Common use of Gestione delle vertenze - Spese legali Clause in Contracts

Gestione delle vertenze - Spese legali. L’Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’ Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico dell’Impresa le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro i limiti di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda, ed in eccedenza ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. l’Impresa non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale (salvo quanto previsto dall’art. 16.3).

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Samples: www.cargeas.it

Gestione delle vertenze - Spese legali. L’Impresa La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penaleinteresse, a nome dell’ Assicuratodell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi tecnici; ha altresì facoltà di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stessodi 30 C O N D I z I O N I G E N E R A L I provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’eventuale atto di tacitazione dei danneggiati. Su richiesta dell’Assicurato, la Società lo informerà sullo stato della vertenza. Sono a carico dell’Impresa della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, l’Assicurato entro i limiti il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda, ed in eccedenza ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. l’Impresa La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o od ammende né delle spese di giustizia penale (salvo quanto previsto dall’art. 16.3)penale.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Del Ramo Trasporti

Gestione delle vertenze - Spese legali. L’Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto tan- to in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’ AssicuratoAssi- curato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico dell’Impresa le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro i limiti di un importo pari al quarto del massimale stabilito Massimale sta- bilito in polizza Polizza per il danno cui si riferisce la domanda, ed in eccedenza ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimaleXxxxxxxxx, le spese vengono ven- gono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. l’Impresa non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale (salvo quanto previsto dall’art. 16.3).

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Gestione delle vertenze - Spese legali. L’Impresa assume fino L’impresa assume, ai sensi dell’art. 1917 C.C. a quando ne ha interesse nome dell’Assicurato la gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze tanto civili in qualunque sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’ Assicuratonella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. L’Impresa s’impegna comunque a richiesta dell’Assicurato ad assumere a proprio carico la gestione dell’eventuale azione riconvenzionale del giudizio promosso dalla controparte. L’Impresa ha altresì l’obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all’esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile. Il contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono propria fiducia a carico dell’Impresa le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicuratoproprie spese, entro i limiti di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza diritto che permane anche per il conducente imputato. Anche nel caso di vertenze giudiziali civili che si concludono con il risarcimento del danno cui si riferisce la domandaentro il limite della franchigia, ed in eccedenza ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. l’Impresa non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né l’attribuzione delle spese di giustizia penale (salvo quanto previsto dall’artgiudiziali si applicano le disposizioni previste dal 3° comma dell’art. 16.3).1917 C.C..

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della