Eccezioni Nel caso in cui per cause esogene e ed oggettivamente non riconducibili alla volontà della Compagnia (come ad esempio la fusione di un fondo), non sia possibile pro- cedere con il disinvestimento da uno o più fondi esterni, la stessa può sospendere temporaneamente la richiesta di riscatto parziale o totale. Al venir meno dei motivi che hanno portato alla sospensione il Contraente potrà ri- chiedere nuovamente il riscatto.
Tubazioni I tubi pluviali di plastica e grès ceramico saranno misurati a metro lineare in opera sull'asse della tubazione, senza tener conto delle parti sovrapposte; in tali valutazioni è compreso anche il computo delle quantità ricavate dalle curve o pezzi speciali. I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ghisa e piombo saranno valutati secondo il peso sviluppato dai singoli elementi. Le tubazioni in rame con o senza rivestimento in PVC per impianti termici o sanitari saranno valutate in metri lineari misurati dopo la messa in opera. Le tubazioni in pressione di polietilene saranno valutate a metro lineare.
Funzioni 1. Il Tutore è organo indipendente che svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza da qualsiasi Istituzione pubblica o privata e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale. 2. Le funzioni del Tutore sono le seguenti: a) vigila a livello cittadino sull’applicazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con Legge n. 176 del 27 maggio 1991, nonché della Convenzione sull’esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo recepita in Italia con Legge n. 77 del 20 marzo 2003, conformemente a quanto stabilito anche a livello nazionale dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza con Legge n. 112 del 12 luglio 2011, nonché con quanto stabilito dalle altre Convenzioni Internazionali e dalle norme interne adottate in materia di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, per quanto rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune di Bari; b) contribuisce a garantire il rispetto e l’attuazione dei diritti sanciti dalla Convenzione secondo i “quattro principi generali” delineati dal Comitato ONU: - non discriminazione (art. 2): tutti i diritti sanciti dalla Convenzione si applicano a tutti i minori senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità o altro fattore identitario; - migliore interesse del minore (art. 3): in tutte le decisioni il migliore interesse del minore deve avere una considerazione preminente; - diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6): non solo deve essere tutelato il diritto alla vita, ma si deve garantire anche la sopravvivenza e lo sviluppo delle persone minorenni; in tal senso il Tutore si adopererà con pareri non vincolanti affinché siano sempre tutelate e sostenute la maternità e la genitorialità, specie in presenza di condizioni di indigenza da parte del nucleo familiare; - partecipazione e rispetto per l’opinione del minore (art. 12): per determinare in che cosa consiste il migliore interesse del minore egli deve essere ascoltato e la sua opinione deve essere presa in considerazione; c) promuove azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel Comune di Bari, nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito, comprese iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti dei minori a partire dai servizi, progetti e iniziative del Comune di Bari; d) promuove la partecipazione e l’ascolto di bambini e adolescenti a livello individuale e collettivo in qualsiasi ambito vengano prese decisioni che li riguardino direttamente o indirettamente; e) accoglie le segnalazioni e i bisogni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, e fornisce le informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti; f) segnala ogni forma di discriminazione tra le persone di minore età, di qualsiasi natura siano e in qualsiasi ambito esse avvengano, all’Autorità responsabile di garantire la tutela dei diritti in ciascun luogo o struttura specifica (a titolo semplificativo Scuola/Dirigente Scolastico, Ospedale/Direttore Sanitario), collaborando con la rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari già incaricati in materia di tutela dei diritti fondamentali dei minori; g) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico–sanitario, abitativo, urbanistico e all’Autorità Giudiziaria situazioni che richiedano interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario; h) segnala al Sindaco gli atti amministrativi ritenuti lesivi degli interessi delle persone di minore età al fine dell’annullamento degli stessi in autotutela e propone al Sindaco la costituzione della Città di Bari quale parte civile in procedimenti penali aventi ad oggetto violazioni dei diritti dei minori, previo parere espresso dall’avvocatura comunale; i) verifica, tramite la collaborazione con le Istituzioni preposte, che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell’accesso ai diritti senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità, o altro fattore identitario, con particolare attenzione ai soggetti che hanno difficoltà a trovare ascolto; j) può esprimere pareri non vincolanti sul Piano di Zona e su altri atti programmatici che il Comune di Bari emette in materia di infanzia, adolescenza, famiglia e istruzione, educazione; k) segnala ai competenti organismi dell’Amministrazione locale e centrale presenti nel territorio cittadino tutte le iniziative e raccomandazioni opportune per assicurare la piena promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; l) coordina la propria attività con il Garante Nazionale istituito con L. n. 112/2011 e col Garante Regionale dei diritti del minore istituito dalla Regione Puglia con l’art. 30 della Legge regionale 10/07/2006, n. 19; m) promuove con le Amministrazioni interessate protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso verifiche dirette delle condizioni dei minori in ogni situazione essi si trovino (scuola, centri di accoglienza, etc) previo consenso dei soggetti esercenti le responsabilità genitoriali, dirette o vicarie, e con i responsabili delle strutture stesse; n) sollecita l’adozione di provvedimenti normativi a favore e a tutela dei diritti dei minori presenti sul territorio comunale, con particolare attenzione per le categorie di minori svantaggiati/vulnerabili, quali i minori stranieri non accompagnati, i minori diversamente abili, i minori Rom, i minori in istituto o diversamente collocati al di fuori della famiglia di origine, i minori presenti negli istituti penali, etc; o) offre consulenza e sostegno ad operatori sociali e socio-sanitari, insegnanti, forze di polizia, a tutori e curatori di minori, ad altri operatori del settore. 3. L’Ufficio del Tutore, anche alla luce delle funzioni indicate, si propone come luogo neutro di ascolto dei soggetti pubblici e privati, Enti e singoli, con l’obiettivo di facilitare i rapporti tra i soggetti che a qualsiasi titolo si occupano di tematiche inerenti all’infanzia e adolescenza. Luogo di elaborazione e produzione di pensiero condiviso tra diversi saperi, professionalità e poteri propri delle diverse istituzioni pubbliche, private e del privato sociale, attive nella città sui temi dell’infanzia e adolescenza. Tra i principali obiettivi vi è quello di promuovere e facilitare l’individuazione di corresponsabilità nella gestione di progetti, servizi e/o casi concreti, e soprattutto di favorire lo scambio sui significati e sulle diverse visioni presenti nella città in ordine alle priorità sul rispetto dei diritti dell’infanzia. 4. Convoca almeno due volte l’anno un incontro con i rappresentanti delle principali istituzioni cittadine corresponsabili della promozione della cultura e della tutela dei diritti dell’infanzia e adolescenza sia pubbliche che del privato sociale e facilita in ogni modo azioni di coordinamento, intese, accordi e protocolli operativi diretti tra i diversi soggetti. 5. Il Tutore ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento dei compiti e funzioni di cui al presente articolo. Il Tutore è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Indirizzi Internet:
Compiti e funzioni Le R.S.U. subentrano alle R.S.A. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge. La R.S.U. e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, possono stipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal vari contratti collettivi nazionali di lavoro.
Sanzioni LE PARTI, da ultimo, disciplinano come segue. A. Negli allegati tecnici sono stabilite le sanzioni, a carico dei convenzionati inadempienti, che i Consorzi di filiera applicano in autonomia. I Consorzi di filiera sono tenuti a comunicare al Comitato di Verifica le sanzioni applicate. B. La mancata formalizzazione delle convenzioni da parte dei Consorzi di filiera entro 90 giorni dalla richiesta del Comune o del soggetto delegato comporta una sanzione pari al montante dei corrispettivi calcolato sulla stima dei conferimenti medi del soggetto richiedente nella fascia di qualità più remunerata per un periodo di tre mesi. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta la completezza della documentazione trasmessa dal richiedente e, quindi, la consistenza dell’inadempienza del Consorzio di filiera e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria. La sanzione, qualora applicata, si protrae nel tempo fino all’avvenuta formalizzazione della convenzione. Eventuali proventi delle sanzioni comminate vengono utilizzate dal Comitato di Coordinamento per attività di comunicazione, formazione e informazione secondo i principi riportati nel capitolo “Gli impegni per lo sviluppo delle quantità e della qualità della raccolta differenziata”. C. Gli allegati tecnici prevedranno sanzioni specifiche a carico dei Consorzi di filiera per il mancato ritiro dei materiali, in difformità ai tempi previsti nelle specifiche convenzioni. Gli allegati tecnici disciplineranno le penalità relative. Nei casi più gravi ovvero qualora i gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti dovessero avvalersi di altri impianti per evitare il blocco delle raccolte, qualora il Soggetto terzo, così come definito al capitolo 5.3 lettera B, riconosca che ciò è avvenuto per dolo o colpa grave dei Consorzi di filiera, ad essi saranno imputati per intero i maggiori costi, debitamente rendicontati, sostenuti dal gestore. A tal proposito, il Soggetto terzo comunica le proprie deliberazioni al Comitato di Coordinamento e al Comitato di Verifica. È fatto comunque obbligo ai Consorzi di comunicare tempestivamente e comunque entro 5 giorni al Comitato di Verifica, lo sforamento dei tempi di ritiro. D. La mancata collaborazione dei soggetti che operano nel settore dei rifiuti di imballaggio per l’acquisizione dei dati di raccolta, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio comporta sanzioni nell’ambito del campo di applicazione del presente Accordo. In particolare: - i soggetti che, recedendo dalla convenzione, non comunicano ai Consorzi di Filiera i dati relativi alla raccolta e avvio a recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio sono interdetti dalla possibilità di sottoscrivere la convenzione con qualsiasi Consorzio di filiera per tutta la durata del presente Accordo; - ai soggetti convenzionati che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con XXXXX per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti, viene sospeso il riconoscimento di tutti i corrispettivi; - i soggetti che gestiscono attività di recupero energetico e non collaborano con CONAI per la stima dei rifiuti di imballaggi recuperati nei propri impianti sono esclusi da ogni forma di sostegno e promozione prevista dal presente Accordo. Il Comitato di Coordinamento valuterà inoltre l’opportunità di segnalare agli enti competenti la mancata collaborazione anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 152/06. E. A tal proposito il Comitato di Verifica valuta le specifiche situazioni e, quindi, la consistenza dell’inadempienza dei soggetti e trasmette al Comitato di Coordinamento la relativa istruttoria.
Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Avvertenza
Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale Parte terza - Disciplina dei rapporti di lavoro - Titolo XXXI - Norme disciplinari
Cauzioni La cauzione definitiva dovrà essere prestata, con le modalità stabilite dalle norme vigenti, esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da istituto autorizzato, e dovrà prevedere: - la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale; - la sua operatività entro 15 giorni. La cauzione definitiva dovrà essere prestata nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 comma 1 del Codice. Si applicano le riduzioni di cui al comma 7 dell’art. 93 del Codice. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso dei maggiori oneri sostenuti per eventuale rescissione in colpa del contratto, nonché per rivalsa per il mancato pagamento delle eventuali sanzioni erogate, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno verso il Concessionario. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la Provincia avvia la rescissione in danno del contratto. La cauzione definitiva sta a garanzia, inoltre, per la tacitazione di crediti esposti da terzi verso il Concessionario, in relazione a servizi e/o forniture connesse con l’appalto, fatta salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente. La cauzione definitiva verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, a insindacabile giudizio della Provincia, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando il Concessionario non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno inoltre pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo/previdenziali. La Provincia ha il diritto di valersi della cauzione anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei Contratti Collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
Opzioni Opzioni: no