ISPEZIONE E CONTROLLO Clausole campione

ISPEZIONE E CONTROLLO. La Società può avere accesso e ispezionare i locali, gli archivi, il Sistema informatico e la Rete dell’Assicurato e di qualsiasi Outsourcing provider, in qualsiasi ragionevole momento ed entro un anno dalla scadenza o la cessazione della Polizza. L’Assicurato deve inoltre fornire alla Società tutte le informazioni, pertinenti e rilevanti, che la Società stessa gli richieda. L’esercizio di tale diritto non fa venire meno alcuno degli obblighi esistenti a carico del Contraente e dell’Assicurato.
ISPEZIONE E CONTROLLO. 1. L‟Amministrazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che la Ditta aggiudicataria possa nulla eccepire, di effettuare o predisporre verifiche e controlli da parte del Direttore dell‟esecuzione circa la perfetta osservanza da parte della Ditta aggiudicataria stessa di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato ed in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità. 2. Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo, il servizio dovesse risultare non conforme al presente Capitolato, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. 3. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano la Ditta aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto. 4. I rilievi di ogni genere, le definizioni e le irregolarità contestate relativamente al servizio saranno comunicate dal Direttore dell‟esecuzione del contratto, o suo delegato, alla Ditta aggiudicataria a mezzo pec e/o con lettera raccomandata a/r.
ISPEZIONE E CONTROLLO. La Provincia di Savona si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che la Ditta aggiudicataria possa nulla eccepire, di effettuare o predisporre verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte della medesima di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità. In caso di contestazione alla Ditta da parte della Provincia o dell'Istituto scolastico di eventuali inosservanze agli obblighi previsti dal contratto, la Ditta dovrà adottare con effetto immediato le misure necessarie ad adeguare i livelli qualitativi e quantitativi del servizio.
ISPEZIONE E CONTROLLO. L’Amministrazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che la Ditta aggiudicataria possa nulla eccepire, di effettuare o predisporre verifiche e controlli da parte del Direttore dell’esecuzione circa la perfetta osservanza da parte della Ditta aggiudicataria stessa di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto ed in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità. Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo, il servizio dovesse risultare non conforme al presente Contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano la Ditta aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto. I rilievi di ogni genere, le definizioni e le irregolarità contestate relativamente al servizio saranno comunicate dal Direttore dell’esecuzione del contratto, o persona da lui delegata, alla Ditta aggiudicataria con lettera raccomandata a/r.
ISPEZIONE E CONTROLLO. La Provincia Barletta-Andria-Trani si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che la ditta aggiudicataria possa nulla eccepire, di effettuare o predisporre verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte della ditta aggiudicataria stessa di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità. Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme al presente Capitolato o ala concessione, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano la ditta aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al servizio. I rilievi di ogni genere, le definizioni e le irregolarità contestate del servizio saranno comunicate dal dirigente del Settore Programmazione economico finanziaria e Patrimonio, alla ditta aggiudicataria con lettera raccomandata a/r.
ISPEZIONE E CONTROLLO. Tutti i pescherecci della Comunità che operano nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe permettono ed agevo- lano la salita a bordo e l'espletamento dei compiti di qualsiasi funzionario di São Tomé e Príncipe incaricato di ispe- zionare e controllare le attività di pesca. La presenza del funzionario a bordo non deve superare il tempo necessario alla verifica delle catture per campione ed a qualsiasi altra ispezione relativa alle attività di pesca.
ISPEZIONE E CONTROLLO. Nel corso del contratto la Concedente potrà accertare in ogni tempo se l'Affittuaria osserva gli obblighi suoi propri in dipendenza del presente contratto. II diritto di ispezione, che consente pure l’accesso in loco (da eseguirsi previo avviso di almeno un giorno lavorativo) anche da parte di terzi autorizzati dalla concedente non potrà essere in nessun modo soggetto
ISPEZIONE E CONTROLLO. + 1. L’Amministrazione si riserva il controllo nei confronti della Ditta appaltatrice mediante il personale del Servizio Ecologia, nonché mediante personale della Polizia Municipale, al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio, la verifica di eventuali trasgressioni e delle prescrizioni contrattuali, delle norme del presente Capitolato. 2. Il controllo nei confronti degli utenti verrà effettuato a mezzo della Polizia Municipale, al fine di garantire il rispetto dei Regolamenti comunali e per le conseguenti applicazioni delle sanzioni da comminare agli utenti, ovvero da idoneo personale impiegato dall’Amministrazione Comunale con funzioni di controllo . 3. L’Amministrazione verificherà puntualmente il rispetto di tutte le condizioni contrattuali stabilite nel presente capitolato. Per la funzionalità del controllo, l’Impresa è obbligata a fornire all’Amministrazione Comunale tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento il libero accesso a tutti i luoghi ove si svolgono le prestazioni contrattuali e ad ogni impianto. L’azione di controllo e vigilanza da parte dell’Amministrazione Comunale non implicherà per la stessa alcuna responsabilità per quanto attiene al funzionamento e alla gestione dei servizi del presente capitolato. Ogni qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed esclusivamente a carico dell’Appaltatore. 4. Gli autocompattatori usati per lo svolgimento del servizio dovranno essere dotati di sistema di rilevazioni satellitare. 5. La ditta al fine di consentire al Comune la trasmissione dei dati per l’Osservatorio Provinciale Rifiuti in coerenza con quanto previsto dal T.U. 152/2006 giusta nota del 20.05.2008 n. 1358/S dell’Amministrazione Provinciale Assessorato all’Ambiente , acquisita in data 22.05.2008 con prot. n° 9667 , dovrà trasmettere le schede di rilevazione per la tracciabilità dei rifiuti prodotti .
ISPEZIONE E CONTROLLO. 1.San Servolo srl si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il Concessionario possa nulla eccepire, di effettuare o predisporre verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del Concessionario stesso di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato ed in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità. 2.Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano il Concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al Contratto. 3.I rilievi di ogni genere, le definizioni e le irregolarità contestate del servizio saranno comunicate dal Dirigente responsabile della corretta esecuzione del Contratto, o persona da lui delegata, al Concessionario con lettera inviata via PEC o con raccomandata a mano.

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  • TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Organismo di diritto pubblico. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • Secondo livello di contrattazione (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dai CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale. 2. La contrattazione di secondo livello con contenuti economici basata sul premio di risultato, persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale. 3. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. 4. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livello, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. 5. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione. 6. Fatti salvi i rinvii già previsti dai singoli CCNL, la contrattazione di secondo livello si potrà altresì articolare sulle seguenti materie, sulla base del principio di cui al precedente punto 1 e nel rispetto degli specifici rinvii stabiliti dal presente CCNL per le materie in esso regolate: • costituzione dei CAE; • profili e percorsi formativi mirati all’applicazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante ove non disciplinati dai singoli CCNL; • azioni positive per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro; • eventuali modalità attuative della legislazione in materia di salute e sicurezza; • eventuali prestazioni di carattere solidaristico/assistenziale. 7. Gli accordi di secondo livello, in essere alla data di sottoscrizione del presente CCNL, continuano a trovare applicazione restando affidati all’autonomia negoziale delle parti firmatarie degli stessi.

  • Periodo di osservazione Ai fini della decorrenza dei termini per gli adempimenti connessi alle comunicazioni nei confronti dell’Autorità di Xxxxxxxxx di cui all’Art.14 del Regolamento ISVAP (“Comunicazioni all’ISVAP”) e alla pubblicità della Gestione Separata di cui all’Art. 12 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 (“Pubblicazione sui quotidiani e sul sito internet”), il periodo di osservazione della Gestione Separata Posta ValorePiù è annuale con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

  • Contrattazione di secondo livello Le parti, con il presente rinnovo contrattuale, hanno condiviso un modello di contrattazione di secondo livello finalizzato a far crescere il settore anche nell'ambito del confronto e delle relazioni sindacali. La titolarità della contrattazione di secondo livello viene esercitata dalle strutture territoriali delle XX.XX. nazionali stipulanti il c.c.n.l. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni territorialmente competenti delle Organizzazioni datoriali stipulanti cui sono iscritte o conferiscono mandato. La contrattazione di secondo livello ha la funzione di negoziare erogazioni economiche variabili correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti. Tali programmi avranno come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all'andamento economico della singola impresa. Il premio di risultato deve avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal presente c.c.n.l., come tassativamente indicate nel presente comma o dalla legge; deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione, secondo il principio del "ne bis in idem", salvo quanto espressamente previsto nel presente c.c.n.l.: - azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635/1984 e della legge n. 125/1991, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale; - azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della legge n. 53/2000; - accordi in materia di sviluppo della bilateralità, in coerenza ed entro il quadro convenuto in materia a livello nazionale; - differenti impegni formativi e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna degli apprendisti, ai sensi dell'art. 12 del presente c.c.n.l.; - monitoraggio del ricorso alle ore supplementari in coerenza con quanto previsto all'art. 33 del presente c.c.n.l.; - accordi specifici in materia di articolazione turni/orari anche per specifiche tipologie di appalto presenti sul territorio, nell'ottica di una migliore organizzazione del lavoro; - modalità esplicative di applicazione di regimi di flessibilità già previsti dal presente c.c.n.l. e/o definizione di nuovi meccanismi per tipologie particolari di appalto presenti nel territorio; - individuazione di soluzioni finalizzate ad un maggiore utilizzo della mobilità aziendale, anche al di fuori dell'ambito comunale; - individuazione di misure atte a migliorare le condizioni di lavoro anche al fine di contrastare eventuali forme anomale di assenteismo. Gli accordi di secondo livello hanno durata triennale.

  • CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: