Common use of Giorni festivi Clause in Contracts

Giorni festivi. Sono giorni festivi: - il primo giorno dell'anno - il giorno dell'Epifania - il giorno di Pasqua - il giorno di lunedì dopo Pasqua - il giorno 25 aprile - il giorno 1° maggio - il giorno 2 giugno - il giorno 29 giugno (SS. Xxxxxx e Paolo), limitatamente al Comune di Roma - il giorno dell'Assunzione - il giorno di Ognissanti - il giorno dell'Immacolata Concezione - il giorno di Natale - il giorno 26 dicembre - la ricorrenza del Patrono locale. Qualora l'impiegato sia chiamato a prestare servizio in tali giorni avrà diritto alla retribuzione per le ore di lavoro eseguite, calcolata con le modalità e le maggiorazioni previste dall'art. 53 Parte II del presente contratto. Nell'ipotesi che, per la coincidenza di una delle festività su elencate con la festa del Patrono locale, l'impiegato perda il trattamento economico a questa relativo, il teatro, in sostituzione, prolungherà di un giorno il periodo di ferie spettantegli. In riferimento alla legge 5 marzo 1977 n. 54, contenente disposizioni in materia di giorni festivi, ed al DPR 28 dicembre 1985 n. 792, all'impiegato che ha prestato attività lavorativa nelle giornate di S. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini e, per i Comuni diversi da Roma, del 29 giugno (SS. Xxxxxx e Xxxxx), ovvero sia stato assente per riposo settimanale, sarà concesso un giorno aggiuntivo di ferie oppure un giorno di riposo compensativo da stabilire di comune accordo secondo le esigenze aziendali. All'impiegato che ha prestato attività lavorativa nella prima domenica di novembre, giorno di celebrazione della Festa dell'unità nazionale, spetterà, oltre alla normale retribuzione contrattuale, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate senza la maggiorazione per il lavoro festivo. All'impiegato che sia stato assente in tale giornata per riposo settimanale sarà corrisposta la normale retribuzione giornaliera. Il 4 novembre è da considerare normale giorno feriale a tutti gli effetti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Impiegati E Gli Operai Dipendenti, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Impiegati E Gli Operai Dipendenti, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Impiegati E Gli Operai Dipendenti

Giorni festivi. Sono Escluse le domeniche sono giorni festivifestivi agli effetti del presente contratto: - il primo giorno dell'anno - il giorno dell'Epifania - il giorno di Pasqua - il giorno di lunedì dopo Pasqua - il giorno 25 aprile - il giorno 1° maggio - il giorno 2 giugno - il giorno 29 giugno (SS. Xxxxxx e Paolo), limitatamente al Comune di Roma - il giorno dell'Assunzione - il giorno di Ognissanti - il giorno dell'Immacolata Concezione - il giorno di Natale - il giorno 26 dicembre - la ricorrenza del Patrono locale. Qualora l'impiegato sia chiamato a prestare servizio locale Il trattamento economico spettante al personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala nelle giornate festive di cui sopra è disciplinato come segue: − qualora in tali giorni avrà diritto non vi sia prestazione di lavoro, sarà corrisposta la normale retribuzione per la prestazione inerente ad un solo spettacolo; − qualora in tali giorni vi sia prestazione di lavoro, sarà corrisposta, oltre alla retribuzione di cui sopra, la retribuzione per le ore lo spettacolo maggiorata del 30%. In caso di lavoro eseguite, calcolata con le modalità e le maggiorazioni previste dall'art. 53 Parte II del presente contratto. Nell'ipotesi chedue spettacoli sarà corrisposta, per ciascuno dei due spettacoli, la coincidenza di una delle festività su elencate con la festa retribuzione maggiorata del Patrono locale, l'impiegato perda il trattamento economico a questa relativo, il teatro, in sostituzione, prolungherà di un giorno il periodo di ferie spettantegli20%. In riferimento alla legge 5 marzo 1977 n. 54, contenente disposizioni in materia di giorni festivi, ed al DPR 28 dicembre 1985 n. 792, all'impiegato al lavoratore che ha prestato attività lavorativa nelle giornate di S. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini e, per i Comuni diversi da Roma, del 29 giugno (SS. Xxxxxx e Xxxxx), ovvero sia stato assente per riposo settimanale, sarà concesso un giorno aggiuntivo di ferie oppure un giorno di riposo compensativo da stabilire di comune accordo secondo le esigenze aziendali. All'impiegato che ha prestato attività lavorativa e nella prima domenica di novembre, giorno di celebrazione della Festa dell'unità dell'Unità nazionale, spetterà, oltre alla normale retribuzione contrattualeper la prestazione inerente ad un solo spettacolo, la retribuzione per le ore lo spettacolo - e, in caso di lavoro effettivamente prestate senza doppio spettacolo, la maggiorazione retribuzione per il lavoro festivociascuno dei due spettacoli - con esclusione di qualsiasi maggiorazione. All'impiegato Resta inteso che sia stato assente in tale la giornata per riposo settimanale sarà corrisposta la normale retribuzione giornaliera. Il del 4 novembre è da considerare normale giorno feriale a tutti gli effetti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Impiegati E Gli Operai Dipendenti, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Impiegati E Gli Operai Dipendenti

Giorni festivi. Sono giorni considerati festivi, oltre le domeniche, i seguenti giorni: - il primo giorno dell'anno Capodanno 1° gennaio - il giorno dell'Epifania Epifania 6 gennaio - il giorno Anniversario della liberazione 25 aprile - Lunedì di Pasqua - il giorno di lunedì dopo Pasqua - il giorno 25 aprile - il giorno Festa del Lavoro 1° maggio - il giorno Festa della Repubblica 2 giugno - il giorno 29 giugno (SS. Xxxxxx e Paolo), limitatamente al Comune di Roma Assunzione della Xxxxx Xxxxxxx 15 agosto - il giorno dell'Assunzione Giorno successivo all’Assunzione 16 agosto - il giorno di Ognissanti 1° novembre - il giorno dell'Immacolata Immacolata Concezione - il giorno di Natale - il giorno 26 8 dicembre - la ricorrenza del Natività di Nostro Signore 25 dicembre - Xxxxx Xxxxxxx 00 dicembre - Santo Patrono localeSono considerati semifestivi i seguenti giorni: Venerdì o Sabato Santo, Vigilia dell’Assunzione della Xxxxx Xxxxxxx 14 agosto, Commemorazione dei defunti 2 novembre, Vigilia della Natività di Nostro Signore 24 dicembre, ultimo giorno dell’anno 31 dicembre. Qualora l'impiegato sia chiamato Nelle suindicate giornate l’attività lavorativa sarà limitata a prestare servizio tre ore e mezza dell’orario giornaliero. Le su elencate festività e semifestività verranno incluse nello stipendio mensile, in tali giorni avrà diritto alla retribuzione per le ore caso di lavoro eseguite, calcolata con le modalità e le maggiorazioni previste dall'artgodimento nel corso della settimana; verranno retribuite separatamente se ricadenti di domenica. 53 Parte II del presente contratto. Nell'ipotesi che, per la coincidenza di una In tema delle festività su elencate con la festa del Patrono locale, l'impiegato perda il trattamento economico a questa relativo, il teatro, in sostituzione, prolungherà di un giorno il periodo di ferie spettantegli. In riferimento alla abolite della legge 5 marzo 1977 1977, n. 54, contenente valgono le disposizioni in materia di giorni festividettate dalla stessa, ed al DPR 28 dicembre 1985 n. 792ovvero, all'impiegato che ha prestato attività lavorativa nelle giornate di S. Xxxxxxxxper le 4 ex-festività (San Xxxxxxxx 19 marzo, Corpus Domini, San Xxxxxx e Paolo 29 giugno, Ascensione, Corpus Domini e, per i Comuni diversi da Roma, del 29 giugno (SS. Xxxxxx e Xxxxx), ovvero sia stato assente per riposo settimanaleverranno concessi permessi retribuiti, sarà concesso un giorno aggiuntivo di ferie oppure un giorno di riposo compensativo le cui modalità saranno disciplinate da stabilire di comune accordo secondo le esigenze aziendaliciascun Ente. All'impiegato che ha prestato attività lavorativa nella prima domenica di novembre, giorno di celebrazione della Festa dell'unità nazionale, spetterà, oltre alla normale retribuzione contrattuale, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate senza la maggiorazione per il lavoro festivo. All'impiegato che sia stato assente in tale giornata per riposo settimanale sarà corrisposta la normale retribuzione giornaliera. Il La festività del 4 novembre è da considerare normale giorno feriale a tutti gli effettispostata alla domenica successiva e sarà retribuita.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Non Dirigente

Giorni festivi. Sono Escluse le domeniche sono giorni festivifestivi agli effetti del presente contratto: - il primo giorno dell'anno dell'anno; - il giorno dell'Epifania dell'Epifania; - il giorno di Pasqua Pasqua; - il giorno di lunedì dopo Pasqua Pasqua; - il giorno 25 aprile aprile; - il giorno 1° maggio maggio; - il giorno 2 giugno giugno; - il giorno 29 giugno (SS. Xxxxxx e Paolo), limitatamente al Comune comune di Roma Roma; - il giorno dell'Assunzione dell'Assunzione; - il giorno di Ognissanti Ognissanti; - il giorno dell'Immacolata Concezione Concezione; - il giorno di Natale Natale; - il giorno 26 dicembre dicembre; - la ricorrenza del Patrono locale. Qualora l'impiegato sia chiamato a prestare servizio Il trattamento economico spettante al personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala nelle giornate festive di cui sopra è disciplinato come segue: - qualora in tali giorni avrà diritto non vi sia prestazione di lavoro, sarà corrisposta la normale retribuzione per la prestazione inerente ad un solo spettacolo; - qualora in tali giorni vi sia prestazione di lavoro, sarà corrisposta oltre alla retribuzione di cui sopra, la retribuzione per le ore lo spettacolo maggiorata del 30%. In caso di lavoro eseguite, calcolata con le modalità e le maggiorazioni previste dall'art. 53 Parte II del presente contratto. Nell'ipotesi chedue spettacoli sarà corrisposta, per ciascuno dei due spettacoli, la coincidenza di una delle festività su elencate con la festa retribuzione maggiorata del Patrono locale, l'impiegato perda il trattamento economico a questa relativo, il teatro, in sostituzione, prolungherà di un giorno il periodo di ferie spettantegli20%. In riferimento alla legge 5 marzo 1977 1977, n. 54, contenente disposizioni in materia di giorni festivi, ed al DPR D.P.R. 28 dicembre 1985 1985, n. 792, all'impiegato al lavoratore che ha prestato attività lavorativa nelle giornate di S. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini e, per i Comuni comuni diversi da Roma, del 29 giugno (SS. Xxxxxx e Xxxxx), ovvero sia stato assente per riposo settimanale, sarà concesso un giorno aggiuntivo di ferie oppure un giorno di riposo compensativo da stabilire di comune accordo secondo le esigenze aziendali. All'impiegato che ha prestato attività lavorativa e nella prima domenica di novembre, giorno di celebrazione della Festa dell'unità dell'Unità nazionale, spetterà, oltre alla normale retribuzione contrattualeper la prestazione inerente ad un solo spettacolo, la retribuzione per le ore lo spettacolo - e, in caso di lavoro effettivamente prestate senza doppio spettacolo, la maggiorazione retribuzione per il lavoro festivociascuno dei due spettacoli - con esclusione di qualsiasi maggiorazione. All'impiegato Resta inteso che sia stato assente in tale la giornata per riposo settimanale sarà corrisposta la normale retribuzione giornaliera. Il del 4 novembre è da considerare normale giorno feriale a tutti gli effetti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Giorni festivi. Sono considerati giorni festivi: - tutte le domeniche o i giorni prestabiliti con il primo giorno dell'anno lavoratore per il riposo settimanale; - Capodanno (1° gennaio); - Epifania del Signore (6 gennaio); - il giorno dell'Epifania successivo alla Domenica di Pasqua; - il giorno di Pasqua Ricorrenza della Liberazione (25 aprile); - il giorno di lunedì dopo Pasqua - il giorno 25 aprile - il giorno Festa dei Lavoratori (maggio maggio); - Festa della Repubblica (2 giugno); - Assunzione della Beata Xxxxxxx Xxxxx (15 agosto); - Tutti i Santi (1 novembre); - Immacolata Concezione della Beata Xxxxxxx Xxxxx (8 dicembre); - Natale del Signore (25 dicembre); - X. Xxxxxxx (26 dicembre); - la solennità del Santo Patrono del luogo in cui il giorno 2 giugno - il giorno 29 giugno (SSdipendente lavora. Xxxxxx e Paolo), limitatamente al Comune di Roma - il giorno dell'Assunzione - il giorno di Ognissanti - il giorno dell'Immacolata Concezione - il giorno di Natale - il giorno 26 dicembre - Qualora la ricorrenza del S. Patrono cada sempre in uno dei giorni riconosciuti festivi ai sensi del presente articolo, verrà definito, una volta per tutte, in sede sindacale locale, altro giorno di festa sostitutivo, fatta eccezione per i lavora- tori che prestino servizio nell’ambito di Roma Capitale per i quali vale la specifica disposizione dell’art. 1 del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792. Qualora l'impiegato sia chiamato la ricorrenza del S. Patrono venga a prestare servizio in tali giorni avrà diritto alla retribuzione per le ore coincidere con il lunedì dopo la Domenica di lavoro eseguitePasqua, calcolata con le modalità e le maggiorazioni previste dall'artai lavoratori inte- ressati, viene concesso un giorno di festa sostitutivo nel martedì successivo. 53 Parte II del presente contratto. Nell'ipotesi I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio, dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall’Amministrazione, senti- to l’interessato. In occasione di coincidenza di una delle festività su elencate predette con la festa del Patrono locale, l'impiegato perda il trattamento economico a questa relativo, il teatro, in sostituzione, prolungherà di un giorno il periodo di ferie spettantegli. In riferimento alla legge 5 marzo 1977 n. 54, contenente disposizioni in materia di giorni festivi, ed al DPR 28 dicembre 1985 n. 792, all'impiegato che ha prestato attività lavorativa nelle giornate di S. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini e, per i Comuni diversi da Roma, del 29 giugno (SS. Xxxxxx e Xxxxx), ovvero sia stato assente per riposo settimanale, sarà concesso un giorno aggiuntivo di ferie oppure un giorno di riposo compensativo da stabilire settimanale di comune cui all’art. 30, il la- voratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno stabilito dall’Amministrazione, in accordo secondo con l’interessato e compatibilmente con le esigenze aziendali. All'impiegato che ha prestato attività lavorativa nella prima domenica di novembre, giorno di celebrazione della Festa dell'unità nazionale, spetterà, oltre alla normale retribuzione contrattuale, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate senza la maggiorazione per il lavoro festivo. All'impiegato che sia stato assente in tale giornata per riposo settimanale sarà corrisposta la normale retribuzione giornaliera. Il 4 novembre è da considerare normale giorno feriale a tutti gli effettiservizio.

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Samples: www.frgeditore.it

Giorni festivi. Sono considerati giorni festivifestivi tutte le domeniche e i seguenti: - il primo giorno dell'anno 1° dell’Anno - il giorno dell'Epifania - il giorno di Pasqua 25 aprile, anniversario della Liberazione - il giorno di lunedì dopo Pasqua - il giorno 25 aprile 1° maggio, festa del Lavoro - il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica - il 15 agosto, giorno dell’Assunzione della B.M. Xxxxx - il maggio - il giorno 2 giugno - il giorno 29 giugno (SS. Xxxxxx e Paolo)novembre, limitatamente al Comune di Roma - il giorno dell'Assunzione - il giorno giorni di Ognissanti - il 4 novembre, giorno dell'Immacolata dell’Unità Nazionale - l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione - il 25 dicembre, giorno di Natale - il giorno 26 dicembre dicembre, X. Xxxxxxx - la ricorrenza del Patrono locale. Qualora l'impiegato sia chiamato a prestare servizio in tali giorni avrà diritto alla retribuzione per le ore di lavoro eseguite, calcolata con le modalità e le maggiorazioni previste dall'art. 53 Parte II del presente contratto. Nell'ipotesi che, per la coincidenza di una delle festività su elencate con la festa del Patrono localedel comune sede dell’azienda - Epifania Per il trattamento da praticarsi ai giardinieri fissi operai agricoli nei giorni di festività nazionali e infrasettimanali, l'impiegato perda si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1949, e 31 marzo 1954, n.90. Il trattamento previsto per le festività nazionali dalle leggi sopra citate, è dovuto ai giardinieri a tempo indeterminato anche se detti lavoratori siano sospesi dal lavoro, mentre per le festività infrasettimanali, in caso di sospensione del lavoro, il trattamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane dalla sospensione. In base all’art 11 il trattamento economico spettante agli operai a questa relativotempo determinato per le festività sopra elencate è soddisfatto con la percentuale prevista nell’articolo stesso, il teatroquando non vi sia prestazione di lavoro. Nel caso, in sostituzioneinvece, prolungherà di un giorno il periodo di ferie spettantegli. In riferimento alla legge 5 marzo 1977 n. 54prestazione lavorativa, contenente disposizioni in materia di giorni festivi, ed al DPR 28 dicembre 1985 n. 792, all'impiegato che ha prestato attività lavorativa nelle giornate di S. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini e, per i Comuni diversi da Roma, del 29 giugno (SS. Xxxxxx e Xxxxx), ovvero sia stato assente per riposo settimanale, ai predetti operai sarà concesso un giorno aggiuntivo di ferie oppure un giorno di riposo compensativo da stabilire di comune accordo secondo le esigenze aziendali. All'impiegato che ha prestato attività lavorativa nella prima domenica di novembre, giorno di celebrazione della Festa dell'unità nazionale, spetterà, oltre alla normale retribuzione contrattuale, corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate senza eseguite, con la maggiorazione del lavoro festivo di cui all’art 8. A seguito della legge 1977, n. 54, con disposizioni in materia di giorni festivi, fermo restando per gli operai a tempo determinato il trattamento previsto dal comma precedente, per gli operai agricoli a tempo indeterminato il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente: - per le festività nazionali ( 4 novembre) la cui celebrazione è stata spostata, rispettivamente alla prima domenica di giugno e di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla Legge 31 marzo 1954, n. 90, per il lavoro festivocaso di festività nazionali coincidenti con la domenica. All'impiegato che sia stato assente in tale giornata per riposo settimanale sarà corrisposta la normale retribuzione giornaliera. Il Pertanto il 4 novembre è da considerare normale giorno feriale sono giornate lavorative a tutti gli effetti. - Per le quattro festività soppresse, lavorative a tutto gli effetti, sarà corrisposta, oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezion fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa. Le parti direttamente interessate possono altresì convenire: - che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4giornate di festività soppresse, possa essere compensata, invece che con la giornata di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui godimento sarà tra le parti concordano, tenendo conto delle esigenze aziendali - che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione della presentazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse, nel caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giornaliera normalmente dovuta.

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Samples: Contratto Integrativo Inter Provinciale Di Lavoro Del c.c.n.l. Del 22 10 2014 ( Che Viene Integralmente Richiamato) Per Gli Operai Dipendenti Dalle Aziende Agricole, Agrituristiche,avicole, Cunicole E Dalle Aziende Florovivaistiche Della Provincia Di Como E Lecco

Giorni festivi. Sono Escluse le domeniche sono giorni festivifestivi agli effetti del presente contratto: - il primo giorno dell'anno - il giorno dell'Epifania - il giorno di Pasqua - il giorno di lunedì dopo Pasqua - il giorno 25 aprile - il giorno 1° maggio - il giorno 2 giugno - il giorno 29 giugno (SS. Xxxxxx e Paolo), limitatamente al Comune di Roma - il giorno dell'Assunzione - il giorno di Ognissanti - il giorno dell'Immacolata Concezione - il giorno di Natale - il giorno 26 dicembre - la ricorrenza del Patrono locale. Qualora l'impiegato sia chiamato a prestare servizio locale Il trattamento economico spettante al personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala nelle giornate festive di cui sopra è disciplinato come segue:  qualora in tali giorni avrà diritto non vi sia prestazione di lavoro, sarà corrisposta la normale retribuzione per la prestazione inerente ad un solo spettacolo;  qualora in tali giorni vi sia prestazione di lavoro, sarà corrisposta, oltre alla retribuzione di cui sopra, la retribuzione per le ore lo spettacolo maggiorata del 30%. In caso di lavoro eseguite, calcolata con le modalità e le maggiorazioni previste dall'art. 53 Parte II del presente contratto. Nell'ipotesi chedue spettacoli sarà corrisposta, per ciascuno dei due spettacoli, la coincidenza di una delle festività su elencate con la festa retribuzione maggiorata del Patrono locale, l'impiegato perda il trattamento economico a questa relativo, il teatro, in sostituzione, prolungherà di un giorno il periodo di ferie spettantegli20%. In riferimento alla legge 5 marzo 1977 n. 54, contenente disposizioni in materia di giorni festivi, ed al DPR 28 dicembre 1985 n. 792, all'impiegato al lavoratore che ha prestato attività lavorativa nelle giornate di S. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini e, per i Comuni diversi da Roma, del 29 giugno (SS. Xxxxxx e Xxxxx), ovvero sia stato assente per riposo settimanale, sarà concesso un giorno aggiuntivo di ferie oppure un giorno di riposo compensativo da stabilire di comune accordo secondo le esigenze aziendali. All'impiegato che ha prestato attività lavorativa e nella prima domenica di novembre, giorno di celebrazione della Festa dell'unità dell'Unità nazionale, spetterà, oltre alla normale retribuzione contrattualeper la prestazione inerente ad un solo spettacolo, la retribuzione per le ore lo spettacolo - e, in caso di lavoro effettivamente prestate senza doppio spettacolo, la maggiorazione retribuzione per il lavoro festivociascuno dei due spettacoli - con esclusione di qualsiasi maggiorazione. All'impiegato Resta inteso che sia stato assente in tale la giornata per riposo settimanale sarà corrisposta la normale retribuzione giornaliera. Il del 4 novembre è da considerare normale giorno feriale a tutti gli effetti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Impiegati E Gli Operai Dipendenti

Giorni festivi. Sono Escluse le domeniche sono giorni festivifestivi agli effetti del presente contratto: - il primo giorno dell'anno dell’anno - il giorno dell'Epifania dell’Epifania - il giorno di Pasqua - il giorno di lunedì dopo di Pasqua - il giorno 25 aprile - il giorno 1° maggio - il giorno 2 giugno - il giorno 29 giugno (SS. SS Xxxxxx e Paolo), limitatamente al Comune comune di Roma - il giorno dell'Assunzione dell’Assunzione - il giorno di Ognissanti - il giorno dell'Immacolata dell’Immacolata Concezione - il giorno di Natale - il giorno 26 dicembre - la ricorrenza del Patrono localedel luogo ove ha sede l’azienda (ricorrenza che, per il comune di Roma, coincide con il 29 giugno). Qualora l'impiegato l’impiegato sia chiamato a prestare servizio in tali giorni avrà diritto alla retribuzione per le ore di lavoro eseguite, calcolata con le la modalità e le maggiorazioni previste dall'artdall’art. 53 Parte parte II del presente contratto. Nell'ipotesi Nell’ipotesi che, per la coincidenza di una delle festività su elencate con la festa del Patrono locale, l'impiegato l’impiegato perda il trattamento economico a questa relativo, il teatro, in sostituzione, prolungherà di un giorno il periodo di ferie spettanteglispettategli. In riferimento alla legge 5 marzo 1977 n. 54, contenente disposizioni in materia di giorni festivi, ed al DPR 28 dicembre 1985 n. 792, all'impiegato che ha prestato attività lavorativa nelle giornate di S. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini e, per i Comuni diversi da Roma, del 29 giugno (SS. Xxxxxx e Xxxxx), ovvero sia stato assente per riposo settimanale, sarà concesso un giorno aggiuntivo di ferie oppure un giorno di riposo compensativo da stabilire di comune accordo secondo le esigenze aziendali. All'impiegato che ha prestato attività lavorativa nella prima domenica di novembre, giorno di celebrazione della Festa dell'unità nazionale, spetterà, oltre alla normale retribuzione contrattuale, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate senza la maggiorazione per il lavoro festivo. All'impiegato che sia stato assente in tale giornata per riposo settimanale sarà corrisposta la normale retribuzione giornaliera. Il 4 novembre è da considerare normale giorno feriale a tutti gli effetti.

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Samples: www.ilrossetti.it

Giorni festivi. Sono giorni considerati festivi, oltre le domeniche, i seguenti giorni: - il primo giorno dell'anno Capodanno - il giorno dell'Epifania 1° gennaio - il giorno Epifania - 6 gennaio - Anniversario della Liberazione - 25 aprile - Lunedì di Pasqua - il giorno di lunedì dopo Pasqua - il giorno 25 aprile Festa del Lavoro - il giorno 1° maggio - il giorno Festa della Repubblica - 2 giugno - il giorno 29 giugno (SS. Xxxxxx e Paolo), limitatamente al Comune di Roma Assunzione della Xxxxx Xxxxxxx - il giorno dell'Assunzione 15 agosto - il giorno di Giorno successivo all’Assunzione - 16 agosto - Ognissanti - il giorno dell'Immacolata 1° novembre - Immacolata Concezione - il giorno 8 dicembre - Natività di Natale Nostro Signore - il giorno 25 dicembre - Santo Stefano - 26 dicembre - la ricorrenza del Santo Patrono locale- Sono considerati semifestivi i seguenti giorni: Venerdì o Sabato Santo, Vigilia dell’assunzione della Xxxxx Xxxxxxx 14 agosto, Commemorazione dei defunti 2 novembre, Vigilia della Natività di Nostro Signore 24 dicembre, ultimo giorno dell’anno 31 dicembre. Qualora l'impiegato sia chiamato Nelle suindicate giornate l’attività lavorativa sarà limitata a prestare servizio tre ore e mezza dell’orario giornaliero. Le suelencate festività e semifestività verranno incluse nello stipendio mensile, in tali giorni avrà diritto alla retribuzione per le ore caso di lavoro eseguite, calcolata con le modalità e le maggiorazioni previste dall'artgodimento nel corso della settimana; verranno retribuite separatamente se ricadenti di domenica. 53 Parte II del presente contratto. Nell'ipotesi che, per la coincidenza di una In tema delle festività su elencate con la festa del Patrono locale, l'impiegato perda il trattamento economico a questa relativo, il teatro, in sostituzione, prolungherà di un giorno il periodo di ferie spettantegli. In riferimento alla abolite della legge 5 marzo 1977 1977, n. 54, contenente disposizioni in materia di giorni festivivalgono le disposizione dettate dalla stessa, ed al DPR 28 dicembre 1985 n. 792ovvero, all'impiegato che ha prestato attività lavorativa nelle giornate di S. Xxxxxxxxper le 4 ex-festività (San Xxxxxxxx 19 marzo, Corpus Domini, San Xxxxxx e Paolo 29 giugno, Ascensione, Corpus Domini e, per i Comuni diversi da Roma, del 29 giugno (SS. Xxxxxx e Xxxxx), ovvero sia stato assente per riposo settimanaleverranno concessi permessi retribuiti, sarà concesso un giorno aggiuntivo di ferie oppure un giorno di riposo compensativo le cui modalità saranno disciplinate da stabilire di comune accordo secondo le esigenze aziendaliciascun Ente. All'impiegato che ha prestato attività lavorativa nella prima domenica di novembre, giorno di celebrazione della Festa dell'unità nazionale, spetterà, oltre alla normale retribuzione contrattuale, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate senza la maggiorazione per il lavoro festivo. All'impiegato che sia stato assente in tale giornata per riposo settimanale sarà corrisposta la normale retribuzione giornaliera. Il La festività del 4 novembre è da considerare normale giorno feriale a tutti gli effettispostata alla domenica successiva e sarà retribuita.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale

Giorni festivi. Sono giorni considerati festivi, oltre le domeniche, i seguenti giorni: - il primo giorno dell'anno Capodanno 1° gennaio - il giorno dell'Epifania Epifania 6 gennaio - il giorno di Pasqua - il giorno di lunedì dopo Pasqua - il giorno Anniversario della Liberazione 25 aprile - il giorno Lunedì di Pasqua --------- - Festa del Lavoro 1° maggio - il giorno Festa della Repubblica 2 giugno - il giorno 29 giugno (SS. Xxxxxx e Paolo), limitatamente al Comune di Roma Assunzione della Xxxxx Xxxxxxx 15 agosto - il giorno dell'Assunzione Giorno successivo all’Assunzione 16 agosto - il giorno di Ognissanti 1° novembre - il giorno dell'Immacolata Immacolata Concezione - il giorno di Natale - il giorno 26 8 dicembre - la ricorrenza del Natività di Nostro Signore 25 dicembre - Xxxxx Xxxxxxx 00 dicembre - Santo Patrono locale------------- Sono considerati semifestivi i seguenti giorni: Venerdì o Sabato Santo, Vigilia dell’assunzione della Xxxxx Xxxxxxx 14 agosto, Commemorazione dei defunti 2 novembre, Vigilia della Natività di Nostro Signore 24 dicembre, ultimo giorno dell’anno 31 dicembre. Qualora l'impiegato sia chiamato Nelle suindicate giornate l’attività lavorativa sarà limitata a prestare servizio in tali giorni avrà diritto alla retribuzione per le tre ore e mezza dell’orario giornaliero con riferimento all’articolazione dell’orario di lavoro eseguitefissato da ciascun Ente con contrattazione integrativa di 2° livello. Le su elencate festività e semi festività verranno incluse nello stipendio mensile, calcolata con le modalità e le maggiorazioni previste dall'artin caso di godimento nel corso della settimana verranno retribuite separatamente se ricadenti di domenica. 53 Parte II del presente contratto. Nell'ipotesi che, per la coincidenza di una In tema delle festività su elencate con la festa del Patrono locale, l'impiegato perda il trattamento economico a questa relativo, il teatro, in sostituzione, prolungherà di un giorno il periodo di ferie spettantegli. In riferimento alla abolite della legge 5 marzo 1977 1977, n. 54, contenente disposizioni in materia di giorni festivivalgono le disposizione dettate dalla stessa, ed al DPR 28 dicembre 1985 n. 792ovvero, all'impiegato che ha prestato attività lavorativa nelle giornate di S. Xxxxxxxxper le 4 ex-festività (San Xxxxxxxx 19 marzo, Corpus Domini, San Xxxxxx e Paolo 29 giugno, Ascensione, Corpus Domini e, per i Comuni diversi da Roma, del 29 giugno (SS. Xxxxxx e Xxxxx), ovvero sia stato assente per riposo settimanaleverranno concessi permessi retribuiti, sarà concesso un giorno aggiuntivo di ferie oppure un giorno di riposo compensativo le cui modalità saranno disciplinate da stabilire di comune accordo secondo le esigenze aziendaliciascun Ente. All'impiegato che ha prestato attività lavorativa nella prima domenica di novembre, giorno di celebrazione della Festa dell'unità nazionale, spetterà, oltre alla normale retribuzione contrattuale, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate senza la maggiorazione per il lavoro festivo. All'impiegato che sia stato assente in tale giornata per riposo settimanale sarà corrisposta la normale retribuzione giornaliera. Il La festività del 4 novembre è da considerare normale giorno feriale a tutti gli effettispostata alla domenica successiva e sarà retribuita.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale

Giorni festivi. Sono giorni considerati festivi, oltre le domeniche, i seguenti giorni: - il primo giorno dell'anno Capodanno 1° gennaio - il giorno dell'Epifania Epifania 6 gennaio - il giorno di Pasqua - il giorno di lunedì dopo Pasqua - il giorno Anniversario della Liberazione 25 aprile - il giorno Lunedì dopo Pasqua --- - Festa del lavoro 1° maggio - il Assunzione della Xxxxx Xxxxxxx 15 agosto - Giorno successivo all’Assunzione 16 agosto - Ognissanti 1° novembre - Immacolata Concezione 8 dicembre - Natività di Nostro Signore 25 dicembre - Xxxxx Xxxxxxx 00 dicembre - Santo Patrono --- Sono considerati semifestivi i seguenti giorni: Venerdì o Sabato Santo, Vigilia dell'Assunzione della Xxxxx Xxxxxxx 14 agosto, Commemorazione dei defunti 2 novembre, Vigilia della Natività di Nostro Signore 24 dicembre, ultimo giorno dell'anno 31 dicembre. Nelle suindicate giornate l’attività lavorativa sarà limitata a tre ore e mezza dell’orario giornaliero con riferimento all’articolazione dell’orario di lavoro fissato da ciascun Ente con contrattazione di 2° livello. Le suelencate festività verranno incluse nello stipendio mensile, in caso di godimento nel corso della settimana; verranno retribuite separatamente se ricadenti di domenica. In tema delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, valgono le disposizioni dettate dalla stessa, ovvero, per le 4 ex-festività, (San Xxxxxxxx 19 marzo, Corpus Domini, San Xxxxxx e Paolo 29 giugno, Ascensione), verranno concessi permessi retribuiti, le cui modalità saranno disciplinate da ciascun Ente. Le festività del 2 giugno - il giorno 29 giugno e 4 novembre, spostate alla domenica successiva, saranno retribuite. Ai lavoratori spetta l'indennità di contingenza di cui alla legge 26 febbraio 1986, n.38, prorogata dalla legge 13 luglio 1990, n. 191 sino al 31 dicembre 1991. Detta indennità è ricompresa nel minimo tabellare di cui è parte integrante (SSv. tabelle retributive). Xxxxxx e PaoloNel corso di ogni anno solare (1-1/31-12), limitatamente al Comune di Roma - il giorno dell'Assunzione - il giorno di Ognissanti - il giorno dell'Immacolata Concezione - il giorno di Natale - il giorno 26 dicembre - la ricorrenza del Patrono locale. Qualora l'impiegato sia chiamato a prestare servizio in tali giorni avrà personale ha diritto alla retribuzione per le ore di lavoro eseguite, calcolata con le modalità e le maggiorazioni previste dall'art. 53 Parte II del presente contratto. Nell'ipotesi che, per la coincidenza di una delle festività su elencate con la festa del Patrono locale, l'impiegato perda il trattamento economico a questa relativo, il teatro, in sostituzione, prolungherà di ad un giorno il periodo di ferie spettantegli. In riferimento alla legge 5 marzo 1977 n. 54, contenente disposizioni in materia di giorni festivi, ed al DPR 28 dicembre 1985 n. 792, all'impiegato che ha prestato attività lavorativa nelle giornate di S. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini e, per i Comuni diversi da Roma, del 29 giugno (SS. Xxxxxx e Xxxxx), ovvero sia stato assente per riposo settimanale, sarà concesso un giorno aggiuntivo di ferie oppure un giorno di riposo compensativo da stabilire di comune accordo secondo le esigenze aziendali. All'impiegato che ha prestato attività lavorativa nella prima domenica di novembre, giorno di celebrazione retribuito della Festa dell'unità nazionale, spetterà, oltre alla normale retribuzione contrattuale, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate senza la maggiorazione per il lavoro festivo. All'impiegato che sia stato assente in tale giornata per riposo settimanale sarà corrisposta la normale retribuzione giornaliera. Il 4 novembre è da considerare normale giorno feriale a tutti gli effetti.seguente durata:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Per I Dipendenti Degli Enti Privatizzati Di Cui All'

Giorni festivi. Sono considerati giorni festivifestivi tutte le domeniche ed i seguenti: - il primo giorno dell'anno dell’anno; - il giorno dell'Epifania 6 gennaio, Epifania del Signore; - il giorno di Pasqua 25 aprile, anniversario della Liberazione; - il giorno di lunedì dopo Pasqua Pasqua; - il giorno 25 aprile primo maggio, festa del Lavoro; - il giorno 1° maggio 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica - il 15 agosto, giorno 2 giugno dell’Assunzione della B.V. Xxxxx; - il primo novembre, giorno 29 giugno (SS. Xxxxxx e Paolo), limitatamente al Comune di Roma Ognissanti; - il 4 novembre, giorno dell'Assunzione dell’Unità Nazionale2; - l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione; - il 25 dicembre, giorno di Ognissanti Natale; - il giorno dell'Immacolata Concezione 26 dicembre, X. Xxxxxxx; - il giorno di Natale - il giorno 26 dicembre - la ricorrenza del Patrono locale. Qualora l'impiegato sia chiamato a prestare servizio in tali giorni avrà diritto alla retribuzione per le ore di lavoro eseguite, calcolata con le modalità e le maggiorazioni previste dall'art. 53 Parte II del presente contratto. Nell'ipotesi che, per la coincidenza di una delle festività su elencate con la festa del Patrono localedel luogo3; Quando la festa del Patrono del luogo cade di domenica o in un giorno fe- stivo infrasettimanale, l'impiegato perda si considera festivo il giorno feriale susseguente. Per il trattamento economico a questa relativoda praticarsi ai lavoratori nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali valgono le disposizioni di cui alle Leggi 27.5.1949, n. 260 e 31.3.1954, n. 90 e pertanto, nella ricorrenza delle festività nazionali ed in- frasettimanali di cui al presente articolo anche se cadono di domenica, verrà usato ai lavoratori il teatro, in sostituzione, prolungherà seguente trattamento: se non lavorano verrà corrisposta una giornata normale di un giorno il periodo di ferie spettantegli. In riferimento alla legge 5 marzo 1977 n. 54, contenente disposizioni in materia di giorni festivi, ed al DPR 28 dicembre 1985 n. 792, all'impiegato che ha prestato attività lavorativa nelle giornate di S. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini e, per i Comuni diversi da Roma, del 29 giugno (SS. Xxxxxx e Xxxxx), ovvero sia stato assente per riposo settimanale, sarà concesso un giorno aggiuntivo di ferie oppure un giorno di riposo compensativo da stabilire di comune accordo secondo le esigenze aziendali. All'impiegato che ha prestato attività lavorativa nella prima domenica di novembre, giorno di celebrazione della Festa dell'unità nazionale, spetteràpaga compreso ogni accessorio; se lavorano è dovuta, oltre alla normale retribuzione contrattualedi cui al precedente punto a), la una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate senza la maggiorazione prestato, mag- giorata dalla percentuale per il lavoro festivo. All'impiegato che sia stato assente in tale giornata per riposo settimanale sarà corrisposta la normale retribuzione giornaliera. Il 4 novembre è da considerare normale giorno feriale a tutti gli effetti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Giorni festivi. Sono Escluse le domeniche sono giorni festivifestivi agli effetti del presente contratto: - il primo giorno dell'anno - il giorno dell'Epifania - il giorno di Pasqua - il giorno di lunedì dopo Pasqua - il giorno 25 aprile - il giorno 1° maggio - il giorno 2 giugno - il giorno 29 giugno (SS. Xxxxxx e Paolo), limitatamente al Comune di Roma - il giorno dell'Assunzione - il giorno di Ognissanti - il giorno dell'Immacolata dell’Immacolata Concezione - il giorno di Natale - il giorno 26 dicembre - la La ricorrenza del Patrono localedel luogo ove ha sede l’azienda (ricorrenza che, per il comune di Roma coincide con il 29 giugno). Qualora l'impiegato sia chiamato a prestare servizio Il trattamento economico spettante al personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala nelle giornate festive di cui sopra e disciplinato come segue: - qualora in tali giorni avrà diritto alla non vi sia prestazione di lavoro, sarà corrisposta la normale retribuzione per le ore la prestazione inerente ad un solo spettacolo; - qualora in tali giorni vi sia prestazione di lavoro eseguitelavoro, calcolata con le modalità e le maggiorazioni previste dall'artsarà corrisposta, oltre alle retribuzione di cui sopra, la retribuzione per lo spettacolo maggiorata del 30%. 53 Parte II del presente contratto. Nell'ipotesi cheIn caso di due spettacoli sarà corrisposta, per ciascuno dei due spettacoli, la coincidenza di una delle festività su elencate con la festa retribuzione maggiorata del Patrono locale, l'impiegato perda il trattamento economico a questa relativo, il teatro, in sostituzione, prolungherà di un giorno il periodo di ferie spettantegli20%. In riferimento alla legge 5 marzo 1977 5.3.1977, n. 54, 54 contenente disposizioni in materia di giorni festivi, festivi ed al DPR 28 dicembre 1985 D.P.R. 23.12.1985, n. 792, all'impiegato 792 al lavoratore che ha prestato attività lavorativa nelle giornate di S. Xxxxxxxx, AscensioneXxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Corpus Domini e, per i Comuni diversi da Roma, del 29 giugno (SS. Xxxxxx e Xxxxx), ovvero sia stato assente per riposo settimanale, sarà concesso un giorno aggiuntivo di ferie oppure un giorno di riposo compensativo da stabilire di comune accordo secondo le esigenze aziendali. All'impiegato che ha prestato attività lavorativa e nella prima domenica di novembre, giorno di celebrazione della Festa dell'unità delle Feste dell'Unità nazionale, spetterà, oltre alla normale retribuzione contrattualeper la prestazione inerente ad un solo spettacolo, la retribuzione per le ore lo spettacolo - e, in caso di lavoro effettivamente prestate senza doppio spettacolo la maggiorazione retribuzione per il lavoro festivo. All'impiegato che sia stato assente in tale giornata per riposo settimanale sarà corrisposta la normale retribuzione giornaliera. Il 4 novembre è da considerare normale giorno feriale a tutti gli effetticiascuno dei due spettacoli - con esclusione di qualsiasi maggiorazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Impiegati E I Tecnici Dipendenti Dai Teatri,

Giorni festivi. Sono Escluse le domeniche sono giorni festivifestivi agli effetti del presente contratto: - il primo giorno dell'anno - il giorno dell'Epifania - il giorno di Pasqua - il giorno di lunedì dopo di Pasqua - il giorno 25 aprile - il 11 giorno 1° maggio - il giorno 2 giugno - il giorno 29 giugno (SS. SS Xxxxxx e Paolo), limitatamente al Comune comune di Roma - il giorno dell'Assunzione - il giorno di Ognissanti - il giorno dell'Immacolata dell’Immacolata Concezione - il giorno di Natale - il giorno 26 dicembre - la ricorrenza del Patrono localedel luogo ove ha sede l’azienda (ricorrenza che, per il comune di Roma, coincide con il 29 giugno). Qualora l'impiegato sia chiamato a prestare servizio in tali giorni avrà diritto alla retribuzione per le ore di lavoro eseguite, calcolata con le la modalità e le maggiorazioni previste dall'art. 53 Parte 58 parte II del presente contratto. Nell'ipotesi che, per la coincidenza di una delle festività su elencate con la festa del Patrono locale, l'impiegato l’impiegato perda il trattamento economico a questa relativo, il teatro, in sostituzione, prolungherà di un giorno il periodo di ferie spettanteglixxxxx spettategli. In riferimento alla legge 5 marzo 1977 5.3.1977, n. 54, contenente disposizioni in materia di giorni festivi, ed al DPR 28 dicembre 1985 D.P.R. 28.12.1985, n. 792, all'impiegato che ha prestato attività lavorativa nelle giornate di S. X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini e, per i Comuni diversi da Roma, del 29 giugno (SS. Xxxxxx e Xxxxx), ovvero sia stato assente per riposo settimanale, sarà concesso un giorno aggiuntivo di ferie oppure un giorno di riposo compensativo da stabilire di comune accordo secondo le esigenze aziendali. All'impiegato All’impiegato che ha prestato attività lavorativa nella prima domenica di novembre, giorno di celebrazione della Festa dell'unità dell'unita nazionale, spetterà, oltre alla normale retribuzione contrattuale, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate senza la maggiorazione per il lavoro festivo. All'impiegato che sia stato assente in tale giornata per riposo settimanale sarà corrisposta la normale retribuzione giornaliera. Il 4 novembre è da considerare normale giorno feriale a tutti gli effetti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Impiegati E I Tecnici Dipendenti Dai Teatri,

Giorni festivi. Sono giorni festivi: - il primo giorno dell'anno - il giorno dell'Epifania - il giorno di Pasqua - il giorno di lunedì dopo Pasqua - il giorno 25 aprile - il giorno 1° maggio - il giorno 2 giugno - il giorno 29 giugno (SS. Xxxxxx Pietro e Paolo), limitatamente al Comune di Roma - il giorno dell'Assunzione - il giorno di Ognissanti - il giorno dell'Immacolata Concezione - il giorno di Natale - il giorno 26 dicembre - la ricorrenza del Patrono locale. Qualora l'impiegato sia chiamato a prestare servizio in tali giorni avrà diritto alla retribuzione per le ore di lavoro eseguite, calcolata con le modalità e le maggiorazioni previste dall'art. 53 Parte II del presente contratto. Nell'ipotesi che, per la coincidenza di una delle festività su elencate con la festa del Patrono locale, l'impiegato perda il trattamento economico a questa relativo, il teatro, in sostituzione, prolungherà di un giorno il periodo di ferie spettantegli. In riferimento alla legge 5 marzo 1977 n. 54, contenente disposizioni in materia di giorni festivi, ed al DPR 28 dicembre 1985 n. 792, all'impiegato che ha prestato attività lavorativa nelle giornate di S. XxxxxxxxGiuseppe, Ascensione, Corpus Domini e, per i Comuni diversi da Roma, del 29 giugno (SS. Xxxxxx Pietro e XxxxxPaolo), ovvero sia stato assente per riposo settimanale, sarà concesso un giorno aggiuntivo di ferie oppure un giorno di riposo compensativo da stabilire di comune accordo secondo le esigenze aziendali. All'impiegato che ha prestato attività lavorativa nella prima domenica di novembre, giorno di celebrazione della Festa dell'unità nazionale, spetterà, oltre alla normale retribuzione contrattuale, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate senza la maggiorazione per il lavoro festivo. All'impiegato che sia stato assente in tale giornata per riposo settimanale sarà corrisposta la normale retribuzione giornaliera. Il 4 novembre è da considerare normale giorno feriale a tutti gli effetti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Impiegati E Gli Operai Dipendenti

Giorni festivi. Sono considerati giorni festivifestivi le sotto elencate festività nazionali e infrasettimanali: - Per quanto riguarda la festività del 4 novembre spostata alla prima domenica di novembre e qualora una della festività infrasettimanali sopra elencate dovesse cadere di domenica ovvero nel giorno concordato con il primo lavoratore straniero, al dipendente verrà corrisposta una ulteriore giornata di retribuzione con un ulteriore importo equivalente ad una quota giornaliera di retribuzione corrispondente ad 1/26 della retribuzione mensile. Al personale impegnato nei giorni di festività dovrà essere corrisposta la maggiorazione retributiva prevista dal presente CCNL per il lavoro straordinario svolto in giorno dell'anno - il giorno dell'Epifania - il giorno festivo. Il trattamento economico previsto per le festività spetta anche al lavoratore assente nella giornata di Pasqua - il giorno festività, per malattia, infortunio, ferie, permessi, assenza obbligatoria ovvero facoltativa per gravidanza e puerperio e assenze per giustificati motivi. Il trattamento di lunedì dopo Pasqua - il giorno 25 aprile - il giorno 1° maggio - il giorno 2 giugno - il giorno 29 giugno (SS. Xxxxxx cui al presente articolo non è dovuto nei casi di coincidenza delle festività sopra elencate con uno dei giorni di sospensione dal servizio e Paolo), limitatamente al Comune di Roma - il giorno dell'Assunzione - il giorno di Ognissanti - il giorno dell'Immacolata Concezione - il giorno di Natale - il giorno 26 dicembre - la ricorrenza del Patrono locale. Qualora l'impiegato sia chiamato a prestare servizio in tali giorni avrà diritto alla dalla retribuzione per le ore di lavoro eseguite, calcolata con le modalità e le maggiorazioni previste dall'art. 53 Parte II del presente contratto. Nell'ipotesi che, per la coincidenza di una delle festività su elencate con la festa del Patrono locale, l'impiegato perda il trattamento economico a questa relativo, il teatro, in sostituzione, prolungherà di un giorno il periodo di ferie spettantegliprovvedimenti disciplinari. In riferimento alla legge 5 marzo 1977 n. 54, contenente disposizioni attesa del emanando D.P.R. che dia applicazione alle nuove norme in materia di giorni festivifestività di cui al D.L.n. 138/2011, convertito nelle legge n. 148/2011, le Parti firmatarie concordano che: Appositi accordi a livello aziendale, tra le Organizzazioni stipulanti il presente CCNL, potranno prevedere diverse modalità di recupero ed al DPR 28 dicembre 1985 n. 792, all'impiegato che ha prestato attività lavorativa nelle giornate utilizzazione in funzione di S. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini e, per i Comuni diversi da Roma, del 29 giugno (SS. Xxxxxx specifiche esigenze dell’impresa e Xxxxx), ovvero sia stato assente per riposo settimanale, sarà concesso un giorno aggiuntivo di ferie oppure un giorno di riposo compensativo da stabilire di comune accordo secondo le esigenze aziendali. All'impiegato che ha prestato attività lavorativa nella prima domenica di novembre, giorno di celebrazione della Festa dell'unità nazionale, spetterà, oltre alla normale retribuzione contrattuale, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate senza la maggiorazione per il lavoro festivo. All'impiegato che sia stato assente in tale giornata per riposo settimanale sarà corrisposta la normale retribuzione giornaliera. Il 4 novembre è da considerare normale giorno feriale a tutti gli effettidei lavoratori.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Giorni festivi. Sono Escluse le domeniche sono giorni festivifestivi agli effetti del presente contratto: - il primo giorno dell'anno - il giorno dell'Epifania - il giorno di Pasqua - il giorno di lunedì dopo Pasqua - il giorno 25 aprile - il giorno 1° maggio - il giorno 2 giugno - il giorno 29 giugno (SS. Xxxxxx e Paolo), limitatamente al Comune di Roma - il giorno dell'Assunzione - il giorno di Ognissanti - il giorno dell'Immacolata Concezione - il giorno di Natale - il giorno 26 dicembre - la ricorrenza del Patrono localedel luogo ove ha sede l’azienda (ricorrenza che, per il comune di Roma coincide con il 29 giugno). Qualora l'impiegato sia chiamato a prestare servizio Il trattamento economico spettante al personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala nelle giornate festive di cui sopra e disciplinato come segue: - qualora in tali giorni avrà diritto alla non vi sia prestazione di lavoro, sarà corrisposta la normale retribuzione per le ore la prestazione inerente ad un solo spettacolo; - qualora in tali giorni vi sia prestazione di lavoro eseguitelavoro, calcolata con le modalità e le maggiorazioni previste dall'artsarà corrisposta, oltre alle retribuzione di cui sopra, la retribuzione per lo spettacolo maggiorata del 30%. 53 Parte II del presente contratto. Nell'ipotesi cheIn caso di due spettacoli sarà corrisposta, per ciascuno dei due spettacoli, la coincidenza di una delle festività su elencate con la festa retribuzione maggiorata del Patrono locale, l'impiegato perda il trattamento economico a questa relativo, il teatro, in sostituzione, prolungherà di un giorno il periodo di ferie spettantegli20%. In riferimento alla legge 5 marzo 1977 n. 54, 54 contenente disposizioni in materia di giorni festivi, festivi ed al DPR 28 dicembre 1985 n. 792, all'impiegato 792 al lavoratore che ha prestato attività lavorativa nelle giornate di S. Xxxxxxxx, AscensioneXxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Corpus Domini e, per i Comuni diversi da Roma, del 29 giugno (SS. SS Xxxxxx e XxxxxPaolo), ovvero sia stato assente per riposo settimanale, sarà concesso un giorno aggiuntivo di ferie oppure un giorno di riposo compensativo da stabilire di comune accordo secondo le esigenze aziendali. All'impiegato che ha prestato attività lavorativa e nella prima domenica di novembre, giorno di celebrazione della Festa dell'unità delle Feste dell’Unità nazionale, spetterà, oltre alla normale retribuzione contrattualeper la prestazione inerente ad un solo spettacolo, la retribuzione per le ore lo spettacolo – e, in caso di lavoro effettivamente prestate senza doppio spettacolo la maggiorazione retribuzione per il lavoro festivo. All'impiegato che sia stato assente in tale giornata per riposo settimanale sarà corrisposta la normale retribuzione giornaliera. Il 4 novembre è da considerare normale giorno feriale a tutti gli effetticiascuno dei due spettacoli – con esclusione di qualsiasi maggiorazione.

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Samples: www.ilrossetti.it

Giorni festivi. Sono Escluse le domeniche sono giorni festivifestivi agli effetti del presente contratto: - il primo giorno dell'anno - il giorno dell'Epifania - il giorno di Pasqua - il giorno di lunedì dopo Pasqua - il giorno 25 aprile - il giorno 1° maggio - il giorno 2 giugno - il giorno 29 giugno (SS. Xxxxxx Pietro e Paolo), limitatamente al Comune di Roma - il giorno dell'Assunzione - il giorno di Ognissanti - il giorno dell'Immacolata Concezione - il giorno di Natale - il giorno 26 dicembre - la ricorrenza del Patrono locale. Qualora l'impiegato sia chiamato a prestare servizio locale Il trattamento economico spettante al personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala nelle giornate festive di cui sopra è disciplinato come segue:  qualora in tali giorni avrà diritto non vi sia prestazione di lavoro, sarà corrisposta la normale retribuzione per la prestazione inerente ad un solo spettacolo;  qualora in tali giorni vi sia prestazione di lavoro, sarà corrisposta, oltre alla retribuzione di cui sopra, la retribuzione per le ore lo spettacolo maggiorata del 30%. In caso di lavoro eseguite, calcolata con le modalità e le maggiorazioni previste dall'art. 53 Parte II del presente contratto. Nell'ipotesi chedue spettacoli sarà corrisposta, per ciascuno dei due spettacoli, la coincidenza di una delle festività su elencate con la festa retribuzione maggiorata del Patrono locale, l'impiegato perda il trattamento economico a questa relativo, il teatro, in sostituzione, prolungherà di un giorno il periodo di ferie spettantegli20%. In riferimento alla legge 5 marzo 1977 n. 54, contenente disposizioni in materia di giorni festivi, ed al DPR 28 dicembre 1985 n. 792, all'impiegato al lavoratore che ha prestato attività lavorativa nelle giornate di S. XxxxxxxxGiuseppe, Ascensione, Corpus Domini e, per i Comuni diversi da Roma, del 29 giugno (SS. Xxxxxx Pietro e XxxxxPaolo), ovvero sia stato assente per riposo settimanale, sarà concesso un giorno aggiuntivo di ferie oppure un giorno di riposo compensativo da stabilire di comune accordo secondo le esigenze aziendali. All'impiegato che ha prestato attività lavorativa e nella prima domenica di novembre, giorno di celebrazione della Festa dell'unità dell'Unità nazionale, spetterà, oltre alla normale retribuzione contrattualeper la prestazione inerente ad un solo spettacolo, la retribuzione per le ore lo spettacolo - e, in caso di lavoro effettivamente prestate senza doppio spettacolo, la maggiorazione retribuzione per il lavoro festivociascuno dei due spettacoli - con esclusione di qualsiasi maggiorazione. All'impiegato Resta inteso che sia stato assente in tale la giornata per riposo settimanale sarà corrisposta la normale retribuzione giornaliera. Il del 4 novembre è da considerare normale giorno feriale a tutti gli effetti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Impiegati E Gli Operai Dipendenti