Gli eventi assicurati Clausole campione

Gli eventi assicurati. L’Assicurazione vale, fatto salvo quanto espressamente escluso dall’articolo “Le esclusioni dell’Assicurazione”, per i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da: L’Impresa indennizza inoltre i danni causati da: Sono compresi i guasti causati per ordine dell’Autorità e quelli arrecati da qualunque persona allo scopo di impedire o di arrestare l’evento dannoso. L’Impresa, in caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Assicurazione, rimborsa le spese soste- nute per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica, smaltire e trattare i residui del Sinistro, esclusi quelli radioattivi di cui alla normati- va specifica vigente in materia al momento del Sinistro con il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Po- lizza e nella Scheda tecnica di modulo. Sono, inoltre, rimborsati i seguenti oneri necessari alla ricostruzione o ripristino delle Cose assicurate previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore anteceden- temente alla data di stipulazione della presente Assi- curazione: a) gli oneri di urbanizzazione e di concessione edili- zia riconducibili a qualsiasi Ente e/o Autorità pub- blica; b) gli oneri di costruzione e ricostruzione antisismica; c) gli onorari di progettisti e consulenti, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di catego- ria. Tali oneri concorrono alla determinazione della Somma assicurata. Relativamente agli oneri di cui ai punti a) e b), se en- trati in vigore successivamente alla data di stipulazio- ne della presente Assicurazione non concorrono alla determinazione della Somma assicurata ed in caso di Sinistro indennizzabile sono rimborsabili entro il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.
Gli eventi assicurati. La copertura assicurativa vale per le garanzie espressamente richiamate in Polizza. La copertura assicurativa è prestata entro le somme assicurate e i relativi Limiti di Indennizzo e con l’applicazione degli Scoperti e/o delle Franchigie indicati nella Polizza stessa e ferme le delimitazioni e le esclusioni previste al presente articolo e all’Art. 36 - “Esclusioni”.
Gli eventi assicurati. La copertura assicurativa vale per le garanzie espres- samente richiamate nella Scheda tecnica di modulo. La copertura assicurativa è prestata entro le Somme assicurate e i relativi Limiti di indennizzo riportati nella Scheda tecnica di modulo e con l’applicazione degli Scoperti e/o delle Franchigie indicati nella scheda stessa e ferme le delimitazioni e le esclusioni previste al presente articolo e all’articolo “Le esclusioni della copertura assicurativa”.
Gli eventi assicurati. L’Assicurazione vale, fatto salvo quanto espressamen- te escluso dall’articolo “Le esclusioni dell’Assicurazio- ne”, per i danni materiali e diretti alle Cose assicurate in conseguenza di Furto e Rapina del Contenuto con le somme assicurate, i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti indicati nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.
Gli eventi assicurati. L’Assicurazione vale, fatto salvo quanto espressa- mente escluso dall’articolo “Le esclusioni dell’Assicu- razione”, per i danni materiali e diretti alle Cose assi- curate causati da: • Incendio; • Fulmine; • Esplosione e Xxxxxxx non causati da ordigni esplosivi; • Implosione; • caduta di aeromobili, satelliti ed altri corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi ordi- gni esplosivi; • caduta di meteoriti ed altri corpi celesti; • onda sonica; • caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni, compresi i danni all’impianto; • fumo fuoriuscito a seguito di rottura improvvisa e accidentale degli impianti di riscaldamento facen- ti parte delle Cose assicurate, purché detti impian- ti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini; • urto di veicoli stradali o di natanti non di proprietà e non in uso al Contraente o all’Assicurato, in tran- sito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica o sui corsi d’acqua; L’Impresa indennizza inoltre i danni causati da: • sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anor- male produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funziona- mento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuo- riuscita di fluidi, purché conseguenti agli eventi previ- sti nel presente articolo e per i quali è prestata l’Assi- curazione che abbiano colpito le Cose assicurate oppure cose poste nell’ambito di 50 metri da esse. Sono compresi i guasti causati per ordine dell’Autori- tà e quelli arrecati da qualunque persona allo scopo di impedire o di arrestare l’evento dannoso. L’Impresa, in caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Assicurazione, rimborsa le spese so- stenute per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica, smaltire e trattare i residui del Sinistro, esclusi quelli radioattivi di cui alla normativa specifica vigente in materia al momento del Sinistro con il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo. Sono, inoltre, rimborsati i seguenti oneri necessari alla ricostruzione o ripristino delle Cose assicurate previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore ante- cedentemente alla data di stipulazione della presente Assicurazione: a) gli oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia riconducibili a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica; b) gli oneri di costruzione e ricostruzione ant...
Gli eventi assicurati. La copertura assicurativa vale in caso di Infortunio, fatto salvo quanto espressamente escluso dall'articolo "Le esclusioni della copertura assicurativa", subito dall'Assicurato nello svolgimento sia dell'Attività professionale indicata nella Scheda tecnica di modulo sia di ogni altra attività che non abbia le caratteristiche descritte nella definizione di Attività professionale. E' compreso l'Infortunio subito: 1. in qualità di passeggero di viaggio aereo, salvo quanto previsto dall'articolo "Le esclusioni della copertura assicurativa" - lettere c) e d); 2. in conseguenza di malore o in stato di incoscienza; 3. a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; 4. a causa di tumulti popolari, atti di terrorismo, aggressioni o atti violenti aventi movente politico, sociale o sindacale, a condizione che l'Assicurato non vi abbia partecipato in modo volontario; MPACGA - N13 Condizioni di assicurazione Ed.10/2016 Diaria da infortunio 5. in conseguenza di insurrezioni o di stato di guerra internazionale o civile, dichiarata o non, mentre l'Assicurato si trova al di fuori della propria nazione di residenza, per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio della guerra o dell'insurrezione, e sempreché l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi in una nazione sino ad allora in condizione di pace e purché non vi abbia partecipato in modo volontario. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo "Le esclusioni della copertura assicurativa" - lettera j); 6. durante il servizio di volontariato svolto sul territorio della Repubblica Italiana in qualità di iscritto ad un'associazione di volontariato riconosciuta dalle disposizioni di legge. Sono equiparati ad Infortunio e sono quindi compresi nella copertura assicurativa i seguenti casi: 7. asfissia non di origine morbosa; 8. avvelenamento acuto da ingestione o da assorbimento di sostanze per causa fortuita e involontaria; 9. avvelenamento del sangue o infezione purché il germe infettivo si sia introdotto nell'organismo al momento del verificarsi di una lesione esterna traumatica; 10. avvelenamento acuto o infezione da morsi di animali o da punture di insetti o aracnidi, escluse le infezioni malariche; 11. annegamento; 12. lesione muscolare da sforzo, per tale intendendo il dispiego improvviso e anomalo di energia muscolare al di fuori della comune gestualità a fronte di un evento eccezionale e inaspettato, salvo quanto previsto dall'articolo "Le esclusioni della copertura assicurativa" - lettera ...

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  • Eventi assicurati Gli eventi assicurati sono: - incendio, sia totale che parziale; - azione del fulmine e esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio; - furto, anche se solo tentato, del veicolo o di sue parti, comprese le targhe; - rapina del veicolo, anche se soltanto tentata. Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo nella esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l’uso od il possesso abusivo del veicolo stesso.

  • Eventi non assicurati L’assicurazione non opera per i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti: 1. il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing; 2. il coniuge non legalmente separato, il convivente di fatto, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; 3. se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto 2). L’assicurazione non opera quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara. L’assicurazione non opera inoltre in caso di sinistri determinati da dolo del legittimo con- ducente, del proprietario o del contraente. In tal caso, Xxxxxxxx può agire in rivalsa per gli eventuali danni comunque liquidati a terzi. Il conducente del veicolo responsabile del sinistro non è considerato terzo ed è escluso dalla copertura della garanzia R.C.A. 1 indossa l’apposito giubbotto catarifrangente prima di scendere dal veicolo per mettere il segnale di emergenza; 2 non muovere o tentare di curare i feriti, specie se non sono coscienti e richiedi l’intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri, indicando il luogo dell’incidente e le condizioni delle persone coinvolte. L’autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari. Documenta l’incidente 1 cerca di individuare eventuali testimoni e raccogline le generalità;

  • Periodo di assicurazione Per contratti di durata inferiore ai 365 giorni è pari alla durata stessa del contratto. Per contratti di durata uguale o superiore ai 365 giorni, cioè ad un anno, è pari a 365 giorni, cioè un anno.

  • RISCHI ASSICURATI La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, all’interno dell’abitazione, dai seguenti eventi: a) Xxxxx, commesso con introduzione nei locali contenenti le cose assicurate: - violandone i mezzi di protezione e di chiusura (od anche muri o soffitti o pavimenti) mediante rottura, scasso, sfondamento, oppure, quando nell’abitazione vi è presenza di persone, attraverso finestre non protette da vetri stratificati di sicurezza o anche aperte. Quando nell’abitazione vi è presenza di persone, la garanzia è valida anche qualora il furto sia commesso attraverso porte e portefinestre, non protette da vetri stratificati di sicurezza o anche aperte, che diano accesso ad aree di pertinenza dell’abitazione assicurata, completamente recintate e con eventuali aperture chiuse da cancelli, o simili. - mediante scalata, cioè per via diversa da quella ordinaria facendo uso di particolare agilità personale od impiego di mezzi quali corde, scale o simili. - con asportazione della refurtiva avvenuta, ad abitazione chiusa, da parte di estranei nascostisi nell’abitazione stessa. - con uso fraudolento di chiavi. - facendo uso di grimaldelli o di arnesi simili: qualora non venga accertata effrazione dei mezzi di protezione e chiusura dei locali, l’indennizzo verrà corrisposto detraendo uno scoperto del 20%. Affinché le cose assicurate possano essere considerate chiuse in armadi forti e casseforti, è inoltre necessario che l’autore del furto abbia violato tali mezzi di custodia mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, come sopra disciplinato, viceversa verranno considerate come non chiuse. b) Xxxxxx, nell’abitazione, anche se iniziata all’esterno. c) Xxxxx e rapina, avvenuti nei modi su descritti, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. d) Danneggiamenti, compresi atti vandalici, avvenuti in occasione del furto e rapina come sopra descritti (od anche nel tentativo di commetterli). Sono altresì compresi i danni alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro. La presente garanzia opera ad integrazione di quanto previsto dalla Sezione Danni all’immobile e/o Danni al contenuto limitatamente alla parte dei danni eccedente i limiti di indennizzo previsti in detta sezione. La Società, se indicata in polizza la relativa somma assicurata, risponde inoltre dei danni diretti e materiali causati da perdita o danneggiamento delle cose assicurate, compresi i bagagli per e) Xxxxxx e scippo fuori dall'abitazione avvenuti entro i confini d’Europa sul contraente, sul coniuge o su qualsiasi altro componente il nucleo familiare con lui convivente. Per questa garanzia la Società risarcirà – per annualità assicurativa e complessivamente per il contraente e il nucleo familiare - fino alla concorrenza della relativa somma assicurata indicata in polizza senza tener conto dei limiti di indennizzo indicati in polizza, ma per il denaro con il massimo di euro 3.000,00 e uno scoperto del 10%.

  • Che tipo di assicurazione è? Ci sono limiti di copertura?

  • Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati I dati potranno essere: - trattati dal personale della CRC RAS che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici; - comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla CRC RAS in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici; - comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; - comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione, alla Agenzia per l’Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; - comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; - comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008. Il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, potranno essere diffusi tramite i siti internet della CRC RAS. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 Dlgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet della CRC RAS. I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

  • Obblighi assicurativi A garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla gestione dello spazio assegnato, il soggetto assegnatario dovrà costituire e produrre una polizza assicurativa prima della sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo, per il periodo di assegnazione, a copertura di danni agli spazi, agli immobili, agli impianti, a cose, persone e personale dipendente derivanti dall’espletamento di tutte le attività svolte dall’assegnatario (sia durante lo svolgimento delle attività sia durante le operazioni di allestimento e disallestimento delle strutture). La polizza di RCT e RCO deve avere un massimale minimo unico di € 5.000.000,00 con sottolimite per ricorso terzi da incendio di € 500.000,00. Si precisa, altresì, che le garanzie della polizza dovranno estendersi a tutti gli altri soggetti, persone fisiche o giuridiche a qualsiasi titolo abilitate dall’assegnatario a partecipare allo svolgimento delle attività di cui al presente avviso che, indipendentemente dalla natura del rapporto con l’assicurato, provochino danni a cose e/o a terzi in conseguenza della loro partecipazione alle attività medesime. Nel caso in cui l’assegnatario non procedesse a tali incombenze, sarà considerato rinunciatario ad ogni effetto e il Comune di Firenze si riserva eventualmente di assegnare lo spazio al concorrente successivo in graduatoria o, in caso di mancanza di questi, di assegnarlo direttamente a soggetto idoneo, o di non assegnarlo. La responsabilità civile è a carico dell’assegnatario, intendendosi integralmente sollevata l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità. L’assegnatario esonera espressamente il Comune di Firenze da ogni responsabilità per la sicurezza dei luoghi, dei manufatti, attrezzature, automezzi e quant’altro presente all’interno dell’area oggetto di concessione; esonera altresì l’Amministrazione comunale da eventuali danni a terzi che potessero essere arrecati durante gli eventi e le fasi di montaggio/smontaggio, da sanzioni e quant’altro potesse derivarle per qualsiasi ragione. Nel caso in cui fosse necessaria la realizzazione di opere per rendere a norma o adeguato lo spazio concesso agli scopi di utilizzo dell’assegnatario, questi si dovrà impegnare a realizzarli a propria cura e spese e a ripristinare la condizione iniziale. I lavori o gli apprestamenti dovranno comunque essere effettuati dal soggetto aggiudicatario solo dopo aver ricevuto i permessi e le autorizzazioni necessarie secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

  • Prestazioni assicurative Indicare i limiti minimi e massimi di durata del contratto oppure la durata fissa eventualmente prevista dal contratto. Descrivere le prestazioni assicurative previste dal contratto (prestazioni principali, accessorie e/o complementari), indicando le relative modalità di determinazione. Fornire separatamente per tutte le prestazioni assicurative - con l’indicazione attraverso caratteri grafici di particolare evidenza di eventuali periodi di sospensione o limitazione della copertura di rischi - le informazioni secondo il seguente schema: PRESTAZIONE IN CASO DI ………. (indicare la prestazione e ripetere le informazioni per ciascuna prestazione). Indicare l’esistenza e la misura di una eventuale garanzia di carattere finanziario offerta dall’impresa. Nell’ipotesi in cui l’impresa di assicurazione non fornisca alcuna garanzia, specificare che il contraente assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote. Nell’ipotesi in cui l’impresa attui un piano di allocazione per conto del contraente dei premi e dei capitali maturati ai fini dell’ottimizzazione del profilo di rischio/rendimento del contratto descriverne le modalità di funzionamento. Nei casi in cui sono presenti impegni di terzi a corrispondere al fondo importi prestabiliti, indicare i terzi obbligati e illustrare sinteticamente lo schema contrattuale allo scopo utilizzato, nonché eventuali limiti e condizioni per l’adempimento dell’impegno. Per i fondi a “capitale protetto”1 illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, le modalità gestionali adottate per la protezione. Inserire con caratteri grafici di maggiore evidenza la seguente avvertenza “Attenzione: la protezione del capitale non costituisce garanzia di rendimento o restituzione del capitale investito”. Per i costi della garanzia offerta dalla compagnia, della prestazione del terzo o della protezione rinviare al punto 11. Indicare con caratteri grafici di maggiore evidenza se e in conseguenza di quali eventi esiste la possibilità che l’entità della prestazione sia inferiore ai premi versati.

  • Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. L’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’art. 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del Certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del Certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo vigente. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto nello specifico: partita 1) per le opere oggetto del contratto: 100% dell’importo contrattuale, partita 2) per le opere preesistenti: 35% dell’importo contrattuale, partita 3) per demolizioni e sgomberi: 15% dell’importo contrattuale. b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro 1.000.000,00. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

  • Eventi atmosferici Credemassicurazioni indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati: a) Da grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non, posti nelle vicinanze; b) Da bagnamento verificatosi all’interno dei Fabbricati purché avvenuto contestualmente a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra. a) Intasamento o traboccamento di gronde o pluviali senza rottura degli stessi b) Fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali c) Mareggiata e penetrazione di acqua marina d) Formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico e) Gelo, sovraccarico di neve f) Cedimento o franamento del terreno Ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra subiti da: g) Alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere h) Recinti non in muratura, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, tende in genere, insegne ed antenne e consimili installazioni esterne i) Enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione j) Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), capannoni pressostatici, tendo-tenso- strutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto k) Serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal l) Manufatti di materia plastica, Lastre in fibro-cemento o cemento-amianto, per effetto di grandine.