Common use of Giorni festivi Clause in Contracts

Giorni festivi. 1. Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche o il diverso giorno di riposo settimanale; b) le festività civili del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno; c) le seguenti festività religiose: - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Lunedì dell’Angelo (mobile); - Assunzione (15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); - Immacolata Concezione (8 dicembre); - X. Xxxxxx (25 dicembre); - S. Xxxxxxx (26 dicembre); - Festa del Patrono del Comune ove ha sede l’azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera. 2. Nei Comuni in cui la Festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lettere b) e c), le aziende - tenuto conto della natura dei servizi erogati - stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, così da mantenere invariato il numero delle festività di cui alle lettere b) e c) citate. Fanno eccezione i lavoratori del Comune di Roma per i quali vale, per la ricorrenza del Santo patrono, la specifica disposizione dell’art. 1 del D.P.R. n. 792/1985. 3. Sono fatte salve le eventuali modificazioni che siano disposte per legge.

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Giorni festivi. 1. Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche o il diverso giorno i giorni di riposo settimanalesettimanale compensativo di cui all’art. 25, comma 4; b) le festività civili del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno; c) le seguenti festività religiose: - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Pasqua (mobile); - Lunedì dell’Angelo (mobile); - Assunzione (15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); - Immacolata Concezione (8 dicembre); - X. Xxxxxx X.Xxxxxx (25 dicembre); - S. Xxxxxxx X.Xxxxxxx (26 dicembre); - Festa del Patrono del Comune ove ha sede l’azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera. 2. Nei Comuni in cui la Festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lettere b) e c), le aziende - Aziende – tenuto conto della natura dei servizi erogati - stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, così da mantenere invariato il numero delle festività di cui alle lettere b) e c) citate. Fanno eccezione i lavoratori del Comune di Roma per i quali vale, per la ricorrenza del Santo patrono, la specifica disposizione dell’art. 1 del D.P.R. n. 792/1985. 3. Sono fatte salve le eventuali modificazioni in materia di giorni festivi che siano disposte per legge.

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Giorni festivi. Ai giorni festivi previsti dalla legge (1) si aggiunge la festa del Santo Patrono del comune in cui il lavoratore ha la sede di lavoro. Sono considerati Nel caso di lavoro prestato in un giorno festivo infrasettimanale, al lavoratore interessato spetta, oltre alla normale giornata di retribuzione globale di fatto, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo. Nel caso di eventuali festività coincidenti con altri giorni festivi: a) le domeniche festivi o con il diverso giorno di riposo settimanale; b) le festività civili del 25 apriledomenicale o periodico, del 1° maggio e del 2 giugno; c) le seguenti festività religiose: - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Lunedì dell’Angelo (mobile); - Assunzione (15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); - Immacolata Concezione (8 dicembre); - X. Xxxxxx (25 dicembre); - S. Xxxxxxx (26 dicembre); - Festa del Patrono del Comune ove ha sede l’azienda presso la quale il al lavoratore presta la sua opera. 2. Nei Comuni in cui la Festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lettere b) e c)interessato spetta, le aziende - tenuto conto della natura dei servizi erogati - stabiliranno oltre al normale trattamento economico mensile, un importo pari ad una giornata di festività sostitutiva di quella retribuzione individuale, calcolata nel modo previsto dall'art. 61 del Patrono, così da mantenere invariato il numero delle festività di cui alle lettere bpresente c.c.n.l. (1) e c) citate. Fanno eccezione i lavoratori del Comune di Roma per i quali vale, per la ricorrenza del Santo patrono, la specifica disposizione dell’artPer effetto degli artt. 1 del e 2, legge n. 260/1949, dell'art. 1, legge n. 54/1977 e dell'art. 1, D.P.R. n. 792/1985. 3. Sono fatte salve le eventuali modificazioni che siano disposte per legge., sono da considerarsi festivi i seguenti giorni oltre alle domeniche: - il primo giorno dell'anno - il 6 gennaio: Epifania - il 25 aprile: anniversario della Liberazione - il lunedì dopo Pasqua - il 1º maggio: festa del lavoro - il 15 agosto: Assunzione B.V. Xxxxx - il 1º novembre: Ognissanti - l'8 dicembre: Immacolata Concezione - il 25 dicembre: Santo Natale - il 26 dicembre: Xxxxx Xxxxxxx

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Giorni festivi. 1. Sono considerati giorni festivi:(Vedi accordo di rinnovo in nota) a) tutte le domeniche o e il diverso giorno di riposo settimanalecompensativo per coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorano di domenica godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana; b) le tre festività civili del nazionali (25 aprile, del maggio e del maggio, 2 giugno); c) le seguenti festività religiosenove festività: - Capodanno Capodanno; - Epifania; - Lunedì successivo alla Pasqua; - 15 agosto (1° gennaioAssunzione della B.M.V.); - Epifania 1° novembre (6 gennaioOgnissanti); - Lunedì dell’Angelo 8 dicembre (mobileImmacolata Concezione); - Assunzione 25 dicembre (15 agostoX. Xxxxxx); - Ognissanti 26 dicembre (1° novembreX. Xxxxxxx); - Immacolata Concezione (8 dicembre); - X. Xxxxxx (25 dicembre); - S. Xxxxxxx (26 dicembre); - Festa La ricorrenza del Santo Patrono del Comune della località ove ha sede l’azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera. 2. Nei Comuni in cui la Festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lettere b) e c), lo stabilimento (per le aziende - tenuto conto della natura dei servizi erogati - stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, così da mantenere invariato il numero delle festività di cui alle lettere b) e c) citate. Fanno eccezione i lavoratori del Comune unità produttive ubicate nel comune di Roma per i quali vale, per 29 giugno - S.S. Xxxxxx x Xxxxx). Tale festività sarà localmente spostata ad altro giorno da stabilirsi tra le Organizzazioni territoriali qualora la ricorrenza del Santo patrono, la specifica disposizione dell’art. 1 del D.P.R. n. 792/1985Patrono coincida con altra festività retribuita. 3. Sono fatte salve le eventuali modificazioni che siano disposte per legge.

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Giorni festivi. 1. Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche o il diverso giorno i giorni di riposo settimanalesettimanale compensativo ; b) le festività civili del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno; c) le seguenti festività religiose: - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Lunedì dell’Angelo (mobile); - Assunzione (15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); - Immacolata Concezione (8 dicembre); - X. Xxxxxx (25 dicembre); - S. X. Xxxxxxx (26 dicembre); - Festa del Patrono del Comune ove ha sede l’azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera. 2. Nei Comuni in cui la Festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lettere b) e c), le aziende - Aziende – tenuto conto della natura dei servizi erogati - stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, così da mantenere invariato il numero delle festività di cui alle lettere b) e c) citate. Fanno eccezione i lavoratori del Comune di Roma per i quali vale, per la ricorrenza del Santo patrono, la specifica disposizione dell’art. 1 del D.P.R. n. 792/1985. 3. Sono fatte salve le eventuali modificazioni che siano disposte per legge.

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Giorni festivi. 1. Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche o il diverso giorno i giorni di riposo settimanalesettimanale compensativo di cui all'art. 25, comma 4; b) le festività civili del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno; c) le seguenti festività religiose: - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Pasqua (mobile); - Lunedì dell’Angelo dell'Angelo (mobile); - Assunzione (15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); - Immacolata Concezione (8 dicembre); - X. Xxxxxx (25 dicembre); - S. X. Xxxxxxx (26 dicembre); - Festa del Patrono del Comune comune ove ha sede l’azienda l'azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera. 2. Nei Comuni comuni in cui la Festa festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lettere lett. b) e c), le aziende - tenuto conto della natura dei servizi erogati - stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, così da mantenere invariato il numero delle festività di cui alle lettere b) e c) citate. Fanno eccezione i lavoratori del Comune La festività di Roma per i quali valecui al comma 1, per la ricorrenza del Santo patrono, la specifica disposizione dell’art. 1 del D.P.R. n. 792/1985lettere b) e c) non assorbe il giorno di ferie che cada in coincidenza con lo stesso. 3. Sono fatte salve le eventuali modificazioni in materia di giorni festivi che siano disposte per legge.

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Giorni festivi. 1. Sono considerati giorni festivifestivi a tutti gli effetti, oltre la domenica, i seguenti: a) le domeniche o il diverso giorno di riposo settimanaledell'anno; b) le festività civili del 25 aprileil 6 gennaio, del 1° maggio e del 2 giugnoEpifania; c) le seguenti festività religiose: - Capodanno (1il 25 aprile, anniversario della liberazione; d) il lunedì dopo Pasqua; e) il 1 ° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Lunedì dell’Angelo (mobile); - Assunzione (maggio, festa del lavoro; f) il 2 giugno, festa della Repubblica; g) il 15 agosto); - Ognissanti (1, giorno dell'Assunzione; h) il 1 ° novembre); - Immacolata Concezione (8 , giorno dei Ognissanti; i) I'8 dicembre); - X. Xxxxxx (, giorno dell'Immacolata Concezione; j) j) il 25 dicembre); - S. Xxxxxxx (, Natale; k) il 26 dicembre); - Festa , X. Xxxxxxx; l) l) la festa del Patrono del Comune ove ha sede l’azienda presso la quale il lavoratore presta la sua operaS. Patrono. 2. Nei Comuni in cui In caso di coincidenza con la Festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lettere b) e c), le aziende - tenuto conto della natura dei servizi erogati - stabiliranno una giornata domenica di festività sostitutiva di quella del Patrono, così da mantenere invariato il numero delle festività di cui alle lettere b) e c) citate. Fanno eccezione i lavoratori del Comune di Roma per i quali vale, per la infrasettimanali previste dalla legge o della ricorrenza del Santo patronoPatrono del luogo di lavoro, la specifica disposizione dell’art. 1 del D.P.R. n. 792/1985sarà corrisposto al personale in aggiunta alla normale retribuzione, un ventiseiesimo della retribuzione. 3. Sono fatte salve In sostituzione delle quattro festività abolite dalla legge 5 marzo 1977 n. 54 (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Apostoli Xxxxxx e Xxxxx), sono concessi n. 4 giorni di permesso, che potranno essere fruiti, compatibilmente con le eventuali modificazioni che siano disposte esigenze di servizio. 4. Per la festività del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla domenica successiva ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della citata legge n. 54/1977, sarà corrisposto un ventiseiesimo della retribuzione. 5. I permessi di cui al 3 comma, richiesti e non fruiti per leggecause indipendenti dalla volontà del lavoratore entro l'anno di maturazione, dovranno essere goduti, compatibilmente con l’organizzazione degli uffici, entro il 30 settembre dell'anno successivo.

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Giorni festivi. 1. Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche o il diverso giorno i giorni di riposo settimanalesettimanale compensativo ; b) le festività civili del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno; c) le seguenti festività religiose: - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Pasqua (mobile); - Lunedì dell’Angelo (mobile); - Assunzione (15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); - Immacolata Concezione (8 dicembre); - X. Xxxxxx X.Xxxxxx (25 dicembre); - S. Xxxxxxx S.Stefano (26 dicembre); - Festa del Patrono del Comune ove ha sede l’azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera. 2. Nei Comuni in cui la Festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lettere b) e c), le aziende - Aziende – tenuto conto della natura dei servizi erogati - stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, così da mantenere invariato il numero delle festività di cui alle lettere b) e c) citate. Fanno eccezione i lavoratori del Comune di Roma per i quali vale, per la ricorrenza del Santo patrono, la specifica disposizione dell’art. 1 del D.P.R. n. 792/1985. 3. Sono fatte salve le eventuali modificazioni che siano disposte per legge.

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Giorni festivi. 1. Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche o il diverso giorno di riposo settimanale; b) le festività civili del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno; c) le seguenti festività religiose: - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Lunedì dell’Angelo (mobile); - Assunzione (15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); - Immacolata Concezione (8 dicembre); - X. Xxxxxx (25 dicembre); - S. X. Xxxxxxx (26 dicembre); - Festa del Patrono del Comune ove ha sede l’azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera. 2. Nei Comuni in cui la Festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lettere b) e c), le aziende - tenuto conto della natura dei servizi erogati - stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, così da mantenere invariato il numero delle festività di cui alle lettere b) e c) citate. Fanno eccezione i lavoratori del Comune di Roma per i quali vale, per la ricorrenza del Santo patrono, la specifica disposizione dell’art. 1 del D.P.R. n. 792/1985. 3. Sono fatte salve le eventuali modificazioni che siano disposte per legge.

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Giorni festivi. 1. Sono considerati giorni festivi:(Vedi accordo di rinnovo in nota) a) le domeniche o il diverso giorno oppure i giorni di riposo settimanalecompensativo; b) le festività civili del i giorni 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno; c) le seguenti festività religiose: - infrasettimanali: 1) Capodanno (1° gennaio); - ; 2) Epifania (6 gennaio); - ; 3) Lunedì dell’Angelo di Pasqua (mobile); ; 4) SS. Xxxxxx e Paolo, per il comune di Roma (giorno del S. Patrono - 29 giugno); 5) Assunzione (15 agosto); - ; 6) Ognissanti (1° novembre); - ; 7) Immacolata Concezione (8 dicembre); - ; 8) X. Xxxxxx (25 dicembre); - S. ; 9) X. Xxxxxxx (26 dicembre); - Festa ; 10) La ricorrenza del S. Patrono del Comune della località ove ha sede l’azienda presso la quale lo stabilimento (per il lavoratore presta la sua opera. 2. Nei Comuni in cui la Festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lettere b) e c), le aziende - tenuto conto della natura dei servizi erogati - stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, così da mantenere invariato il numero delle festività di cui alle lettere b) e c) citate. Fanno eccezione i lavoratori del Comune comune di Roma vedi punto 4). Qualora le festività del S. Patrono coincida con altra festività (compresa la domenica) sarà concordato, tra la Direzione aziendale e la R.S.U., un giorno sostitutivo salvo che si stabilisca di corrispondere il trattamento economico pari ad 1/26 della retribuzione mensile. Per gli appartenenti alla qualifica operaia il trattamento per i quali vale, le festività è disciplinato dall'art. 25; per la ricorrenza del Santo patrono, la specifica disposizione dell’artgli appartenenti alla qualifica impiegatizia si richiamano le norme dell'accordo interconfederale 3 dicembre 1954. 1 del D.P.R. n. 792/1985N.d. 3. Sono fatte salve le eventuali modificazioni che siano disposte per legge.R.: L'accordo 5 maggio 2004 prevede quanto segue:

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Giorni festivi. 1. Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche o il diverso giorno di riposo settimanale;la domenica b) le festività civili del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno; c) le seguenti festività religiose: - nazionali ed infrasettimanali: 1) Capodanno (1° gennaio); - ; 2) Epifania (6 gennaio); - ) DPR 28.12.85 N. 792; 3) Lunedì dell’Angelo dopo Pasqua (mobile); - ; 4) Anniversario Liberazione (25 aprile); 5) Festa del lavoro (1° maggio); 6) Assunzione (15 agosto); - ; 7) Ognissanti (1° novembre); - ; 8) Immacolata Concezione (8 dicembre); - ; 9) X. Xxxxxx (25 dicembre); - S. ; 10) X. Xxxxxxx (26 dicembre); - ; 11) Festa del Patrono del Comune luogo ove ha sede l’azienda si trova la sede, filiale o agenzia presso la quale il lavoratore presta la sua operaopera (per Roma è stabilito il 29 giugno S.Xxxxxx e Paolo quale giorno del Santo Patrono). 2. Nei Comuni Fermo restando il minimo di 11 festività, qualsiasi variazione in cui la Festa del Patrono coincide con altre festività aumento, stabilita dall'autorità nell'elenco dei giorni festivi, si intenderà riportata nell'elenco di cui alle lettere al punto b) e c), le aziende - tenuto conto della natura dei servizi erogati - stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, così da mantenere invariato il numero delle festività di cui alle lettere b) e c) citate. Fanno eccezione i lavoratori del Comune di Roma per i quali vale, per la ricorrenza del Santo patrono, la specifica disposizione dell’art. 1 del D.P.R. n. 792/1985sopra. 3. Sono fatte salve Le parti si danno atto che l'adozione della settimana corta non comporta ad alcun effetto che il sabato venga considerato giornata festiva. 4. Per le eventuali modificazioni che siano disposte per leggefestività di cui al punto b) cadenti di sabato o di domenica o in altre festività è dovuta, in aggiunta alla retribuzione mensile, la retribuzione globale di una giornata, calcolata ai sensi del comma 1 del precedente art.12.

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Giorni festivi. 1. , Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche o il diverso giorno i giorni di riposo settimanalesettimanale compensativo; b) le festività civili del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno; c) le seguenti festività religiose: - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Lunedì dell’Angelo dell'Angelo (mobile); - Assunzione (15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); - Immacolata Concezione (8 dicembre); - X. Xxxxxx (25 dicembre); - S. X, Xxxxxxx (26 dicembre); - Festa del Patrono del Comune ove ha sede l’azienda l'azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera. 2. Nei Comuni in cui la Festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lettere b) e c), le aziende Aziende - tenuto conto della natura dei servizi erogati - stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, così da mantenere invariato il numero delle festività di cui alle lettere b) e c) citate. Fanno eccezione i lavoratori del Comune di Roma per i quali vale, per la ricorrenza del Santo patrono, la specifica disposizione dell’artdell'art. 1 del D.P.R. n. 792/1985. 3. Sono fatte salve le eventuali modificazioni che siano disposte per legge.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Giorni festivi. 1. Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche o il diverso giorno di riposo settimanale; b) le festività civili del 25 aprile, del 1° dell’1 maggio e del 2 giugno; c) le seguenti festività religiose: - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Lunedì dell’Angelo dell'Angelo (mobile); - Assunzione (15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); - Immacolata Concezione (8 dicembre); - X. Xxxxxx (25 dicembre); - S. X. Xxxxxxx (26 dicembre); - Festa del Patrono del Comune ove ha sede l’azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera. 2. Nei Comuni in cui la Festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lettere b) e c), le aziende - tenuto conto della natura dei servizi erogati - stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, così da mantenere invariato il numero delle festività di cui alle lettere b) e c) citate. Fanno eccezione i lavoratori del Comune di Roma per i quali vale, per la ricorrenza del Santo patrono, la specifica disposizione dell’art. 1 del D.P.R. n. 792/1985. 3. Sono fatte salve le eventuali modificazioni che siano disposte per legge.

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Samples: CCNL 18.6.2018

Giorni festivi. 1Nel caso di lavoro prestato in un giorno festivo infrasettimanale, al lavoratore interessato spetta, oltre alla normale giornata di retribuzione globale di fatto, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo. Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche o Nel caso di festività coincidenti con il diverso giorno di riposo settimanale; b) le festività civili del domenicale, al lavoratore interessato spetta, oltre al normale trattamento economico mensile, un importo pari ad una giornata di retribuzione individuale. Per effetto degli artt. 1 e 2, legge n. 260/49, dell'art. 1, legge n. 54/77 e dell'art. 1, D.P.R. n. 792/85, sono da considerarsi festivi i seguenti giorni oltre alle domeniche: - il primo giorno dell'anno - il 6 gennaio: Epifania - il 25 aprile, del : anniversario della Liberazione - il lunedì dopo Pasqua - il maggio e maggio: festa del lavoro - il 2 giugno; c) le seguenti festività religiose: giugno festa della Repubblica - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Lunedì dell’Angelo (mobile); - Assunzione (il 15 agosto); : Assunzione B.V. Xxxxx - Ognissanti (il 1° novembre); : Ognissanti - l' 8 dicembre: Immacolata Concezione (8 dicembre); - X. Xxxxxx (il 25 dicembre); : Santo Natale - S. Xxxxxxx (il 26 dicembre); : Xxxxx Xxxxxxx - Festa la ricorrenza del Santo Patrono del Comune ove ha sede l’azienda presso la quale della località in cui il lavoratore dipendente presta la sua opera, purché ricadente in giorno lavorativo. 2. Nei Comuni in cui la Festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lettere b) e c), le aziende - tenuto conto della natura dei servizi erogati - stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, così da mantenere invariato il numero delle festività di cui alle lettere b) e c) citate. Fanno eccezione i lavoratori del Comune di Roma per i quali vale, per la ricorrenza del Santo patrono, la specifica disposizione dell’art. 1 del D.P.R. n. 792/1985. 3. Sono fatte salve le eventuali modificazioni che siano disposte per legge.

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Giorni festivi. 1. Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche o il diverso giorno i giorni di riposo settimanalesettimanale compensativo di cui all'art. 25, comma 4; b) le festività civili del 25 aprile, del maggio e del 2 giugno; c) le seguenti festività religiose: - Capodanno (gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Pasqua (mobile); - Lunedì dell’Angelo dell'Angelo (mobile); - Assunzione (15 agosto); - Ognissanti (novembre); - Immacolata Concezione (8 dicembre); - X. Xxxxxx (25 dicembre); - S. X. Xxxxxxx (26 dicembre); - Festa festa del Patrono del Comune comune ove ha sede l’azienda l'azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera. 2. Nei Comuni comuni in cui la Festa festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lettere lett. b) e c), le aziende - tenuto conto della natura dei servizi erogati - stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, così da mantenere invariato il numero delle festività di cui alle lettere b) e c) citate. Fanno eccezione i lavoratori del Comune di Roma per i quali vale, per la ricorrenza del Santo patrono, la specifica disposizione dell’art. 1 del D.P.R. n. 792/1985lett. 3. Sono fatte salve le eventuali modificazioni che siano disposte per legge.

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Giorni festivi. 1. Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche o il diverso giorno di riposo settimanale; b) le festività civili del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno; c) le seguenti festività religiose: - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Lunedì dell’Angelo (mobile); - Assunzione (15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); - Immacolata Concezione (8 dicembre); - X. Xxxxxx (25 dicembre); - S. X. Xxxxxxx (26 dicembre); - Festa del Patrono del Comune ove ha sede l’azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera. 2. Nei Comuni in cui la Festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lettere b) e c), le aziende - tenuto conto della natura dei servizi erogati - stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, così da mantenere invariato il numero delle festività di cui alle lettere b) e c) citate. Fanno eccezione i lavoratori del Comune di Roma per i quali vale, per la ricorrenza del Santo patrono, la specifica disposizione dell’art. 1 del D.P.R. n. 792/1985. 3. Sono fatte salve le eventuali modificazioni che siano disposte per legge.

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Giorni festivi. 1. Sono considerati giorni festiviconsiderate festività quelle dichiarate tali dalle disposizioni di legge, e più precisamente: a) le domeniche o il diverso giorno oppure i giorni di riposo settimanalecompensativo di cui al comma precedente; b) le festività civili del i giorni 25 aprile, del maggio e del maggio, 2 giugno; c) le seguenti festività religiose: - infrasettimanali: 1) Capodanno (1° gennaio); - ; 2) Epifania (6 gennaio); - ; 3) Lunedì dell’Angelo di Pasqua (mobile); ; 4) SS. Xxxxxx e Paolo, per il Comune di Roma (giorno del S. Patrono - 29 giugno); 5) Assunzione (15 agosto); - ; 6) Ognissanti (1° novembre); - ; 7) Immacolata Concezione (8 dicembre); - ; 8) X. Xxxxxx (25 dicembre); - S. ; 9) X. Xxxxxxx (26 dicembre); - Festa ; 10) La ricorrenza del S. Patrono del Comune della località ove ha sede l’azienda presso la quale Sede lo Stabilimento (per il lavoratore presta la sua opera. 2. Nei Comuni in cui la Festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lettere b) e c), le aziende - tenuto conto della natura dei servizi erogati - stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, così da mantenere invariato il numero delle festività di cui alle lettere b) e c) citate. Fanno eccezione i lavoratori del Comune di Roma vedi punto 4). Qualora la festività del S. Patrono coincida con altra festività (compresa la domenica) sarà concordato, tra la Direzione aziendale e la R.S.U., un giorno sostitutivo salvo che si stabilisca di corrispondere il trattamento economico pari ad 1/26 della retribuzione mensile. Per gli appartenenti alla qualifica operaia il trattamento per i quali vale, le festività è disciplinato dall’art. 26; per la ricorrenza del Santo patrono, la specifica disposizione dell’art. 1 del D.P.R. n. 792/1985gli appartenenti alla qualifica impiegatizia si richiamano le norme dell’accordo interconfederale 3 dicembre 1954. 3. Sono fatte salve le eventuali modificazioni che siano disposte per legge.

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Samples: Accordo Per Il Rinnovo Del CCNL

Giorni festivi. 1. Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche o il diverso giorno di riposo settimanale; b) le festività civili del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno; c) le seguenti festività religiose: - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Lunedì dell’Angelo dell'Angelo (mobile); - Assunzione (15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); - Immacolata Concezione (8 dicembre); - X. Xxxxxx (25 dicembre); - S. X. Xxxxxxx (26 dicembre); - Festa del Patrono del Comune comune ove ha sede l’azienda l'azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera. 2. Nei Comuni comuni in cui la Festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lettere b) e c), le aziende - tenuto conto della natura dei servizi erogati - stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, così da mantenere invariato il numero delle festività di cui alle lettere b) e c) citate. Fanno eccezione i lavoratori del Comune comune di Roma per i quali vale, per la ricorrenza del Santo patronoPatrono, la specifica disposizione dell’artdell'art. 1 del D.P.R. n. 792/1985. 3. Sono fatte salve le eventuali modificazioni che siano disposte per legge.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Giorni festivi. Ai sensi degli artt. 1 e 2, Legge n. 260/1949, dell'art. 1 della Legge n. 54/1977 e dell'art. 1. Sono considerati , D.P.R. n. 792/1985, sono da considerarsi festivi i seguenti giorni festivi: a) le domeniche o oltre alle domeniche: - il diverso primo giorno di riposo settimanale; b) le festività civili del dell'anno - il 6 gennaio: Epifania - il 25 aprile, del : anniversario della Liberazione - il lunedì dopo Pasqua - il maggio e maggio: festa del lavoro - il 2 giugno; c) le seguenti festività religiose: festa della Repubblica - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Lunedì dell’Angelo (mobile); - Assunzione (il 15 agosto); : Assunzione B.V. Xxxxx - Ognissanti (il 1° novembre); : Ognissanti - l' 8 dicembre: Immacolata Concezione (8 dicembre); - X. Xxxxxx (il 25 dicembre); : Santo Natale - S. Xxxxxxx (il 26 dicembre); - Festa del Patrono del Comune ove ha sede l’azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera. 2. Nei Comuni in cui la Festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lettere b) e c), le aziende - tenuto conto della natura dei servizi erogati - stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, così da mantenere invariato il numero delle festività di cui alle lettere b) e c) citate. Fanno eccezione i lavoratori del Comune di Roma per i quali vale, per : Xxxxx Xxxxxxx È inoltre riconosciuto come giorno festivo la ricorrenza del Santo patronoPatrono della località in cui il dipendente presta la sua attività, purché ricadente in giorno lavorativo. Nel caso di festività coincidenti con il giorno di riposo domenicale al lavoratore interessato spetta, oltre al normale trattamento economico mensile, un importo pari ad una giornata di retribuzione individuale. Nel caso di lavoro prestato in un giorno festivo infrasettimanale, al lavoratore interessato spetta, oltre alla normale giornata di retribuzione globale di fatto, la specifica disposizione dell’art. 1 del D.P.R. n. 792/1985retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo. 3. Sono fatte salve le eventuali modificazioni che siano disposte per legge.

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Giorni festivi. 1. Sono considerati Ai sensi degli artt. 1 e 2, Legge n. 260/1949, dell'art. 1 della Legge n. 54/1977 e dell'art. 1, D.P.R. n. 792/1985, sono da considerarsi festivi i seguenti giorni festivi: a) le domeniche o oltre alle domeniche: - il diverso primo giorno di riposo settimanale; b) le festività civili del dell'anno - il 6 gennaio: Epifania - il 25 aprile, del : anniversario della Liberazione - il lunedì dopo Pasqua - il maggio e maggio: festa del lavoro - il 2 giugno; c) le seguenti festività religiose: festa della Repubblica - Capodanno (1° gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Lunedì dell’Angelo (mobile); - Assunzione (il 15 agosto); : Assunzione B.V. Xxxxx - Ognissanti (il 1° novembre); : Ognissanti - l'8 dicembre: Immacolata Concezione (8 dicembre); - X. Xxxxxx (il 25 dicembre); : Santo Natale - S. Xxxxxxx (il 26 dicembre); - Festa del Patrono del Comune ove ha sede l’azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera.: Xxxxx Xxxxxxx 2. Nei Comuni in cui la Festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lettere b) e c), le aziende - tenuto conto della natura dei servizi erogati - stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, così da mantenere invariato il numero delle festività di cui alle lettere b) e c) citate. Fanno eccezione i lavoratori del Comune di Roma per i quali vale, per È inoltre riconosciuto come giorno festivo la ricorrenza del Santo patronoPatrono della località in cui il dipendente presta la sua attività, la specifica disposizione dell’art. 1 del D.P.R. n. 792/1985purché ricadente in giorno lavorativo. 3. Sono fatte salve Nel caso in cui le eventuali modificazioni che siano disposte festività previste dai commi 1 e 2 coincidano con il giorno di riposo domenicale al lavoratore interessato spetta, oltre al normale trattamento economico mensile, un importo pari ad una giornata di retribuzione individuale. 4. Nel caso di lavoro prestato in un giorno festivo infrasettimanale, al lavoratore interessato spetta, oltre alla normale giornata di retribuzione globale di fatto, la retribuzione per leggele ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo.

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Giorni festivi. 1. Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche o il diverso giorno i giorni di riposo settimanalesettimanale compensativo di cui all'art. 24, comma 5; b) le festività civili del 25 aprile, del maggio e del 2 giugno; c) le seguenti festività religiose: - Capodanno (gennaio); - Epifania (6 gennaio); - Pasqua (mobile); - Lunedì dell’Angelo dell'Angelo (mobile); - Assunzione (15 agosto); - Ognissanti (novembre); - Immacolata Concezione (8 dicembre); - X. Xxxxxx (25 dicembre); - S. X. Xxxxxxx (26 dicembre); - Festa festa del Patrono del Comune comune ove ha sede l’azienda l'azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera. 2. Nei Comuni comuni in cui la Festa festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lettere lett. b) e c), le aziende - tenuto conto della natura dei servizi erogati - stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, così da mantenere invariato il numero delle festività di cui alle lettere lett. b) e c) citate. Fanno eccezione i lavoratori del Comune di Roma per i quali vale, per la ricorrenza del Santo patrono, la specifica disposizione dell’art. 1 del D.P.R. n. 792/1985. 3. Sono fatte salve le eventuali modificazioni in materia di giorni festivi che siano disposte per legge.

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