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Common use of Giorni festivi Clause in Contracts

Giorni festivi. 1. Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all’art. 25, comma 4; b) le festività civili del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno; c) le seguenti festività religiose: - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Pasqua (mobile); - Lunedì dell’Angelo (mobile); - Assunzione (15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); - Immacolata Concezione (8 dicembre); - X.Xxxxxx (25 dicembre); - X.Xxxxxxx (26 dicembre); - Festa del Patrono del Comune ove ha sede l’azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera. 2. Nei Comuni in cui la Festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lettere b) e c), le Aziende – tenuto conto della natura dei servizi erogati – stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, così da mantenere invariato il numero delle festività di cui alle lettere b) e c) citate. 3. Sono fatte salve le eventuali modificazioni in materia di giorni festivi che siano disposte per legge.

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Giorni festivi. 1. Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche o i giorni il diverso giorno di riposo settimanale compensativo di cui all’art. 25, comma 4settimanale; b) le festività civili del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno; c) le seguenti festività religiose: - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Pasqua (mobile); - Lunedì dell’Angelo (mobile); - Assunzione (15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); - Immacolata Concezione (8 dicembre); - X.Xxxxxx X. Xxxxxx (25 dicembre); - X.Xxxxxxx S. Xxxxxxx (26 dicembre); - Festa del Patrono del Comune ove ha sede l’azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera. 2. Nei Comuni in cui la Festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lettere b) e c), le Aziende – aziende - tenuto conto della natura dei servizi erogati - stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, così da mantenere invariato il numero delle festività di cui alle lettere b) e c) citate. Fanno eccezione i lavoratori del Comune di Roma per i quali vale, per la ricorrenza del Santo patrono, la specifica disposizione dell’art. 1 del D.P.R. n. 792/1985. 3. Sono fatte salve le eventuali modificazioni in materia di giorni festivi che siano disposte per legge.

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Giorni festivi. Ai giorni festivi previsti dalla legge (1) si aggiunge la festa del Santo Patrono del comune in cui il lavoratore ha la sede di lavoro. Sono considerati Nel caso di lavoro prestato in un giorno festivo infrasettimanale, al lavoratore interessato spetta, oltre alla normale giornata di retribuzione globale di fatto, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo. Nel caso di eventuali festività coincidenti con altri giorni festivi: a) le domeniche festivi o i giorni con il giorno di riposo settimanale compensativo di cui all’art. 25domenicale o periodico, comma 4; b) le festività civili del 25 aprileal lavoratore interessato spetta, del 1° maggio e del 2 giugno; c) le seguenti festività religiose: - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Pasqua (mobile); - Lunedì dell’Angelo (mobile); - Assunzione (15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); - Immacolata Concezione (8 dicembre); - X.Xxxxxx (25 dicembre); - X.Xxxxxxx (26 dicembre); - Festa del Patrono del Comune ove ha sede l’azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera. 2. Nei Comuni in cui la Festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lettere b) e c)oltre al normale trattamento economico mensile, le Aziende – tenuto conto della natura dei servizi erogati – stabiliranno un importo pari ad una giornata di festività sostitutiva di quella retribuzione individuale, calcolata nel modo previsto dall'art. 61 del Patrono, così da mantenere invariato il numero delle festività di cui alle lettere b) e c) citatepresente c.c.n.l. 3(1) Per effetto degli artt. Sono fatte salve le eventuali modificazioni in materia di 1 e 2, legge n. 260/1949, dell'art. 1, legge n. 54/1977 e dell'art. 1, D.P.R. n. 792/1985, sono da considerarsi festivi i seguenti giorni festivi che siano disposte per legge.oltre alle domeniche: - il primo giorno dell'anno - il 6 gennaio: Epifania - il 25 aprile: anniversario della Liberazione - il lunedì dopo Pasqua - il 1º maggio: festa del lavoro - il 15 agosto: Assunzione B.V. Xxxxx - il 1º novembre: Ognissanti - l'8 dicembre: Immacolata Concezione - il 25 dicembre: Santo Natale - il 26 dicembre: Xxxxx Xxxxxxx

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Giorni festivi. 1. Sono considerati I giorni festivi: a) le domeniche o i giorni festivi sono quelli stabiliti dalla legge ai quali si aggiunge la festività del Santo Patrono (allegato 1), fatto salvo, per il Comune di riposo settimanale compensativo di cui all’art. 25Roma, comma 4; b) le festività civili del 25 aprilequanto stabilito dal DPR 28 dicembre 1985, del 1° maggio e del 2 giugno; c) le seguenti festività religiose: - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Pasqua (mobile); - Lunedì dell’Angelo (mobile); - Assunzione (15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); - Immacolata Concezione (8 dicembre); - X.Xxxxxx (25 dicembre); - X.Xxxxxxx (26 dicembre); - Festa del Patrono del Comune ove ha sede l’azienda presso la quale il lavoratore presta la sua operan. 792. 2. Nei Comuni Per il trattamento delle festività suindicate, compresa quella del Santo Patrono, valgono le norme di legge e dell'Accordo lnterconfederale 3 dicembre 1954. a) Per i lavoratori di unità produttive situate nel Comune di Roma, appartenenti ad Aziende per le quali la festività del Santo Patrono è collocata in cui data diversa dal 29 giugno, qualora nella data del Santo Patrono della Società la Festa del Patrono coincide con altre festività venga osservata su base collettiva anche negli uffici distaccati, il numero dei permessi, di cui alle lettere all'art. 15, punto 9, viene ridotto a 3. b) Per i lavoratori dipendenti dalle Società Autostrade e c)Autostrada dei Parchi, le Aziende – tenuto conto in riferimento al DPR 28 dicembre 1985, n. 792, e a quanto espressamente indicato all'allegato n. 1, relativamente alla celebrazione della natura dei servizi erogati – stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Santo Patrono, così da mantenere invariato resta, pertanto, invariato, a partire dal 1988, il numero delle festività dei permessi individuali retribuiti di cui alle lettere b) e c) citateall'art. 15, punto 9. 3. Sono fatte salve le eventuali modificazioni in materia di giorni festivi che siano disposte per legge.

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Giorni festivi. 1Nel caso di lavoro prestato in un giorno festivo infrasettimanale, al lavoratore interessato spetta, oltre alla normale giornata di retribuzione globale di fatto, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo. Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche o i giorni Nel caso di festività coincidenti con il giorno di riposo settimanale compensativo domenicale, al lavoratore interessato spetta, oltre al normale trattamento economico mensile, un importo pari ad una giornata di cui all’artretribuzione individuale. 25Per effetto degli artt. 1 e 2, comma 4; b) le festività civili del legge n. 260/49, dell'art. 1, legge n. 54/77 e dell'art. 1, D.P.R. n. 792/85, sono da considerarsi festivi i seguenti giorni oltre alle domeniche: - il primo giorno dell'anno - il 6 gennaio: Epifania - il 25 aprile, del : anniversario della Liberazione - il lunedì dopo Pasqua - il maggio e maggio: festa del lavoro - il 2 giugno; c) le seguenti festività religiose: giugno festa della Repubblica - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Pasqua (mobile); - Lunedì dell’Angelo (mobile); - Assunzione (il 15 agosto); : Assunzione B.V. Xxxxx - Ognissanti (il 1° novembre); : Ognissanti - l' 8 dicembre: Immacolata Concezione (8 dicembre); - X.Xxxxxx (il 25 dicembre); : Santo Natale - X.Xxxxxxx (il 26 dicembre); : Xxxxx Xxxxxxx - Festa la ricorrenza del Santo Patrono del Comune ove ha sede l’azienda presso la quale della località in cui il lavoratore dipendente presta la sua opera, purché ricadente in giorno lavorativo. 2. Nei Comuni in cui la Festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lettere b) e c), le Aziende – tenuto conto della natura dei servizi erogati – stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, così da mantenere invariato il numero delle festività di cui alle lettere b) e c) citate. 3. Sono fatte salve le eventuali modificazioni in materia di giorni festivi che siano disposte per legge.

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Giorni festivi. Ai sensi degli artt. 1 e 2, Legge n. 260/1949, dell'art. 1 della Legge n. 54/1977 e dell'art. 1. Sono considerati , D.P.R. n. 792/1985, sono da considerarsi festivi i seguenti giorni festivi: a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all’art. 25, comma 4; b) le festività civili del oltre alle domeniche: - il primo giorno dell'anno - il 6 gennaio: Epifania - il 25 aprile, del : anniversario della Liberazione - il lunedì dopo Pasqua - il maggio e maggio: festa del lavoro - il 2 giugno; c) le seguenti festività religiose: festa della Repubblica - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Pasqua (mobile); - Lunedì dell’Angelo (mobile); - Assunzione (il 15 agosto); : Assunzione B.V. Xxxxx - Ognissanti (il 1° novembre); : Ognissanti - l' 8 dicembre: Immacolata Concezione (8 dicembre); - X.Xxxxxx (il 25 dicembre); : Santo Natale - X.Xxxxxxx (il 26 dicembre); - Festa : Xxxxx Xxxxxxx È inoltre riconosciuto come giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono del Comune ove ha sede l’azienda presso la quale della località in cui il lavoratore dipendente presta la sua opera. 2attività, purché ricadente in giorno lavorativo. Nei Comuni in cui la Festa del Patrono coincide Nel caso di festività coincidenti con altre festività il giorno di cui alle lettere b) e c)riposo domenicale al lavoratore interessato spetta, le Aziende – tenuto conto della natura dei servizi erogati – stabiliranno oltre al normale trattamento economico mensile, un importo pari ad una giornata di festività sostitutiva retribuzione individuale. Nel caso di quella del Patronolavoro prestato in un giorno festivo infrasettimanale, così da mantenere invariato al lavoratore interessato spetta, oltre alla normale giornata di retribuzione globale di fatto, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il numero delle festività di cui alle lettere b) e c) citatelavoro festivo. 3. Sono fatte salve le eventuali modificazioni in materia di giorni festivi che siano disposte per legge.

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Giorni festivi. 1. Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all’art. 25, comma 4; b) le festività civili del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno; c) le seguenti festività religiose: - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Pasqua (mobile); - Lunedì dell’Angelo (mobile); - Assunzione (15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); - Immacolata Concezione (8 dicembre); - X.Xxxxxx X. Xxxxxx (25 dicembre); - X.Xxxxxxx X. Xxxxxxx (26 dicembre); - Festa del Patrono del Comune ove ha sede l’azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera. 2. Nei Comuni in cui la Festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lettere b) e c), le Aziende – tenuto conto della natura dei servizi erogati – stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, così da mantenere invariato il numero delle festività di cui alle lettere b) e c) citate. Fanno eccezione i lavoratori del Comune di Roma per i quali vale, per la ricorrenza del Santo patrono, la specifica disposizione dell’art. 1 del D.P.R. n. 792/1985. 3. Sono fatte salve le eventuali modificazioni in materia di giorni festivi che siano disposte per legge.

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Giorni festivi. 1. Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all’artall'art. 25, comma 4; b) le festività civili del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno; c) le seguenti festività religiose: - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Pasqua (mobile); - Lunedì dell’Angelo dell'Angelo (mobile); - Assunzione (15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); - Immacolata Concezione (8 dicembre); - X.Xxxxxx X. Xxxxxx (25 dicembre); - X.Xxxxxxx X. Xxxxxxx (26 dicembre); - Festa del Patrono del Comune comune ove ha sede l’azienda l'azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera. 2. Nei Comuni comuni in cui la Festa festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lettere lett. b) e c), le Aziende – aziende - tenuto conto della natura dei servizi erogati - stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, così da mantenere invariato il numero delle festività di cui alle lettere b) e c) citate. La festività di cui al comma 1, lettere b) e c) non assorbe il giorno di ferie che cada in coincidenza con lo stesso. 3. Sono fatte salve le eventuali modificazioni in materia di giorni festivi che siano disposte per legge.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Giorni festivi. 1. Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche o i giorni il diverso giorno di riposo settimanale compensativo di cui all’art. 25, comma 4settimanale; b) le festività civili del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno; c) le seguenti festività religiose: - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Pasqua (mobile); - Lunedì dell’Angelo (mobile); - Assunzione (15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); - Immacolata Concezione (8 dicembre); - X.Xxxxxx X. Xxxxxx (25 dicembre); - X.Xxxxxxx X. Xxxxxxx (26 dicembre); - Festa del Patrono del Comune ove ha sede l’azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera. 2. Nei Comuni in cui la Festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lettere b) e c), le Aziende – aziende - tenuto conto della natura dei servizi erogati - stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, così da mantenere invariato il numero delle festività di cui alle lettere b) e c) citate. Fanno eccezione i lavoratori del Comune di Roma per i quali vale, per la ricorrenza del Santo patrono, la specifica disposizione dell’art. 1 del D.P.R. n. 792/1985. 3. Sono fatte salve le eventuali modificazioni in materia di giorni festivi che siano disposte per legge.

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Giorni festivi. 1. Sono considerati giorni festivi:(Vedi accordo di rinnovo in nota) a) le domeniche o oppure i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all’art. 25, comma 4compensativo; b) le festività civili del i giorni 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno; c) le seguenti festività religiose: - infrasettimanali: 1) Capodanno (1° gennaio); - ; 2) Epifania (6 gennaio); - ; 3) Lunedì di Pasqua (mobile); ; 4) SS. Xxxxxx e Paolo, per il comune di Roma (giorno del S. Patrono - Lunedì dell’Angelo (mobile29 giugno); - ; 5) Assunzione (15 agosto); - ; 6) Ognissanti (1° novembre); - ; 7) Immacolata Concezione (8 dicembre); - X.Xxxxxx ; 8) X. Xxxxxx (25 dicembre); - X.Xxxxxxx ; 9) X. Xxxxxxx (26 dicembre); - Festa ; 10) La ricorrenza del S. Patrono del Comune della località ove ha sede l’azienda presso lo stabilimento (per il comune di Roma vedi punto 4). Qualora le festività del S. Patrono coincida con altra festività (compresa la quale domenica) sarà concordato, tra la Direzione aziendale e la R.S.U., un giorno sostitutivo salvo che si stabilisca di corrispondere il lavoratore presta la sua operatrattamento economico pari ad 1/26 della retribuzione mensile. Per gli appartenenti alla qualifica operaia il trattamento per le festività è disciplinato dall'art. 25; per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia si richiamano le norme dell'accordo interconfederale 3 dicembre 1954. N.d. 2. Nei Comuni in cui la Festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lettere b) e c), le Aziende – tenuto conto della natura dei servizi erogati – stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, così da mantenere invariato il numero delle festività di cui alle lettere b) e c) citate. 3. Sono fatte salve le eventuali modificazioni in materia di giorni festivi che siano disposte per legge.R.: L'accordo 5 maggio 2004 prevede quanto segue:

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Giorni festivi. 1. Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche o i giorni il diverso giorno di riposo settimanale compensativo di cui all’art. 25, comma 4settimanale; b) le festività civili del 25 aprile, del 1° dell’1 maggio e del 2 giugno; c) le seguenti festività religiose: - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Pasqua (mobile); - Lunedì dell’Angelo dell'Angelo (mobile); - Assunzione (15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); - Immacolata Concezione (8 dicembre); - X.Xxxxxx X. Xxxxxx (25 dicembre); - X.Xxxxxxx X. Xxxxxxx (26 dicembre); - Festa del Patrono del Comune ove ha sede l’azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera. 2. Nei Comuni in cui la Festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lettere b) e c), le Aziende – aziende - tenuto conto della natura dei servizi erogati - stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, così da mantenere invariato il numero delle festività di cui alle lettere b) e c) citate. Fanno eccezione i lavoratori del Comune di Roma per i quali vale, per la ricorrenza del Santo patrono, la specifica disposizione dell’art. 1 del D.P.R. n. 792/1985. 3. Sono fatte salve le eventuali modificazioni in materia di giorni festivi che siano disposte per legge.

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Samples: CCNL 18.6.2018

Giorni festivi. 1. Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche o i giorni il diverso giorno di riposo settimanale compensativo di cui all’art. 25, comma 4settimanale; b) le festività civili del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno; c) le seguenti festività religiose: - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Pasqua (mobile); - Lunedì dell’Angelo dell'Angelo (mobile); - Assunzione (15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); - Immacolata Concezione (8 dicembre); - X.Xxxxxx X. Xxxxxx (25 dicembre); - X.Xxxxxxx X. Xxxxxxx (26 dicembre); - Festa del Patrono del Comune comune ove ha sede l’azienda l'azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera. 2. Nei Comuni comuni in cui la Festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lettere b) e c), le Aziende – aziende - tenuto conto della natura dei servizi erogati - stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, così da mantenere invariato il numero delle festività di cui alle lettere b) e c) citate. Fanno eccezione i lavoratori del comune di Roma per i quali vale, per la ricorrenza del Santo Patrono, la specifica disposizione dell'art. 1 del D.P.R. n. 792/1985. 3. Sono fatte salve le eventuali modificazioni in materia di giorni festivi che siano disposte per legge.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Giorni festivi. 1. , Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all’art. 25, comma 4compensativo; b) le festività civili del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno; c) le seguenti festività religiose: - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Pasqua (mobile); - Lunedì dell’Angelo dell'Angelo (mobile); - Assunzione (15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); - Immacolata Concezione (8 dicembre); - X.Xxxxxx X. Xxxxxx (25 dicembre); - X.Xxxxxxx X, Xxxxxxx (26 dicembre); - Festa del Patrono del Comune ove ha sede l’azienda l'azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera. 2. Nei Comuni in cui la Festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lettere b) e c), le Aziende - tenuto conto della natura dei servizi erogati - stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, così da mantenere invariato il numero delle festività di cui alle lettere b) e c) citate. Fanno eccezione i lavoratori del Comune di Roma per i quali vale, per la ricorrenza del Santo patrono, la specifica disposizione dell'art. 1 del D.P.R. n. 792/1985. 3. Sono fatte salve le eventuali modificazioni in materia di giorni festivi che siano disposte per legge.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Giorni festivi. 1. Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all’art. 25, comma 4; b) le festività civili del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno; c) le seguenti festività religiose: - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Pasqua (mobile); - Lunedì dell’Angelo (mobile); - Assunzione (15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); - Immacolata Concezione (8 dicembre); - X.Xxxxxx (25 dicembre); - X.Xxxxxxx S.Stefano (26 dicembre); - Festa del Patrono del Comune ove ha sede l’azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera. 2. Nei Comuni in cui la Festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lettere b) e c), le Aziende – tenuto conto della natura dei servizi erogati – stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, così da mantenere invariato il numero delle festività di cui alle lettere b) e c) citate. 3. Sono fatte salve le eventuali modificazioni in materia di giorni festivi che siano disposte per legge.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Giorni festivi. 1. Sono considerati giorni festiviconsiderate festività quelle dichiarate tali dalle disposizioni di legge, e più precisamente: a) le domeniche o oppure i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all’art. 25, al comma 4precedente; b) le festività civili del i giorni 25 aprile, del maggio e del maggio, 2 giugno; c) le seguenti festività religiose: - infrasettimanali: 1) Capodanno (1° gennaio); - ; 2) Epifania (6 gennaio); - ; 3) Lunedì di Pasqua (mobile); ; 4) SS. Xxxxxx e Paolo, per il Comune di Roma (giorno del S. Patrono - Lunedì dell’Angelo (mobile29 giugno); - ; 5) Assunzione (15 agosto); - ; 6) Ognissanti (1° novembre); - ; 7) Immacolata Concezione (8 dicembre); - X.Xxxxxx ; 8) X. Xxxxxx (25 dicembre); - X.Xxxxxxx ; 9) X. Xxxxxxx (26 dicembre); - Festa ; 10) La ricorrenza del S. Patrono del Comune della località ove ha sede l’azienda presso Sede lo Stabilimento (per il Comune di Roma vedi punto 4). Qualora la quale festività del S. Patrono coincida con altra festività (compresa la domenica) sarà concordato, tra la Direzione aziendale e la R.S.U., un giorno sostitutivo salvo che si stabilisca di corrispondere il lavoratore presta la sua operatrattamento economico pari ad 1/26 della retribuzione mensile. Per gli appartenenti alla qualifica operaia il trattamento per le festività è disciplinato dall’art. 26; per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia si richiamano le norme dell’accordo interconfederale 3 dicembre 1954. 2. Nei Comuni in cui la Festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lettere b) e c), le Aziende – tenuto conto della natura dei servizi erogati – stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, così da mantenere invariato il numero delle festività di cui alle lettere b) e c) citate. 3. Sono fatte salve le eventuali modificazioni in materia di giorni festivi che siano disposte per legge.

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Samples: Accordo Per Il Rinnovo Del CCNL

Giorni festivi. 1. Sono considerati Ai sensi degli artt. 1 e 2, Legge n. 260/1949, dell'art. 1 della Legge n. 54/1977 e dell'art. 1, D.P.R. n. 792/1985, sono da considerarsi festivi i seguenti giorni festivi: a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all’art. 25, comma 4; b) le festività civili del oltre alle domeniche: - il primo giorno dell'anno - il 6 gennaio: Epifania - il 25 aprile, del : anniversario della Liberazione - il lunedì dopo Pasqua - il maggio e maggio: festa del lavoro - il 2 giugno; c) le seguenti festività religiose: festa della Repubblica - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Pasqua (mobile); - Lunedì dell’Angelo (mobile); - Assunzione (il 15 agosto); : Assunzione B.V. Xxxxx - Ognissanti (il 1° novembre); : Ognissanti - l'8 dicembre: Immacolata Concezione (8 dicembre); - X.Xxxxxx (il 25 dicembre); : Santo Natale - X.Xxxxxxx (il 26 dicembre); - Festa : Xxxxx Xxxxxxx 2. È inoltre riconosciuto come giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono del Comune ove ha sede l’azienda presso la quale della località in cui il lavoratore dipendente presta la sua opera. 2. Nei Comuni attività, purché ricadente in cui la Festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lettere b) e c), le Aziende – tenuto conto della natura dei servizi erogati – stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, così da mantenere invariato il numero delle festività di cui alle lettere b) e c) citategiorno lavorativo. 3. Sono fatte salve Nel caso in cui le eventuali modificazioni festività previste dai commi 1 e 2 coincidano con il giorno di riposo domenicale al lavoratore interessato spetta, oltre al normale trattamento economico mensile, un importo pari ad una giornata di retribuzione individuale. 4. Nel caso di lavoro prestato in materia un giorno festivo infrasettimanale, al lavoratore interessato spetta, oltre alla normale giornata di giorni festivi che siano disposte retribuzione globale di fatto, la retribuzione per leggele ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Giorni festivi. 1. Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all’artall'art. 25, comma 4; b) le festività civili del 25 aprile, del maggio e del 2 giugno; c) le seguenti festività religiose: - Capodanno (gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Pasqua (mobile); - Lunedì dell’Angelo dell'Angelo (mobile); - Assunzione (15 agosto); - Ognissanti (novembre); - Immacolata Concezione (8 dicembre); - X.Xxxxxx X. Xxxxxx (25 dicembre); - X.Xxxxxxx X. Xxxxxxx (26 dicembre); - Festa festa del Patrono del Comune comune ove ha sede l’azienda l'azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera. 2. Nei Comuni comuni in cui la Festa festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lettere lett. b) e c), le Aziende – aziende - tenuto conto della natura dei servizi erogati - stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, così da mantenere invariato il numero delle festività di cui alle lettere b) e c) citatelett. 3. Sono fatte salve le eventuali modificazioni in materia di giorni festivi che siano disposte per legge.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Giorni festivi. 1. Sono considerati I giorni festivi:festivi sono quelli stabiliti dalla legge ai quali si aggiunge la festività del Santo Patrono (allegato 1), fatto salvo, per il Comune di Roma, quanto stabilito dal DPR 28 dicembre 1985, n. 792. 2. Per il trattamento delle festività suindicate, compresa quella del Santo Patrono, valgono le norme di legge e dell’Accordo Interconfederale 3 dicembre 1954. Dichiarazioni a verbale a) Per i lavoratori di unità produttive situate nel Comune di Roma, appartenenti ad Aziende per le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo quali la festività del Santo Patrono è collocata in data diversa dal 29 giugno, qualora nella data del Santo Patrono della Società la festività venga osservata su base collettiva anche negli uffici distaccati, il numero dei permessi, di cui all’art. 2515, comma 4;punto 9, viene ridotto a 3. b) le Per i lavoratori dipendenti dalle Società Autostrade e Autostrada dei Parchi, in riferimento al DPR 28 dicembre 1985, n. 792, e a quanto espressamente indicato all’ allegato n. 1, relativamente alla celebrazione della festività civili del 25 aprileSanto Patrono, del 1° maggio e del 2 giugno; c) le seguenti festività religiose: - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Pasqua (mobile); - Lunedì dell’Angelo (mobile); - Assunzione (15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); - Immacolata Concezione (8 dicembre); - X.Xxxxxx (25 dicembre); - X.Xxxxxxx (26 dicembre); - Festa del Patrono del Comune ove ha sede l’azienda presso la quale resta, pertanto, invariato, a partire dal 1988, il lavoratore presta la sua opera. 2. Nei Comuni in cui la Festa del Patrono coincide con altre festività numero dei permessi individuali retribuiti di cui alle lettere b) e c)all’art. 15, le Aziende – tenuto conto della natura dei servizi erogati – stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, così da mantenere invariato il numero delle festività di cui alle lettere b) e c) citatepunto 9. 3. Sono fatte salve le eventuali modificazioni in materia di giorni festivi che siano disposte per legge.

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Giorni festivi. 1. Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche o i giorni il diverso giorno di riposo settimanale compensativo di cui all’art. 25, comma 4settimanale; b) le festività civili del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno; c) le seguenti festività religiose: - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Pasqua (mobile); - Lunedì dell’Angelo (mobile); - Assunzione (15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); - Immacolata Concezione (8 dicembre); - X.Xxxxxx X. Xxxxxx (25 dicembre); - X.Xxxxxxx X. Xxxxxxx (26 dicembre); - Festa del Patrono del Comune ove ha sede l’azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera. 2. Nei Comuni in cui la Festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lettere b) e c), le Aziende aziende – tenuto conto della natura dei servizi erogati – stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, così da mantenere invariato il numero delle festività di cui alle lettere b) e c) citate. Fanno eccezione i lavoratori del Comune di Roma per i quali vale, per la ricorrenza del Santo patrono, la specifica disposizione dell’art. 1 del D.P.R. n. 792/1985. 3. Sono fatte salve le eventuali modificazioni in materia di giorni festivi che siano disposte per legge.

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