Gravidanza e puerperio. In caso di gravidanza e puerperio dell'agente o rappresentante, il rapporto resterà sospeso ad ogni effetto, su richiesta dell'agente o rappresentante medesima, per un periodo di 12 mesi, all'interno dei quali deve collocarsi la data del parto, intendendosi che durante tale periodo la casa mandante si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto. La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche in caso di adozione o affidamento di minore. In tal caso entro il periodo di 12 mesi deve rientrare la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia. Nei casi di interruzione della gravidanza, regolati dagli artt. 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, il rapporto resterà sospeso ad ogni effetto, su richiesta dell’agente o rappresentante, per un periodo massimo di 5 mesi. Durante i predetti periodi, alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza ovvero a dare ad altri l'incarico di esercitarlo. La titolare del mandato di agenzia o rappresentanza deve consentire, nel corso dei predetti periodi, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirla provvisoriamente, si avvalga dell'organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri. Non ha inoltre diritto a compensi sui proventi degli affari che siano stati promossi e portati a conclusione direttamente dall'azienda o dal sostituto nei predetti periodi di astensione, fermo restando il diritto alla provvigione per quegli ordini pervenuti durante tali periodi di astensione per effetto dell'attività in precedenza svolta dall'agente o rappresentante.
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Gravidanza e puerperio. In caso di gravidanza e puerperio dell'agente dell’agente o rappresentante, il rapporto resterà sospeso ad ogni effetto, su richiesta dell'agente dell’agente o rappresentante medesima, per un periodo di 12 dodici mesi, all'interno all’interno dei quali deve collocarsi la data del parto, intendendosi che durante tale periodo la casa mandante si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto. La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche in caso di adozione o affidamento di minore. In tal caso entro il periodo di 12 dodici mesi deve rientrare la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia. Nei casi di interruzione della gravidanza, regolati dagli artt. articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, il rapporto resterà sospeso ad ogni effetto, su richiesta dell’agente dell'agente o rappresentante, per un periodo massimo di 5 cinque mesi. Durante i predetti periodi, alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza ovvero a dare ad altri l'incarico di esercitarlo. La titolare del mandato di agenzia o rappresentanza deve consentire, nel corso dei predetti periodi, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirla provvisoriamente, si avvalga dell'organizzazione della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri. Non ha inoltre ha, inoltre, diritto a compensi sui proventi degli affari che siano stati promossi e portati a conclusione direttamente dall'azienda o dal sostituto nei predetti periodi di astensione, fermo restando il Piazza Xxxxxxxx X’Xxxxxxxx 2 - 15121 ALESSANDRIA - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx diritto alla provvigione per quegli ordini pervenuti durante tali periodi di astensione per effetto dell'attività dell’attività in precedenza svolta dall'agente dall’agente o rappresentante.
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Gravidanza e puerperio. In caso di gravidanza e puerperio dell'agente dell’agente o rappresentante, il rapporto resterà sospeso ad ogni effetto, su richiesta dell'agente dell’agente o rappresentante medesima, per un periodo di 12 do- dici mesi, all'interno all’interno dei quali deve collocarsi la data del parto, intendendosi che durante tale ta- le periodo la casa mandante si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto. La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche in caso di adozione o affidamento di minore. In tal caso entro il periodo di 12 dodici mesi deve rientrare la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia. Nei casi di interruzione della gravidanza, regolati dagli artt. articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio mag- gio 1978, n. 194, il rapporto resterà sospeso ad ogni effetto, su richiesta dell’agente o rappresentanterap- presentante, per un periodo massimo di 5 cinque mesi. Durante i predetti periodi, alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente di- rettamente ad assicurare l'esercizio l’esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza ovvero a dare da- re ad altri l'incarico l’incarico di esercitarlo. La titolare del mandato di agenzia o rappresentanza deve consentire, nel corso dei predetti predet- ti periodi, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico l’incarico di sostituirla provvisoriamente, si avvalga dell'organizzazione dell'agenzia della organizzazione dell’agenzia senza che a questa derivino oneri. Non ha inoltre ha, inol- tre, diritto a compensi sui proventi degli affari che siano stati promossi e portati a conclusione conclu- sione direttamente dall'azienda dall’azienda o dal sostituto nei predetti periodi di astensione, fermo restando re- stando il diritto alla provvigione per quegli ordini pervenuti durante tali periodi di astensione astensio- ne per effetto dell'attività dell’attività in precedenza svolta dall'agente dall’agente o rappresentante.
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