Common use of Gestione delle vertenze di danno – Libera scelta del legale e del perito Clause in Contracts

Gestione delle vertenze di danno – Libera scelta del legale e del perito. L’Assicurato è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri non appena abbia avuto la possibilità, comunque entro 30 giorni da quanto ne sia venuto a conoscenza. In ogni caso deve, pena la decadenza del diritto alla garanzia assicurativa, fare pervenite alla Società la notizia di ogni atto a Lui notificato entro 30 (trenta) giorni dalla data della notifica stessa. Contemporaneamente con la denuncia, l’Assicurato ha diritto di indicare un unico legale, residente nel luogo ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversi, segnalandone il nominativo alla Società , che assumerà a proprio carico le spese relative. In caso di omissione di tale indicazione, la Società si intende delegato a provvedere direttamente alla nomina di un Legale al quale l’Assicurato deve conferire il proprio mandato. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Società. Pena la decadenza il diritto al rimborso, l’Assicurato non può dare corso ad azioni, ne’ raggiungere accordi, né addivenire, direttamente con la Controparte, ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, senza preventiva autorizzazione della Società, pena il rimborso delle spese, competenze ed onorari sostenuti dall’assicurato stesso. La Società Compagnia non è responsabile dell’operato di Legali e di Periti.

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Gestione delle vertenze di danno – Libera scelta del legale e del perito. Ad integrazione di quanto stabilito all’art. 13 – Denuncia dei sinistri - L’Assicurato è tenuto a denunciare alla Società all’Assicuratore eventuali sinistri non appena abbia avuto la possibilitàpossibilità e, comunque entro 30 giorni da quanto quando ne sia venuto a conoscenza. In ogni caso deve, pena la decadenza del diritto alla garanzia assicurativa, fare pervenite alla Società pervenire all’Assicuratore la notizia di ogni atto a Lui lui notificato entro 30 (trenta) giorni dalla data della notifica stessa. Contemporaneamente con la denuncia, l’Assicurato l’assicurato ha diritto di indicare un unico legale, residente nel luogo ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversi, segnalandone il nominativo alla Società all’Assicuratore, che assumerà a proprio carico le spese relative. Dalle spese si intendono escluse quelle relative all’eventuale trasferta del Legale o del Perito nominato. In caso di omissione di tale indicazione, la Società l’Assicuratore si intende delegato a provvedere direttamente alla nomina di un Legale legale al quale l’Assicurato deve conferire il proprio mandato. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale legale nel caso di conflitto di interessi interesso con la Societàl’Assicuratore. Pena la decadenza il dal diritto al rimborso, l’Assicurato non può dare corso ad azioni, ne’ raggiungere accordi, né addivenire, direttamente con la Contropartecontroparte, ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, senza preventiva autorizzazione della Societàdell’Assicuratore, pena il rimborso delle spese, competenze ed onorari onorali sostenuti dall’assicurato dell’Assicurato stesso. La Società Compagnia L’assicuratore non è responsabile dell’operato di Legali e di Periti.

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Gestione delle vertenze di danno – Libera scelta del legale e del perito. L’Assicurato L'Assicurato è tenuto a denunciare alla Società all'Assicuratore eventuali sinistri non appena abbia avuto la possibilitàpossibilità e, comunque entro 30 giorni da quanto quando ne sia venuto a conoscenza. In ogni caso deve, pena la decadenza del diritto alla garanzia assicurativa, fare pervenite alla Società pervenire all'Assicuratore la notizia di ogni atto a Lui notificato entro 30 (trenta) giorni dalla data della notifica stessa. Contemporaneamente con la denuncia, l’Assicurato l'Assicurato ha diritto di indicare un unico legaleLegale, residente nel luogo ove ha sede l’Ufficio l'Ufficio Giudiziario competente per la controversicontroversia, segnalandone il nominativo alla Società all'Assicuratore, che assumerà a proprio carico le spese relative. In caso di omissione di tale indicazione, la Società l'Assicuratore si intende delegato a provvedere direttamente alla nomina di un Legale al quale l’Assicurato l'Assicurato deve conferire il proprio mandato. L’Assicurato L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Societàl'Assicuratore. Pena la decadenza il dal diritto al rimborso, l’Assicurato l'Assicurato non può dare corso ad azioni, ne’ ne raggiungere accordi, ne addivenire, direttamente con la Controparte, ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, senza preventiva autorizzazione della Societàdell'Assicuratore, pena il rimborso delle spese, competenze ed onorari sostenuti dall’assicurato dall'Assicurato stesso. La Società Compagnia L'Assicuratore non è responsabile dell’operato dell'operato di Legali e di Periti.

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Gestione delle vertenze di danno – Libera scelta del legale e del perito. L’Assicurato è tenuto a denunciare alla Società all’Assicuratore eventuali sinistri non appena abbia avuto la possibilitàpossibilità e, comunque entro 30 15 giorni da quanto quando ne sia venuto a conoscenza. In ogni caso deve, pena la decadenza del diritto alla garanzia assicurativa, fare pervenite alla Società pervenire all’Assicuratore la notizia di ogni atto a Lui notificato entro 30 (trenta) giorni dalla data della notifica stessa. Contemporaneamente con la denuncia, l’Assicurato ha diritto di indicare un unico legaleLegale, residente nel luogo ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversicontroversia, segnalandone il nominativo alla Società all’Assicuratore, che assumerà a proprio carico le spese relative. In caso di omissione di tale indicazione, la Società l’Assicuratore si intende delegato a provvedere direttamente alla nomina di un Legale al quale l’Assicurato deve conferire il proprio mandato. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Societàl’Assicuratore. Pena 2.Pena la decadenza il dal diritto al rimborso, l’Assicurato non può dare corso ad azioni, ne’ raggiungere accordi, né addivenire, direttamente con la Controparte, ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, senza preventiva autorizzazione della Societàdell'Assicuratore, pena il rimborso delle spese, competenze ed onorari sostenuti dall’assicurato dall’Assicurato stesso. La Società Compagnia L’Assicuratore non è responsabile dell’operato di Legali e di Periti.

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