genere, viene concordata periti devono essere preventivamente concordati con la Società GestionariaSocietà; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure. Le operazioni L'esecuzione forzata per ciascun titolo di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di credito verrà estesa a due esiti negativi nell'esperimento della procedura esecutivatentativi. In caso di conflitto procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di interessi o ammissione al passivo fallimentare. L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale. Fanno eccezione i casi di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato e la di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società e/o la Società Gestionaria, la decisione può venire demandata, a istanza della parte attrice, a un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale. L'arbitro così individuato dovrà decidere secondo equità, secondo quanto disposto dall'art. 7 del D. lgs. n° 393 del 26 novembre 1991. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitratostata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. La Società Gestionaria avverte l'Assicurato del suo diritto non è responsabile dell'operato di avvalersi di tale proceduralegali, periti e consulenti tecnici.

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Samples: Polizza / Tutela Legale Azienda+

GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. Ricevuta La Società conferma preventivamente la denunciacopertura delle spese per la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, nonché la nomina di Consulenti Tecnici di Parte e non è responsabile dell'operato dei Legali e Consulenti Tecnici. È onere dell‟Assicurato aggiornare la Direzione della Società su ogni circostanza rilevante ai fini degli adempimenti contrattualmente previsti. L‟Assicurato è altresì tenuto ad agire secondo correttezza, al fine di evitare o diminuire gli oneri a carico della Compagnia, nel rispetto del cd. “obbligo di salvataggio” previsto dall‟art. 1914 cod. civ., formulando in sede stragiudiziale e giudiziale specifica richiesta di condanna avversaria al pagamento delle spese legali e peritali. Eventuali risultanze emerse anche nel corso della gestione del sinistro, pur correttamente istruito, comportano la sua revisione e possono essere ostative della copertura di cui è stata già effettuata la presa d‟atto, nonché la ripetizione dei pagamenti effettuati dalla Compagnia per acconti o anticipi sul presupposto della operatività della garanzia. Nel caso in cui le informazioni acquisite nel corso della gestione del sinistro non consentano alla Società la corretta individuazione della garanzia di polizza interessata dal sinistro, la Società Gestionaria stessa si adopera per realizzare un bonario componimento riserva ogni determinazione sulla qualificazione della controversia. Ove ciò non avvengavertenza a definizione avvenuta in sede transattiva, la pratica viene trasmessa e seguita dal Legale nominato secondo quanto stabilito dall'art. 46 "Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale"conciliativa, sempreché le pretese dell'Assicurato risultino fondate e sostenibilicon sentenza passata in giudicato, sulla base di una preliminare valutazione scritta dello stesso Legale e accettata dalla Società Gestionariao provvedimento equipollente, e in ogni casocaso al termine della vertenza, quando sia necessaria la difesa in sede penalesulla base degli atti di causa o comunque della documentazione collezionata. La garanzia assicurativa viene prestata anche non è operante per ogni vertenze denunciate alla Direzione una volta intervenuta la definizione in qualunque stato o grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione risulta fondata giudizio senza preventiva comunicazione alla Compagnia e sostenibile, sulla base di una preliminare valutazione scritta del Legale nominato accettata dalla Società Gestionaria. L'eventuale nomina di un consulente tecnico di parte o di un perito in genere, viene concordata con la Società Gestionaria. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi nell'esperimento presa d‟atto della procedura esecutiva. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società e/o la Società Gestionaria, la decisione può venire demandata, a istanza della parte attrice, a un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale. L'arbitro così individuato dovrà decidere secondo equità, secondo quanto disposto dall'art. 7 del D. lgs. n° 393 del 26 novembre 1991. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società Gestionaria avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedurastessa.

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Samples: www.aogoi.it