Giorni festivi. Escluse le domeniche sono giorni festivi agli effetti dei presente contratto: - il primo giorno dell'anno - il giorno dell'Epifania - il giorno di Pasqua - il giorno di lunedì dopo Pasqua - il giorno 25 aprile - il giorno 1° maggio - il giorno 2 giugno - il giorno 29 giugno (SS. Xxxxxx e Paolo), limitatamente al Comune di Roma - il giorno dell'Assunzione - il giorno di Ognissanti - il giorno dell’Immacolata Concezione - il giorno di Natale - il giorno 26 dicembre - la ricorrenza del Patrono del luogo ove ha sede l'azienda (ricorrenza che, per il comune di Roma coincide con il 29 giugno). Il trattamento economico spettante all'operaio nelle giornate festive di cui sopra e disciplinato come segue: a) qualora in tali giorni non vi sia prestazione di lavoro, il trattamento suddetto è compreso nella retribuzione mensile; b) in caso di prestazione di lavoro in tali giorni, l’operaio avrà diritto alla retribuzione per le ore di lavoro eseguite maggiorata della percentuale di cui all'art. 63 - Parte III del presente contratto. In riferimento alla legge 5.3.1977, n. 54, contenente disposizioni in materia di giorni festivi, ed al D.P.R. 28.12.1985, n. 792, all’operaio che ha prestato attività lavorativa nelle giornate di X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini e, per i Comuni diversi da Roma, del 29 giugno (SS. Xxxxxx e Xxxxx), ovvero sia stato assente per riposo settimanale, sarà concesso un giorno aggiuntivo di ferie oppure un giorno di riposo compensative da stabilire di comune accordo secondo le esigenze aziendali. All’operaio che ha prestato attività lavorativa nella prima domenica di novembre, giorno di celebrazione della Festa dell'Unità nazionale, spetterà, oltre alla normale retribuzione contrattuale, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate senza la maggiorazione per il lavoro festivo. All’operaio che sia stato assente in tale giornata per riposo settimanale sarà corrisposta la normale retribuzione giornaliera. Il 4 novembre è da considerare normale giorno feriale a tutti gli effetti. Nota a verbale Per la città di Roma la ricorrenza del S. Patrono locale rimane convenzionalmente fissata nella giornata del 20 settembre.
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Samples: CCNL 19.4.2018
Giorni festivi. Escluse Nei giorni di festività infrasettimanali si intende inclusa la festa del Patrono della località dove si svolge il lavoro. Qualora tale festività coincida con un’altra festività retribuita, le domeniche sono giorni festivi agli effetti dei presente contratto: - il primo giorno dell'anno - il giorno dell'Epifania - il giorno Parti concordano a livello aziendale lo spostamento ad altro giorno. A maggiore chiarimento di Pasqua - il giorno quanto previsto dal CCNL, per tutte le ulteriori dodici festività nazionali ed infrasettimanali, ove cadano di lunedì dopo Pasqua - il giorno 25 aprile - il giorno 1° maggio - il giorno 2 giugno - il giorno 29 giugno domenica, si da luogo al pagamento di 1/26 della retribuzione mensile in aggiunta alla normale retribuzione. Per le quattro festività soppresse (S.Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx e Paolo)) nel caso in cui vi sia in dette giornate prestazione di lavoro, limitatamente al Comune si da luogo alla corresponsione di Roma - il giorno dell'Assunzione - il giorno una giornata di Ognissanti - il giorno dell’Immacolata Concezione - il giorno di Natale - il giorno 26 dicembre - la ricorrenza del Patrono del luogo ove ha sede l'azienda (ricorrenza che, per il comune di Roma coincide con il 29 giugno)paga ordinaria oltre alla retribuzione normalmente dovuta. Il trattamento economico spettante all'operaio nelle giornate festive di cui sopra e disciplinato come segueLe parti individuali interessate possono altresì convenire:
a) qualora in tali giorni non vi sia che la prestazione di lavorolavoro svolta nelle predette quattro giornate di festività soppresse possa essere compensata, invece che con la giornata di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo il trattamento suddetto è compreso nella retribuzione mensile;cui godimento viene fra le stesse concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali;
b) in caso di che sia preventivamente concordata fra le stesse parti la non effettuazione della prestazione di lavoro in tali giorni, l’operaio avrà diritto alla retribuzione per le ore di lavoro eseguite maggiorata della percentuale di cui all'art. 63 - Parte III del presente contratto. In riferimento alla legge 5.3.1977, n. 54, contenente disposizioni in materia di giorni festivi, ed al D.P.R. 28.12.1985, n. 792, all’operaio che ha prestato attività lavorativa nelle giornate di X. Xxxxxxxxfestività soppresse, Ascensione, Corpus Domini e, per i Comuni diversi da Roma, del 29 giugno (SS. Xxxxxx e Xxxxx), ovvero sia stato assente per riposo settimanale, sarà concesso un giorno aggiuntivo di ferie oppure un giorno di riposo compensative da stabilire di comune accordo secondo le esigenze aziendali. All’operaio che ha prestato attività lavorativa nella prima domenica di novembre, giorno di celebrazione della Festa dell'Unità nazionale, spetterà, oltre alla normale retribuzione contrattuale, nel qual caso viene corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giornaliera normalmente dovuta. Per gli operai con contratto di lavoro a tempo determinato il compenso per le ore festività nazionali ed infrasettimanali è compreso nel 3° elemento di lavoro effettivamente prestate senza la maggiorazione per il lavoro festivocui all’art. All’operaio che sia stato assente in tale giornata per riposo settimanale sarà corrisposta la normale retribuzione giornaliera. Il 4 novembre è da considerare normale giorno feriale a tutti gli effetti. Nota a verbale Per la città di Roma la ricorrenza del S. Patrono locale rimane convenzionalmente fissata nella giornata del 20 settembre15.
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Samples: Contratto Provinciale Di Lavoro
Giorni festivi. Escluse le domeniche sono 1. Complessivamente il datore di lavoro concede alle persone in formazione nove giorni festivi agli effetti retribuiti conformemente all’Appendice 2. Si fa riferimento ai giorni festivi vigenti presso il luogo di formazione.
2. Nei Cantoni con meno di nove giorni festivi equiparati alla domenica, le persone in formazione possono usufruire in sostituzione di giorni liberi aggiuntivi, fino a che è raggiunto il massimo di nove giorni. Il godimento di tali giorni avviene d’in- tesa con il datore di lavoro.
3. Qualora i giorni festivi di cui all’Appendice 2 cadano di domenica o in un giorno della settimana libero per la persona in formazione, quest’ultima ha diritto di re- cuperare tali giorni festivi.
4. È escluso un recupero di giorni festivi a causa di impedimento al lavoro ai sensi dell’art. 324a CO (ad es. a causa di malattia, infortunio, gravidanza, servizio mili- tare). I giorni festivi che cadono durante il congedo non retribuito sono conside- rati come fruiti.
5. Ulteriori giorni festivi devono essere anticipati o recuperati (compensazione dei presente contratto: - il primo giorno dell'anno - il giorno dell'Epifania - il giorno di Pasqua - il giorno di lunedì dopo Pasqua - il giorno 25 aprile - il giorno 1° maggio - il giorno 2 giugno - il giorno 29 giugno (SS. Xxxxxx e Paolosaldi), limitatamente compensati mediante un corrispondente saldo positivo delle ore oppure mediante una corrispondente detrazione dal salario. È possibile ricorrere al Comune di Roma - il giorno dell'Assunzione - il giorno di Ognissanti - il giorno dell’Immacolata Concezione - il giorno di Natale - il giorno 26 dicembre - la ricorrenza del Patrono del luogo ove ha sede l'azienda (ricorrenza che, per il comune di Roma coincide con il 29 giugno)saldo vacanze solo su richiesta della persona in formazione.
6. Il trattamento economico spettante all'operaio nelle giornate festive Qualora i giorni festivi di cui sopra e disciplinato all’Appendice 2 cadano durante le vacanze, essi non vengono computati come segue:giorni di vacanza.
a) qualora 7. Nel caso in cui i giorni festivi cadano nei giorni di lezione della scuola professionale o dei corsi interaziendali in un luogo al di fuori della regolamentazione secondo l’Appendice 2, tali giorni non vi sia prestazione di lavoro, il trattamento suddetto è compreso nella retribuzione mensile;
b) in caso di prestazione di lavoro in tali giorni, l’operaio avrà diritto alla retribuzione per le ore di lavoro eseguite maggiorata della percentuale di cui all'artlezioni o corsi vanno frequentati. 63 - Parte III del presente contratto. In riferimento alla legge 5.3.1977, n. 54, contenente disposizioni in materia di giorni festivi, ed al D.P.R. 28.12.1985, n. 792, all’operaio che ha prestato attività lavorativa nelle giornate di X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini e, per i Comuni diversi da Roma, del 29 giugno (SS. Xxxxxx e Xxxxx), ovvero sia stato assente per riposo settimanale, sarà concesso Viene corrisposto un giorno aggiuntivo di ferie oppure un giorno di riposo compensative da stabilire di comune accordo secondo le esigenze aziendali. All’operaio che ha prestato attività lavorativa nella prima domenica di novembre, giorno di celebrazione della Festa dell'Unità nazionale, spetterà, oltre alla normale retribuzione contrattuale, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate senza la maggiorazione supple- mento per il lavoro festivo. All’operaio che sia stato assente in tale giornata per riposo settimanale sarà corrisposta la normale retribuzione giornalieradomenicale. Il 4 novembre è da considerare normale giorno feriale a tutti gli effettifestivo può essere compensato in un altro giorno.
8. Nota a verbale Per la città Nel caso di Roma la ricorrenza impiego delle persone in formazione presso aziende terze sulla base del S. Patrono locale rimane convenzionalmente fissata nella giornata del 20 settembreCCL (art. 5.3 dell’Allegato 1), in relazione ai giorni festivi valgono le disposi- zioni della rispettiva azienda terza.
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Samples: Condizioni D’impiego
Giorni festivi. Escluse le domeniche sono 13.1 Sono comunemente considerati giorni festivi agli effetti dei presente contrattopagati: - il primo giorno dell'anno - il giorno dell'Epifania - il giorno di Pasqua - il giorno di lunedì dopo Pasqua - il giorno 25 aprile - il giorno 1° maggio - il giorno e 2 giugno - il giorno 29 giugno (SSgennaio, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, 25 e 26 dicembre. Xxxxxx Se in base alle consuetudini locali esistono disposizioni diverse che richiedono la presenza dei collaboratori, tali giorni vanno compensati in un altro momento.
13.2 È concesso un massimo di ulteriori 4 festività locali quali giorni festivi retribuiti, in base agli usi e Paolo), limitatamente al Comune di Roma - il giorno dell'Assunzione - il giorno di Ognissanti - il giorno dell’Immacolata Concezione - il giorno di Natale - il giorno 26 dicembre - la ricorrenza costumi del Patrono del luogo ove ha sede l'azienda (ricorrenza che, posto ed alle norme cantonali per il comune di Roma coincide con il 29 giugno)settore dei servizi. Il trattamento economico spettante all'operaio nelle computo può essere fatto anche con mezze giornate.
13.3 Nei giorni 24 e 31 dicembre, gli uffici di SWICA rimangono chiusi. Le ore lavorative corrispondenti vanno prestate an ticipatamente.
13.4 I giorni festivi che cadono di sabato o domenica non pos sono venir compensati con giorni liberi. I giorni o le mezze giornate festive festivi che cadono durante le vacanze del collabo ratore non sono computabili come giorni di cui sopra e disciplinato come segue:vacanza fruiti.
a) qualora 13.5 Per i collaboratori a tempo parziale che lavorano in tali giorni non vi sia prestazione di lavorosettimanali fissi, il trattamento suddetto è compreso nella retribuzione mensile;
b) i giorni festivi vengono computati propor zionalmente in caso di prestazione di lavoro in tali giorni, l’operaio avrà diritto alla retribuzione per le base alle ore di lavoro eseguite maggiorata della percentuale di cui all'artusualmente dovute nei giorni corrispondenti. 63 - Parte III del presente contrattoPer i collaboratori a tempo par ziale che non lavorano in giorni settimanali fissi, i giorni festivi vengono computati proporzionalmente. In riferimento alla legge 5.3.1977, n. 54, contenente disposizioni in materia di Per i colla boratori con stipendio orario l’indennità per giorni festivi, ed al D.P.R. 28.12.1985, n. 792, all’operaio che ha prestato attività lavorativa nelle giornate di X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini e, per i Comuni diversi da Roma, del 29 giugno (SS. Xxxxxx e Xxxxx), ovvero sia stato assente per riposo settimanale, sarà concesso un giorno aggiuntivo di ferie oppure un giorno di riposo compensative da stabilire di comune accordo secondo le esigenze aziendali. All’operaio che ha prestato attività lavorativa nella prima domenica di novembre, giorno di celebrazione della Festa dell'Unità nazionale, spetterà, oltre alla normale retribuzione contrattuale, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate senza la maggiorazione per il lavoro festivo. All’operaio che sia stato assente in tale giornata per riposo settimanale sarà corrisposta la normale retribuzione giornaliera. Il 4 novembre festivi è da considerare normale giorno feriale a tutti gli effetti. Nota a verbale Per la città di Roma la ricorrenza del S. Patrono locale rimane convenzionalmente fissata nella giornata del 20 settembreinclusa nello stipendio orario lordo.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Giorni festivi. Escluse le domeniche sono 29.1 Quando il lavoratore percepisce i giorni festivi agli effetti dei presente contratto: - il primo giorno dell'anno - fissati dal diritto cantonale non vi è alcuna trattenuta sul salario. Ciò vale per otto giorni festivi cantonali all’anno e per il giorno dell'Epifania - del 1° agosto, pur- chè cadano in un giorno lavorativo.
29.2 I giorni festivi indennizzabili che cadono durante assenze dovute a malattia o infortunio, non possono essere né compensati né recuperati. Se i giorni festivi indennizzabili cadono durante le vacanze, allora essi possono essere compensati.
29.3 I giorni festivi vengono fissati in base alle disposizioni legali cantonali.19)
29.4 Eventuali ulteriori giorni festivi o di riposo devono essere re- cuperati in precedenza o a posteriori oppure possono essere pareggiati con ferie o ore straordinarie.
29.5 Il datore di lavoro può esigere il giorno di Pasqua - recupero anticipato o posticipa- to delle ore perse durante i giorni festivi non remunerati, rispettivamente pareggiarle con ferie oppure con ore straordi- narie.
29.6 A richiesta dei lavoratori, il giorno di lunedì dopo Pasqua - il giorno 25 aprile - il giorno 1° maggio - il è concesso, purchè non sia già dichiarato giorno 2 giugno - il festivo cantonale, interamente o parzial- mente quale giorno 29 giugno (SS. Xxxxxx e Paolo), limitatamente al Comune di Roma - il giorno dell'Assunzione - il giorno di Ognissanti - il giorno dell’Immacolata Concezione - il giorno di Natale - il giorno 26 dicembre - la ricorrenza del Patrono del luogo ove ha sede l'azienda (ricorrenza che, per il comune di Roma coincide con il 29 giugno). Il trattamento economico spettante all'operaio nelle giornate festive di cui sopra e disciplinato come segue:
a) qualora in tali giorni festivo non vi sia prestazione di lavoro, il trattamento suddetto è compreso nella retribuzione mensile;
b) in caso di prestazione di lavoro in tali giorni, l’operaio avrà diritto alla retribuzione per le ore di lavoro eseguite maggiorata della percentuale di cui all'art. 63 - Parte III del presente contratto. In riferimento alla legge 5.3.1977, n. 54, contenente disposizioni in materia di giorni festivi, ed al D.P.R. 28.12.1985, n. 792, all’operaio che ha prestato attività lavorativa nelle giornate di X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini e, per i Comuni diversi da Roma, del 29 giugno (SS. Xxxxxx e Xxxxx), ovvero sia stato assente per riposo settimanale, sarà concesso un giorno aggiuntivo di ferie oppure un giorno di riposo compensative da stabilire di comune accordo secondo le esigenze aziendali. All’operaio che ha prestato attività lavorativa nella prima domenica di novembre, giorno di celebrazione della Festa dell'Unità nazionale, spetterà, oltre alla normale retribuzione contrattuale, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate senza la maggiorazione per il lavoro festivo. All’operaio che sia stato assente in tale giornata per riposo settimanale sarà corrisposta la normale retribuzione giornaliera. Il 4 novembre è da considerare normale giorno feriale a tutti gli effetti. Nota a verbale Per la città di Roma la ricorrenza del S. Patrono locale rimane convenzionalmente fissata nella giornata del 20 settembreremunerato.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro Per I Mestieri Della Carrozzeria
Giorni festivi. Escluse le domeniche sono 40.1 L’azienda concede al massimo 10 giorni festivi agli effetti dei presente contratto: - pagati, che coincidono con i giorni festivi legalmente riconosciuti a livello nazionale, cantonale, regionale e locale, non- ché 1 eventuale giorno festivo supplementare pagato a livello regionale o locale. I giorni festivi vengono resi noti a tempo debito da parte del reparto Risorse umane. Ulteriori giorni festivi non vengono pagati e devono essere recuperati prima o dopo (compensazione oraria) o compensati con corrispondenti giorni di vacanze o con una corrispondente detrazione dal salario. Qualora un giorno festivo cada in un giorno della settimana da lunedì a venerdì, l’orario di lavoro settimanale dovuto si riduce del tempo corrispondente al giorno festivo. Per i settori nei quali il primo sabato è un giorno dell'anno - lavorativo normale, questa norma è valida anche qualora il giorno dell'Epifania - il giorno di Pasqua - il giorno di lunedì dopo Pasqua - il giorno 25 aprile - il giorno 1° maggio - il giorno 2 giugno - il giorno 29 giugno (SS. Xxxxxx e Paolo), limitatamente al Comune di Roma - il giorno dell'Assunzione - il giorno di Ognissanti - il giorno dell’Immacolata Concezione - il giorno di Natale - il giorno 26 dicembre - la ricorrenza del Patrono del festivo corrisponda a un sabato.
40.2 La regolamentazione dei giorni festivi è determinata dalle disposizioni vigenti sul luogo ove ha sede l'azienda (ricorrenza che, per il comune di Roma coincide con il 29 giugno). Il trattamento economico spettante all'operaio nelle giornate festive di cui sopra e disciplinato come segue:
a) qualora in tali giorni non vi sia prestazione di lavoro, il trattamento suddetto è compreso nella retribuzione mensile;
b) in caso di prestazione di lavoro in tali giorni, l’operaio avrà diritto alla retribuzione per le ore del(la) collaboratrice/tore.
40.3 Per le/i collaboratrici/tori a tempo parziale l’orario di lavoro eseguite maggiorata della percentuale di cui all'art. 63 - Parte III del presente contratto. In riferimento alla legge 5.3.1977, n. 54, contenente disposizioni settimanale dovuto si riduce in materia di giorni festivi, ed al D.P.R. 28.12.1985, n. 792, all’operaio che ha prestato attività lavorativa nelle giornate di X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini e, per i Comuni diversi da Roma, del 29 giugno (SS. Xxxxxx e Xxxxx), ovvero sia stato assente per riposo settimanale, sarà concesso un giorno aggiuntivo di ferie oppure un giorno di riposo compensative da stabilire di comune accordo secondo le esigenze aziendali. All’operaio che ha prestato attività lavorativa nella prima domenica di novembre, giorno di celebrazione della Festa dell'Unità nazionale, spetterà, oltre alla normale retribuzione contrattuale, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate senza la maggiorazione per il lavoro festivo. All’operaio che sia stato assente in tale giornata per riposo settimanale sarà corrisposta la normale retribuzione giornaliera. Il 4 novembre è da considerare normale giorno feriale a tutti gli effetti. Nota a verbale Per la città di Roma la ricorrenza del S. Patrono locale rimane convenzionalmente fissata nella giornata del 20 settembremodo proporzionale.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro